Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro

ODCEC Viterbo
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COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO
L’ESERCIZIO DELLA CONSULENZA DEL
LAVORO DA PARTE DEL COMMERCIALISTA:
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
SEMINARIO DEL 16 APRILE 2014
LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
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Art. 4
La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che
non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito
all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che
intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle
corporazioni negli altri casi.
Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta
giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.
---------N.B.: Articolo abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5
La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati, dei procuratori, esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.
Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo
precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e
qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni.
---------N.B.: Articolo abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.
LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza
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Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6,
comma 1, sono puniti con l'ammenda (1) fino a L. 400.000
(2);
b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5,
comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con
l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 (3).
I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di
provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6,
sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000 (3).
ODCEC Viterbo
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La Legge 12/1979: Il
Commercialista quale soggetto
abilitato all'attività di
consulenza del lavoro
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
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Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Tutti gli adempimenti in meteria di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono
curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri
dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro
che siano iscitti all’albo dei consulenti del lavoro a norma
dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo
articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi
degli Avvocati e procuratori legali, dei Dottori
Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali, i
quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli
Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
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Legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
Abroga gli art. 4 e 5 della L. 1815/39 e “legittima”
l'esercizio della consulenza del lavoro da parte di:
Avvocati;
Dottori Commercialisti/ Esperti Contabili
soggetti che, anche prima della costituzione
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, svolgevano
tale attività.
Requisiti
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Requisiti per lo svolgimento dell’attività di
consulenza del lavoro da parte del professionista
iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti Contabili
(Sezioni A e B)
ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale)
COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979
Sanzioni
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In assenza dell’iscrizione agli Albi indicati, si incorre nella
sanzione per “esercizio abusivo della professione di
Consulente del Lavoro”
Art. 348 Codice Penale
Chiunque abusivamente esercita una professione per la
quale è prevista una specifica abilitazione dello Stato è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da 103,00 (centotre) euro a 516,00
(cinquecentosedici).
Comunicazione DTL
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IL DOTTORE COMMERCIALISTA / ESPERTO
CONTABILE, QUALORA INTENDA SVOLGERE
L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO,
DEVE
DARNE COMUNICAZIONE AGLI
ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi Direzioni
Territoriali del Lavoro) DELLE PROVINCE
NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDA
SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI
DELL’ART. 1, L. 12/1979
Comunicazione DTL
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DEVONO ESSERE EFFETTUATE TANTE
COMUNICAZIONI QUANTI SONO GLI
AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI IL
DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO
CONTABILE INTENDE ASSISTERE LE
AZIENDE PER GLI ADEMPIMENTI ALLA
CONSULENZA DEL LAVORO
Fac simile - Comunicazione DTL
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La forma della comunicazione
Spettabile
Direzione Territoriale del Lavoro (già D.P.L.)
Via ___________________
__________, lì _____________
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti
materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto ___________, nato a __________ il ___________, residente a _______________, codice fiscale
___________, titolare/socio dello studio professionale ___________ sito in __________, via ____________, iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ______ al n. ______ (ed al Registro dei Revisori Legali al n.
________, G. U. del ___________), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
COMUNICA
che dal ______ svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per
l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art.
2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Cordiali saluti.
________________________ (firma)
Comunicazione DTL
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Modalità di effettuazione della comunicazione
CONSEGNA A MANO
RACCOMANDATA A/R
PEC (es. DTL Viterbo:
[email protected])
Alcune questioni aperte 1
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Comunicazione
alla DTL territorialmente competente
E’ un obbligo stabilito dalla legge
Quale sanzione in caso di omissione?
Sanzioni
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Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui
all'art. 1 comma 5 legge 12/79
Sanzionabilità ai sensi dell'art. 348 c.p. non
appare, allo stato attuale, configurabile.
