Esecuzione dei controlli

Terre e rocce da scavo:
novità normative,
sottoprodotti e casi pratici
La normativa, le linee-guida di Arpa Lombardia
e i controlli sul territorio
Fabio Carella
Debora Rigamonti, Roberta Meroni, Teresa Santagati
Camera di Commercio di Como
24 febbraio 2014
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Terre e rocce da scavo
Come gestire i materiali da scavo?
Sono rifiuti o sottoprodotti?
Tema oggetto, da oltre un decennio, di numerosi interventi
normativi:
• d.lgs. 22/97
• l. 443/01 («Lunardi»)
• l. 306/03
• art. 186 d.lgs. 152/06
• d.m. 161/12
• d.l. 43/13
• d.l. 69/13
• l. 71/13
• l. 98/13)……………(continua ?)
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Terre e rocce da scavo
Attualmente, sono queste le casistiche possibili in ordine di
valutazione secondo l’art. 185, c.4 d.lgs.152/06 e s.m.i.
per il suolo escavato non contaminato (e altro materiale
allo stato naturale) da utilizzare in siti diversi da quello di
escavazione:
1. sono rifiuti speciali, da non confondere con i rifiuti da
costruzione e demolizione (art. 183, c.1, lettera a; art.
184, c.3, lettera b)
2. sono sottoprodotti, se soddisfano le condizioni dell’art.
184-bis (d.m. 161/12, art. 41-bis l.98/13)
3. sono materiali recuperati (art. 184-ter – E.o.W.), se
soddisfano criteri specifici (regolamenti CE, d.m.
05/02/1998 e s.m.i. , d.m. 161/02, d.m. 22/13)
4. vengono riutilizzati in situ, con esclusione dal campo di
applicazione dei rifiuti (art. 185, c. 1, lettera c, integrato
dall’art. 3, c. d.l. 2/2012, convertito dalla l. 28/2012)
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Terre e rocce da scavo
La disciplina dei materiali da scavo a partire dal 21/08/2013:
1. applicazione del regolamento previsto dal d.m. 161/12 per
i materiali derivanti da opere soggette a V.I.A. o ad A.I.A.
(art. 41, c. 2 l. 98/13 → art. 184-bis, c. 2-bis d.lgs. 152/06
e s.m.i.)
2. applicazione del regime in deroga previsto dall’art. 41-bis
l. 98/13, in tutti gli altri casi: tutte le casistiche che non
rientrano nel d.m. 161/12 (art. 41-bis, c. 5 l. 98/13).
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NORMATIVA:D.M. 161/12
Definizione di materiali da scavo secondo d.m. 161/12 (art.
1, c. 1, lettera b): suolo o sottosuolo, con eventuale presenza
di riporto (lettera c e Allegato 9), derivanti dalla realizzazione
di un’opera (art. 1, c. 1, lettera a) quali, a titolo
esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni,
trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione,
consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali (gallerie, dighe,
strade, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; (…).
Possono contenere anche materiali quali: calcestruzzo, bentonite, PVC,
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo, ma purché la
composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti massimi previsti dal d.m. (C.S.C. colonne A e B o valori di
fondo naturali).
Secondo l’art. 41-bis, c. 7 l. 98/13 questa definizione
«integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti
disposizioni del d.lgs. 152/06».
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NORMATIVA:D.M. 161/12
I materiali da scavo sono sottoprodotti se (art. 4, c. 1, d.m.
161/12):
1. sono generati durante la realizzazione di un’opera, il cui
scopo primario non è la loro produzione;
2. sono utilizzati in conformità al Piano di Utilizzo:
― nell’esecuzione della stessa opera che li ha generati o
in un’opera diversa, per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari,
altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
― in processi produttivi in sostituzione di materiali di
cava;
6
NORMATIVA:D.M. 161/12
3. sono idonei per l’utilizzo diretto senza ulteriori
trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
(definizione in allegato 3)
4. per l’utilizzo specifico indicato al punto 2, soddisfano (per
il sito di produzione e per quello di destinazione indicati
nel Piano di Utilizzo) i requisiti di qualità ambientale
indicati nell’allegato 4 – tabella 4.1 (c. 3) o i valori di
fondo (c. 4) definiti in contraddittorio con ARPA (solo per
utilizzo nel sito di produzione. Per utilizzo in sito diverso
l’ambito
territoriale
prescelto
deve
possedere
caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i
parametri > C.S.C. nel sito di produzione).
