CIDP Italia ONLUS Associazione Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante Via Scipione Dal Ferro, 16 - 73039 Tricase (Le) Codice fiscale 90039710752 www.cidp.it - [email protected] Tricase, 10/3/2014 Al Ministro del Lavoro Al Ministro della Funzione Pubblica Al Ministro della Salute Oggetto: Permessi per cura per invalidi di cui D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 7 fruiti in giorni non consecutivi a fronte della medesima prescrizione. Caro Ministro, la disposizione in oggetto consente ai lavoratori affetti da patologie per la quali sia stata riconosciuta una invalidità di almeno il 50% di fruire di permessi retribuiti per sottoporsi a cure fino a un massimo di 30 giorni all’anno. Il comma 3 dell’art. in oggetto dispone che a tali permessi si applica il regime economico delle assenze per malattia che prevede la trattenuta per i primi 10 giorni per singolo evento. Quindi nel caso di una malattia che si prolunga per 20 giorni consecutivi il lavoratore ha trattenute solo sui primi 10 giorni lavorativi; se invece il lavoratore ha più periodi di malattia non consecutivi, la trattenuta si applica sui primi 10 giorni di ciascun periodo. Riguardo ai permessi di cura di cui all’oggetto si rappresenta una enorme varietà di patologie che non di rado possono necessitare di cure assolutamente personalizzate come disposto di volta in volta dal medico specialista. Si rappresenta ad esempio, come nel caso della patologia rara in questione, che spesso il medico specialista prescriva al lavoratore invalido un primo trattamento di cure riabilitative nel numero massimo di 20 salvo rinnovarlo per altre 20 alla fine del periodo previa valutazione funzionale. In dipendenza di una serie di fattori connessi allo stato funzionale del paziente lavoratore e alle disponibilità delle strutture sanitarie preposte alle cure, capita poi che i trattamenti indicati in tali prescrizioni siano non effettivamente erogati in giorni consecutivi. Si ravvisa che anche nel caso in cui si parla di cure erogate in giorni consecutivi, la stragrande maggioranza delle strutture sanitarie riabilitative eroga prestazioni solo dal lunedì al venerdì. Conseguentemente, non essendoci trattamento di cura nella giornata di sabato e domenica, verrebbe meno la continuità. Succede altresì che il medico specialista che ha prescritto le cure, previa valutazione funzionale, decide in corsa di modificare l’intervallo di sottomissione alle cure da giorni consecutivi a giorni alterni o viceversa. In questo contesto alcune amministrazioni stanno in maniera molto rigida considerando solo le date per le quali si è fruito del permesso applicando le trattenute sui primi 10 giorni di ciascun periodo consecutivo. Ne consegue che nel caso in cui il lavoratore invalido debba sottoporsi, a fronte di una unica prescrizione, a 30 sedute di cure a giorni alterni, tali amministrazioni effettuano la trattenuta su tutti e 30 i giorni. Si ritiene che tale impostazione sia assolutamente contraria alla ratio della norma che concilia il diritto/dovere al lavoro con il diritto/dovere alla cura. L’eterogeneità delle cure disponibili per le decine di migliaia di malattie esistenti non possono essere una ulteriore penalizzazione per chi, con tanti sacrifici personali e familiari, cerca di poter continuare a fare al meglio il proprio lavoro. CIDP Italia ONLUS Associazione Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante Via Scipione Dal Ferro, 16 - 73039 Tricase (Le) Codice fiscale 90039710752 www.cidp.it - [email protected] Si ritiene più coerente rispetto alla ratio della norma che l’evento debba essere considerato la prescrizione delle cure e non il giorno di fruizione. Pertanto la trattenuta deve essere effettuata sui primi 10 giorni del totale dei giorni previsti nella prescrizione indipendentemente dai giorni di calendario di fruizione. Si ritiene quindi estremamente urgente un intervento chiarificatore in tal senso da parte di Codesto Ministero In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti, Il Presidente
© Copyright 2024 ExpyDoc