Allegato A2 - Comune di Montalcino

COMUNE DI MONTALCINO
Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804464-804465 - fax 0577 / 849343
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Prot.n. 13541
Montalcino li 22.10.2014
A
Sindaco
Segretario Generale
Consiglio Comunale
SEDE
OGGETTO:
Riscontro a contributi ricevuti, considerazioni conclusive ed attestazioni istruttorie, a corredo
della proposta di Deliberazione del C.C. avente ad oggetto:
Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) dell’Azienda in loc.
Val di Cava e Le Gode-Colombaio Montosoli– C. Nuovina a Montalcino della Palagetto srl
Società Agricola, con valore di Piano Attuativo; approvazione ai sensi Titolo IV Capo III e
dell’art.69 della L.R.n.1/2005 con s.m..
Richiamata l’istruttoria tecnica in data 23.06.2014 redatta da questo U.T.C. – Servizio Edilizia Urbanistica
Ambiente, allegate i(Allegato A1) alla Proposta di Deliberazione di C.C. per costituirne parte integrante e
sostanziale, a cui si fa riferimento e rinvio per i relativi contenuti.
Con riferimento al pervenuto contributo ai sensi dell’art.27 della L.R.n.1/2005 con s.m. prot.n.156176 in data
09.10.2014 della Provincia di Siena - U.O. Assetto del territorio allegato (Allegato I) alla Deliberazione di
C.C. proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale, si riferisce e precisa quanto segue.
Gli interventi edilizi previsti con il PA-PAPMAA in oggetto ricadono solo in parte in area soggetta a Vincolo
paesaggistico, che in questo caso è ai sensi dell'art.142 (Aree tutelate per legge) c.1 lettera c) i fiumi, i
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna, in correlazione alla relativa prossimità con un tratto (tutto solo a
valle della S.P.n.45 del Brunello) del Torrente Suga. Questi interventi riguardano esclusivamente un tratto
della nuova viabilità prevista di accesso alla nuova Cantina dalla Strada Comunale di Collodi, mentre la
Cantina e le altre relative pertinenze ed accessori sono esterni a detto vincolo paesaggistico.
Visto e considerato che la Circolare inerente le misure generali di salvaguardia della Disciplina del Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico e i contenuti del punto 5 della DCR 2 luglio 2014,
n.58. prot.n.AOOGRT210011 del 27.08.2014 della Giunta Regionale - Direzione generale Governo del
Territorio, ed in particolare i seguenti paragrafi che si riportano per estratto in quanto attinenti al PAPAPMAA in oggetto ed ai relativi procedimenti di formazione e di Verifica di assoggettabilità a VAS;
Circolare inerente le misure generali di salvaguardia della Disciplina del Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano paesaggistico e i contenuti del punto 5 della DCR 2 luglio
2014, n.58.
Il Piano paesaggistico regionale, che costituisce parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), ai sensi
dell'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) è stato
adottato con la deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 “Misure generali di salvaguardia” del Piano Paesaggistico si chiarisce
quanto segue.
1 - Strumenti Urbanistici
Orari di Apertura al Pubblico dell’Ufficio Tecnico:
mercoledì venerdì 10.00 – 13.00
martedì giovedì 15.00 – 17.00
La disposizione stabilisce il regime da applicare agli strumenti urbanistici dal momento dell’adozione del
nuovo Piano paesaggistico, momento dal quale sono efficaci le misure di salvaguardia, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 143 del d.lgs.42/2004.
... (omissis) ...
1.3) L’articolo 38, comma 1, lettera c) si riferisce ai regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché alle
varianti ai PRG che , alla data del 2 luglio 2014, non risultano ancora adottati.
... (omissis) ...
1.4) L’articolo 38, comma 1, lettera d) riguarda gli atti di governo del territorio diversi da quelli di cui
alle lettere a) b) e c) e stabilisce che detti atti siano adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni del
Piano paesaggistico.
Le prescrizioni sono contenute nelle seguenti specifiche sezioni:
Allegato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice
Allegato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Sezione 4.
Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri.
Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico .
Allegato 1a - Norme Comuni Energie Rinnovabili - Impianti di produzione di energia elettrica da
biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio.
Allegato 1b - Norme Comuni Energie Rinnovabili - Impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni
per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.
Allegato 5 - Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane.
... (omissis) ...
1.7) L’articolo 38, comma 2, riguarda i piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che
interessano beni paesaggistici.
Per i piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici per i quali
la Conferenza dei servizi indetta ai sensi del comma 2, dell’art.36 del PIT adottato con Del CR 32/2009, si sia
conclusa con esito positivo, non si applicano le disposizioni di cui al richiamato comma.
... (omissis) ...
