S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Novità e criticità nella determinazione dell’Irap: Soggetti IRES e IRPEF Dott. Davide Campolunghi 14 maggio 2014 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/B Milano La dichiarazione IRAP 2014 Dichiarazione IRAP 2014 Esame delle novità legislative che impattano sul periodo in corso al 31.12.2013 (2013 per i soggetti “solari”) per la determinazione del saldo IRAP 2 Esame delle novità legislative che impattano sul periodo successivo (2014 per i soggetti “solari”) per la determinazione dell’acconto IRAP su base previsionale Novità in materia IRAP Esercizio in corso al 31.12.2013 Esercizio successivo Aumento componente forfetaria della deduzione del “cuneo fiscale” (legge di stabilità 2013) NO SI Modifica deduzione forfetaria per i soggetti di minore dimensione (legge di stabilità 2013) NO SI Nuova deduzione per incremento occupazionale “bonus Irap” (legge di stabilità 2014) NO SI (ma solo se in corso al 31.12.2014) Riduzione aliquota Irap (D.L. 66/2014) NO SI Trasformazione delle DTA Irap in crediti di imposta e deducibilità delle svalutazioni crediti per gli enti finanziari (legge di stabilità 2014) SI SI Rilevanza ai fini Irap delle disposizioni in materia di Transfer Pricing (legge di stabilità 2014) SI SI 3 Deduzioni IRAP per l’esercizio in corso al 31.12.2013 Art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs 446/97 n.1 Contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro n.5 Costi apprendisti e contratti di inserimento n.5 n.5 n.2,3,4 Costi lavoratori disabili Costi addetti ricerca e sviluppo Deduzione del “cuneo fiscale” 4 Art.11, comma 1 bis D.Lgs 446/97 Art.11 comma 4 bis 1 D.Lgs 446/97 Art.17 comma 1 D.L. 185/2008 Art.11 comma 4 bis D.Lgs 446/97 Indennità trasferta dipendenti autotrasport atori Deduzione forfetaria fino a 5 dipendenti Deduzione ricercatori e docenti rientranti dall’estero Deduzione forfetaria soggetti di minori dimensioni Deduzioni IRAP per l’esercizio in corso al 31.12.2014 Art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs 446/97 n.1 Contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro n.5 Costi apprendisti e contratti di inserimento n.5 Costi lavoratori disabili n.5 Costi addetti ricerca e sviluppo Art.11 comma 4 quater Art.11, comma 1 bis D.Lgs 446/97 Art.11 comma 4 bis 1 D.Lgs 446/97 Art.17 comma 1 D.L. 185/2008 Art.11 comma 4 bis D.Lgs 446/97 “bonus Irap” Indennità trasferta dipendenti autotrasport atori Deduzione forfetaria fino a 5 dipendenti Deduzione ricercatori e docenti rientranti dall’estero Deduzione forfetaria soggetti di minori dimensioni n.2,3,4 Deduzione del “cuneo fiscale” 5 Aumento della componente forfetaria della deduzione del “cuneo fiscale” Art.11, comma 1, lett. a) n.2 e 3 D.Lgs 446/97 Art.2, comma 2, D.l. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, accanto alla deduzione forfetaria “base”, aveva già introdotto due nuove deduzioni forfetarie a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2011. Art.1, comma 484 Legge n.228/2012 interviene ulteriormente, aumentando l’importo massimo di tutte le deduzioni forfetarie previste. 6 Deduzioni forfettarie del “cuneo fiscale” • Art.11, comma 1, lett a) n.2 per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato in Italia (circ. AdE 61E/2007); • Art.11, comma 1, lett a) n.3 Maggiorate e soggette a regola aiuti “de minimis” per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; 7 Deduzione del “cuneo fiscale” Soggetti beneficiari Eccezione 1: Tutti i soggetti passivi IRAP (imprese, professionisti, enti commerciali e non) Eccezione 2: Amministrazioni Banche, imprese di pubbliche e imprese assicurazione e enti operanti in concessione finanziari unicamente, e a tariffa in particolari in relazione alla settori, in relazione alle deduzione “maggiorata” deduzioni forfetarie di di cui all’art .11, comma cui all’art.11, comma 1, 