Greening e pratiche equivalenti

Stato dell’arte del Greening
Milano, 10 giugno 2014
Direzione Generale Agricoltura - Regione Lombardia
TIZIANA LACONI – Struttura Programmazione e attuazione dello Sviluppo Rurale
VINCENZO RUOCCO – Struttura OCM e Distretti Agricoli
PARLEREMO DI:
•Greening e pratiche equivalenti (allegato IX)
•No double funding con misure PSR
•Applicazione greening in ITALIA
•Conclusioni
Greening
Pratiche equivalenti (all. IX)
Cos’è il greening?
E’ un “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente” introdotto con Reg CE n.
1307/2013 artt. 43- 47, allegato IX
Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili
i seguenti impegni ambientali:
1.Diversificazione colturale
2.Mantenimento prati e pascoli permanenti [ quando si parla di prato permanente si
intende anche pascolo permanente – vedi art. 4. par. 1, lett. h) ]
3.Aree di interesse ecologico (EFA)
OPPURE
mettere in atto pratiche alternative equivalenti benefiche per il clima e l’ambiente previste
dall’allegato IX (c.d. pratiche greening equivalenti)
1 . Diversificazione colturale (regole base)
Si considerano colture diverse:
- se appartengono a generi botanici diversi
- se appartengono a specie diverse delle famiglie brassicacee, solanacee e cucurbitacee
- terreni lasciati a riposo
- erbe o altre piante erbacee da foraggio
- coltura invernale e primaverile si considerano diverse anche se sono dello stesso genere
Segue….
1 . Diversificazione colturale (deroghe)
Sono escluse dal rispetto delle regole base della diversificazione le aziende in cui:
1 - le superfici siano interamente investite a colture sommerse per una parte significativa
dell’anno (riso);
2 - i seminativi siano investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione che i
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
3- le superfici agricole siano investite complessivamente per più del 75% a: prato permanente,
foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da
questi usi non superino i 30 ettari;
4- i seminativi (non più del 50%) dichiarati nella domanda di aiuto dell’anno precedente
risultino diversi rispetto a quelli della domanda di aiuto in corso
2. Prato permanente
Gli Stati membri devono designare i prati permanenti, sensibili sotto il profilo ambientale ,all’interno di
rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE (habitat) o 2009/147/CE (uccelli)) ma possono designare tali
prati anche al di fuori delle aree Natura 2000.
Tali prati non possono essere arati.
Il rapporto a livello nazionale tra prati permanenti e superficie agricola dichiarata non deve diminuire
di oltre il 5% rispetto ad una proporzione di riferimento calcolata nel 2015.
Superficie a prato permanente dichiarata nel 2012 (più sup. dichiarata a prato permanente nel 2015
ma non dichiarata nel 2012) / SAT dichiarata 2015
In caso di sforamento del limite del 5% lo Stato membro deve applicare obblighi di ripristino a livello
aziendale!!
3. Aree di interesse ecologico (EFA)
 EFA si attiva per le aziende con più di 15 ettari di seminativi
 Almeno il 5% del seminativo aziendale deve essere occupato da EFA (7% nel 2018)
 Si applicano solo alle superfici a seminativo; NON si applica alle colture arboree e ai prati e
pascoli permanenti
Per il calcolo della superficie delle EFA ai fini del raggiungimento del 5%, gli Stati membri
possono adottare fattori di conversione e/o di ponderazione (all. X del Reg. 1307/2013)
Segue….
