PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE TOSCANA Approvato con DCR n. 58 del 02.07.2014 BOZZA DI OSSERVAZIONE ELABORATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 1.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE La redazione dei Piani paesaggistici è disciplinata dall’art. 143i del D.lgs 42/2004, che prevede alcuni elementi di particolare significato al fine della certezza nella applicazione della norma. Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136ii, e delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142iii, e loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione. Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, e determinazione di prescrizioni d'uso delle aree identificate ai sensi dell’art. 142 intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione. Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c)iv, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; Individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; Lo stesso art. 143 precisa che a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; mentre a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. C’è dunque, nel testo di legge, una evidente differenziazione tra la fase di adozione, che esclude dal momento della adozione, la sola possibilità di eseguire “…., sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso….” , e la fase di approvazione, che prevede invece che il “….. piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici….”. La LR 1/2005, all’art. 33v -Disciplina regionale di tutela paesaggistica- precisa ulteriormente i contenuti del PPR, ribadendo, al c.3 che “…..piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo…..”; il PIT/PPR invece, pur confermando la distinzione tra i tre aspetti disciplinari, pare estendere il regime di salvaguardia anche agli aspetti propositivi del Piano, spingendosi dunque oltre il dettato di legge, che consente di inibire, in fase di salvaguardia, i soli interventi in contrato con le prescrizioni del PIT/PPR. 1.2 LA ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE DEL PIT/PPR La disciplina dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 157, e cioè di tutti gli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico in forza di Leggi o Decreti emanati dal 1922 in poi, sono regolate dall’elaborato 8B,che detta una puntuale disciplina per le aree di cui all’art.142, articolandole in Obiettivi, Direttive e Prescrizioni, indistintamente all’intera categoria di vincolo, salvo che per le riferiti fasce costiere disciplinate da apposite schede relative a specifiche realtà territoriali, e per le zone soggette a vincolo archeologico di cui all’art. 11.3 lett. a) e b) del documento all. 7B della disciplina del Piano disciplinate dalle singole schede dell’allegato H. 1.3 L’ART. 38 DEL PIT/PPR - NORMATIVA DI SALVAGUARDIA. La normativa di salvaguardia di cui all’art. 38, tratta la casistica riferibile al Comune di Orbetello al c.1, lettere b) e c) che testualmente recitano: b) I PTC e le relative varianti, i Piani Strutturali e le relative varianti, ove approvati prima dell’approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi generali di cui agli articoli 6-8-10-12, con gli obiettivi specifici di cui al comma 2 degli artt. 7-9-11 e 13,con il comma 3 dell’art. 9, con i commi 3 e 4 dell’art.11, fermo restando il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano entro l’adozione; c) I regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché le varianti al PRG, ove approvati prima dell’approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di qualità delle schede di ambito nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, con le specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità, fermo restando il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano entro l’adozione; 1.3.1 GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA DI SALVAGUARDIA SULLA EFFICACIA DELLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. In buona sostanza dunque il pianificatore regionale è andato ben oltre il disposto di legge, che in fase di adozione impone il rispetto della sole prescrizioni del PPR, e si è spinto, seppure con una formulazione che lascia spazio a più interpretazioni, a confutare di fatto la legittimità delle previsioni urbanistiche del Piano Strutturale e del regolamento urbanistico, pur essendo le stesse, fino al momento della adozione del PIT/PPR, pienamente efficaci ai sensi della disciplina urbanistica nazionale e regionale; la questione non è ovviamente di poco conto soprattutto sotto il profilo dell’affidamento che i soggetti privati hanno riposto nei confronti della disciplina pianificatoria di livello comunale, che si trova ad essere, per quanto ad oggi rilevabile dal testo della NTA del PPR, sostanzialmente inefficace. 