Assistenza Ospedaliera Case di Cura private

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZA?
DFI IBFRAZIONE
n. 469
del 19-6-2014
OGGETTO
Assistenza Ospedaliera Case di Cura private accreditate: determinazione dei tetti di spesa per
prestazioni di ricovero in favore di residenti ext?raregione (inclusa Emilia Romagna) - ANNO 2014.
Pmponente: UOS Serv. Amm. rapportí Stmtìure Sanitarie Private
Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 1163
uOS Serv. Amm. rapporti Strutture Sanitarie Private/2el4/1163
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Il Direttore della U.0. Servizio Arnministrativo per i Rappoìti con le Strutture Sanitarie Private,
riferisce che:
?Con D.G.R.V. 20 dicembre 2011 n. 2213 ad oggetto"Assistenza ospedaliera nei confronti deí
cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della remunerazione dell'Aìzìenda
Ospedaliera di Padova, dell'Azìenda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'lstituto
Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al
pubblico?, la Regione Veneto ha individuato, a far data dal 1 gennaio 2012, due modalità - alternative
tra loro - di remunerazione e di deterrrìinazione dei tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera erogata in
favore di utenti residenti al di fuori della Regione Veneto, attribuendo agli erogatori privati accreditati
la possibilità di scelta:
1A modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate
utilizzando le tariffe previste dalla TUC (tariffa unica convenzionale) vigente nell'anno
di riferimento:
»
2A modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le
tariffe del Nomenclatore Tariffario regionale del Veneto' vigenti nell'anno,dì
riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto
si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata nei confronti dei pazienti
non residenti nel Veneto, consolidata, dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le
prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione
nei confronti dell'erogatore.
La medesima D.G.R.V. prevede che, in caso di accordi tra la Regione Veneto e le Regioni confinantî,
si applichino le disposizioni dettate dai suddetti accordi.
Con D.G.R.V. 20 dicembre 2013 n. 2532 ad oggetto "Approvazione dell'accordo quadro fra la
Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto per la gestione della mobilità sanitaria per le
prestazioni di rìcovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di
farmaci. Anni 2014-2016.", la Giunta Regionale ha fissato i criteri per il calcolo dei corrispondenti tetti
validi per gli anni 2014, 2015 e 2016 relativamente all'accordo per le prestazioni sanitarie di ricovero
ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e l'erogazione di faì'maci in regime di somministrazione
diretta erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale con l'Emilia Romagna. Con successivo
provvedimento, di cui alla D.G.R.V. 15 aprile 2014 n. 529, la Regione sospendendo l'efficacia della
precitata D.G.R.V. 20 dicembre 2013 n. 2532, ha di fatto riportato il quadro di riferimento normativo
per la definizione dei tetti di spesa per le prestazioni erogate nel 2014 a cittadini residenti al di fuori del
Veneto alla disciplina della D.G.R.V. n. 2213/2011, nelle more dell'approvazione del nuovo ?Patto per
la Salute" legata alla ripresa del confronto tra Govemo, Regioni e Province Autonome.
Gli erogatori privati accreditati interessati come di consueto devono comunicare l'opzione scelta entro
il 30 novembre dell'anno precedente, così ai sensi della precitata D.G.R.V. n. 2213/2011. In ossequio a
tale ottemperarìza Casa di Cura Villa Margherita, con nota del 26 novembre 2013 e Casa di Cura
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Eretenia, con nota del 21 novembre 2013, hanno comunicato di optare per la modalità - TUC (Tariffa
Unica Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera),"vigente nell'anno di riferimento
che per quanto riguarda rU.0. di Terapia Psichiatrica prevede l'utilizzo del codice 56 nelrambito
dell'MDC 19 (malattie e disturbi mentali)?; salve le ragioni dispiegate nelrimpugnativa proposta
dalla nostra associazioni NOP (ovvero fatta salva diversa determinazione in relazione a quanto
disposto dalla DGR 12/2013 in relazione alla definizione transattiva della fatturazione per interessi di
mora). ?. Pertanto per gli erogatori privati accreditati summenzionati, non si deve deteríninare alcun
tetto di spesa extraregione Veneto per l'anno 2014.
Per quanto riguarda l'opzione di Casa di Cura Villa Berica, con nota del 21 novembre 2013 prot.
54/2013, ha optato, "attesa rattuale efficacia del provvedimento impugnato...(omissis)... attraverso
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto, per la temporanea contabilizzazione delle prestazioni
ospedaliere erogate nei confronti dei cmadini non residenti nella Regione Veneto utilizzando le tariffe
regionali venete vigenti nell'anno di riferimento fino ad un tetto finanziario m«ìssimo a«ribuito e non
superabile rappresentato dal valore economico dell'attività erogata nei confronti dei pazienti non
residenti nel Veneto dell'anno 2009, decurtato del 30%, facendo comunque salvo ogni riserva per
future e diverse determinazioni e/o valutazioni".
Per la Casa di Cura Villa Berica pertanto, il tetto di spesa extraregione Veneto per l'anno 2014, viene
calcolato così come esposto nell' allegato n. 1 che è paìte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione.
Si propone quindi di procedere con la determinazione del tetto finanziario per la mobilità extraregionale dell'attività di ricovero, per il periodo Ol/Ol/2014 - 31/12/2014, per la Casa di Cura Villa
Berica che ha optato per la "seconda modalità", e di stabilire che per le Case di Cura Villa Margherita
ed Eretenia optanti per la "prima modalità" non esiste alcun tetto di mobilità extra-regionale per le
attività di ricovero, così come esposto nell'allegato n. 1, ricomprendendo in tali determinazioni, nelle
more di ulteriori provvedimenti regionali, anche le prestazioni erogate in favore di cittadini residenti in
Emilia Romagna."
Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Seì'vizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
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1. di approvare il tetto finanziario contenuto nella tabella allegata al presente provvedimento per
formame parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), relativarrìente alla Casa di Cura privata
accreditata Villa Berica redatta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.V. 20 dicembre 2011 n.
2213;
2. di dare atto che le prestazioni erogate in eccesso al tetto finarìziario riconosciuto a Casa di Cura
Villa Berica, così determinato, non saranno oggetto di remunerazione;
3. di prendere atto che le Case di Cura Villa Margherita ed Eretenia hanno optato per la valutazione
delle prestazioni di ricovero erogate in favore di utenti non residenti in Veneto con la tariffazione
TUC, e pertanto, non saranno assoggettate ad alcun tetto finanziario in relazione alle prestazioni
in favore di residenti extra-Veneto:
4. di dare atto che le prestazioni di ricovero erogate in favore di cittadini residenti in Emilia
Romagna, salvo eventuali ulteriori e diverse disposizioni regionau in fieri, sono ricomprese nei
criteri di calcolo ex D.G.R.V. n. 2213/2011 per tutto l'anno 2014;
5. di disporre l'invio del presente provvedimento alla Direzione Regionale Attuazione
Programmazione Sanitaria della Regione Veneto.
6. di disporre che il Servizio Aìììmiììistrativo per i Rapporti con le Strutture Sanitarie Private,
provveda ad ogni altro eventuale ed ulteriore adempimento amministrativo in materia;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odiema al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE la LA GESTIONE ATTI
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Vicenza,
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Copia confomìe all'originale, composta di n.
fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
UOS Serv. Amm. rapporti Strutture Sanitarie Private/2014/1163
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