3. Aree di interesse ecologico (EFA)
Entro il 1° agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle
seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:
a) terreni lasciati a riposo;
b) terrazze;
c) elementi caratteristici del paesaggio
d) fasce tampone a condizione che siano distinguibili da sup. agricola
ammissibile adiacente
e) ettari agroforestali realizzati con sostegno dello sviluppo rurale
f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste
g) bosco ceduo a rotazione rapida, senza uso di concimi e fitofarmaci
h) superfici oggetto di rimboschimento realizzati con sostegno dello sviluppo
rurale
i) colture intercalari o manto vegetale
Segue….
j) colture azotofissatrici
Deroghe EFA
L’obbligo EFA non si applica se:
- il seminativo aziendale non supera i 15 ha;
- oltre il 75 % dei seminativi aziendali sono investiti a foraggere
erbacee, a leguminose, lasciati a riposo, o da combinazione dei
tre impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti
a tali usi non siano superiori ai 30 ha
- la superficie ammissibile è investita per oltre il 75% da prato
permanente, foraggere erbacee o colture sommerse o da
combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi
rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha
Allegato IX pratiche equivalenti
 Le pratiche dell’allegato IX rappresentano un elenco non esaustivo di pratiche
equivalente o superiore rispetto alle singole pratiche greening:
I. Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture
II . Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti
III. Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico
 Tali pratiche discendono da:
a)
impegni dello sviluppo rurale: agroambientali (art. 39.2, reg 1698/2005) o agroclimatico-ambientali (reg 1305/2013 art. 28.2)
b)
sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali con obiettivi climatico
ambientali
Segue….
Allegato IX pratiche equivalenti
I. Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture
1) Diversificazione delle colture
Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si
applicano uno o più dei seguenti:
• vi sono almeno quattro colture,
• si applicano i limiti massimi inferiori,
• (non) vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio,
leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi,
di irrigazione né di trattamenti fitosanitari,
• sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di
estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento.
2) Avvicendamento delle colture
Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si
applicano uno o entrambi i seguenti:
• è seguita una sequenza pluriennale di colture e/o terreni lasciati a riposo più
benefica per l'ambiente,
• vi sono almeno quattro colture.
Segue….
Allegato IX pratiche equivalenti
I. Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture
3) Copertura invernale del suolo (*)
4) Colture intercalari (*)
Segue….
Allegato IX pratiche equivalenti art 43 par. 3
II. Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti
1) Gestione dei prati o pascoli
Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:
— regime di taglio o falciatura appropriata (date, metodi, limiti),
— mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sui prati permanenti e
controllo della boscaglia,
— varietà di erbe specifiche e/o regime di semina per il rinnovo a seconda del tipo
di prato, con assenza di distruzione di un alto valore naturale,
— asporto del foraggio o fieno,
— gestione appropriata dei terreni ripidi,
— regime di fertilizzazione,
— restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.
2) Sistemi di pascolo estensivo
Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:
— pascolo estensivo (calendario, densità massima di allevamento)
— pascolo guidato o pastorizia di montagna,
— uso di razze locali o tradizionali per il pascolo nei prati permanenti.
Segue….
Allegato IX pratiche equivalenti
III. Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico
Requisiti: applicazione di una delle seguenti pratiche almeno sulla percentuale di seminativi fissata a
norma dell'articolo 46, paragrafo 1.
1) Ritiro dalla produzione ecologico
2) Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o
altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
3) Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà
di erbe locali o specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di
prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di
impermeabilizzazione dei suoli)
4) Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica
(bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
5) Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio
(alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
6) Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e
prodotti fitosanitari)
7) Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti
fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso
posto (*)
8) Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.
Allegato IX e le scelte nazionali
Entro il 1° agosto 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione le scelte che riguardano le
pratiche equivalenti
La Commissione può ritenere non ammissibili le pratiche equivalenti scelte dallo Stato membro
No double funding
Misure PSR 2014 - 2020
No double funding - Reg. (EU) n. 1305/2013
 Pagamenti agro-climatico-ambientali (Art. 28)
 Agricoltura biologica (Art. 29)
 Indennità Natura 2000 e Indennità Direttiva Quadro Acque (Art. 30)
Regolamento (UE) n. 1305/2013, artt. 28(6), 29(4), 30(1):
“Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono
l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui
all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.”
 Il calcolo dei pagamenti deve assicurare che le stesse pratiche non siano pagate 2
volte (NO DOPPIO FINANZIAMENTO tra i pagamenti per le misure artt. 28-30 e il
pagamento greening I pilastro.
