N. 056-008- A RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l’Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all’estero) (Relatori di maggioranza Martines, De Anna, Lauri) sul DISEGNO DI LEGGE n. 56 <<Norme regionali in materia di attività culturali>> (TESTO BASE) Presentato dalla Giunta regionale il 7 luglio 2014 ABBINATO ALLA PROPOSTA DI LEGGE n. 8 <<Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia>> Presentata il 3 settembre 2013 Presentate alla Presidenza il 24 luglio 2014 Martines, il 25 luglio 2014 De Anna e Lauri Egregio Presidente, egregi Consiglieri, gentili Consigliere la Giunta regionale ha presentato, il 7 luglio 2014, il disegno di legge n. 56 <<Norme regionali in materia di attività culturali>> con la dichiarata ambizione di disciplinare una così significativa parte del settore culturale regionale - nel provvedimento in esame, infatti, non è contenuta la disciplina relativa ai beni culturali, lasciata ad un successivo provvedimento legislativo - mediante un riformato corpo normativo, contenente congiuntamente precetti, una rinnovata organizzazione politico-amministrativa e un nuovo semplificato sistema di erogazione del finanziamento pubblico delle attività culturali. Relativamente al contenuto prescrittivo del disegno di legge, mi limito ad osservare - poiché la relativa strutturazione costituisce la rappresentazione della logica che guida il tratto complessivo del provvedimento - che le disposizioni in esso contenute sono raggruppate in IV Titoli. Il Titolo I (Disposizioni generali), comprende l’indicazione delle finalità, dell’oggetto e dei principi del provvedimento. Il Titolo II (Programmazione, strumenti e organismi di governo della cultura), individua i settori degli interventi regionali in materia di attività culturali, ovvero: - spettacolo dal vivo; - attività cinematografica ed audiovisiva; - arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; - divulgazione della cultura umanistica, storica, giuridica, economica, delle scienze sociali e politiche e della cultura scientifica; - mantenimento della memoria storica. Contiene, inoltre, ai fini della configurazione di una nuova gestione-amministrazione delle attività culturali, la previsione di un Documento triennale di politica culturale della regionale (art. 4), quale momento di analisi e di programmazione delle attività culturali regionali; nonché l’Osservatorio regionale della cultura (art. 5), quale organismo di raccolta e monitoraggio delle informazioni statistiche relative alla domanda e all’offerta di attività culturali e di spettacolo nella nostra regione. Il Titolo III (Attività culturali), diviso nel Capo I (Spettacolo dal vivo); nel Capo II (Attività cinematografica e audiovisiva); Capo III (Arti figurative, visive della fotografia e della multimedialità); Capo IV (Divulgazione della cultura umanistica, storica, giuridica, economica, delle scienze sociali e politiche e della c ultura scientifica); Capo V (Mantenimento della Memoria storica); Capo VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande); Capo VII (Partenariato); Capo VIII (Residenze multidisciplinari); Capo IX (Distretti culturali). Il Titolo IV (Norme finali), contiene le disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie, I Assegnato per competenza alla V Commissione, l’esame del disegno di legge, a norma di regolamento (art. 93), è stato abbinato a quello della proposta di legge n. 8 <<Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia>>, primo firmatario il consigliere De Anna. Ai fini dell’istruttoria legislativa la V Commissione ha scelto quale testo base il disegno di legge giuntale e ha provveduto, nella mattinata del 16 luglio u.s., a svolgere l’audizione di una cinquantina di associazioni, enti ed operatori culturali interessati alla materia in esame. Nel corso del successivo esame, il 17 luglio, in commissione sono stati approvati alcuni emendamenti orali al testo base riguardanti profili prettamente lessicali o di coordinamento normativo, un aggiornamento della norma concernente le abrogazioni e la norma finanziaria di cui all’attuale articolo 35, mentre, relativamente alla scelta di presentare o meno formali emendamenti nel merito dell’articolato, è stata raggiunto l’accordo tra maggioranza