1.4 LA CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA DELL’AGOSTO 2014 La c.d “Circolare” trasmessa ai Comuni da parte della Regione Toscana nell’ Agosto 2014 presenta più di un punto controverso; si rileva innanzi tutto che tale Circolare non è stata approvata da alcun organo collegiale, come consuetudine della Regione Toscana, ma pare essere il semplice frutto del lavoro di un gruppo tecnico non meglio identificato, visto che e l’allegato tecnico non porta alcuna firma, e che la lettera di trasmissione è firmata (per il Direttore Generale) dal Dirigente FF Responsabile del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale Dott. Mauro Trevisani. Ma quello che più stupisce è il contenuto della “Circolare”, che rispetto a quanto disposto dall’art. 38 lettere b) e c), chiarisce che per “ PTC e le relative varianti, i Piani Strutturali e le relative varianti, ove approvati prima dell’approvazione del presente Piano” si deve intendere “ i Piani che non risultano ancora adottati…” ; lo stesso schema “chiarificatore” è adottato per la casistica di cui alla lettera c). La contraddittorietà di quanto affermato è di palmare evidenza anche all’esame più sommario, e lascia fortemente perplessi sulla effettiva portata della disposizione; è evidente difatti che un atto pianificatorio approvato prima della adozione del PIT/PPR, può pacificamente contenere disposizioni in contrasto con l’atto adottato successivamente, senza che questo comporti alcun tipo di responsabilità da parte di che ha redatto ed approvato l’atto pianificatorio; è necessario quindi che sia chiarito se in tal caso le previsioni urbanistiche legittimamente assunte, e fino al 1° Luglio 2014 pienamente operative, debbano intendersi come inefficaci, ed in tal caso quale l’Ente che debba farsi carico delle eventuali conseguenze. E’ evidente che di fronte al un pubblico interesse che si intende evidentemente tutelare con il PIT/PPR, la Regione ha la potestà per intervenire, anche a mente dell’art. 49vi della LR 1/2005; deve però essere altrettanto chiaro che i Comuni, cui compete la emissione degli atti di eventuale diniego, conseguenti alla normativa sopravvenuta, devono essere fatti salvi da eventuali richieste risarcitorie conseguenti ai dinieghi stessi. Si osserva che la normativa di salvaguardia debba operare esplicitamente rispetto alle sole prescrizioni e non anche rispetto agli aspetti propositivi del PIT/PPR. 1.5 Art. 24 “ VERIFICA DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO Una trattazione specifica merita poi l’art. 24vii - Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio-, ove si prevede che i comuni adottino una procedura di approvazione estremamente complessa, che inizia con la trasmissione, al Ministero e alla Regione, dell’atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico o di adeguamento di quelli vigenti, ( ma al c. 10 la procedura è estesa anche alle Varianti), senza specificare se tale procedura, non prevista dalla LR 1/2005 “Norme per il governo del territorio.” sia da considerarsi cogente limitatamente alla sola puntuale specifica verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio conseguente alla approvazione del PIT/PPR, oppure se procedura tale operi “tout- court” su tutto il territorio regionale, e per tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e di governo del territorio. L’art. 34, nel caso dovesse intendersi riferito ai casi in cui operi “tout-court” su tutto il territorio regionale, oppure anche alle sole aree comunque interessate dal vincolo paesaggistico, modificherebbe in maniera sostanziale la LR 1/2005 “Norme per il governo del territorio”, che non prevede l’atto di avvio del procedimento per la approvazione del regolamento Urbanistico, e che per quanto espressamente disposto dall’art. 208viii, (Disposizioni sull'applicazione della legge), “ …..costituisce il complesso delle norme di riferimento sul governo del territorio; eventuali deroghe o modifiche alle disposizioni in essa contenute devono essere introdotte esclusivamente mediante espressa modificazione…...” Si osserva quindi che per la disciplina di cui all’art. 34 sia fatto espresso riferimento che la stessa è limitata alla sola procedura di verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio conseguente alla approvazione del PIT/PPR, e che non costituisce in alcun modo modificazione della LR 1/2005 “Norme sul governo del Territorio” 2 OSSERVAZIONI PUNTUALI 2.1 OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE DI VINCOLO: Si ricorda innanzi tutto che nelle perimetrazioni di cui all’art. 142 del Codice occorre tener conto di quanto previsto al comma 2ix del medesimo articolo relativamente alle aree escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), e cioè alle aree che: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; Ciò premesso si osserva quanto di seguito riportato in relazione ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del codice (allegati all’elaborato 8b): 2.1.1 Elaborato A2 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia (art. 142 c. 1 lett. b) Il PIT/PPR individua nel territorio del Comune, oltre alla Laguna di Orbetello, 5 laghi con relative fasce di rispetto, che non risultano individuati dal Regolamento urbanistico del Comune di Orbetello, definitivamente approvato nell’anno 2011, il cui Quadro conoscitivo è stato elaborato con il supporto di competenze specifiche agronomiche e naturalistiche. Si segnala che, a parte il piccolo stagno retrodunale sorto in prossimità della foce, lato destro, del fiume Albegna, (vicino allo Stabilimento “Ai Delfini”), con linea di battigia inferiore a 500m, le ulteriori aree individuate corrispondono in realtà a vasche di limitate dimensioni con fondi e/o bordi per lo più artificiali, assimilabili generalmente a vasche d’acqua per lo più nate ai fini dell’irrigazione, accumulo acque (invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole) o attività ludico-sportive (invaso in prossimità dell’Hotel Corte dei Butteri, loc. Osa). Si chiede pertanto la deperimetrazione, in forza dell’art. 3.2 dell’elaborato 7B, che cita: “Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m e gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole.” Non risulta invece individuato dal PIT il cosiddetto “Lago Scuro”, individuato nel “RU”, situato in prossimità del Torrente Radicata e del confine con il Comune di Manciano (si allega file .shp relativo all’area di vincolo come individuata nel RU). 