Venezia Giulia (D. Lgs. 129/2014)

Decreto legislativo del 11 agosto 2014 n. 129 -
Decreto legislativo del 11 agosto 2014 n. 129 Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia in materia di tributi erariali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014
Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia
Pagina 1
Decreto legislativo del 11 agosto 2014 n. 129 -
Preambolo - Preambolo
In vigore dal 25 settembre 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Visto l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Torna al sommario
Articolo 1 Art. 1 Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
In vigore dal 25 settembre 2014
1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con
riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una
qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, puo'
compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla
normativa statale.
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere,
da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione
delle suddette agevolazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica. italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Torna al sommario
Pagina 2