COMUNE DI RAVARINO Giunta Comunale

COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 45
del 15/5/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
OGGETTO: Contratto di regolamentazione d'uso degli immobili destinati a CasaResidenza/Centro Diurno per anziani "C.A. Dalla Chiesa" situato in Via Costa 51- Ravarino
e Comunità alloggio situata in Via Roma 234 – Ravarino.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUINDICI del mese di MAGGIO ore 21.00,
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
n.
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4
5
Cognome e nome
GATTI MARINO
TAGLIAZUCCHI ROSSELLA
REBECCHI MAURIZIA
PONZONI YLENIA
GESTI MORENO
Qualifica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assiste il segretario GIANLUIGI ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il signor MARINO GATTI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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n. 45 del 15/5/2014
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 15.02.2010 recante “Accordo
tra l’ASP”Delia Repetto” di Castelfranco E. e il Comune di Ravarino per la concessione in utilizzo
di beni mobili e immobili di proprietà comunale.” si è proceduto a concedere in utilizzo all’ASP
l’immobile, situato a Ravarino in via Costa 51, destinato a casa protetta e centro diurno per anziani,
i beni e le attrezzature in esso presenti, nonché a disciplinare i rapporti intercorrenti tra le parti in
merito all’uso ed alla gestione dei beni mobili e immobili;
RILEVATO CHE la casa residenza (ex casa – protetta) ed il centro diurno per anziani sono in
possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Ravarino (prot. 8501 del
19/11/2002 ) ai sensi della DRG 564/2000, per complessivi n. 60 posti di casa – protetta e 10 posti
di centro diurno, servizi per i quali successivamente il Sindaco, in qualità di rappresentante legale
dell’ente, ha certificato, in data 18.05.2012 (prot. 3555) il mantenimento dei requisiti che hanno
dato luogo all’autorizzazione al funzionamento;
VISTA la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari, ed in
particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 “Primo provvedimento
della Giunta Regionale, attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi
socio – sanitari”, ed in particolare l’all. 1, punto 6) e punto 8), il quale dispone che l'accreditamento
transitorio può essere concesso ai soggetti gestori dei servizi socio - sanitari che, alla data di
pubblicazione della deliberazione n. 2110/2009 che determina il sistema omogeneo di tariffe nel
BUR, avessero in essere rapporti, tra i quali anche contratti di appalto di servizi, con il Servizio
Sanitario regionale e con gli Enti Locali, ed indica il contratto di servizio quale unica forma
contrattuale di regolamentazione dei rapporti giuridici tra Ente committente e soggetto produttore
del servizio accreditato transitoriamente;
DATO ATTO CHE i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, rispettivamente con
deliberazioni consiliari n. 11 del 21.03.2011, n. 16 del 9.03.2011, n.32 del 10.03.2011 e n. 9 del
22.03.2011, hanno approvato la “Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara
dei servizi sociali e socio – sanitari”, approvata dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 4 del
23.03.2011, con la quale tra l’altro si è definito il trasferimento delle funzioni di programmazione e
di committenza nei confronti dei servizi oggetto di accreditamento, in particolare si definisce che “..