In tal senso:
• Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432
del 16 luglio 2004
• Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del
13/11/2003
Sanzioni
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Cassazione, VI sezione Penale,
sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004
L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita dal
complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le professioni per cui
sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte di chi non è iscritto all’albo o non
possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o, pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto
dall’esercizio della professione per condanna penale o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela
l’interesse pubblico, il quale richiede che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso
di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità
in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente
del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro
(istituito dall’art. 8, legge cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti
degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. colui
che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi
professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di abusivo esercizio di
una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta
comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende
svolgere tali adempimenti.
Sanzioni
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Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003
“.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979,
è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro
da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti
commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali,
previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del
lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure
sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per
effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.”
Sanzioni
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Conseguenze in caso di omessa
comunicazione di cui all'art. 1 comma
5 legge 12/79
Sanzione amministrativa fino a euro
1.030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo
comma, della legge 1815/1939.
Evoluzione della Norma
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Legge 12/11/2011 n. 183
(Legge di stabilita' 2012)
L'art. 10 (Riforma degli ordini professionali
e societa' tra professionisti) comma 11 abroga
la legge 1815/1939 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012.
Con decorrenza da tale data pertanto è abrogata la
norma sanzionatoria di cui all'art. 7 ultimo comma
di tale legge.
«Sanzioni Indirette»
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La comunicazione alla DTL è indispensabile per:
utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro;
II. acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo
svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail;
III. consentire lo svolgimento presso il proprio studio del
tirocinio previsto dalla legge per l’abilitazione alla
professione di Consulente del lavoro.
I.
Alcune questioni aperte
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Potrebbe rappresentarsi un possibile
rifiuto di copertura assicurativa
professionale negli ambiti provinciali in
cui non si sia provveduto a comunicare
alla DTL competente l'inizio attività di
cui all'art. 1 Legge 12/1979?
Delega ai professionisti art.5, c.1, legge n.12/1979
per la tenuta del libro unico del lavoro
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Art. 5 (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)
1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di
lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono
comunicare preventivamente alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio le generalità del
soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo
ove sono reperibili i documenti.
------------N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 40, comma 1, D.L. 25 giugno
2008, n. 112.
Delega ai professionisti per la tenuta del libro unico del lavoro
Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979
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Il sottoscritto .........…………………………… nato a .…………………….. il ................. nella sua qualità di rappresentante legale della
ditta ....……………………… con sede legale in .………................ , codice fiscale…................, P.iva ....………………………......, con
PAT Inail ..................................... Pos. Ass.va Inps ........................ e-mail ……………………………………
premesso che
In virtù delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come sostituito dall'art. 40,
comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
con la presente conferisce ampia Delega e autorizzazione
relativamente alla stampa del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, e dell'altra documentazione di lavoro, al professionista …………………………… nato/a a ……………..il ………………….
Dottore/Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo dei Dott.Comm.ed Esperti Contabili di VITERBO con numero di
iscrizione .. avente Studio ………………………………prov. VT via/piazza/n. ……………..cap ………… telefono
………………….fax …………………….e-mail …………………………………….
Il sottoscritto è, inoltre, consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la
veridicità dei dati forniti nonchè per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni.
Dichiarazione di consenso
In riferimento al Dlgs n. 196/2003, art. 13, dichiara, infine, di aver ricevuto dal professionista, le informazioni previste
circa il trattamento dei propri dati personali e di aver espressamente accordato il consenso allo stesso.
accordato il consenso allo stesso.
Data, ……...
Firma …………………………
Delega ai professionisti per la tenuta del libro unico del lavoro
Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979
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Le deleghe per le aziende clienti vanno inviate in
via telematica all'Ispettorato del Lavoro?
Non sono le deleghe che devono essere inviate alla DPL, ma
soltanto la comunicazione relativa alle aziende per conto
delle quali il LUL viene materialmente tenuto e conservato
presso lo studio professionale. Tale adempimento, peraltro,
è stato semplificato secondo quanto chiarito dal Ministero e
dall’Inail con note del 7 gennaio 2009: il CdL che elabora e
stampa il LUL flagga l’apposita indicazione nel
Punto Cliente Inail confermando la tenuta del LUL per
le proprie aziende e nessuna ulteriore comunicazione
dovrà essere effettuata alla DPL.