 I pagamenti nel II Pilastro possono compensare solo quegli impegni che vanno al
di là delle pertinenti pratiche greening e di tutti i pertinenti requisiti obbligatori.
Demarcazione Greening e Misure PSR
CASO 1
Impegni volontari che non hanno alcun collegamento con pratiche greening
-- NO rischio di doppio finanziamento
= calcolo premio misure PSR SENZA decurtazione quota greening
CASO 2
Impegni volontari di natura simile alle pratiche greening
---- SI rischio di doppio finanziamento = riduzione del pagamento
= calcolo premio misure PSR CON decurtazione quota greening
CASO 3
Impegni art. 28 Reg CE 1305/2013 utilizzati per l’equivalenza (Allegato IX, Reg
CE 1307/2013):
- di natura simile: SI rischio di doppio finanziamento = riduzione premi PSR
- di differente natura e contrassegnati con (*): SI rischio di doppio finanziamento
= riduzione premio PSR forfettaria (1/3 del valore del greening).
Nessun rischio di double funding per:
 Piccoli Agricoltori (titolo V del regolamento UE n. 1307/2013).
 Sono esonerati dal rispetto delle pratiche agricole del greening
 Il pagamento ai piccoli agricoltori sostituisce il pagamento di base e i pagamenti
accoppiati
 di conseguenza, questo pagamento non è direttamente collegabile alla componente
greening dei pagamenti diretti, pertanto gli agricoltori che partecipano allo schema
piccoli agricoltori non sono soggetti al principio del “no double funding”
 Beneficiari artt. 28, 29 e 30 che non aderiscono ai Pagamenti Diretti
del I° Pilastro
 Dal momento che questa categoria non è eleggibile né per i pagamenti diretti né per
il greening, non c’è rischio di doppio finanziamento.
 Pertanto, questi ultimi beneficiari non sono soggetti a riduzioni nel II Pilastro e
possono ricevere il pagamento PSR per intero.
Misure PSR greening esenti….
 Agricoltura biologica (art. 30 - Reg. CE 1305/2013)
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti dell’agricoltura biologica hanno diritto ipso
facto al pagamento del greening.
I biologici implicitamente adempiono agli obiettivi del greening
NB - Questo vale solo per le superfici aziendali effettivamente usate per l’agricoltura
biologica!
 Indennità Natura 2000 e/o Indennità DQA (art. 31 Reg. CE 1305/2013)
Gli agricoltori devono osservare le pratiche del greening «nella misura in cui tali
pratiche siano compatibili con gli obiettivi di tali Direttive»
In caso di incongruità fra impegni greening e obiettivi delle Direttive,
prevalgono direttive e non sussiste obbligo all’osservanza delle pratiche del
greening!!
No double funding anche per la misura 214
PSR 2007-2013
L’art. 46 comma 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce che “A partire dal 2012
è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e
sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005,
se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al
fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di
programmazione successivo. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre
tale clausola di revisione già nel 2011. Il disposto del secondo comma si applica anche
al presente comma.”
Tuttavia, anche gli impegni assunti prima del 2012, se sono utilizzati per l’equivalenza
con il greening, sono soggetti al principio del “no double funding”
Applicazione greening in ITALIA
Scadenze dello Stato membro
Entro il 1° agosto 2014 gli SM devono comunicare alla UE decisioni in merito a :
1. Calcolo dei Titoli (tipologie premi facoltativi da attivare o meno, regionalizzazione
e convergenza)
2. Applicazione del Greening (opzioni pratiche EFA, opzione pratiche equivalenti
dell’allegato IX)
…Scelte ancora in corso, nessuna decisione presa, dibattito ancora aperto ma
si va verso…
• Greening individuale
• Regione nazionale unica
• Modello di convergenza “irlandese” che prevede un graduale passaggio dagli
attuali livelli dei titoli verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore
uniforme dei titoli nel 2019.
