Deliberazione n. 183 del 14/04/2014

Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 1
Prot. n. 70983 / 40.06.10.04
Oggetto: Disposizioni in materia di rilascio di concessioni di derivazione di acqua
pubblica ai fini della produzione di energia idroelettrica – approvazione – conseguente
revoca delle precedenti deliberazioni n. 361 del 13 giugno 2005, n. 500 del 11 agosto
2005, n. 451 del 11 agosto 2007 e n. 11 del 13/01/2014.
PRESIDENTE: Roberto Vasai
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci
Dei componenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
VASAI Roberto
RICCI Mirella
BORGHESI Carla
CUTINI Andrea
DUCCI Piero
MEZZETTI PANOZZI Rita
PERFERI Antonio
RUSCELLI Francesco
Sono assenti:///
Relatore: Assessore Antonio Perferi
Servizio: Acque e Demanio Idrico
Riscontro di Bilancio : NO
Allegati: Si (2)
Invio capigruppo : SI
Immediatamente eseguibile: SI
Invio Corte dei Conti : NO
Uffici interessati: Acque e Demanio Idrico – Energia – Pesca – Urbanistica
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 2
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici”, e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità", e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R.T. n. 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, e sue
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”,
e sue successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che, alla luce di tali disposizioni, è stato stabilito che le concessioni per
le derivazioni di acqua a fini di produzione di energia elettrica, di competenza provinciale,
che sono disciplinate dal T.U. n. 1775/1933, ricomprendono in sé e costituiscono anche
titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio delle opere ed infrastrutture necessarie per
l’attività di produzione di energia elettrica, e delle relative opere connesse e funzionali alla
loro realizzazione ed esercizio e che con tali concessioni viene, altresì, rilasciata
l’autorizzazione unica di cui all’art. 13 della L.R.T. n. 39/2005;
CONSIDERATA l’opportunità di stabilire, al fine di assicurare il giusto procedimento
amministrativo, sia le modalità di rilascio di tali atti, che vede coinvolti, a vario titolo,
diversi Servizi dell’Amministrazione Provinciale, che alcuni aspetti di contenuto degli
stessi, ritenuti di rilevanza;
RICHIAMATE, inoltre, le proprie precedenti Deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di
legge:
• n. 361 del 13.06.2005 (“Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in
materia di energia” – Articolo 14. Disposizioni in materia di rilascio concessioni di
derivazione d’acqua pubblica ai fini di produzione di energia”);
• n. 500 del 11.08.2005 (“Definizione delle norme di garanzia e delle prescrizioni
da adottare nei disciplinari di concessione per derivazioni d’acqua a qualsiasi uso
in Provincia di Arezzo”);
• n. 451 del 11.08.2007 (“Definizione delle modalità, garanzie e prescrizioni, da
adottare per l’utilizzo di opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in Provincia di Arezzo”);
RILEVATO che le disposizioni contenute in tali Deliberazioni hanno costituito, fino ad
oggi, un quadro di riferimento certo ed efficace per tutti i soggetti interessati alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica nel territorio della
Provincia di Arezzo;
RITENUTO opportuno, alla luce delle modifiche apportate nel corso del tempo alle
normative di riferimento in materia di risorse idriche, di valutazione di impatto ambientale
e di energia, di riunire in un testo coordinato ed aggiornato tutte le varie disposizioni
provinciali in materia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica;
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 3
RITENUTO, inoltre, opportuno aggiornare ed integrare tali disposizioni sulla scorta delle
esperienze maturate nel corso dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra all’interno
della realtà del territorio provinciale;
RITENUTO, di dover stabilire in anni venti, il termine, in via ordinaria, fatte salve diverse e
motivate determinazioni al riguardo, di durata delle nuove concessioni di derivazione per
uso idroelettrico; tale termine, infatti, viene ritenuto adeguato e congruo al fine di dare
giusto contemperamento alla esigenza di chi realizza l’impianto, di poter contare su un
tempo adeguato per l’ammortamento degli investimenti operati, e l’esigenza di cogliere le
opportunità che derivano dalla innovazione tecnologica e dal progresso delle
conoscenze;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire in anni quindici, il termine, in via ordinaria, fatte
salve diverse e motivate determinazioni al riguardo, di durata del rinnovo di concessioni di
derivazione per uso idroelettrico già rilasciate; anche tale termine, infatti, viene ritenuto
adeguato e congruo al fine di dare giusto contemperamento alla esigenza di chi realizza
l’impianto, di poter contare su un tempo adeguato per l’ammortamento degli investimenti
operati, e l’esigenza di cogliere le opportunità che derivano dalla innovazione tecnologica
e dal progresso delle conoscenze;
RITENUTO, inoltre, che si debbano assimilare, a tutti gli effetti di legge, a veri e propri
prelievi abusivi di acqua, sia il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell’atto di
Concessione per assicurare il rilascio del DMV, come pure il mancato rispetto delle
prescrizioni stabilite relative alla portata massima derivabile, e, infine, l’esercizio della
derivazione nel prescritto periodo di fermo impianto, e che, come tali, detti comportamenti
debbano essere sanzionati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 17 del R.D. n.
