SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE 1 6 gennaio 2014 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Fisco 23 Acconto IVA 2013: ravvedimento operoso 28 Dichiarazione integrativa rimborso/compensazione 32 Spesometro: comunicazione operatori finanziari 37 Abitazione principale: esonero e IMU 2014 Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago Bilancio 44 Scelta del regime contabile 50 Rettifica di errori contabili Fallimento 58 Crisi da sovraindebitamento PROCEDURE ADEMPIMENTO 5 000001 482725 Lavoro 67 Lavoro dei familiari nell’impresa SCADE 00148272 Le rubriche 7 Novità 11 Scadenze 73 Quesiti CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI SOGGETTI OBBLIGATI EDITORIALE Nasce la nuova ‘‘Pratica Fiscale’’ Pratica Fiscale si rinnova: per essere al fianco dei professionisti, in uno scenario in continua evoluzione, la sintesi operativa e` stata resa ancora piu` incisiva e di immediata consultazione. Per questo motivo, la struttura, contenutistica e grafica, della Rivista e` stata completamente ripensata: all’inizio di ogni articolo, una vera e propria ‘‘griglia di sintesi’’ opera da guida all’analisi successiva. Il testo, arricchito con esempi pratici, tavole e schemi, spiega con un linguaggio operativo l’adempimento; allo stesso modo la disposizione normativa viene elaborata, semplificata e quindi ‘‘tradotta’’ a misura dell’operatore professionale. E` stata inoltre arricchita la platea degli autori e degli argomenti trattati fisco, bilancio, societa`, lavoro, finanziamenti e fallimento -, dando voce chiara e forte a chi, per il ruolo svolto nel rispettivo campo di attivita` e la specifica competenza acquisita in relazione ai singoli temi trattati, rappresenta un sicuro punto di riferimento. Dalla sinergia fra due brand storici quali IPSOA e il fisco nasce la nuova Pratica Fiscale, che viene ora distribuita non solo insieme al Corriere Tributario e Azienda & Fisco ma anche alla rivista il fisco. Uno strumento indispensabile per rispondere alla sempre maggiore esigenza professionale di coniugare l’approfondimento con le soluzioni pratiche, che fornisce tutti gli elementi necessari per prendere con sicurezza le giuste decisioni operative. Buon anno e buon lavoro! L’Editore Gianfranco Ferranti SOMMARIO NOVITA` News a cura del Quotidiano IPSOA ............................................................................ " Fisco 7 Beni ai soci: proroga al 31 gennaio 2014 ..................................................................................... IFEL: aliquote IMU ordinarie 2013 ................................................................................................... Bozza modello di dichiarazione Tobin Tax .................................................................................... TARES: ultima rata e maggiorazione .............................................................................................. Maggiorazione acconti IRES e accise benzina ........................................................................... Adempimenti fiscali sospesi in Sardegna ..................................................................................... Studi di settore: software Segnalazioni 2013 ............................................................................. Antiriciclaggio: regime sanzionatorio ............................................................................................... Equitalia, al via lo Sportello Amico Imprese ................................................................................ 7 7 7 7 8 8 8 8 9 " Bilancio e societa` Misure antiriciclaggio per i professionisti ..................................................................................... Bozza nuovo OIC 12 sugli schemi di bilancio ............................................................................. 9 9 " Fallimento Imprese ‘‘cancellande’’: PEC non obbligatoria ........................................................................... 10 " Lavoro LE SCADENZE RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Associati in partecipazione con apporto di lavoro ..................................................................... Contratto di inserimento: agevolazioni INPS ............................................................................... Contratto di solidarieta‘ e recupero quote TFR .......................................................................... 10 10 10 " Gli adempimenti del mese ........................................................................................... 11 " Dal 6 al 20 gennaio 2013 ................................................................................................ 13 Come determinare e versare il ravvedimento operoso sull’acconto IVA 2013 di Riccardo Rizzi e Valerio Artina ............................................................................................................... DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPESOMETRO Integrativa rimborso/compensazione entro il 28 gennaio 2014 di Antonio Mastroberti ...................................................................................................................................... Spesometro: al 31 gennaio la comunicazione delle operazioni IVA da parte degli operatori finanziari di Roberto Fanelli ................................................................................................................................................. VERSAMENTO IMU 28 32 Abitazione principale: esonero e IMU 2014 di Paolo Parisi e Paola Mazza ...................................................................................................................... SCELTA DEL REGIME CONTABILE 23 37 Inizio anno, tempo di test per i regimi contabili da adottare di Tonino Morina e Salvina Morina ........................................................................................................... Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 44 5 SOMMARIO RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI Correzioni di errori in bilancio per omessi componenti negativi di reddito di Giancarlo Modolo ........................................................................................................................................... CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L’attivazione del piano di composizione della crisi delle persone non fallibili di Marcello Pollio ................................................................................................................................................. IMPRESA FAMILIARE QUESITI 58 Il lavoro dei familiari nell’impresa e nello studio di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti ................................................................................................ 67 Pratica Fiscale risponde .......................................................................................................... 73 73 73 Imputazione costi studi di fattibilita` ................................................................................................. Fatture emesse con aliquota IVA al 21% ..................................................................................... SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE Rivista licenziata per la stampa l’11 dicembre 2013 Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) http://www.ipsoa.it Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Pratica Fiscale e Professionale Tel. 02 82476.338 - Fax 02 82476.800 e-mail: [email protected] Casella postale 12055 - 20120 Milano Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999 Casella postale 12055 - 20120 Milano Direttore responsabile Giulietta Lemmi Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Pubblicita` Stampa ROTO 2000 S.p.A. 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Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. n. 1 del 6 gennaio 2014 NOVITA` News a cura della Redazione di FISCO IPSOA QUOTIDIANO Beni ai soci: proroga al 31 gennaio 2014 Agenzia delle Entrate, I contribuenti avranno tempo fino al 31 gennaio 2014 per l’invio della comunicazione dei comunicato stampa beni concessi in godimento ai soci e la segnalazione dei finanziamenti e delle capitalizza6 dicembre 2013 zioni. Per la comunicazione dei beni concessi in godimento e dei finanziamenti relativi al 2012, si ricorda, la scadenza originaria era fissata al 12 dicembre. A regime, invece, il termine per l’invio del modello e` individuato nel 30 aprile di ogni anno. L’adempimento riguarda la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che abbiano un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro. La comunicazione deve essere effettuata avvalendosi dell’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito Internet, da inviare, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, attraverso i canali Entratel o Fisconline. IFEL: aliquote IMU ordinarie 2013 Istituto per la Finanza Sono pubblicate sul sito dell’IFEL (l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, dell’Assoe l’Economia Locale ciazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI) le delibere, i regolamenti e le aliquote IMU (IFEL), sito internet (2012 e 2013) di piu` di 4.000 Comuni italiani. Le informazioni riportate sono per la gran parte riprese dalle deliberazioni inviate dai Comuni e pubblicate via via sul sito internet del Ministero delle Finanze. Bozza modello di dichiarazione Tobin Tax Agenzia delle Entrate, comunicato stampa L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la bozza del modello di dichiarazione Tobin Tax (art. 4 dicembre 2013 1, commi 491-500, Legge n. 228/2012) comprensiva delle istruzioni per la compilazione. Il modello riepilogativo, FTT (‘‘Financial transaction tax’’), deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo 2014. I soggetti obbligati sono gli intermediari e gli altri soggetti che abbiano condotto operazioni di trasferimento di proprieta` di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, nonche´ negoziazioni ad alta frequenza. (provvedimento direttoriale del 18 luglio 2013), nel periodo d’imposta 2013. La trasmissione della dichiarazione puo` essere effettuata: – direttamente dal contribuente; – da parte degli intermediari abilitati; – per il tramite di una societa` del gruppo, se il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione appartiene a un gruppo societario; Con la stessa dichiarazione e`, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso oppure riportare il credito all’anno successivo. Nessun obbligo dichiarativo e`, tuttavia, previsto laddove l’imposta liquidata risulti di importo inferiore a 50 euro. Min. Finanze, risoluzione 2 dicembre 2013, n. 10/DF TARES: ultima rata e maggiorazione I Comuni devono riscuotere l’ultima rata TARES esclusivamente con mod. F24 o con bollettino postale entro il 16 dicembre 2013. Laddove il versamento non possa essere effettuato nelle suddette modalita`, i contribuenti devono procedere a contattare direttamente i Comuni; nel caso in cui il versamento della Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 7 NOVITA` maggiorazione TARES sia riferito ad immobili ubicati nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche´ nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i contribuenti devono attenersi alle specifiche istruzioni fornite dai Comuni medesimi, anche in ordine all’eventuale annullamento della maggiorazione stessa. Min. Finanze, decreto 30 novembre 2013 Maggiorazione acconti IRES e accise benzina Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura (G.U. 2 dicembre 2013, dell’acconto IRES per gli esercenti attivita` finanziarie, creditizie e assicurative e` aumenn. 282) tata di 1,5 punti percentuali; quindi essi effettuano il versamento dell’acconto IRES nella misura del 130%, mentre tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5%. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP. Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attivita` nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%. Il MEF prevede, inoltre, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponga, entro il 31 dicembre 2014, l’ulteriore aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche´ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. Min. Finanze, decreto 30 novembre 2013 Adempimenti fiscali sospesi in Sardegna Stop ai versamenti e agli adempimenti fiscali per i contribuenti residenti nei comuni della (G.U. 3 dicembre 2013, Sardegna colpiti dall’alluvione del mese di novembre 2013. La sospensione riguarda i n. 283) termini in scadenza dal 18 novembre al 20 dicembre. La sospensione riguarda, tra l’altro, i versamenti degli acconti delle persone fisiche ai fini IRPEF (termine scaduto il 2 dicembre), delle societa` ai fini IRES e IRAP (termine scaduto il 10 dicembre), delle ritenute dei sostituti d’imposta (termine scaduto il 16 dicembre), e dell’IMU relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale. Agenzia delle Entrate, sito Internet Studi di settore: software Segnalazioni 2013 E` disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software ‘‘Segnalazioni 2013’’, con il quale e` possibile comunicare all’Agenzia gli elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruita`, non normalita` e incoerenza, nonche´ le cause di inapplicabilita` o di esclusione dagli studi di settore per il periodo di imposta 2012. L’invio telematico delle comunicazioni e` possibile dal 5 dicembre 2013 fino al 28 febbraio 2014. Il programma e` disponibile sul sito Internet delle Entrate seguendo il percorso: ‘‘Home Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013’’. Antiriciclaggio: regime sanzionatorio Min. Finanze Ragioneria generale La Ragioneria generale dello Stato richiama l’attenzione sulla necessita` di procedere a una dello Stato, circ. 29 novembre 2013, n. 40 ‘‘puntuale e attenta’’ esecuzione degli adempimenti relativi al procedimento sanzionatorio antiriciclaggio. Nel dettaglio, occorre che gli uffici territoriali si dotino dell’applicativo informatico SIVA-RGS, mediante il quale e` possibile seguire l’intero processo gestionale, dall’alimentazione delle banche dati fino alla comunicazione delle operazioni sospette, af- 8 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 NOVITA` finche´ possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF. La contestazione e` un atto recettizio, il quale produce effetti solamente a partire dal momento di avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all’emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l’atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l’archiviazione per difetto di notifica. Infine, per l’osservanza dell’obbligo previsto di comunicazione alla Guardia di Finanza delle violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore, si raccomanda l’inserimento, in fase di protocollazione dei dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a produrre contestazione. Equitalia, comunicato stampa 30 novembre 2013 BILANCIO E SOCIETA` Equitalia, al via lo Sportello Amico Imprese E` attivo in via sperimentale lo ‘‘Sportello Amico Imprese’’, il nuovo punto di ascolto di Equitalia dedicato a PMI, artigiani e commercianti. Lo sportello, presente al momento a Bari, Bologna, Firenze, Roma e Varese, sara` gradualmente replicato anche in altre citta` e si affianca a ‘‘Sportello Amico’’, nato nella primavera del 2012 e presente in tutte le province italiane per dare assistenza mirata alle esigenze particolari dei contribuenti, e si aggiunge alle convenzioni che Equitalia stipula con associazioni di categoria e ordini professionali. Gli imprenditori potranno avere consulenza sulle novita` normative in materia di riscossione dei tributi, in particolare sulle modalita` di rateizzazione, di compensazione e sulle possibilita` di sospensione della riscossione. Il servizio sara` prestato nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia, in punti facilmente identificabili grazie a specifiche insegne e cartelli. Misure antiriciclaggio per i professionisti IRDCEC, circolare 3 dicembre 2013, n. 36/IR L’IRDCEC ripercorre i tratti essenziali delle ultime risposte fornite dal Ministero delle Finanze, dell’UIF e della Guardia di finanza (in data 11 novembre 2013) in tema di misure antiriciclaggio. Le tematiche affrontate rispecchiano i problemi comunemente riscontrati dai professionisti: dalla corretta individuazione delle prestazioni oggetto di adeguata verifica; all’identificazione del titolare effettivo; dalla conservazione dei dati nel fascicolo della clientela; alla registrazione delle operazioni; dalla segnalazione di operazioni sospette alle transazioni in denaro contante. Particolare attenzione e` rivolta, inoltre, al pesante regime sanzionatorio introdotto dal legislatore per le violazioni dell’obbligo di registrazione, con la prevista applicazione (ex art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007) di una sanzione penale variabile da 2.600 a 13.000 euro a carico di chi ometta di effettuare la registrazione, ovvero la effettui in modo tardivo o incompleto. Organismo Italiano di Contabilita` Bozza nuovo OIC 12 sugli schemi di bilancio L’Organismo italiano di contabilita` ha reso noto l’avvio delle consultazioni sulla bozza del nuovo OIC 12, relativo alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio. Le consultazioni sul documento resteranno aperte fino al 28 febbraio 2014. Queste le principali novita` ‘‘in arrivo’’: – la scomparsa del relativo documento interpretativo n.1, incorporato all’interno del principio contabile; Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 9 NOVITA` – l’eliminazione di alcune appendici (come ad esempio quelle relative all’analisi dei movimenti delle poste del PN e all’informativa per area geografica), – ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico (contenuti nell’art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo a suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci; – per quanto concerne la nota integrativa, viene previsto che le informazioni siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di SP e CE e con l’inserimento di ulteriori precisazioni in merito ai criteri di valutazione adottati. FALLIMENTO Min. Sviluppo Economico, circ. 2 dicembre 2013, n. 3664 LAVORO Imprese ‘‘cancellande’’: PEC non obbligatoria Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le problematiche connesse all’obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese delle imprese individuali per quanto concerne le imprese cosiddette ‘‘cancellande’’. Sotto il profilo letterale, si deve rilevare, infatti, che la legge fallimentare (art. 10) dispone che: ‘‘Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si e` manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo’’. Sotto tale aspetto dunque, avrebbe un senso logico oltre che giuridico, l’obbligo di richiedere anche per un’impresa in sede di cancellazione l’adempimento dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC. Associati in partecipazione con apporto di lavoro INPS, circolare 5 dicembre 2013, n. 167 L’INPS definisce i passaggi operativi da compiere per l’accesso alle procedure di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro. L’inoltro telematico all’INPS della documentazione necessaria deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2014. INPS, circolare 5 dicembre 2013, n. 166 Contratto di inserimento: agevolazioni INPS Diramate dall’INPS le istruzioni operative per la concreta fruizione dei benefici contributivi legati all’assunzione di manodopera femminile con contratto di inserimento per il periodo 2009-2012. Le imprese che hanno necessita` di regolarizzare la propria situazione devono provvedere entro il 16 marzo 2014. Contratto di solidarieta` e recupero quote TFR Fondazione studi consulenti lavoro, circ. 4 dicembre 2013, La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza la nuova disposizione INPS (Mesn. 17 saggio 8 novembre 2013, n. 18092) circa il Fondo di Tesoreria. In particolare, vengono forniti utili chiarimenti riguardanti il recupero immediato delle quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarieta` assistito dalla CIGS (Legge n. 863/1984). 