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NORMATIVA:D.M. 161/12
Il proponente comprova, mediante il Piano di Utilizzo, la
sussistenza dei requisiti definiti dall’art. 4, c. 1. (art. 4, c.
2; art. 5, c. 2).
Il Piano è redatto secondo l’allegato 5 e ne definisce la
durata di validità (art. 5, c. 6).
Salvo deroghe motivate dall’autorità competente in
ragione delle opere da realizzare, inizio lavori entro 2 anni
dalla presentazione del Piano.
Alla scadenza dei termini di validità, il materiale da scavo
perde la qualifica di sottoprodotto e deve essere gestito
come rifiuto (art. 5, c. 6 e 7). E’ possibile, entro i 2 mesi
antecedenti la scadenza, presentare un nuovo Piano di
Utilizzo (durata ≤ 1 anno).
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NORMATIVA:D.M. 161/12
Piano di Utilizzo: iter procedurale (art. 5)
•
presentazione da parte del proponente almeno 90
giorni prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione
dell’opera (c. 1)
•
per opere soggette a VIA, la presentazione deve
avvenire prima dell’espressione del parere di
compatibilità ambientale
•
facoltà di presentazione in fase di approvazione del
progetto definitivo dell’opera
•
autorità competente (art. 1, c. 1, lettera f): autorità
che autorizza la realizzazione dell’opera; nel caso di
opere soggette a VIA o AIA, autorità definita dall’art. 5,
c. 1, lett. p, d.lgs. 152/06 e s.m.i.
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NORMATIVA:D.M. 161/12
•
l’autorità competente può richiedere in un’unica soluzione
eventuali integrazioni entro 30 gg. dalla presentazione
(art. 5, c. 2)
•
se il Piano dimostra che le concentrazioni degli inquinanti
indicati in allegato 4 sono ≤ alle C.S.C. (colonne A e B),
con
riferimento
alla
specifica
destinazione
d’uso
urbanistica del sito di produzione e del sito di
destinazione, l’autorità competente lo approva – o, in caso
contrario, lo rigetta – entro 90 gg. dalla presentazione del
Piano stesso o delle ev. integrazioni
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NORMATIVA:D.M. 161/12
•
è facoltà dell’A.C. di richiedere ad A.R.P.A., con
provvedimento motivato entro 30 gg. dalla presentazione
del Piano o delle integrazioni, la verifica della sussistenza
dei requisiti di qualità ambientale previsti dall’allegato 4,
a spese del proponente, approfondimento di indagine in
contraddittorio (entro 45 gg.)
•
criteri (art. 5, c. 10): tipologia di area in cui viene
realizzata l’opera, eventuale conoscenza di interventi
antropici pregressi nell’area di intervento non indagati a
sufficienza
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NORMATIVA:D.M. 161/12
Varianti sostanziali al Piano (art. 8, c. 2)
1. aumento del volume in banco > 20%
2. destinazione
differente
del
materiale
escavato
a
sito
o
utilizzo
3. destinazione del materiale escavato a sito di deposito
intermedio diverso
4. modifica delle tecnologie di scavo.
Nel caso 1, aggiornamento del Piano entro 15 gg. dal momento
in cui è intervenuta la variazione (c. 3).
Nei casi 2 e 3, aggiornamento del Piano secondo la procedura
stabilita dall’art. 5; nell’attesa il materiale non può essere
destinato ad utilizzo diverso (c. 4).
Nel caso 4, aggiornamento del Piano secondo la procedura
stabilita dall’art. 5; nell’attesa il materiale non può essere
escavato con tecnologie diverse (c. 5).
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NORMATIVA:D.M. 161/12
5. esecutore del Piano: deve essere comunicato dal
proponente all’A.C. prima dell’avvio dei lavori (art. 9, c.
1) e fa proprio, rispetta il Piano di Utilizzo e ne è
responsabile (c. 2); redige la modulistica necessaria a
garantire la tracciabilità del materiale di scavo (c. 3)
(allegati 6 e 7)
6. trasporto del materiale (art. 11) con documento redatto
secondo allegato 6 (equipollente al DDT)
7. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)(art. 12):
attestazione entro il termine di validità del Piano secondo
allegato 7 (se da parte di soggetti terzi, diversi da
proponente o esecutore, indicare il termine di
completamento dell’utilizzo)
8. norma transitoria: presentazione P.d.U. entro 180 gg
(04/04/2013), per i progetti per cui sono in corso
procedure ai sensi dell’art. 186.
