Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 Torino, 15 luglio 2014 SENTENZA N. 10265 DEL 4 MARZO 2014 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE BANCA ITALEASE S.p.A. Luca Piovano – Studio CMFC Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. L’Ente era accusato di aver traMo un profiMo dalla consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reaR di: § False comunicazioni sociali dannose (art. 2622 c.c.) § Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2368 c.c.) § Aggiotaggio informaRvo (art. 185 D.Lgs. 58/1998) ReaR commessi dall’Amministratore Delegato e dal DireMore Generale dell’isRtuto nell’ambito della gesRone finanziaria in derivaR operata nel 2006 Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. art. 2622 C.C. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Gli amministratori, i direMori generali, i dirigenR preposR alla redazione dei documenR contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profiMo, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, direMe ai soci o al pubblico, esponendo fab materiali non rispondenR al vero ancorché oggeMo di valutazioni, ovvero omeMendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa apparRene, in modo idoneo ad indurre in errore i desRnatari sulla predeMa situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniR, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il faMo integra altro deliMo, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggeb diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enR pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggeMe alle disposizioni della parte IV, Rtolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislaRvo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fab previsR al primo comma è da uno a quaMro anni e il deliMo è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il faMo cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. … Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. art. 2622 C.C. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori … Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ulRmo censimento ISTAT ovvero se sia consisRto nella distruzione o riduzione del valore di Rtoli di enRtà complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodoMo interno lordo. La punibilità per i fab previsR dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduR o amministraR dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fab previsR dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa apparRene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio neMo non superiore all'1 per cento. In ogni caso il faMo non è punibile se conseguenza di valutazioni esRmaRve che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella correMa. Nei casi previsR dai commi sebmo e oMavo, ai soggeb di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministraRva da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direbvi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direMore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenR contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. art. 2638C.C. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direMori generali, i dirigenR preposR alla redazione dei documenR contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enR e gli altri soggeb soMoposR per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuR ad obblighi nei loro confronR, i quali nelle comunicazioni alle predeMe autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fab materiali non rispondenR al vero, ancorché oggeMo di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soMoposR alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenR, in tuMo o in parte fab che avrebbero dovuto comunicare, concernenR la situazione medesima, sono puniR con la reclusione da uno a quaMro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduR o amministraR dalla società per conto di terzi. Sono puniR con la stessa pena gli amministratori, i direMori generali, i dirigenR preposR alla redazione dei documenR contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enR e gli altri soggeb soMoposR per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuR ad obblighi nei loro confronR, i quali, in qualsiasi forma, anche omeMendo le comunicazioni dovute alle predeMe autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si traMa di società con Rtoli quotaR in mercaR regolamentaR italiani o di altri StaR dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'arRcolo 116 del testo unico di cui al decreto legislaRvo 24 febbraio 1998, n. 58. Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. art. 185 D.Lgs. N. 58/1998 Manipolazione del mercato Chiunque diffonde noRzie false o pone in essere operazioni simulate o altri arRfizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenR finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro venRmila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodoMo o il profiMo conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del faMo, per le qualità personali del colpevole o per l’enRtà del prodoMo o del profiMo conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relaRve agli strumenR finanziari di cui all’art. 180, comma 1, leM. a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni». Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. Primo grado Condanna il 3 novembre 2010 dal G.U.P. del Tribunale di Milano alla sanzione pecuniaria di euro 1.858.800, nonché alla confisca del profiIo conseguito alla consumazione del reato di false comunicazioni sociali e determinato dal giudice in euro 62.200.000 in relazione all’enRtà degli accantonamenR non operaR dalla Banca a seguito della volontaria soMosRma dell’effebva consistenza del rischio di credito connesso ai contrab sRpulaR con la clientela e ad oggeMo complessi strumenR derivaR trab “over the counter”. Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. Appello Conferma l’accusa di primo grado riconoscendo: a) Che effebvamente vi era stata una falsa rappresentazione contabile delle operazioni in derivaR e che la stessa doveva considerarsi penalmente rilevante ai sensi dell’art. 2622 c.c. b) la sussistenza dei criteri di imputazione oggebva dei reaM presupposto contestaR all’ente in ragione delle favorevoli ripercussioni economiche che l’operaRvità con i derivaR aveva comportato per l’isRtuto; c) La effebva idenRficabilità, seppure per un valore inferiore a quello ritenuto dal giudice di prime cure (euro 54.100.000), delle somme non accantonate a seguito della ridubva sRma del rischio di credito con il profiIo del reato di false comunicazioni sociali Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. Ricorso MoRvi: 1) Errata applicazione dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 231/2001: i reaR sarebbero staR commessi nell’esclusivo interesse delle persone fisiche autrici degli stessi. A prescindere dall’eventuale conseguimento di un vantaggio economico, l’ente non possa comunque rispondere per la consumazione dei reaR presupposto quando quesR non siano commessi almeno ANCHE nell’interesse di quest’ulRmo, delineando in tal senso il secondo comma dell’art. 5 un vero e proprio limite negaRvo della fabspecie cosRtuRva della responsabilità amministraRva da reato. 