1775/1933;
RICHIAMATI i contenuti del vigente Piano Provinciale per la Pesca nelle acque interne;
VISTI i documenti allegati alla presente Deliberazione, denominati “Disposizioni in
materia di procedure per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica ai fini di
produzione di energia elettrica“ e “Prescrizioni per il rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica ai fini di produzione di energia elettrica, in relazione alla
tutela del corso d’acqua ed alla vocazione ittica definita dal Piano Ittico Provinciale”,
rispettivamente, Allegato A e Allegato B, per farne parte integrante e sostanziale;
RICORDATO che tali documenti sono stati esaminati dal Nucleo di Valutazione nel corso
della seduta del 05/11/2013;
RICHIAMATA, quindi, la propria precedente Deliberazione n. 11 del 13.01.2014
(“Disposizioni in materia di rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica
ai fini della produzione di energia idroelettrica – approvazione – conseguente
revoca delle precedenti deliberazioni n. 361 del 13 giugno 2005, n. 500 del 11
agosto 2005 e n. 451 del 11 agosto 2007”), esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state recepite le disposizioni sopra riportate;
VISTA la successiva osservazione del Comune di Chiusi della Verna, giunta con prot. n.
50414 del 13/03/2014, con la quale il Sindaco, in riferimento alla Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 11 del 13.01.2014, chiedeva una modifica a tale atto per poter consentire la
possibilità di riattivare quelle concessioni di derivazione di acque pubbliche, ormai
scadute o cessate, originariamente a servizio di vecchi mulini, per convertirle a scopo
idroelettrico per permettere, con tutte le tutele del caso, la creazione di una
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 4
microeconomia finalizzata al recupero delle strutture, alla loro manutenzione e alla
permanenza sul territorio montano delle persone;
RITENUTO che tale richiesta sia meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto
che la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, in zone dove originariamente erano già
attive derivazioni, possa essere compatibile con lo stato ambientale dei corsi d’acqua e
dei luoghi, nel rispetto comunque di determinate condizioni e prescrizioni;
RITENUTO quindi di dover procedere alla modifica dell’allegato B della precedente
Deliberazione n. 11 del 13.01.2014 per disciplinare anche quest’ultima casistica
particolare;
RITENUTO opportuno, pertanto, per una migliore comprensione degli atti, di provvedere
alla revoca della precedente Deliberazione n. 11 del 13.01.2014 e alla approvazione di un
nuovo atto contenente le disposizioni aggiornate anche rispetto all’ultima casistica
rilevata;
VISTO il parere favorevole dei responsabili dei Servizi proponenti, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente
della Provincia n. 171 del 21.05.1997;
a voti unanimi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le “Disposizioni in materia di
procedure per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica ai fini di
produzione di energia elettrica”, secondo il testo di cui all’Allegato A della presente
Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE, sempre per le motivazioni citate in premessa, le “Prescrizioni per il
rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ai fini di produzione di
energia elettrica, in relazione alla tutela del corso d’acqua ed alla vocazione ittica
definita dal Piano Ittico Provinciale”, secondo il testo di cui all’Allegato B della presente
Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che la realizzazione di impianti di derivazione di acqua per la produzione
di energia elettrica, oltreché alle presenti disposizioni, dovrà anche essere conforme
alle condizioni, limitazioni e modalità specifiche così come definite dal Piano Ittico
Provinciale in relazione alla tutela del relativo corso d’acqua interessato ed alla sua
vocazione ittica;
4. DI STABILIRE che gli Uffici competenti provvedano, entro diciotto mesi dalla
approvazione della presente Deliberazione ad avviare, laddove necessario, specifici
procedimenti amministrativi di riesame delle concessioni idroelettriche già esistenti nel
territorio provinciale al fine di adeguare i relativi disciplinari per renderli conformi alle
nuove prescrizioni di cui agli Allegati della presente Deliberazione, definendo, caso per
caso, i termini entro i quali debbano essere completati gli, eventuali, necessari lavori di
adeguamento; tali procedimenti di riesame di Ufficio non riguarderanno le concessioni
con validità fino al 31 dicembre 2016 dato che nel corso dell’eventuale, e ormai
prossimo, procedimento di rinnovo potranno trovare adeguata declinazione la
applicazione delle prescrizioni stabilite con la presente Deliberazione;
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 5
5.
DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la durata delle nuove
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, definita nei disciplinari ed atti di
concessione, non possa essere superiore, in via ordinaria, ad anni venti ed il rinnovo
delle concessioni esistenti non possa essere superiore, sempre in via ordinaria, ad anni
quindici, fatte salve diverse e motivate determinazioni al riguardo;
6.
DI STABILIRE che debbano essere assimilati, a tutti gli effetti di legge, a veri e propri
prelievi abusivi di acqua, sia il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell’atto di
Concessione per assicurare il rilascio del DMV, come pure il mancato rispetto delle
prescrizioni stabilite relative alla portata massima derivabile, e, infine, l’esercizio della
derivazione nel prescritto periodo di fermo impianto, e che, come tali, detti
comportamenti debbano essere sanzionati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all’art. 17 del R.D. n. 1775/1933;
7. DI DARE ATTO che, comunque, qualora vengano accertati casi di mancato rispetto
delle prescrizioni stabilite per l’esercizio della derivazione, l’Ufficio competente
provvederà, in rapporto alla gravità del fatto rilevato, alla diffida affinché si ripristini il
rispetto delle condizioni stabilite per l’esercizio della derivazione, ed alla eventuale
successiva applicazione di quanto disposto dall’art. 55 del T.U. n. 1775/1933, in merito
alla decadenza della concessione;
8. DI REVOCARE, conseguentemente, le proprie precedenti Deliberazioni n. 361 del
13.06.2005 (“Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in materia di
energia” – Articolo 14. Disposizioni in materia di rilascio concessioni di derivazione
d’acqua pubblica ai fini di produzione di energia”), n. 500 del 11.08.2005 (“Definizione
delle norme di garanzia e delle prescrizioni da adottare nei disciplinari di concessione
per derivazioni d’acqua a qualsiasi uso in provincia di Arezzo”), n. 451 del 11.08.2007
(“Definizione delle modalità, garanzie e prescrizioni, da adottare per l’utilizzo di opere
idrauliche appartenenti al demanio idrico per derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in
provincia di Arezzo”) e n. 11 del 13.01.2014 (“Disposizioni in materia di rilascio di
concessioni di derivazione di acqua pubblica ai fini della produzione di energia
idroelettrica – approvazione – conseguente revoca delle precedenti
deliberazioni n. 361 del 13 giugno 2005, n. 500 del 11 agosto 2005 e n. 451 del
11 agosto 2007”);
9. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
STANTE L’URGENZA, la presente deliberazione viene dichiarata, a voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 6
ALLEGATO A
Disposizioni in materia di procedure per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua
pubblica ai fini di produzione di energia elettrica
•
•
•
Il soggetto richiedente presenta al Servizio Acque e Demanio Idrico - Ufficio
competente della Provincia - apposita istanza di concessione di derivazione, per uso
idroelettrico, ai sensi dell’art. 7 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933, allegando il progetto
preliminare dell’intervento da realizzare. Esaminata l’istanza, verificata la presenza
della documentazione minima necessaria per l’avvio del procedimento, l’Ufficio
competente accerta se l’istanza è soggetta alle procedure di Verifica di
Assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla L.R.T. n.
10/2010.
Nel caso in cui il progetto sia escluso dall’applicazione delle sopra citate procedure di
Verifica di Assoggettabilità/Valutazione di Impatto Ambientale, il Servizio Acque e
Demanio Idrico, completati gli adempimenti preliminari disciplinati dall’art. 7, I e II
comma, del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento
n.1285/1920, procede a pubblicare l’avviso della presentazione della domanda nel
B.U.R.T., per consentire la presentazione di eventuali domande “concorrenti”;
trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione il medesimo Ufficio ammette la
domanda in istruttoria con apposita ordinanza, disposta con provvedimento del
Dirigente, che stabilisce la pubblicazione della domanda e del relativo progetto
presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati e fissa la data del sopralluogo.
