Soggetti IRES e IRPEF a cura di Davide Campolunghi

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Novità e criticità nella
determinazione dell’Irap:
Soggetti IRES e IRPEF
Dott. Davide Campolunghi
14 maggio 2014 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/B Milano
La dichiarazione IRAP 2014
Dichiarazione IRAP 2014
Esame delle novità
legislative che impattano sul
periodo in corso al
31.12.2013 (2013 per i
soggetti “solari”) per la
determinazione del saldo
IRAP
2
Esame delle novità
legislative che impattano sul
periodo successivo (2014
per i soggetti “solari”) per
la determinazione
dell’acconto IRAP su base
previsionale
Novità in materia IRAP
Esercizio in corso al 31.12.2013
Esercizio successivo
Aumento componente forfetaria
della deduzione del “cuneo fiscale”
(legge di stabilità 2013)
NO
SI
Modifica deduzione forfetaria per i
soggetti di minore dimensione (legge
di stabilità 2013)
NO
SI
Nuova deduzione per incremento
occupazionale “bonus Irap” (legge
di stabilità 2014)
NO
SI (ma solo se in corso al
31.12.2014)
Riduzione aliquota Irap (D.L.
66/2014)
NO
SI
Trasformazione delle DTA Irap in
crediti di imposta e deducibilità delle
svalutazioni crediti per gli enti
finanziari (legge di stabilità 2014)
SI
SI
Rilevanza ai fini Irap delle
disposizioni in materia di Transfer
Pricing (legge di stabilità 2014)
SI
SI
3
Deduzioni IRAP per l’esercizio in corso al 31.12.2013
Art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs 446/97
n.1
Contributi
assicurazioni
obbligatorie
infortuni sul
lavoro
n.5
Costi
apprendisti
e contratti di
inserimento
n.5
n.5
n.2,3,4
Costi
lavoratori
disabili
Costi addetti
ricerca e
sviluppo
Deduzione
del “cuneo
fiscale”
4
Art.11,
comma 1
bis D.Lgs
446/97
Art.11
comma 4
bis 1
D.Lgs
446/97
Art.17
comma 1
D.L.
185/2008
Art.11
comma 4
bis D.Lgs
446/97
Indennità
trasferta
dipendenti
autotrasport
atori
Deduzione
forfetaria
fino a 5
dipendenti
Deduzione
ricercatori e
docenti
rientranti
dall’estero
Deduzione
forfetaria
soggetti di
minori
dimensioni
Deduzioni IRAP per l’esercizio in corso al 31.12.2014
Art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs 446/97
n.1
Contributi
assicurazioni
obbligatorie
infortuni sul
lavoro
n.5
Costi
apprendisti e
contratti di
inserimento
n.5
Costi
lavoratori
disabili
n.5
Costi
addetti
ricerca e
sviluppo
Art.11
comma 4
quater
Art.11,
comma 1
bis D.Lgs
446/97
Art.11
comma 4
bis 1
D.Lgs
446/97
Art.17
comma 1
D.L.
185/2008
Art.11
comma 4
bis D.Lgs
446/97
“bonus
Irap”
Indennità
trasferta
dipendenti
autotrasport
atori
Deduzione
forfetaria
fino a 5
dipendenti
Deduzione
ricercatori
e docenti
rientranti
dall’estero
Deduzione
forfetaria
soggetti di
minori
dimensioni
n.2,3,4
Deduzione
del “cuneo
fiscale”
5
Aumento della componente forfetaria della
deduzione del “cuneo fiscale”
Art.11, comma 1, lett. a) n.2 e 3 D.Lgs 446/97
Art.2, comma 2, D.l. n.201/2011, convertito dalla
Legge n.214/2011, accanto alla deduzione forfetaria
“base”, aveva già introdotto due nuove deduzioni
forfetarie a decorrere dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31.12.2011.
Art.1, comma 484 Legge n.228/2012 interviene
ulteriormente, aumentando l’importo massimo di
tutte le deduzioni forfetarie previste.
6
Deduzioni
forfettarie
del
“cuneo
fiscale”
• Art.11, comma 1, lett a)
n.2 per ogni dipendente a
tempo indeterminato
impiegato in Italia (circ.