le funzioni di programmazione, attribuite al comitato di distretto con il supporto tecnico dell’ufficio
di piano, si esplicitano nell’indicazione del fabbisogno dei servizi e dell’offerta necessaria e
nell’individuazione dei criteri con i quali organizzare e regolamentare i servizi..”; “..la
committenza consiste nella funzione istituzionale che tende ad assicurare al bacino distrettuale la
disponibilità delle prestazioni e dei servizi indicati nella programmazione, attraverso
l’assegnazione ai soggetti accreditati di obiettivi di fornitura, nel limite del budget prefissato … I
soggetti accreditati sono tenuti a stipulare apposito contratto di servizio, avente ad oggetto la
complessiva regolamentazione degli interventi, il loro sistema di remunerazione ed in particolare le
caratteristiche quali- quantitative dei servizi da assicurare; L’Unione, in quanto ente a cui sono
attribuite le funzioni di committenza e soggetto in capo a cui sono posti gli oneri finanziari
derivanti dalla gestione dei servizi da parte dei soggetti accreditati, sottoscriverà i relativi contratti
di servizio..” infine si precisa che “..per soggetti produttori, nei cui confronti si esercita la funzione
di committenza, sono da intendersi tutti quei soggetti pubblici e privati che materialmente
gestiscono i servizi oggetto di accreditamento”;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
• con determinazione del responsabile del servizio del Comune di Castelfranco E. in qualità di
soggetto istituzionalmente competente, è stato rilasciato in data 30/12/2010 l’accreditamento
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transitorio, per numero 60 posti di casa –residenza e 10 posti di centro – diurno,ai sensi della
DGR 514/09, a favore dell’ ASP “Delia Repetto” e della ATI costituita da Gulliver cooperativa
sociale e Domus Assistenza società cooperativa sociale,in quanto dall’istruttoria effettuata
all’Ufficio di piano distrettuale sono risultati in possesso dei requisiti necessari per la stipula
dello specifico contratto di servizio ed essendosi impegnati a portare a termine il programma di
adeguamento gestionale individuando la responsabilità unitaria in capo a Domus Assistenza
società cooperativa sociale;
• con apposito contratto di servizio, approvato dall’Unione Comuni del Sorbara in qualità di
soggetto che intende utilizzare il servizio e dal Comune di Ravarino in qualità di Comune ove ha
sede la struttura, è stata regolamentata tra le parti la gestione dei servizi di Casa-Residenza e
Centro-Diurno “C.A.dalla Chiesa” con durata dal 1.07.2011/31.12.2013, durata successivamente
prorogata, con DGR 1899/2012 avente ad oggetto 2 Modifica DGR 514/2009 – Primo
provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art.23 della l.r 4/2008 in materia di
accreditamento dei servizi socio-sanitari”, al 31.12.2014;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.12 del 29/04/2013 recante
“Convenzione tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco E., Nonantola, Ravarino e San
Cesario s/P in qualità di soci dell’ASP “Delia Repetto” e l’Unione Comuni del Sorbara per la
ripartizione delle quote di rappresentanza e per la gestione dei servizi socio-sanitari in capo
all’ASP”, la quale ha ridefinito gli indirizzi generali e la loro partecipazione all’ASP, nonché
formalizzato quali servizi oggetto di accreditamento restano in capo all’ASP medesima e quelli per i
quali si procede alla revoca del conferimento, procedendo tra l’altro alla revoca del conferimento
dei servizi di casa-residenza/centro-diurno/comunità-alloggio situati a Ravarino;
DATO ATTO CHE l’Unione in qualità di committente ed il Comune di Ravarino in qualità di
ente su cui hanno sede i servizi hanno approvato apposite determinazioni recanti “Contratto di
servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente di
centro diurno assistenziale per anziani “C.A. Dalla Chiesa” di Ravarino sito in via Costa 51” e
“Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato
transitoriamente di casa – residenza per anziani “C.A. Dalla Chiesa” di Ravarino sito in via Costa
51 e comunità alloggio di Ravarino sita in Via Roma 234”, con i quali si è portato a compimento il
percorso dell’accreditamento transitorio, come configurato dalle direttive regionali; all'interno dei
sopracitati contratti di servizio, all'art. 16 “Risorse patrimoniali“ viene regolamentata tra le parti la
gestione degli immobili sede dei servizi e dei relativi impianti e beni mobili di proprietà del
Comune di Ravarino, ed in particolare viene definito che il proprietario concede in uso al soggetto
produttore, per la durata del contratto di servizio, il bene immobile ed i relativi arredi, impianti,
attrezzature in esso presenti;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in considerazione del ritiro del conferimento del
servizio dall’ASP ed ai sensi della vigente normativa in materia di accreditamento dei servizi
sociali e socio-sanitari, approvare con Domus, in qualità di soggetto gestore, apposito contratto di
regolamentazione d’uso degli immobili destinati a casa –residenza, centro-diurno e comunità
alloggio, nel testo allegato a) al presente atto quale sua parte integrante, formale e sostanziale;
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, Secchia p.a.
Maurizio, per quanto concerne la regolarità tecnica; il responsabile del servizio finanziario rag.