3 – Punto 5 della deliberazione del 2 luglio 2014, n.58 “Integrazione del piano di indirizzo
territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’art. 17 , comma 1,
della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”
Il punto n.5 del deliberato testualmente stabilisce “di abrogare i seguenti documenti già contenuti nel PIT
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72:
- elaborato 3. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento
allegati di corredo:
· I territori della Toscana
· L'evoluzione recente delle spiagge toscane
· Elenco dei beni culturali e paesaggistici
· Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico
· Criteri applicativi della disciplina del patrimonio costiero”
- elaborato 4. Allegati documentali per la disciplina paesaggistica:
· atlante dei paesaggi toscani:
· schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità
· scheda tipo dei vincoli paesaggistici
· documentazione relativa ai beni paesaggistici (schede dei vincoli e cartografie) in formato digitale
· documento “La qualità dei paesaggi nei P.T.C.” (in formato digitale)”.
Posto che il piano paesaggistico è stato adottato in data 2 luglio 2014, a partire da tale data hanno acquisito
efficacia – solo - le misure di salvaguardia del piano.
A partire dal 2 luglio 2014, pertanto, le disposizioni contenute nei documenti del PIT approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, citati al punto 5 della deliberazione del Consiglio
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regionale 58/2014, che risultino in contrasto con le misure di salvaguardia del piano paesaggistico adottato,
sono inefficaci.
I documenti già contenuti nel PIT approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72
saranno definitivamente abrogati, al momento della pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano
paesaggistico regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della l.r.1/2005 e dagli articoli 143, 144 e
145 del d.lgs.42/2004.
Pertanto, per le parti non in contrasto con le misure di salvaguardia del piano adottato con la deliberazione
del Consiglio regionale 58/2014, i documenti contenuti nel PIT approvato con deliberazione del Consiglio
regionale 24 luglio 2007, n. 72 sono ancora validi ed efficaci e verranno meno solo al momento
dell'approvazione del nuovo piano paesaggistico.
In correlazione ai contenuti del paragrafo 1.4) L’articolo 38, comma 1, lettera d) che riguarda ... gli atti
di governo del territorio diversi da quelli di cui alle lettere a) b) e c) e stabilisce che detti atti siano adottati e
approvati nel rispetto delle prescrizioni del Piano paesaggistico. ..., si pone in evidenza che nel caso del
PA-PAPMAA in oggetto Le prescrizioni da rispettare sono solo e soltanto quelle ... contenute nelle
seguenti specifiche sezioni:
Allegato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice
e riferite a ai beni ed immobili di cui all'art.142 (Aree tutelate per legge) c.1 lettera c) i fiumi, i torrenti, i
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna, in correlazione alla relativa prossimità con un tratto (tutto solo a valle della
S.P.n.45 del Brunello) del Torrente Suga.
Di seguito si riportano per estratto le suddette prescrizioni:
-
Allegato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice
Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)
Sommario
Capo I - I beni paesaggistici
Articolo 1 Oggetto della disciplina
Capo II - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Identificazione dei beni
Articolo 4 Disciplina
CAPO III Aree tutelate per legge
Articolo 5 Definizioni e disposizioni generali
Articolo 6 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. ( art.142. c.1, lett. a, Codice)
Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla
linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. ( art.142. c.1, lett. b,
Codice)
Articolo 8- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
(art.142. c.1, lett. c, Codice)
Articolo 9 - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare ( art.142.
c.1, lett. d, Codice)
Articolo 10 - I circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice)
Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)
Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice)
Articolo 14 - Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)
Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)
CAPO IV Regimi di specie
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Articolo 16 – Disposizioni per le procedure autorizzative
... (omissis) ...
CAPO III Aree tutelate per legge
Articolo 5 Definizioni e disposizioni generali
1. In attuazione dell’art. 143, comma 1, lettera c) del Codice, il Piano Paesaggistico comprende la
ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell’art.142 del Codice, la loro delimitazione e
rappresentazione cartografica in scala 1.10.000, nonché la determinazione di prescrizioni d’uso intese ad
assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aeree e, compatibilmente con essi, la
valorizzazione.
2. La definizione dei suddetti beni è contenuta nel Documento del Piano relativo alla “Ricognizione,
delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142
del
Codice” (Allegato 13) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.
3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, propongono al Ministero e alla Regione
nell’ambito delle procedure individuate dal Piano le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nelle
direttive contenute nella specifica disciplina che, qualora condivise e validate dal Ministero e dalla Regione,
sono recepite negli elaborati del Piano.
... (omissis) ...