Pagamenti diretti
Diritti all’aiuto
X UE
X IT
Distribuzione fondi
(UE)
Distribuzione fondi
(IT: ipotesi in corso)
Pagamento base
Obbligatorio
Obbligatorio
Max 70%
52-57%
Greening
Obbligatorio
Obbligatorio
Max 30%
30%
Pagamenti giovani
agricoltori
Obbligatorio
Obbligatorio
Max 2%
1%
Pagamento accoppiato
Facoltativo
Obbligatorio
Max 15%
11%
Pagamento piccoli agricoltori
Facoltativo
Obbligatorio
Max 10%
1%
Pagamento riditributivo
Facoltativo
N.A.
Max 10%
--------------------------
Pagamento per zone con
vincoli naturali
Facoltativo
N.A.
Max 5%
--------------------------
…………………………………………………………………………………………….. + 2% Riserva Nazionale
Per l’Italia, il valore totale di tutti i diritti all’aiuto (rif. art 6 e all. II Reg. Ce 1307/2013) è:
2015
2016
2017
2018
2019
3.902.039
3.850.805
3.799.540
3.751.937
3.704.337
Migliaia di €
Greening individuale
• Greening sarà calcolato per ogni agricoltore come % del pagamento
di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. CE 1307/2013).
• Agricoltori con pagamento di base più elevato riceveranno un
pagamento Greening più alto.
• Dato che ogni anno il pagamento base tenderà a modificarsi nel
tempo, anche il pagamento greening sarà variabile!!!
IL VALORE DEI TITOLI E IL VALORE DEL GREENING CAMBIA DI
ANNO IN ANNO
Greening individuale e modello irlandese
Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che al 2019:
• I titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al valore
unitario iniziale (VUI)
• nessun diritto all'aiuto dovrà avere un valore unitario inferiore al 60% del valore
unitario nazionale al 2019 (VUN) (VUN dovrebbe essere pari a circa 167
euro/ha)
Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti:
 il valore unitario nazionale al 2019 (VUN)
 il valore unitario iniziale (VUI)
VUI < al VUN i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019
VUI > al VUN i pagamenti diretti diminuiranno dal 2015 al 2019
Greening individuale
IL VALORE UNITARIO INIZIALE (VUI)
Il valore unitario iniziale (VUI) viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.
VUI = (A / B) * (x / y)
A = pagamenti ricevuti dall’agricoltore per il 2014.
B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 assegnati a livello aziendale
x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;
y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.
ATTENZIONE - SAU nel 2015 aumenta perchè diventano ha abbinabili vite, ortofrutta, patate
Il rapporto (A / B), dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.
Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.
Il VUI è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il
valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020
Cosa succede se non si rispetta il greening?
Reg. CE 1306/2013 art. 77, par. 6 [Applicazione di sanzioni amministrative]
Le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti
o da eseguire ai sensi di tale regolamento.
Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata,
della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.
Domanda 2015 = importo di tali sanzioni = 0 %
Domanda 2016 = importo di tali sanzioni = 0 %
Domanda 2017 = importo di tali sanzioni = 20 % del pagamento greening *
Domanda 2018 = importo di tali sanzioni = 25 % del pagamento greening *
(*) = pagamento greening al quale l’agricoltore interessato avrebbe avuto diritto se avesse
rispettato le condizioni per tale pagamento.
Conclusioni
Conclusioni
 Sebbene le pratiche del greening non facciano formalmente più parte della baseline,
esse devono essere tenute in conto al momento della stesura delle nuove misure
agro‐climatiche e ambientali formando quindi una sorta di “baseline aggiuntiva”
rispetto a quella individuata dalla normativa.
 Il «groviglio» di regole e deroghe del greening necessita di un complesso sistema
informativo che gestisca tutte le informazioni (matrici dei codici coltura, EFA gissate..) al
fine di rappresentare all’agricoltore la sua situazione aziendale in termini di rispetto/non
rispetto del greening
 Chi aderirà a talune misure PSR non saprà al momento dell’adesione al bando
l’eventuale entità della decurtazione greening
 Pagamenti di alcune misure PSR sono subordinati ogni anno al ricalcolo del valore dei
titoli e quindi del greening
Grazie per l’attenzione!