2) Errata applicazione dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001 in merito alla disposta confisca della somma di euro 54.100.00 quale profiMo del reato di false comunicazioni sociali. Il profiMo confiscabile ai sensi della menzionata norma esclusivamente il beneficio aggiunto di Rpo patrimoniale di direMa derivazione causale della consumazione del reato presupposto. Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. Decisione La Corte Suprema di Cassazione …. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di euro 54.100.000,00, che elimina. RigeIa nel resto il ricorso. Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: RigeIo del primo moMvo del ricorso La Corte Suprema di Cassazione nel rigeMare il primo moRvo di ricorso, esprime, fra le altre, le seguenR considerazioni. … “Ai fini della responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effeBvo interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito e purchè non sia contestualmente stato accertato che quest’ulEmo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica.” … “E’ infaB evidente come la legge non richieda necessariamente che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente perché sia configurabile la responsabilità di quest’ulEmo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse aKraverso la propria condoKa.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: RigeIo del primo moMvo del ricorso … “In altri termini l’interesse dell’autore del reato può coincidere con quello dell’ente (reciEus la volontà dell’agente può essere quella di conseguire l’interesse dell’ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l’agente obie;vamente realizzi (recEus: la sua condo=a illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacchè rimane irrilevante che lo stesso venga effe;vamente conseguito) anche quello dell’ente. In definiEva, perché possa ascriversi all’ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condoKa dell’autore di quest’ulEmo tenda oggeBvamente e concretamente a realizzare, nella prospeBva del soggeKo colleBvo, “anche” l’interesse del medesimo.” … Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: RigeIo del primo moMvo del ricorso … “alla necessità che la sussistenza dell’interesse ex art. 5 D.Lgs. 231/2001 venga valutata ex ante, consegue l’insensibilità di tale interesse alle vicende successive che hanno inves@to l’ente e del tuto irrilevante risulta che eventuali vantaggi seguiE alla consumazione del reato presupposto siano staE solo temporanei ovvero che addiriKura il saldo finale della vicenda si sia tradoKo in un danno per il soggeKo colleBvo.” … “nel caso di specie le finalità proprie perseguite dagli agen@ individuali non erano infa; incompa@bili, al momento della commissione dei rea@ presupposto, con l’interesse della società, anche a prescindere dal faKo che la realizzazione di tale interesse fosse, nel disegno complessivo dei suddeB agenE, strumentale per il raggiungimento dei loro ulteriori scopi illeciE.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso La Corte Suprema di Cassazione nell’accogliere il secondo moRvo di ricorso, esprime, fra le altre, le seguenR considerazioni. “il prodo=o rappresenta il risultato, cioè il fruKo che il colpevole oBene direKamente dalla sua aBvità illecita” “il profi=o rappresenta il lucro e cioè il vantaggio economico che si ricava per effeKo della commissione del reato” ”il prezzo rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, isEgare o determinare un altro soggeKo a commeKere il reato” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso “il profi=o si idenEfica effeBvamente nel vantaggio di natura economica che deriva dall’illecito quale beneficio aggiunto di @po patrimoniale ” “lo stesso può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuE a seguito dell’accertamento del debito tributario.” “la nozione di profi=o confiscabile debba ritenersi riferita al vantaggio di natura economica che si risolve per colui che ne beneficia in un effe;vo incremento patrimoniale e che possa ritenersi di dire=a ed immediata derivazione causale dal reato.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso “il profi=o, per essere Epico, corrisponda ad un mutamento materiale, a=uale e di segno posi@vo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato aKraverso la creazione, la trasformazione o l’acquisizione di cose susceBbili di valutazione economica.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, il profiMo sarebbe cosRtuito dal mancato accantonamento di quote di capitale proporzionate al rischio insorto in seguito all’operaRvità in derivaR al fine di dare al patrimonio di vigilanza consistenza adeguata, in quanto la violazione dell’obbligo di accantonamento avrebbe aumentato la quota di risorse disponibili per altri uRlizzi. “E’ dunque evidente come non venga contestata la creazione o acquisizione di nuova ricchezza, ma la mera des@nazione di quella preesistente alla consumazione del reato – e la cui lecita acquisizione non è in discussione – al soddisfacimento di scopi diversi da quelli che avrebbero dovuto essere perseguiE. DesEnazione peraltro solo potenziale, aKeso che i giudici di merito non hanno accertato l’effeBvo impiego delle risorse asseritamente liberate aKraverso la dissimulazione del rischio di credito.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso “In definiEva, è certo che il patrimonio effe;vo dell’ente non abbia subito variazioni all’esito della consumazione del reato presupposto. … E’ dunque evidente la confusione operata tra grandezze ideali (quali per l’appunto sono il patrimonio di vigilanza, il patrimonio neKo ed altresì il patrimonio disponibile di cui si parla in sentenza) e valori reali al fine di rappresentare come profiKo ciò che tale non può essere considerato per le ragioni esposte.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Sentenza n. 10265 del 4 MARZO 2014 – Banca Italease S.p.A. MoMvi della decisione: Accoglimento del secondo moMvo del ricorso “Non è infaB in dubbio che la scorre=a rappresentazione del patrimonio possa procurare un vantaggio all’ente, ma se questo non si traduce in un immediato incremento dello stesso patrimonio (anche cosEtuito eventualmente da un effeBvo risparmio di spesa) non è possibile configurare il conseguimento di alcun profi=o assogge=abile alla misura abla@va prevista dall’art. 19 D.Lgs. 231/2001.” Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino
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