Circolare CASARTIGIANI n.144-14 Approvato il ddl che introduce il

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CASARTIGIANI
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
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Circolare n o 144/14
OGGETTO
Approvato il ddl che introduce il reato di autoriciclaggio
Associazioni Confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014, l'aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno
di legge che introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.l ).
L'introduzione di questo reato costituisce una nuova fattispecie normativa del nostro ordinamento.
Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro,
beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre
nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a
commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o
concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio che presuppone il
dolo soggettivo specifico. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione
della loro provenienza delittuosa. Il legislatore esclude espressamente altre ipotesi di reimpiego di
denaro stabilendo testualmente , al quarto comma del nuovo art. 648-ter.l, che "fuori dei casi di cui
ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Spetterà alla giurisprudenza definire i
concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale".
Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due
a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter.l prevede
una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro
anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un
terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante - ad effetto
speciale - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per fino alla metà per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per
assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti
dal delitto.
In ogni caso, la condanna comporta ai sensi dell'art. 648-quater c.p., anche nel caso di
"patteggiamento" la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la
confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta
persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Stante quanto sopra ed in attesa che la normativa venga pubblicata in Gazzetta, informiamo le
associazioni che l 'ufficio legale della Confederazione sta approfondando alcuni aspetti applicativi
della disciplina in oggetto in presenza di reati tributari, fattispecie per la quale la possibilità di
commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio appare particolarmente elevata in aggiunta al
preesistente reato tributario.
Nuove ed approfondite informazioni saranno divulgate non appena disponibili.
Cordiali saluti
ALLEGATO
AS.l642_Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio