Comune di Bologna Settore Salute, Sport e Città Sana Bologna, 9 ottobre 2014 P.G. n. __________________ CONCESSIONE IN USO DEL PALA DOZZA alla società sportiva Fortitudo Pallacanestro 103 per la competizione sportiva DNB del 12 ottobre 2014. premesso che: - Fortitudo è una società sportiva affiliata alla FIP la cui prima squadra partecipa al campionato italiano di pallacanestro maschile denominato “campionato DNB”, nonché a competizioni nazionali ed europee, nel caso di qualificazione alle stesse; - Il Comune è titolare dell'impianto sportivo “Palazzetto dello Sport Pala Dozza” sito in piazza Manfredi Azzarita n. 3, comprensivo delle dotazioni per svolgere attività sportiva (l’"Impianto”), destinato ad attività e manifestazioni sportive e ad eventi extra sportivi; - È intenzione di Fortitudo disputare la competizione del 12 ottobre 2014, come da richiesta agli atti del Settore, presso il Pala Dozza di Bologna; si concede l’Impianto Pala Dozza, per la giornata del 12 ottobre 2014, alle condizioni e termini nel seguito specificate. 1 . SPAZI CONCESSI IN USO. Il Comune di Bologna concede in uso l'Impianto sportivo Pala Dozza dando atto che la capienza massima dell’Impianto è di 5.570 posti a sedere complessivi. Rimane espressamente escluso l’uso di tutti i locali non funzionali all'attività sportiva 1 e quelli il cui accesso sia vietato per motivi di esercizio, di sicurezza o di custodia. In tali locali l’accesso sarà perciò consentito solo agli addetti autorizzati dal Comune muniti di tesserino di riconoscimento, alle Forze di Pubblica Sicurezza ed ai Vigili del Fuoco. 2. CORRISPETTIVO DI UTILIZZO. Il corrispettivo per l’utilizzo dell’Impianto è stabilito in Euro 2.550,00 comprensivo di IVA 22%. Il predetto corrispettivo sarà pagato al Comune mediante bonifico bancario anticipato sul seguente rapporto bancario intestato al Comune di Bologna-Servizio tesoreria: Unicredit Banca Iban IT18S0200802450000020067156 entro il 10 ottobre 2014 fornendo copia della contabile all'ufficio sport fax 051/2194693 o via mail a [email protected] In caso di mancato pagamento non sarà concesso l'uso dell'impianto sportivo. 3. ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE. Sono a carico dell'utilizzatore dell'Impianto le pulizie dei locali assegnati come pure le pulizie dell'arena, di tutti gli spazi interni ed esterni e dei servizi durante, ed al termine della competizione sportiva. Le parti si impegnano reciprocamente ad attenersi diligentemente alle modalità di utilizzo dell’Impianto specificamente descritte nel Piano di Sicurezza (PSI) aggiornato alla data del 14 maggio 2013 (“PSI”), già fornito alla società sportiva e depositato in copia presso l'impianto . 4. PUBBLICITA'. La Società potrà esporre pubblicità, salvo il pagamento dell'imposta relativa che rimane a suo carico, esclusivamente all'interno dell'Impianto sportivo. I messaggi pubblicitari potranno essere esposti negli appositi spazi già esistenti in accordo con il Comune. La pubblicità in prossimità del campo di gioco potrà essere effettuata 2 esclusivamente mediante apparecchiature amovibili (led, rotori, ecc). E' consentita l'esposizione pubblicitaria direttamente sul campo di gioco (adesivi) in accordo con il Comune di Bologna. Eventuali ulteriori strumenti o supporti di pubblicità specifiche dovranno essere rimossi, su richiesta motivata del Comune, in caso di necessità. Resta inteso che la Società potrà gestire in piena autonomia i rapporti con emittenti televisive e radiofoniche per eventuali riprese televisive e riproduzioni radiofoniche delle competizioni sportive che avranno luogo nell’Impianto ai sensi del presente atto, senza peraltro che da ciò derivi alcun diritto a favore del Comune. 5. RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE. Nell’utilizzo dell’Impianto la Società dovrà attenersi a tutte le disposizioni dell’art.19 del D.M. 18 marzo 1996 come modificato e integrato con successive norme, come meglio nel seguito specificato. Nello specifico la Società si assume l’obbligo di nominare persona appositamente incaricata del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante la propria attività, nonché di svolgere, nella sua qualità di utilizzatore, le funzioni gestionali e di rispettare le prescrizioni e gli adempimenti di cui ai punti: a, b, c, e, g, i, del quarto comma dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996; a tal fine, la Società dovrà comunicare il nominativo di uno o più soggetti che fungeranno da referente per quanto attiene ai rapporti con il Comune in ragione dell’utilizzo dell’Impianto. La Società si impegna ad integrare il PSI con un Piano di emergenza focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza e al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell’impianto e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il Piano deve contenere le indicazioni del sesto comma punti a)b)c)d) dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii. La Società è inoltre tenuta a svolgere le attività indicate nel D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. inerenti il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva fra le quali sono ricomprese la nomina del RSPP e dei soggetti previsti dal D.lgs 81/2008, nonché la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 3 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo 7, il Comune prende atto che, per quanto concerne la gestione delle modalità operative dei servizi previsti ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., la Società potrà incaricare soggetti terzi esterni alla propria struttura per lo svolgimento di tali attività, sottoscrivendo appositi contratti in conformità alla normativa vigente. 