modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

REGOLAMENTO SPECIALE
“MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.
231/2001”
CODICE DOCUMENTO
REG035/I/BIM
SOCIETA’
BANCA INTERMOBILIARE
DATI SU PROCESSO DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DOCUMENTO
Richiesta
Autorizzazione a procedere
Redazione Proposta (Responsabile doc.)
Internal Audit BIM (VB)
Validazione sostanziale
Consiglio di Amministrazione
Data: 15/05/2014
Approvazione – Data validità
Regolamento
Consiglio di Amministrazione
Data: 15/05/2014
Divulgazione
Funzione Organizzazione
Data: 30/05/2014
Archiviazione
Funzione Organizzazione
Data: 30/05/2014
Validazione di conformità alla normativa
Certificazione della coerenza formale
Nulla Osta
Data di decorrenza
Data: 01/06/2014
Tipologia Documento
Regolamento Individuale
Codice Documento:
REG035/I/BIM
Ambito di applicazione
Banca Intermobiliare
Destinatari
Personale Banca Intermobiliare
Fonti normative esterne
Decreto Legislativo 231/2001 e relativi aggiornamenti dei reati
presupposto 231
Fonti normative interne
-
Fonti normative abrogate
-
Principali modifiche rispetto alla versione
precedente
-
Versione
1
Edizione
POL014-G Policy Gruppo BIM Modello di organizzazione e di
gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
REG015-I Regolamento Organismo di Vigilanza 231
l’aggiornamento del Modello Organizzativo (delibera CdA
28/03/2014);
l’attribuzione di funzioni di OdV al CS (delibera CdA
15/05/2014).
Sostituisce integralmente la POL014-G Policy Gruppo BIM
Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231
Stato Documento:
Pubblicato
Richiesta di chiarimenti
[email protected]
Data Approvazione Prima Versione:
15/05/2014
Documenti collegati:
-
Documenti allegati
-
Maggio 2014
POLVB011 Policy VB - Codice interno etico e di comportamento
degli esponenti, dipendenti, collaboratori e fornitori del gruppo
VB
I seguenti allegati sono i protocolli approvati dal Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo e recepiti dal Consiglio di
Amministrazione di Banca Intermobiliare del 28/03/2014:
Allegato 1 protocollo 1 PUBBLICA AM.NE GENNAIO 2012;
Allegato 2 protocollo 2 REATI SOCIETARI GENNAIO 2012;
Allegato 3 protocollo 3 MARKET ABUSE GENNAIO 2012;
Allegato 4 protocollo 4 ANTIRICICLAGGIO logo VENETO
BANCA SCPA;
Allegato 5 protocollo 5 REATI FALSITA' IN MONETE E VALORI
GENNAIO 2012;
Allegato 6 protocollo 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GENNAIO 2012;
Allegato 7 protocollo 7 REATI INFORMATICI gennaio 2012.
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INDICE
1.
LO SCOPO DEL MODELLO
5
2.
IL CONTESTO
5
2.1. NORMATIVO
5
2.2. LA STRUTTURA DI BANCA INTERMOBILIARE SPA
6
3.
PARTE GENERALE
6
4.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
8
4.1. I SOGGETTI
8
4.2. L’ESONERO
8
4.3. CARATTERISTICHE DEL MODELLO
9
4.4. EFFICACE ATTUAZIONE
9
IL SISTEMA SANZIONATORIO
5.
9
5.1. LE SANZIONI
9
5.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 9, 2° COMMA, ART. 13)
10
5.3. LE SANZIONI PECUNIARIE (ART. 10 / 11)
10
5.4. LE MISURE CAUTELARI
10
6.
I REATI
7.
IL MODELLO
GENERALI -
11
DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E
CONTROLLO
-PRINCIPI
11
8.
IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
14
9.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA - PRINCIPI GENERALI –
15
9.1. I REQUISITI
15
9.2. I REQUISITI SOGGETTIVI
15
9.3. ATTIVITÀ
15
9.4. ATTUAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO
16
10.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA - PRINCIPI DI ATTUAZIONE –
17
10.1. COMPITI E FUNZIONE
17
10.2. COMPOSIZIONE
17
10.3. DURATA DELL’INCARICO E REQUISITI SOGGETTIVI
18
10.4. REGOLAMENTO
18
10.5. FLUSSI INFORMATIVI
18
11.
PRINCIPI ORGANIZZATIVI
18
11.1. GLI OBIETTIVI
18
11.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
19
11.3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI
20
11.3.1. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ........................................... 20
11.3.2. Attività sensibili concernenti le falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di
bollo ............................................................................................................................. 21
11.3.3. Attività sensibili concernenti i reati societari ..................................................................... 21
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11.3.4. Attività sensibili concernenti reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione
di mercato ..................................................................................................................... 22
11.3.5. Attività sensibili concernenti delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico .................................................................................................. 22
11.3.6. Attività sensibili concernenti delitti contro la personalità individuale ................................... 22
11.3.7. Attività sensibili concernenti reati ambientali .................................................................... 23
11.4. LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
24
12.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
24
13.
LE CONDOTTE NELLE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI D. LGS. 231/2001
24
13.1. SINTESI DEI PRINCIPI
13.2. LINEE DI CONDOTTA
AMMINISTRAZIONE
24
NELLA
GESTIONE
DEI
RAPPORTI
CON
LA
PUBBLICA
25
13.3. LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
25
13.4. LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLA MONETA E ALTRI VALORI
25
13.5. LINEE DI CONDOTTA NEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI
25
13.6. LINEE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI E FORNITORI
26
13.7. LINEE DI CONDOTTA NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
26
13.8. LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
27
14.
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
27
15.
APPENDICE 1 - I REATI -
28
16.
APPENDICE 2 - REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 -
42
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1. LO SCOPO DEL MODELLO
Il presente documento descrive il “Modello 231” di Banca Intermobiliare SpA – Bim o la Banca - inteso come
insieme di regole operative e norme deontologiche adottate in funzione delle specifiche attività svolte e dei
relativi rischi, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 231/2001.
Il presente documento è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di Bim, sarà
sottoposto a verifica e riesame secondo le regole definite dal Modello stesso.
Scopo del presente documento è la diffusione e la sensibilizzazione, di quanti operano per Bim alla cultura
della legalità aziendale.
Il presente Modello e le disposizioni attraverso le quali viene realizzato devono essere rispettati dagli
esponenti aziendali, da tutto il personale di qualsiasi ordine, grado, sia inquadrato con contratto a tempo
indeterminato sia inquadrato con contratto a tempo determinato ovvero anche con altre diverse forme
concesse dalla legge per tempo vigente.
I principi cui il presente Modello si ispira e che trovano più sintetica declinazione nel coesistente “Codice
Etico e di Comportamento” devono essere rispettati anche da tutti coloro che a diverso titolo, entrino in
rapporto anche di collaborazione professionale o di fornitura di beni e servizi.
2. IL CONTESTO
2.1. Normativo
In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre
2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle
convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta, in particolare, della
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee,
della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti
funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Nel documento viene utilizzata la seguente terminologia:
Decreto o D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed
integrazioni.
Modello 231: il Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, art. 6, 1° comma.
VENETO BANCA S.C.P.A., società cooperativa per azioni, con sede a Montebelluna (TV), Piazza G.B:
Dall’Armi n. 1., Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario
BANCA INTERMOBILIARE SPA – Bim SpA -: società quotata controllata da VENETO BANCA
Gruppo: l’insieme delle Banche Rete e delle Società controllate da VENETO BANCA S.C.P.A. ;
Linee Guida di Settore: LINEE GUIDA ABI - Documento pubblicato e diffuso da ABI nel dicembre
2002, inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei
modelli (vedi art. 6 c. 3 D.Lgs. 231/01), e dei successivi aggiornamenti; LINEE GUIDA per la
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, emanate da Confindustria il 31 marzo
2008
Soggetti apicali: “persone
che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo” (art.
5 , 1° comma, D.Lgs. n.231/01).
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2.2. La struttura di Banca Intermobiliare SpA
Si rimanda all’organigramma di Banca Banca Intermobiliare SpA, vigente alla data di redazione del presente
documento.
3. PARTE GENERALE
Il legislatore italiano, attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo 231/2001, ha fortemente modificato,
indebolendolo, il secolare principio giuridico secondo il quale una società non può delinquere e reso l’Ente
oggetto di indagine penale.
Per i reati specificamente previsti dalla norma – qualora commessi da soggetti qualificati e se commessi
nell’interesse dell’Ente o comportanti vantaggi per lo stesso - viene infatti introdotta, attraverso un principio
di responsabilità oggettiva, la sanzionabilità - pur solo amministrativa - dell’Ente a seguito di accertamento
della magistratura penale.
La norma si pone l’obiettivo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità; in
caso di accertamenti di eventuali reati (oggi anche di natura colposa), le attività di prevenzione poste in
essere dalle imprese saranno valutate dalla magistratura penale e quindi con l’utilizzo di un approccio e una
cultura alquanto diversa da quella della gestione di impresa.
La stessa norma, inoltre, è esemplificativa di una matrice normativa che, in buona sostanza, è diretta a
traslare sul soggetto vigilato (nel nostro caso la Banca) l’onere di regolazione e controllo originariamente
tipico del settore pubblico, comprese le delicate implicazioni in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle
strutture organizzative e dei comportamenti aziendali.
Il decreto declina una serie di fattispecie di reato, l’accadimento delle quali comporta l’insorgere della
responsabilità dell’ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione o di vigilanza1. La serie individuata non rappresenta un numero chiuso, ma come rilevato nel
periodo intercorso dall’introduzione della norma, il legislatore ha progressivamente annoverato nuove
fattispecie, rispetto alle originarie, e nuove potranno essere annoverate.
E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente,
prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi 2.
L’efficace attuazione del Modello richiede:
l’adozione di un Modello di prevenzione dei reati “presupposto”;
l’adozione di un Organo di controllo del Modello;
una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 3.
Appare evidente il fatto che non ci si debba limitare a redigere formalmente un Modello di prevenzione dei
reati, ma, così come prescrive la norma, a “efficacemente attuarlo”. La disciplina della responsabilità
amministrativa prevista dalla normativa di legge e l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi una coerente ed efficace
risposta. Deve essere coniugata, perché venga garantita una sana e prudente gestione, la profittabilità
dell’ente con l’assunzione consapevole dei rischi e con una condotta improntata a criteri di correttezza.