Effettuato il sopralluogo, l’Ufficio istruttore redige apposito Verbale, dando atto, tra
l’altro, di eventuali opposizioni presentate da terzi interessati. Terminata la descritta
“fase pubblica” del procedimento di concessione, il Servizio Acque e Demanio Idrico
completa l’istruttoria tecnica ed invita il richiedente a presentare, qualora il progetto
ricada nei casi previsti dalla normativa, al Servizio Energia apposita istanza per
l’attivazione del procedimento unificato per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
prevista dal combinato disposto degli artt. 11, 12, 13, e 14 della L.R. n. 39/2005,
allegando il necessario progetto definitivo, conforme alle eventuali prescrizioni dettate
a seguito dell’istruttoria. La Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia e delle
opere connesse è convocata dal Dirigente del Servizio Energia della Provincia ai
sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990, e successive modifiche.
L’istruttoria della pratica è curata dal Servizio Acque e Demanio Idrico in
collaborazione con il Servizio Energia.
Nel caso in cui il progetto sia soggetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale, il Servizio Acque e Demanio Idrico richiede al
soggetto interessato la documentazione necessaria per avviare la procedura di cui
all’art. 48 della L.R.T. n. 10/2010 assegnando un termine massimo di sei mesi per la
presentazione della stessa, pena l’archiviazione dell’istanza. Acquisita la
documentazione necessaria, contestualmente all’istruttoria di verifica curata dal
Servizio Programmazione Territoriale, Urbanistica, il Servizio Acque e Demanio
Idrico, completati gli adempimenti preliminari disciplinati dall’art. 7, I e II comma, del
T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento n.1285/1920,
procede a pubblicare l’avviso della presentazione della domanda sul B.U.R.T., per
consentire la presentazione di eventuali domande “concorrenti”; trascorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione, il medesimo Ufficio ammette la domanda in istruttoria con
apposita ordinanza, disposta con provvedimento del Dirigente, che stabilisce la
pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l’Albo Pretorio dei Comuni
interessati e fissa la data del sopralluogo. Effettuato il sopralluogo, l’Ufficio istruttore
redige apposito Verbale, dando atto, tra l’altro, di eventuali opposizioni presentate da
terzi interessati. Terminata la descritta “fase pubblica” del procedimento di
concessione il Servizio Acque e Demanio Idrico completa l’istruttoria tecnica alla luce
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
•
•
•
183 del 14/04/2014
pagina n. 7
anche dell’esito e delle prescrizioni del procedimento di Verifica di Assoggettabilità.
Nel caso in cui il progetto sia escluso dal procedimento di V.I.A., il richiedente,
qualora il progetto ricada nei casi previsti dalla normativa, dovrà presentare, entro il
termine di dodici mesi dalla data del Provvedimento conclusivo del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità, al Servizio Energia apposita istanza per l’attivazione del
procedimento unificato per il rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dal combinato
disposto degli artt.11, 12, 13, e 14 della L.R. n. 39/2005, allegando il necessario
progetto esecutivo conforme alle eventuali prescrizioni dettate a seguito
dell’istruttoria. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di concessione sarà
archiviata ed il progetto, in caso di ripresentazione di nuova istanza di concessione di
derivazione, dovrà essere nuovamente sottoposto alla procedura di verifica di
assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale.
La Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia è convocata dal Dirigente del
Servizio Energia della Provincia ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.
241/1990, e successive modifiche. L’istruttoria della pratica è curata dal Servizio
Acque e Demanio Idrico, in collaborazione con il Servizio Energia.
Nel caso in cui il progetto sia soggetto a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, il Servizio Acque e Demanio Idrico richiede al soggetto interessato di
presentare al competente Servizio Energia l’istanza per l’attivazione del procedimento
unificato per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, prevista dal combinato disposto degli
artt. 11, 12, 13, e 14 della L.R. n. 39/2005, allegando il necessario progetto definitivo
e assegna un termine massimo di 6 mesi per la presentazione della documentazione
stessa, pena l’archiviazione dell’istanza. Ai sensi dell’art. 12 comma 6 della L.R. n.
