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Agli Assessori Regionali alla Sanità
Ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie
per conoscenza
Ai Segretari Regionali Anaao Assomed
Ai Segretari Aziendali Anaao Assomed
Roma 27 febbraio 2014
Prot. n. 41/2014/Snrm
Oggetto: disciplina in materia di orario di lavoro.
Come a Voi noto, constatato l’immobilismo del Governo italiano nei confronti del “parere motivato” del maggio 2013, nonostante le assicurazioni in merito fornite dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia Europea per
avere escluso, con la Legge n. 133 del 2008, la dirigenza medica e sanitaria del Ssn, dal campo
di azione della Direttiva CE 88/2003 che prevede il limite di 48 ore per l’orario lavorativo medio
settimanale e il diritto a periodi minimi di riposo giornaliero corrispondenti a 11 ore consecutive
(rispettivamente previsti dagli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 66 del 2003).
L’Anaao Assomed ha sempre sostenuto che le tutele sui riposi previste dalla Direttiva CE
88/2003 siano direttamente applicabili ai medici dipendenti del SSN, con l’esclusione dei soli
Direttori di Dipartimento, essendo tale normativa gerarchicamente superiore a quella nazionale,
come stabilito da numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea. Per questo motivo, si è
battuta, avviando anche il procedimento presso la Commissione Europea, contro disposizioni
che espongono i medici del SSN ad eccessivi carichi di lavoro aumentando i rischi per la loro
integrità psico-fisica e, soprattutto, per la sicurezza dei pazienti.
Purtroppo, malgrado la previsione del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria, del diritto a
limiti di orario “atti a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche”(art.7), siamo ben lontani, complice anche il blocco del turnover, in troppe realtà del
Paese, dal rispetto di quanto dispone la normativa europea. Che oggi torna in campo con forza
ben maggiore di un pallido vincolo contrattuale.
Rimangono pienamente applicabili le tutele previste per il lavoro notturno dal D.Lgs 66/2003 e
dal contratto integrativo del 10 febbraio 2004 ed il fatto che il tempo di lavoro massimo settimanale per il singolo medico rimane individuabile attraverso il debito orario contrattualmente previsto e il tetto di straordinario concordato con l’équipe in sede di contrattazione di budget.
Ciò stante invitiamo le SSLL ad adeguare l’organizzazione del lavoro ai principi dettati dal D.lgs.
n. 66 del 2003 nella formulazione originaria a garanzia della salute degli operatori e della sicurezza dei cittadini che accedono alle strutture ospedaliere.
Fiduciosi in un positivo riscontro, inviamo distinti saluti.
Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaao Assomed
Segreteria Nazionale Anaao Assomed
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