2.1.2 - Elaborato A3 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice). Si osserva che il PIT/PPR individua nel territorio del Comune di Orbetello la fascia di rispetto del Torrente Scarmiglione (affluente del fiume Osa), finora non riportata invece nelle tavole del Regolamento urbanistico comunale, il cui quadro conoscitivo relativamente alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs 42/04, art.142. c.1, lett. c), si è basato sui dati cartografici forniti dalla Provincia di Grosseto. 2.1.3 - Elaborato A7 - Territori coperti da foreste e da boschi (art. 142 c. 1 lett. g) Si osserva che le perimetrazioni delle aree boscate individuate dal Pit/PPR risultano diverse da quelle individuate dal quadro Conoscitivo del Regolamento urbanistico del Comune di Orbetello, approvato nel 2011, puntualmente predisposte per la Carta di Uso del suolo a seguito di apposito incarico professionale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il PIT ha individuato quali aree boscate tutti gli argini fluviali ancorchè privi di alberature. (si allega file .shp relativo all’area di vincolo come individuata nel RU). 2.1.4 Elaborato - Zone gravate da usi civici (art. 142 c. 1 lett. h) Si osserva che il Piano Paesistico individua l’intero territorio orbetellano come gravato da Uso Civico, come chiarito nell’all. 7B del PIT/PPR. Il Regolamento urbanistico del Comune di Orbetello, di recente formazione, contiene la puntuale ricognizione delle aree gravate da usi civici, effettuata riportando in formato digitale le perimetrazioni originali in cartaceo. (si allega file .shp relativo all’area di vincolo come individuata nel RU). Per le eventuali variazioni delle perimetrazioni, è importante che la Regione Toscana fornisca le perimetrazioni georeferenziate aggiornate delle aree gravate da uso civico, in quanto ad oggi è l’unico ente che emette i decreti oggetto di affrancazione con la variazione di tali perimetri a seguito di Istruttorie regionali. Inoltre, essendo tale tutela sugli usi civici un vincolo dinamico ed in continua evoluzione, si suggerisce di prevedere nella disciplina del PIT/PPR che la modifica dei perimetri a seguito delle Istruttorie demaniali regionali di affrancazione del vincolo non costituiscano varianti agli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale. 2.1.5 - Elaborato A8 zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448 (art. 142 c. 1 lett. i) Si osserva che il Piano Paesistico individua un perimetro delle aree umide diverso quello da sempre riportato negli Strumenti Urbanistici del Comune di Orbetello, tra cui il Regolamento Urbanistico del Comune di Orbetello. (si allega file .shp relativo all’area di vincolo come individuata nel RU). 2.1.6 - Elaborato A9: zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice) Premesso che il PIT con valore di Piano Paesistico ha individuato altresì i beni archeologici di cui alla parte II del Codice con valenza paesaggistica, si osserva che il PIT individua perimetrazioni diverse da quelle riportate nel Regolamento Urbanistico di recente formazione; l’individuazione delle aree inserite nel RU era a suo tempo stata fornita dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Grosseto. (si allega file .shp relativo all’area di vincolo come individuata nel RU). 2.1.6 – Ambiti Si evidenzia inoltre che nella cartografia identificativa degli Ambiti, il comune di Orbetello viene ricompreso in un unico Ambito di paesaggio “N. 20 BASSA MAREMMA E RIPIANI TUFACEI”, e risulta elencato nei comuni della relativa “Scheda d’ambito”: si evidenzia che nella Sezione 4 - relativa ai seguenti Decreti ministeriali: D.M. 14/10/1967 - G.U. 17 del 1968 - D.M. 20/08/1959 - G.U.210 del 1959 D.M.10/12/1962 - G.U. 3 del 1963 - D.M.25/09/1962 - G.U. 268 del 1962_1, alla voce – A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI – Ambiti di Paesaggio, viene richiamato l’Ambito “18 Maremma grossetana” anziché l’Ambito “n. 20 Bassa maremma e ripiani tufacei”. 3. OSSERVAZIONI SUL CONTENUTO DELLA DISCIPLINA E DELLE PRESCRIZIONI DELLE AREE DI VINCOLO. 3.1 ELABORATO 8B - “DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (ARTT. 134 E 157 DEL CODICE)” 3.1.1 - Articolo 6 – Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m a partire dalla linea di battigia (art. 142 c. 1 lett.a Codice) - Allegato C11 Sistema Costiero. Il Piano Paesistico Regionale individua correttamente nell’elaborato A1 i territori compresi nella fascia di profondità di m 300 dalla battigia (art. 142 c. 1 lett. a); ricadono all’interno di tale fascia di rispetto porzioni notevoli del territorio comunale, quali la zona degli ormeggi di S.Liberata, l’intera Giannella, la zona degli Ormeggi alla foce dell’Albegna, il nucleo di Case Breschi sulla riva destra dell’Albegna, l’intera fascia campeggistica tra Osa e Albegna, la fascia costiera tra Talamone e la Puntata. Fermi restando la condivisione sul rilievo paesaggistico delle aree interessate, e sulla opportunità di fornire direttive che ne garantiscano la tutela, si osserva che alcune prescrizioni” contenute negli allegato C dell’elaborato 8B, 9 “Litorali rocciosi dei monti dell’Uccellina” e 10 “Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio, sono contenute alcune prescrizioni che incidono pesantemente sulla pianificazione pregressa del Comune, peraltro frutto di un procedimento di approvazione che ha già superato il