e parte della minoranza consiliari, in particolare con il primo firmatario della proposta di legge abbinata De Anna, di procedere alla costituzione di un informale Gruppo di lavoro - composto dal sottoscritto, dai consiglieri Lauri, Paviotti, De Anna e dall’Assessore Torrenti - per l’elaborazione e la formulazione di un unico ed organico emendamento, che tenesse conto di quanto emerso durante la discussione e delle osservazioni maggiormente rilevanti emerse nel corso dell’audizione precedentemente svolta. Concordato un tanto, il disegno di legge è stato, quindi, approvato a larga maggioranza. Il gruppo di lavoro, così costituito, si è riunito nella mattinata di lunedì 21 luglio e ha deciso, dopo lunga ed approfondita discussione, i contenuti di una serie di emendamenti per l’Aula, oggi in approvazione. Pertanto, il mio personale auspicio è che il presente disegno di legge possa essere celermente approvato dal Consiglio regionale, quantomeno con l’ampio consenso già conseguito in sede di commissione. MARTINES II Signor Presidente, Signori Consiglieri, nel dizionario della lingua italiana alla parola “cultura” c’è scritto: a) - “complesso delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che contribuisce alla formazione della personalità”; b) - “pratiche e conoscenze collettive di una società”; c) - “civiltà, conoscenze, dottrina, educazione, erudizione, formazione, istruzione, sapere”. La cultura è la sintesi della condizione umana, di quella che è e di quella che vorremmo che fosse. Disciplinarla e amministrarla con un nuovo corpo normativo, anche se parziale (LR 68/1981 attuale riferimento) presuppone: a) - nuova (straordinaria) responsabilità programmatoria; b) - rimodellata organizzazione politico-amministrativa regionale capace di erogare il finanziamento pubblico diversamente dal passato; c) - innovazione non solo in termini di strumenti ma anche sotto l’aspetto dei presupposti giuridici e delle relazioni che intercorrono tra la Regione e gli organismi culturali; d) - semplificazione legislativa, con l’abrogazione di numerose norme sedimentatesi nel tempo; e) - consultazione permanente tra pubblico e privato; f) - selettività della spesa pubblica, specie in un momento, quale quello presente, caratterizzato dal forte calo delle risorse pubbliche disponibili. Le premesse per questo testo di legge sono nate dagli Stati Generali della cultura, indetti dall’Amministrazione regionale nel corso del 2011. Sviluppati nel corso di alcuni mesi sull’intero territorio regionale secondo vari tematismi, hanno visto una amplissima partecipazione di operatori culturali e di cittadini. Si sono conclusi con indicazioni, proposte, richieste, suggerimenti, facendo emergere una realtà complessiva dalla grandissima ricchezza intellettuale e morale, che fa della cultura la spina dorsale di tutta la Comunità regionale. Alcuni “fili conduttori” degli Stati Generali: a) - la necessità di una chiara programmazione regionale triennale, con un altrettanto chiaro e certo budget finanziario; I b) - la cultura è formidabile fattore strategico di sviluppo della società regionale e lo standard culturale di questa consente anche la valutazione del grado di benessere della popolazione; c) - la richiesta di aumentare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati dalla Pubblica amministrazione; d) - l’esigenza di avere precisi criteri di selezione e valutazione dei progetti culturali sostenuti dal finanziamento pubblico, anche con l’obiettivo di pervenire ad un forte partenariato pubblico-privato; e) - la disponibilità degli “stakeholders” ad entrare nelle dinamiche e nella programmazione comunitarie, sia sul piano delle risorse finanziarie eventualmente disponibili sia sul piano delle normative riguardanti le attività economiche soggette ad “aiuti di Stato”. L’Amministrazione regionale ha raccolto questo sentimento collettivo e lo ha tradotto: in primis, dopo l’unanime consenso favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, in un provvedimento legislativo della Giunta precedente; secondariamente, in proposta di legge n. 8 di questa legislatura (Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia); infine, in disegno di legge n. 56 dell’attuale Giunta ed Assessore (Norme regionali in materia