il regolAmento controllo

Aggiornamento per gli operatori
della filiera ittica:
il Regolamento Controllo
DOTT. GIUSEPPE PALMA
Responsabile Sicurezza Alimentare e Politiche di Filiera - Federpesca
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Costituita nel 1968 è aderente a CONFINDUSTRIA, associa, rappresenta e tutela gli interessi delle aziende della pesca
italiana associate e delle imprese della filiera ittica in campo sindacale, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale,
tributario, presso la pubblica Amministrazione, il Parlamento e l’Unione Europea.
E’ parte contraente del C.C.N.L. della Pesca marittima e del CCNL dei Retifici meccanici.
FEDERPESCA fa parte dell’Osservatorio Nazionale della Pesca e dell’Ente Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) per la
gestione degli istituti normativi previsti dal CCNL della Pesca.
Federpesca, per il tramite della società “FEDERPESCA Ricerca & Sivuppo S.r.L.”, interamente partecipata, realizza attività
di ricerca e di formazione professionale nel settore della pesca, con particolare vocazione all’internazionalizzazione
delle imprese di pesca associate.
FEDERPESCA è membro della Federazione del Mare - Federazione del Sistema Marittimo italiano - Costituita nel
maggio 1994 che riunisce quasi tutte le organizzazioni del settore marittimo:
AIDIM (Diritto marittimo), ANCIP (Lavoro portuale), ANIA (assicurazione), ASSOLOGISTICA (Logistica), ASSOPORTI
(Amministrazione portuale), ASSONAVE (Cantieristica navale), ASSORIMORCHIATORI (Rimorchio portuale), COLLEGIO
CAPITANI (Stato maggiore marittimo), CONFITARMA e FEDARLINEA (Navigazione mercantile), FEDERAGENTI
(Agenzia e intermediazione marittime), FEDEPILOTI (Pilotaggio), RINA (Certificazione e classificazione), CONS.A.R.
(Ricerca), TMCR (Promozione del cabotaggio) e UCINA (Nautica da diporto).
Rappresenta le imprese italiane di settore presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
A livello europeo aderisce ad EUROPECHE, l’Associazione delle Organizzazioni Nazionali delle Imprese di Pesca dei
Paesi UE, rappresentando le imprese italiane associate.
Le imprese attualmente associate, circa 2000, sono organizzate, in sindacati nazionali di categoria così classificati:
Sindacato nazionale armatori della pesca costiera e mediterranea;
Sindacato nazionale armatori della pesca Oceanica;
Sindacato nazionale delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici fatte salve le eventuali competenze di associazioni
categoria aderenti al sistema confederale.
A FEDERPESCA aderisce l’ASSOITTICA ITALIA, Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche.
Le problematiche
Federpesca
Assoittica Italia
Analisi rete commerciale
Analisi rete commerciale
Caratteristiche strutturali dei natanti
Caratteristiche strutturali delle
aziende
Gestione igienico sanitaria delle
operazioni di pesca
Gestione igienico sanitaria delle
operazioni aziendali
Etichettatura dei prodotti della pesca
Etichettatura dei prodotti ittici
Assistenza tecnica lungo la filiera
Assistenza tecnica lungo la filiera
Captures fisheries production in marine areas
Captures fisheries production in marine areas
È evidente l’importanza degli scambi,
continentali, per soddisfare la crescente
richiesta del mercato, solitamente più alta
della produzione interna. Particolarmente
evidente per i Paesi occidentali.
Il dato è ancora più evidente mettendo
a confronto l’Europa, dove importante è
l’aumento del consumo di prodotti della
pesca, con l’Asia, dove imponente è
l’incremento della produzione interna.
Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità
Articolo 6 Reg. 853/2004
1. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché
l’importazione avvenga esclusivamente se:
a) il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004,
di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti;
Articolo 6 Reg. 853/2004
b) i) lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco, compilato a norma
dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto,
ove applicabile;
ii) nel caso delle carni fresche, delle carni macinate, delle preparazioni di carni, dei prodotti a base di carne e delle
CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati
ed aggiornati a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 o in stabilimenti comunitari riconosciuti;
iii) nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l’area di produzione è inserita in un
elenco compilato a norma dell’articolo 13 del succitato regolamento, ove applicabile;
Articolo 6 Reg. 853/2004
c) il prodotto soddisfa:
i) i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanitaria e marchiatura di
identificazione di cui all’articolo 5:
ii) i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
iii) le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli all’importazione dei prodotti
di origine animale;
Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità
Articolo 6 Reg. 853/2004
2. In deroga al paragrafo 1, l’importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secondo le disposizioni speciali
di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 854/2004.
3. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché:
a) i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all’importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE (1);
b) l’importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE (2);
e
c) le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l’importazione
siano svolte conformemente ai requisiti dell’allegato III.
Articolo 6 Reg. 853/2004
4. Gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti
trasformati di origine animale assicurano che tali alimenti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per
quanto concerne i prodotti trasformati di origine animale.
Essi devono inoltre poter dimostrare [per esempio attraverso documenti o certificati appositi, che non devono
necessariamente avere il formato di cui al paragrafo 1, lettera d)] di aver ottemperato a tale prescrizione.
Il Regolamento Controllo
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009
DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
Definizioni
• «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura;
• «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacol­tura di una determinata specie della stessa presentazione
pro­veniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla
stessa unità di produzione in acquacoltura;
• «trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatola­
mento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccatura o la preparazione del
pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;
• «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
• «commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro
stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;
Articolo 58: Tracciabilità
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al
dettagli.
2. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono
adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
3. Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo
se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli
operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati forniti tali
prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
5. L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
comprendono:
a. numero di identificazione di ogni partita;
b. numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
c. codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d. data delle catture o data di produzione;
e. quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f. nome e indirizzo dei fornitori;
g. informazioni ai consumatori previste all’articolo 8 del rego­ lamento (CE) n. 2065/2001: denominazione
commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h. se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
Articolo 58: Tracciabilità
6. Gli Stati membri provvedono affinché́ le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del
consumatore nella fase di vendita al dettaglio.
7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura
importati nella Comunità̀ con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
8. Lo Stato membro può̀ esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti
direttamente dal peschereccio al consumatore, purché́ non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi
modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.
9. Le modalità̀ di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.
REG. N. 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 68
Informazioni fornite al consumatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo
riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull’etichetta o su un marchio adeguato dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati.
2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al
dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell’acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine
«scongelato» è altresì indicato sull’etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l’assenza
di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non sono stati
precedentemente congelati e quindi scongelati.
4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:
a. sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria,
conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b. sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura,
salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi.
5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della
nomenclatura combinata.
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI: Disposizioni legislative
REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
REGOLAMENTO (CE)N.2065/2001 della Commissione del 22 ottobre
2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento
(CE)n.104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei
Consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Abrogati
DECRETO MINISTERIALE 27.03.2002
del ministero delle politiche agricole e forestali
“concernente l’etichettatura dei prodotti ittici”
Etichettatura: normativa orizzontale.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109
Attuazione delle direttive n.89/395/CEE e n.89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Modificato ed integrato da:
Errata Corrige (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.49 del 28-02-1992)
D.L.gs. 16-02-1993 n.77 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.69 del 24-03-1993)
D.P.C.M. 06-02-1996 n.175 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.76 del 30-03-1996) D.P.C.M. 28-07-1997 n.311
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.218 del 18-09-1997)
L. 24-04-1998 n.128 ( Supp.Ord. n.88/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.104 del 07-05-1998)
D.L.gs. 25-02-2000 n.68 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.72 del 27-03-2000)
D.L.gs. 10-08-2000 n.259 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.220 del 20-09-2000) D.L.gs. 23-06-2003 n.181 (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n.167 del 21-07-2003) D.L.gs. 29-03-2004 n.99 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.94
del 22-04-2004)
D.L.gs. 8-02-2006 n.114 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.69 del 23-03-2006)
L. 2-04-2007 n.40 (Supp. Ord. N.91/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.77 del 02-04-2007).
Abrogato
-in parte-
Il punto di partenza
Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica:
Regolamento (CE) n. 1924/2006
Regolamento (CE) n. 1925/2006
che abroga
Direttiva 87/250/CEE
Direttiva 90/496/CEE
Direttiva 1999/10/CE
Direttiva 2000/13/CE
Direttiva 2002/67/CE
Direttiva 2008/5/CE
Regolamento (CE) n. 608/2004
CAPO IV - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI - SEZIONE 1
Contenuto e presentazione
Articolo 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le se­
guenti indicazioni:
2. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
3. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
4. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
5. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
6. ……….