Lidia Mazzi, per quanto concerne la regolarità contabile hanno espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
3
Con voto unanime, reso in forma palese;
DELIBERA
1, Di approvare per le motivazioni indicate in premessa apposito “Contratto di regolamentazione
d’uso degli immobili destinati a casa-residenza, centro-diurno e comunità alloggio” nel testo
allegato a) al presente atto quale sua parte integrante, formale e sostanziale
2. Dare atto che con tale approvazione si intende revocato il precedente accordo sottoscritto con
ASP “ Delia Repetto” ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 15.02.2010.
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Ambiente per l’adozione
degli atti opportuni e necessari per dar seguito a quanto sopraindicato, tra i quali la sottoscrizione
dello stesso contratto
Con separata votazione unanime dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Allegato A) - Contratto
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Allegato a) delibera Giunta Comunale n. 45 del 15/5/2014
CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI DESTINATI A
CASA – RESIDENZA/CENTRO DIURNO PER ANZIANI “C.A. DALLA CHIESA”
SITUATO IN VIA COSTA 51- RAVARINO E COMUNITA’ ALLOGGIO SITUATO IN
VIA ROMA 234 - RAVARINO
L’anno duemilaquattordici (2014), addì _________ del mese di ____________, in
Tra
il Sig. Secchia Maurizio in seguito indicato come “comodante”, in qualità di Responsabile
_______________, per conto e nell’interesse del Comune di Ravarino
E
il
_____________________nato ___________________________, il quale agisce nel
presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della Società Cooperativa “ Domus - con
sede in via _________________ Modena Codice Fiscale ____________________ in seguito
indicata come “comodatario”
PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 15.02.2010 recante “ Accordo tra
l’ASP”Delia Repetto” di Castelfranco E. e il Comune di Ravarino per la concessione in
utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà comunale.” si è proceduto a concedere in
utilizzo all’ASP l’immobile, situato a Ravarino in via Costa 51, destinato a casa protetta e
centro diurno per anziani, i beni e le attrezzature in esso presenti, nonché a disciplinare i
rapporti intercorrenti tra le parti in merito all’uso ed alla gestione dei beni mobili e
immobili.
ai sensi della normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari, ed
in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 “Primo
provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di
accreditamento dei servizi socio – sanitari” All. 1, punto 6) e punto 8), l'accreditamento
transitorio può essere concesso ai soggetti gestori dei servizi socio - sanitari che, alla data di
pubblicazione della deliberazione n. 2110/2009 che determina il sistema omogeneo di tariffe
nel BUR, avessero in essere rapporti, tra i quali anche contratti di appalto di servizi, con il
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Servizio Sanitario regionale e con gli Enti Locali, ed indica il contratto di servizio quale
unica forma contrattuale di regolamentazione dei rapporti giuridici tra Ente committente e
soggetto produttore del servizio accreditato transitoriamente;
la casa residenza ( ex casa – protetta ) ed il centro diurno per anziani sono in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Ravarino (prot. 8501 del
19/11/2002 ) ai sensi della DRG 564/2000, per complessivi n 60 posti di casa – protetta e 10
posti di centro diurno,servizi per i quali successivamente il Sindaco,in qualità di
rappresentante legale dell’ente, ha certificato il mantenimento dei requisiti che hanno dato
luogo all’autorizzazione al funzionamento.
con determinazione del responsabile del servizio del Comune di Castelfranco E. in qualità di
soggetto istituzionalmente competente, è stato rilasciato in data 30/12/2010 l’accreditamento
transitorio, per numero 60 posti di casa –residenza e 10 posti di centro – diurno,ai sensi della
DGR 514/09, a favore dell’ ASP
“Delia Repetto” e della ATI costituita da Gulliver
cooperativa sociale e Domus Assistenza società cooperativa sociale,in quanto dall’istruttoria
effettuata all’Ufficio di piano distrettuale sono risultati in possesso dei requisiti necessari per
la stipula dello specifico contratto di servizio ed essendosi impegnati a portare a termine il
programma di adeguamento gestionale individuando la responsabilità unitaria in capo a
Domus Assistenza società cooperativa sociale.