39/2005 la Valutazione di Impatto Ambientale viene acquisita nell’ambito del
procedimento unificato. La Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia è
convocata dal Dirigente del Servizio Energia della Provincia ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della L. n. 241/1990, e successive modifiche. Contestualmente il Servizio
Acque e Demanio Idrico, completati gli adempimenti preliminari disciplinati dall’art. 7,
I e II comma, del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento
n.1285/1920, procede a pubblicare l’avviso della presentazione della domanda sul
B.U.R.T., per consentire la presentazione di eventuali domande “concorrenti”;
trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, il medesimo ufficio ammette la
domanda in istruttoria con apposita ordinanza, disposta con Provvedimento del
Dirigente, che stabilisce la pubblicazione della domanda e del relativo progetto
presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati e fissa la data del sopralluogo.
Effettuato il sopralluogo, l’Ufficio istruttore redige apposito Verbale, dando atto, tra
l’altro, di eventuali opposizioni presentate da terzi interessati. Terminata la descritta
“fase pubblica” del procedimento di concessione, il Servizio Acque e Demanio Idrico
completa l’istruttoria tecnica alla luce anche dell’esito e delle prescrizioni del
procedimento di valutazione di impatto ambientale.
A seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi di cui sopra la Giunta
Provinciale delibera in merito al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia, approvando, contestualmente, lo
schema di Disciplinare che riporterà le prescrizioni dettate nell’ambito della
Conferenza, dall’istruttoria del procedimento di concessione di derivazione di acqua
pubblica e del procedimento di cui alla L.R.T. n. 10/2010.
Successivamente all’adozione della Deliberazione, il Dirigente del Servizio Acque e
Demanio Idrico invita il richiedente alla firma del disciplinare di concessione (che sarà
sottoscritto in forma di atto pubblico alla presenza del Segretario Generale dell’Ente e
soggetto a registrazione presso la sede di Arezzo dell’Agenzia delle Entrate), che, a
pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo di sei mesi
dalla comunicazione di invito alla firma; successivamente emette il relativo atto di
Concessione di derivazione ai sensi del T.U. n. 1775 del 11/12/1933, contenente
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 8
anche l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di
produzione di energia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
Nello stesso atto di Concessione è precisato che l’esercizio delle opere realizzate è
subordinato al rilascio del Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore
dei lavori. Ai sensi dell’art. 11, comma secondo, della L.R. 39/2005, l’esercizio degli
impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla
realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.
Copia dell’atto di Concessione è inviata a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di
Servizi.
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 9
ALLEGATO B
Prescrizioni per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ai fini di
produzione di energia elettrica, in relazione alla tutela del corso d’acqua ed alla vocazione ittica
definita dal Piano Ittico Provinciale
Fatto, comunque, salvo quanto eventualmente stabilito e previsto dal Piano Ittico Provinciale, si
applicano le seguenti disposizioni:
A – Per tutti i corsi d’acqua
1. In corrispondenza di ogni presa dovrà essere installato e mantenuto dal concessionario un
sistema di verifica a lettura immediata, da parte di chiunque, della portata idrica di rilascio, al
fine della verifica del corretto e costante mantenimento del DMV in alveo. Tale sistema di
verifica dovrà essere accuratamente descritto nel progetto sottoposto alla Provincia per
l’approvazione. Attraverso una piattaforma informatica predisposta a cura della Provincia,
dovranno essere trasmessi i dati di portata derivata istantanea rilevati in continuo, mediante
appositi misuratori di portata da installarsi a cura e spese del concessionario.
2. Ogni opera di presa dovrà essere dotata di idoneo passaggio per pesci, che andrà progettato
specificamente sulla base dei moderni criteri di progettazione di tali passaggi, rispettando tutte
le condizioni di progetto legate alla tipologia dell’opera, alla composizione della comunità ittica
locale e ai parametri tecnici del passaggio. Il progetto del passaggio per pesci dovrà essere
validato dalla Provincia in sede di valutazione dell’iter di concessione. La manutenzione del
passaggio per pesci è a carico del concessionario. Sono possibili eventuali deroghe qualora
per il corso d’acqua interessato non si reputi opportuno garantire la continuità fluviale allo
scopo di limitare la diffusione di eventuali specie ittiche alloctone, oppure, siano già presenti
nelle adiacenze dell’opera di presa importanti discontinuità anche naturali del tutto invalicabili.