Articolo 8- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice)
8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore
e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti
obiettivi:
a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi
fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati
per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
b - Evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di
trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle
acque e degli ecosistemi;
c - Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e
delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
d - Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici
indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
e - Riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
f - Promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali;
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:
a - Individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con
particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;
b - Riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi
con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la
valorizzazione;
c - Riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un
elevato valore estetico-percettivo;
d - Individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con
i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;
definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
e - Tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro
aree di pertinenza ;
f - Garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con
particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e
percettivi propri del contesto fluviale;
g - Tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate , forre,
orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;
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h - Tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come
individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;
i - Promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce dipertinenza
fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica
degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano paesaggistico;
l - Contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di
trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da
un elevato valore estetico-percettivo;
m - Favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al
recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al
corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra
comunità e fiume.
n - Realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando
alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;
o - Promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali
che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;
8.3. Prescrizioni
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica,
gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
1) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i
loro livelli di continuità ecologica;
2) non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce
fluviali;
3) non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni
di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
4) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storicoidentitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione
del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente
localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità
idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti
dal Piano Paesaggistico.
c - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi ove consentiti, sono ammessi a
condizione che:
1) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione
paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli
riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed
identitario;
5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e
dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse
pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato
dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e
garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano paesaggistico e il
minor impatto visivo possibile;
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli
interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e
materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura;
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle
attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la
qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione del
suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e
la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;
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g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive
industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad
eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di
impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei
rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle
acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione ;
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.
Considerati i contenuti e le previsioni del PA-PAPMAA in oggetto, quali risultano da relativi atti
ed elaborati a cui si fa riferimento e rinvio, si ritiene che la sua definitiva approvazione
proposta avvenga nel rispetto delle prescrizioni del Piano paesaggistico, ed in particolare di
quelle sopra riportate per estratto.
In correlazione ai contenuti del paragrafo 1.7) della Circolare suddetta, si pone in evidenza che
per il PA-PAPMAA in oggetto ... la Conferenza dei servizi indetta ai sensi del comma 2,
dell’art.36 del PIT adottato con Del CR 32/2009, ... si è ... conclusa con esito positivo, ...
pertanto ... non si applicano le disposizioni di cui al richiamato comma. (quindi l’articolo 38,
comma 2 che riguarda i piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che
interessano beni paesaggistici.)
Per un approfondimento di questi aspetti si fa riferimento e rinvio al seguente Elaborato:
21) - VERIFICHE E VALUTAZIONI DI COERENZA-CONFORMITÀ AL PIT-2014 (in data agosto
2014)
a firma del Progettista del PA-PAPMAA Arch. A. Anichini, che per la sopravvenuta adozione
dell'Implementazione paesaggistica del PIT Regionale con Delib.C.R.T.n.58 in data 02.07.2014
si ritiene indispensabile aggiungere ad integrazione degli altri Elaborati costituenti il PAPAPMAA proposto in definitiva approvazione.
Si fa inoltre presente che le suddette verifiche di coerenza del P.A.- P.A.P.M.A.A. si erano già eseguite prima
della sua adozione, avvenuta con Delib.C.C.n.43 in data 24.07.2014, ma non vi era stato il tempo materiale
di esplicitarle negli atti proposti al Consiglio Comunale già trasmessi in periodo estremamente prossimo alla
pubblicazione dell'Implementazione paesaggistica del PIT adottata con Delib.C.R.T.n.58 in data 02.07.2014.
Si attesta la correttezza corrispondenza e veridicità di quanto riportato sia in premessa narrativa che nel
dispositivo della Proposta di Deliberazione del C.C. in oggetto, alla quale si fa riferimento e rinvio.
In particolare, ai fini della conclusione del procedimento di formazione del PA-PAPMAA in oggetto, anche ai
sensi dell’art.114 (salvaguardie) delle Norme del P.S. attualmente efficace, dell’art. 30 della Disciplina del
PTCP-2013 della Provincia di Siena attualmente vigente, dell’art.36 c.1 lettera b) della Disciplina di Piano del
P.I.T. regionale vigente, riconfermato dalle relative varianti adottate con Delib.C.R.T. n.32 in data
16.06.2009 e con Delib.C.R.T. n.58 in data 02.07.2014, con la presente, a seguito di verifiche ed
accertamenti eseguiti da parte di questo UTC-Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente, si da atto che il P.A.PAPMAA in oggetto risulta coerente con le direttive e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.)
regionale vigente, e con le prescrizioni della Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico adottata
con Delib.C.R.T. n.58 in data 02.07.2014 con relative salvaguardie, con il P.T.C.P.-2013 attualmente vigente
e le relative salvaguardie, con i principi gli obiettivi e le prescrizioni del Piano strutturale approvato da parte
del Comune di Montalcino con Delib. C.C. n.45 in data 04.11.2011, e con le Norme dello Strumento
Urbanistico Generale (R.E. con annesso P. di F. previgente, P.R.G. approvato nel 2000, e successive Varianti
ai sensi di L.R.n.5/1995 e L.R.n.1/2005 con s.m.) attualmente vigente.
F.to Il Responsabile del
Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente
( Arch. Fausto De Andreis )
Comune di Montalcino – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Piazza Cavour n.13, 53024 Montalcino (SI)
telefono: 0577.804465 ( 804464 ),
fax: 0577. 849343, e-mail: [email protected].
P.e.c.: [email protected]
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