con apposito contratto di servizio, approvato dall’Unione Comuni del Sorbara in qualità di
soggetto che intende utilizzare il servizio e dal Comune di Ravarino in qualità di Comune
ove ha sede la struttura, è stata regolamentata tra le parti la gestione dei servizi di CasaResidenza e Centro-Diurno “ C.A.dalla Chiesa “ con durata dal 1.07.2011 / 31.12.2013,
durata successivamente prorogata,con DGR 1899/2012 avente ad oggetto 2 Modifica DGR
514/2009 – Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art.23 della l.r
4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”, al 31.12.2014.
il Comune di Ravarino con deliberazione consigliare n.12 del 29/04/2013 recante
“Convenzione tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco E., Nonantola, Ravarino e
San Cesario s/P in qualità di soci dell’ASP “ Delia Repetto” e l’Unione Comuni del Sorbara
per la ripartizione delle quote di rappresentanza e per la gestione dei servizi socio-sanitari in
capo all’ASP” ha ridefinito gli indirizzi generali e la loro partecipazione all’ASP,nonché
formalizzato quali servizi oggetto di accreditamento restano in capo all’ASP medesima e
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quelli per i quali si procede alla revoca del conferimento,procedendo tra l’altro alla revoca
del conferimento dei servizi di casa-residenza/centro-diurno/comunità-alloggio situati a
Ravarino
i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, rispettivamente con deliberazioni
consiliari n. 11 del 21.03.2011, n. 16 del 9.03.2011, n.32 del 10.03.2011 e n. 9 del
22.03.2011, hanno approvato la “ Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del
Sorbara dei servizi sociali e socio – sanitari “, approvata dal Consiglio dell’Unione con
deliberazione n. 4 del 23.03.2011, con la quale tra l’altro si è definito il trasferimento delle
funzioni di programmazione e di committenza nei confronti dei servizi oggetto di
accreditamento, in particolare si definisce che “.. le funzioni di programmazione, attribuite
al comitato di distretto con il supporto tecnico dell’ufficio di piano, si esplicitano
nell’indicazione del fabbisogno dei servizi e dell’offerta necessaria e nell’individuazione dei
criteri con i quali organizzare e regolamentare i servizi.. “ ; “..la committenza consiste
nella funzione istituzionale che tende ad assicurare al bacino distrettuale la disponibilità
delle prestazioni e dei servizi indicati nella programmazione, attraverso l’assegnazione ai
soggetti accreditati di obiettivi di fornitura, nel limite del budget prefissato … I soggetti
accreditati sono tenuti a stipulare apposito contratto di servizio, avente ad oggetto la
complessiva regolamentazione degli interventi, il loro sistema di remunerazione ed in
particolare le caratteristiche quali- quantitative dei servizi da assicurare ; L’Unione, in
quanto ente a cui sono attribuite le funzioni di committenza e soggetto in capo a cui sono
posti gli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei servizi da parte dei soggetti accreditati,
sottoscriverà i relativi contratti di servizio..” infine si precisa che “..per soggetti produttori,
nei cui confronti si esercita la funzione di committenza, sono da intendersi tutti quei soggetti
pubblici e privati che materialmente gestiscono i servizi oggetto di accreditamento”
con deliberazione n.6 del 10.05.2013 recante”Convenzione tra i Comuni di Castelfranco E.,
San Cesarios/P e Unione Comuni del Sorbara in qualità di committenti nei contratti di
servizio per la gestione dei servizi socio-sanitari oggetto di accreditamento”, si è tra l’altro
proceduto a disciplinare le modalità di gestione dei beni mobili e immobili dei servizi
accreditati a soggetti gestori privati.
l’Unione in qualità di committente ed il Comune di Ravarino in qualità di ente su cui hanno
sede i servizi hanno approvato apposite determinazioni recanti “ Contratto di servizio per la
regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente di centro
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diurno assistenziale per anziani “C.A. Dalla Chiesa” di Ravarino sito in via Costa 51 “ e “
Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato
transitoriamente di casa – residenza per anziani “C.A. Dalla Chiesa” di Ravarino sito in via
Costa 51 e comunità alloggio di Ravarino sita in Via Roma 234 “, con i quali si è portato a
compimento il percorso dell’accreditamento transitorio, come configurato dalle direttive
regionali.
