Strutture Sociali Circolare RAS n.3302_2014 su DGR 33_36 del

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Prot. 3302 del 04/03/2014
Ai Sindaci dei Comuni della
Sardegna
All’ANCI
Alle AA.SS.LL. della Sardegna
Oggetto:
Precisazioni in merito
03/12/2013.
alla DGR 33/36 del 08/08/2013, resa definitiva dalla DGR 55/17 del
Il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n.23 recepito con Decreto del Presidente
della Regione n.4/2008 definisce l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture sociali e delle strutture
integrate (strutture dedicate a servizi integrati cioè ricadenti sia in ambito sanitario che in quello sociale).
Le strutture sociali sono annoverate nel capo I, II e IV dall’art.5 all’art.12 e dall’art.17 all’art.26; le strutture
integrate sono trattate nel capo III, dall’art.13 all’art.16.
La DGR n. 33/36 del 08/08/2013, resa definitiva con modifiche dalla DGR 55/17 del 03/12/2013 stabilisce i
requisiti generali comuni a tutte le strutture previste dal Regolamento di attuazione ed il dettaglio dei requisiti delle
strutture sociali del capo I, II e IV dello stesso.
Non sono quindi previste dal succitato provvedimento i requisiti di dettaglio delle strutture integrate di cui al capo
III.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 55/17 succitate è necessario chiarire il contesto
di riferimento.
Infatti detto provvedimento è stato elaborato tenendo conto non solo degli aspetti di merito tecnico e giuridico e
di rispondenza alle fonti normative di riferimento ma anche rispetto alle strutture già operanti nel territorio ed alle
loro caratteristiche.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto per quanto attiene i requisiti riferiti al personale sono previste modalità di
salvaguardia del personale già in servizio che consentono la regolarizzazione delle relative posizioni.
Inoltre il punto 3 della pagina 50 titolato “Criteri per la definizione delle tariffe” stabilisce che “ l’entrata in vigore
del presente provvedimento è subordinata all’approvazione di apposito sistema tariffario da applicare alle
strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sociali per conto di enti pubblici nonché all’individuazione delle
sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle norme di
riferimento ai sensi dell’art.40 della L.R.23/2005…”
La condizione sospensiva degli effetti prevista dal succitato disposto riguarda integralmente la delibera
comprensiva del relativo allegato.
La ratio estensiva della sospensione all’intera delibera è connessa alle implicazioni che i nuovi requisiti relativi al
rilascio delle autorizzazioni hanno sul sistema tariffario anche se lo stesso è collegato alle strutture accreditate
che erogano servizi a enti pubblici. Infatti nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi scaturenti
anche da alcune prescrizioni che ricadono nei requisiti da possedere per il rilascio dell’autorizzazione ma che
sono anche il presupposto per l’accreditamento. Risulterebbe deleterio imporre nuovi requisiti senza adeguare
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le relative tariffe con problemi di sopravivenza di alcuni operatoti come peraltro emerso durante gli incontri
preparatori con le associazioni.
Altresì il dispositivo della delibera 33/36 oltre ad approvare l’allegato documento contenente l’indicazione dei
requisiti pone, per le disposizioni sull’accreditamento, una condizione rafforzativa ossia dette disposizioni entrano
in vigore non solo in funzione dell’attuazione di quanto stabilito nel punto 3 a pag.50 ma dopo la costituzione del
Nucleo tecnico.
La ratio rafforzativa del quarto capoverso del disposto deliberativo si sostanzia nella imprescindibile esigenza di
poter dare concreta attuazione alle procedure indispensabili per l’accreditamento ed in particolare quelle azioni
preordinate alla verifica dei requisiti per il rilascio dello stesso. Nel merito l’art. 39, comma 3 del Regolamento di
attuazione stabilisce che “…le funzioni amministrative relative all’accreditamento delle strutture sociali sono
attribuite alla Regione, che si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle
amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alle persone, da professionisti esterni con adeguata
competenza nella materia nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali.”
Ad ogni buon conto gli elementi che condizionano l’applicazione delle disposizioni citate non determinano
l’inesistenza dell’atto. La sua eminente efficacia, rapportata alle azioni ed investimenti che i soggetti interessati
devono porre in essere per rispondere alle relative prescrizioni, deve far propendere, in particolare per le
richieste riferite alle nuove strutture, per un’azione di orientamento alle nuove disposizioni.
Nelle more della definizione dei provvedimenti necessari per l’efficacia della DGR n.33/36, resa definitiva dalla
55/17 del 03/12/2013, si applicano le disposizioni del D.P.R.G. 14 febbraio 1989, n.12 e ss.mm.ii. , come previsto
dall’art.48 “ Disposizioni transitorie”, comma 3 della L.R. 23/2005.
Infatti, il Regolamento di attuazione, recepito con D.P. Reg. n.4/2008, all’art.28 stabilisce che i requisiti specifici
per le singole tipologie di struttura sono definiti dalla Giunta Regionale. Ne consegue che, per la parte di
riferimento, l’attuazione del Regolamento è rinviata e subordinata all’assunzione di ulteriori provvedimenti e,
pertanto, ci si deve rifare alla norma transitoria succitata.
Si informa che la predisposizione del sistema tariffario è in atto e si prevede di chiudere la relativa proposta
deliberativa entro un mese.
PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
ALLA DGR 33/36 DEL 08/08/2013.
La deliberazione n. 50/17 del 03/12/2013 approva definitivamente la deliberazione in sede preliminare n.33/36
accogliendo alcune parti del parere della Settima Commissione Consiliare e precisamente :
1.
è eliminata la previsione della figura di Direttore di struttura
2.
le strutture che gestiscono asili nido di piccole dimensioni sono esentate dal convenzionarsi con un
supervisore di comprovata esperienza.
Per quanto attiene al punto 1. si precisa che, per effetto dell’eliminazione della figura di Direttore di struttura (pag
5 del documento allegato alla DGR 33/36), il disposto relativo al “ Rappresentante legale ente gestore “ è da
leggersi nel seguente modo: “Gestisce l’ente gestore con responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli
aspetti gestionali ed amministrativi. Deve poter accedere alla struttura. Tale figura viene riconosciuta anche per le
strutture e i servizi per l’infanzia”.
ULTERIORI PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Si evidenzia che l’art.34 del Regolamento attuativo – D.P.Reg. n.4/2008 subordina il rilascio dell’autorizzazione
delle strutture residenziali integrate al parere di compatibilità di cui all’art.5 della L.R. n.10/2006 e delle strutture
residenziali a carattere comunitario (strutture sociali) all’inserimento nel PLUS
La preordinata definizione dei passaggi succitati è di notevole rilievo per la funzionalità dell’intero sistema
regionale ed è volta ad evitare che si attivino nuove iniziative per l’erogazione di servizi sociali ed integrati senza
che siano state verificate la sussistenza delle condizioni economiche, di dimensionamento della domanda e
quant’altro risulti fondamentale per evitare iniziative non sostenibili.
Il Direttore Generale
Cinzia Laconi
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