Permessi per cur - CIDP Italia ONLUS

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Associazione Italiana dei Pazienti di Polineuropatia
Cronica Infiammatoria Demielinizzante
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 73039 Tricase (Le)
Codice fiscale 90039710752
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Tricase, 10/3/2014
Al Ministro del Lavoro
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Ministro della Salute
Oggetto: Permessi per cura per invalidi di cui D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 7 fruiti in giorni
non consecutivi a fronte della medesima prescrizione.
Caro Ministro,
la disposizione in oggetto consente ai lavoratori affetti da patologie per la quali sia stata
riconosciuta una invalidità di almeno il 50% di fruire di permessi retribuiti per sottoporsi a cure fino
a un massimo di 30 giorni all’anno.
Il comma 3 dell’art. in oggetto dispone che a tali permessi si applica il regime economico delle
assenze per malattia che prevede la trattenuta per i primi 10 giorni per singolo evento.
Quindi nel caso di una malattia che si prolunga per 20 giorni consecutivi il lavoratore ha trattenute
solo sui primi 10 giorni lavorativi; se invece il lavoratore ha più periodi di malattia non consecutivi,
la trattenuta si applica sui primi 10 giorni di ciascun periodo.
Riguardo ai permessi di cura di cui all’oggetto si rappresenta una enorme varietà di patologie che
non di rado possono necessitare di cure assolutamente personalizzate come disposto di volta in volta
dal medico specialista.
Si rappresenta ad esempio, come nel caso della patologia rara in questione, che spesso il medico
specialista prescriva al lavoratore invalido un primo trattamento di cure riabilitative nel numero
massimo di 20 salvo rinnovarlo per altre 20 alla fine del periodo previa valutazione funzionale. In
dipendenza di una serie di fattori connessi allo stato funzionale del paziente lavoratore e alle
disponibilità delle strutture sanitarie preposte alle cure, capita poi che i trattamenti indicati in tali
prescrizioni siano non effettivamente erogati in giorni consecutivi. Si ravvisa che anche nel caso in
cui si parla di cure erogate in giorni consecutivi, la stragrande maggioranza delle strutture sanitarie
riabilitative eroga prestazioni solo dal lunedì al venerdì. Conseguentemente, non essendoci
trattamento di cura nella giornata di sabato e domenica, verrebbe meno la continuità.
Succede altresì che il medico specialista che ha prescritto le cure, previa valutazione funzionale,
decide in corsa di modificare l’intervallo di sottomissione alle cure da giorni consecutivi a giorni
alterni o viceversa.
In questo contesto alcune amministrazioni stanno in maniera molto rigida considerando solo le date
per le quali si è fruito del permesso applicando le trattenute sui primi 10 giorni di ciascun periodo
consecutivo. Ne consegue che nel caso in cui il lavoratore invalido debba sottoporsi, a fronte di una
unica prescrizione, a 30 sedute di cure a giorni alterni, tali amministrazioni effettuano la trattenuta
su tutti e 30 i giorni.
Si ritiene che tale impostazione sia assolutamente contraria alla ratio della norma che concilia il
diritto/dovere al lavoro con il diritto/dovere alla cura.
L’eterogeneità delle cure disponibili per le decine di migliaia di malattie esistenti non possono
essere una ulteriore penalizzazione per chi, con tanti sacrifici personali e familiari, cerca di poter
continuare a fare al meglio il proprio lavoro.
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Si ritiene più coerente rispetto alla ratio della norma che l’evento debba essere considerato la
prescrizione delle cure e non il giorno di fruizione. Pertanto la trattenuta deve essere effettuata sui
primi 10 giorni del totale dei giorni previsti nella prescrizione indipendentemente dai giorni di
calendario di fruizione.
Si ritiene quindi estremamente urgente un intervento chiarificatore in tal senso da parte di Codesto
Ministero
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti,
Il Presidente