Dovrò firmare un contratto di assunzione a tempo indeterminato e

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OGGETTO
ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ
QUESITI
(posti in data 28 aprile 2014)
dovrò firmare un contratto di assunzione a tempo indeterminato come
dirigente medico e ho un figlio di 3 mesi ed uno di 4 anni.
1) quali sono le agevolazioni per tutelare la mia maternità? Ad esempio:
orario di servizio ridotto per allattamento ferie permessi per malattia
dei figli
2) posso usufruire di tali agevolazioni anche nel periodo di prova di sei
mesi, senza alcun rischio per la validità del mio contratto?
3) fuori dall’orario di lavoro ci sono limitazioni ad effettuare la libera
professione extra-moenia?
4) potrò frequentare la sala operatoria usufruendo dell’orario ridotto?
E comunque avendo bambini piccoli?
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RISPOSTE
(inviate in data 6 maggio 2014 )
1) quali sono le agevolazioni per tutelare la mia maternità?
Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, che prevede, oltre al
congedo obbligatorio e facoltativo durante la gravidanza ulteriori
istituti, per ciascuno dei quali si riportano di seguito i contenuti
fondamentali e l’articolo del citato decreto che li disciplina, che viene
riportato integralmente nella sezione riferimenti normativi. In tale
sezione sono riportate le norme contrattuali relative alla dirigenza
medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL
1998_2001) che prevedono per i medici del SSN norme di maggior
favore (in quanto pubblici dipendenti).
congedo parentale (articolo 32)
astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino
durata complessiva per la madre sei mesi, per il padre cinque mesi
fruibili anche frazionatamente
ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione
ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione
riposi giornalieri per la madre (articolo 39)
due riposi di un’ora se l’orario giornaliero supera le sei ore
un riposo di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore
il beneficio è ridotto alla metà se l’azienda mette a disposizione un
asilo nido o altra struttura idonea
i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro
congedo per la malattia del figlio (articolo 47)
diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del
bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro
per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione
i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita,
possono fruire di trenta giorni complessivi con l’intera retribuzione
per ciascun anno di vita del bambino
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ricongiungimento familiare (articolo 42-bis)
possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita
la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale
trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe
le amministrazioni interessate.
astensione dal lavoro notturno (articolo 53)
l’astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino
dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l’astensione è un
diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore
2) posso usufruire di tali agevolazioni anche nel periodo di prova di sei
mesi, senza alcun rischio per la validità del mio contratto?
Le tutele previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non
vengono meno durante il periodo di prova. Questo viene ovviamente
sospeso per tutta la durata dell’astensione dal lavoro, in applicazione
del comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 1998_2001, che disciplina
il periodo di prova della dirigenza medica: Ai fini del compimento del
periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
Lo stesso articolo 15, al successivo comma 3, precisa che Il periodo
di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.
3) fuori dall’orario di lavoro ci sono limitazioni ad effettuare la libera
professione extra-moenia?
La libera professione intramoenia costituisce un diritto del dirigente
medico a rapporto esclusivo, ma deve essere esercitata nel rispetto
delle regole fissate nel regolamento che ogni Azienda sanitaria deve
adottare, sentito il collegio di direzione e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Tale regolamento deve essere adottato
tenendo conto della normativa nazionale che disciplina la materia,
in particolare l’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, il DPCM 27 marzo 2000 (atto di indirizzo e
coordinamento concernente l’attività libero professionale intramoenia
del personale della dirigenza sanitaria del SSN) e la legge 3 agosto
2007, n. 120 (disposizioni in materia di attività libero professionale
intramuraria.
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La normativa contrattuale della dirigenza medica disciplina la libera
professione intramoenia nel CCNL 1998_2001, con gli articoli dal 54
al 61 (che rinvia al citato DPCM 27 marzo 2000).
In particolare il comma 3 dell’articolo 15_quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, precisa che 5. Per assicurare un
corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente
attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione
progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può
comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore
a quello assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e
della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa
concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività
stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma
o di quelle contrattuali.