L’adozione del Modello, unitamente all’aggiornamento dello stesso, persegue le seguenti finalità:
1. determinare, in tutti coloro che operano per conto dell’ente, la consapevolezza di poter incorrere, in
caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali,
oltre che in sanzioni penali ed amministrative;
1
2
3
Art.7, 1° comma, D.lgs. 231/01.
Art.7, 2° comma, D.Lgs 231/01.
Art.7, 4° comma, D.Lgs 231/01.
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2. ribadire che le condotte illecite sono fermamente censurate e sanzionate, in quanto le stesse sono
comunque contrarie, oltre al dettato di legge, anche ai principi etici e di comportamento che l’ente
ha deliberato di adottare.
Il percorso seguito dal legislatore si è basato sulla volontà di motivare l’ente non certo alla semplice adozione
di un Modello, bensì alla sua reale, concreta ed effettiva applicazione. Il risultato di tale impostazione è
costituita dalla parificazione, nelle conseguenze, del caso di mancata predisposizione delle misure di
prevenzione a quello di adozione di un “programma di facciata” inidoneo a minimizzare o annullare il rischio 4.
L’aspetto rilevante, affinché si possa parlare di una corretta prevenzione, è costituito dall’effettivo
funzionamento del Modello e dall’inclusione nel medesimo di un’attività di vigilanza che sia strutturata e
organizzata per scoprire ed eliminare le situazioni di rischio.
Il Modello ha come irrinunciabile premessa la predisposizione di un codice etico e di comportamento;
costituisce il frutto di una precisa mappatura dei rischi; di definizione di ruoli e di competenze; di un’attenta
considerazione delle varie tipologie di reato comprese nel perimetro del decreto.
Il Modello evita divieti di principio, che rischiano di essere solo formali, per puntare invece sulla definizione
dei processi decisionali, sulla separazione tra chi delibera e chi agisce, tra chi opera e chi controlla e sulla
determinazione delle modalità di conservazione delle informazioni.
Il Modello deve garantire la predisposizione di un sistema che, con riferimento ai processi operativi sui quali
possono impattare le ipotesi di reato messe “sotto osservanza ”, rispetti una serie di principi di controllo, in
particolare5 :
1. ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata e congrua :
per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in
ogni momento all’effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa;
2. nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l’applicazione
del principio della separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione,
deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla
l’operazione stessa;
3. documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (attraverso la redazione
di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
4. i sistemi informativi ed informatici devono essere affidabili e non manipolabili : i sistemi
devono garantire l’affidabilità e la tracciabilità, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza - non
eccedenza e di proporzionalità, della gestione delle informazioni destinate o provenienti dai diversi
livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
5. le unità operative, la funzione di revisione interna o altri addetti ai controlli devono
garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli
appropriati dell’impresa e gestite con immediatezza.
Il Modello deve assicurare l’adozione di adeguate misure di comunicazione all’interno dell’ente, nonchè di
misure adeguate a garantire la massima riservatezza in ordine alla identità del soggetto segnalante, del
soggetto responsabile della condotta segnalata e delle informazioni trasmesse all’Organismo di Vigilanza.
Il Modello e le disposizioni attraverso le quale viene realizzato devono essere rispettati dagli esponenti
aziendali e da tutto il personale di qualsiasi ordine e grado. Al fine di garantire la più ampia, efficace ed
effettiva prevenzione dei reati, inoltre, il Modello prevede che le indicazioni fornite dal Codice Etico e di
Comportamento – che del primo è presupposto e parte integrante – siano osservate anche dai soggetti
esterni che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro attività professionale o forniscano beni e servizi
a favore dell’ente. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Codice Etico e delle disposizioni è garantito
dall’apposizione di una clausola contrattuale che impegni la controparte contraente ad attenersi ai principi
declinati ed a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della
violazione del Codice stesso. L’inadempimento è sanzionato anche con la risoluzione del rapporto,
impregiudicato il ristoro dei danni.
4
5
Relazione Ministeriale.
Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, emanate da Confindustria il 31 marzo 2008.
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4. LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
4.1. I soggetti
L'ente è responsabile (Art. 5) per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio6 :
A. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
B. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A).
4.2. L’esonero
L'ente non risponde se le persone indicate nelle precedenti lettere A) e B) hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi.
La norma distingue due diverse categorie di soggetti:
1° Caso
Nel caso delle persone individuate alla lettera A), l’ente non risponde se prova 7 :
di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello idoneo a prevenire il reato;
che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo di vigilanza interno dotato di autonomi poteri di
iniziativa e verifica;
che ci sia stata elusione fraudolenta del Modello da parte del soggetto in posizione apicale;
che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza interno.
I soggetti che rivestono posizioni di natura “apicale” in Bim e che pertanto rientrano nella definizione
normativa, sono, senza pretesa di esaustività, i seguenti:
quale categoria tipicizzata rispetto ai soggetti indicati al precedente paragrafo “I soggetti” lettera
“A)”:
Consiglieri di Amministrazione;
Sindaci
Direttore Generale
Dirigenti preposti ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale
quale categoria non tipicizzata riguardante le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla precedente categoria:
dirigenti/quadri / impiegati
persone con rapporto di collaborazione parasubordinata caratterizzato da vincolo di soggezione
(lavoratori a progetto, promotori finanziari, ecc )
Devono ritenersi soggette alla normativa in esame anche le persone di nazionalità italiana che rivestono le
cariche /posizioni di cui sopra presso le strutture delle banche estere (ad es. consiglieri, sindaci, personale
“distaccato”), quanto meno per quei reati che, per quanto compiuti all’estero, abbiano comunque dei riflessi
in Italia8 .
6
Il termine “interesse” implica la finalizzazione del reato ad una utilità, senza peraltro richiedere che l’utilità venga effettivamente
conseguita.
Il termine “vantaggio” fa riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica per l’ente; il vantaggio assume connotati
marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nell’interesse dello stesso.
7
In merito ai comportamenti posti in essere dalla categoria di persone in discorso si deve rilevare come la norma, contro gli ordinari
principi giuridici, prevede l’inversione dell’onere della prova, ponendo in capo all’azienda l’obbligo di provare la “correttezza” e la
“completezza” del proprio comportamento.
8
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 231/2001 , nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7/10 del codice penale, gli enti che hanno la sede
principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purchè nei loro confronti non proceda lo
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
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2° Caso
Nel caso di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A) l'ente é
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto alla condotta e responsabilità dell’autore del reato; in questo
senso l’articolo 8 dispone che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato
non è stato identificato o non è imputabile; quando il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia.”
4.3. Caratteristiche del Modello
Il Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:
individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
4.4. Efficace attuazione
L'efficace attuazione del Modello richiede:
la predisposizione ed integrazione con specifici “Protocolli” che per metodi, tecniche di redazione e
struttura:
a) si integrano con i processi aziendali e le procedure interne dettando un insieme di criteri, regole
e strumenti atti a prevenire la commissione di reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini
della responsabilità declinata dal D.Lgs. 231/2001;
b) si applicano in modo trasversale a tutto il Gruppo, tenendo conto della rilevanza della fattispecie
riconducibile alla tipologia di attività a rischio esercitata, indipendentemente dall’autonomia
giuridica del soggetto considerato;
c) raggruppano per ciascuna categoria quei presidi organizzativi e comportamentali di diffusa
applicabilità, in grado di costituire un argine efficace all’irregolarità dei processi decisori e alle
forme di illiceità nella gestione, che sono fonte di responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/ 2001;
una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Merita di essere adeguatamente descritto il sistema sanzionatorio applicato in caso di accertamento della
responsabilità dell’ente.
5.1. Le sanzioni
L’articolo 9, 1° comma, declina le sanzioni conseguenti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:
a)
b)
c)
d)
la
le
la
la
sanzione pecuniaria;
sanzioni interdittive;
confisca;
pubblicazione della sentenza.
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5.2. Le sanzioni interdittive (art. 9, 2° comma, art. 13)
Nel dettaglio, la tipologia delle sanzioni interdittive è la seguente:
a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
in caso di reiterazione negli illeciti.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
5.3. Le sanzioni pecuniarie (art. 10 / 11)
Molto più complesso il sistema adottato per specificare la determinazione della sanzione pecuniaria: sistema
che si distingue per l’onerosità degli importi da applicare e per la discrezionalità “guidata”
attribuita all’autorità giudicante.
L’art.10 prevede infatti che:
1) per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria;
2) la sanzione pecuniaria viene applicata “per quote” 9 in un numero non inferiore a cento né superiore
a mille;
3) l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ( € 258,23) ad un massimo di lire tre
milioni ( € 1.549,38);
4) non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Il numero delle quote: nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
L’importo della quota: è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo
di assicurare l'efficacia della sanzione.
5.4. Le misure cautelari
L’impianto sanzionatorio contempla pure l’applicazione di misure cautelari. Quando vi siano gravi indizi per
ritenere la sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente e ci sono fondati e specifici elementi che
fanno ritenere in concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si
procede, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione di una delle sanzioni interdittive sopra descritte.
9
La c.d. “quota” , nell’accezione qui considerata, non è nient’altro che un’unità di misura per la determinazione della sanzione
pecuniaria da irrogarsi all’Ente; unità di misura il cui importo è peraltro variabile - tra un minimo ed un massimo previsti dalla legge – in
relazione alle condizioni del soggetto sanzionato.
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6. I REATI
Le fattispecie delittuose che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente, nell’eventualità in cui
non esistano i termini e le condizioni per il relativo esonero, sono indicate agli articoli:
24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies,
25 octies, 25 novies, 25 decies e 25 undecies del decreto legislativo 231/2001, per esteso riportati
nell’appendice n. 1.
Si ritiene particolarmente opportuno evidenziare il fatto che il legislatore, attraverso il decreto citato, ha
inteso individuare alcune famiglie di reati e, più specificamente, una serie di fattispecie delittuose che si
collocano, rispetto alla disciplina del codice penale e delle leggi speciali, in un rapporto di genere / specie. Il
legislatore pertanto individua e sanziona “la condotta dell’ente” dipendente da una serie di reati presupposto
compiuti dai soggetti indicati nel paragrafo “La Responsabilità dell’Ente” e normati dal codice penale o da
norme speciali.
7. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO -PRINCIPI GENERALI E’ stata scelta, con la finalità di strutturare un Modello di organizzazione, gestione e controllo capace di
adempiere efficacemente alla sua funzione prioritaria di strumento per la mitigazione dei rischi, un’
impostazione metodologica in grado di affermare una soluzione che risulti applicabile in forma unitaria e in
modo sostanzialmente univoco a tutte le componenti societarie del Gruppo, nel rispetto dell’esigenza di
contemperare la specificità strutturale del Gruppo e le specializzazioni operative delle singole realtà
ricomprese nel perimetro dello stesso.
Il presente Modello sviluppa perciò quei processi operativi che nell’organizzazione aziendale, nelle procedure
di gestione e nei controlli interni di Bim non erano in origine informate alle specifiche finalità perseguite e
tutelate dal Decreto, ma che di fatto contengono strumenti e presidi idonei a prevenire azioni o
comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto medesimo, che possono risultare di natura:
esplicita, quali i controlli di linea o sulla gestione dei rischi con particolare riferimento alla
prevenzione dal rischio di non conformità alle norme (le attività di compliance);
implicita, come le previsioni in materia di separazione organizzativa e di segregazione delle attività,
ove previste in base alla particolare tipologia o configurazione delle stesse.
Per la descrizione dei processi aziendali sensibili ai rischi di reato considerati dal Decreto, come per i presidi
di controllo e per i principi deontologici e le norme di comportamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Etico e di Comportamento, ai Regolamenti, ai Manuali di Processo, alla Normativa Interna, nonché alle
procedure, informatiche o di diversa natura, applicate nelle aree di attività a rischio esposte alle diverse
fattispecie di reato.
Il Modello fa inoltre rinvio alla struttura di governance e organizzativa adottata e disciplinata dallo statuto
sociale, dal corpo di deleghe di tempo in tempo vigenti e dai Regolamenti.
L’opzione di metodo adottata si giustifica con la necessità prioritaria di impedire la rapida obsolescenza del
Modello che verrebbe a determinarsi in caso di modifica o integrazione, anche in forma parziale, di ciascun
processo operativo o strumento di controllo posto a presidio delle attività sensibili ai rischi di reato da
prevenire.
L’approccio metodologico, che si è inteso preferire, risulta conforme alle disposizioni contenute nel Decreto,
poiché attraverso il rinvio alla produzione normativa aziendale – che costituisce il “sottostante” operativo e di
controllo delle attività sensibili ai rischi di reato – si ottiene l’adeguamento automatico e immediato “per
relationem” delle procedure interne, senza dover intervenire sull’impianto del Modello per recepire il singolo
cambiamento di processo o di una sua fase rilevante.
In questo modo, il Modello risulta caratterizzato da una struttura agile e ad assetto variabile, di cui l’insieme
della regolamentazione interna e dei controlli operativi aziendali viene assoggettato a un continuo processo
di adattamento e di progressivo adeguamento, assicurando nel tempo un sistema integrato, flessibile e
costantemente aggiornato che risponde alle logiche, ai principi e alle linee applicative previste dal Decreto
stesso.
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Il complesso di queste attività, per quanto importanti e qualificanti all’interno del sistema di gestione e
controllo dei rischi aziendali, non è stato peraltro valutato da solo sufficiente a delineare un Modello di tipo
avanzato e pienamente coerente e conforme alle prescrizioni normative del Decreto, ma ha richiesto, in sede
di lavori preparatori per la compilazione dei singoli Protocolli, l’esecuzione di attività supplementari,
altrettanto significative e di rilevante portata per la costruzione e la messa a punto di una versione
aggiornata e rivisitata, che risulti allineata alle “best practices” di sistema e agli standards tecnico-normativi
in uso presso i principali “competitors” bancari e finanziari.
La rilettura critica e l’analisi dei processi organizzativi e operativi esistenti, condotte in base alle implicazioni
normative e tecniche imposte dal Decreto, ha così portato a specificare e, in diverse circostanze rilevanti, a
meglio disciplinare ovvero a integrare i presidi di controllo, nell’ottica di garantire una più efficace copertura
contro il rischio della “colpa organizzativa”, che il Decreto intende sanzionare sotto il profilo amministrativo e
pecuniario.
Il risultato di tali attività supplementari ha condotto alla definizione dei “Protocolli di Compliance”, ciascuno
riferito a uno dei raggruppamenti di “reati presupposto” omogenei, ai quali sono stati riportati, in base alle
affinità tra le casistiche considerate ovvero alla comunanza delle fonti di punibilità, le fattispecie capaci di
integrare la responsabilità amministrativa di Bim, nell’accezione contemplata dal Decreto.
I “Protocolli”, ciascuno relativo a una famiglia di “reati presupposto” omogenei considerati dal Decreto,
costituiscono parte integrante del Modello e nella loro formulazione è stato privilegiato un metodo di analisi,
che ha valorizzato ognuna delle seguenti fasi:
la selezione di quelle fattispecie di reati e di illeciti amministrativi per cui si è riscontrata una
propensione al rischio di accadimento nell’ambito dell’attività di Bim, ordinate e classificate in base a
una matrice di probabilità dell’evento (alto/medio/basso);
l’associazione a ciascuna tipologia di reato e di illecito amministrativo di quei processi organizzativi e
operativi, per i quali si è avuto modo di verificare la sussistenza di un rischio di esposizione all’evento
illegale, in base a una valutazione preventiva;
la rilevazione delle singole aree operative di rischio, in base alle fattispecie di reato considerati dal
Decreto e all’identificazione, al loro interno, delle sole attività e processi sensibili per i quali si è
accertata l’esistenza di rischi concreti di comportamenti illeciti;
l’emanazione di regole e linee applicative (strumenti e presidi), secondo le tecniche riconducibili alla
“better regulation”, dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di Bim in
relazione ai reati da prevenire.
I “Protocolli” illustrano l’approccio di base che Bim adotta allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni e
comportamenti che possono assumere rilevanza penale ovvero sanzionatoria in base alle singole fattispecie
previste dal Decreto, all’origine della colpa organizzativa e quindi della conseguente responsabilità
amministrativa.
I “Protocolli”, pertanto, sia per metodi e tecniche di redazione che per struttura di composizione:
si integrano con i processi aziendali e le procedure interne dettando un insieme di criteri, regole e
strumenti atti a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del
Decreto;
si applicano in modo trasversale a tutte le componenti societarie del Gruppo tenendo conto della
rilevanza della fattispecie riconducibile alla tipologia di attività a rischio esercitata,
indipendentemente dall’autonomia giuridica del soggetto considerato;
raggruppano per ciascuna categoria quei presidi organizzativi e comportamentali di diffusa
applicabilità, in grado di costituire un argine efficace all’irregolarità dei processi decisori e alle forme
di illiceità nella gestione, che sono fonte di responsabilità ai sensi del Decreto.
Si avverte l’esigenza, per rimarcare l’importanza dell’introduzione dei “Protocolli di Compliance” nell’economia
e per la struttura del Modello, di ribadire che a caratterizzare gli stessi sono gli accorgimenti specifici, fatti di
regole interne ed etiche, nonché di strumenti informatici, operativi e di controllo, che sono adottati come
rafforzativo delle procedure e dei processi ordinari attraverso i quali si esplica il normale e quotidiano “fare
banca” o, in un contesto consolidato, il “fare gruppo”, inteso come insieme di imprese sottoposte a direzione
unitaria.
L’insieme di questi accorgimenti specifici contenuti nei “Protocolli” deve essere attivato da tutti i destinatari
ai sensi del Decreto (si veda paragrafo 1 Scopo, 4° comma) ed è pronto a scattare ogniqualvolta:
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si incorre, anche inconsapevolmente, in una situazione a rischio da prevenire nell’esercizio
dell’attività bancaria;
si impone una maggiore prudenza nella gestione a motivo della natura pubblica o di ente politico
della controparte;
si richiede un’accorta misurazione e valutazione della rischiosità insita nelle operazioni creditizie o
nelle transazioni economico-finanziarie.
Il compito di valutare, sotto il profilo dell’adeguatezza normativa, la permanenza dell’idoneità degli
accorgimenti operativi specifici e dei presidi di controllo a prevenire i comportamenti anomali e penalmente
rilevanti, in ambito aziendale e di Gruppo, è affidato alla Funzione interna di Compliance di Capogruppo
considerato che:
il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o
amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni
di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici
di condotta, codici di autodisciplina).
Nella nuova cornice regolamentare, che disegna i caratteri della moderna organizzazione bancaria, vengono
così a essere definiti i confini dei compiti e delle responsabilità tra soggetti di compliance e Organismo di
Vigilanza, considerato che:
ai primi, spetta promuovere azioni di efficienza della gestione del rischio di compliance, che devono
assorbire le verifiche periodiche di conformità sui “Protocolli”, atteso che tale tipologia di rischio
include l’identificazione e il controllo di comportamenti che possono dar luogo a inosservanza di
norme, di standard operativi, di principi deontologici ed etici (confronta, disposizioni di vigilanza
emanate dalla Banca d’Italia in materia di funzione di conformità);
al secondo, è affidato il ruolo di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, di cui il
sistema dei “Protocolli” è parte integrante, verificando l’adeguatezza dell’impianto adottato ai
requisiti normativi e organizzativi e curando l’aggiornamento dello stesso nel tempo, anche mediante
l’esercizio di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (confronta, art. 6, comma 1, lett. b) del
Decreto).
Dunque un sistema integrato di “Protocolli”, sottoposto al controllo di conformità da parte della Funzione di
Compliance di Capogruppo e all’azione di vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza a cura dell’
Organismo di Vigilanza, si presenta:
flessibile e pronto a essere implementato in caso di aggiornamenti o innovazioni normative che
allunghino la lista dei reati presi in considerazione dal Decreto, estendendone il campo di
applicazione;
idoneo ad agevolare l’ ”Organismo di Sorveglianza” nell’esercizio delle funzioni di controllo e
supervisione del Modello adottato, secondo quanto previsto dal Decreto medesimo.
L’affermazione di un approccio sinergico alla prevenzione dei rischi a tutto campo, nella consapevolezza che
la materia disciplinata dal Decreto, per la gravità dell’apparato sanzionatorio che vi è connesso, esprime
sicuramente un rischio alto di compliance nella misurazione di tale tipologia di rischio, rende non solo
opportuna, ma proprio necessaria, l’adozione di forme di collaborazione e di interscambio informativo tra
Funzione di Conformità e Organo di Vigilanza previsto dal Decreto; sinergia che si è inteso massimizzare
prevedendo la partecipazione di diritto del Compliance Officer nello stesso “Organismo di Sorveglianza”.
