Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici La normativa, le linee-guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio Fabio Carella Debora Rigamonti, Roberta Meroni, Teresa Santagati Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014 1 Terre e rocce da scavo Come gestire i materiali da scavo? Sono rifiuti o sottoprodotti? Tema oggetto, da oltre un decennio, di numerosi interventi normativi: • d.lgs. 22/97 • l. 443/01 («Lunardi») • l. 306/03 • art. 186 d.lgs. 152/06 • d.m. 161/12 • d.l. 43/13 • d.l. 69/13 • l. 71/13 • l. 98/13)……………(continua ?) 2 Terre e rocce da scavo Attualmente, sono queste le casistiche possibili in ordine di valutazione secondo l’art. 185, c.4 d.lgs.152/06 e s.m.i. per il suolo escavato non contaminato (e altro materiale allo stato naturale) da utilizzare in siti diversi da quello di escavazione: 1. sono rifiuti speciali, da non confondere con i rifiuti da costruzione e demolizione (art. 183, c.1, lettera a; art. 184, c.3, lettera b) 2. sono sottoprodotti, se soddisfano le condizioni dell’art. 184-bis (d.m. 161/12, art. 41-bis l.98/13) 3. sono materiali recuperati (art. 184-ter – E.o.W.), se soddisfano criteri specifici (regolamenti CE, d.m. 05/02/1998 e s.m.i. , d.m. 161/02, d.m. 22/13) 4. vengono riutilizzati in situ, con esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti (art. 185, c. 1, lettera c, integrato dall’art. 3, c. d.l. 2/2012, convertito dalla l. 28/2012) 3 Terre e rocce da scavo La disciplina dei materiali da scavo a partire dal 21/08/2013: 1. applicazione del regolamento previsto dal d.m. 161/12 per i materiali derivanti da opere soggette a V.I.A. o ad A.I.A. (art. 41, c. 2 l. 98/13 → art. 184-bis, c. 2-bis d.lgs. 152/06 e s.m.i.) 2. applicazione del regime in deroga previsto dall’art. 41-bis l. 98/13, in tutti gli altri casi: tutte le casistiche che non rientrano nel d.m. 161/12 (art. 41-bis, c. 5 l. 98/13). 4 NORMATIVA:D.M. 161/12 Definizione di materiali da scavo secondo d.m. 161/12 (art. 1, c. 1, lettera b): suolo o sottosuolo, con eventuale presenza di riporto (lettera c e Allegato 9), derivanti dalla realizzazione di un’opera (art. 1, c. 1, lettera a) quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali (gallerie, dighe, strade, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; (…). Possono contenere anche materiali quali: calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo, ma purché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal d.m. (C.S.C. colonne A e B o valori di fondo naturali). Secondo l’art. 41-bis, c. 7 l. 98/13 questa definizione «integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del d.lgs. 152/06». 5 NORMATIVA:D.M. 161/12 I materiali da scavo sono sottoprodotti se (art. 4, c. 1, d.m. 161/12): 1. sono generati durante la realizzazione di un’opera, il cui scopo primario non è la loro produzione; 2. sono utilizzati in conformità al Piano di Utilizzo: ― nell’esecuzione della stessa opera che li ha generati o in un’opera diversa, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; ― in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava; 6 NORMATIVA:D.M. 161/12 3. sono idonei per l’utilizzo diretto senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (definizione in allegato 3) 4. per l’utilizzo specifico indicato al punto 2, soddisfano (per il sito di produzione e per quello di destinazione indicati nel Piano di Utilizzo) i requisiti di qualità ambientale indicati nell’allegato 4 – tabella 4.1 (c. 3) o i valori di fondo (c. 4) definiti in contraddittorio con ARPA (solo per utilizzo nel sito di produzione. Per utilizzo in sito diverso l’ambito territoriale prescelto deve possedere caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri > C.S.C. nel sito di produzione). 7 NORMATIVA:D.M. 161/12 Il proponente comprova, mediante il Piano di Utilizzo, la sussistenza dei requisiti definiti dall’art. 4, c. 1. (art. 4, c. 2; art. 5, c. 2). Il Piano è redatto secondo l’allegato 5 e ne definisce la durata di validità (art. 5, c. 6). Salvo deroghe motivate dall’autorità competente in ragione delle opere da realizzare, inizio lavori entro 2 anni dalla presentazione del Piano. Alla scadenza dei termini di validità, il materiale da scavo perde la qualifica di sottoprodotto e deve essere gestito come rifiuto (art. 5, c. 6 e 7). E’ possibile, entro i 2 mesi antecedenti la scadenza, presentare un nuovo Piano di Utilizzo (durata ≤ 1 anno). 