Sentenza n. 11128/2014 pubbl. il 22/09/2014 RG n. 79808/2012 N. R.G. 79808/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Perozziello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79808/2012 promossa da: ANDREA PAOLO ALAMPI (C.F. LMPNRP72S16F205V), con il patrocinio dell’avv. ALAMPI MARCO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO, 62 20017 RHOpresso il difensore avv. ALAMPI MARCO ATTORE/I contro JAN OSCAR ORTFELDT (C.F. RTFJSC60D02Z132T), con il patrocinio dell’avv. GIACOVELLI AVIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ARGENTINA, 1 20124 MILANOpresso il difensore avv. GIACOVELLI AVIO LUCA CANZANO (C.F. CNZLCU48M17L083B), con il patrocinio dell’avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA BAINSIZZA 4 MILANOpresso il difensore avv. MUZIO GIOVANNI ROBERTO OZ IMMOBILI SRL (C.F. 12958810157), CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1EVjEPn 1 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 11128/2014 pubbl. il 22/09/2014 RG n. 79808/2012 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha chiesto il riconoscimento del carattere meramente fiduciario della intestazione delle quote OZ su mandato (in via alternativa) del menzionato Canzano ovvero della persona per cui il Canzano avrebbe agito (in tesi il cliente Ortfeldt, pure lui convenuto in giudizio) e conseguentemente la pronuncia di sentenza ex art 2932 cc per la rituale reintestazione delle quote in capo al fiduciante, nonchè sentenza di condanna di entrambi i convenuti "congiuntamente o disgiuntamente, anche in solido tra loro, a sollevare e garantire l'attore da tutti gli oneri, obbligazioni e responsabilità comunque connessi con l'intestazione fiduciaria delle quote della OZ, ivi compresi quelli relativi alla cessione delle quote a terzi"; in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc l'attore (alla luce delle difese svolte dal convenuto Canzano, come prospettato dalla parte), ha altresì chiesto condanna dello stesso Canzano al pagamento di un importo di euro 3.000 annui a titolo di compenso professionale per l'incarico di intestazione fiduciaria nonchè al pagamento di ulteriore importo ex art. 96 cpc. Il convenuto Canzano, in sede di comparsa di costituzione, ha innanzitutto eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario a conoscere della presente vicenda in ragione della previsione nello statuto della OZ di clausola compromissoria relativa a tutte le controversie tra soci ovvero tra soci e società; nel merito ha fin da subito riconosciuto di avere egli stesso affidato al nipote Alampi l'incarico fiduciario di sottoscrivere la maggioranza del capitale sociale della OZ ma ha comunque richiesto il rigetto delle domande delle attore proposte in sede di citazione sul presupposto di una asserita violazione da parte dello stesso del pactum fiduciae "per l'effetto determinando il venir meno della fiducia e quindi la stessa natura dell'intestazione, con permanenza in capo al medesimo della reale intestazione delle quote sociali de quo in ragione della risoluzione per inadempimento, che si richiede di accertamento incidenter tantum, del pactum fiduciae" (pag 7 della comparsa); in via riconvenzionale, sempre sul presupposto della denunciata violazione, ha avanzato nei confronti dell'attore richiesta riconvenzionale di risarcimento danni in ragione della sopravvenuta perdita del cliente che aveva conferito al suo studio l'incarico di costituire la società in parola; il convenuto ha altresì eccepito la tardività delle domande avanzate dall'attore in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc. Il convenuto Ortfeldt, pure ritualmente costituito, ha negato la propria legittimazione passiva rispetto alla causa, riconoscendo di avere egli stesso affidato incarico allo studio Canzano per la costituzione della OZ, ma agendo non già in proprio ma piuttosto quale legale rappresentante della società svedese OZ FASTIGHETS AB (come da documentazione prodotta in causa). Non si è invece costituita in giudizio la società AZ IMMOBILI. Così rapidamente ricostruite le diverse prospettazioni e richieste di parte, questo giudice osserva quanto segue. a)L'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto Canzano è da reputarsi manifestamente infondata (come bene argomentato dall'attore) tenuto conto di pagina http://bit.ly/1EVjEPn 2 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 