AdE 61E/2007);
• Art.11, comma 1, lett a)
n.3 Maggiorate e soggette
a regola aiuti “de minimis”
per ogni dipendente a
tempo indeterminato
impiegato in Abruzzo,
Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia;
7
Deduzione del “cuneo fiscale”
Soggetti beneficiari
Eccezione 1:
Tutti i soggetti passivi
IRAP (imprese,
professionisti, enti
commerciali e non)
Eccezione 2:
Amministrazioni
Banche, imprese di
pubbliche e imprese
assicurazione e enti
operanti in concessione
finanziari unicamente,
e a tariffa in particolari
in relazione alla
settori, in relazione alle
deduzione “maggiorata”
deduzioni forfetarie di
di cui all’art .11, comma
cui all’art.11, comma 1,
1, lett. a), n.3
lett. a), n.2 e 3
8
deduzioni forfettarie del “cuneo fiscale” –
periodo di imposta in corso al 31.12.2013
Per ogni
lavoratore
Per ogni
dipendente a
lavoratore
tempo
dipendente a
Per ogni
indeterminato
Per ogni
tempo
Per ogni
Per ogni
lavoratrice a
di età
lavoratore
lavoratrice
lavoratore
indeterminato
tempo
dipendente a
dipendente a dipendente a inferiore a 35
di età
indeterminato
anni
tempo
tempo
tempo
inferiore a 35
impiegato
impiegata
indeterminato
anni
indeterminato indeterminato
nelle regioni
nelle regioni
impiegato
impiegato
impiegata
impiegato
del Sud e
del Sud e
nelle regioni
nelle regioni
nelle regioni
nelle regioni
isole
isole
del Centro
del Centro
del Sud e
del Centro
Nord
Nord
isole
Nord
€ 4.600
€ 10.600
€ 10.600
9
€ 9.200
€ 15.200
€ 15.200
deduzioni forfettarie del “cuneo fiscale” –
periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2013
Per ogni
lavoratore
Per ogni
dipendente a
lavoratore
tempo
dipendente a
Per ogni
indeterminato
Per ogni
tempo
Per ogni
Per ogni
lavoratrice a
di età
lavoratore
lavoratrice
lavoratore
indeterminato
tempo
dipendente a
dipendente a dipendente a inferiore a 35
di età
indeterminato
anni
tempo
tempo
tempo
inferiore a 35
impiegato
impiegata
indeterminato
anni
indeterminato indeterminato
nelle regioni
nelle regioni
impiegato
impiegato
impiegata
impiegato
del Sud e
del Sud e
nelle regioni
nelle regioni
nelle regioni nelle regioni
isole
isole
del Centro
del Centro
del Sud e
del Centro
Nord
Nord
isole
Nord
€ 7.500
€ 13.500
€ 13.500
10
€ 15.000
€ 21.000
€ 21.000
Il comma 4 septies, art.11 del D.lgs. 446/97
stabilisce che:
– La deduzione di cui all’art.11 comma 1, lett. a) n.2, 3
e 4 è alternativa a quelle di cui ai commi 1, lettera a),
numero 5), e 4 bis1
– Il limite massimo relativo alle deduzioni fruibili per
ciascun dipendente, di cui all’art.11 commi 1, 4 bis 1,
e del nuovo 4 quater (bonus Irap) è pari alla
retribuzione, oneri e spese a carico del datore di
lavoro.
– In caso di superamento, la circ. AdE 61E/2007
conferma che l’ammontare di deduzioni spettanti è
pari al costo del lavoro sostenuto per il dipendente.
11
Modifica della deduzione forfetaria per i
soggetti di minori dimensioni
Art.11, comma 4 bis D.Lgs 446/97
Scaglione
valore
produzione
netta
Deduzione
Soggetti IRES
es. in corso al
31.12.2013
Deduzione
Soggetti IRPEF
es. in corso al
31.12.2013
Deduzione
soggetti IRES
es. successivo
Deduzione
soggetti IRPEF
es. successivo
< € 180.759,91
€ 7.350
€ 9.500
€ 8.000
€ 10.500
compresa tra €
180.759,91 e €
180.839,91
€ 5.500
€ 7.125
€ 6.000
€ 7.875
compresa tra €
180.839,91 e €
180.919,91
€ 3.700
€ 4.750
€ 4.000
€ 5.250
compresa tra €
180.919,91 e €
180.999,91
€ 1.850
€ 2.375
€ 2.000
€ 2.625
12
Nuova
deduzione
per
occupazionale “bonus Irap”
incremento
Art.11, nuovo comma 4 quater D.Lgs 446/97
Nuova deduzione dalla
base imponibile
Nuove assunzioni
aggiuntive lavoratori a
tempo indeterminato che
incrementino la base
occupazionale
13
Massimo €.15.000 annui
per ogni dipendente
neoassunto per il periodo
di imposta di assunzione e
i due successivi
Ambito soggettivo
Imprese
individuali
Esercenti
arti e
professioni
Società di
persone e
equiparate
Società di
capitali ed
enti
commerciali
Imprese
agricole
Enti non
commerciali
Cumulabile con le altre deduzioni Irap con i vincoli
posti dall’art.11 comma 4 septies, quindi:
per ogni rapporto di lavoro agevolabile, la somma del proprio “bonus irap”
con le altre deduzioni sul costo del lavoro applicabili (apprendisti, disabili,
r&s o “cuneo fiscale” o forfetaria fino a cinque dipendenti) non può
superare il relativo costo per il datore di lavoro.