8 NORMATIVA:D.M. 161/12 Piano di Utilizzo: iter procedurale (art. 5) • presentazione da parte del proponente almeno 90 giorni prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera (c. 1) • per opere soggette a VIA, la presentazione deve avvenire prima dell’espressione del parere di compatibilità ambientale • facoltà di presentazione in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera • autorità competente (art. 1, c. 1, lettera f): autorità che autorizza la realizzazione dell’opera; nel caso di opere soggette a VIA o AIA, autorità definita dall’art. 5, c. 1, lett. p, d.lgs. 152/06 e s.m.i. 9 NORMATIVA:D.M. 161/12 • l’autorità competente può richiedere in un’unica soluzione eventuali integrazioni entro 30 gg. dalla presentazione (art. 5, c. 2) • se il Piano dimostra che le concentrazioni degli inquinanti indicati in allegato 4 sono ≤ alle C.S.C. (colonne A e B), con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, l’autorità competente lo approva – o, in caso contrario, lo rigetta – entro 90 gg. dalla presentazione del Piano stesso o delle ev. integrazioni 10 NORMATIVA:D.M. 161/12 • è facoltà dell’A.C. di richiedere ad A.R.P.A., con provvedimento motivato entro 30 gg. dalla presentazione del Piano o delle integrazioni, la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale previsti dall’allegato 4, a spese del proponente, approfondimento di indagine in contraddittorio (entro 45 gg.) • criteri (art. 5, c. 10): tipologia di area in cui viene realizzata l’opera, eventuale conoscenza di interventi antropici pregressi nell’area di intervento non indagati a sufficienza 11 NORMATIVA:D.M. 161/12 Varianti sostanziali al Piano (art. 8, c. 2) 1. aumento del volume in banco > 20% 2. destinazione differente del materiale escavato a sito o utilizzo 3. destinazione del materiale escavato a sito di deposito intermedio diverso 4. modifica delle tecnologie di scavo. Nel caso 1, aggiornamento del Piano entro 15 gg. dal momento in cui è intervenuta la variazione (c. 3). Nei casi 2 e 3, aggiornamento del Piano secondo la procedura stabilita dall’art. 5; nell’attesa il materiale non può essere destinato ad utilizzo diverso (c. 4). Nel caso 4, aggiornamento del Piano secondo la procedura stabilita dall’art. 5; nell’attesa il materiale non può essere escavato con tecnologie diverse (c. 5). 12 NORMATIVA:D.M. 161/12 5. esecutore del Piano: deve essere comunicato dal proponente all’A.C. prima dell’avvio dei lavori (art. 9, c. 1) e fa proprio, rispetta il Piano di Utilizzo e ne è responsabile (c. 2); redige la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di scavo (c. 3) (allegati 6 e 7) 6. trasporto del materiale (art. 11) con documento redatto secondo allegato 6 (equipollente al DDT) 7. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)(art. 12): attestazione entro il termine di validità del Piano secondo allegato 7 (se da parte di soggetti terzi, diversi da proponente o esecutore, indicare il termine di completamento dell’utilizzo) 8. norma transitoria: presentazione P.d.U. entro 180 gg (04/04/2013), per i progetti per cui sono in corso procedure ai sensi dell’art. 186. 13 NORMATIVA:ART. 41-bis I materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoprodotti se il produttore dimostra che: a)è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b)in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle C.S.C. (colonne A e B) con riferimento alle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del luogo di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 14 NORMATIVA:ART. 41-bis c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni quali-quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) ai fini del riutilizzo (punti 2 e3) non è necessari sottoporre i materiali da scavo a nessun trattamento preventivo, fatti salve la normali pratiche industriali e di cantiere. 15 NORMATIVA:ART. 41-bis Il rispetto delle 4 condizioni è attestato dal proponente o dal produttore mediante dichiarazione all’A.R.P.A. ai sensi del d.p.r. 445/00, precisando: -quantità destinate all’utilizzo; -sito di deposito; -tempi previsti per l’utilizzo (≤ 1 anno dalla data di produzione, salvo che l’opera di destinazione preveda un termine superiore) -estremi atti autorizzativi attività di scavo, di utilizzo e di deposito, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. 16 NORMATIVA:ART. 41-bis In caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione → Comunicazione al Comune del luogo di produzione entro trenta giorni (c. 2). Conferma da parte del produttore alle autorità territorialmente competenti (con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo) del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate (termini non precisato:(c. 3). Trasporto accompagnato dal documento di trasporto o contratto di trasporto, come per trasporto di beni e prodotti (c. 4). 