vaglio della Conferenza Paritetica nell’anno 2011. Nello specifico della scheda 9 “Litorali rocciosi dei monti dell’Uccellina”, di cui si condivide la stragrande maggioranza delle indicazioni, si rileva che le seguenti prescrizioni: e- Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. g - E’ ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate, e di nuove aree di sosta e parcheggio, esclusivamente a servizio delle attività esistenti e al di fuori dei sistemi dunali o della costa rocciosa, a condizione che non comportino: - aumento di superficie impermeabile; - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, così come riconosciuti dal Piano; i - Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario. l - Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi. configgono sostanzialmente con le previsioni di sviluppo urbanistico contenute negli strumenti vigenti. Si richiede quindi che rispetto alla scheda 9 “Litorali rocciosi dei monti dell’ Uccellina “ le sotto elencate prescrizioni vengano così riformulate: e- Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.già previsti come edificabili dagli strumenti urbanistici g - E’ ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate, e di nuove aree di sosta e parcheggio, esclusivamente a servizio delle attività esistenti e di quelle previste dalla presente disciplina e dagli strumenti urbanistici, al di fuori dei sistemi dunali o della costa rocciosa, a condizione che non comportino: - aumento di superficie impermeabile oltre il 10% dell’area - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, così come riconosciuti dal Piano; i - Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario.La realizzazione dei manufatti deve essere condizionata alla eventuale rimozione delle opere di collegamento alle reti di urbanizzazione principale, qualora i manufatti dovessero essere rimossi. l - Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi. . E’ ammessa la riqualificazione e l’adeguamento di quelli esistenti. Nella scheda 10 “Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio”,di cui si condivide la stragrande maggioranza delle indicazioni, si rileva che le seguenti prescrizioni configgono sostanzialmente con le previsioni di sviluppo urbanistico contenute negli strumenti vigenti: l- Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. n – non è ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate, e di nuove aree di sosta e parcheggio. p – Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno permanere oltre la stagione balneare e essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario. q- Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa Si richiede quindi che rispetto alla scheda 10 “Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio”, le sotto elencate prescrizioni vengano così riformulate: l- Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.già previsti come edificabili dagli strumenti urbanistici n – – Non è ammessa la realizzazione di nuove aree attrezzate e parcheggio, fatta eccezione per aree di sosta a servizio delle attività/strutture esistenti e di quelle nuove ammesse dalla presente disciplina, comunque al di fuori dei sistemi dunali e a condizione che non comportino: - aumento di superficie impermeabile oltre il 10% dell’area; - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, così come riconosciuti dal Piano; - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica; - detrimento dell’integrità percettiva da e verso la costa e il mare. -p - Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario.La realizzazione dei manufatti deve essere condizionata alla eventuale rimozione delle opere di collegamento alle reti di urbanizzazione principale, qualora i manufatti dovessero essere rimossi. - q- Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa; gli ormeggi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri paesaggistici e ambientali del contesto In analogia con quanto previsto alla lettera e) dell’art. 8 dell’Elaborato 8B, relativo a “ I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c,Codice)” si richiede che sia inserita la seguente previsione. “Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura;. 3.1.2 - Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice) Alla lettera c) delle Prescrizioni si dispone che”..- La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola e turisticoricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti.” Preso atto che la installazione di strutture, anche temporanee è difficilmente realizzabile senza che si determini comunque una modesta impermeabilizzazione del suolo, si richiede che il testo venga così integrato: La realizzazione di nuove strutture a carattere temporanei e rimovibili, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione permanente del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti.” Alla lettera e) delle Prescrizioni si dispone che “e - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. Si ritiene che il testo sia sostanzialmente condivisibile, tuttavia la assimilazione delle medie strutture di vendita alle altre fattispecie escluse appare eccessiva; si ricorda difatti che le medie strutture possono presentare superfici variabili dai 300 ai 2.500 mq. il che rende necessario quantomeno una declinazione della norma che tenga conto della ampiezza della forbice; si richiede che il testo venga così integrato: e - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. Le medie strutture di vendita dovranno essere puntualmente valutate all’interno di un quadro di compatibilità