ODCEC Viterbo 1 COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO L’ESERCIZIO DELLA CONSULENZA DEL LAVORO DA PARTE DEL COMMERCIALISTA: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SEMINARIO DEL 16 APRILE 2014 LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815 Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza 2 Art. 4 La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi. Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva. ---------N.B.: Articolo abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12. Art. 5 La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, esercenti in economia e commercio o dei ragionieri. Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni. ---------N.B.: Articolo abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12. LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815 Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza 3 Art. 7 Salvo che il fatto non costituisca reato più grave: a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda (1) fino a L. 400.000 (2); b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 (3). I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000 (3). ODCEC Viterbo 4 La Legge 12/1979: Il Commercialista quale soggetto abilitato all'attività di consulenza del lavoro Legge 11 gennaio 1979 n. 12 5 Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Tutti gli adempimenti in meteria di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscitti all’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli Avvocati e procuratori legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. Legge 11 gennaio 1979 n. 12 6 Legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Abroga gli art. 4 e 5 della L. 1815/39 e “legittima” l'esercizio della consulenza del lavoro da parte di: Avvocati; Dottori Commercialisti/ Esperti Contabili soggetti che, anche prima della costituzione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, svolgevano tale attività. Requisiti 7 Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B) ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale) COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979 Sanzioni 8 In assenza dell’iscrizione agli Albi indicati, si incorre nella sanzione per “esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro” Art. 348 Codice Penale Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è prevista una specifica abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103,00 (centotre) euro a 516,00 (cinquecentosedici). Comunicazione DTL 9 IL DOTTORE COMMERCIALISTA / ESPERTO CONTABILE, QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO, DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro) DELLE PROVINCE NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 1, L. 12/1979 Comunicazione DTL 10 DEVONO ESSERE EFFETTUATE TANTE COMUNICAZIONI QUANTI SONO GLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE INTENDE ASSISTERE LE AZIENDE PER GLI ADEMPIMENTI ALLA CONSULENZA DEL LAVORO Fac simile - Comunicazione DTL 11 La forma della comunicazione Spettabile Direzione Territoriale del Lavoro (già D.P.L.) Via ___________________ __________, lì _____________ Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto ___________, nato a __________ il ___________, residente a _______________, codice fiscale ___________, titolare/socio dello studio professionale ___________ sito in __________, via ____________, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ______ al n. ______ (ed al Registro dei Revisori Legali al n. ________, G. U. del ___________), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 COMUNICA che dal ______ svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Cordiali saluti. ________________________ (firma) Comunicazione DTL 12 Modalità di effettuazione della comunicazione CONSEGNA A MANO RACCOMANDATA A/R PEC (es. DTL Viterbo: [email protected]) Alcune questioni aperte 1 13 Comunicazione alla DTL territorialmente competente E’ un obbligo stabilito dalla legge Quale sanzione in caso di omissione? Sanzioni 14 Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzionabilità ai sensi dell'art. 348 c.p. non appare, allo stato attuale, configurabile. In tal senso: • Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 • Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003 Sanzioni 15 Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte di chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o, pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penale o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti. Sanzioni 16 Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003 “.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.” Sanzioni 17 Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzione amministrativa fino a euro 1.030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 1815/1939. Evoluzione della Norma 18 Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilita' 2012) L'art. 10 (Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti) comma 11 abroga la legge 1815/1939 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012. Con decorrenza da tale data pertanto è abrogata la norma sanzionatoria di cui all'art. 7 ultimo comma di tale legge. «Sanzioni Indirette» 19 La comunicazione alla DTL è indispensabile per: utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro; II. acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail; III. consentire lo svolgimento presso il proprio studio del tirocinio previsto dalla legge per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro. I. Alcune questioni aperte 20 Potrebbe rappresentarsi un possibile rifiuto di copertura assicurativa professionale negli ambiti provinciali in cui non si sia provveduto a comunicare alla DTL competente l'inizio attività di cui all'art. 1 Legge 12/1979? Delega ai professionisti art.5, c.1, legge n.12/1979 per la tenuta del libro unico del lavoro 21 Art. 5 (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. ------------N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 40, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Delega ai professionisti per la tenuta del libro unico del lavoro Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979 22 Il sottoscritto .........…………………………… nato a .…………………….. il ................. nella sua qualità di rappresentante legale della ditta ....……………………… con sede legale in .………................ , codice fiscale…................, P.iva ....………………………......, con PAT Inail ..................................... Pos. Ass.va Inps ........................ e-mail …………………………………… premesso che In virtù delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come sostituito dall'art. 40, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 con la presente conferisce ampia Delega e autorizzazione relativamente alla stampa del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e dell'altra documentazione di lavoro, al professionista …………………………… nato/a a ……………..il …………………. Dottore/Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo dei Dott.Comm.ed Esperti Contabili di VITERBO con numero di iscrizione .. avente Studio ………………………………prov. VT via/piazza/n. ……………..cap ………… telefono ………………….fax …………………….e-mail ……………………………………. Il sottoscritto è, inoltre, consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la veridicità dei dati forniti nonchè per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni. Dichiarazione di consenso In riferimento al Dlgs n. 196/2003, art. 13, dichiara, infine, di aver ricevuto dal professionista, le informazioni previste circa il trattamento dei propri dati personali e di aver espressamente accordato il consenso allo stesso. accordato il consenso allo stesso. Data, ……... Firma ………………………… Delega ai professionisti per la tenuta del libro unico del lavoro Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979 23 Le deleghe per le aziende clienti vanno inviate in via telematica all'Ispettorato del Lavoro? Non sono le deleghe che devono essere inviate alla DPL, ma soltanto la comunicazione relativa alle aziende per conto delle quali il LUL viene materialmente tenuto e conservato presso lo studio professionale. Tale adempimento, peraltro, è stato semplificato secondo quanto chiarito dal Ministero e dall’Inail con note del 7 gennaio 2009: il CdL che elabora e stampa il LUL flagga l’apposita indicazione nel Punto Cliente Inail confermando la tenuta del LUL per le proprie aziende e nessuna ulteriore comunicazione dovrà essere effettuata alla DPL.
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