14
Verifica effettivo
incremento della base
occupazionale alla fine del
periodo d’imposta rispetto
al periodo precedente
Individuazione del costo
annuo dei neoassunti (A)
Individuazione
dell’incremento del costo
del lavoro rispetto
all’esercizio precedente (B)
Determinazione del “bonus
Irap” complessivo come
importo minore tra la
somma dei “bonus irap”
individuali e B
Verifica del cumulo per
ogni neoassunto del
proprio “bonus irap” con le
altre eventuali deduzioni
sul costo del lavoro
applicabili
Determinazione del “bonus
irap” individuale per ogni
neoassaunto come importo
minore tra A ed € 15.000
15
Se nei due periodi d’imposta successivi
all’assunzione agevolata:
Non si verifica
un ulteriore
incremento
della base
occupazionale
Cessa il
rapporto di
lavoro
agevolato
Decadenza
del “bonus
irap”
16
Riduzione aliquota Irap
Art.16 D.Lgs 446/97 in vigore dal 24 aprile 2014
fattispecie
Esercizio in corso
al 31.12.2013
Acconti esercizio
successivo
Esercizio
successivo
Imprese e
professionisti
3,90 %
3,75 %
3,50 %
Imprese agricole
1,90 %
1,80 %
1,70 %
Banche e istituti
finanziari
4,65 %
4,50 %
4,20 %
Assicurazioni
5,90 %
5,70 %
5, 30 %
Imprese
concessionarie
diverse
da quelle di
costruzione e
gestione di
autostrade e trafori
4,20 %
4,00 %
3,80 %
17
Calcolo degli acconti esercizio successivo a
quello in corso al 31.12.2013
Metodo
storico
Metodo
previsionale
• Soggetti Irpef 100% imposta
esercizio precedente
• Soggetti Ires 101,50 % imposta
esercizio precedente
• Determinazione della base
imponibile presunta tenendo conto
dell’effetto delle nuove norme
• Applicazione di aliquote ad hoc
previste dal D.L. 66/2014
18
Trasformazione delle DTA Irap in crediti
d’imposta
L’art.1, commi da 167 a 171, della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014)
estende all’Irap la norma agevolativa (facoltativa per i soggetti IRES , ma
obbligatoria per enti finanziari e assicurativi) che consente in alcuni casi la
conversione di attività per imposte anticipate iscritte a bilancio in veri e propri
crediti di imposta.
Al ricorrere di ipotesi circoscritte dalla norma, è ammessa la conversione in
credito di imposta dei crediti per Irap anticipata iscritti in bilancio a causa di
differenze temporanee, relative principalmente ad avviamento e altre attività
immateriali, rilevate nella determinazione della base imponibile Irap. In
conseguenza della conversione saranno annullate le variazioni in diminuzione
con scadenza più prossima per ammontare corrispondente alle DTA convertite.
il credito di imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e
non è produttivo di interessi, può essere:
utilizzato in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997;
ceduto ex art. 43-ter DPR 602/1973;
chiesto a rimborso per la parte residua dopo le compensazioni.
19
Transfer pricing e Irap
Legge 244/2007
(finanziaria 2008)
Circ. AdE
58/E/2010
• Introduzione dal 2008 del principio di “derivazione diretta” della base imponibile Irap dal bilancio civilistico
per i soggetti IRES;
• Irrilevanza ai fini Irap della disciplina dei prezzi di trasferimento ex art.110, comma 7, TUIR a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
• L’agenzia delle Entrate afferma la applicazione dei benefici conseguenti alla predisposizione della
documentazione in materia di prezzi di trasferimento anche al comparto Irap;
• Secondo la dottrina prevalente, tale riferimento era valido per i periodi di imposta fino a quello in corso al
31.12.2007 ancora accertabili al momento di emanazione della circolare, di diverso orientamento invece
l’operato degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria;
• L’art.1, comma 281 e successivi, della legge di stabilità 2014 estende retroattivamente l’applicazione
all’Irap delle norme in materia di prezzi di trasferimento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31.12.2007;
Legge 147/2013 • Viene prevista la non applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione Irap fino al periodo d’imposta per il
quale, al 01.01.2014 sono decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione (per i soggetti solari dal
(legge di stabilità
periodo d’imposta 2008 al 2012)
2014)
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