che garantisca il sostanziale rispetto del vincolo 3.1.3 - Articolo 8- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c,Codice) Alla lettera f) delle Prescrizioni si dispone che “.. f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;..” Preso atto che la installazione di strutture, anche temporanee è difficilmente realizzabile senza che si determini comunque una modesta impermeabilizzazione del suolo, si richiede che il testo venga così integrato: f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporanei e rimovibili, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione permanente del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti.” Alla lettera g) delle Prescrizioni si dispone che “…g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione ;” Si ritiene che il testo sia sostanzialmente condivisibile, tuttavia la assimilazione delle medie strutture di vendita alle altre fattispecie escluse appare eccessiva; si ricorda difatti che le medie strutture possono presentare superfici variabili dai 300 ai 2.500 mq. il che rende necessario quantomeno una declinazione della norma che tenga conto della ampiezza della forbice; si richiede che il testo venga così integrato: g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. Le medie strutture di vendita dovranno essere puntualmente valutate all’interno di un quadro di compatibilità che garantisca il sostanziale rispetto del vincolo 3.1.4 - Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ( art.142. c.1, lett. f, Codice) Alla lettera a) delle Prescrizioni si stabilisce che non sono ammesse “..1) nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura - ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere - qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;…” Si ritiene che il testo sia sostanzialmente condivisibile, tuttavia la assimilazione delle medie strutture di vendita alle altre fattispecie escluse appare eccessiva; si ricorda difatti che le medie strutture possono presentare superfici variabili dai 300 ai 2.500 mq. il che rende necessario quantomeno una declinazione della norma che tenga conto della ampiezza della forbice; si richiede che il testo venga così integrato: 1) nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura - ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;…” . Le medie strutture di vendita dovranno essere puntualmente valutate all’interno di un quadro di compatibilità che garantisca il sostanziale rispetto del vincolo 3.1.5 - Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g) Codice) Alla lettera b) delle Prescrizioni si stabilisce che non sono ammessi: 1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere, in quelle che “caratterizzano figurativamente” il territorio e in quelle planiziarie, così come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 2) l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche E’ necessario definire compiutamente il significato di “formazioni boschive costiere”, ed eventualmente prevederne una perimetrazione. 3.1.6 - Art. 13 – Zone gravate da Usi civici (art. 142 c. 1 lett. h): L’elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)” del PIT ed in particolare l’art. 13 – paragrafo 13.3 “prescrizioni” punto d) riporta il divieto di nuovi volumi che non siano annessi agricoli strettamente necessari all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali. A tal fine è opportuno segnalare che tra le aree oggettivamente interessate dal vincolo di cui al D.Lgs 42/04, art. 142 lett. h) vi sono piccole porzioni interessate da fabbricati con destinazioni diverse e talvolta storicizzate rispetto ad un’attività agro-silvo-pastorale, per le quali il Regolamento Urbanistico ha previsto azioni strategiche previa specifica procedura per estinguere l’uso civico. Si osserva che venga eventualmente specificata la possibilità della suddetta procedura. E d conseguenza Si propone che le prescrizioni di cui all’articolo 13 vengano così modificate: a - Gli interventi edilizi strettamente necessari all’esercizio delle attività agro-silvopastorali e ad essa connesse, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico-percettivi e identitari) dei luoghi. b - Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l’uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo- pastorale e concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici. c - Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che: 1. non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; 2. concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva; 3. comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi. d - La realizzazione di nuovi volumi, qualora non si proceda all’estinzione del vincolo, è ammessa limitatamente agli annessi agricoli strettamente necessari e funzionali all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali quali definite dalla legislazione vigente. 