di attività culturali). In V Commissione si è deciso: a) -presentazione dei due testi (DDL n. 56 e proposta n. 8); b) -DDL n. 56, che recupera ampie parti della proposta di legge n. 8, come testo di riferimento per la Commissione; c) -analisi, discussione ed approvazione dei vari articoli del DDL n. 56, che “svuotano” progressivamente la proposta n. 8; d) - licenziamento di un provvedimento da consegnare alla valutazione ed approvazione di codesto Consiglio regionale. Va subito precisato che questo non è un Testo Unico su tutto il “fronte” culturale, nel senso che alcune materie del Patrimonio Culturale (biblioteche e musei in primis, ma anche valorizzazione dei beni mobili, archeologia industriale, architettura fortificata, beni archeologici ed altri beni immobili) restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti di settore. Nella metà del secolo scorso venne coniato per la prima volta il termine “industria culturale” dalla Scuola economica di Francoforte. Venticinque anni più tardi, alcuni sociologi francesi lanciarono il termine “industrie culturali” per sottolineare come le attività culturali si manifestassero per mezzo di un processo economico fortemente radicato nella società. II Attualmente, l’avvento della globalizzazione e l’irruzione dei Paesi emergenti sullo scenario internazionale obbligano a ricercare nuove frontiere dello sviluppo. In questo contesto la cultura permette ai Paesi avanzati non solo di mantenere le proprie posizioni ma anche di innescare una nuova fase di crescita. Cultura intesa sia come patrimonio sia come attività. Cultura quale sinonimo di avanzamento delle conoscenze e rafforzamento delle coscienze, individuali e collettive. Cultura che fa rima con libertà e democrazia. Cultura sempre più opportunità d’investimento e sempre meno puro centro di costo. Già dall’indice, emerge sufficientemente chiara la struttura della presente proposta normativa. Di fatto, essa è costituita da tre settori: a) - il primo, contiene le norme su finalità, principi, programmazione, strumenti e organismi di governo; b) - il secondo riguarda singoli interventi riferiti alle attività culturali e al patrimonio culturale (parzialmente, per cinema e fotografia); c) - il terzo settore è dedicato alle disposizioni finanziarie, aiuti di stato, abrogazioni e norme transitorie. Da sottolineare, come accennato poc’anzi, che le istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, le istituzioni museali, gli ecomusei continueranno ad essere disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Giova altresì precisare che il presente disegno di legge non interviene sull’architettura istituzionale della Regione. Si ritiene che la materia del conferimento di funzioni agli Enti locali debba collocarsi in un disegno istituzionale organico e non di settore quale quello, seppur importante, della cultura. Analizzando più da vicino il testo: - Titolo I: disposizioni generali con le finalità della cultura, in tutti i suoi generi (art. 1), i principi e finalità delle legge. - Titolo II: programmazione, strumenti e organismi di governo della cultura. Esso riguarda gli obiettivi generali degli interventi regionali (art. 3) ed introduce (art. 4) il Documento di politica culturale regionale (programmazione a proiezione triennale), l’Osservatorio regionale della cultura (art. 5). Il Documento conterrà analisi, strategie, obiettivi, linee di intervento, criteri e monitoraggio dei processi di produzione culturale. Questo Documento prevede che sia approvato dalla Giunta, su proposta dell’Assessore e di concerto con gli altri Assessori (integrazione della programmazione). III Nella proposta n. 8 veniva approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, chiamata a sua volta a stabilire priorità per le tutte le linee d’intervento contenute nel Documento, le spese massime ammissibili per ciascun obiettivo e l’assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna linea d’intervento. Le motivazioni sono evidenti: se la cultura è la “spina dorsale” della Regione, un’opportunità di investimento e non centro di spesa, “cartina di tornasole” per una valutazione dello stato di salute del benessere della comunità regionale, allora esso ha valenza politico-programmatica. Sia allora il Consiglio, nella