17 LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Il Direttore Generale dell’A.R.P.A. Lombardia ha emesso le linee guida per la gestione dei materiali da scavo (disponibili sul sito www.arpalombardia.it). LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Sulla base di quanto disposto dall’art. 41-bis della L. 98/2013, ed in deroga al D.M. 161/2012, i materiali da scavo non provenienti da attività od opere soggette a VIA e/o AIA, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Pertanto l’art. 41-bis si applica a tali materiali da scavo, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012 quei materiali da scavo derivanti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, anche qui indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Il nuovo art. 41-bis dispone che il produttore dimostri che vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni, che consentono di considerare i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti: a)“che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati” (pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto); LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale b)“che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione (riferimento alla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati) e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale” (riferimento al test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, nel caso di eventuale presenza di riporti); LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale c)“che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime”; d)“che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere” (riferimento alla definizione del DM 161/12). LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41-bis, il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale La dichiarazione del proponente o produttore deve contenere tutte le indicazioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla nuova norma e che sono necessarie per qualificare il materiale di scavo quale sottoprodotto, e più precisamente: 1. quantità e all’utilizzo; qualità dei materiale da scavo destinate 2. sito di produzione, di eventuale deposito intermedio e di utilizzo; LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale 3. Autorizzazioni in conformità della vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, relative alle attività di scavo e di riutilizzo. Le autocertificazioni pertanto devono fare riferimento all’ambito degli iter edilizi e/o opere pubbliche nell’ambito delle quali è svolta l’attività di scavo e di riutilizzo. Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore deve indicare per i siti di produzione, di deposito e di utilizzo, gli estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi. Qualora intervengano delle “modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione”, queste devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune o altra amministrazione competente del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente. 4. tempi previsti per l’utilizzo. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale In base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 41-bis, “il produttore è tenuto a dare conferma alle autorità di cui al comma 2 (ARPA), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate”. Il produttore deve pertanto segnalare l’utilizzo completo dei materiali da scavo alle Arpa competenti con riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di produzione o altra amministrazione competente nei casi di comunicazione di modifiche. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Come precisato dal comma 4 dell’art. 41-bis, “l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i.”. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Il ruolo di ARPA rispetto al “Decreto Fare” L’art. 41-bis comma 2, indica come destinatario della dichiarazione (“autocertificazione”) effettuata dal proponente o produttore, la sola Arpa da intendersi quale Dipartimento Provinciale territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei “materiali da scavo” . LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Il comma 2 dell’art. 41-bis detta però che “le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”, e pertanto devono essere autorizzate dagli enti competenti in ambito di specifici procedimenti edilizi. Le autocertificazioni che l’Agenzia riceve devono fare riferimento all’ambito dei suddetti iter edilizi e, a parere dell’Agenzia, è opportuno che le dichiarazioni ricevute siano messe a conoscenza anche dei Comuni in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo e, se diverso, anche quello di deposito intermedio per eventuali verifiche di competenza relativamente ai provvedimenti autorizzativi rilasciati. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Le dichiarazioni ricevute non richiedono un’approvazione/espressione di parere da parte dell’Agenzia, in quanto si tratta di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dal decreto e sotto la responsabilità del dichiarante. Al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta dichiarazione, Arpa Lombardia ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’Agenzia suggerisce, ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli purché rispettino i contenuti dell’art. 41-bis della L. 98/2013 e del D.P.R. 445/2000. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale ATTENZIONE: Vengono a volte utilizzati dei modelli che risultano essere carenti in alcune parti. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale COSA DEVE CONTENERE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’? • Dati del soggetto dichiarante (e dati del produttore se diverso dal proponente); • Dati del sito di produzione del materiale da scavo, dell’Ente autorizzante, gli estremi dell’autorizzazione e il quantitativo del materiale da scavo prodotto da riutilizzare fuori sito; • Dati dell’eventuale sito di deposito intermedio, dell’Ente autorizzante, gli estremi dell’autorizzazione e il quantitativo del materiale da scavo ivi depositato; • Dati del sito di destinazione dell’Ente autorizzante, gli estremi dell’autorizzazione e il quantitativo del materiale da scavo a destinazione; • Tempi previsti per l’utilizzo del materiale. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa: - “essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto, - ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore” Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di dematerializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima. Gli indirizzi di PEC dei dipartimenti di Arpa Lombardia sono reperibili sul Sito istituzionale dell’Agenzia. LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale CESSAZIONE UTILIZZO MATERIALE DA RIPORTO ln base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis: " il produttore è tenuto a dare conferma alle autorità territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati compIetamente utiIizzati secondo Ie previsioni comunicate" . Il produttore deve pertanto segnalare l’utilizzo completo dei materiali da scavo alle A.R.P.A. competenti con riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di produzione o altra amministrazione competente nei casi di comunicazione di modifiche. 34 LINEE GUIDA A.R.P.A. Parte generale COSA DEVE CONTENERE LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO DEL MATERIALE DA RIPORTO? • Generalità del produttore del materiale da scavo e sua qualifica rivestita all’interno dell’impresa; • Riferimenti al sito di produzione; • Riferimenti al sito di destinazione; • Dichiarazione che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni di cui alla dichiarazione inviata. Esecuzione dei controlli Obblighi di controllo Le amministrazioni hanno l’onere di controllare la veridicità di quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive. • Natura del controllo • Tipologia di controllo • Come si esegue il controllo • Le modalità di controllo • Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive 36 Esecuzione dei controlli Modalità di carattere generale Linee-guida per l’acquisizione d’ufficio dei dati oggetto di autocertificazione e per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni (DGR X/1298 del 30/01/2014) • rendere prioritaria la regola dell’acquisizione d’ufficio • assicurare un controllo efficace sulla validità delle dichiarazioni sostitutive a garanzia dell’esigenza di certezza pubblica oltre che di semplicità dell’azione amministrativa 37 Esecuzione dei controlli Natura del controllo La norma (art. 71 del DPR 445/2000) pone in capo alle amministrazioni l’obbligo di effettuare controlli idonei sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive • Trattasi di un adempimento obbligatorio • Costituisce dovere d’ufficio che completa l’iter procedimentale anche quando interviene dopo che il provvedimento è stato adottato 38 Esecuzione dei controlli Tipologia di controllo controllo • Controlli preventivi svolti durante l’iter procedimentale • Controlli successivi a seguito dell’adozione del provvedimento da effettuarsi di norma entro un breve tempo dal provvedimento stesso Nel caso in argomento, pur nella sua specificità, i controlli possono essere ricondotti ad entrambe le tipologie 39 Esecuzione dei controlli Come si esegue il controllo Il controllo – per quanto obbligatorio – può essere effettuato anche a campione su un numero significativo di dichiarazioni variabile in funzione del numero di dichiarazioni acquisite • Il criterio deve essere oggettivo in modo da assicurare la necessaria imparzialità • Occorre in ogni caso effettuare un controllo su tutte le dichiarazioni sulla cui veridicità nel corso dell’istruttoria emergano fondati dubbi che devono essere adeguatamente motivati 40 Esecuzione dei controlli Come si esegue il controllo Esistono ragioni definite per la sussistenza del fondato dubbio • Omissioni o imprecisioni tali da far supporre la precisa volontà del dichiarante di fornire a suo vantaggio soltanto dati inesatti o parziali • Palese contraddittorietà o incoerenza nelle affermazioni • Incoerenza tra quanto dichiarato e quanto emerso nel corso di altri procedimenti in cui il dichiarante è interessato 41 Esecuzione dei controlli Le modalità di controllo Il controllo è finalizzato all’accertamento della veridicità degli stati, delle qualità personali e dei fatti dichiarati tramite autocertificazione • Acquisizione d’ufficio: richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri di competenza delle amministrazioni o con i documenti in loro possesso • Richiesta al dichiarante di produzione della documentazione