La controversia nasce dalla costituzione della società OZ IMMOBILI srl in data 18.11.99 (odierna convenuta), con capitale sociale formalmente intestato per il 99% all'odierno attore Alampi e per il restante 1% all'odierno convenuto Canzano (zio dell'attore, all'epoca titolare dello studio professionale in cui l'Alampi cominciava ad esercitare pratica di commercialista). Sentenza n. 11128/2014 pubbl. il 22/09/2014 RG n. 79808/2012 °estraneità all'oggetto della clausola statutaria invocata della presente controversia, che attiene propriamente ed esclusivamente a rapporti tra fiduciante e fiduciario (accertamento della qualità di mero fiduciario dell'attore nonchè alla sussistenza delle condizioni per il ritrasferimento delle quote in capo al fiduciante) a prescindere invece da ogni profilo di opponibilità di tali vicende alla società; b) Deve reputarsi fondata l'eccezione di tardività della domanda di pagamento di compensi professionali proposta per la prima volta dall'attore in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc, atteso che il presupposto di tale domanda è rappresentato dalla sussistenza del vincolo fiduciario dedotto già in sede di citazione, per cui deve escludersi che la relativa domanda discenda dalle difese svolte dal convenuto Canzano. La medesima eccezione risulta invece manifestamente infondata in relazione alla distinta domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'attore in sede di memoria ex art 183, atteso che tale domanda consegue appunto alla condotta processuale assunta dalla controparte in corso di giudizio. c) Nel merito c1) Nei confronti del convenuto Ortfeldt le domande dell'attore sono certamente da rigettare. Invero lo stesso attore ha (pacificamente) intrattenuto rapporti con il solo convenuto Canzano, il quale d'altro canto ha puntualmente riconosciuto in causa di avere agito nei confronti dell'Alampi in qualità di fiduciante: in tal senso deve reputarsi in realtà irrilevante ogni accertamento circa i rapporti, del tutto distinti, intrattenuti tra il menzionato Canzano e l'altro convenuto Ortfeldt (eventuale rapporto fiduciario tra i due) fermo restando in ogni caso che quest'ultimo ha fornito prova documentale della riferibilità dei suddetti rapporti alla distinta società OZ FASTIGHETS (al riguardo è appena il caso di sottolineare come sarebbe spettato ovviamente all' attore offrire prova da un lato di avere egli stesso ricevuto incarico fiduciario dall'Ortfeldt dall'altro che questi avrebbe agito come persona fisica, quali fatti storici a fondamento della domanda avanzata nei confronti del convenuto in parola). c2)Nei confronti del convenuto Canzano le domande dell'attore risultano fondate. Invero: i)il convenuto ha espressamente riconosciuto di avere egli stesso affidato all'attore l'incarico fiduciario di intestazione delle quote OZ; ii)in mancanza di un qualsivoglia accordo circa la durata di un tale incarico non può dubitarsi della piena legittimità di una formale rinuncia del fiduciario al relativo mandato (anche ai sensi dell'art 1727 cc), con conseguente diritto-dovere al ritrasferimento dei beni acquistati a titolo fiduciario; iii)l'eventuale risoluzione del contratto fiduciario per violazione del pactum fiduciae da parte del fiduciario (come prospettato dal convenuto), in epoca peraltro successiva alla intervenuta intestazione fiduciaria delle quote, non potrebbe in ogni caso incidere sulle prestazioni già eseguite (v art 1458 cc) e pagina http://bit.ly/1EVjEPn 3 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 ° radicale nullità in ogni caso della menzionata clausola statutaria a fronte della previsto affidamento alle stesse parti della nomina degli arbitri, come da espressa previsione di cui art 34 comma 2° dlgs 5/03 (assolutamente consolidato sul punto l'orientamento della giurisprudenza circa la conseguente nullità dell'intera clausola e l'impossibilità invece di una mera modifica del solo meccanismo di nomina - v da ultimo Cass 3665/14). Sentenza n. 11128/2014 pubbl. il 22/09/2014 RG n. 79808/2012 iv)nel merito non pare in realtà ravvisabile alcuna violazione del pactum fiduciae da parte dell'odierno attore (e dunque nessuna condotta suscettibile di dar luogo ad obblighi risarcitori), atteso che, a fronte dell'insorgere di ragioni di contrasto con il fiduciario, l'Alampi si è limitato ad esercitare diritti a lui spettanti come "reale" intestatario delle quote (nella specie si versa infatti, pacificamente, in ipotesi di "interposizione reale") con la richiesta di convocazione di assemblea e promovimento di arbitrato nella legittima esigenza di ottenere piena garanzia circa la liberazione da ogni peso relativo all'incarico fiduciario assunto (versamento dei decimi di capitali residui, oneri fiscali conseguenti alla cessione delle quote spese correlative) - per contro manifestamente improntata a mala fede nella esecuzione del patto fiduciario pare la condotta dell'odierno convenuto Canzano laddove ha utilizzato la propria posizione di AU della OZ per esercitare indebita pressione nei confronti dell'Alampi richiedendo allo stesso, in via manifestamente ritorsiva, il versamento dei residui 7 decimi di capitale senza nel contempo (nelle sue vesti di fiduciante) mettere a disposizione dello stesso le somme necessarie allo scopo. Alla stregua di tali rilievi si ritiene dunque pienamente fondata la pretesa dell'attore di ottenere la pronuncia di sentenza ex art 2932 cc di trasferimento in capo al convenuto Luca Canzano della titolarità delle quote già formalmente intestate all'attore Alampi, ordinando al legale rappresentante della menzionata società OZ di provvedere alla conseguente iscrizione presso il registro delle imprese. Fondata altresì la pretesa di essere manlevato dal fiduciante in relazione agli obblighi assunti con l'intestazione fiduciaria - fermo restando che per questa parte la pronuncia non potrà che essere limitata agli obblighi espressamente specificati, in particolare l'obbligo di versamento dei residui 7 decimi del capitale sociale OZ, risultando per il resto la domanda del tutto indeterminata. Da rigettare invece, come tardiva, la domanda di pagamento di compensi relativi all'adempimento dell'incarico fiduciario. Devono essere conseguentemente rigettate le domande proposte dal convenuto Canzano, ma per questa parte non sembrano ravvisabili estremi di una lite propriamente temeraria. Da rigettare infine (come motivato sub c1) le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Ortfeldt. Alla (sostanziale) soccombenza del convenuto Canzano nei confronti dell'attore e a quella integrale dell'attore nei confronti del convenuto Ortfeldt segue condanna delle parti soccombenti alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate come da dispositivo (tenuto conto, relativamente alla controversia Alampi-Canzano, anche della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo) . P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone ex art 2932 cc il trasferimento in capo al convenuto Luca Canzano della titolarità delle quote rappresentative del 99% del capitale della società OZ IMMOBILI srl fin qui intestate all'attore Andrea pagina http://bit.ly/1EVjEPn 4 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 dunque (per quanto qui di interesse in relazione ai termini concreti della controversia) sul diritto/dovere al trasferimento delle quote dal fiduciario al fiduciante con obbligo correlativo di quest'ultimo di farsi carico di relativi costi e spese (come da domanda dell'attore) - salvi evidentemente eventuali profili risarcitori della vicenda; Sentenza n. 11128/2014 pubbl. il 22/09/2014 RG n. 79808/2012 condanna l'attore Alampi alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Ortfeldt che si liquidano in euro 10.000 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa. Milano, 19 settembre 2014 Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1EVjEPn 5 di 5 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Palo Alampi; ordina al legale rappresentante della menzionata società OZ di provvedere a rituale iscrizione della presente pronuncia preso il Registro delle Imprese; accerta il diritto dell'attore Alampi ad essere manlevato dal convenuto Canzano dall'obbligo di versamento dei residui 7/decimi del capitale sociale della menzionata OZ IMMOBILI; rigetta per il resto le ulteriori domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto Canzano nonchè nei confronti del convenuto Ortfeldt; rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto Canzano; condanna il convenuto Canzano alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore Alampi, che si liquidano in euro 450,00 per c.u., euro 14.000 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa;
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