10 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE Gli adempimenti del mese a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) 2gennaio " Ravvedimento versamento acconti imposte entro 30 giorni giovedı` 9gennaio " Ravvedimento versamento acconti imposte entro 30 giorni giovedı` 10gennaio venerdı` 15gennaio mercoledı` 16gennaio giovedı` " Cfr. P. Parisi e P. Mazza a pag. 43 20gennaio lunedı` " Comunicazione dati contabili per nuove iniziative produttive " Ravvedimento sprint acconto IVA " Versamento secondo acconto IRES ed IRAP soggetti a cavallo " Fatturazione differita " Annotazione separata nel registro corrispettivi " Assistenza fiscale sostituti d’imposta " Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile " Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU " Versamento imposte da parte degli eredi con maggiorazione 0,40% a titolo di interesse corrispettivo " Versamento imposta di produzione e consumo " Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile " Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni " Versamento del contributo alla gestione separata INPS " Versamento imposta unica " Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente " Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente " Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) " Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente " Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione " Versamento conguaglio dell’IMU " Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute " Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2013 societa` di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo " Imposta sulle transazioni finanziarie " Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali (*) Dottori Commercialisti in Bergamo Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 11 LE SCADENZE 25gennaio sabato " Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 27gennaio " Ravvedimento versamento acconto IVA annuale lunedı` " Cfr. R. Rizzi e V. Artina a pag. 23 28gennaio " Integrativa UNICO 2013, IRAP 2013 per modifica compensazione/rimborso martedı` " Cfr. Antonio Mastroberti, a pag. 28 30gennaio giovedı` 31gennaio giovedı` 12 " Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro " Ravvedimento entro 15 giorni " Adempimenti contabili di fine mese " Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti " Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali " Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni " Denuncia riepilogativa tassa sui contratti di borsa " Comunicazione periodica intermediari finanziari " Comunicazione alle Agenzie fiscali dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari " Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale " Imposta comunale sulla pubblicita` " Versamento tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche " Presentazione UNICO 2013 societa` a cavallo " INTRA 12 " Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalita` privilegiata " Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari " Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari " Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari per il 2012 " Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE Dal 6 al 20 gennaio 2014 9 gennaio Ravvedimento - Acconti imposte UNICO 2013 entro 30 gg giovedı` ADEMPIMENTO " I soggetti che non hanno effettuato il versamento degli acconti delle imposte risultanti dal Mod. UNICO 2013 entro il termine ultimo del 10 dicembre 2013 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi, e della sanzione ridotta. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i soggetti obbligati al versamento del secondo acconto di IRES ed IRAP tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2013 che non hanno eseguito l’adempimento entro il termine ultimo del 10 dicembre 2013. MODALITA` OPERATIVE " Deve essere eseguito utilizzando il mod. F24 il pagamento: del tributo degli interessi moratori con maturazione giorno per giorno (3%) della sanzione del 30% ridotta al 3% (1/10 del minimo). La somma a titolo di interessi deve essere versata cumulativamente al tributo. CODICI TRIBUTO " 10 gennaio venerdı` 8918 8907 8908 1990 1993 - Sanzione pecuniaria IRES Sanzione pecuniaria IRAP Sanzione pecuniaria altre imposte dirette Interessi sul ravvedimento - IRES Interessi sul ravvedimento - IRAP Nuove iniziative produttive - Comunicazione dati contabili ADEMPIMENTO " I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 legge n. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili relativi al trimestre precedente delle operazioni effettuate. SOGGETTI OBBLIGATI " Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e che usufruiscono dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate. MODALITA` OPERATIVE " Per la trasmissione dei dati, da effettuarsi tramite apposito software scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni effettuate ai fini dell’IVA sono distinte tra imponibili secondo l’aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell’assistenza fornita dal tutor anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 13 LE SCADENZE Ravvedimento - Versamento dell’acconto IVA entro 15 gg ADEMPIMENTO " " Cfr. R. Rizzi e V. Artina, a pag. 23 Versamento, entro 15 giorni, del tributo omesso unitamente alla sanzione ridotta (importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. La convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento dell’acconto dell’IVA che andava versato entro il 27 dicembre 2013. MODALITA` OPERATIVE " Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno), e delle sanzioni connesse (pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO " 8904 - Sanzione pecuniaria IVA. 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. Versamento - Secondo acconto IRES e IRAP a cavallo ADEMPIMENTO " Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societa` di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa` ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1º febbraio 2013 - 31 gennaio 2014. NOVITA`: il ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. n. 133/ 2013, art. 2, comma 4) ha disposto che: per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il 10º giorno del 12º mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP. l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi pari al 102,5%) e per quello successivo. SOGGETTI OBBLIGATI " Le societa` di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa` ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1º febbraio 2013 - 31 gennaio 2014. MODALITA` OPERATIVE " Per le societa` di capitali, gli enti commerciali ed i consorzi, l’importo da versare a titolo di IRES e` pari al 102,5% dell’imposta relativa all’esercizio precedente da UNICO 2013 Societa` di capitali, incrementato del 70% delle eventuali ritenute sugli interessi ed altre somme delle obbligazioni pubbliche e private scomputate nel periodo precedente, dedotti gli importi gia` versati come prima rata, pari al 40% del totale dell’acconto dovuto. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRES per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le societa` e gli enti che esercitano attivita` assicurativa e` aumentata al 128,5%. Pertanto, per tale periodo d’imposta, gli esercenti attivita` finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130% e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5%. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP. Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli 14 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE esercenti attivita` nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%. L’acconto IRAP e` pari al 102,5% dell’imposta relativa all’esercizio precedente dedotto l’importo gia` versato come prima rata, pari al 40% del totale dell’acconto dovuto. CODICI TRIBUTO " gennaio 15 mercoledı` 2002 - IRES acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione; 3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. Assistenza fiscale - Sostituti d’imposta ADEMPIMENTO " Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale. SOGGETTI OBBLIGATI " I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale. MODALITA` OPERATIVE " I sostituti d’imposta possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi dell’assistenza fiscale. Fatturazione - Fattura differita ADEMPIMENTO " Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facolta` di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce. MODALITA` OPERATIVE " La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l’IVA, relativa alle fatture differite, dovra` essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa. Ravvedimento - Versamento ritenute e IVA mensile ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’IVA che andavano versate entro il 16 dicembre 2013. MODALITA` OPERATIVE " Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3% (un decimo del minimo 30%), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 15 LE SCADENZE CODICI TRIBUTO " 8906 8904 8926 1991 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; Sanzione pecuniaria IVA; Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento; Interessi sul ravvedimento - IVA. Ravvedimento - Versamento saldo IMU 2013 ADEMPIMENTO " Ravvedimento versamento del saldo, per il 2013, dell’imposta municipale propria con sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%). SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta che non hanno effettuato l’adempimento nei termini ordinari (16 dicembre 2013). MODALITA` OPERATIVE " Devono essere versati cumulativamente i seguenti importi: saldo dovuto, che doveva essere versato entro il 16 dicembre 2013; sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (3%); interessi calcolati al tasso di interesse legale. I contribuenti hanno la possibilita` di effettuare il pagamento dell’IMU con il mod. F24. CODICI TRIBUTO " 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze; 3913 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE; 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;. 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;. 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;. 3923 IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO-COMUNE;. 3924 IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO-COMUNE. Registro corrispettivi - Annotazione separata ADEMPIMENTO " Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali e` stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale. SOGGETTI OBBLIGATI " I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. MODALITA` OPERATIVE " Le operazioni per le quali e` rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo. Versamento - Imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione ADEMPIMENTO " Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al 16 febbraio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%. SOGGETTI OBBLIGATI " Gli eredi del contribuente che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e` verificato anteriormente alla morte del dante causa. 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE MODALITA` OPERATIVE " 16 gennaio giovedı` Gli eredi del contribuente devono effettuare il versamento delle imposte dovute utilizzando il modello di pagamento F24. Comunicazione - Dichiarazioni d’intento ADEMPIMENTO " Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facolta` di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. MODALITA` OPERATIVE " I soggetti obbligati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Imposta sostitutiva - Risparmio gestito ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e societa` fiduciarie. SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM e societa` fiduciarie. MODALITA` OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO " 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati. MODALITA` OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO " 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 17 LE SCADENZE Ritenute - Redditi autonomi, dipendente e provvigioni ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. SOGGETTI OBBLIGATI " Societa` di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, societa` non residenti, societa` di persone, associazioni per l’esercizio di arti e professioni, societa` di armamento, societa` di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini. MODALITA` OPERATIVE " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. I non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R. ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R. MODALITA` OPERATIVE " I versamenti delle ritenute devono essere effettuati con modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO " 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti. Ritenute - Capitali imprese di assicurazione ADEMPIMENTO " Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di assicurazione. MODALITA` OPERATIVE " Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 20%. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il 18 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE capitale e` corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. CODICE TRIBUTO " 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita Versamento - Conguaglio IMU 2013 ADEMPIMENTO " Versamento del conguaglio dell’imposta municipale propria 2013. " Cfr. P. Parisi e P. Mazza a pag. 43 SOGGETTI OBBLIGATI " Sono soggetti passivi dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e` diretta l’attivita` dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi tenuti al versamento del conguaglio IMU 2013. MODALITA` OPERATIVE " Il ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. 30 novembre 2013, n. 133) ha deliberato che per l’anno 2013 non e` dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria in scadenza il 16 dicembre 2013 per abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unita` immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta` indivisa, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile sopra riportate (di cui al comma 1 del D.L. n. 133/2013) deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile e` versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro la data odierna. I contribuenti hanno la possibilita` di effettuare il pagamento dell’IMU utilizzando il modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze d’imposta con il debito IMU. Versamento - Imposta di produzione e consumo ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita` dell’imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa; c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione. MODALITA` OPERATIVE " Il pagamento delle accise puo` essere effettuato: presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 19 LE SCADENZE presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il modello F24 utilizzando la apposita ‘‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione’’ del modello F/24 accise. Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie ADEMPIMENTO " Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico SOGGETTI OBBLIGATI " L’imposta e` dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprieta` delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto. MODALITA` OPERATIVE " L’imposta sulle transazioni e` dovuta con modalita` diverse per: azioni ed altri strumenti finanziari: entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta`; strumenti derivati ed altri valori mobiliari: entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto; operazioni ad alta frequenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell’ordine annullato o modificato. CODICI TRIBUTO " 4058 ‘‘Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, comma 491, Legge n. 228/2012’’; 4059 ‘‘Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, comma 492, Legge n. 228/2012’’; 4060 ‘‘Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, comma 495, Legge n. 228/2012’’. Versamento - Imposta unica ADEMPIMENTO " L’imposta unica e` versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti passivi all’imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici MODALITA` OPERATIVE " Il versamento (tramite modello F24 accise) puo` essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali. I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. CODICI TRIBUTO " 20 5101 - Imposta unica sui concorsi del Totip; 5102 - Diritto fisso erariale sui concorsi del Totip; 5103 - Imposta unica sulle scommesse ippiche; 5104 - Imposta unica sulle scommesse sportive; 5105 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonche´ altri concorsi pronostici; 5106 - Imposta unica sui concorsi del Totip di competenza Regione Sicilia; 5107 - Imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza Regione Sicilia; Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 LE SCADENZE 5108 - Imposta unica sulle scommesse sportive di competenza Regione Sicilia; 5109 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonche´ su altri concorsi pronostici, di competenza della Regione Sicilia. Versamento - IVA con obbligo mensile ADEMPIMENTO " Versamento dell’IVA dovuta per il mese di dicembre (per il mese di novembre nel caso in cui la contabilita` sia affidata a terzi). SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attivita` presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti: Imprese che prestano servizi 400.000 euro; Esercenti arti o professioni 400.000 euro Tutti gli altri soggetti 700.000 euro; Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale. MODALITA` OPERATIVE " Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente e l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2013. Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente mediante modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO " 6012 - Versamento IVA mensile dicembre. Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC societa` a cavallo ADEMPIMENTO " Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO 2013 (Societa` di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1º agosto 2012 - 31 luglio 2013. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 17 febbraio 2014 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. SOGGETTI OBBLIGATI " Le societa` di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa` ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d’imposta 1º agosto 2012 - 31 luglio 2013. MODALITA` OPERATIVE " Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRES, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRES ed IRAP. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalita` telematiche. CODICI TRIBUTO" 2003 - IRES - Saldo; 2001 - IRES - Acconto prima rata; 3800 - IRAP Saldo; 3812 - IRAP Acconto - prima rata; 1668 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 - Erario del modello di versamento unitario; 3805 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 - Regioni del modello di versamento unitario. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 21 LE SCADENZE INPS - Versamento contributo gestione separata ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo. MODALITA` OPERATIVE " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. CODICI TRIBUTO " C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50%; CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione). 20 gennaio lunedı` Misuratori fiscali - Operazioni di verificazione periodica ADEMPIMENTO " Trasmissione dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2013. SOGGETTI OBBLIGATI " I fabbricanti e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse. MODALITA` OPERATIVE " I soggetti effettuano, per via telematica, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al periodo di riferimento: a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; b) tramite gli intermediari abilitati. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte in formato compresso. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Come determinare e versare il ravvedimento operoso sull’acconto IVA 2013 Riccardo Rizzi e Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo FISCO ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Versamento tardivo dell’acconto annuale IVA in scadenza al 27 dicembre 2013 e di sanzioni e interessi – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 13 – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6 SOGGETTI PASSIVI " Contribuenti che non hanno versato entro la scadenza del 27 dicembre 2013 l’acconto annuale IVA dovuto, ma che provvedono al versamento entro il 26 gennaio 2014 o, al piu` tardi, entro il 30 settembre 2014. SOGGETTI ESCLUSI " Contribuenti che non hanno versato entro la scadenza del 27 dicembre 2013 l’acconto annuale IVA dovuto 1) che non intendono versarlo entro il 26 gennaio 2014. 2) ai quali e` gia` stata contestata la violazione. 3) per i quali sono comunque iniziate attivita` amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. PROCEDURE " – Al fine di perfezionare il ravvedimento operoso e` necessario 1) versare l’imposta e le relative sanzioni e interessi. 2) utilizzare il Modello F24, sezione Erario. 3) Codici tributo: 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA mensilmente 8904 per il versamento della sanzione in materia di IVA 1991 per gli interessi su ravvedimento IVA. SCADE " – sanzione ridotta al 3%: 30 giorni dopo la scadenza annuale di versamento dell’acconto IVA (che di legge e` il 27 dicembre, salvo la data non sia un sabato o domenica) – sanzione ridotta al 3,75%: entro il termine di presentazione del Modello IVA 2014. CASI PARTICOLARI " 1) Parziale versamento: e` possibile sanare anche solo parzialmente l’omesso versamento: in questo caso la sanzione e gli interessi devono essere calcolati sulla frazione di imposta che si vuole sanare. 2) IVA di gruppo: nel caso di liquidazione dell’IVA in presenza dell’opzione per l’IVA di gruppo, l’adempimento e` a carico della societa` consolidante. 3) Fusioni: in presenza di fusioni societarie, la facolta` di ravvedere e` in capo all’avente causa (incorporante, nuova societa`). Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 23 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA ADEMPIMENTO " I soggetti passivi IVA che erano tenuti al pagamento entro il 27 dicembre 2013 di quanto dovuto ‘‘a titolo di acconto’’ dell’IVA relativa al mese di dicembre o del 4º trimestre e che non hanno adempiuto all’obbligazione tributaria, possono versare quanto dovuto successivamente alla scadenza beneficiando della riduzione della sanzione ordinariamente prevista al 30%. In cosa consiste Mediante l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente puo` sanare autonomamente e di propria iniziativa l’omesso versamento dell’acconto annuale dell’IVA beneficiando di sanzioni ridotte. La misura della riduzione della sanzione e` in funzione del ritardo con cui si effettua il versamento: Scadenza versamento Riduzione % sanzione applicata Entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione modello IVA 2014 o UNICO 2014) 1/8 3,75% Entro il 26 gennaio 2014 (entro 30 giorni dall’omesso versamento) 1/10 3% Nei 15 giorni successivi al 27 dicembre 2013 1/150 0,2% al giorno L’ultima ipotesi riguarda il cd. ‘‘Ravvedimento sprint’’ che permette di sanare l’omissione con il pagamento di una sanzione pari ad 1/15 di quella ordinariamente dovuta (D.Lgs n. 471/1997, art. 13); tale riduzione e` cumulabile con quella prevista dal ‘‘ravvedimento operoso ordinario’’ nei 30 giorni che prevede la riduzione ad 1/10 della sanzione (D.Lgs n. 472/ 1997, art. 13), con la conseguenza che la sanzione e` pari ad 1/150 (1/15 * 1/10), corrispondente allo 0,2%, per ogni giorno di ritardo sino al 15º, data dalla quale si torna alla sanzione del 3% di cui alla seconda ipotesi della tabella. Oltre alla sanzione e` richiesto il versamento, entro le scadenze fissate per il ravvedimento, dell’imposta e degli interessi, calcolati in base al tasso legale di interesse vigente, ora al 2,5%. SOGGETTI OBBLIGATI " Il ravvedimento operoso e` aperto a tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IVA che non abbiano adempiuto entro il 27 dicembre 2013 e che intendano farlo entro il 26 gennaio 2014 con l’applicazione della sanzione del 3% o entro il 30 settembre 2014 con l’applicazione della sanzione del 3,75%, salvo il verificarsi delle cause ostative indicate per i ‘‘soggetti esclusi’’. SOGGETTI ESCLUSI " Il ravvedimento operoso non e` applicabile qualora prima del suo perfezionamento siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di accertamento (anche il ricevimento di questionari) delle quali il soggetto passivo o i soggetti solidalmente obbligati (es. soci di societa` personali) abbiano avuto formale conoscenza. PROCEDURE " Il versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni deve avvenire tramite il modello di pagamento F24 debitamente compilato nella sezione Erario. I codici tributo da utilizzare sono: – 6013 per l’acconto dovuto dai contribuenti con liquidazione mensile – 6035 per l’acconto dovuto dai contribuenti con liquidazione trimestrale – 8904 per il versamento della sanzione in materia di IVA – 1991 per gli interessi dovuti sul ravvedimento in materia di IVA Nella colonna ‘‘anno di riferimento’’ si deve indicare l’anno 2013. 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Calcola Vediamo come effettuare il calcolo nell’ipotesi di omesso versamento di un acconto di Euro 10.000,00. 1) Ravvedimento ‘‘lungo’’ ! entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si e` compiuta la violazione, ordinariamente entro il 30 settembre 2014. Pagamento in data 30 giugno 2014 (185 giorni di ritardo) Imposta 10.000 Calcolo sanzioni 10.000 x 3,75% 375 Calcolo interessi 10.000 x 2,5% x (185/365) 126,71 2) Ravvedimento ‘‘breve’’ ! entro 30 giorni dalla data in cui si e` compiuta la violazione, per l’acconto IVA entro il 26 gennaio 2014. Pagamento in data 26 gennaio 2014 (30 giorni di ritardo) Imposta 10.000 Calcolo sanzioni 10.000 x 3,00% 300 Calcolo interessi 10.000 x 2,5% x (30/365) 20,55 3) Ravvedimento ‘‘sprint’’ ! entro 15 giorni dalla data in cui si e` compiuta la violazione. Pagamento in data 31 dicembre 2013 (4 giorni di ritardo) Imposta 10.000 Calcolo sanzioni 10.000 x (0,2% x 4) 80 Calcolo interessi 10.000 x 2,5% x (4/365) 2,74 Attenzione La misura della sanzione e degli interessi da applicare sono in funzione di quando viene versata l’imposta dovuta: nell’esempio del c.d. ravvedimento ‘‘sprint’’ pertanto la sanzione ridotta potrebbe essere versata anche successivamente alla data del 31 dicembre 2013, l’importante e` che il versamento avvenga entro il 26 gennaio 2014, ultima data utile per perfezionare il ravvedimento ‘‘breve’’. Questo perche´ la riduzione della sanzione ad 1/15 per giorni di ritardo spetta ‘‘automaticamente’’ nel caso in cui il ritardo nel versamento dell’imposta avvenga entro i 15 giorni successivi (a prescindere dall’effettuazione del ravvedimento operoso); l’ulteriore riduzione ad 1/10 spetta qualora il contribuente effettui il ravvedimento operoso mediante il versamento delle sanzioni e degli interessi entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Compila SCADE " Compilazione del modello F24 In base alla tipologia di ravvedimento che si intende utilizzare, le scadenze in sintesi sono: – Ravvedimento ‘‘sprint’’: 11 gennaio 2014 – Ravvedimento ‘‘breve’’: 26 gennaio 2014 – Ravvedimento ‘‘lungo’’: 30 settembre 2014 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 25 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA CASI PARTICOLARI " Esistono, inoltre, casi in cui il calcolo e versamento del ravvedimento operoso potrebbe presentare alcune particolarita` con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Si procede di seguito all’analisi di alcune fattispecie significative. Liquidazione IVA di gruppo Nel caso di liquidazione di IVA di gruppo (societa` controllanti e controllate) ogni controllata e` corresponsabile per il versamento dell’imposta eventualmente omesso dalla controllante, limitatamente alla quota del debito d’imposta di gruppo apportato da essa. L’Agenzia delle Entrate ha pero` precisato che le sanzioni sono, invece, applicabili alla sola controllante (Risoluzione 6 febbraio 2001, n. 165/E). Ne deriva che la controllata puo` sı` versare direttamente l’imposta e relativi interessi per quanto di sua competenza, ma l’eventuale ravvedimento puo` essere perfezionato mediante versamento delle sanzioni unicamente da parte della controllante (puo` evidentemente intervenire la controllata mediante delega di versamento intestata alla controllante). Operazioni straordinarie: fusione A seguito di fusione, il nuovo soggetto che ne deriva subentra negli obblighi e nelle responsabilita` dei soggetti incorporati. Analoga conseguenza e` prevista per le fusioni ‘‘improprie’’ o per incorporazione, mediante le quali il soggetto incorporante subentra negli obblighi e nelle responsabilita` in precedenza in capo all’incorporato. Da cio` deriva che, se i soggetti estinti non hanno provveduto al versamento dell’acconto IVA, se dovuto, sara` il soggetto risultante dalla fusione o il soggetto incorporante ad avere la facolta` di sanare l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Scissione Nell’ipotesi di un’operazione di scissione che comporti il trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi e i relativi diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA risultano essere assunti dalle societa` beneficiarie. Eventuali omessi versamenti d’imposta da parte della societa` scissa, che si e` estinta con effetto in data successiva al 27 dicembre 2013 a seguito dell’operazione straordinaria, ricadono in capo alle beneficiarie, le quali potranno legittimamente accedere ai benefici del ravvedimento operoso. Ravvedimento parziale L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a riconoscere la possibilita` di accedere al ravvedimento operoso anche per sanare solo una parte del versamento omesso. A tale scopo pero` e` necessario che la sanzione e gli interessi siano correttamente calcolati sulla frazione di debito che si intende versare tardivamente (Agenzia delle Entrate, Circolare 2 agosto 2013 n. 27/E). Puo` accadere quindi che un contribuente decida di organizzarsi una rateazione attraverso l’effettuazione di diversi ravvedimenti parziali. Cio` e` ammesso dall’Agenzia delle Entrate, si tenga pero` presente che, se nel frattempo ha inizio una verifica, anche attraverso l’invio di un questionario, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente e` preclusa la facolta` di perfezionare ulteriori ‘‘rate’’ dell’omesso versamento tramite ravvedimento: il debito d’imposta residuo (per il quale non sono ancora state versate, oltre all’imposta, anche sanzioni e interessi) verra` assoggettato alla sanzione nella misura ordinaria prevista al 30%. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA ESEMPIO Si consideri un omesso versamento di Euro 10.000,00. Il contribuente decide di versare l’imposta in 2 rate di Euro 5.000,00 ciascuna alle scadenze del 16 gennaio 2014 e del 17 febbraio 2014. Imposta 5.000 Calcolo sanzioni 5.000 x 3,00% 150 Calcolo interessi 5.000 x 2,5% x (20/365) 6,85 Imposta 5.000 Calcolo sanzioni 5.000 x 3,75% 187,50 Calcolo interessi 5.000 x 2,5% x (52/365) 17,81 Versamento inferiore al minimo Anche per il versamento delle sanzioni e interessi dovuti per perfezionare il ravvedimento operoso sussistono i limiti di Euro 1,03 quale importo minimo, al di sotto del quale il versamento non e` dovuto. Nella pratica puo` purtroppo verificarsi il caso in cui l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate non riconosca come perfezionato il ravvedimento operoso in assenza del codice tributo relativo alla sanzione o all’interesse (spesso accade infatti che gli interessi siano inferiori a tale cifra). Stante l’esiguita` degli importi in questione, si ritiene opportuno versare comunque l’interesse anche se inferiore al minimo di 1,03. Laddove il sistema di pagamento utilizzato non accetti cifre inferiori sara` consigliabile incrementare il versamento al minimo ammesso. Attenzione Si rammenta che l’acconto non e` di per se´ dovuto se inferiore ad Euro 103,29. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 27 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Integrativa rimborso/compensazione entro il 28 gennaio 2014 Antonio Mastroberti - Esperto fiscale FISCO ADEMPIMENTO " Possibilita` di presentare una dichiarazione integrativa per modificare la scelta fatta nel Mod. UNICO relativamente alle modalita` di utilizzo del credito ivi cristallizzato, trasformando cioe` la scelta per il rimborso in scelta per l’utilizzo in compensazione del credito. RIFERIMENTI " – D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-ter – D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, art. 7, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera i) (Decreto Sviluppo 2011) SOGGETTI PASSIVI " Tutti i contribuenti che presentano un credito IRPEF, IRES, IRAP, nella propria dichiarazione dei redditi e/o IRAP SOGGETTI ESCLUSI " Contribuenti per i quali il rimborso del credito sia gia` stato erogato, anche in parte PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " 28 Presentazione di una dichiarazione integrativa: – utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione: Mod. UNICO 2013 o dichiarazione IRAP 2013, relativi al periodo d’imposta 2012 – barrando la casella dichiarazione integrativa nel riquadro ‘‘Tipo di dichiarazione’’ del frontespizio 28 gennaio 2014 Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: in questo caso abbiamo una scadenza ‘‘mobile’’, che e` ancorata al momento della chiusura dell’esercizio della societa` dichiarante Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ADEMPIMENTO " Entro il 28 gennaio 2014 e` possibile ‘‘ritornare sui propri passi’’ e cambiare la scelta originaria esercitata nella propria dichiarazione dei redditi o IRAP validamente presentata per la richiesta a rimborso del credito IRPEF, IRES emergente dal Mod. UNICO 2013 o dalla dichiarazione IRAP. La presentazione della dichiarazione integrativa e` possibile anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia, entro il 30 dicembre 2013), posto che la stessa e` considerata comunque valida (cd. Tardiva). Anche in questo caso il termine di presentazione della dichiarazione rettificativa scade il 28 gennaio 2014, poiche´ a questi fini non assume rilievo la concreta data di presentazione della dichiarazione originaria, ma il termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria (30 settembre 2013). Non e` prevista l’applicazione di alcuna sanzione e, in generale, l’adempimento non chiama in causa l’ambito dei versamenti, poiche´ si tratta esclusivamente di modificare le modalita` di utilizzo del credito liquidato nella dichiarazione dei redditi o IRAP. In cosa consiste Con l’adempimento in esame il contribuente puo` modificare la scelta per il rimborso optando per l’utilizzo in compensazione. Non e` consentito porre in essere l’operazione diametralmente opposta, passando cioe` dall’utilizzo in compensazione del credito alla richiesta di rimborso. Per raggiungere questo obiettivo il contribuente e` tenuto a presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, compilando gli appositi campi previsti per il cambio nelle modalita` di utilizzo del credito d’imposta spettante. SOGGETTI PASSIVI " L’adempimento puo` essere posto in essere da parte di tutti i contribuenti che presentano un credito emergente dalla dichiarazione ed hanno optato per la richiesta a rimborso nel Mod. UNICO, nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP, che da qualche anno deve essere inviata separatamente dal Mod. UNICO. SOGGETTI ESCLUSI " Sono esclusi i soggetti ai quali il rimborso del credito sia stato gia` erogato, anche in parte, ma si tratta di una ipotesi assai remota. Attenzione Non e` possibile modificare la scelta pregressa in ordine al credito IVA richiesto a rimborso. Per l’IVA, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 17/ E del 6 maggio 2011), e` possibile rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis), non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; percio`, per la dichiarazione IVA 2013, il termine ultimo per operare la rettifica della destinazione del credito e` individuato, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, alla data del 30 settembre 2014. PROCEDURE " Per correggere la propria dichiarazione originaria il contribuente e` tenuto a presentare una dichiarazione integrativa, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nel caso specifico il Mod. UNICO 2013 o la dichiarazione IRAP 2013, entrambi relativi al periodo d’imposta 2012. In dichiarazione La prima cosa da fare e` barrare la casella dichiarazione integrativa (D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-ter) nel riquadro ‘‘Tipo di dichiarazione’’ del frontespizio: Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 29 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Compila La restante parte della dichiarazione dei redditi (o IRAP) tende a rimanere com’era nella dichiarazione originaria, ovviamente a meno che non emergano altri errori e/o omissioni da rettificare in sede di integrativa. In quest’ultimo caso nelle istruzioni al Mod. UNICO 2013 (cfr. UNICO 2013-SC) viene ad essere precisato che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica concernente il passaggio dal rimborso alla compensazione contenga anche la correzione di errori od omissioni, non va barrata la casella destinata ad ospitare l’integrativa da modifica da rimborso a compensazione del credito (caselle sopra evidenziate) ma deve essere barrata la casella ‘‘Dichiarazione integrativa a favore’’ ovvero ‘‘Dichiarazione integrativa’’ a seconda della tipologia di correzioni effettuate. E` chiaro che questa ipotesi si verifica solo se l’integrativa in questione viene ad essere presentata entro i 120 giorni dalla data del 30 settembre 2013, lasso di tempo preso in considerazione dal ‘‘Decreto sviluppo 2011’’. Diversamente il contribuente si troverebbe a presentare due diverse e distinte integrative, operazione che non trova particolari ostacoli nel quadro normativo attualmente previsto in materia. ESEMPIO Si supponga che la societa` Alfa Srl disponesse, nel Mod. UNICO 2013, di un credito IRES per un importo pari a 6.000 euro, il quale e` stato richiesto a rimborso, e si ipotizzi altresı` che la societa` intenda modificare questa opzione scegliendo di utilizzare il credito in compensazione. Inoltre, si supponga che in sede di chiusura del bilancio relativo all’esercizio 2013 la societa` riscontri un errore dichiarativo che ha sostanzialmente determinato l’incremento della propria base imponibile in relazione al periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013), concretizzando, cioe`, un errore sfavorevole per la societa` dichiarante. In questo caso emergono i seguenti risvolti procedurali: 1) la societa` presenta entro il 28 gennaio 2014 una dichiarazione integrativa tesa a modificare le modalita` di recupero del credito, richiedendo il passaggio dal rimborso allo scomputo in compensazione; 2) in una fase successiva alla scadenza del 28 gennaio 2014 la societa` puo` solo presentare una distinta dichiarazione integrativa in diminuzione, atta a modificare la propria base imponibile e le correlate imposte da versare, e nel caso specifico questo adempimento potra` essere realizzato rispettando anche gli stringenti termini di decadenza (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, norma che, nel caso specifico, induce a tenere presente la scadenza del 30 settembre 2014), con possibilita` di evidenziare il proprio credito correlato alla rettifica quale posizione creditoria da scomputare in compensazione orizzontale. In definitiva, in questo caso le due posizioni creditorie tendono a cumularsi per il contribuente, che potra` utilizzare in compensazione orizzontale entrambi i crediti d’imposta. Ovviamente, il Fisco e` tenuto a mettere a fattor comune gli esiti derivanti dalle due diverse integrazioni poste in essere dal contribuente. Attenzione Ritornando all’integrativa per la modifica da rimborso a compensazione va evidenziato che cio` che cambia, a seconda dei casi, e` il quadro RX, per il Mod. UNICO 2013 o il quadro IR, per la dichiarazione IRAP. 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Compila Ipotizzando che il credito in questione, nella titolarita` della societa` Alfa Srl, sia un credito IRES pari a 10.000 euro il quadro RX del Mod. UNICO 2013-SC della dichiarazione integrativa in esame, da presentare in via telematica entro la data del 28 gennaio 2014, dovrebbe essere compilato nel seguente modo: Quadro RX di UNICO 2013-SC: com’era Quadro RX di UNICO 2013-SC: come sara` Identiche considerazione valgono in relazione alle modalita` di compilazione del quadro IR per la dichiarazione autonoma IRAP, come e` appena il caso di sottolineare. CASI PARTICOLARI " ESEMPIO In caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e` ricondotta all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/ 1998), in modo che anche i termini utili per presentare la dichiarazione integrativa per la modifica delle modalita` di recupero della posizione creditoria slittano in misura corrispondente. In ogni caso, vale la regola generale per la quale, se la scadenza utile per l’adempimento cade in un giorno festivo o di sabato, la stessa scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Per un soggetto con periodo d’imposta 1º luglio 2012 - 30 giugno 2013 la dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2013 deve essere presentata entro il 31 marzo 2014, derivandone che la dichiarazione integrativa atta a modificare l’originaria scelta per il rimborso del credito in utilizzo in compensazione e/o scomputo verticale dalle imposte liquidate nelle dichiarazioni successive potrebbe essere presentata al piu` entro il 29 luglio 2014. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 31 SPESOMETRO Spesometro: al 31 gennaio la comunicazione delle operazioni IVA da parte degli operatori finanziari Roberto Fanelli - Revisore contabile e pubblicista in Roma FISCO NOVITA’ " Prorogata al 31 gennaio 2014 la comunicazione degli operatori finanziari relativa alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica). Il termine originario era il 30 aprile 2012 ed era gia` stato prorogato piu` volte. ADEMPIMENTO " Gli operatori finanziari devono comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, da operatori commerciali, nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate da loro stessi emesse (pagamenti tramite Pos). RIFERIMENTI " SOGGETTI OBBLIGATI " PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " 32 – D.L. 31 maggio 2010, commi 1-bis e 1-ter – Agenzia delle Entrate, – Agenzia delle Entrate, – Agenzia delle Entrate, – – – – – – – n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21, Provvedimento 7 novembre 2013 Provvedimento 18 ottobre 2013 Provvedimento 2 luglio 2013 Banche societa` Poste italiane Spa intermediari finanziari imprese di investimento organismi di investimento collettivo del risparmio societa` di gestione del risparmio ogni altro operatore finanziario – Gli operatori comunicano i dati esclusivamente in via telematica, secondo il tracciato record approvato dall’Agenzia delle Entrate. – Nella comunicazione devono essere indicati: 1) i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto; 2) gli importi complessivi di ogni singola transazione; 3) la data in cui e` stata effettuata la transazione; 4) il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale e` avvenuto il pagamento elettronico (in particolare, va indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali e` stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l’apposito codice identificativo). 31 gennaio 2014 Carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 SPESOMETRO NOVITA` " ADEMPIMENTO " Ulteriormente differito il termine per gli operatori finanziari (banche, poste, investitori) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, di comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di importo pari a superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) effettuate nel periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, pagate mediante le carte dagli stessi emesse. Il nuovo termine fissato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verra` a scadenza il 31 gennaio 2014, per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni e delle relative specifiche tecniche definite di recente da un diverso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Anche il termine di scadenza per la comunicazione delle operazioni relative al 2012, fissato al 30 aprile 2013, dovrebbe ritenersi assorbito dalla proroga in esame. Istituzione dell’adempimento A partire dall’anno 2010 e` stato introdotto l’obbligo di comunicare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA. Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti IVA: – la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni documentate da fattura, – oppure di 3.600 euro, comprensivi d’IVA, relativamente alle operazioni non documentate da fattura (art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Modifiche alle modalita` di comunicazione Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1º gennaio 2012: – la comunicazione e` stata prevista per tutte le operazioni fatturate, – con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’e` obbligo di emissione della fattura. In particolare, e` stato eliminato il riferimento quantitativo delle operazioni oggetto di segnalazione, con la conseguenza che il contribuente e` tenuto a comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di qualunque importo, fermo restando, pero`, il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (art. 2 del ‘‘Decreto semplificazioni fiscali 2012’’, D.L. n. 16/2012). Sono state, quindi, modificate le modalita` di comunicazione che non deve piu` essere riferita a ciascuna cessione o prestazione, ma all’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di uno stesso cliente o fornitore. ESEMPIO Nell’ipotesi di 50 cessioni di beni effettuate nei confronti dello stesso cliente non e` piu` necessario indicare singolarmente le operazioni ma e` sufficiente l’indicazione complessiva dell’ammontare delle 50 operazioni, a prescindere dall’ammontare unitario. Operazioni escluse Tra le operazioni escluse dall’obbligo della segnalazione, la legge, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, indica le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante: – carte di credito, – carte di debito, – carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza di qualsiasi rapporto di natura finanziaria. Tuttavia, a fronte di tale esonero, di cui beneficiano i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui pagamento avviene mediante moneta Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 33 SPESOMETRO elettronica, e` previsto l’obbligo, per i suddetti operatori finanziari, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni soggette all’obbligo di segnalazione, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi. SOGGETTI OBBLIGATI " SCHEMA DI SINTESI In luogo degli operatori commerciali che effettuano le operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, il cui pagamento avviene mediante moneta elettronica, la segnalazione delle operazioni avviene a cura degli operatori finanziari, soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, che emettono le carte di credito, di debito o prepagate con cui l’acquisto e` stato effettuato. Si tratta dei soggetti riportati nel seguente Schema di sintesi Banche Istituti di credito Poste italiane Spa Intermediari finanziari che emettono le carte di credito, di debito o prepagate Imprese di investimento Organismi di investimento collettivo del risparmio Societa` di gestione del risparmio Ogni altro operatore finanziario per le operazioni, di importo pari o superiore a euro 3.600 (IVA compresa), in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi PROCEDURE " Gli operatori finanziari sopra indicati devono comunicare telematicamente le operazioni effettuate, da operatori commerciali, nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate da loro stessi emesse. La comunicazione riguarda le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 (comprensivo dell’IVA) il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate (comunicato stampa 7 novembre 2013). Gli operatori finanziari interessati comunicano le operazioni all’Anagrafe tributaria secondo un apposito tracciato (definito dal Provvedimento 18 ottobre 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate). Contenuto della comunicazione La comunicazione comprende il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali gli intermediari finanziari hanno stipulato il contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale. L’intermediario finanziario deve comunicare: 1) i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto (codice fiscale del titolare della carta ovvero i dati anagrafici del soggetto titolare della carta non residente privo di codice fiscale); 2) gli importi complessivi di ogni singola transazione, comprensivi dell’IVA (le specifiche tecniche precisano che l’importo deve essere uguale o superiore a 3.600 euro); 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 SPESOMETRO 3) la data dell’operazione e la tipologia della carta; 4) i dati del soggetto presso il quale e` stato effettuato il pagamento (codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale e` avvenuto il pagamento elettronico. Piu` in particolare, deve essere indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali e` stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni); 5) il codice identificativo del punto di pagamento. Trasmissione La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui e` completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione con esito positivo del file contenente le comunicazioni. Comunicazione di avvenuta presentazione L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel. La comunicazione dell’Agenzia indica: a) la data e l’ora di ricezione del file; b) l’identificativo del file attribuito dall’utente; c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file. Il file trasmesso puo` essere annullato, ad esempio per correggere errori o per integrare i dati inviati. La procedura di annullamento e` consentita entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica trasmessa dall’Agenzia delle Entrate. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento e` possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire. SCADE " Entro il 31 gennaio 2014, gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni relative al periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011. La scadenza originaria, prevista per il 30 aprile 2012, e` stata modificata piu` volte, con i provvedimenti indicati nel seguente schema di sintesi. Come gia` detto, la proroga dovrebbe assorbire anche la comunicazione delle operazioni relative al 2012, il cui termine di scadenza era previsto al 30 aprile 2013. SCHEMA DI SINTESI Comunicazione delle operazioni relative al periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 - scadenze e proroghe Termine Provvedimento 30 aprile 2012 Provvedimento 29 dicembre 2011 Prorogato al 15 ottobre 2012 Provvedimento 13 aprile 2012 Prorogato al 31 gennaio 2013 Provvedimento 11 ottobre 2012. Prorogato al 3 luglio 2013 Provvedimento 31 gennaio 2013 Prorogato al 12 novembre 2013 Provvedimento 2 luglio 2013 Prorogato al 31 gennaio 2014 Provvedimento 7 novembre 2013 La necessita` delle proroghe e` scaturita dalla opportunita` di condividere con gli operatori le informazioni da comunicare e, quindi, per consentire ai soggetti obbligati di predisporre gli adeguamenti tecnici e i software per la trasmissione dei dati. A regime, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 35 SPESOMETRO CASI PARTICOLARI " 36 L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale. Pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione da parte del soggetto passivo che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione del servizio (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, par. 3.4). ESEMPIO Un cittadino italiano effettua l’acquisto di un orologio del valore di 4.000 euro, IVA compresa. Paga con carta di credito. Il commerciante non deve inserire l’operazione nelle sua comunicazione (Spesometro). La Societa` emittente la carta di credito deve comunicare: a) il codice fiscale del proprietario della carta; b) l’importo della transazione (4.000 euro); c) la data dell’acquisto; d) la tipologia della carta; e) il codice fiscale del commerciante con il quale e` stato stipulato il contratto di installazione e utilizzo del Pos; f) il codice identificativo del terminale con il quale e` stato effettuato il pagamento. ESEMPIO Un cittadino inglese, privo di codice fiscale italiano, acquista un computer in Italia, del valore di 2.500 euro, e paga con carta di credito. Il commerciante non deve inserire l’operazione nelle sua comunicazione (Spesometro). La Societa` emittente la carta di credito deve comunicare: a) i dati anagrafici del non residente proprietario della carta; b) l’importo della transazione (2.500 euro); c) la data dell’acquisto; d) la tipologia della carta; e) il codice fiscale del commerciante con il quale e` stato stipulato il contratto di installazione e utilizzo del Pos; f) il codice identificativo del terminale con il quale e` stato effettuato il pagamento. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 VERSAMENTO IMU Abitazione principale: esonero e IMU 2014 Paolo Parisi (*) e Paola Mazza (**) FISCO ADEMPIMENTO " Nel corso del 2014 l’IMU non dovra` essere versata dai contribuenti titolari di un diritto reale su un fabbricato destinato ad abitazione principale del proprio nucleo familiare. NOVITA’ " Esclusivamente per la seconda rata 2013, i soggetti che in seguito saranno esonerati devono versare (entro il 16 gennaio 2014) il 40% della differenza emergente tra l’aliquota base del 4 per mille e l’eventuale maggiore aliquota disposta da ciascun Comune (al momento di andare in stampa, si attendono ulteriori modifiche dalla Legge di stabilita` 2014, non ancora approvata) RIFERIMENTI " – D.L. 27 novembre 2013, n. 133 (Decreto IMU e acconti) – D.L. 31 agosto 2013 n. 102 (Decreto IMU) – D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Monti) SOGGETTI PASSIVI " Contribuenti che, oltre all’abitazione principale, hanno altri immobili destinati a un uso diverso SOGGETTI ESCLUSI " Titolari di un diritto reale sui seguenti immobili: – fabbricati destinati ad abitazione principale (e relative pertinenze) eccezion fatta per quelle di pregio; – terreni agricoli nonche´ quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; – fabbricati rurali ad uso strumentale. PROCEDURE " 1) L’Imposta deve essere versata in 2 rate o in un’unica soluzione. 2) Il versamento dell’imposta puo` essere compiuto con le seguenti modalita`: – Modello F24 – bollettino di versamento in conto corrente postale – servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari SCADE " Pagamento in unica soluzione: – entro 16 giugno di ogni anno Pagamento in 2 rate (acconto e saldo) – entro il 16 dicembre Pagamento della seconda rata sulla abitazione principale per il 40% della parte eccedente l’aliquota di base – entro il 16 gennaio 2014 CASI PARTICOLARI " Alcune categorie di contribuenti pur non adibendo l’immobile a dimora e residenza anagrafica godono comunque dei benefici previsti per l’abitazione principale. (*) Professore di Diritto Tributario SSEF ‘‘Ezio Vanoni’’ (**) Dottore commercialista e pubblicista Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 37 VERSAMENTO IMU ADEMPIMENTO " Il presupposto dell’IMU, imposta municipale unica, e` rappresentato dal possesso di un diritto reale su un immobile situato nel territorio dello Stato italiano. La nuova imposta era stata introdotta nel sistema tributario nel corso del 2011 con applicazione dall’anno 2014, ma a causa delle gravi difficolta` in cui si e` venuto a trovare il Paese la sua attuazione e` stata anticipata al 2012 con il Decreto Monti. In tale occasione sono state dettate particolari disposizioni al fine della sua applicazione: parametri di rivalutazione diversi in relazione alla classificazione catastale dell’immobile assoggettato, alla sua destinazione d’uso, ai soggetti passivi tenuti a corrisponderla, nonche´ detrazioni e modalita` di versamento. Per cio` che concerne i soggetti attivi, cioe` quei soggetti che sono destinatari dell’IMU, va precisato che essa e` interamente dovuta al Comune nel cui territorio e` ubicato il bene tassato. Fanno eccezione gli immobili rientranti nel gruppo catastale D per il quali l’imposta e` interamente dovuta allo Stato. Per tale ultima categoria di immobili i Comuni hanno facolta` di deliberare, a proprio vantaggio, una maggiorazione dell’aliquota prevista a fini IMU. In cosa consiste I contribuenti tenuti al versamento dell’imposta devono effettuare il computo dell’importo da versare facendo riferimento al valore catastale posseduto dall’immobile di riferimento. Le disposizioni vigenti prevedono che tale valore, che rappresenta la base imponibile su cui applicare l’aliquota IMU, deve essere rivalutato in maniera differenziata in base alla classificazione catastale, alla sua destinazione d’uso e, ove ne ricorrano le condizioni, diminuito, previa applicazione di determinate detrazioni ove spettanti. NOVITA` " Istituzione della IUC In seguito ai recenti interventi legislativi, per gli anni che decorrono dal 2014 e seguenti e` stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che sara` dovuta sulla base di due presupposti impositivi: 1. il possesso di immobili, in base al quale va determinata la quota dovuta ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) 2. l’erogazione e la fruizione di servizi comunali che, a sua volta, si articola: – nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; – nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI che il Comune puo` applicare non puo` superare i limiti prefissati per la sola IMU. Quindi, il Comune puo` apportare variazioni all’aliquota rispettando, pero`, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non superi il 10,6 per mille previste per l’IMU (aliquota massima consentita in vigore al 31 dicembre 2013). Sostanzialmente, percio`, l’istituzione della IUC, pur accorpando piu` imposte, non modifica la disciplina inerente l’IMU. Nel presente contributo, pertanto, si analizzano le singole fattispecie utili a determinare in capo a quali soggetti continua a gravare l’imposta municipale unica. Nuovo adempimento al 16 gennaio 2014 Va segnalato che, secondo quanto stabilito dal ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. n. 133/2013), solo per il versamento inerente la seconda rata IMU 2013 e relativa ai proprietari di tutti gli immobili che dal 2014 saranno completamente esonerati dal versamento dell’imposta municipale unica, e` stato previsto che nei territori dove le delibere comunali dispongono un’aliquota IMU superiore al 4 per mille, la differenza rispetto a detta aliquota dovra` essere: – versata per il 40% dai contribuenti, – il 60% sara` a carico dello Stato. 38 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 VERSAMENTO IMU Proprio per la straordinarieta` del versamento, l’importo dovra` essere corrisposto entro il 16 gennaio 2014. Attenzione Al momento di andare in stampa, il disegno di legge di stabilita` 2014 e` in corso di discussione al Senato, pertanto possono essere previsti ulteriori modificazioni nell’iter di approvazione definitiva. ESEMPIO Il Comune ha disposto un’aliquota per l’abitazione principale pari al 6 per mille. Sebbene secondo le ultime disposizioni il contribuente proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale ed appartenente alla categoria catastale A/2 sarebbe esonerato, esclusivamente in riferimento alla seconda rata IMU 2013 dovra` versare il 40% dell’importo che nasce dalla differenza tra il 6 per mille disposto dal Comune e il 4 per mille stabilito dalla norma. Posta che tale differenza d’imposta emergente dal calcolo tra le due aliquote sia pari a 100 euro, al contribuente spettera` versare solo 40 euro, pari appunto al 40% della differenze tra le aliquote Compila SOGGETTI PASSIVI " In genere sono soggetti passivi IMU e, quindi, tenuti al pagamento dell’imposta le persone fisiche o giuridiche che risultano titolari di un diritto di proprieta` su immobili, includendo tra questi fabbricati, terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso destinati. Rientrano in tale categoria di soggetti passivi anche i titolari di altri tipi di diritti reali su immobili, quali il diritto di abitazione, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, l’enfiteusi o il diritto di superficie. Sembra utile ricordare che nell’ipotesi in cui si configuri l’acquisizione o la cessazione di un diritto reale su un immobile per effetto di legge, i soggetti intestatari di tale diritto reale sono tenuti a presentare formale dichiarazione all’ufficio competente del Comune di riferimento. Allo stesso modo sono obbligati a detto adempimento anche i soggetti intestatari di diritti reali su immobili per i quali siano intervenuti variazione del valore catastale ovvero diversa classificazione catastale. Nello specifico, i contribuenti tenuti al versamento dell’imposta sono i titolari di diritti reali sui fabbricati destinati ad abitazione principale che sono annoverabili tra gli immobili di lusso, ville ovvero castelli e palazzi storici, ossia quegli immobili che sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si evidenzia che l’imposta sulle pertinenze si applica con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale. Tali soggetti possono, comunque, fruire delle detrazioni previste dalla legge in riferimento alle abitazioni principali. SOGGETTI ESCLUSI " Restano esclusi dall’applicazione dell’IMU i contribuenti che sono in possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. Le categorie dei soggetti destinatari di particolari agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’IMU e` stata ampliata, tra queste vanno segnalate: – l’esclusione dall’applicazione dell’IMU dei cosiddetti ‘‘fabbricati merce’’, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, con effetto fino al momento in cui sussista tale destinazione e fermo restando che tali immobili non vengano locati; – l’equiparazione alle abitazioni principali delle unita` immobiliari (e relative pertinenze) Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 39 VERSAMENTO IMU delle cooperative a proprieta` indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; – l’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi di particolari categorie di persone. – l’equiparazione all’abitazione principale della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – l’equiparazione all’abitazione principale di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita` immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche´ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. ‘‘Abitazione principale’’ e ‘‘prima casa’’: le definizioni e le differenze Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione disposta dalla norma, e` opportuno evidenziare che la nozione di ‘‘abitazione principale’’ non va confusa con quella di ‘‘prima casa’’. Onde evitare equivoci che possono indurre a comportamenti sanzionabili si evidenzia che le norme relative all’applicazione di eventuali agevolazioni in materia di IMU fanno espresso riferimento all’abitazione principale. Infatti, seppure apparentemente sinonimi, le due espressioni hanno un significato nettamente diverso in ambito tributario: – la prima casa e` rappresentata dall’immobile posseduto in proprieta`, usufrutto, nuda proprieta` o in uso, anche se esso non e` adibito a dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare ma acquistato con le agevolazioni IVA/registro. – per abitazione principale, invece, s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita` immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Rimangono assoggettate all’IMU ancorche´ abitazione principale del contribuente le unita` immobiliari di ‘‘pregio’’ che risultano accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, al fine dell’individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale si precisa che esse vanno intese esclusivamente come quelle durevolmente ed esclusivamente poste al servizio dell’abitazione principale stessa e che siano classificate nella categoria catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie). In ogni caso, esse possono essere prese in considerazione ai fini dell’esclusione della tassazione nella misura massima di un’unita` pertinenziale per ciascuna delle citate categoria catastali. Tale limitazione rileva anche nel caso in cui la pertinenza in argomento sia stata iscritta in catasto unitamente all’unita` ad uso abitativo. Non rientrano, pertanto, in tale fattispecie gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita` produttive (artt. 817 e 818 del Codice Civile). Laddove sia utilizzata per abitazione principale piu` di un’unita` immobiliare, ciascuna delle quali autonomamente accatastata, le singole unita` andranno assoggettate separatamente ad imposizione, ognuna per la propria rendita. In tal caso il contribuente potra` scegliere per quale di esse fruire delle agevolazioni destinate ad abitazione principale. Le altre, dunque, dovranno essere assoggettate alla tassazione prevista come abitazione diversa da quella principale con applicazione delle aliquote previste per tale tipologia di fabbricati. ESEMPIO 40 Nel caso di due unita` immobiliari utilizzate come unica abitazione (ad esempio in quanto contigue), accatastate separatamente, le agevolazioni previste per l’abitazione principale, non potranno essere fruite per entrambe a meno che non si provveda alla loro fusione catastale (Circolare MEF 18 maggio 2012, n. 3/DF). Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 VERSAMENTO IMU Compila ESEMPIO PROCEDURE " Nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi Comuni sara` possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera operazione ‘‘elusiva’’, ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessita` (ad esempio, trasferimenti per motivi di lavoro). Le detrazioni che possono essere applicate, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, sono di due tipi: – per l’immobile; – per figli a carico. Detrazione per l’immobile Il primo tipo di detrazione prevede la possibilita` di fruire di una detrazione fino a 200 euro, che si applica sull’importo dovuto a titolo di IMU esclusivamente in riferimento alle abitazioni principali e annesse pertinenze. Ai fini del calcolo, si precisa che questa detrazione e` rapportata al periodo dell’anno durante il quale si e` protratta tale destinazione. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale da piu` soggetti passivi, ciascuno di questi puo` fruire di una quota di detrazione proporzionale a quella per la quale la destinazione d’uso si e` realizzata. SCHEMA DI SINTESI Importo detrazione lorda 200 Periodo fruibilita` 12 mesi Quota detrazione spettante 200 Contribuente: – Proprietario al 50% – Abitazione principale per intero anno 200 12 mesi 100 Contribuente: – Unico proprietario – Abitazione principale per soli 3 mesi 200 3 mesi 50 Requisiti soggettivi Contribuente: – Unico proprietario – Abitazione principale per intero anno Detrazione per figli a carico La seconda tipologia di detrazione e` fruibile nel limite massimo di 50 euro per ciascun figlio convivente di eta` non superiore a 26 anni (se il figlio compie 26 anni nel periodo d’imposta di riferimento, si puo` usufruire solo di una parte di questa detrazione, calcolata ragguagliando il beneficio fino al mese, o frazione di esso superiore a 15 giorni, in cui il figlio compie i 26 anni). Si rappresenta che, anche in riferimento ai figli per i quali si chiede la detrazione, deve essere soddisfatto il requisito della residenza nell’immobile per la quale si chiede di fruire del beneficio. Quindi, la detrazione e` sempre rapportata all’utilizzo dell’immobile come abitazione principale da parte dei figli (con residenza) e deve essere suddivisa in parti uguali tra i genitori conviventi qualora siano entrambi proprietari dell’abitazione. Va tenuto conto che il complessivo importo di detrazioni fruibili per i figli non puo` essere maggiore di 400 euro. Ne consegue che il limite massimo delle detrazioni applicabili non puo` superare 400 euro per immobile adibito a abitazione principale (e relative pertinenze). La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 41 VERSAMENTO IMU per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita` degli IACP. Compila Modalita` di versamento I contribuenti che saranno tenuti al pagamento dell’Imu potranno adempiere a detto gravame versando l’Imposta o in 2 rate ovvero in un’unica soluzione. Detto versamento puo` essere compiuto attraverso le seguenti modalita`: – Modello F24 – bollettino di versamento in conto corrente postale – servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Quindi, per tali aspetti, non ci sono variazioni rispetto al passato. ESEMPIO 1: Calcola ESEMPIO 2: Calcola ESEMPIO 3: Calcola Tre persone sono titolari di un diritto reale per una quota pro-capite del 33% su un’immobile che non rientra in una delle categorie catastali escluse dall’applicazione dell’IMU. Solo per due di questi soggetti l’immobile si configura come abitazione principale perche´ vi dimorano stabilmente, mentre il terzo no. Tutti e tre sono tenuti al versamento dell’IMU sull’immobile in esame, ma mentre i due contribuenti che vi risiedono abitualmente la pagano beneficiando dell’aliquota e delle detrazioni previste per le abitazioni principali, il terzo soggetto versa l’imposta applicando l’aliquota ordinaria senza godere di alcun beneficio, non potendo fruire di alcuna detrazione. Un contribuente senza figli e` l’unico possessore di un immobile appartenente alla categoria