sua interezza, a pronunciarsi. - Titolo III: attività culturali, con i singoli settori oggetto degli interventi regionali (spettacolo dal vivo, attività cinematografica ed audiovisiva, arti figurative, fotografia e multimedialità, cultura umanistica e scientifica, mantenimento della memoria storica, teatro amatoriale, folclore, cori e bande, partenariato, residenze multidisciplinari e distretti culturali). - Titolo IV: norme finali, riguardano la rendicontazione sino all’ammontare dell’incentivo concesso, l’avanzo o utile netto (art. 29), il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (art. 31), l’elenco delle norme da abrogare (art. 33) e le norme finanziarie (art. 34). Degno di particolare considerazione l’art. 12 della proposta n. 8, ove si prevedeva l’istituzione dei Centri pubblici socio-culturali, denominati “Spazio cultura” e declinati come servizi d’interesse economico generale (SIEG). La norma proposta voleva e vuole essere una opportunità per gli “… Enti locali della Regione, a livello di singola amministrazione o in forma collaborativa tra Enti mediante apposite convenzioni”, al fine di organizzare sul territorio centri di servizi culturali integrati, mediante operatori particolarmente qualificati e rigorosamente selezionati. E’ in fase di presentazione un DDL organico da parte dell’Assessore alle Autonomie Locali sul riordino dell’architettura istituzionale della Regione, con assegnazione delle funzioni o nuove funzioni della cultura a Regione, Comuni in forma singola od associata. Nell’attesa, trasformerei la proposta SIEG in OdG che impegni l’Assessore e la Giunta a riconsiderare l’argomento dopo l’approvazione del DDL di cui sopra. Si prevede che la legge produca effetti dal 1° gennaio 2015 e si confida nel voto favorevole di codesto onorevole Consiglio. DE ANNA IV Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri, il peso della la cultura nella vita di una comunità non è solo un indice della sua civiltà, ma nell’età e nella società della conoscenza è anche un fattore di crescita dell’intera comunità dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista economico. Ciò vale ancora di più in una regione di confine crocevia di culture, popoli, lingue e storie diverse come il Friuli Venezia Giulia. Per l’Italia e anche per lo stesso Friuli Venezia Giulia essa rappresenta un’enorme potenzialità ancora largamente inespressa. Ancora nel 2003 l’Italia, caratterizzata come è noto da un enorme patrimonio culturale e ambientale e attraversata da una miriade di piccoli e grandi eventi culturali fatturava nel settore culturale e ricreativo soltanto il 6,3% del proprio PIL, collocandosi alle spalle di paesi come il Regno Unito, il Belgio e la Spagna, ma manche della Repubblica Ceca dell’Estonia, dell’Olanda, dell’Austria, della Slovacchia, della Finlandia, della Svezia e della Slovenia (Fonte: European Commission 2007/Banca d’Italia). Per quanto riguarda l’occupazione, nel settore cultuale l’Italia impiega stabilmente soltanto l’1,4% delle proprie unità di lavoro totale, e il FVG con l’1,4% si colloca alle spalle del Lazio, della Val d’Aosta, della Liguria, della Toscana, dell’Umbria, della Sicilia, della Lombardia, dell’Emila Romagna e dell’Abruzzo (Fonte: ISTAT/ Banca d’Italia), con un’incidenza della spesa sul totale della spesa pubblica pari al 2,4% alle spalle di Valle d’Aosta, e Trentino Alto Adige. Di questa solo lo 0,26% è a carico della Regione, alle spalle di Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, lo 0,64% è a carico delle sistema delle Autonomie Locali e l’1,47% risulta carico dello Stato, che fornisce il contributo maggiore (Triennio 2006-2008, Fonte: Banca d’Italia). Già da questi dati emerge in modo chiaro come la cultura e la costruzione dell’immaginario non costituiscano affatto un centro di un costo, ma al contrario siano un fattore produttivo dell’economia immateriale e dell’occupazione, con una correlazione diretta tra queste e l’investimento in spesa pubblica. Pur afferendo già formalmente ad un settore esplicitamente produttivo dell’istituzione regionale come il turismo, una parte del settore cinematografico costituisce a questo proposito un esempio lampante. Alimentata anche da un retroterra di manifestazioni di interesse nazionale