necessaria in caso i dati da verificare non siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni. A questo fine si può procedere con le modalità ritenute idonee in relazione al dato da accertare (visita ispettiva, sopralluogo ecc.) 42 Esecuzione dei controlli Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive Le irregolarità e/o le omissioni rilevabili d’ufficio rientrano in due casistiche • Irregolarità o omissioni che non costituiscono falsità • Non veridicità del contenuto della dichiarazione prodotta 43 Esecuzione dei controlli Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive Irregolarità o omissioni che non costituiscono falsità • L’Amministrazione ne dà notizia all’interessato • L’interessato provvede alla regolarizzazione completamento entro il termine indicato o al • In mancanza di regolarizzazione/completamento procedimento non può avere seguito il 44 Esecuzione dei controlli Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive Non veridicità del contenuto della dichiarazione prodotta • Decadenza o non ammissibilità ai benefici derivanti dalla dichiarazione • Commissione di reato: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia • Immediata notizia di reato alla competente Procura della Repubblica 45 LINEE GUIDA A.R.P.A. controlli In accordo al comma 1 dell’art. 71 del DPR 445/2000, Arpa è tenuta ad effettuare, per gli aspetti ambientali di competenza ”...idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni…”. Il controllo può essere effettuato sia su base documentale, attraverso gli atti in possesso dell’Agenzia, sia attraverso controlli diretti in campo ove, per conoscenza del territorio in cui si opera, si ritiene necessario provvedere ad effettuare sopralluoghi specifici e/o eventuali campionamenti (in contraddittorio con la parte) finalizzati a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma e come dichiarato nell’autocertificazione. LINEE GUIDA A.R.P.A. controlli Qualora, in accordo al comma 3 dell’art. 71 del DPR 445/2000, Arpa rilevi nelle dichiarazioni ricevute e per gli aspetti ambientali di competenza “…delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito” e i materiali da scavo devono essere considerati rifiuti. Qualora dai controlli effettuati si dimostri che i materiali di scavo non rispettano i requisiti previsti dall’art. 41-bis e dall’art. 41, comma 3 della L. 98/2013 (in presenza di materiale di riporto), decadono le condizioni per poter considerare i materiali da scavo quali sottoprodotti, per cui essi rientrano nel regime normativo dei rifiuti e dovranno essere valutate le conseguenti eventuali ipotesi di reato. LINEE GUIDA A.R.P.A. controlli Si ritiene che di quanto sopra siano sempre messi a conoscenza i Comuni interessati dai controlli e/o dalle richieste di regolarizzazione delle dichiarazioni. L’art. 41-bis della L. 98/2013 non prevede che A.R.P.A. esegua controlli obbligatori su richiesta dell’Autorità competente. Tuttavia, nel caso l’Autorità competente dovesse richiedere un parere od un controllo, si valuterà come da prassi per i controlli non obbligatori l’opportunità di effettuarli, anche in relazione ai carichi di lavoro. Verifica di primo livello Irregolarità ed sostitutive omissioni nelle dichiarazioni • Mancanza documento di identità; • Mancanza di autorizzazione del sito di produzione o del sito di destinazione; • Mancanza di autorizzazione dell’eventuale deposito intermedio qualora sia diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione del materiale da scavo; • Incoerenza tra quantitativo di materiale da scavo prodotta da riutilizzare fuori sito e quantità di materiale da scavo a destinazione (sezione B e sezione D modello ARPA) 49 Verifica di primo livello DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTO RICEVUTE DAL 01/01/2014 AL 14/02 PROVINCIA DI COMO DI NOTORIETA’ PROVINCIA DI VARESE 46% 42% 58% COMPLETE 54% INCOMPLETE 50 Verifica di primo livello DOCUMENTO DI IDENTITA’ PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA DI COMO 8% 12% ASSENTE PRESENTE 88% 92% 51 Verifica di primo livello CORRISPONDENZA TRA QUANTITATIVO DI MATERIALE PRODOTTO ED UTILIZZATO NEL SITO DI DESTINAZIONE PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA DI COMO 9% 21% CORRISPONDE 79% NON CORRISPONDE 91% Verifica di primo livello QUANTITATIVO DI MATERIALE DA SCAVO MOVIMENTATO (anno 2014 al 14/02) Dipartimento di Como: 24.740 mc Dipartimento di Varese: 19.153 mc 53 Verifica di secondo livello L’Agenzia potrà chiedere alle amministrazioni comunali notizie in merito alle autorizzazioni rilasciate, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. Sulla base delle dichiarazioni ricevute e dei controlli documentali effettuati, Arpa può espletare l’attività di controllo in campo attraverso sopralluoghi ed indagini analitiche mediante campionamenti in contraddittorio con la parte. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! IL LAVORO CONTINUA…
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