A/7 che pur non rientrando in una delle categorie catastali escluse dall’applicazione dell’IMU e` stato adibito ad abitazione principale per alcuni mesi dell’anno. Al fine del calcolo, potendo fruire della detrazione per abitazione principale, il contribuente dovra` preventivamente ragguagliare su base mensile il relativo importo, pari a 200 euro annuali e moltiplicarlo, quindi, per il numero dei mesi durate i quali ha abitato l’immobile adibito ad abitazione principale. Non potra` fruire, dunque, della parte di detrazione per il restante periodo dell’anno. Un contribuente e` l’unico possessore di un immobile appartenente alla categoria A/7 adibito ad abitazione principale ed ha un figlio che abita e risiede nello stesso immobile che compie 26 anni il 10 maggio 2014. La detrazione di euro 50 fruibile per il figlio andra` ragguagliata su base mensile e moltiplicarla per il numero dei mesi antecedenti il compimento del 26º anno di eta`. Nel caso in esame un periodo pari a soli 4/12 di annualita`. Se invece il 26º anno fosse stato compiuto il 20 maggio, i dodicesimi di detrazione fruibili sarebbero stati 5: in tal caso si fruisce anche del dodicesimo relativo al mese di compimento dell’eta` in quanto superiore a 15 giorni. SCADE " Le scadenze ordinarie del tributo per il contribuente che decide di versare in due rate sono: – 16 giugno - acconto – 16 dicembre - saldo La scadenza ordinaria del tributo se il contribuente decide di versare in un’unica rata e`: – 16 giugno di ciascun anno. La scadenza del pagamento della seconda rata 2013 sulla abitazione principale per il 40% della parte eccedente l’aliquota di base e`: – 16 gennaio 2014 CASI PARTICOLARI " E` stato, inoltre, disposto che restano fruibili, ai fini dell’applicazione dell’IMU, le agevolazioni previste per abitazione principale e annesse pertinenze anche se non si riscontra la 42 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 VERSAMENTO IMU sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica per le seguenti categorie di contribuenti: – al personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (esercito, marina, aeronautica), ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza); – al personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, polizia penitenziaria, forestale); – al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; – al personale appartenente alla carriera prefettizia; Si precisa, pero`, che la suddetta agevolazione e` applicabile esclusivamente per un’unica unita` immobiliare e sempre che sia stata iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita` immobiliare e, come per la regola ordinaria, non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che, infine, non sia stato concesso in locazione a terzi. Tra le facolta` concesse ai Comuni con apposita delibera vi e` quella di equiparazione all’abitazione principale delle seguenti unita` immobiliari possedute a titolo di proprieta` o di usufrutto: – da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; – da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta` o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu` unita` immobiliari, la predetta agevolazione puo` essere applicata ad una sola unita` immobiliare. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 43 SCELTA REGIME CONTABILE Inizio anno, tempo di test per i regimi contabili da adottare Tonino Morina (*) e Salvina Morina (**) BILANCIO ADEMPIMENTO " – La verifica, fatta a fine anno 2013: 1) dei compensi, per i professionisti, 2) dei ricavi, per le imprese, puo` comportare un cambiamento del regime applicabile per l’anno 2014. – La chiusura dei conti 2013, quindi, incide sulle regole di determinazione del reddito e dell’IVA 2014. RIFERIMENTI " – – – – – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 14, 18 e 19 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 27 SOGGETTI PASSIVI " – – – – Professionisti e imprese persone fisiche studi associati societa` di persone SOGGETTI ESCLUSI " Le societa` di capitali, quali le societa` a responsabilita` limitata e le societa` per azioni, sono in ogni caso obbligate alla contabilita` ordinaria. PROCEDURE " Le imprese, nel verificare il limite di ammissione in un regime contabile piuttosto che in un altro, devono, nel caso di inizio attivita` in corso d’anno, eseguire il ragguaglio dei ricavi. Ad esempio, il commerciante che ha iniziato l’attivita` il 1º luglio 2013 deve dividere i ricavi conseguiti per 12 mesi e poi moltiplicare il risultato per i sei mesi. SCADE " CASI PARTICOLARI " 31 dicembre di ogni anno Gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime contabile superiore. (*) Esperto fiscale - Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma (**) Esperto fiscale 44 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 SCELTA REGIME CONTABILE ADEMPIMENTO " I regimi fiscali da applicare nel 2014 dipendono spesso dagli incassi del 2013. La lunga stagione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP, si e` chiusa il 30 settembre 2013, con la scadenza relativa alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni modello UNICO 2013, IVA 2013 o IRAP 2013, ed e` tempo di verificare i conti dell’anno 2013 per individuare il giusto regime contabile da adottare. In cosa consiste I professionisti e gli imprenditori, sia persone fisiche, sia studi associati o societa` di persone, verificano ogni fine anno se il conseguimento dei compensi per i professionisti o dei ricavi per le imprese, puo` comportare un cambiamento del regime applicabile per l’anno successivo, fatta eccezione per le societa` di capitali, quali le societa` a responsabilita` limitata e le societa` per azioni, che sono in ogni caso obbligate alla contabilita` ordinaria. SOGGETTI PASSIVI " I professionisti, le imprese, le persone fisiche, gli studi associati nonche´ le societa` di persone sono interessati alla ‘‘verifica contabile’’ per determinare, in base ai compensi o ricavi 2013, l’eventuale regime fiscale da adottare nell’anno 2014. SOGGETTI ESCLUSI " In genere, i contribuenti IVA che hanno cessato e/o sospeso l’attivita` nell’anno precedente. PROCEDURE " Regimi contabili I regimi contabili attualmente vigenti sono: 1) semplificato; 2) ordinario; 3) forfettino; 4) super minimi Limite dei ricavi o compensi Regime contabile FINO A 400MILA EURO (per le attivita` di servizi) Regime contabile semplificato FINO A 700MILA EURO (per le altre attivita`) Regime contabile semplificato OLTRE 400MILA EURO (per le attivita` di servizi) Regime contabile ordinario OLTRE 700MILA EURO (per le altre attivita`) Regime contabile ordinario FINO A 30.987,41 EURO (per le attivita` di servizi) Regime sostitutivo 10%, cosiddetto ‘‘forfettino’’ (*) FINO A 61.974,83 EURO (per le altre attivita`) Regime sostitutivo 10%, cosiddetto ‘‘forfettino’’(*) FINO A 30MILA EURO Regime sostitutivo 5%, cosiddetto dei ‘‘superminimi’’ (*) (*) Il regime forfettino o il regime dei superminimi sono applicabili solo dalle persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Regime semplificato Le imprese, i cui ricavi dell’anno 2013 non sono superiori a 400.000 euro per le imprese di servizi, o a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita`, possono applicare per l’anno 2014 il regime di contabilita` semplificata. Requisiti Ai fini delle imposte sui redditi sono minori e in regime di contabilita` semplificata ‘‘natura- Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 45 SCELTA REGIME CONTABILE le’’, le imprese individuali e le societa` di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato: 5) l’ammontare di 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 6) l’ammontare di 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita`. Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilita` ordinaria naturale. Attenzione - Il pericolo ‘‘ragguaglio’’ La norma sul regime di contabilita` semplificata fa riferimento ai ricavi conseguiti in un anno intero, quindi, e` importante eseguire il ragguaglio ad anno dei ricavi, nel caso in cui l’imprenditore abbia esercitato l’attivita` per un periodo inferiore all’anno solare. ESEMPIO Calcola Un commerciante al dettaglio, che ha iniziato l’attivita` il 1º luglio 2013, consegue ricavi, a fine 2013, per 450.000 euro, e in sede di inizio attivita`, ha dichiarato un volume d’affari non superiore a 700.000 euro, applicando il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2013. In questo caso, l’imprenditore: 7) determina il reddito dell’anno 2013 in regime di contabilita` semplificata; 8) e` in regime ‘‘naturale’’ di contabilita` ordinaria per il 2014 in quanto i ricavi di 450mila euro del periodo 1º luglio - 31 dicembre 2013, ragguagliati ad anno, superano il limite di 700.000 euro. Infatti, i 450.000 euro conseguiti in sei mesi, a seguito del ragguaglio ad anno, diventano 900.000 euro, importo superiore al limite di 700.000 euro, che, pertanto, esclude la possibilita` di applicare il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2014. Ricavi speciali Ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilita` semplificata, si deve tenere presente che, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per la cessione dei generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. ESEMPIO Per un’edicola, che incassa 200mila euro per la vendita dei giornali, i ricavi si determinano al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Se al fornitore sono corrisposti 170mila euro, i ricavi sono pari a 30mila euro (200.000 meno 170.000 euro). Regime ‘‘superminimo’’ Il regime dei superminimi risulta sicuramente il piu` appetibile. La Manovra 2011 (art. 27, D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) prevede un forfait del 5% sul reddito dichiarato applicabile dalle persone fisiche, per l’anno in cui inizia l’attivita` e per i quattro successivi, ma anche dopo, fino al compimento del 35º anno di eta`. Requisiti I nuovi minimi devono possedere i seguenti requisiti: – limite di incassi che non deve superare i 30.000 euro. Per la determinazione del limite dei 30.000 euro non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre se sono esercitate contemporaneamente piu` attivita`, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attivita`. Inoltre, nell’anno solare precedente, il contribuente: – non deve avere effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; – non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche 46 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 SCELTA REGIME CONTABILE assunti con le modalita` riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonche´ spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare; – non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; – non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro. Calcola Il reddito si determina analiticamente, entrate, meno spese, meno contributi previdenziali, con applicazione del forfait del 5% sul reddito, se la differenza tra le entrate e le spese e` positiva. L’eta` agevola il perdurare nel regime superminimo I giovani potranno rimanere nel regime dei minimi per piu` di cinque anni, fino al compimento del 35º anno di eta`. ESEMPIO Una persona fisica nel 2013, all’eta` di 24 anni, ha iniziato la professione di avvocato, applicando il regime dei superminimi. Nel caso in cui manterra` i requisiti previsti per i superminimi, potra` fruire del regime con il forfait del 5%, a partire dal 2013 fino all’anno 2024 compreso, anno in cui compira` i 35 anni. Invece, la persona fisica, di eta` superiore a 35 anni, che ha iniziato l’attivita` nel 2013, potra` restare nel nuovo regime al massimo fino al 2017. REGIME DEI SUPERMINIMI SCHEMA DI SINTESI SOGGETTI AMMESSI Persone fisiche, professionisti o imprenditori individuali anche se impresa familiare SOGGETTI ESCLUSI Societa` di persone e societa` di capitali DECORRENZA 1º gennaio 2012 DURATA – Cinque anni – anche per piu` di cinque anni, ma non oltre l’anno in cui il contribuente compie 35 anni REQUISITI – ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente; – nessun dipendente nell’anno precedente; – beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro; – inizio o proseguimento attivita` dal 1º gennaio 2008; – nessuna attivita` nei tre anni precedenti; – non deve trattarsi di prosecuzione di attivita` svolta da altri; – se si tratta di prosecuzione di attivita` svolta da altri, i ricavi dell’anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro TASSAZIONE AGEVOLAZIONI DECADENZA OPZIONI Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5% Esclusioni da: – IVA – IRAP – Studi di settore – Tenuta scritture contabili Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni E` possibile applicare il regime ordinario Regime forfettino Si tratta di un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche (art. 13, legge n. 388/2000). La persona fisica che inizia l’attivita` puo` applicare, per il periodo d’imposta in cui l’attivita` e` Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 47 SCELTA REGIME CONTABILE iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Le persone fisiche in regime sostitutivo sono esonerate: a) dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA; b) dall’effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte; c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell’IVA. Permangono, invece, gli obblighi: a) di conservazione dei documenti contabili (art. 22 D.P.R. n. 600/1973); b) di fatturazione; c) di certificazione dei corrispettivi. L’eventuale IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA andra` versata entro i termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale. Requisiti Il regime ‘‘forfettino’’ e` applicabile dalle persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni che: – esercitano attivita` di servizi, fino al limite di ricavi o compensi di 30.987,41 euro; – esercitano altre attivita`, fino al limite di ricavi o compensi di 61.974,83 euro. ESEMPIO Un professionista ha incassato nel 2013 compensi per 25.000 euro sostenendo spese per 4.000 euro. Il suo reddito netto e` percio` pari a 21.000 euro. L’imposta sostitutiva dovuta, pari al 10% di 21.000 euro, e` pari a 2.100 euro. SCHEMA DI SINTESI REGIME FORFETTINO SOGGETTI AMMESSI SOGGETTI ESCLUSI LIMITE DEI RICAVI O COMPENSI DURATA DETERMINAZIONE REDDITO 48 Persona fisiche, professionisti o imprenditori individuali anche se impresa familiare Societa` di persone e societa` di capitali Servizi: 30.987,41 euro; Altre attivita`: 61.974,83 euro Fino a 3 anni. Il regime agevolato puo` essere applicato per il periodo d’imposta in cui e` iniziata l’attivita` e per i due anni successivi Per le imprese: ricavi meno costi Per i professionisti: compensi meno spese IMPOSTA FORFETARIA DEL 10% Sul reddito calcolato in modo analitico e` dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% DETERMINAZIONE IVA Analitica: ‘‘IVA da IVA’’ - con unica liquidazione annuale CONTABILITA` Esonero della tenuta delle scritture contabili Il contribuente, per sua memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale controllo, puo` tenere i libri contabili, vale il principio ‘‘nel piu` sta il meno’’ CONSERVAZIONE DOCUMENTI La documentazione deve essere comunque conservata fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta CESSAZIONE DEL REGIME Il regime agevolato cessa di avere efficacia: 1) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o compensi conseguiti superano il limite di 30.987,41 euro per i servizi e 61.974,83 euro per le altre attivita`; 2) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i ricavi o compensi superano del 50% il limite fissato dalla legge; in questo caso, e` esclusa la tassazione forfetaria del 10% e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo e` soggetto a tassazione Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 SCELTA REGIME CONTABILE SCADE " Il 31 dicembre di ogni anno. Infatti, la chiusura dei conti di un anno costituisce la base di partenza per l’anno successivo. CASI PARTICOLARI " Gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime contabile superiore. ESEMPIO L’imprenditore individuale, esercente un’impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell’intero anno 2013 di ammontare non superiore a 700.000 euro, e, quindi, in regime ‘‘naturale’’ di contabilita` semplificata, potra` optare, con effetto dal 1º gennaio 2014, per il regime superiore di contabilita` ordinaria. E` infatti applicabile il principio generale (art. 1 del D.P.R. n. 442/1997) secondo cui l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita` di tenuta delle scritture contabili. Naturalmente, il comportamento concludente deve essere nel rispetto della legge, nel senso che, di norma, e` possibile optare per un regime contabile superiore, mai per un regime contabile inferiore. ESEMPIO L’impresa commerciale che a fine anno 2013 consegue ricavi di ammontare superiore al limite di 700.000 euro, pur potendo applicare correttamente il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2013, in quanto i ricavi del 2012 erano di ammontare non superiore al predetto limite, non potra` mantenere il regime di contabilita` semplificata per il 2014, in quanto il suo regime naturale e` quello di contabilita` ordinaria. L’impresa, per il 2014, e` comunque obbligata a tenere la contabilita` ordinaria, a prescindere dall’ammontare dei ricavi che conseguira` nel 2014. Nel caso in cui i ricavi del 2014 dovessero essere di ammontare non superiore al limite di 700.000 euro, l’impresa potra` ‘‘naturalmente’’ tenere la contabilita` semplificata a partire dal 1º gennaio 2015. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 49 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI Correzione di errori in bilancio per omessi componenti negativi di reddito Giancarlo Modolo - Consulente d’azienda e commercialista in Milano BILANCIO ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Rettifica di: errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi nel corretto periodo d’imposta di competenza; dichiarazione dei redditi dell’originaria imputazione. – – – – – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 83, 84, 88, 101 e 109 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis Principio contabile OIC n. 29 Agenzia delle Entrate, Circolare 24 settembre 2013, n. 31/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 novembre 2013, n. 87/E SOGGETTI INTERESSATI " I soggetti che ai fini contabili e della redazione del bilancio d’esercizio: adottano i principi contabili nazionali; rispettano i criteri di imputazione e di valutazione espressamente previsti; nonche´ i requisiti temporali di imputazione dei componenti di reddito. SOGGETTI ESCLUSI " I soggetti che, anche per disposto normativo: non sono tenuti obbligatoriamente alla redazione del bilancio d’esercizio; non applicano i disposti del principi contabili nazionali; si limitano ad applicare regole e modalita` di natura fiscale. PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " 50 La rettifica degli errori contabili e` eseguita mediante l’imputazione: al conto economico dell’esercizio in cui lo stesso viene individuato; alle voci E20 e E21 del conto economico. Termine di presentazione: della dichiarazione dei redditi individuabile come ‘‘emendabile’’; entro, quindi, il 30 settembre del secondo periodo d’imposta di riferimento. La rettifica: determina il riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali; esplica effetti per la deducibilita` delle perdite d’esercizio; modifica i termini di decadenza per gli elementi ‘‘rigenerati’’. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI ADEMPIMENTO " I principi contabili, nazionali o internazionali, individuano le fattispecie che possono originare la ‘‘correzione di errori contabili’’ derivati dalla non corretta rappresentazione in bilancio di uno o piu` accadimenti amministrativi. Specificamente, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, gli errori di imputazione (che non devono essere confusi con i mutamenti di stima, ne´ con i cambiamenti di principi contabili) consistono nell’impropria o mancata applicazione delle regole e/o delle modalita` espressamente previste, se le informazioni ed i dati necessari per la corretta applicazione risultavano disponibili. Si possono verificare a causa di: – errori matematici; – erronee interpretazioni di fatti; – negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per una corretta rilevazione. In cosa consiste La correzione degli errori contabili, diversi da quelli che rendono nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio, deve necessariamente risultare eseguita procedendo a imputare al conto economico dell’esercizio in cui s’individua l’errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dal medesimo, da contabilizzare tra i ‘‘proventi e gli oneri straordinari’’ riguardanti i componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e specificamente: – alla voce E20-proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 del conto economico; – alla voce 21-oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti. Attenzione Si devono ritenere esclusi e, di conseguenza, fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, come, a titolo meramente indicativo: – le rivalutazioni iniziali di un’immobilizzazione a seguito di specifiche norme; e: – la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, e simili. Nell’ambito applicativo, invece, dei principi contabili internazionali, vengono individuati come ‘‘errori contabili’’ le omissioni e le errate misurazioni di voci nel bilancio dell’impresa per uno o piu` esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che erano disponibili nel momento di redazione dei precedenti bilanci (in concreto, gli estensori potevano ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci). SOGGETTI PASSIVI " Sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio (art. 2424 e seguenti del codice civile) nel rispetto dei principi contabili nazionali: – le societa` per azioni; – le societa` in accomandita per azioni; – le societa` a responsabilita` limitata; – le societa` costituite all’estero con sede secondaria in Italia; – le societa` cooperative; – le mutue assicuratrici, in quanto compatibili con le regole speciali per il settore; – i consorzi e le societa` consortili con attivita` esterna; – le societa` di persone interamente possedute da societa` di capitali. Inoltre, l’obbligo predetto si rende operativo anche nei riguardi: – delle societa` italiane con attivita` all’estero; – delle societa` costituite all’estero, con sede in Italia. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 51 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI Per tutti i soggetti diversi dai precedenti, gli schemi di redazione dei bilanci si devono ritenere liberi, ma, in ogni caso, rimangono applicabili in modo obbligatorio gli stessi criteri di valutazione e di imputazione nel rispetto delle regole procedurali contenute nei principi contabili nazionali. Ne deriva, di conseguenza, che, pur non essendo obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio secondo lo schema civilistico, sono tenuti al rispetto dei predetti criteri di valutazione e di imputazione i diversi soggetti che individuano il reddito d’impresa in regime di contabilita` ordinaria, come a titolo meramente indicativo le societa` personali e le imprese individuali, nonche´ gli enti commerciali e non. Ovviamente, anche per questi ultimi soggetti, potrebbe essere opportuna la redazione del bilancio d’esercizio o, perlomeno, un’opportuna riclassificazione dei conti secondo lo schema previsto civilisticamente. Tale comportamento consente di rendere il bilancio d’esercizio comparabile e, nel medesimo tempo, aderente a quanto espressamente indicato nel principio contabile nazionale OIC n. 12, che, al riguardo, afferma ‘‘e` auspicabile che dette societa` si uniformano per la redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per le societa` per azioni ...’’. SOGGETTI ESCLUSI " Si devono individuare come soggetti esclusi, coloro che pongono in essere la tenuta delle scritture contabili con il metodo della ‘‘contabilita` semplificata’’. Infatti, le vigenti disposizioni fiscali dispongono, in termini generali, la tenuta della contabilita` ordinaria (libri giornale e degli inventari, registri IVA e dei beni ammortizzabili, ecc.) da parte degli esercenti un’attivita` commerciale o eventuale altra attivita` posta in essere in forma abituale, ancorche´ non esclusiva. Si tratta, pertanto, dei contribuenti che si occupano della produzione o dello scambio di beni e servizi, oppure delle attivita` di trasporto, bancarie, assicurative ed ausiliarie. Tuttavia, e` stato anche previsto l’automatico esonero dai predetti adempimenti, nelle ipotesi delle imprese minori, ovvero le particolari societa` in nome collettivo, le societa` in accomandita semplice e le societa` ad esse equiparate, nonche´ gli imprenditori individuali, aventi - nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione della causa di esclusione un volume di ricavi che consente l’attivazione della contabilita` semplificata. Gli attuali limiti del volume d’affari e/o di ricavi cui fare riferimento per la particolare tenuta delle scritture contabili in forma semplificata sono: – E 400.000,00, per le imprese esercenti prestazioni di servizi; – E 700.000,00, per le imprese che esercitano altre attivita`, tenendo presente che nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento con prestazioni di servizi, come nella vendita di beni e relativa installazione da parte del medesimo soggetto, e` necessario fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita` prevalente: in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano preponderanti le attivita` diverse dalle prestazioni di servizi. PROCEDURE " Nell’ipotesi in cui la correzione dell’errore contabile venga attivata per il tramite di appostazione di una voce di patrimonio netto, la conseguente natura reddituale per contropartita, ai fini fiscali, implica la necessita` di considerare imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali, esclusi, in ogni caso, quelli che non hanno avuto natura reddituale (art. 109, comma 4, del T.U.I.R.). In concreto, la correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi di reddito deve avvenire mediante l’emersione nel bilancio d’esercizio dell’anno di rilevazione dell’errore di un componente di natura reddituale che risulta imputato al conto economico per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali o nello stato patrimoniale per i soggetti IAS/IFRS adopter. 52 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI L’operativita` della procedura applicabile ai fini contabili non puo`, in ogni caso, consentire al componente oggetto di rettifica di assumere specifici effetti diretti ed immediati aventi rilievo fiscale, in quanto sono assenti i presupposti legittimanti sia per la deduzione delle sopravvenienze passive (art. 101 del T.U.I.R.), sia per l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive (art. 88 del T.U.I.R.). Attenzione Ai fini operativi, sussiste la necessita` di valutare, in presenza di un corretto trattamento contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purche´ aventi riflesso su componenti negativi e positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, se, in linea di principio, puo` essere consentito il recupero del componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale si e` concretizzato l’errore o la possibilita` di assoggettare a tassazione il componente positivo, anch’esso non rilevato, nel coerente periodo d’imposta. Tale valutazione deve essere eseguita anche al fine di non generare lo spostamento del momento impositivo e, nel contempo, affermare sia il rispetto del divieto di doppia imposizione derivante dalla mancata deduzione di un componente negativo, sia la corretta individuazione del reddito che effettivamente rappresenta la capacita` contributiva riferibile alla competenza del singolo periodo d’imposta. In presenza della non imputazione di un componente negativo di reddito nell’esercizio di competenza con l’imputazione, in un periodo d’imposta successivo, al conto economico o nello stato patrimoniale del medesimo con una scritturazione di rettifica per dare evidenza all’errore e` possibile procedere tenendo in considerazione se l’annualita` oggetto di errore puo` essere o meno ancora emendabile. Annualita` ancora emendabile Sussiste la possibilita` di procedere a presentare la dichiarazione integrativa per correggere l’annualita` in cui si e` verificata l’omessa imputazione, in quanto le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante adempimento dichiarativo da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo d’imposta successivo (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che con tale dichiarazione integrativa possono essere: – rettificati, tra l’altro, gli errori materiali o di calcolo presenti nell’adempimento dichiarativo originario; – indicati gli oneri deducibili o detraibili sostenuti, ma che per mera dimenticanza o altra situazione con analoga finalita` non sono stati inseriti e/o riportati; – rilevati componenti negativi di reddito originariamente omessi; – inseriti importi inerenti a detrazioni o a crediti d’imposta spettanti; – eliminati componenti positivi di reddito erroneamente esposti. ESEMPIO Caso Nel 2013 una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza dell’anno 2012 per un ammontare pari a E 50.000,00. Il risultato complessivo netto imponibile dei periodi d’imposta 2012 e 2013 ha evidenziato un risultato complessivo netto positivo rispettivamente di E 300.000,00 e E 150.000,00. Soluzione La societa` contribuente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo di reddito di E 50.000,00 nel bilancio d’esercizio dell’anno 2013, ha la possibilita` di rettificare l’errore mediante imputazione nel 2012 del medesimo tramite una dichiarazione integrativa Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 53 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI a favore dell’Erario con il modello UNICO 2013 che puo` essere presentato entro il 30 settembre 2014, tenendo in considerazione che l’eccedenza d’imposta corrisposta per l’anno 2012 potra` validamente essere utilizzato nell’adempimento dichiarativo da porre in essere con il modello UNICO 2014 (riferibile al periodo d’imposta 2013) da presentare entro il termine predetto. L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata: Periodo d’imposta Descrizione di analisi dell’operazione Reddito o perdita dell’esercizio Eventuali perdite scomputabili Reddito imponibile o perdita Anno 2012 Anno 2013 300.000,00 150.000,00 - - 300.000,00 150.000,00 Anno di rilevazione rettifica errore contabile Anno di corretta competenza del componente Reddito imponibile o perdita rideterminato Periodo d’imposta di recupero del componente 2013 (50.000,00) 250.000,00 2012 Dichiarazione integrativa con modello UNICO 2013 Modalita` da seguire per il recupero - Al fine di evitare che si renda operativa la doppia imposizione, e` necessario valutare che, per effetto dell’imputazione fiscale del componente negativo all’originario periodo d’imposta, gli effetti che si vengono a concretizzare nella rilevazione sia di una perdita, sia di un incremento dell’eventuale perdita gia` presente nell’adempimento dichiarativo del periodo d’imposta. In tale situazione, e` necessario tenere presente che sussiste, in linea generale, il diritto al riconoscimento della perdita, o della maggiore perdita, che si viene a formare nell’anno di riferimento del componente per effetto della rettifica fiscale. ESEMPIO Caso Nel 2013 una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza dell’anno 2012 per un ammontare pari a E 50.000,00. Si ipotizzi che il risultato fiscale del periodo d’imposta 2012 sia stato una perdita di E 300.000,00 e, per quello successivo (anno 2013), un risultato complessivo netto positivo di E 150.000,00. Soluzione La societa` contribuente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo di reddito di E 50.000,00 nel bilancio d’esercizio dell’anno 2013, ha la possibilita` di rettificare l’errore tramite una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2013 che puo` essere presentato entro il 30 settembre 2014, tenendo in considerazione la necessita` di rilevare la conseguenza operativa nell’adempimento dichiarativo da porre in essere con il modello UNICO 2014 riferibile al periodo d’imposta 2013 che puo` essere presentato entro il termine predetto. L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata: Periodo d’imposta Descrizione di analisi dell’operazione Reddito o perdita dell’esercizio Eventuali perdite scomputabili Anno 2013 -> 80% di E 150.000,00 (art. 84, comma 1, del T.U.I.R.) Reddito imponibile o perdita 54 Pratica Fiscale e Professionale Anno 2012 Anno 2013 (300.000,00) 150.000,00 - (120.000,00) (300.000,00) 30.000,00 n. 1 del 6 gennaio 2014 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI Periodo d’imposta Descrizione di analisi dell’operazione Anno 2012 Anno di rilevazione rettifica errore contabile 2013 Anno di corretta competenza del componente (50.000,00) Reddito imponibile o perdita rideterminato (350.000,00) Periodo d’imposta di recupero del componente Modalita` da seguire per il recupero Anno 2013 - 2012 - Dichiarazione integrativa con modello UNICO 2013 - Annualita` non ancora emendabile con la dichiarazione integrativa a favore Il contribuente ha sempre la possibilita` di dare evidenza al componente negativo di reddito non dedotto, con la conseguenza che nell’anno di competenza ed eventualmente in quelli successivi, ha concretamente reso imponibile un maggior reddito o, comunque, un maggior debito d’imposta o un minor credito. Tale possibilita`, che necessariamente deve risultare coordinata con i termini di accertamento, consente di segnalare all’Amministrazione finanziaria l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualita` per il tramite di una dichiarazione integrativa, in modo da pervenire alla ‘‘ricostruzione’’ di tutti i periodi d’imposta interessati dall’errore risalendo fino all’ultima annualita` d’imposta dichiarata. In pratica, e` necessario riliquidare in maniera autonoma l’adempimento dichiarativo inerente all’annualita` dell’omessa imputazione e, nell’ordine, quelle successive, fino a pervenire a quella emendabile che consentira` di operare il ‘‘conguaglio’’ o ‘‘riliquidazione’’ da inserire nella dichiarazione integrativa. Tale operazione produrra`, in via naturale, effetti sia con riferimento all’imposizione diretta, sia in connessione con le componenti sintetizzate nell’adempimento dichiarativo che dalla stessa derivano o si commisurano (come, ad esempio, per quanto attiene alla determinazione del credito per le imposte pagate all’estero). ESEMPIO Una societa`, che, nel corso del 2014, opera la ricostruzione degli imponibili dei periodi d’imposta precedenti entro la data del 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2013) ha la possibilita`, ricorrendone i presupposti, di inserire gli effetti dell’analisi condotta nella dichiarazione integrativa a favore utilizzando il modello UNICO 2013 (inerente al periodo d’imposta 2013). Controlli automatizzati In sede di controlli automatizzati della dichiarazione integrativa, poiche´ emergeranno dati di entita` non coerenti con l’originario adempimento dichiarativo, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate inviera` una comunicazione di irregolarita`, cui dovra` seguire la messa a disposizione dell’idonea documentazione per pervenire all’eventuale annullamento dei rilievi formalizzati. A chiarimento, si prendono in esame alcune particolari situazioni. ESEMPIO 1 Caso - Annualita` oggetto di errore e le successive evidenziano un risultato positivo Si ipotizzi che, nel corso dell’anno 2013, una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2010 per un ammontare pari a E 50.000,00. Gli adempimenti dichiarativi presentati nei termini hanno evidenziato un risultato complessivo netto di E 180.000,00 per l’anno 2010, di E 230.000,00 per l’anno 2011, di E 200.000,00 per l’anno 2012 e di E 250.000,00 per l’anno 