6. ASSICURAZIONE La Società, con effetto dalle ore 00 del 12 ottobre e termine alle ore 24 del 12 ottobre 2014 è tenuta a stipulare adeguata copertura assicurativa con primario assicuratore contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla presente concessione di utilizzo in uso, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari previste, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande (se gestiti direttamente); conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; committenza di lavori e servizi; danni a cose in consegna e/o custodia; danni a cose di terzi da incendio; danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale. 4 B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta nei locali oggetto di utilizzo in uso (ovvero i prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati dei quali l'utilizzatore si avvalga, nonché da coloro per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'utilizzatore l’iscrizione all’INAIL) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”. Premesso che l’Impianto, sue strutture, dipendenze, attrezzature, impianti, ed ogni altra cosa, mobile o immobile, che ne fa parte o in essa contenuta, sono assicurati a cura del Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per il periodo di validità della presente convenzione la predetta copertura assicurativa (dandone evidenza a Fortitudo, dietro semplice richiesta scritta di quest'ultima), e che la stessa riporta espressamente la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti della Società, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, la Società a sua volta si impegna nell’ambito delle polizze da essa stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. Il Comune non risponde di danni che dovessero subire le cose in uso alla Società all’interno dei locali oggetto dell’utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano stati determinati in conseguenze di inadempimenti agli obblighi previsti a carico del Comune di Bologna ai sensi dei presente atto, ovvero in violazione delle garanzie rilasciate dal Comune ai sensi dell'articolo 9 che segue. La Società è tenuta a presentare copia delle polizze di assicurazione sopra descritte all’Ufficio sport del Comune entro la data di decorrenza della presente concessione. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte di cui sopra, così come 5 l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti di fabbricanti o fornitori dei prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività previste, o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dalla Società non esonerano la Società stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. 7. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COMUNE. Il Comune dichiara e garantisce alla Società che l’Impianto è in buono stato di manutenzione, agibile, idoneo all'uso previsto e conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, anche con riferimento alla gestione della sicurezza pubblica e delle emergenze. Il Comune si impegna a porre in essere le azioni necessarie ad assicurare il mantenimento dell'agibilità, dell'idoneità e della fruibilità dell'impianto. A tal fine il Comune dichiara e garantisce alla Società che: i) il parere ultimo di agibilità dell’Impianto come impianto sportivo è stato espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Servizio con verbale del 6 ottobre 2006; ii) il certificato di prevenzione incendi dell’Impianto è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna in data 17 luglio 2012- Pratica n. 53248 – scadenza 17 luglio 2017. 8. DIVIETO DI UTILIZZO E CESSIONE. La Società non potrà, per la durata della presente concessione, utilizzare l’Impianto per scopi diversi dall’organizzazione e dallo svolgimento dell'attività sportiva e non potrà cedere quanto forma oggetto del presente atto, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente. Il Comune prende inoltre atto che Fortitudo potrà inoltre affidare a terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi: biglietteria e gestione controllo accessi, servizio Hostess, accoglienza e instradamento al pubblico, coordinamento 6 generale dei servizi al Pubblico, servizi accessori (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione della tribuna e della sala stampa, la gestione e la pulizia degli spogliatoi, ecc.), cassieri. 9. DISPOSIZIONI FINALI. Qualsiasi modifica al presente atto, per essere valida ed efficace, dovrà essere effettuata per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società e il Comune in relazione al presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Bologna. Comune di Bologna Il Direttore del Settore Settore Salute, Sport e Città Sana 7
© Copyright 2024 ExpyDoc