Questo fondamentale principio è recepito dalla vigente normativa
contrattuale, che al comma 4 dell’articolo 54 del CCNL 1998_2001
precisa: L’esercizio dell’attività professionale intramuraria non deve
essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’azienda e
lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire
l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena
funzionalità dei servizi. A tal fine, l’attività libero professionale
intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un
volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato
per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è
riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
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I volumi di prestazioni che possono essere erogate in regime di libera
professione intramoenia devono essere definiti in sede di budget,
come esplicitamente indicato dal successivo comma 6 dello stesso
articolo 54: A tal fine, l’azienda negozia in sede di definizione annuale
di budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate,
nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che
devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate.
Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipe
interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che,
comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale
assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed
indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto
concordemente pattuito.
4) potrò frequentare la sala operatoria usufruendo dell’orario ridotto?
E comunque avendo bambini piccoli?
Le attività che possono essere svolte da un dirigente medico che
fruisca di un orario di lavoro ridotto devono essere definite d’intesa
con il direttore della struttura complessa di appartenenza, adottando
il criterio generale fissato dal comma 1 dell’articolo 14 del CCNL
2002_2005, che disciplina l’orario di lavoro. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza
in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.
Il direttore della struttura complessa, tenendo conto della effettiva
presenza del dirigente, dovrà stabilire quali compiti affidargli. Questo
principio di carattere generale deve essere a maggior ragione applicato
nella situazione prospettata nel quesito, nella quale si dovrà peraltro
tener conto di eventuali controindicazioni che l’impegno in sala
operatoria possa comportare. Eventuali controindicazioni possono
risultare rilevanti nel corso della gestazione. Sicuramente molto meno
lo sono alla ripresa dell’attività dopo il congedo obbligatorio per
maternità e l’eventuale congedo facoltativo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 2.
Definizioni
1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità
Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti
Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
Congedo parentale
1. termini di fruibilità del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo
restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali
dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato
a undici mesi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
Congedo parentale
3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine
di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 34
Trattamento economico e normativo
1. misura dell’indennità dovuta durante il congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi.
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del
periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi
che vengono considerati agli effetti della determinazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità
economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera
si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo
totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 39
Riposi giornalieri della madre
1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo
I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 42-bis
ricongiungimento familiare
1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una
amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche
in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 47
congedo per la malattia del figlio
1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per
le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei
congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto
anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha
in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia
di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità , al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.
4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire
del congedo.
5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
CCNL 14 SETTEMBRE 2000
Articolo 17
Congedi dei genitori
4. trattamento del congedo obbligatorio per maternità
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità alla lavoratrice
o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote
di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione
di posizione, nonché il salario di produttività.
5. trattamento del congedo facoltativo per maternità
Nell’ambito del periodo di congedo facoltativo per maternità per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. trattamento dei congedi per malattia del figlio
Successivamente al periodo di astensione facoltativa per maternità
e fino al terzo anno di vita del bambino, in caso di congedo per
malattia del figlio, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
7. modalità di fruizione dei congedi per assistere il figlio
I periodi di assenza per congedo parentale o per malattia del figlio,
nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151,
le parti concordano quanto segue:
a) congedo obbligatorio per maternità
nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento;
b) parto prematuro
in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino;
c) congedo parentale
nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita
del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni
di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori
e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
d) astensione dal lavoro per malattia del figlio
successivamente al periodo di astensione obbligatoria per
maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori;
e) computo dei giorni di assenza
i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel
caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale
ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima
in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti
alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h) parto plurimo
in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili
Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del
periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede
al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 1998_2001
articolo 14
periodo di prova
1. dirigenti soggetti al periodo di prova e durata dello stesso
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica
di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa o altra azienda
o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area
o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi,
possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina
presso altra azienda o ente del comparto.
2. servizio valido ai fini del superamento del periodo di prova
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto
del solo servizio effettivo prestato.
3. sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, e
comunque non oltre i 18 mesi previsti in caso di malattia.
4. trattamento economico delle assenze che sospendono la prova
Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di
prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 1998_2001
articolo 14
periodo di prova
5. possibilità di recesso durante il periodo di prova
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi
di sospensione per malattia o per altre cause previste dalla legge.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’azienda deve essere motivato.
6. conferma in servizio al termine del periodo di prova
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. trattamento economico in caso di recesso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze
di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. divieto di rinnovo del periodo di prova
Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. diritto all’aspettativa per il superamento del periodo di prova
Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del
comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa
per motivi personali senza diritto alla retribuzione. In caso di mancato superamento dello stesso o in caso di recesso il dirigente
rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra
amministrazione di diverso comparto.
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