3.1.7 - Articolo 14: le zone Umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448 (art. 142 c. 1 lett. i);punto 14.3 “prescrizioni”: Premesso che le zone Umide interessano una consistente porzione di territorio comunale, in parte rurale, in parte occupato da fabbricati di civile abitazione, zone destinate ad ormeggi, si osserva che vengano specificati più chiaramente gli interventi ammessi, con particolare riferimento alla costruzione di nuovi fabbricati/annessi. Si propone che le prescrizioni di cui all’articolo 14 vengano così modificate: 14.3. Prescrizioni Gli interventi previsti, in linea generale, dagli strumenti urbanistici, sono ammessi solo a condizione che sia evitata: a. Non sono ammessi i seguenti interventi: 1. la bonifica idraulica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; 2. le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti; 3. lo sversamento dei reflui; 4. la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia. b. La realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, è ammessa a condizione che il tracciato non comprometta gli elementi naturali oggetto di tutela e non aumenti i livelli di isolamento e di frammentazione delle zone umide; c. La realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” deve essere correttamente inserite nel paesaggio, non deve comportare l'impermeabilizzazione dei suoli e l'aumento dei livelli di artificializzazione; d. Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue ad eccezione degli interventi volti al recupero di manufatti per il trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva; e. La realizzazione di attrezzature e servizi finalizzati allo svolgimento di attività escursionistiche, didattiche e di promozione dei valori paesaggistici e naturalistici è ammessa purchè siano utilizzate tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti non potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale con opere a carattere permanente, ma potranno essere dotati soltanto di impianti tecnologici di tipo precario. 3.2. DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO: - SEZIONE 4: DM 14/10/1967 – GU 17/68; DM 22.08.59 – GU 209/59: si ritiene opportuno una esplicitazione circa la prescrizione 3c.2 /3c.3 “non sono ammessi interventi che comportino ulteriore artificializzazione dei suoli”. In particolare la zona soggetta al DM 22.08.59 comprende l’intera fascia dei campeggi Osa-Albegna, oltre al nucleo di case Breschi e Casale Giannella sulla riva destra del fiume Albegna: è opportuno comprendere quali interventi non sono ammissibili in relazione alla prescrizione sopra citata. 3.3 DISCIPLINA DI PIANO ART. 38 – MISURE GENERALI DI SALVAGUARDIA: Il punto 4. b) dell’articolo 38 “Misure generali di Salvaguardia” della Disciplina del Piano prescrive che, a far data dall’Adozione del PIT con valenza di piano paesistico e fino all’individuazione dei contesti fluviali di cui all’art. 18 c. 3 lett. a)x, nella fascia di m 150 da fiumi e torrenti dell’allegato “L” del Piano stesso, i Comuni evitino “processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione……”: tale salvaguardia pare in contrasto con la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi di urgenza di messa in sicurezza idrogeologica dei corsi idrici interessati dall’alluvione del novembre 2012. ARTICOLO 30xi - LA MOBILITÀ INTRA E INTERREGIONALE L’art. 30 disciplina in senso generale il sistema della mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali; al punto 7, in particolare, si prevede che gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscano l’individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale , tra cui la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico; rispetto al recepimento della specifica previsione si ribadisce quanto già espresso in sede di consultazioni sul tracciato, riassunto nella nota del 3 ottobre 2013 con la quale il Comune di Orbetello ha formalizzato il proprio parere e lo ha trasmesso alla Giunta Regionale, e che per comodità si riassume: gianale di Fonteblanda che impedisce qualsiasi previsione per future espansioni urbanistico-insediative nell’area destinata ad insediamenti produttivi artigianali a servizio del porto di Talamone come lo sviluppo della cantieristica navale per la quale deve essere garantita adeguata altezza dei sottopassi; Terme dell’Osa caratterizzata da alta vulnerabilità idrogeologica; ostradale: in particolare gli indicatori idrologia, idraulica, componenti naturali , antropiche, rapporti con pianificazione urbanistica, impatto archeologico sono considerati critici (colore rosso) contestando le conclusioni dello studio SAT; ari previste di 7.00 mt non sono considerate soddisfacenti); Orbetello 23.09.2014 Documento elaborato dal Settore Pianificazione Territoriale Art. 143. Piano paesaggistico (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impres se dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimi tazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi d i dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifich e prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suol o; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventual e sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 1 46 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.» i Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ii a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguo no per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spet tacolo di quelle bellezze. Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acq ue ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mar e per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. iii Art. 134. Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all’articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. iv Art. 33 – - Disciplina regionale di tutela paesaggistica (77) 1. In attuazione dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell’i ntero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti. 2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti o biettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. 4. Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene: a) la ricognizione generale dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e d elle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo; c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; d) l'individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; e) l'individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; v f) la ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d’uso; g) l'individuazione generale, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. 5. Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì: a) l’individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizi o, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disci plina; b) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87. 6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territor iale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misu re e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3. 7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale. 8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l'osservatorio del paesaggio con il compito, fra l’altro, di esercitare il monitoraggio dell'efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di man tenerne aggiornato il quadro conoscitivo. vi Art. 49 - Misure cautelari 1. Il Presidente della Regione può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con l'effetto di sospendere l'efficacia totale o parziale delle parti degli atti con esse contrastanti, nei casi di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) nonché negli altri casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza. 2. Le misure di cui al comma 1 cessano di avere efficacia non appena hanno raggiunto gli obiettivi per i quali la legge li preve de e comunque non oltre dodici mesi dalla loro adozione. viivii ARTICOLO 24 - VERIFICA DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 1. I comuni trasmettono, al Ministero e alla Regione, l’atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico o di adeguamento di quelli vigenti. 2. I comuni, trasmettono al Ministero e alla Regione l’adozione degli strumenti e degli atti di cui al comma 1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni i comuni trasmettono ai medesimi soggetti il testo e gli elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico con la proposta di modifiche da apportare in accoglimento delle eventuali osservazioni. 3. La Regione convoca ad apposita conferenza di servizi il Ministero entro 10 giorni dalla ricevimento della documentazione di cui al comma 2 ultimo capoverso. Il comune partecipa alla conferenza senza diritto di voto. La conferenza verifica che gli atti trasmessi risultino coerenti con le direttive e conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici. 4. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di convocazione. 5 Qualora all’esito della conferenza dei servizi il Piano Strutturale o il Regolamento Urbanistico non siano ritenuti adeguati o conformi al Piano la conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. 6. La positiva verifica di cui al comma 3 è trasmessa dalla Regione al comune. Il comune con la delibera di approvazione del piano attesta specificamente che lo stesso è conforme a quello oggetto della suddetta verifica. 7. La Regione trasmette il piano approvato al Ministero che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento procede a verificare che lo stesso sia conforme a quello oggetto della verifica di cui al comma 3 e rilascia apposita certificazione. 8. In caso di non conformità la Regione, su richiesta del comune, riconvoca la conferenza di cui al comma 3. 9. La positiva verifica di coerenza e conformità del piano determina, da parte del Ministero, l’attestazione per l’applicazione della semplificazione procedurale di cui all’articolo 146, comma 5 del Codice, e consente le eventuali semplificazioni di cui all’art. 143, comma 4, lettere a) e b), 10. La procedura di cui ai commi da 1 a 8 si applica anche alle varianti degli strumenti e degli atti di cui al comma 1 che intervengano sui beni paesaggistici successivamente alla verifica dell’avvenuta conformazione o dell’avvenuto adeguamento. Art. 208 - Disposizioni sull'applicazione della legge 1. La presente legge costituisce il complesso delle norme di riferimento sul governo del territorio; eventuali deroghe o modific he alle disposizioni in essa contenute devono essere introdotte esclusivamente mediante espressa modificazione. 2. Alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che alla data di ent rata in vigore della presente legge risultino adottati si applicano le norme previste dalle leggi regionali precedentemente vigenti. 3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà dell'amministrazione competente di dare luogo all'applicazione immediata delle disposizioni della presente legge. viii 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. ix Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio , nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idra ulica, provvedono a: a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, a nche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti; x 1. Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali, la Regione persegue la realizzazione degli obiettivi del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011 n. 56, e delle linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del masterplan dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l’integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan. 2. Il potenziamento del sistema ferroviario toscano e la sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e nell’intermodalità del trasporto pubblico locale, come sancito dal Programma regionale di sviluppo vigente, costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di infrastrutturazione del territorio toscano al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale di trasporto collettivo a guida vincolata. 3. Nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi conseguenti la Regione promuove le necessarie modalità di cooperazione interistituzionale con le amministrazioni locali e con gli enti funzionali e le aziende pubbliche e private, comunque investite della loro messa in opera, al fine di garantirne la più efficace attuazione, fermi i procedimenti previsti dall’ordinamento vigente in materia. 4. Le relazioni, le reti ed i flussi tra i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali costituiscono fattori di interesse unitario regionale. La Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all’innovazione e all’efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l’inquinamento atmosferico e acustico. 5. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e, in particolare, il quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadr o conoscitivo del presente Piano, vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale. 6. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione: a) il sistema dell’Alta Velocità/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferroviaria Milano-FirenzeRoma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il trasporto merci; b) la rete ferroviaria nazionale e regionale, comprendente tutte le tratte del territorio regionale della Rete ferroviaria italiana che costituisce l’asse portante della mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali, ivi incluso il Corridoio tirrenico, di cui all’elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico naziona le 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione e che è parte integrante del presente Piano, e dai relativi collegamenti trasversali; c) la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di proprietà regionale. xi 7. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la seguente suddivisione: a) la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico; b) la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno; c) la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali); d) la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalla strada provinciale di Rosano in sinistra d’Arno da Firenze a Pontassieve, completamento1ª tangenziale di Prato fino a ricongiungimento alla strada regionale 66, Tangenziale ovest di Firenze, declassata di Prato e strada provinciale 1 per Pistoia -Strada Firenze-Prato (PerfettiRicasoli), strada provinciale Montalese da 2ª tangenziale di Prato a Pistoia, strada provinciale Lucchese. 8. Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica del presente Piano. In particolare per i tracciati ferroviari esistenti o per i quali sia avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia più vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti , sentito il parere dell’ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti. 9. I tracciati ferroviari di interesse nazionale e regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie. Qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l’impossibilità ovvero l’inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r. 1/2005, purché comunque funzionale alla mobilità pubblica. 10. Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in pa rte non più funzionali all’esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r.1/2005. 11. Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità. 12. Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate. 13. Il sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree ferroviarie e degli scali merci interrelato con la rete ferroviaria, stradale e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale. 14. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l’indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi: a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti; b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto; c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno -tramvie – bus- collegamenti via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni; d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento ad essi relativi; e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l’attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma. 15. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze: a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l’ottimizzazione dei flussi di traffico; b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento; c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana delle merci. 16. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità: a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici; b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l’utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle aree urbane; c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli priva ti secondo adeguati dimensionamenti; d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti; e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale ai principali centri storici; f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale; g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale; h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto dei sistemi insediativi urbani.
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