Nei pressi dell’opera di presa sarà posizionato e mantenuto a cura del concessionario
apposito pannello esplicativo a fini didattici, validato dalla Provincia, che illustri sinteticamente
l’ecologia fluviale, la fauna ittica presente, l’utilizzo idroelettrico del corso d’acqua comprensivo
dell’indicazione della produzione istantanea espressa in kW e l’utilità del passaggio per pesci.
3. Le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno essere inattive nel periodo compreso dal 15
giugno al 15 ottobre di ogni anno. In caso di stagioni particolarmente piovose o siccitose, tali
termini potranno essere variati con specifico atto del Dirigente del Servizio Acque e Demanio
Idrico, previa istruttoria condotta congiuntamente con l’Ufficio Pesca, che indicherà oltre alla
variazione della data di sospensione anche i corsi d’acqua ai quali dovranno essere applicate.
4. Per quegli impianti che per le loro caratteristiche tecniche costruttive necessitino di presenza
di acqua nelle condotte di adduzione anche nel periodo di inattività della centrale di cui al
punto precedente, il disciplinare di concessione indicherà il quantitativo massimo di
derivazione che potrà essere mantenuto, fermo restando la garanzia della continuità fluviale
nel tratto sotteso.
5. Per qualsiasi intervento condotto in alveo, relativo alla realizzazione e/o manutenzione delle
opere connesse alla derivazione, dovrà, inoltre, essere corrisposto l’obbligo ittiogenico, così
come definito e stabilito nel Piano Ittico Provinciale.
B – Acque classificate a salmonidi
1. Al fine di garantire in tutti i corsi d’acqua minori, caratterizzati da bacini idrografici di modeste
dimensioni, un regime idrologico naturale integro da alterazioni artificiali di portata, per le
opere di presa che sottendono bacini idrografici inferiori a 25 kmq, possono essere rilasciate
concessioni di derivazione per prelievi che non superino la portata massima corrispondente
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 10
alla Q300 della curva di durata delle portate della relativa asta fluviale, così come desumibile
dalla regionalizzazione delle portate del modello predisposto dall’Autorità di Bacino dell’Arno
nell’ambito del Piano di Bacino Stralcio “Bilancio Idrico”. Per i restanti corsi d’acqua della
Provincia appartenenti ad altri bacini idrografici, in assenza di analoghe modellazioni, verrà
fatto riferimento agli ordinari calcoli idrologici.
2. Per opere di presa che sottendono bacini maggiori di 25 kmq, la portata massima derivabile
non dovrà essere superiore alla Q100.
3. Nei tratti dei corsi d’acqua classificati a salmonidi, i tratti sottesi dalle derivazioni per uso
idroelettrico (intendendo la distanza intercorrente fra il punto dell’opera di presa delle acque e
il punto di restituzione delle stesse), non possono superare il 10% della lunghezza
complessiva dell’intero tratto del corso d’acqua classificato a salmonidi (le misure sono
calcolate facendo riferimento alla Cartografia ufficiale in scala 1:10.000 della Regione
Toscana e al sistema delle acque superficiali sempre della Regione Toscana). Nei calcoli si
deve tenere conto anche delle derivazioni già assentite o in esercizio.
4. Il deflusso minimo vitale non dovrà essere inferiore alla Q300, come sopra calcolata e, per le
opere di presa che sottendono bacini maggiori di 25 kmq, comunque mai inferiore ai 50 l/sec,
fatti salvi ovviamente i casi di magre naturali.
5. Le opere connesse alla derivazione, in particolare le condotte di adduzione, devono essere
collocate sempre al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale.
C – Acque classificate a ciprinidi
1. In tali corsi d’acqua i tratti sottesi dalle derivazioni per uso idroelettrico (intendendo la distanza
intercorrente fra il punto dell’opera di presa delle acque e il punto di restituzione delle stesse),
non possono superare il 10% della lunghezza complessiva dello stesso corso d’acqua (le
misure sono calcolate facendo riferimento alla Cartografia ufficiale in scala 1:10.000 della
Regione Toscana e al sistema delle acque superficiali sempre della Regione Toscana). Nei
calcoli si deve tenere conto anche delle derivazioni già assentite o in esercizio.