e internazionale, che ha contribuito a rendere la cultura cinematografica regionale di livello nazionale ed europeo, le 22 produzioni assistite dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission determinavano nel 2011 una spesa sul territorio regionale di 7,5 milioni di euro e un indotto economico complessivo di 13,4 milioni, a fronte di una dotazione regionale di 691 mila euro. Nel 2012 l’anno dopo, a fronte di una riduzione della dotazione di più del 50 % e di una sua riduzione a 330 mila euro, in cui restava invariata la voce delle spese di funzionamento ammontante a 270 mila euro, la spesa sul territorio regionale risultava sostanzialmente dimezzata (4,8 milioni), così come l’indotto economico complessivo (8,7 milioni). I L’esempio della Film Commission, seppur particolare, mette in evidenza una correlazione diretta tra investimenti in cultura, indotto economico e indotto occupazionale, e seppure in forme diverse e più attenuate è trasponibile all’intero settore dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. Esso dimostra non solo quanto fu dannosa nella passata legislatura la scelta di un taglio delle risorse stanziate dalla Regione così drastico come quello operato dalla maggioranza precedente come forma di punizione per il sostegno al bellissimo film di Marchio Bellocchio sul fine vita. Ma spiega anche la forza e l’energia con cui, l’anno dopo, allorquando l’Amministrazione tagliò di diversi milioni di euro i propri interventi nel settore, si costituì con un moto spontaneo un vero e proprio movimento, quello dell’1%, che contestò duramente la svolta politica compiuta dalla Regione per far fronte alla spendign review imposta dalle politiche di austerity, quella di cominciare i tagli proprio nella cultura. Fu attraverso quel movimento e da quella contestazione che maturò la convocazione degli Stati Generali della Cultura del Friuli Venezia Giulia da cui scaturirono alcune delle proposte che caratterizzano il progetto di legge del Consigliere De Anna, e ancora presenti in filigrana nel disegno di legge dell’Assessore Torrenti oggi discussione. Non solo la Film Commission, ma più in generale l’intero ambito delle attività e delle manifestazioni cinematografiche del Friuli Venezia Giulia costituiscono un esempio di come parte del mondo culturale del Friuli Venezia Giulia si sia già avviato su un percorso di progressiva professionalizzazione con enormi ricadute dirette e indirette in termini di promozione dell’immagine della regione in Italia e all’estero e in termini di riconoscimenti nazionali e internazionali – basti pensare al trionfo di film come Zoran e Tir nei festival di Venezia e Roma – e di ritorno turistico ed economico. Parallelamente allo sviluppo di questo percorso, che non riguarda solo il cinema ma tutti i settori della vita culturale della regione, non è diminuito quel pullulare di piccole e grandi iniziative ed attività culturali su tutto il territorio regionale che scandiscono il tempo libero dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, e che pur non avendo come orizzonte percorsi di professionalizzazione e venendo svolte in forma volontaria o semivolontaria, alimentano l’humus culturale e la ricchezza sociale della comunità regionale. Entrambi gli aspetti sopra ricordati spiegano alcuni dei principi e degli obiettivi che hanno ispirato dopo trentaquattro anni la stesura di questo nuovo disegno di legge organico sulle attività culturali: rimandando ad un altro specifico provvedimento il riesame delle normative regionali in materia di beni culturali, la nuova legge regionale sulla cultura si pone innanzitutto l’obiettivo di circoscrivere gli enti le attività e le manifestazioni di effettivo interesse regionale già avviate verso un percorso di progressiva professionalizzazione e in grado di trasformarsi in vere e proprie imprese culturali anche attraverso una programmazione triennale, dalle altre manifestazioni e attività che pur essendo altrettanto preziose, rimangono ancora confinate nell’ambito del volontariato e circoscritte in un ambito locale, il cui sostegno può progressivamente alimentarsi di un maggiore coinvolgimento del sistema degli enti locali, anche sfruttando le potenzialità della imminente riforma. Con l’importante novità