Le singole fattispecie di reato, qualora compiute secondo le modalità e i requisiti indicati dal Decreto per
poter configurare un’ipotesi di responsabilità per la Società agente del Gruppo, sono descritte dagli art. 24
(incluso il 24-bis) e 25 (fino al 25-octies) del Decreto medesimo, oltre a quanto stabilito dall’art. 187quinquies del testo unico approvato con il decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni in ordine agli
illeciti previsti dal Titolo I-bis, nonché da altre leggi e disposizioni speciali, ove espressamente richiamate
dalle previsioni normative di cui al più volte citato Decreto.
Ogni articolo del Decreto richiama concretamente categorie di fattispecie assimilabili ricollegandole alle
condotte/violazioni individuate dal Codice Penale, dal Codice Civile o dalla Legislazione Speciale (ad esempio,
il Testo Unico della Finanza - TUF, il Testo Unico Bancario - TUB, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del
Lavoro - TUSSL) che, nell’ambito della struttura del Modello sono state ricondotte a sette “famiglie
omogenee” corrispondenti ad altrettanti “Protocolli” di prevenzione dai:
Reati contro la Pubblica Amministrazione;
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Reati Societari;
Reati e illeciti amministrativi di Market Abuse;
Reati di Riciclaggio, con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, contro la Personalità;
Reati di Falsità in monete e valori;
Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
Reati Informatici e di trattamento illecito di dati.
8. IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Bim si propone, mediante l’adozione del Codice Etico e di Comportamento, di conseguire il rispetto
integrale ed incondizionato delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto
geografico ed ambito operativo, a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.
Le specificità culturali, sociali ed economiche dei diversi territori, nazionali ed esteri, nei quali il
Gruppo opera non giustificano in nessun caso condotte non allineate con i principi di legge ed
etici di riferimento.
L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per il Gruppo.
Non devono mai venire meno, in seno a Bim, l’osservanza ed il rispetto sostanziale di principi fondamentali
quali l’onestà, l’integrità, la correttezza, la trasparenza e l’obiettività nel perseguimento degli obiettivi.
In nessun caso il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per il Gruppo può legittimare un
comportamento non corretto.
Deve essere evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza,
nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche e psichiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche e o sindacali,
indirizzi filosofici o convinzioni religiose.
Il Gruppo non ammette che al proprio interno abbiano a consumarsi, in qualsiasi forma possano
manifestarsi, molestie, specie di natura sessuale e vessazioni fisiche e o psicologiche.
L’azione delle persone fisiche e giuridiche a qualsiasi titolo chiamate a prestare la propria
attività a favore di Bim deve essere improntata su principi di sana e prudente gestione, nonché
di rispetto del Codice Etico e di Comportamento.
Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del richiamato “Codice”, o illegittimo,
o anche scorretto può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto compiuto nell’asserito
“interesse” o nell’asserito “vantaggio” di Bim.
E’ dichiarata e non compromettibile volontà di Bim non avvalersi in alcun modo di siffatti
“interessi” o “vantaggi” e, pertanto, la stessa si riservano di ricorrere ai rimedi legali e
disciplinari tempo per tempo invocabili, anche a prescindere dall’esito di eventuali procedimenti
penali. La salvaguardia dei principi etici e comportamentali è giudicato valore da tutelare
indipendentemente dal reato che eventuali condotte possano determinare.
Il Codice, pertanto, rappresenta, anche per le finalità del Modello, un importante complemento finalizzato a
garantire una base di rispetto e di legalità su cui improntare in generale l’attività di tutti gli operatori che a
qualsiasi titolo operano per Bim.
Il Codice, per le ragioni rappresentate, è quindi parte integrante e sostanziale del Modello.
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9. L’ORGANISMO DI VIGILANZA - PRINCIPI GENERALI –
9.1. I requisiti
L’Organismo di Vigilanza deve presentare i seguenti principali requisiti:
autonomia ed indipendenza: la posizione dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito dell’ente deve garantire
l’autonomia dell’iniziativa e del controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di
qualunque componente dell’ente ed in particolare dell’organo dirigente. All’Organismo non devono essere
attribuiti compiti operativi che lo rendano partecipe di decisioni ed attività operative che minerebbero
l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
professionalità e onorabilità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che
l’Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. Si tratta di tecniche
specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di
controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico;
continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione 10 di un Modello articolato
e complesso è necessaria sia l’adozione di un proprio regolamento che fissi i criteri di funzionamento sia la
presenza di una struttura che possa oggettivamente garantire una continua e costante attività di vigilanza
sul Modello e che sia priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti
economico-finanziari sull’ente.
9.2. I requisiti soggettivi
Non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
relazioni di parentela, coniugo o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di
amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della società e revisori incaricati da
società di revisione;
conflitti di interesse, anche potenziali, con il Gruppo tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal
ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con il Gruppo
stesso esorbitanti da quelle ordinarie basate sull’eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione
d’opera intellettuale;
titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una
notevole influenza sul Gruppo;
funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla
nomina di membro dell’ Organismo di Vigilanza;
sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta, in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti comunque ad
essi assimilabili;
condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
9.3. Attività
L’Organismo deve essere messo nelle condizioni di assolvere, con efficienza e continuità, le seguenti
attività:
vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti
concreti ed il Modello adottato;
10
Perché un modello sia efficace deve essere attuato mediante verifiche, in corso d’opera, sulla sua idoneità, con un apparato
sanzionatorio effettivo, con un aggiornamento progressivo, con scambi di informazioni a beneficio degli organi di vigilanza, con
procedure non generiche. Il controllo dell’autorità giudiziaria sui modelli è duplice: da un parte una valutazione sulla idoneità del
modello, dall’altra l’esame non può che riguardare anche l’efficacia della sua attuazione.
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disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale e non meramente formale
capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi
operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti 11 .
9.4. Attuazione di sistemi di controllo
L’Organismo attua i sistemi di controllo attraverso:
codice etico e di comportamento : l’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che
possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001 costituisce la base su cui
impiantare il sistema di controllo;
sistema organizzativo : sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene
all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti,
con specifica previsione di principi di controllo anche affidati all’intervento nei processi di funzioni
diverse in rapporto dialettico tra di loro12 ;
procedure di controllo : particolare efficacia preventiva riveste lo strumento del controllo
rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un
processo a rischio;
poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e
gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di
approvazione delle spese;
sistema di autocontrollo/monitoraggio della gestione, affidato e fatto proprio dai responsabili
di tutti i punti operativi intervenienti (o meno) nello specifico processo,
in grado di fornire
tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o
particolare;
comunicazione al personale e sua formazione : la comunicazione deve essere capillare,
efficace, autorevole, chiara, dettagliata, periodicamente ripetuta. Ciascun dipendente deve ricevere
una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alla
proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o
cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove processi/strumenti/tecnologie di lavoro;
comunicazione ai portatori di interesse : il Gruppo opera affinché il Modello e le sue regole di
funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza dei portatori di interesse, con un livello
di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.
Si intendono per portatori di interesse:
i soci;
i membri dell’organo amministrativo individualmente considerati e l’organo amministrativo
collegialmente considerato;
i membri dell’organo di controllo interno individualmente considerati e l’organo di controllo
interno collegialmente considerato;
i dipendenti;
i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, del Gruppo;
i collaboratori a qualunque titolo del Gruppo.
11
Tale cura si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta
attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le
funzioni: Personale, Organizzazione, Amministrazione, ecc. , o , in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di
Amministrazione;
- follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
12
Nell’ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Tali sistemi sono necessari per
indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l’efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati
su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un’indiretta motivazione al compimento dei
alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/01.
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10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA - PRINCIPI DI ATTUAZIONE –
10.1.
Compiti e Funzione
L’Organismo di Vigilanza di Banca Intermobiliare S.p.A.
Amministrazione , che ne approva il regolamento.
è istituito con delibera del Consiglio di
L’Organismo di Vigilanza svolge, all’esterno, i compiti ed assolve alle funzioni declinati dal Modello e svolge le
funzioni prescritte dall’art. 52 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”.
L’Organismo conforma, al suo interno, la propria condotta al Modello ed al conseguente regolamento.
L’Organismo di Vigilanza, perciò, nell’adempimento del compito di cui sopra :
vigila sull’adeguatezza e sulla funzionalità del Modello 231, proponendo al Consiglio di
Amministrazione di Bim le modifiche dello stesso che si rendono opportune a seguito dell’evoluzione
della normativa e delle verifiche effettuate sul modello stesso;
sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Bim le direttive e le linee guida che
devono essere recepite da tutte le società del Gruppo;
pianifica e realizza gli interventi di verifica sull'applicazione del Modello secondo una frequenza e una
priorità coerente con il profilo di rischio delle attività;
riferisce specificamente al Consiglio di Amministrazione ed agli Organi di Controllo di Bim sullo stato
di applicazione del Modello;
è destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art.6 comma 2 lett.d) del D.Lgs. 231/2001,
secondo le procedure e le modalità disciplinate dal Modello;
analizza le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione, o al
tentativo di commissione, di reati richiamati dalla normativa, nonché alla violazione delle norme di
cui al “Codice interno etico e di comportamento”, riferendone se del caso al Consiglio di
Amministrazione di Bim.
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di
provvedere al relativo aggiornamento; a tal fine:
è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti necessità di ulteriori
autorizzazioni. I componenti dell’ Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo alla riservatezza;
può convocare riunioni cui invitare i responsabili delle unità organizzative che gestiscono processi
sensibili ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 o richiedere relazioni agli stessi allo scopo di ottenere le
informazioni relative a specifiche attività sensibili ex D.Lgs. n. 231/2001;
riceve periodicamente e, se necessario, richiede alla Direzione Centrale Internal Audit della
capogruppo una relazione sull'attività di verifica svolta dalla funzione stessa, con riguardo:
- ai nuovi prodotti/servizi gestiti, agli sviluppi e modifiche delle attività che potrebbero esporre
all'accadimento di reati della specie prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- a evidenze inerenti il Modello o comportamenti illeciti o non conformi emersi nel corso delle
attività di controllo/ispettive espletate nei confronti delle unità organizzative interne e/o
dipendenti dalla società;
riceve dalla Direzione Compliance gli aggiornamenti relativi al D.Lgs. 231/01 e normative collegate;
riceve dalla Direzione Organizzazione le evidenze dei cambiamenti organizzativi e strutturali.
