Assistenza Ospedaliera Case di Cura private

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 ?VICENZA"
DFI IBFRAZ?ONE
n. 488
del 3-7-2014
OGGETTO
Assistenza Ospedaliera Case di Cura private accreditate: determinazione dei tetti di spesa per
prestazioni di ricovero in favore di residenti extraregione (inclusa Emilia Romagna) - ANNO 2013.
Proponente: UOS Serv. Amm. rapportí Sìrutture Saniìarie Private
Anno Proposta: 2014
Numero Proposìa: 1162
UOS Serv. Amm. rapporti Strutture Sanitarie Private/2el4/1162
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Il Direttore della U.0. Servizio Arnministrativo per i Rapporti con le Strutture Sarìitarie Private,
riferìsce che:
?Con D.G.R.V. 25 giugno 2012 n. 1180 ad oggetto" Mobilità sanitaria interregionale - Accordo
quadro tra la Regione Emilia Romagna e la Regione del Veneto per la gestione della mobilità
sanitaria per le prestazioni di rìcovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione
diretta di farmaci. Anno 2012" la Giunta Regionale, ha fissato i corrispondenti tetti validi per l'anno
2012 relativi all'accordo per le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria
interregionale con l'Emilia Romagna, dai soggetti pubblici e privati accreditati relativamente al
ricovero ospedaliero (ricoveri ordinari e day hospital) ed alla specialistica ambulatoriale.
Con nota 8 ottobre 2013 prot. 428516 la Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria ha
comunicato che, essendo ancora in corso l'iter per la stesura della proposta del nuovo accordo da
sottoporre all'approvazione delle rispettive giunte regionali, ed essendo scaduto al 31/12/2012
l'accordo approvato con la precedente D.G.R.V. del 24 novembre 2009 n. 3582 (?Approvazione
dell'accordo quadro fra la Regione Emilìa Romagna e la Regione Veneto per la gestione della mobilità
sanitaria per le prestazioni di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e sommirústrazione
diretta di farmaci. Anni 2010 - 2012."), non possono trovare applicazione le disposizioni relative ai
volumi di attività ed ai tetti di spesa ivi previsti a partire dal IA gennaio 2013, rinviando per le
remunerazioni delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate in favore dei cittadini residenti in
Emilia Romagna a quanto previsto dalla D.G.R.V. 20 dicembre 2011 n. 2213 ad oggetto ?Assistenza
ospedaliera nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della
remunerazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell:Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona, dell'Ístituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori privati accreditati equìparati e
non equiparati al pubblico."
Nulla viene indicato invece in merito alla remunerazione e ai volumi di prestazioni di specialistica
ambulatoriale, che per quanto riguarda l'erogazione in favore di utenti non residenti in Veneto, sono di
norma non soggette a tetti numerici e/o finanziari.
Con la precitata D.G.R.V. 2213/2011, pur prevedendo che in caso di accordi tra la Regione Veneto e le
regioni confinanti, si applichino le disposizioni dettate dagli accordi medesimi, la Regione Veneto ha
individuato, a far data dal 1 gennaio 2012, due modalità - alternative tra loro - di remunerazione e di
determinazione dei tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera erogata in favore di utenti residenti al di
fuori della Regione Veneto, attribuendo agli erogatori privati accreditati la possibilità di scelta:
1/( modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate
utilizzando le tariffe previste dalla TUC (tariffa unica convenzionale) vigente nell'anno
di riferimento:
2/( modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le
tariffe del Nomenclatore Tariffario regionale del Veneto vigenti nell'anno di
riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto
si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata nei confronti dei pazienti
non residenti nel Veneto, consolidata, dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le
prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione
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nei confronti dell'erogatore.
L 'opzione scelta per gli anni successivi al 2012 deve essere comunicata da parte dell'erogatore privato
accreditato alla Segreteria Regionale per la Sanità e all'Azienda U.L.SS. di riferimento territoriale
entro il 30 novembre dell'anno precedente. Spetta al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.
territorialmente competente quantificare ed assegnare il budget all'erogatore che ha optato per la
seconda modalità, dandone comunicazione alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.