2. Per il Fiume Arno, la prescrizione di cui sopra si applica per i seguenti tratti omogenei del
corso d’acqua interessanti il territorio provinciale:
•
dal Fosso delle Pillozze alla briglia di Subbiano;
•
dalla briglia di Subbiano a Ponte Buriano;
•
da Ponte Buriano alla diga di Levane;
•
dalla diga di Levane al confine di Provincia.
D – Casi particolari
D.1 – Utilizzo di opere idrauliche
1. Di norma, non possono essere utilizzate per la realizzazione di opere di derivazione private
opere idrauliche (quali briglie, soglie, traverse, ecc.) appartenenti al demanio idrico e gestite
da Enti pubblici (Provincia, Unioni montane di Comuni, Consorzi di bonifica, Comuni, ecc.).
2. Per gli impianti di produzione idroelettrica, l’uso delle opere idrauliche trasversali (briglie e
traverse) appartenenti al demanio idrico e gestite da enti pubblici (Provincia, Unioni montane
di Comuni, Consorzi di bonifica, Comuni, ecc.) può essere consentito, previa acquisizione del
consenso espresso dell’Ente gestore, purché siano assicurate le seguenti garanzie:
• il concessionario deve essere individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di
selezione ad evidenza pubblica;
• le opere di derivazione non dovranno inficiare, in nessun modo, la funzionalità idraulica
dell’opera idraulica esistente;
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
•
•
183 del 14/04/2014
pagina n. 11
il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, al consolidamento dell’opera
idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario
dall’Autorità Idraulica competente o dal Gestore delle opere; in ogni caso, l’Autorità
Idraulica ed il Gestore dell’opera sono ritenuti esonerati da qualsiasi indennizzo reclamato
dal concessionario per eventuali interventi legati all’attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’opera idraulica che dovessero danneggiare in qualche modo l’opera di
derivazione;
la restituzione delle acque dovrà avvenire immediatamente a valle dell’opera di presa,
onde non alterare la continuità dell’ambiente fluviale esistente.
3. Per l’individuazione del concessionario per l’utilizzo di opere idrauliche ai fini della
realizzazione di impianti idroelettrici, anche su specifica richiesta da parte dei soggetti
interessati, la Provincia effettuerà apposito Bando di selezione. La scelta del miglior progetto
sarà effettuata da una Commissione che redigerà una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
impiego della miglior tecnologia disponibile;
minor impatto ambientale;
migliore rapporto costi/benefici;
adeguata organizzazione operativa ed esperienza nel settore e garanzie tecnicofinanziarie ed economiche d’immediata esecuzione ed utilizzazione;
concreta ricaduta economico-sociale nel territorio dove essi si collocano, mediante opere
accessorie ed interventi da realizzarsi contestualmente all’impianto stesso.
4. Nel caso i progetti presentati non rispondessero ai requisiti sopra indicati, la Commissione
potrà escludere il progetto dall’inserimento in graduatoria.
5. Espletata la procedura di aggiudicazione, il progetto aggiudicatario sarà sottoposto all’iter
istruttorio previsto dalle disposizioni di cui alla presente Deliberazione, ivi compreso
l’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia idroelettrica, di cui agli artt. 11-14 della Legge Regionale n. 39/2005.
Nel Bando saranno indicati i termini entro i quali l’aggiudicatario dovrà attivare le procedure
per il rilascio della concessione di derivazione e dell’autorizzazione, pena lo scorrimento della
graduatoria di selezione.
D.2 – Rinnovi di concessioni preesistenti
1. Per i rinnovi delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico/forza motrice preesistenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 43 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.,
l’istruttoria eseguita nel procedimento di rinnovo dovrà rispettare i seguenti criteri:
•
nei nuovi disciplinari dovranno essere rimodulati i valori del rilascio del DMV secondo i
criteri definiti nei precedenti punti, adeguando, di conseguenza, la portata media di
concessione e relativa potenza media nominale sulla quale è calcolato il canone;
•
trattandosi di impianti esistenti dovrà essere verificata la possibilità di concedere di
proseguire la derivazione della portata massima derivabile originaria; potranno essere
consentite anche eventuali varianti in aumento soltanto se compatibili con i criteri dei punti
precedenti;
•
dovranno rimanere invariati i punti di prelievo e di rilascio; eventuali varianti di questi
dovranno essere compatibili con i criteri indicati nei punti precedenti;
•
le trasformazioni di uso di mulini in impianti idroelettrici sono consentite nel rispetto delle
prescrizioni sopra impartite.