L’ Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed agli Organi di Controllo sull’attività
svolta in occasione dell’approvazione del bilancio.
10.2.
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di
Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come prescritto dalle “Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale
per le banche” emanate dalla Banca d’Italia.
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10.3.
Durata dell’incarico e requisiti soggettivi
La nomina a membro del Collegio Sindacale di BIM comporta l’automatica assunzione dell’incarico di membro
dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Alla cessazione – per scadenza o per altro motivo –
dell’incarico di membro del Collegio Sindacale consegue l’automatica cessazione dell’incarico di membro
dell’Organismo di Vigilanza.
Per la sostituzione di uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, si fa rinvio alle
disposizioni di legge che disciplinano la sostituzione dei membri del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione provvede: (i) alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti
dall’articolo 10.2 del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2011 del quale il presente Regolamento
costituisce allegato; (ii) all’eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica in caso di difetto dei predetti
requisiti, nei termini e con la modalità stabilite dalla vigente normativa che disciplina i requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza che devono essere posseduti dai membri del Collegio Sindacale in quanto
esponenti aziendali di BIM.
10.4.
Regolamento
Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza è accluso al presente Modello quale appendice 2, facendone
parte integrante e sostanziale.
10.5.
Flussi informativi
L’Organismo di Vigilanza deve poter contare, in merito ad eventuali fattispecie che potrebbero generare
responsabilità, su un’ efficiente rete di flussi informativi da e verso il Consiglio di Amministrazione, il
Comitato Controllo e Rischi, i soggetti apicali, il personale sottoposto alla direzione e vigilanza, a qualsiasi
titolo in forza, i consulenti ed i fornitori.
L’Organismo di Vigilanza promuove la cultura e consapevolezza dell’emersione di fattispecie non conformi al
Modello.
L’Organismo di Vigilanza garantisce ed assicura, nel solco del principio di cui al precedente alinea e fatti salvi
gli obblighi di legge e la tutela da condotte in mala fede, l’anonimato del segnalante e la riservatezza del
contenuto della segnalazione allo scopo di scongiurare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione.
Le comunicazioni possono essere inviate con plico sigillato all’Organismo oppure all’indirizzo di posta
elettronica: [email protected]
L’Organismo di Vigilanza, oltre a quanto sopra esposto, deve anche essere tempestivamente e
tassativamente informato:
dei provvedimenti assunti da pubbliche autorità con riferimento al compimento di reati nell’ambito di
Bim;
dai dipendenti dei provvedimenti giudiziari, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, dei quali fossero
raggiunti;
del contenuto delle relazioni predisposte dalle funzioni di Bim nell’ambito delle competenti attività di
controllo dalle quali potrebbero emergere condotte o omissioni rilevanti ai fini dell’impianto del D.
Lgs. 231/2001.
11. PRINCIPI ORGANIZZATIVI
11.1.
Gli obiettivi
L’adozione del Modello 231 si pone, come già sottolineato nella Parte Generale, l'obiettivo di costituire
l’impianto di norme e di principi che presiedono alla costituzione, integrazione ed aggiornamento del
modello organizzativo e di controllo interno al fine di:
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rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia
esecutiva, che eventuali azioni illecite possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per
il singolo sia per l'azienda;
garantire la correttezza dei comportamenti all’interno del Gruppo e delle persone che lo
rappresentano, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di
reati;
enfatizzare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità.
Il Sistema organizzativo è concepito come l’ insieme di responsabilità, processi e prassi operative che
disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda.
11.2.
Il sistema organizzativo
La gestione e la divulgazione dei documenti che descrivono l’organizzazione e le regole di funzionamento di
Bim è affidata all’intranet aziendale, strumento informatico accessibile a tutti i dipendenti, mediante cui
l’azienda diffonde le modifiche organizzative e impartisce le disposizioni normative. In tale applicazione
informatica è pertanto disponibile il corpo normativo aziendale ed i relativi manuali e procedure applicative,
nell’ultima versione in vigore, suddivise per argomento.
I principali documenti che descrivono l’organizzazione ed il funzionamento di Bim sono riconducibili a
regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche.
Appartengono alla prima tipologia di documenti:
lo Statuto sociale - definisce oltre alle regole di funzionamento della società, anche i principi, gli
organi per l’ amministrazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti apicali;
il Codice Etico e di Comportamento – esprime e traduce in principi i criteri etici adottati nel
bilanciamento di aspettative e interessi da parte dei diversi portatori di interessi (in via non
esaustiva: la forza lavoro, gli investitori, i clienti, i professionisti, i fornitori, lo Stato, le autonomie e
le autorità locali, l’ambiente geografico di riferimento) e diventa uno strumento di governo delle
relazioni tra l’ente e tutti i suoi interlocutori e di gestione strategica, oltre che un insieme di regole di
condotta per coloro che lavorano nell’ambito aziendale;
il Corpo delle deleghe di poteri e facoltà amministrative e di firma e/o rappresentanza conferite
con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto sociale, reperibili agli atti della
società e notificati agli interessati:
-
al Presidente;
al Vice Presidente;
al Direttore Generale;
ai Dirigenti;
quadri direttivi;
impiegati;
Appartengono alla seconda tipologia di documenti:
-
-
-
la Regolamentazione dell’attività di Auditing e controlli;
la struttura e le attività di Auditing sono regolate da un apposito regolamento approvato dal
Consiglio di Amministrazione. L’attività ed il complessivo sistema di controlli è organizzato in
conformità con quanto stabilito nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia e nelle
normative emanate da altre Autorità di Vigilanza nonché da vari Enti regolatori,
dettagliatamente contenute in apposite circolari;
la struttura di Auditing predispone tra l’altro, di concerto con l’Organizzazione aziendale,
anche i “controlli di linea” insiti nei vari processi aziendali, curandone la raccolta e
l’aggiornamento in apposite circolari interne nonché il monitoraggio del loro corretto
svolgimento da parte delle strutture interessate;
la Regolamentazione dell’attività finanziaria;
l’attività finanziaria comprende sia la prestazione dei servizi di investimento nei
confronti della clientela sia la gestione dei portafogli di proprietà;
la prestazione dei servizi di investimento soggiace all’impianto normativo declinato
dal T.U.F., dalle direttive MIFID e dai regolamenti emanati da Consob; circolari
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esplicative definiscono nello specifico le regole di prestazione dei singoli servizi di
investimento;
la gestione dei portafogli di proprietà è disciplinata da apposite Policy deliberate dal
Consiglio di Amministrazione che definiscono compiti, responsabilità e limiti operativi
nello svolgimento delle operazioni finanziarie aventi in contropartita portafogli titoli
di proprietà. Appositi organi di indirizzo, coordinamento e controllo (Comitato Rischi
ed, entro le direttive di questo, il Comitato Finanza) tutelano e presidiano la
complessiva attività finanziaria di Gruppo;
-
-
11.3.
la regolamentazione delle spese. Le spese sono regolamentate dalla normativa interna
aziendale sia con riferimento al processo di costituzione, gestione e controllo delle voci di
spesa relative ai costi amministrativi, sia da un “Regolamento Comitato Spese”;
la regolamentazione dei crediti. Le attività relative all’erogazione dei crediti sono
regolamentate da una specifica e dettagliata normativa interna che costituisce, nel suo
insieme, un “corpus” completo dei processi, delle modalità operative e delle facoltà delegate
dal Consiglio di Amministrazione all’esecutivo, del mondo crediti. Anche questa normativa è
pubblicata nell’intranet aziendale ed è quindi a disposizione di tutti gli operatori.
Le attività sensibili
Sono, di seguito, sintetizzate le principali aree di possibile rischio individuate con riferimento al
231/2001.
D.Lgs.
L’individuazione delle attività rischiose è il risultato dell’analisi delle funzioni della Bim, allo scopo di fare
emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, esista una possibilità di commettere i
reati presupposti; vengono approfondite - con il coinvolgimento e la validazione dei diretti responsabili delle
funzioni competenti - le possibili fattispecie di rischio, le probabilità di accadimento di reato nello svolgimento
delle attività sensibili, la normativa di riferimento, le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di
efficacia delle attività di controllo, le eventuali opportunità di miglioramento.
Si perviene, da ultimo, alla emanazione di specifici protocolli.
11.3.1. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Premesso che, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, si intende fare riferimento ad
un’accezione estensiva di “ente pubblico”, che comprende anche Organismi che, pur non rientrando nella
categoria di “Pubblica Amministrazione”, hanno comunque un’indubbia rilevanza pubblicistica (quali l’Unione
Europea, la Banca d’Italia, la Consob), le aree ritenute più a rischio, riguardano:
la gestione della tesoreria di enti pubblici, sia sotto forma di ricezione o di erogazione di
contributi di qualunque tipo, destinate a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in
regime di concessione (ad esempio, riscossione tributi):
l’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: truffa e concorso in
corruzione;
il processo per la gestione dei finanziamenti pubblici con riguardo alle fasi di analisi/istruttoria e
delibera (ossia concessione di finanziamenti che godono di agevolazioni concesse da parte di
enti pubblici al ricorrere di determinate condizioni o concessioni del credito laddove interessino
pratiche nascenti da domande di finanziamento avanzate da enti pubblici ovvero soggetti
operanti all’interno di questi):
l’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di malversazione a danno
dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa e concorso in
corruzione;
la partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per
l’aggiudicazione di concessioni da parte di enti pubblici ovvero la partecipazione a trattative
private con tali enti al medesimo fine, nonché al fine di pervenire al perfezionamento con essi di
convenzioni in genere:
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l’ attività in oggetto evidenziata la possibilità di accadimento dei reati di: truffa e concorso in
corruzione;
la concessione di condizioni economiche in deroga, laddove si assumano delibere in favore di
soggetti rappresentanti di enti pubblici o comunque operanti all’interno dei medesimi:
l’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: concorso in corruzione;
la gestione delle pratiche aventi ad oggetto vicende che generano (o possono generare)
contenziosi giudiziari e la gestione degli adempimenti di natura previdenziale, tributaria e fiscale:
l’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: truffa e corruzione in atti
giudiziari;
le attività di natura immobiliare, relativamente all’ottenimento di concessioni ed autorizzazioni, le
attività promozionali o di sponsorizzazione, le attività di sicurezza e prevenzione allorché Bim
subisca controlli o visite ispettive in materia, e più in generale quelle in cui Bim entra in contatto
con la Pubblica Amministrazione:
l’attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: concorso in corruzione;
le attività di gestione della tesoreria di enti pubblici, di gestione deleghe di pagamento dei tributi
o più in generale quelle da cui può scaturire un danno per la Pubblica Amministrazione mediante
l’utilizzo di procedure informatiche:
l’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: frode informatica in
danno della P.A..
11.3.2. Attività sensibili concernenti le falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di
bollo
Tipica attività di ogni istituto di credito è il maneggio e la messa in circolazione di monete e valori bollati.
Le attività sensibili interessate sono quelle relative:
all’attività di sportello per quanto concerne tutte le operazioni d’incasso e pagamento effettuate per
cassa;
all’attività di custodia e gestione di valori .
L’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: spendita di monete falsificate
ricevute in buona fede, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate.
11.3.3. Attività sensibili concernenti i reati societari
La realizzazione di fattispecie di reati societari coinvolge in primo luogo gli Organi apicali e precisamente il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Dirigente Preposto, i Direttori della
Bim. Possono essere coinvolte, ancorché a titolo di concorso, tutte le strutture dedicate ad attività societarie,
legali, contabili, fiscali e relative ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Le aree più a rischio in relazione al compimento di reati societari risultano essere:
Contabilità, Bilancio e Fiscale, con riguardo alla determinazione del Bilancio d’esercizio, ai criteri di
valutazione adottati, alla determinazione delle voci di stima, etc.;
Contenzioso, con riguardo alle pratiche di contenzioso da contabilizzare a perdita, nelle proposte di
costituzione o variazione di accantonamenti a fronte di perdite previste, nelle operazioni di passaggio
a “sofferenze” dei rapporti dei clienti per i quali è necessario attivare strumenti legali per il recupero
del credito, etc.;
L’Area finanziaria, per l’attività di valutazione delle rimanenze di portafoglio, ratei maturati su utili,
emissione di strumenti finanziari della Banca;
operatività relativa al Capitale Sociale, con riguardo alle operazioni di amministrazione e
contabilizzazione delle obbligazioni nominative ed in generale alle operazioni relative al capitale
sociale;
Segnalazioni e rapporti con gli Organi di vigilanza (Banca d’Italia, Consob); segnalazioni
antiriciclaggio e di operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti;
L’ attività in oggetto evidenzia la possibilità di accadimento dei reati di: false comunicazioni sociali, impedito
controllo, ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza, falso in prospetto.
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11.3.4. Attività sensibili concernenti reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione
di mercato
La presenza del rischio di “manipolazione del mercato” e “abuso di informazioni privilegiate” è riscontrabile
nelle attività alle quali (prima della specifica novella apportata nel 2005 al D.Lgs 231/01) era già stato
associato il reato di “aggiotaggio”. Risultano sensibili tutte le Direzioni, unità che eseguono attività di
negoziazione sui mercati e di indirizzo eventualmente svolto nei confronti della rete delle filiali oltre
naturalmente agli Organi Apicali.
11.3.5. Attività sensibili concernenti delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico
L’accadimento potenziale di delitti aventi finalità di terrorismo è stato rilevato e circoscritto, per la peculiarità
delle attività svolte da Bim, alle attività volte al finanziamento, con particolare riferimento all’identificazione
del cliente e all’acquisizione e trasmissione di mezzi di pagamento nonché, in generale, a quelle funzioni che
hanno la possibilità, sulla base del contatto diretto che instaurano con la clientela e/o sulla base dell’esame
della documentazione ad essa relativa od operatività da essa realizzata, di venire a conoscenza di
circostanze/fatti tali da far insorgere dubbi in merito al possibile collegamento della clientela medesima con i
delitti considerati.
11.3.6. Attività sensibili concernenti delitti contro la personalità individuale
La legge 123/200713 ed il D.lgs. 81/200814 hanno rafforzato l’importanza dell’adozione ed attuazione dei
“modelli organizzati” o “sistemi di gestione” nel campo della gestione della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro.
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è applicabile a tutti i settori produttivi e a tutte le
fattispecie contrattuali o di lavoro, anche atipiche, temporanee ed indipendentemente dalla qualificazione del
vincolo giuridico con l’imprenditore.
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) ha efficacia ai fini della prevenzione e del
miglioramento della qualità produttiva nei luoghi di lavoro oltre che avere anche funzione esimente relativa
alla responsabilità declinata dal D Lgs. 231/2001.
Le attività sensibili concernenti i delitti contro la personalità individuale risultano così soggiacere differentemente dalle altre attività considerate e a dimostrazione della particolare attenzione riservata dal
Legislatore alla fattispecie - ad un modello/sistema integrato dove il SGSSL assolve all’onere di fornire una
più specifica e dettagliata individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi, attraverso apposito
documento: “Documento di Valutazione dei Rischi”.
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) al pari dell’impianto previsto dal Modello
231 deve:
essere nelle condizioni di eliminare o minimizzare i rischi per il personale e per altre parti interessate;
essere continuamente implementato e mantenuto;
declinare i principi di una politica per la gestione della sicurezza;
identificare i pericoli, valutare i rischi ed individuare le modalità di controllo, in stretta connessione
alle prescrizioni legislative o ad altre adottate;
definire programmi e obiettivi specifici;
definire i compiti, i responsabilità e le deleghe adeguati a garantire l’effettiva gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
prevedere e disciplinare le formazione, l’addestramento e il coinvolgimento del personale e dei
rappresentanti dello stesso;
13
LEGGE 3 agosto 2007, n.123 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185). - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
14
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).- Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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prevedere termini e modalità affinché siano assicurati la comunicazione, la partecipazione e la
consultazione dei dipendenti e delle parti interessate;
garantire l’utilizzo e la ordinata e controllata gestione della documentazione per la gestione della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
stabilire e attuare quelle operazioni e attività associate ai pericoli identificati, dove l’attuazione di
controlli (adeguate modalità di controllo) è necessaria per la gestione dei rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro;
stabilire e mantenere attive adeguate misure atte a individuare, prevenire e controllare i possibili
eventi accidentali (infortuni e mancati incidenti) ed emergenze;
permettere di monitorare e misurare le prestazioni del sistema per la sicurezza e salute, nonché per
il mantenimento della conformità legislativa;
assicurare che siano svolti audit interni ad intervalli pianificati;
prevedere e regolare il riesame, ad intervalli pianificati, dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia
del sistema di gestione comprendendo la valutazione delle opportunità di miglioramento e
l’eventuale necessità di apportare modifiche al sistema, alla politica e agli obiettivi.
11.3.7. Attività sensibili concernenti reati ambientali
Le direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle
navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la
responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.
In tale prospettiva l'articolo 19 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) ha così delegato il
Governo al recepimento delle due direttive, prevedendo specificamente l'estensione delle disposizioni del
D.lgs. 231/2001 agli illeciti ambientali dalle stesse contemplati.
La direttiva 2088/99, sulla tutela penale dell'ambiente, all'articolo 3 impone agli Stati membri di sanzionare
penalmente una serie di comportamenti posti in essere intenzionalmente o con grave negligenza, nella
maggior parte dei casi selezionati solo in quanto effettivamente dannosi o pericolosi per l'incolumità delle
persone o per l'ambiente.
Le fattispecie prese in considerazione dal legislatore comunitario riguardano:
a) gli scarichi, l'emissione e l'immissione illeciti di sostanze e radiazioni ionizzanti;
b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo sui siti di smaltimento dopo la
loro chiusura;
c) la spedizione di rifiuti;
d) l'esercizio di impianti pericolosi;
e) la produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione,
esportazione e smaltimento di materiali nucleari e altre sostanze radioattive;
f) l'uccisione, la distruzione, il possesso e il prelievo di specie animali e vegetali protette;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali protette;
h) il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti;
i) la produzione, importazione, esportazione e immissione sul mercato di sostanze che riducono lo
strato di ozono.
L'articolo 4 della direttiva impone altresì di qualificare penalmente anche i comportamenti di
favoreggiamento o istigazione a commettere intenzionalmente le condotte sopra descritte.
È stato così inserito all'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della
responsabilità degli enti.
La maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate,
sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.
Si ripropongono i dubbi già sorti in passato, in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti
contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la
compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati
presupposto.
L'articolo 5 del decreto richiede che il reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a
vantaggio dell'ente.
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Il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano una evidente sintonia con l'imputazione
all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva
capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.
E’ opportuno segnalare come i reati presi in considerazione dalla novella siano quasi tutti di pura condotta e
non di evento.
11.4.
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie si fondano sui principi di correttezza, imparzialità ed
economicità; si rimanda al regolamento del Comitato Spese per la loro gestione.
12. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Elemento essenziale per il funzionamento del presente Modello 231 è il sistema sanzionatorio dei
comportamenti e delle attività contrastanti con le indicazioni e le condotte prescritte e raccomandate.
Il sistema sanzionatorio prevede una differenziazione per fattispecie e ruolo dei soggetti interessati, in sintesi
le categorie sotto riportate sono chiamate a rispettare i contenuti del presente Modello e degli allegati, le
violazioni verranno sanzionate in base alle norme vigenti:
Lavoratori Dipendenti a tempo indeterminato, tempo determinato e comunque equiparabili (esclusi i
Dirigenti);
Dirigenti Bim;
Consiglieri di Amministrazione e Sindaci;
Promotori Finanziari, professionisti, fornitori.
13. LE CONDOTTE NELLE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI D. LGS. 231/2001
13.1.
Sintesi dei principi
Si riconosce, come già del resto diffusamente esposto nei capitoli che precedono, il principio imprescindibile
per Bim che quanti operano nell’interesse e/o vantaggio delle stesse si attengano rigorosamente al rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei principi e regole di sana e prudente gestione, nonché di corretta
gestione e organizzazione aziendale, avendo cura, in particolare, di rispettare il principio di separatezza
funzionale tra competenza deliberativa e competenza attuativa e tra attività esecutive e di controllo, in
conformità con le norma di vigilanza.
L’adozione del Modello si propone di rafforzare la presa di coscienza dei predetti principi, ribadendo a quanti
operano nell’interesse e/o vantaggio della stessa i comportamenti attesi con specifico riferimento alle aree di
attività “sensibili” ex D.Lgs. 231/2001.