1, lett. a), n.3 lett. a), n.2 e 3 8 deduzioni forfettarie del “cuneo fiscale” – periodo di imposta in corso al 31.12.2013 Per ogni lavoratore Per ogni dipendente a lavoratore tempo dipendente a Per ogni indeterminato Per ogni tempo Per ogni Per ogni lavoratrice a di età lavoratore lavoratrice lavoratore indeterminato tempo dipendente a dipendente a dipendente a inferiore a 35 di età indeterminato anni tempo tempo tempo inferiore a 35 impiegato impiegata indeterminato anni indeterminato indeterminato nelle regioni nelle regioni impiegato impiegato impiegata impiegato del Sud e del Sud e nelle regioni nelle regioni nelle regioni nelle regioni isole isole del Centro del Centro del Sud e del Centro Nord Nord isole Nord € 4.600 € 10.600 € 10.600 9 € 9.200 € 15.200 € 15.200 deduzioni forfettarie del “cuneo fiscale” – periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 Per ogni lavoratore Per ogni dipendente a lavoratore tempo dipendente a Per ogni indeterminato Per ogni tempo Per ogni Per ogni lavoratrice a di età lavoratore lavoratrice lavoratore indeterminato tempo dipendente a dipendente a dipendente a inferiore a 35 di età indeterminato anni tempo tempo tempo inferiore a 35 impiegato impiegata indeterminato anni indeterminato indeterminato nelle regioni nelle regioni impiegato impiegato impiegata impiegato del Sud e del Sud e nelle regioni nelle regioni nelle regioni nelle regioni isole isole del Centro del Centro del Sud e del Centro Nord Nord isole Nord € 7.500 € 13.500 € 13.500 10 € 15.000 € 21.000 € 21.000 Il comma 4 septies, art.11 del D.lgs. 446/97 stabilisce che: – La deduzione di cui all’art.11 comma 1, lett. a) n.2, 3 e 4 è alternativa a quelle di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4 bis1 – Il limite massimo relativo alle deduzioni fruibili per ciascun dipendente, di cui all’art.11 commi 1, 4 bis 1, e del nuovo 4 quater (bonus Irap) è pari alla retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro. – In caso di superamento, la circ. AdE 61E/2007 conferma che l’ammontare di deduzioni spettanti è pari al costo del lavoro sostenuto per il dipendente. 11 Modifica della deduzione forfetaria per i soggetti di minori dimensioni Art.11, comma 4 bis D.Lgs 446/97 Scaglione valore produzione netta Deduzione Soggetti IRES es. in corso al 31.12.2013 Deduzione Soggetti IRPEF es. in corso al 31.12.2013 Deduzione soggetti IRES es. successivo Deduzione soggetti IRPEF es. successivo < € 180.759,91 € 7.350 € 9.500 € 8.000 € 10.500 compresa tra € 180.759,91 e € 180.839,91 € 5.500 € 7.125 € 6.000 € 7.875 compresa tra € 180.839,91 e € 180.919,91 € 3.700 € 4.750 € 4.000 € 5.250 compresa tra € 180.919,91 e € 180.999,91 € 1.850 € 2.375 € 2.000 € 2.625 12 Nuova deduzione per occupazionale “bonus Irap” incremento Art.11, nuovo comma 4 quater D.Lgs 446/97 Nuova deduzione dalla base imponibile Nuove assunzioni aggiuntive lavoratori a tempo indeterminato che incrementino la base occupazionale 13 Massimo €.15.000 annui per ogni dipendente neoassunto per il periodo di imposta di assunzione e i due successivi Ambito soggettivo Imprese individuali Esercenti arti e professioni Società di persone e equiparate Società di capitali ed enti commerciali Imprese agricole Enti non commerciali Cumulabile con le altre deduzioni Irap con i vincoli posti dall’art.11 comma 4 septies, quindi: per ogni rapporto di lavoro agevolabile, la somma del proprio “bonus irap” con le altre deduzioni sul costo del lavoro applicabili (apprendisti, disabili, r&s o “cuneo fiscale” o forfetaria fino a cinque dipendenti) non può superare il relativo costo per il datore di lavoro. 