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NORMATIVA:ART. 41-bis
I materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi
autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoprodotti se il
produttore dimostra che:
a)è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno
o più siti o cicli produttivi determinati;
b)in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono
superati i valori delle C.S.C. (colonne A e B) con riferimento
alle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica
del luogo di destinazione e i materiali non costituiscono fonte
di contaminazione diretta o indiretta per le acque
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
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NORMATIVA:ART. 41-bis
c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione,
l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni
quali-quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo
delle materie prime;
d) ai fini del riutilizzo (punti 2 e3) non è necessari sottoporre i
materiali da scavo a nessun trattamento preventivo, fatti
salve la normali pratiche industriali e di cantiere.
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NORMATIVA:ART. 41-bis
Il rispetto delle 4 condizioni è attestato dal proponente o dal
produttore mediante dichiarazione all’A.R.P.A. ai sensi del
d.p.r. 445/00, precisando:
-quantità destinate all’utilizzo;
-sito di deposito;
-tempi previsti per l’utilizzo (≤ 1 anno dalla data di produzione,
salvo che l’opera di destinazione preveda un termine
superiore)
-estremi atti autorizzativi attività di scavo, di utilizzo e di
deposito, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e
igienico-sanitaria.
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NORMATIVA:ART. 41-bis
In caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella
dichiarazione → Comunicazione al Comune del luogo di
produzione entro trenta giorni (c. 2).
Conferma da parte del produttore alle autorità territorialmente
competenti (con riferimento al luogo di produzione e di
utilizzo) del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le
previsioni comunicate (termini non precisato:(c. 3).
Trasporto accompagnato dal documento di trasporto o
contratto di trasporto, come per trasporto di beni e prodotti (c.
4).
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LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Il
Direttore Generale dell’A.R.P.A. Lombardia ha
emesso le linee guida per la gestione dei materiali da
scavo (disponibili sul sito www.arpalombardia.it).
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Sulla base di quanto disposto dall’art. 41-bis della L. 98/2013,
ed in deroga al D.M. 161/2012, i materiali da scavo non
provenienti da attività od opere soggette a VIA e/o AIA, sono
sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del
D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pertanto l’art. 41-bis si applica a tali materiali da scavo,
indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare,
mentre
ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M.
161/2012 quei materiali da scavo derivanti da attività od
opere soggette a VIA o ad AIA, anche qui indipendentemente
dal volume di scavo da riutilizzare.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Il nuovo art. 41-bis dispone che il produttore dimostri che
vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni, che
consentono di considerare i materiali da scavo prodotti nel
corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme
vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti:
a)“che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso
uno o più siti o cicli produttivi determinati” (pertanto, i siti di
destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente
indicati nella dichiarazione di utilizzo del materiale da scavo in
regime di sottoprodotto);
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
b)“che, in caso di destinazione a
recuperi,
ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul
suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia
di contaminazione (“CSC”) di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del
sito di destinazione (riferimento alla legislazione vigente in
materia di bonifica dei siti contaminati) e i materiali non
costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per
le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”
(riferimento al test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio
1998, nel caso di eventuale presenza di riporti);
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
c)“che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di
produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto
al normale utilizzo delle materie prime”;
d)“che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario
sottoporre i materiali
da scavo ad alcun
preventivo
trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e
di cantiere” (riferimento alla definizione del DM 161/12).
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41-bis, il
proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette
quattro condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti
del Testo unico del DPR 445/2000, precisando le quantità
destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per
l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla
data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il
materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine
di esecuzione superiore.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
La dichiarazione del proponente o produttore deve contenere
tutte le indicazioni che consentano di verificare il rispetto delle
condizioni dettate dalla nuova norma e che sono necessarie
per qualificare il materiale di scavo quale sottoprodotto, e più
precisamente:
1. quantità e
all’utilizzo;
qualità
dei
materiale
da
scavo
destinate
2. sito di produzione, di eventuale deposito intermedio e di
utilizzo;
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
3. Autorizzazioni in conformità della vigente disciplina
urbanistica e igienico-sanitaria, relative alle attività di
scavo e di riutilizzo. Le autocertificazioni pertanto devono
fare riferimento all’ambito degli iter edilizi e/o opere
pubbliche nell’ambito delle quali è svolta l’attività di scavo
e di riutilizzo.
Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore
deve indicare per i siti di produzione, di deposito e di utilizzo, gli
estremi autorizzativi dei procedimenti edilizi.
Qualora intervengano delle “modifiche dei requisiti e delle condizioni
indicate nella dichiarazione”, queste devono invece essere
comunicate entro trenta giorni al Comune o altra amministrazione
competente del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente
competente.
4. tempi previsti per l’utilizzo.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
In base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 41-bis, “il
produttore è tenuto a dare conferma alle autorità di cui al
comma 2 (ARPA), territorialmente competenti con riferimento
al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo
sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni
comunicate”.
Il produttore deve pertanto segnalare l’utilizzo completo dei
materiali da scavo alle Arpa competenti con riferimento al sito
di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di
produzione o altra amministrazione competente nei casi di
comunicazione di modifiche.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Come precisato dal comma 4 dell’art. 41-bis, “l’utilizzo dei
materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al
regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di
tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto
redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli
articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i.”.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Il ruolo di ARPA rispetto al “Decreto Fare”
L’art. 41-bis comma 2, indica come destinatario della
dichiarazione (“autocertificazione”) effettuata dal proponente o
produttore, la sola Arpa da intendersi quale Dipartimento
Provinciale territorialmente competente rispetto al sito di
produzione dei “materiali da scavo” .
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Il comma 2 dell’art. 41-bis detta però che “le attività di scavo
e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla
vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”, e pertanto
devono essere autorizzate dagli enti competenti in ambito di
specifici procedimenti edilizi.
Le autocertificazioni che l’Agenzia riceve devono fare
riferimento all’ambito dei suddetti iter edilizi e, a parere
dell’Agenzia, è opportuno che le dichiarazioni ricevute siano
messe a conoscenza anche dei Comuni in cui si trovano i siti di
produzione e di utilizzo e, se diverso, anche quello di deposito
intermedio per eventuali verifiche di competenza relativamente
ai provvedimenti autorizzativi rilasciati.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Le
dichiarazioni
ricevute
non
richiedono
un’approvazione/espressione di parere da parte dell’Agenzia,
in quanto si tratta di una attestazione del rispetto delle
condizioni previste dal decreto e sotto la responsabilità del
dichiarante.
Al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta
dichiarazione, Arpa Lombardia ha predisposto un modello di
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’Agenzia
suggerisce, ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli
purché rispettino i contenuti dell’art. 41-bis della L. 98/2013 e
del D.P.R. 445/2000.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
ATTENZIONE: Vengono a volte utilizzati dei modelli che
risultano essere carenti in alcune parti.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
COSA DEVE CONTENERE UNA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’?
•
Dati del soggetto dichiarante (e dati del produttore se diverso dal
proponente);
•
Dati del sito di produzione del materiale da scavo, dell’Ente
autorizzante, gli estremi dell’autorizzazione e il quantitativo del
materiale da scavo prodotto da riutilizzare fuori sito;
•
Dati dell’eventuale sito di deposito intermedio, dell’Ente
autorizzante, gli estremi dell’autorizzazione e il quantitativo del
materiale da scavo ivi depositato;
•
Dati del sito di destinazione dell’Ente autorizzante, gli estremi
dell’autorizzazione e il quantitativo del materiale da scavo a
destinazione;
•
Tempi previsti per l’utilizzo del materiale.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la
dichiarazione possa:
- “essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale
addetto,
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore”
Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere
inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di
dematerializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla
prima.
Gli indirizzi di PEC dei dipartimenti di Arpa Lombardia sono
reperibili sul Sito istituzionale dell’Agenzia.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
CESSAZIONE UTILIZZO MATERIALE DA RIPORTO
ln base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis:
" il produttore è tenuto a dare conferma alle autorità
territorialmente competenti con riferimento al luogo di
produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono
stati compIetamente utiIizzati secondo Ie previsioni
comunicate" .
Il produttore deve pertanto segnalare l’utilizzo completo dei
materiali da scavo alle A.R.P.A. competenti con riferimento
al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo di
produzione o altra amministrazione competente nei casi di
comunicazione di modifiche.