dell’implementazione dei bandi annuali come canale di finanziamento intermedio per il sostegno di quelle attività, manifestazioni ed eventi che attraverso progetti specifici aspirano a guadagnare una rilevanza regionale. II Rispetto al sistema precedente, caratterizzato per larga parte da finanziamenti annuali attraverso poste puntuali e poco caratterizzati da criteri di carattere qualitativo, il nuovo sistema degli enti di rilevanza regionale si caratterizza in potenza come molto più permeabile sia in ingresso che in uscita, indicando un percorso chiaro di possibile crescita e professionalizzazione a tutte le realtà più giovani e innovative che hanno l’ispirazione a diventare tali, senza tuttavia rinunciare al sostegno di molte delle altre, o direttamente attraverso il sostegno regionale, o indirettamente attraverso la programmazione a livello comunale e sovracomunale così come verrà disegnata dalla riforma degli enti locali. Il nuovo sistema, già anticipato dalle scelte compiute da questo Consiglio in sede di legge finanziaria 2014, delinea un nuovo quadro di riferimento in grado di dare più certezze al sistema delle imprese, degli enti e delle associazioni culturali, con importanti risvolti anche dal punto di vista del miglioramento della qualità del lavoro in un ambito caratterizzato ancora più che tutti gli altri da condizioni di pesantissima precarietà dei rapporti di lavoro. Migliorare la qualità del lavoro degli operatori culturali con una particolare attenzione per le nuove generazioni: ecco un altro obiettivo a cui la presente legge, e soprattutto i suoi regolamenti attuativi, può e deve puntare, con coraggio e con decisione. E quindi: - un grande momento di partecipazione a cadenza triennale per la costruzione dal basso della programmazione culturale della Regione e del Documento di politica culturale a cui va data nuova linfa e un peso effettivo in tutte le scelte future; - una Commissione regionale di esperti emanazione non solo dell’Amministrazione ma dell’intera comunità culturale regionale designata dal Consiglio con compiti di supporto alla programmazione e alla valutazione; - il coinvolgimento della Commissione consiliare competente sia in fase di programmazione che in fase di stesura dei regolamenti attuativi e di stanziamento delle risorse; - un sistema di finanziamento, tendente ad un’ottimale valutazione della qualità, attraverso quattro diversi canali: quello previsto dal decreto ministeriale FUS nazionale di alcuni fra i maggiori soggetti operanti nel panorama culturale regionale; quello annuale per la gestione triennale di alcune realtà di rilevanza regionale; quello annuale a progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale; quello di incentivi annuali a bandi su progetti di respiro regionale previa procedura valutativa delle domande; - l’individuazione dei settori dello spettacolo dal vivo, dell’attività cinematografica ed audiovisiva, delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità, la divulgazione della cultura umanistica, storica, scientifica, giuridica, economica e delle scienze sociali, le politiche e il mantenimento della memoria storica, il sostegno al sistema regionale del teatro amatoriale, del folklore, dei cori e delle bande, e la necessità di potere sostenere anche progetti manifestazioni ed eventi di carattere multidisciplinare; III - l’innovazione rappresentata da una sistematizzazione della promozione e del sostegno dell’attività di cooperazione e di partenariato, regionale, interregionale e internazionale, dalle residenze multidisciplinari e dai distretti culturali; - la semplificazione legislativa, con l’abrogazione di numerose norme sedimentatesi nel tempo, e la selettività della spesa pubblica in un momento storico caratterizzato dal forte calo delle risorse pubbliche disponibili. Sono questi gli aspetti essenziali di una riforma che, così come si configura nella proposta della giunta e in quella emendativa emersa nel corso delle audizioni ed in sede di Commissione, può ambire a rendere il sistema culturale regionale uno dei motori della ripresa e della crescita dell’intero Friuli Venezia Giulia. E’ per questi motivi che pertanto si confida nel voto favorevole di questo Consiglio regionale. LAURI IV
© Copyright 2024 ExpyDoc