D.3 – Impianti idroelettrici a ridotto tratto sotteso fra opera di presa e di rilascio
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 12
1. Al fine di incentivare impianti a basso impatto ambientale, che prevedono ridotti tratti sottesi
fra opera di presa e restituzione, che sfruttano salti naturali o artificiali del corso d’acqua,
potranno essere derogate le disposizioni di cui ai precedenti punti A, B e C (ad eccezione del
punto A.5), nel rispetto, comunque, delle eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di
Verifica di Assoggettabilità/Valutazione di Impatto Ambientale che dovrà verificare il
mantenimento della continuità fluviale del corso d’acqua interessato.
D.4 - Impianti compresi entro tratti sottesi da altre derivazioni ad uso idroelettrico
1. Eventuali richieste di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, che vanno ad
interessare tratti di corsi d’acqua già sottesi da concessioni preesistenti, possono essere
rilasciate anche in deroga alle disposizioni dei punti B.3 e C.1, purché vengano assicurati il
rispetto del rilascio del DMV e della portata massima derivabile come sopra definita e,
comunque, nel rispetto delle eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di Verifica di
Assoggettabilità/Valutazione di Impatto Ambientale che dovrà verificare il mantenimento della
continuità fluviale del corso d’acqua interessato.
D.5 - Mini impianti per autoproduzione di energia idroelettrica
1. Al fine di incentivare la produzione di energie rinnovabili per quei territori montani non
raggiunti dalla rete di distribuzione elettrica, possono essere consentite deroghe alle
disposizioni di cui ai punti precedenti purché:
•
sia accertata l’impossibilità tecnica/economica dell’allacciamento alla rete elettrica;
•
gli eventuali corsi d’acqua interessati dalla derivazione non siano caratterizzati dalla
presenza di fauna ittica o dalla esistenza in generale di particolari ambientali fluviali/aree
umide;
•
la potenza media nominale dell’impianto non superi i 3 kW.
D.6 – Riattivazione a scopo idroelettrico di concessioni ad uso molitorio/forza motrice
1. La riattivazione di concessioni di derivazione ad uso molitorio/forza motrice cessate o scadute,
ai fini della realizzazione di impianti idroelettrici, può essere consentita, anche in parziale
deroga alle disposizioni di cui ai punti precedenti, purché siano verificate le seguenti
condizioni:
•
siano ancora presenti ed identificabili le principali opere connesse all’antica derivazione
(presa, canale/condotte, edificio di trasformazione, restituzione delle acque);
•
sia documentata, attraverso atti di archivio, l’originaria concessione di derivazione;
•
i proventi dell’attività di produzione di energia siano destinati anche al recupero e al
mantenimento delle strutture testimonianti l’antica attività molitoria; in tal senso i nuovi
impianti dovranno trovare opportuna collocazione per un miglior inserimento al fine di
valorizzare le strutture originali dei mulini;
2. La riattivazione a scopo idroelettrico delle concessioni di cui al precedente comma è, inoltre,
consentita alle seguenti prescrizioni:
•
nei nuovi disciplinari dovranno essere rideterminati i valori del rilascio del DMV secondo i
criteri definiti nei precedenti punti, adeguando, di conseguenza, la portata media di
concessione e relativa potenza media nominale sulla quale è calcolato il canone;
•
in deroga a quanto definito dai punti precedenti, potrà essere verificata la possibilità di
consentire la derivazione della portata massima derivabile originaria;
•
dovranno rimanere invariati i punti di prelievo e di rilascio nonché seguire, per quanto
possibile, l’originario tracciato delle condotte; eventuali varianti all’originario assetto
dovranno essere compatibili con i criteri indicati nei punti precedenti;
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
•
183 del 14/04/2014
pagina n. 13
la potenza del nuovo impianto non potrà superare i 50 kW.
3. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti per le procedure di valutazione di impatto ambientale
secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i..
Deliberazione della Giunta Provinciale
n°
183 del 14/04/2014
pagina n. 14
Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.
IL SEGRETARIO GENERALE
(G. Chianucci)
IL PRESIDENTE
(R.Vasai)
======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Arezzo, lì...................
IL SEGRETARIO GENERALE
.......................................................
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Arezzo, lì .....................
.........................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Arezzo, lì.....................
.........................................................
======================================================================
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di
essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.
IL SEGRETARIO GENERALE
Arezzo, lì .....................
.........................................................
======================================================================