Si precisa, relativamente a tali linee di condotta, che le stesse:
non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di “correttezza e
liceità nel lavoro e negli affari”;
sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto
ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti
che operano nell’interesse e a vantaggio di Bim;
fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei
reati ad oggi richiamati dal Decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le
estensioni del Decreto a nuove fattispecie di reati.
Si fornisce di seguito una sintesi delle linee di condotta più diffusamente e specificatamente trattate dai
singoli protocolli redatti con riferimento alle singole aree sensibili.
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13.2.
Linee di condotta nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Tutti coloro i quali operano, nell’interesse e/o vantaggio di Bim, a contatto con la Pubblica Amministrazione e
con le Istituzioni Pubbliche, comprese Banca d'Italia, Consob ed altre autorità, sono tenuti ad assolvere ai
propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza.
In particolare le attività devono essere realizzate attenendosi alla seguente condotta:
assoluto divieto di offrire o promettere, sia direttamente che indirettamente, denaro, doni o
compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto,
servizio o prestazione a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a
soggetti incaricati di pubblico servizio o a loro familiari, allo scopo di indurli al compimento di un atto
d’ufficio o contrario al dovere d’ufficio;
rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti
lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici, in particolare in sede di trattativa, stipula o
esecuzione di contratti, aggiudicazione di concessioni o appalti, attività ispettive e di controllo o
nell'ambito di procedure giudiziarie, e in particolare in tutti i casi in cui, svolgendo attività di natura
pubblicistica, Bim dovesse venire ad assumere la veste di “pubblico ufficiale” o “incaricato di
pubblico servizio”;
rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di autoregolamentazione relative alla "sicurezza dei
dati" al fine di prevenire eventuali illeciti commessi, a danno dello Stato o di altri Enti Pubblici,
attraverso l'utilizzo di apparati e procedure informatiche.
13.3.
Linee di condotta nella gestione dei finanziamenti pubblici
Tutti coloro che operano nell’interesse e/o vantaggio di Bim, sono tenuti, senza alcuna distinzione od
eccezione, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia
natura ed origine alla seguente condotta:
correttezza e "veridicità" nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di
ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici, nonché
correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni da fornire alle Amministrazioni competenti;
correttezza e affidabilità nell’istruttoria delle pratiche, nella gestione e nelle segnalazioni di
competenza relative a finanziamenti pubblici, correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di
verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla
normativa;
rispetto delle procedure aziendali in tema di valutazione e gestione del credito e di delega dei poteri
deliberativi;
integrità e trasparenza nell'utilizzo di finanziamenti pubblici eventualmente erogati in favore di Bim.
13.4.
Linee di condotta nella gestione della moneta e altri valori
Tutti coloro che operano nell’interesse e/o vantaggio di Bim sono tenuti - nel trattamento di valori di
qualsiasi natura, in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero
o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi - alla seguente condotta:
immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione
agli organi e funzioni competenti nel rispetto della normativa aziendale inerente le attività connesse
alla gestione della moneta e dei valori;
rispetto della legge e dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti con particolare riferimento
alla normativa antiriciclaggio.
13.5.
Linee di condotta negli adempimenti societari
Tutti coloro che, per posizione e/o ruolo ricoperto, assumono, singolarmente e/o collegialmente, decisioni e
deliberazioni relative alla gestione di Bim ed al relativo governo, quindi in particolare i soggetti apicali,
nonché tutti i dipendenti e quanti a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente
condotta:
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rigorosa osservanza delle norme di legge, dello statuto sociale e delle normative interne relative al
funzionamento degli organi sociali, nonché a eventuali operazioni sul capitale sociale;
divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere
informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi e delle regole aziendali, in modo da
indurre in errore i destinatari del bilancio e degli altri documenti che rappresentino la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria sociale;
correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella
formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del bilancio e nella sua
rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei soci e il corretto funzionamento del
mercato;
rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni
con le funzioni ed Autorità di Vigilanza e di controllo e delle società di revisione;
chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte
all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.
13.6.
Linee di condotta nei rapporti con professionisti e fornitori
Tutti coloro che sono coinvolti nei processi che richiedano di essere messi in relazione con professionisti o
nei processi che richiedano l'acquisto, vendita o la cessione di beni e/o servizi ed in generale nella gestione
di rapporti sono tenuti alla seguente condotta:
rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano
eventualmente coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici;
rispetto dei principi di lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività nella
selezione dei professionisti e fornitori e nella determinazione delle condizioni contrattuali;
rifiuto di ogni forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di atti relativi al proprio
ufficio o contrari ai doveri professionali;
rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle autorità competenti e delle procedure interne
relative alla gestione del processo di acquisto, delle deleghe e dei poteri di spesa.
13.7.
Linee di condotta nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Tutti coloro che per posizione e/o ruolo ricoperto, senza eccezione alcuna per la causa e/o il titolo di
legittimazione, assumano e/o concorrono ad assumere, singolarmente e/o collegialmente tanto in
circostanze che si esauriscono in un unico contesto quanto in un contesto periodico e continuato, decisioni e
deliberazioni in grado di incidere sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro in Bim sono tenuti alla
seguente condotta:
rigorosa osservanza delle specifiche norme di legge per tempo vigenti;
astensione da qualsiasi condotta, sia commissiva che omissiva, che comporti violazione della
normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali, a titolo non tassativo, il risparmio sulle
misure di prevenzione degli infortuni; il risparmio sui costi di manutenzione; il risparmio sui costi di
formazione;
astensione da qualsiasi condotta che possa condizionare e/o anche solo intralciare e/o procrastinare
la nomina e l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere
informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi ed aziendali;
rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni
con le Autorità di settore;
chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali di formazione del personale
dipendente e delle comunicazioni rivolte sia all'interno ed all’ esterno, riservando i rapporti con gli
organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.
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13.8.
Linee di condotta nella gestione delle informazioni
I soggetti apicali di Bim e tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, comunque vengono a conoscenza
o a disporre di informazioni privilegiate o, in ogni caso, riservate sono tenuti alla seguente condotta:
rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o
privilegiato (riguardante la clientela, la società o il Gruppo) di cui si entri in possesso in ragione del
ruolo ricoperto;
divieto di sfruttamento a proprio vantaggio e di divulgazione delle informazioni di cui al punto
precedente a terzi, all’interno o all’esterno della società, salvo il caso in cui tale comunicazione sia
necessaria per l’adempimento dei compiti affidati;
divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della società di informazioni
finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche;
divieto di esecuzione di operazioni o diffusione di informazioni finalizzate ad alterare il corso di titoli
quotati o non quotati;
rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle autorità competenti, delle procedure interne e dei
codici di comportamento in materia di trasparenza delle operazioni su azioni o altri strumenti
finanziari di Bim, della Capogruppo Veneto Banca s.c.p.a., delle Banche Rete e delle Società
Controllate.
14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante appositi interventi di comunicazione e
formazione al fine di garantire la massima diffusione e conseguente rispetto dei principi ispiratori e delle
regole di condotta.
Il Modello viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività,
l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità.
L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e
sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.
La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:
modifica della normativa di riferimento;
modifiche societarie;
introduzione di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che
comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
rilevazioni di carenze del Modello
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15. APPENDICE 1 - I REATI Sezione I
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Art.24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e
640-ter15 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e).
Art.24 bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Articolo inserito dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis,
635-ter, 635-quater e 635-quinquies16 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a
cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies17 del codice penale,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies18 del codice penale,
salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato
o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
15
16
17
Art. 316 bis, Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316 ter, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 640, Truffa;
Art. 640 bis, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640 ter, Frode informatica.
Art. 615 ter, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
Art. 617 quater, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
Art. 617 quinquies, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni telematiche;
Art. 635 bis, Danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
Art. 635 ter, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità;
Art. 635 quater, Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici;
Art. 635 quinquies, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Art. 615 quater, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
Art. 615 quinquies, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico o telematico.
18
Art. 491 bis, Documenti informatici.
Art. 640 quinquies, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
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4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere c), d) ed e).
Art. 24-ter.
Delitti di criminalità organizzata
Articolo inserito dall’articolo 2, comma 29 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 19, sesto comma, 416-bis20, 416ter21 e 63022 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti
previsti dall'articolo 74 del testo unico23 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del
sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale,
si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art.25
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della legge 6 novembre 2012 n. 190
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice
penale24, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter25, comma 1, 321, 322, commi 2 e
4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317 26, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater27 e
321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.28
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22
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26
27
28
Art. 416, Associazione per delinquere.
Art. 416 bis, Associazione di tipo mafioso;
Art. 416 ter, Scambio elettorale politico – mafioso;
Art. 630, Sequestro di persona a scopo di estorsione;
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza - Art.74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 318, Corruzione per l’esercizio della funzione;
Art. 321, Pene per il corruttore;
Art. 322, Istigazione alla corruzione.
Art. 319, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
Art. 319 ter, Corruzione in atti giudiziari.
Art. 317, Concussione.
Art. 319 quater, Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Comma modificato dall’articolo 77, lettera a), numero 2), della legge 6 novembre 2012, n. 190
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4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.29
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art.25 bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (1)
Articolo inserito dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001,
n. 409.
(1)Articolo aggiornato dall'art. 15, comma 7, lettera a) Ddl 9 luglio 2009 - 1195-B
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte
di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1), si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 45330 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 31 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 32 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo
453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 46433, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 34 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un
terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 47335 e 47436, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (1).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 (1) del
codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata
non superiore ad un anno.
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Art. 320, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
Art. 322 bis, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 453, Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
Art. 454, Alterazione di monete;
Art. 460, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
Art. 461, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di
carta filigranata.
Art. 455, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Art. 457, Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
Art. 464, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 459, Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati.
Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
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Art. 25-bis.1
Delitti contro l’industria e il commercio
Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lettera b) Ddl 9 luglio 2009 - 1195-B
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513 37, 51538, 51639, 51740, 517-ter41 e 517-quater42 la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agIi articoli 513-bis43 e 51444 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2»
Art.25 ter
Reati societari
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal
presente articolo sono raddoppiate.
(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77. lettera b,) della legge 6 novembre 2012, n.190.
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società,
da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto
non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si
applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 45 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
262246, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623 47, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
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Art. 513, Turbata libertà dell’industria o del commercio.
Art. 515, Frode nell’esercizio del commercio.
Art. 516, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Art. 517, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Art. 517 ter, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
Art. 517 quater, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 513 bis, Illecita concorrenza con minaccia e violenza.