all'interno dei sopracitati contratti di servizio, all'art. 16 “Risorse patrimoniali“ viene
regolamentata tra le parti la gestione degli immobili sede dei servizi e dei relativi impianti e
beni mobili di proprietà del Comune di Ravarino, in particolare viene definito che il
proprietario concede in uso al soggetto produttore, per la durata del contratto di
servizio, il bene immobile ed i relativi arredi, impianti, attrezzature, meglio evidenziati
nel verbale di consistenza allegato al presente atto
Tutto ciò premesso le parti, con la presente scrittura privata,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1- Oggetto.
Il comodante, come sopra rappresentato, cede in comodato al comodatario, come sopra
rappresentato, che a tale titolo accetta, l'immobile adibito a casa – protetta e centro diurno per
anziani, sito a Ravarino in via costa 51, censito al catasto urbano del Comune di Ravarino,foglio
23,mappale 138-subalterno 8 con superficie di mq 1614,17 e l'immobile adibito a comunità –
alloggio, sito a Ravarino in via Roma 134, censito al catasto urbano del Comune di Ravarino,foglio
28,mappale 90-subalterno 2-3 con superficie di mq 167,38 ed una superficie esterna di mq 26,30
oltre al sottotetto ad uso ripostiglio ; dando atto che, cosi come meglio disciplinato agli artt. 21 “
risorse gestionali “ degli appositi contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al
servizio accreditato transitoriamente, il soggetto gestore riconosce al Comune per la messa a
disposizione dell’immobile, quanto segue:
Centro diurno: € 3,50 al giorno per ospite per giornata remunerata.
Casa residenza: € 7,00 al giorno per ospite per giornata remunerata.
Comunità – alloggio: € 3,50 al giorno per ospite per giornata remunerata
Le quote sopraindicate sono dovute in maniera ridotta al 45% die per ospite, fino al sessantesimo
giorno di apertura del servizio di assenza consecutiva dell’utente.
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Art. 2- Destinazione
Il comodatario potrà utilizzare gli spazi oggetto di comodato destinandoli esclusivamente all'attività
oggetto del sopraccitato contratto di servizio.
Art. 3- Durata
La concessione degli spazi oggetto di comodato ha validità fino al 31 dicembre 2014, data di
scadenza del contratto di servizio sopracitato, salvo eventuale proroga dei termini di scadenza
dell’accreditamento transitorio definiti dalla Regione E.R.
Si precisa inoltre che, in caso di rescissione anticipata del contratto di servizio,decade
contestualmente il comodato, essendo lo stesso finalizzato alla gestione del servizio oggetto dello
stesso.
Art. 4 - Oneri e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Saranno a carico del comodatario gli oneri di manutenzione ordinaria e corrente relative agli
spazi, locali, arredi ed attrezzature oggetto di comodato. In particolare cosi come meglio
disciplinato agli artt. 16 “ Risorse patrimoniali “ degli appositi contratti di servizio per la
regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente, il soggetto gestore ha
l’obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria nei limiti previsti dalla
disponibilità economica riconosciuta all’interno della relativa tariffa,corrispondente per l’anno
2014, come segue:
Centro diurno: € 0,50 al giorno per ospite presente.
Casa residenza: € 1,00 al giorno per ospite presente.
Comunità – alloggio: € 0,55 al giorno per ospite presente
Rimangano a carico del comodante eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la cui
remunerazione, cosi come meglio disciplinato agli artt. 21 “ Risorse gestionali “ degli appositi
contratti di servizio,è posta a carico del comodatario nella seguente quantificazione valevole per
l’anno 2014:
Centro diurno: € 0,60 al giorno per ospite presente.
Casa residenza: € 1,50 al giorno per ospite presente.
Comunità – alloggio: € 0,55 al giorno per ospite presente
Si precisa altresì che il comodatario dovrà effettuare un controllo sistematico sui locali,
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arredi/attrezzature e segnalare tempestivamente al comodante tutte le situazioni che a suo giudizio
richiedano interventi manutentivi straordinari.