Con nota del 30/11/2012 (senza protocollo) la Casa di Cura Villa Margherita ha comunicato di optare
"per una temporanea contabilizzazione delle prestazioni osped«ìliere erogate nei confronti dei
cittadini non residenti nella Regione Veneto" secondo la modalità - TUC (Tariffa Unica
Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera),?vigente nell'anno di riferimento che per
quanto riguarda l'U.O. di Terapia Psichiatrica prevede l'utilizzo del codice 56 nell'ambito dell'MDC
19 (malattie e disturbi mentaliJ'; fatto salva ogni riserva per future e diverse determinazioni e/o
valut«ìzioni, anche in riferimento alla proposta di ?accordo per la definizione transattiva della
fatturazione per interessi relativi al periodo ante 31.12.2011 e definizione delle modalità e regime per
la regolazione delle competenze economiche e programmatorie con il privato accreditato? sottoscrÌtto
presso la Regione Veneto", e tenuto conto anche del fatto che l'A.Ì.0.P. (Associazione Italiana
Ospedalità Privata) Veneto cui aderisce la struttura"awerso e per l'annullamento della DGR 2213/11
(...omissis...) ha promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto".
Per la Casa di Cura Villa Margherita, pertanto, non si deve determinare alcun tetto di spesa
extraregione Veneto per l'anno 2013, e, alla luce della precitata nota regionale prot. 428516 del
08/10/13, non risulteranno subordinate a tetto anche le prestazioni erogate in favore di utenti residenti
in Emilia Romagna, fatte salve owiamente eventuali future ulteriori disposizioni giuntali in merito.
Con nota del 20 novembre 2012, prot. 64/2012 la Casa di Cura Villa Berica e con nota del 28
novembre 2012, senza protocollo, la Casa di Cura Eretenia, hanno entrambe optato, "attesa l'attuale
efficacia del provvedimento impugnato" attraverso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto, per
la "temporanea contabilizzazione delle prestazioni ospedaliere erogate nei confronti dei cittadini'non
residenti nella Regione Veneto" utilizzando le tariffe regionali venete vigenti nell'anno di riferimento
fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile rappresentato dal valore economico
dell'attività erogata nei confronti dei pazienti non residenti nel Veneto dell'anno 2009, decurtato del
30%, facendo comunque salvo ?ogni riserva per future e diverse determinazioni e/o valutazioni".
Con Delibera del Direttore Generale n. 387 del 09/05/2012 ad oggetto "Assistenza Ospedaliera Case di
Cura private accreditate: determinazione dei tetti di spesa per prestazioni di ricovero in favore di
residenti extraregione - ANNO 2012? questa Azienda ha proceduto con il calcolo dei corrispondenti
tetti extraregionali relativamente all'anno 2012, cui si è fatto riferimento anche nel corso del 2013,
avendo le Strutture mantenuto inalterata l'opzione di scelta dell'anno precedente.
Al fine di applicare le indicazioni della nota regionale 8 ottobre 2013 prot. 428516, più sopra meglio
esplicitata, si propone quindi di procedere con la rideterminazione del tetto finanziario per la mobilità
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extra-regionale dell'attività di ricovero, per il periodo Ol/Ol/2013-31/12/2013, per le strutture private
accreditate che hanno optato per la seconda modalità, Casa di Cura Villa Berica e Casa di Cura
Eretenia, così come esposto nell'allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione,
ricomprendendo nel calcolo dei tetti extra-regionali - anno 2013 - le prestazioni erogate in favore di
cittadini residenti in Emilia Romagna."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Arnministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare il contenuto della tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, relativamente agli erogatori privati accreditati Casa di Cura Viua Berica
e Casa di Cura Eretenia redatta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R.V. n. 2213 del 20/12/2011,
integrata dalla nota regionale 8 ottobre 2013 prot. 428516 e valido per l'anno 2013 (allegato 1);
2. di dare atto che le prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario per l'anno 2013 così
determinato non saranno oggetto di remunerazione nei confronti dell'erogatore;
3. di prendere atto che la Casa di Cura Villa Margherita ha optato per la valutazione delle
prestazioni di ricovero erogate in favore di utenti non residenti in Veneto con la tariffazione TUC,
e pertanto, in applicazione della citata nota regionale 8 ottobre 2013 prot. 428516 non sarà
assoggettata ad alcun tetto finanziario neanche in relazione alle prestazioni in favore di residenti
in Emilia Romagna;
4. di dare atto che nel tetto finanziario così deterrrìinato sono comprese le prestazioni di ricovero
erogate in favore di cittadini residenti in Emilia Romagna, salvo eventuali ulteriori e diverse
disposizioni regionali future;
5. di disporre l'invio del presente prowedimento alla Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria deua Regione Veneto;
6. di disporre che il Servizio Amministrativo per i Rapporti con le Strutture Sanitarie Private,
provveda ad ogni altro eventuale ed ulteriore adempimento amministrativo in materia;
7.
di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
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uoS Serv. úmm. rapporti Strutture Sanitarie Private/2014/1162
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
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Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odiema al Collegio Sindacale (ex aít. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA..0rThE ATTI
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Copia conforme all'originale, composta di n.
fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
uOS Serv. Amm. rapporti Strutture Sanitarie Private/2014/1162
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