Art. 514, Frodi contro le industrie nazionali.
Art 2621, False comunicazioni sociali.
Art. 2622, False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.
Art.2623, [Falso in prospetto] è stato abrogato e sostituito con l’art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all’art.
2623 contenuto nell’art. 25-ter del D.Lgs in esame non è stato sostituito con il richiamo all’art. 173-bis, ciò che dovrebbe
comportare l’inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.
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f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
prevista dall'articolo 262448, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625 49, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 50 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 262651 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 52
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall'articolo 262853 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 262954 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
263355 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 56 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 57 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis58 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 263859, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 60 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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60
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
2624, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
2625, Impedito controllo.
2632, Formazione fittizia del capitale.
2626, Indebita restituzione dei conferimenti.
2627, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
2628, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata.
2629, Operazioni in pregiudizio dei creditori.
2633, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
2636, Illecita influenza sull’assemblea.
2637, Aggiotaggio.
2629-bis, Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
2638, Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
2635, Corruzione tra privati.
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Art.25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da
quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto
dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a
New York il 9 dicembre 1999.
Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis61 del codice penale si applicano all'ente,
nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente
privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art.25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale.
Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del
codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 62, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
61
62
Art.
Art.
Art.
Art.
583-bis, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
600, Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
601, Tratta di persone;
602, Acquisto e alienazione di schiavi.
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b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter63 , primo e secondo comma, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies64, la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.165, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote (2).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
Art.25 sexies
Abusi di mercato
Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte
V, titolo I-bis, capo II66, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e'
di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Art.25 septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito
dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 67 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55,
comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
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66
Art. 600-bis, Prostituzione minorile;
Art. 600-ter, Pornografia minorile.
Art. 600-quater, Detenzione di materiale pornografico;
Art. 600-quinquies, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Art. 600-quater.1, Pornografia virtuale.
PARTE V – SANZIONI
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EMANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Capo II - Sanzioni penali:
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate;
Art. 185 - Manipolazione del mercato;
Art. 186 - Pene accessorie;
Art. 187 – Confisca.
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Art. 589, Omicidio colposo.
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2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 68, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Art.25 octies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita
Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter69 del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da
delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula
le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 25-novies
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lettera c) Ddl 9 luglio 2009 - 1195-B
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo
comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 63370, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941
Art. 25 - decies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Articolo inserito dall'art. 4, L. 3 agosto 2009 n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n.
121
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377 – bis del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
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70
Art. 590, Lesioni personali colpose.
Art. 648, Ricettazione;
Art. 648-bis, Riciclaggio;
Art. 648-ter, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio.
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Art. 25-undecies
Reati ambientali
Articolo inserito dall'articolo 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis71 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis72 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 73, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 13774:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
b) per i reati di cui all'articolo 25675:
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Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Articolo
inserito dall'art. 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121).
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Articolo inserito dall'art. 1. d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121).
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (in Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 88). - Norme in materia
ambientale (CODICE DELL'AMBIENTE).
Art. 137 (Sanzioni penali)
1. omissis.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma
degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. omissis.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro (1).
6. omissis.
7.omissis.
8.omissis.
9.omissis.
10.omissis.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. omissis.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere
resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e
216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
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1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 25776:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258 77, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 25978, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
76
77
2. omissis.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. omissis.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito
con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7.omissis.
8.omissis.
9.omissis.
Art.257 (Bonifica dei siti)
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità
competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della
comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a
cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3.omissis.
4. omissis.
Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono,
su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si
applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto (1).
5. omissis.
5-bis. omissis.
(1) Comma sostituito dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
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f) per il delitto di cui all'articolo 260 79, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso
previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis80, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 27981, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 15082, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
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Art.259 (Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione
di rifiuti pericolosi.
2.omissis.
79
Art.260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3.omissis.
4.omissis.
80
Art.260 bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) (1)
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4.omissis.
5.omissis.
6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato
nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei
rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di
cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante
il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9.omissis.
9-bis.omissis.
9-ter. omissis.
(1) Articolo inserito dall' articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
81
Art.279 (Sanzioni)
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4.omissis.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6.omissis.
7.omissis.
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a) per la violazione degli articoli 1 83, comma 1, 284, commi 1 e 2, e 685, comma 4, la sanzione pecuniaria fino
a duecentocinquanta quote;
82
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 44). - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni,
nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
83
Art. 1.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A
del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3.omissis. (1)
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, d.lg. 18 maggio 2001, n. 275.
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Art. 2.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con
l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e
C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del
Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3.omissis.
4.omissis.
5.omissi. (1)
(1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.lg. 18 maggio 2001, n. 275.
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b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis86, comma 1, della medesima legge n. 150 del
1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per
cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la
pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3 87, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 88, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 989, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
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Art. 6.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi
e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano
pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2.omissis.
3.omissis.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire duecento milioni.
5.omissis.
6.omissis (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
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Art. 3-bis.
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze,
notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato,
di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono
con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 3, d.lg. 18 maggio 2001, n. 275.
87
Art. 3 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4.omissis.
5.omissis.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo
del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna
consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179.
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007 n.202 (in Suppl. ordinario n. 228 alla Gazz. Uff., 9 novembre, n. 261). - Attuazione
della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.
Art.9 (Inquinamento colposo)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che
violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a
specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
3.omissis.
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b) per i reati di cui agli articoli 890, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 25691, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere
b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e all'articolo 893 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231.
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Art.8 (Inquinamento doloso)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro
10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a
specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro
80.000.
3.omissis.
Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni.
5.omissis.
6.omissis.
7.omissis.
8.omissis.
9.omissis.
Art.260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione
di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina
il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Articolo 8 Inquinamento doloso DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007 n.202 (in Suppl. ordinario n. 228 alla Gazz. Uff., 9
novembre, n. 261). - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro
10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a
specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro
80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita'
sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
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Art.25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150. 000
euro.94»
16. APPENDICE 2 - REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 Art. 1 Istituzione
1. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare Spa (di seguito anche BIM) ha deliberato di
attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
(di seguito anche “Organismo di Vigilanza” od “Organismo”), come prescritto dalle “Nuove
Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” emanate dalla Banca d’Italia.
94
Art. 22.
1.omissis.
2.omissis.
3.omissis.
4.omissis.
5.omissis.
5-bis.omissis.
5-ter.omissis.
6.omissis.
[ 7. omissis]
8.omissis.
9.omissis.
10.omissis.
11.omissis.
12.omissis.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice.
12-ter.omissis.
12-quater.omissis.
12-quinquies.omissis.
13.omissis.
14.omissis.
15.omissis.
16.omissis.
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Art. 2 Compiti e Funzione
1.
L’Organismo di Vigilanza svolge i compiti ed assolve alle funzioni declinate dal Modello Organizzativo
(“Modello 231”) adottato da BIM ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
(“D. Lgs. 231/2001”) e svolge le funzioni prescritte dall’art. 52 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 –
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
2.
L’Organismo conforma la propria condotta al presente regolamento.
3.
Nell’adempimento del compito di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001:
-
vigila sull’adeguatezza e sulla funzionalità del “Modello 231” di Bim, proponendo al Consiglio di
Amministrazione le modifiche allo stesso che si rendono opportune a seguito dell’evoluzione della
normativa e delle verifiche effettuate sul Modello stesso;
-
pianifica e realizza gli interventi di verifica sull'applicazione del Modello 231 secondo una frequenza e
una priorità coerente con il profilo di rischio delle attività;
-
riferisce specificamente al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato controllo e rischi di Bim circa
lo stato di applicazione del Modello 231;
-
e' destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/01,
secondo le procedure e le modalità disciplinate dal Modello 231;
-
analizza le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione, o al
tentativo di commissione, di reati richiamati dalla normativa, nonché alla violazione delle norme di
cui al “Codice Etico e di Comportamento”, riferendone se del caso al Consiglio di Amministrazione di
Bim.
4.
Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo l’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di
vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 di Bim e di provvedere al relativo aggiornamento.
A tal fine:
-
è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti di Bim senza necessità di
ulteriori autorizzazioni. I componenti dell’ Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo alla
riservatezza;
-
può convocare riunioni cui invitare le unità organizzative che gestiscono processi sensibili in
riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/01 o richiedere relazioni alle predette unità allo scopo di ottenere
le informazioni relative a specifiche attività sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
-
riceve periodicamente e, se necessario, richiede alla Funzione Internal Audit una relazione
sull'attività di verifica svolta dalla funzione stessa, con riguardo:
1) ai nuovi prodotti/servizi gestiti da Bim, ed agli sviluppi e modifiche delle
attività che potrebbero esporre la Banca all'accadimento di reati della
specie prevista dal D. Lgs. 231/2001;
2) alle evidenze inerenti il Modello o comportamenti illeciti o non conformi
emerse nel corso delle attività di controllo ispettive espletate nei
confronti delle unità organizzative interne e o dipendenti da Bim;
3) riceve dalla Funzione Compliance, per quanto di rispettiva competenza,
gli aggiornamenti relativi al D.Lgs. 231/01 e normative collegate;
4) riceve dalla Direzione Organizzazione le evidenze dei cambiamenti
organizzativi e strutturali.
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5.
L’ Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al
Comitato Controllo e Rischi sull’attività svolta in occasione dell’approvazione del bilancio.
Art. 3 Durata dell’incarico e requisiti soggettivi
1.
La nomina a membro del Collegio Sindacale di BIM comporta l’automatica assunzione dell’incarico di
membro dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Alla cessazione – per scadenza o per altro motivo
– dell’incarico di membro del Collegio Sindacale consegue l’automatica cessazione dell’incarico di membro
dell’Organismo di Vigilanza.
2.
Per la sostituzione di uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, si fa rinvio
alle relative disposizioni di legge che disciplinano la sostituzione dei membri del Collegio Sindacale.
3.
Il Consiglio di Amministrazione provvede: (i) alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti dall’articolo 10.2 del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2011 del quale il presente Regolamento
costituisce allegato; (ii) all’eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica in caso di difetto dei predetti
requisiti, nei termini e con la modalità stabilite dalla vigente normativa che disciplina i requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza che devono essere posseduti dai membri del Collegio Sindacale in quanto
esponenti aziendali di BIM.
Art. 5 Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
1.
Si richiamano – in quanto applicabili - le disposizioni di cui al Regolamento sul funzionamento del
Collegio Sindacale di BIM.
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