• CASARTIGIANI Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani UfJ~/~Q ~4 Roma, li . H················· H··························· 00 153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036 www.casartigiani .org Circolare n o 144/14 OGGETTO Approvato il ddl che introduce il reato di autoriciclaggio Associazioni Confederate aderenti e collegate CASARTIGIANI LORO SEDI Nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014, l'aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.l ). L'introduzione di questo reato costituisce una nuova fattispecie normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio che presuppone il dolo soggettivo specifico. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il legislatore esclude espressamente altre ipotesi di reimpiego di denaro stabilendo testualmente , al quarto comma del nuovo art. 648-ter.l, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale". Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter.l prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante - ad effetto speciale - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta ai sensi dell'art. 648-quater c.p., anche nel caso di "patteggiamento" la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Stante quanto sopra ed in attesa che la normativa venga pubblicata in Gazzetta, informiamo le associazioni che l 'ufficio legale della Confederazione sta approfondando alcuni aspetti applicativi della disciplina in oggetto in presenza di reati tributari, fattispecie per la quale la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio appare particolarmente elevata in aggiunta al preesistente reato tributario. Nuove ed approfondite informazioni saranno divulgate non appena disponibili. Cordiali saluti ALLEGATO AS.l642_Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
© Copyright 2024 ExpyDoc