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LINEE GUIDA A.R.P.A.
Parte generale
COSA DEVE CONTENERE LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI
UTILIZZO DEL MATERIALE DA RIPORTO?
•
Generalità del produttore del materiale da scavo e sua
qualifica rivestita all’interno dell’impresa;
•
Riferimenti al sito di produzione;
•
Riferimenti al sito di destinazione;
•
Dichiarazione che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni di cui
alla dichiarazione inviata.
Esecuzione dei controlli
Obblighi di controllo
Le amministrazioni hanno l’onere di controllare la veridicità di
quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive.
• Natura del controllo
• Tipologia di controllo
• Come si esegue il controllo
• Le modalità di controllo
• Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive
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Esecuzione dei controlli
Modalità di carattere generale
Linee-guida per l’acquisizione d’ufficio dei dati oggetto di
autocertificazione e per l’esecuzione dei controlli sulle
dichiarazioni
(DGR X/1298 del 30/01/2014)
•
rendere prioritaria la regola dell’acquisizione d’ufficio
•
assicurare un controllo efficace sulla validità delle
dichiarazioni sostitutive a garanzia dell’esigenza di certezza
pubblica oltre che di semplicità dell’azione amministrativa
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Esecuzione dei controlli
Natura del controllo
La norma (art. 71 del DPR 445/2000) pone in capo alle
amministrazioni l’obbligo di effettuare controlli idonei sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive
• Trattasi di un adempimento obbligatorio
• Costituisce dovere d’ufficio che completa l’iter
procedimentale anche quando interviene dopo che il
provvedimento è stato adottato
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Esecuzione dei controlli
Tipologia di controllo controllo
• Controlli preventivi svolti durante l’iter procedimentale
• Controlli
successivi
a
seguito
dell’adozione
del
provvedimento da effettuarsi di norma entro un breve tempo
dal provvedimento stesso
Nel caso in argomento, pur nella sua specificità, i controlli
possono essere ricondotti ad entrambe le tipologie
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Esecuzione dei controlli
Come si esegue il controllo
Il controllo – per quanto obbligatorio – può essere effettuato
anche a campione su un numero significativo di dichiarazioni
variabile in funzione del numero di dichiarazioni acquisite
• Il criterio deve essere oggettivo in modo da assicurare la
necessaria imparzialità
• Occorre in ogni caso effettuare un controllo su tutte le
dichiarazioni sulla cui veridicità nel corso dell’istruttoria
emergano fondati dubbi che devono essere adeguatamente
motivati
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Esecuzione dei controlli
Come si esegue il controllo
Esistono ragioni definite per la sussistenza del fondato dubbio
• Omissioni o imprecisioni tali da far supporre la precisa volontà
del dichiarante di fornire a suo vantaggio soltanto dati inesatti
o parziali
• Palese contraddittorietà o incoerenza nelle affermazioni
• Incoerenza tra quanto dichiarato e quanto emerso nel corso di
altri procedimenti in cui il dichiarante è interessato
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Esecuzione dei controlli
Le modalità di controllo
Il controllo è finalizzato all’accertamento della veridicità degli
stati, delle qualità personali e dei fatti dichiarati tramite
autocertificazione
• Acquisizione d’ufficio: richiesta di conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri di competenza delle amministrazioni o con i documenti
in loro possesso
• Richiesta al dichiarante di produzione della documentazione
necessaria in caso i dati da verificare non siano in possesso di
altre pubbliche amministrazioni. A questo fine si può
procedere con le modalità ritenute idonee in relazione al
dato da accertare (visita ispettiva, sopralluogo ecc.)
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Esecuzione dei controlli
Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive
Le irregolarità e/o le omissioni rilevabili d’ufficio rientrano in due
casistiche
• Irregolarità o omissioni che non costituiscono falsità
• Non veridicità del contenuto della dichiarazione prodotta
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Esecuzione dei controlli
Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive
Irregolarità o omissioni che non costituiscono falsità
• L’Amministrazione ne dà notizia all’interessato
• L’interessato provvede alla regolarizzazione
completamento entro il termine indicato
o
al
• In
mancanza
di
regolarizzazione/completamento
procedimento non può avere seguito
il
44
Esecuzione dei controlli
Irregolarità ed omissioni nelle dichiarazioni sostitutive
Non veridicità del contenuto della dichiarazione prodotta
• Decadenza o non ammissibilità ai benefici derivanti dalla
dichiarazione
• Commissione di reato: chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia
• Immediata notizia di reato alla competente Procura della
Repubblica
45
LINEE GUIDA A.R.P.A.
controlli
In accordo al comma 1 dell’art. 71 del DPR 445/2000, Arpa è
tenuta ad effettuare, per gli aspetti ambientali di competenza
”...idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni…”.