14 Verifica effettivo incremento della base occupazionale alla fine del periodo d’imposta rispetto al periodo precedente Individuazione del costo annuo dei neoassunti (A) Individuazione dell’incremento del costo del lavoro rispetto all’esercizio precedente (B) Determinazione del “bonus Irap” complessivo come importo minore tra la somma dei “bonus irap” individuali e B Verifica del cumulo per ogni neoassunto del proprio “bonus irap” con le altre eventuali deduzioni sul costo del lavoro applicabili Determinazione del “bonus irap” individuale per ogni neoassaunto come importo minore tra A ed € 15.000 15 Se nei due periodi d’imposta successivi all’assunzione agevolata: Non si verifica un ulteriore incremento della base occupazionale Cessa il rapporto di lavoro agevolato Decadenza del “bonus irap” 16 Riduzione aliquota Irap Art.16 D.Lgs 446/97 in vigore dal 24 aprile 2014 fattispecie Esercizio in corso al 31.12.2013 Acconti esercizio successivo Esercizio successivo Imprese e professionisti 3,90 % 3,75 % 3,50 % Imprese agricole 1,90 % 1,80 % 1,70 % Banche e istituti finanziari 4,65 % 4,50 % 4,20 % Assicurazioni 5,90 % 5,70 % 5, 30 % Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 4,20 % 4,00 % 3,80 % 17 Calcolo degli acconti esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2013 Metodo storico Metodo previsionale • Soggetti Irpef 100% imposta esercizio precedente • Soggetti Ires 101,50 % imposta esercizio precedente • Determinazione della base imponibile presunta tenendo conto dell’effetto delle nuove norme • Applicazione di aliquote ad hoc previste dal D.L. 66/2014 18 Trasformazione delle DTA Irap in crediti d’imposta L’art.1, commi da 167 a 171, della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) estende all’Irap la norma agevolativa (facoltativa per i soggetti IRES , ma obbligatoria per enti finanziari e assicurativi) che consente in alcuni casi la conversione di attività per imposte anticipate iscritte a bilancio in veri e propri crediti di imposta. Al ricorrere di ipotesi circoscritte dalla norma, è ammessa la conversione in credito di imposta dei crediti per Irap anticipata iscritti in bilancio a causa di differenze temporanee, relative principalmente ad avviamento e altre attività immateriali, rilevate nella determinazione della base imponibile Irap. In conseguenza della conversione saranno annullate le variazioni in diminuzione con scadenza più prossima per ammontare corrispondente alle DTA convertite. il credito di imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non è produttivo di interessi, può essere: utilizzato in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997; ceduto ex art. 43-ter DPR 602/1973; chiesto a rimborso per la parte residua dopo le compensazioni. 19 Transfer pricing e Irap Legge 244/2007 (finanziaria 2008) Circ. AdE 58/E/2010 • Introduzione dal 2008 del principio di “derivazione diretta” della base imponibile Irap dal bilancio civilistico per i soggetti IRES; • Irrilevanza ai fini Irap della disciplina dei prezzi di trasferimento ex art.110, comma 7, TUIR a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; • L’agenzia delle Entrate afferma la applicazione dei benefici conseguenti alla predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento anche al comparto Irap; • Secondo la dottrina prevalente, tale riferimento era valido per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31.12.2007 ancora accertabili al momento di emanazione della circolare, di diverso orientamento invece l’operato degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria; • L’art.1, comma 281 e successivi, della legge di stabilità 2014 estende retroattivamente l’applicazione all’Irap delle norme in materia di prezzi di trasferimento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007; Legge 147/2013 • Viene prevista la non applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione Irap fino al periodo d’imposta per il quale, al 01.01.2014 sono decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione (per i soggetti solari dal (legge di stabilità periodo d’imposta 2008 al 2012) 2014) 20
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