7. una dichiarazione nutrizionale.
ALLEGATO III: ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE
UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI
6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati
6.1. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non La data di congelamento o la data del primo congelamento
trasformati a base di pesce congelati. per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in
conformità dell’allegato X, punto 3
ALLEGATO X: TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA
E DATA DI CONGELAMENTO
3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell’allegato III è indicata nel modo
seguente:
a) è preceduta dall’espressione «Congelato il ...»; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
— dalla data stessa, oppure
— dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta; c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il
giorno, il mese e l’anno.
Reg 853/2004 - SEZIONE IV: REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI
CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE
2. Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o della loro ulteriore trasformazione,
gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo
umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare a cui vengono forniti
gli alimenti e, su richiesta, dell’autorità competente:
la data di produzione;
e b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.
Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento,
devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi.
3. La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni resta a discrezione del fornitore
degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese
disponibili all’operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili.
Regolamento (UE) N. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
che modifica
Il Reg (CE) n. 1184/2006
Il Reg (CE) n. 1224/2009
ed abroga
Il Reg. (CE) n. 104/2000
La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità
Agroalimentare, Ippiche e della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale
della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, con decreto n. 2/2014 del 19 giugno 2014, ha costituito apposito gruppo di
lavoro “Etichettatura ai sensi del Reg.(UE) 1379/2013”.
Il gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, vede la partecipazione di:
• dott. Silvio Borrello: Direttore Generale Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione;
• prof. Aniello Anastasio: Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II;
• dr. Giuseppe De Giovanni: esperto di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;
• dr. Giuseppe Palma: Segretario Generale di Assoittica Italia;
• Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitaneria di Porto;
• Reparto del Corpo delle Capitaneria di Porto;
• Direzione della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura.
Articolo 35 - Informazioni obbligatorie
Fatto salvo il regolamento (UE) n.1169/2011, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal loro metodo
di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione
che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indichino:
NOMENCLATURA COMBINATA
CAPITOLO 3
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei
pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei
prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione,
specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a. le vesciche natatorie, secche o salate, anche se atte all’alimentazione umana (sottovoce 0511 91 10);
b. i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione
provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c. i pesci semplicemente marinati all’olio o all’aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604); d)i molluschi
che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce
1605).
Articolo 35 - Informazioni obbligatorie
a. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b. il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “...pescato...” o “...pescato in acque dolci...” o “...alleva­to...”,
c. la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci,
come previsto nella prima colonna dell’allegato III del pre­sente regolamento;
d. se il prodotto è stato scongelato;
e. il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:
a. agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b. agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di
produzione;
c. ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente
all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d. ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura,
salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
Articolo 35 - Informazioni obbligatorie
1. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell’acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1
possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o
poster.
2. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui
metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la
vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi
di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa,
con l’avvertenza che il prodotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura
diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi.
3. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti diretta­mente
dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all’articolo 58, paragrafo 8, del regolamento
(CE) n. 1224/2009.
4. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31
dicembre 2014 e che non sono conformi a quest’ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di
detti stock.
Articolo 37: Denominazione commerciale
1. Ai fini dell’articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse
nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:
a.il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d’informazione FishBase o nel database ASFIS
del­l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), se del caso;
b.la denominazione commerciale:
• il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
• se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
Articolo 37: Denominazione commerciale
1. Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata “pesce”, purché
la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.
2. Qualsiasi modifica nell’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente
notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 38: Indicazione della zona di cattura o di produzione
1. L’indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:
a.nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la deno­minazione scritta della sottozona o divisione compresa
nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il
consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito,
per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall’Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal
Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;
b.nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro
o del paese terzo di origine del prodotto;
c.nel caso di prodotti dell’acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha
raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi
e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione
più precisa.