Ordinanza di ripartizione DOR 2014

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DOR 2014
ART. 1 - II sistema ed i criteri di ripartizione dei compensi relativi all'utilizzazione delle
opere del repertorio DOR sono determinati dalle disposizioni che seguono.
ART. 2 - Agli effetti delle operazioni di ripartizione gli incassi sono raggruppati in:
a) incassi relativi ai diritti di rappresentazione, diffusione e riproduzione;
b) incassi relativi al diritto di comunicazione al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi
televisivi e radiofonici, installati in pubblici esercizi;
c) incassi relativi a diritti per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di
lucro di fonogrammi (copia privata audio);
d) incassi relativi a diritti per la riproduzione privata per uso personale senza scopo di
lucro di videogrammi (copia privata video);
e) incassi relativi ai diritti per la ritrasmissione via cavo;
f) incassi relativi alla comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione
dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente ( online);
g) incassi in forma forfetaria.
ART. 3 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera a) - effettuati ab origine per le singole opere sono attribuiti agli aventi diritto sulla base delle effettive utilizzazioni o secondo i criteri
stabiliti all'art.9 per incassi in forma forfetaria.
ART. 4 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera b) sono ripartiti in forma indiretta con riferimento
ai compensi liquidati agli aventi diritto per trasmissioni radiofoniche e televisive avvenute o
regolarizzate nello stesso anno. La quota spettante a ciascun avente diritto interessato è
calcolata dividendo gli importi incassati nell'anno, relativi agli abbonamenti incassati
nell'anno, per l'ammontare dei compensi liquidati dalla Dor rispettivamente per le
trasmissioni radiofoniche e televisive.
ART. 5 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera c) sono ripartiti in forma indiretta secondo le
disposizioni che seguono:
A ciascun avente diritto viene attribuita una quota proporzionale all'ammontare dei
compensi liquidati nell'anno di competenza dalla Dor per le opere riprodotte su dischi,
nastri, supporti o apparecchi analoghi.
Prima di procedere alle operazioni di ripartizione è accantonata una quota degli importi
assegnati per ciascun anno alla Dor, stabilita forfetariamente nel 10%, da tenere a
disposizione - fino allo scadere del quinto anno successivo a quello di ripartizione - di
coloro che, non Associati alla Siae o ad altra Società d'autori con la quale vigono rapporti
di rappresentanza, dovessero comprovare il loro diritto a concorrere alla ripartizione di
compensi per copia privata.
ART. 6 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera d) sono ripartiti in forma indiretta secondo le
disposizioni che seguono:
1
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
A ciascun avente diritto viene attribuita una quota proporzionale all'ammontare dei
compensi liquidati dalla Dor per riproduzioni videografiche nell'anno di competenza.
Prima di procedere alle operazioni di ripartizione è accantonata una quota degli importi
assegnati per ciascun anno alla Dor, stabilita forfetariamente nel 10%, da tenere a
disposizione - fino allo scadere del quinto anno successivo a quello di ripartizione - di
coloro che, non Associati alla Siae o ad altra Società d'autori con la quale vigono rapporti
di rappresentanza, dovessero comprovare il loro diritto a concorrere alla ripartizione di
compensi per copia privata.
ART. 7 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera e) sono ripartiti in forma indiretta con riferimento
ai compensi liquidati agli aventi diritto dalla Dor per diritti di diffusione relativi alle emittenti
ritrasmesse via cavo per le utilizzazioni effettuate nell'anno di competenza.
ART. 8 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettera f) sono ripartiti attribuendo agli aventi diritto gli
incassi percepiti ab origine per le singole opere, sulla base delle loro utilizzazioni effettive
o secondo i criteri stabiliti all'art. 9 per incassi in forma forfetaria.
ART. 9 - Gli incassi di cui all'art. 2 lettere a) e f), maturati in forma forfetaria a seguito di
accordi con gli utilizzatori, saranno ripartiti con le seguenti modalità:
- attribuzione degli incassi agli aventi diritto per singola opera sulla base delle effettive
utilizzazioni indicate nella relativa reportistica, con ricalcolo dei compensi, in deroga a
quelli d'uso vigenti nell'anno di competenza. La base di calcolo per la ridefinizione del
compenso è determinata tenendo conto dell'importo forfetario complessivo nonché del
numero, della tipologia e della durata delle opere utilizzate;
- attribuzione degli incassi agli aventi diritto in forma indiretta, in assenza della relativa
reportistica. A ciascun avente diritto viene attribuita una quota proporzionale agli importi
percepiti in via diretta per utilizzazioni, analoghe e coerenti, avvenute nello stesso periodo
cui l'incasso forfetario si riferisce, previo apposito specifico correttivo - in funzione di
ponderazione - limitativo degli importi da corrispondere al raggiungimento di un tetto pari a
cinque volte l'importo medio da attribuire.
Prima di procedere alle operazioni di ripartizione è accantonata una quota pari al 20%, per
far fronte ad eventuali utilizzazioni avvenute nel medesimo periodo e di cui Siae è venuta
a conoscenza solo successivamente. Il residuo della quota così accantonata verrà
ridistribuito, trascorsi cinque anni dalla liquidazione di riferimento.
ART. 10 - Le somme attribuite in esito alle operazioni di cui alla presente ordinanza sono
liquidate agli aventi diritto:
- quanto agli incassi per diritti di rappresentazione di cui alla lett. a), nell'ultimo mese del
trimestre successivo a quello cui le operazioni di incasso si riferiscono, fatta eccezione per
il trimestre luglio-settembre, pagabile nel mese di gennaio.
- quanto agli incassi per diritti di diffusione e di riproduzione di cui alla lettera a), con la
prima liquidazione utile operata dalla Dor nei trimestri suindicati;
- quanto agli incassi di cui all'art. 2 lettera b) annualmente, ma con corresponsione di
anticipi nella misura del 10% e del 6% rispettivamente delle relative utilizzazioni televisive
e radiofoniche in occasione dei quattro trimestri di liquidazione;
- quanto agli incassi di cui all'art.2 lettere c), d) e), annualmente;
- quanto agli incassi di cui all'art. 2 lettere f) e g), con la prima liquidazione utile operata
dalla Dor nei trimestri suindicati.
2
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ART. 11 - La presente ordinanza abroga ogni precedente e diversa disposizione e si
applica alle operazioni di ripartizione degli incassi effettuati dal 1° gennaio 2014 relativi ad
utilizzazioni di opere già dichiarate o da dichiararsi.
La ripartizione avviene al netto della quota spettante alla Siae sui compensi per
l'utilizzazione delle opere tutelate.
ART. 12 - La presente ordinanza entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
3