Art. 5 – Piano di sicurezza e responsabilità
Come previsto dal vigente programma di adeguamento dell’organizzazione dei servizi di casa
residenza e centro diurno, formulato ai sensi dell’allegato A) della DGR 514/2009,il soggetto
gestore non ha proceduto alla voltura dell’autorizzazione al funzionamento, che rimane allo stato
attuale in capo all’Ente proprietario dell’immobile; sono pertanto posti a carico del comodante tutti
gli oneri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza.
Art. 6 - Obbligo di custodia e stato di conservazione.
Il comodatario è tenuto a curarne la custodia e la conservazione con la diligenza del buon padre di
famiglia dei locali e degli spazi dategli in comodato, della struttura nel suo complesso sotto il
profilo del decoro urbano, nonché degli arredi e delle attrezzature meglio evidenziati nel verbale di
consistenza allegato A) al presente atto.
Art.7 - Modifiche, addizioni e migliorie.
Ulteriori modifiche, migliorie, addizioni non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso
scritto del comodante. I miglioramenti e le addizioni eseguite dal comodatario resteranno a favore
del comodante al termine del contratto, senza alcun compenso.
Per i rapporti tra comodante e comodatario in merito alla eventuale realizzazione di investimenti, si
rinvia ad apposito atto contenente caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione,
criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.
Art.8 - Concessione a terzi.
Il comodatario potrà sub-concedere a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di essi, qualora i
terzi siano legati al produttore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e
servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri. Il
comodatario è tenuto a fornire al comodante copia del contratto di fornitura con i terzi.
Art. 9- Garanzie e Polizze assicurative
Il comodatario si impegna a garantire e tenere indenne il comodante da eventuali danni che si
dovessero verificare in capo a soggetti terzi, inclusi gli utenti, l’ente proprietario ed i prestatori di
lavoro, in ragione dell'utilizzo degli spazi dati in concessione.
A tal fine, dichiara di avere in essere con primarie Compagnie assicuratrici, con il massimale e la
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durata indicata all’art. 16 del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al
servizio accreditato oggetto del presente atto:
Polizza di Assicurazione RCT/O per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione all'attività svolta;
Polizza di Assicurazione contro i danni a cose e persone che venissero arrecati dagli utenti e
dal proprio personale, dagli obiettori di coscienza, dai volontari e/o familiari
nell'espletamento delle attività quotidiane interne ed esterne alla struttura.
In riferimento alle predette polizza assicurative il comodatario si impegna a mantenerle in essere per
tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe.
Nel caso in cui il comodatario sub-conceda a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di essi,
cosi come previsto dal precedente art. 8 e dagli artt. 16 dei relativi contratti di servizio, i soggetti
terzi a cui eventualmente è stato sub-concesso il godimento o l’uso di beni o parte di essi, dovranno
anch’essi stipulare analoga copertura assicurativa.
Restano a carico del comodatario le spese assicurative per furto, incendio e calamità naturali
dell'immobile, arredi ed attrezzature.
Art.10 - Domicilio contrattuale.
Ai fini del presente contratto, anche per eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio presso
le rispettive sedi sociali di cui in epigrafe.
Art.11 – Forma ed esecuzione del contratto - Oneri e spese di registrazione.
La stipulazione formale del contratto avverrà in forma di scrittura privata registrabile solo in caso
d’uso. Le spese di registrazione sono poste a carico del richiedente.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è diventato efficace.
Art.12 - Foro competente.
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Modena.
Art.13 - Rinvio.
Per quanto non stabilito o disposto nella presente scrittura, troveranno applicazione gli articoli 1803
e seguenti del Codice Civile in materia di Comodato.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comodatario
Il Comodante
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MARINO GATTI
Il Segretario Comunale
F.to GIANLUIGI ROSSETTI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal 2/10/2014
Ravarino 2/10/2014
Il Segretario Comunale
F.to Amalia Giannetti
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ravarino ________________
Il Segretario Comunale
(Amalia Giannetti)
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
Ravarino, _________________
Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ravarino, ______________
Il Segretario Comunale
(Amalia Giannetti)
_________________________
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