Il controllo può essere effettuato sia su base documentale,
attraverso gli atti in possesso dell’Agenzia, sia attraverso
controlli diretti in campo ove, per conoscenza del territorio in
cui si opera, si ritiene necessario provvedere ad effettuare
sopralluoghi specifici e/o eventuali campionamenti (in
contraddittorio con la parte) finalizzati a verificare il rispetto
dei limiti previsti dalla norma e come dichiarato
nell’autocertificazione.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
controlli
Qualora, in accordo al comma 3 dell’art. 71 del DPR 445/2000,
Arpa rilevi nelle dichiarazioni ricevute e per gli aspetti
ambientali di competenza “…delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, dà notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in
mancanza il procedimento non ha seguito” e i materiali da
scavo devono essere considerati rifiuti.
Qualora dai controlli effettuati si dimostri che i materiali di
scavo non rispettano i requisiti previsti dall’art. 41-bis e
dall’art. 41, comma 3 della L. 98/2013 (in presenza di
materiale di riporto), decadono le condizioni per poter
considerare i materiali da scavo quali sottoprodotti, per cui
essi rientrano nel regime normativo dei rifiuti e dovranno
essere valutate le conseguenti eventuali ipotesi di reato.
LINEE GUIDA A.R.P.A.
controlli
Si ritiene che di quanto sopra siano sempre messi a
conoscenza i Comuni interessati dai controlli e/o dalle richieste
di regolarizzazione delle dichiarazioni.
L’art. 41-bis della L. 98/2013 non prevede che A.R.P.A. esegua
controlli obbligatori su richiesta dell’Autorità competente.
Tuttavia, nel caso l’Autorità competente dovesse richiedere un
parere od un controllo, si valuterà come da prassi per i
controlli non obbligatori l’opportunità di effettuarli, anche in
relazione ai carichi di lavoro.
Verifica di primo livello
Irregolarità ed
sostitutive
omissioni
nelle
dichiarazioni
•
Mancanza documento di identità;
•
Mancanza di autorizzazione del sito di produzione o del sito di
destinazione;
•
Mancanza di autorizzazione dell’eventuale deposito intermedio
qualora sia diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione
del materiale da scavo;
•
Incoerenza tra quantitativo di materiale da scavo prodotta da
riutilizzare fuori sito e quantità di materiale da scavo a
destinazione (sezione B e sezione D modello ARPA)
49
Verifica di primo livello
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
ATTO
RICEVUTE DAL 01/01/2014 AL 14/02
PROVINCIA DI COMO
DI
NOTORIETA’
PROVINCIA DI VARESE
46%
42%
58%
COMPLETE
54%
INCOMPLETE
50
Verifica di primo livello
DOCUMENTO DI IDENTITA’
PROVINCIA DI VARESE
PROVINCIA DI COMO
8%
12%
ASSENTE
PRESENTE
88%
92%
51
Verifica di primo livello
CORRISPONDENZA TRA QUANTITATIVO DI MATERIALE
PRODOTTO ED UTILIZZATO NEL SITO DI
DESTINAZIONE
PROVINCIA DI VARESE
PROVINCIA DI COMO
9%
21%
CORRISPONDE
79%
NON CORRISPONDE
91%
Verifica di primo livello
QUANTITATIVO DI MATERIALE DA SCAVO MOVIMENTATO
(anno 2014 al 14/02)
Dipartimento di Como: 24.740 mc
Dipartimento di Varese: 19.153 mc
53
Verifica di secondo livello
L’Agenzia potrà chiedere alle amministrazioni comunali notizie in
merito alle autorizzazioni rilasciate, in conformità alla vigente
disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
Sulla base delle dichiarazioni ricevute e dei controlli documentali
effettuati, Arpa può espletare l’attività di controllo in campo
attraverso
sopralluoghi
ed
indagini
analitiche
mediante
campionamenti in contraddittorio con la parte.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
IL LAVORO CONTINUA…