2013. Soluzione La societa`, ferma restando la ripresa a tassazione del componente rilevato in bilancio nel Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 55 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI periodo d’imposta 2013, ha la possibilita` di procedere ad imputare nel 2010 il componente negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno. L’eccedenza d’imposta versata nel 2010 - cosı` come risultante dalla riliquidazione di tutte le dichiarazioni intermedie - deve necessariamente risultare indicata nella dichiarazione integrativa a favore (modello UNICO 2013) che puo` essere presentata entro il 30 settembre 2014. L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata: Periodo d’imposta Descrizione di analisi dell’operazione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Reddito o perdita dell’esercizio 180.000,00 230.000,00 200.000,00 250.000,00 Eventuali perdite scomputabili Reddito imponibile o perdita - - - - 180.000,00 230.000,00 200.000,00 250.000,00 Anno di rilevazione rettifica errore contabile ESEMPIO 2 2013 Anno di corretta competenza del componente (50.000,00) Reddito imponibile o perdita rideterminato 130.000,00 Periodo d’imposta di recupero del componente 2012 Modalita` da seguire per il recupero Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO 2013) Caso - Annualita` oggetto di errore e le successive evidenziano risultati positivi in alcuni periodi d’imposta e perdite fiscali in altri Si ipotizzi che, nel corso dell’anno 2013, una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2010 per un ammontare pari a E 50.000,00. Gli adempimenti dichiarativi presentati nei termini hanno evidenziato un risultato di perdita di E 180.000,00 per l’anno 2010 e risultati positivi di E 410.000,00 per l’anno 2011, di E 300.000,00 per l’anno 2012 e di E 150.000,00 per l’anno 2013. Soluzione La societa`, ferma restando la ripresa a tassazione del componente rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2013, ha la possibilita` di procedere ad imputare nel 2010 il componente negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno. Ai fini procedurali, inoltre deve essere rideterminata la perdita fiscale del 2010 portandola da E 180.000,00 a E 230.000,00 e, conseguentemente, sara` necessario ricalcolare gli importi delle dichiarazioni dei successivi periodi d’imposta fino all’anno 2012 (annualita` emendabile entro il 30 settembre 2014). L’eccedenza di versamento risultante nel 2011 per effetto delle riliquidazioni successive puo` essere validamente rilevata nella dichiarazione integrativa a favore (modello UNICO 2013), che puo` essere presentata entro il 30 settembre 2014. L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata: Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Reddito o perdita dell’esercizio (180.000,00) 410.000,00 300.000,00) 150.000,00 Eventuali perdite scomputabili - (180.000,00) - (180.000,00) 230.000,00 300.000,00 Reddito imponibile o perdita 56 Periodo d’imposta Descrizione di analisi dell’operazione Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 150.000,00 RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI Descrizione di analisi dell’operazione Periodo d’imposta Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno di rilevazione rettifica errore contabile CASI PARTICOLARI " Anno 2013 2013 Anno di corretta competenza del componente (50.000,00) Reddito imponibile o perdita rideterminato (230.000,00) (180.000,00) Periodo d’imposta di recupero del componente 2012 Modalita` da seguire per il recupero Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO2013) Dichiarazione integrativa a sfavore Il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha rilevato lo stesso per dare evidenza all’errore, deve necessariamente procedere, in via preventiva rispetto al recupero del componente originario, ad eliminare gli effetti dell’erronea imputazione, presentando dichiarazione integrativa a sfavore e, di conseguenza, provvedere alla corresponsione delle maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno. Al riguardo, come posto in evidenza, sussiste la possibilita` di avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le misure e modalita` previste per il ravvedimento operoso se la predetta dichiarazione e` stata presentata entro i termini previsti. Ai fini procedurali, le dichiarazioni integrative costituiscono lo strumento mediante il quale il contribuente puo` pervenire al riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali altrimenti non piu` opponibili all’Amministrazione finanziaria per decorrenza dei termini ed e`, pertanto, idonea a ‘‘rigenerare’’ l’efficacia degli stessi nell’annualita` di presentazione. Pertanto, ne deriva che l’attivita` accertativa degli Uffici fiscali si esplica nei termini di decadenza che devono essere individuati con decorrenza dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi ‘‘rigenerati’’ in tale dichiarazione. Perdita di esercizio utilizzata in compensazione Se, pero`, a seguito dell’imputazione coerente del componente negativo di reddito, si e` venuta a generare una perdita d’esercizio che, successivamente, puo` essere utilizzata in compensazione, sussiste la possibilita` di evidenziare la medesima presentando una dichiarazione integrativa di quella in cui poteva essere utilizzata la maggior perdita, non oltre, in ogni caso, il termine prescritto per la presentazione dell’adempimento dichiarativo inerente al periodo d’imposta successivo. Qualora, per decorso del termine, non risulta piu` possibile emendare tale dichiarazione, la maggior imposta corrisposta non tenendo conto della maggiore perdita puo` essere richiesta a rimborso (art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, o, se scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si e` reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, in quanto l’eccedenza di imposta che e` stata versata e` conseguente della rettifica effettuata dall’ufficio accertatore. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 57 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L’attivazione del piano di composizione della crisi delle persone non fallibili Marcello Pollio - Commercialista Revisore legale Senor Partner Pollio & Associati Genova, Milano e Torino FALLIMENTO PROCEDURA CONCORSUALE " Il debitore puo` proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti in base ad un piano per la soddisfazione delle obbligazioni contratte e che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili RIFERIMENTI " – Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, 221, art. 18, comma 1 – R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1 SOGGETTI INTERESSATI " – i debitori che non possono essere assoggettati alle procedure concorsuali – i lavoratori autonomi – gli enti non commerciali. SOGGETTI ESCLUSI " – Coloro che sono assoggettabili o assoggettati a procedure concorsuali – chi ha gia` utilizzato nei cinque anni precedenti i benefici della legge sul sovraindebitamento o chi ha ricevuto un annullamento del piano di composizione gia` presentato in tale arco temporale REQUISITI OGGETTIVI " Condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte PRESENTAZIONE PROPOSTA " 58 La proposta di accordo e il piano devono essere: – depositati presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore – corredati da una specifica documentazione ORGANI " – Tribunale del luogo di residenza del debitore – Giudice delegato: a questa figura sono stabilite specifiche prerogative, da esercitarsi nell’ambito del decreto di fissazione dell’udienza – Organismo di composizione della crisi (OCC): ha un ruolo propulsivo e centrale nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e la legge ne definisce i compiti PROCEDURE " – Presentazione istanza nomina professionista in sostituzione dell’OCC e/o in assenza di istituzione degli OCC – predisposizione piano con ausilio dell’OCC – deposito in tibunale del piano e proposta con documentazione richiesta – comunicazione piano e proposta ai creditori – raccolta consensi dei creditori – attestazione piano e consensi da parte dell’OCC – deposito piano approvato e richiuesta omologazione a cura dell’OCC Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE " E` stata introdotta, per la prima volta nell’ordinamento italiano, ed e` in vigore dal 29 febbraio 2012 (la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) una disciplina ad hoc per la composizione della crisi del debitore non fallibile, che si trovi in stato conclamato di ‘‘sovraindebitamento’’. La nuova procedura si affianca a quelle gia` previste dalla Legge Fallimentare (in particolare le nuove o novellate procedure di regolazione della crisi, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) ed e` applicabile a tutti quei soggetti che sino ad oggi erano stati discriminati dal fatto di non potere usufruire delle nuove opportunita` introdotte nel 2005 dal legislatore per proporre ipotesi alternative al fallimento al fine di soddisfare i creditori. In cosa consiste La procedura permette al debitore ‘‘non fallibile’’ la possibilita` di: – proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (anche finalizzato alla prosecuzione dell’attivita` dell’impresa); – proporre un piano di ristrutturazione del debito (il ‘‘piano del consumatore’’) senza previo accordo con i creditori, se le obbligazioni contratte sono estranee all’attivita` professionale del debitore; – (in alternativa e/o in conversione delle precedenti modalita`) liquidare il patrimonio, attraverso la specifica procedura di liquidazione da sovraindebitamento. La procedura di composizione della crisi si deve svolgere sotto l’egida ed il controllo degli Organismi di composizione della crisi (OCC), le cui funzioni, possono essere svolte da: – un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, – un notaio, che siano pero` designati dal Tribunale, su istanza del debitore. SOGGETTI INTERESSATI " Per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il legislatore ha stabilito la necessita` di non superare i cosiddetti ‘‘parametri dimensionali’’ determinati dalla Legge Fallimentare (art. 1) ovvero: – Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione all’istituto (ovvero nel minore periodo dall’inizio dell’attivita`); – Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro nel medesimo arco temporale; – Debiti, compresi anche quelli non scaduti, per un ammontare non superiore o pari a 500.000,00 euro. In caso di rispetto di tali limiti dimensionali il debitore rientrera` nella definizione di imprenditore commerciale ‘‘sotto soglia’’ e potra`, pertanto, essendo esclusa la fallibilita` del soggetto, rientrare a pieno titolo nella crisi da sovraindebitamento. Tra i destinatari della procedura di sovraindebitamento rientrano anche: – Lavoratori autonomi ed enti non commerciali – Imprenditore agricolo – Start up innovative – ‘‘Consumatore’’ SOGGETTI ESCLUSI " La proposta non e` ammissibile quando il debitore: – e` soggetto ad altre procedure concorsuali – ha gia` utilizzato, nei 5 anni precedenti, i benefici della legge sul sovraindebitamento – ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca di un accordo o piano del consumatore omologati; – ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 59 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO REQUISITI OGGETTIVI " Il debitore non fallibile deve trovarsi in uno stato conclamato di ‘‘sovraindebitamento’’, identificando con tale definizione la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Condizione che determina la rilevante difficolta` di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita` di adempierle regolarmente. Si definisce in tal modo il concetto di ‘‘crisi irreversibile conclamata’’ come quello stato di obiettivo squilibrio interno ed esterno in cui si viene a trovare il debitore. Tipici ‘‘indicatori’’ di una situazione di squilibrio/sofferenza sono dati da: – revocazione affidamenti e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro immediato; – decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti; – procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate; – debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione). PRESENTAZIONE PROPOSTA " La proposta di accordo o il piano devono essere depositati presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e devono essere corredati dalla seguente documentazione (art. 9, comma 1, Legge n. 3/2012): – elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; – dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; – attestazione di fattibilita` del piano (rilasciata dall’OCC o dal professionista); – elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, per il tempo previsto dal piano, corredato da un certificato dello stato di famiglia; – (solo per il debitore che svolge attivita` d’impresa) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformita` all’originale. Contestualmente al deposito della proposta presso il Tribunale, l’OCC deve provvedere a depositarne copia presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali competenti sulla base dell’ultimo domicilio tributario del proponente. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e deve dare contezza di eventuali contenziosi pendenti. Inoltre alla proposta di piano del consumatore e` allegata una relazione particolareggiata dell’OCC contenente (art. 9, comma 3-bis, Legge 3/2012): – l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; – l’esposizione delle ragioni dell’incapacita` del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; – il resoconto sulla solvibilita` del consumatore negli ultimi cinque anni; – l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; – il giudizio sulla completezza e attendibilita` della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche´ sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. La ratio di tale documentazione aggiuntiva va ricercata nel fatto che il piano, a differenza dell’accordo, e` soggetto esclusivamente alla valutazione, da parte del Tribunale, della meritevolezza del debitore e della convenienza della proposta e non anche all’approvazione dei creditori. ORGANI " 60 Sono 3 gli organi della procedura: – Tribunale – Giudice delegato – OCC Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO La proposta, una volta depositata presso il Tribunale, comporta la nomina di un giudice in qualita` di delegato del Tribunale. Il giudice verificati i presupposti di ammissibilita` ed i contenuti del piano: – fissa immediatamente l’udienza con decreto, disponendo le comunicazioni ai creditori (anche via fax o via PEC) della proposta e del decreto; – ordina, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’OCC, presso gli uffici competenti; – stabilisce il divieto per i creditori aventi titolo o causa anteriore (esclusi quelli muniti di privilegio impignorabili) di iniziare o proseguire, sotto pena di nullita`, azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, il divieto di disporre sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dello stesso. La proposta ed il decreto sono soggetti ad idonea pubblicita`, nonche´ - in caso di debitore imprenditore - iscritti in apposita sezione del registro delle imprese. Attivita` degli OCC Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, un ruolo propulsivo e centrale e` attribuito agli organismi di composizione della crisi, che per il momento non possono essere costituti mancando il regolamento ministeriale attuativo. Nelle more dell’emanazione di tali decreti, le funzioni degli organismi possono essere svolte esclusivamente da un professionista abilitato a ricoprire l’incarico di curatore fallimentare, nonche´ da un notaio, direttamente nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato. Il ruolo che la Legge n. 3/2012 attribuisce a tali organismi assume la triplice natura di ausilio al debitore, ai creditori e al Tribunale. Anche dopo la istituzione degli OCC il debitore potra`, comunque, optare per richiedere la nomina di un professionista che agisca come ‘‘compositore della crisi’’ avente le stesse funzioni degli OCC. Gli OCC supportano il debitore, che ne richieda l’intervento, nella fase di attivazione della procedura, di predisposizione e di raggiungimento dell’accordo con i creditori. Gli OCC o i professionisti nominati rivestono un ruolo fondamentale: – di mediazione tra le parti interessate, – con la loro terzieta`, di garanzia della correttezza della proposta e del piano, – di idoneita` a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei e dei creditori privilegiati. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita`, il giudice e gli stessi OCC (previa autorizzazione del primo), possono accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia ed alle altre banche dati pubbliche. Tali dati, che devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle norme deontologiche e di buona condotta, devono essere utilizzati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Inoltre dell’avvenuta distruzione occorre dare comunicazione al titolare dei dati, tramite lettera raccomandata o PEC non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa. PROCEDURE " Accordo di ristrutturazione dei debiti Nel caso in cui il debitore intenda comporre la propria situazione debitoria tramite un accordo di ristrutturazione dei debiti, la soddisfazione dei creditori deve avvenire tramite un piano economico finanziario caratterizzato dai requisiti di seguito sintetizzati. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 61 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Requisiti MINIMI OBBLIGATORI FACOLTATIVI – Previsione SCADENZE e MODALITA` pagamenti – REGOLARE/integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI – INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e ritenute fiscale (possibile solo dilazione) – Ricostruzione POSIZIONE FISCALE e indicazione CONTENZIOSI FISCALI pendenti – CLASSI di creditori – Indicazioni EVENTUALI GARANZIE e modalita` LIQUIDAZIONE beni – FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI (limiti del valore dei beni oggetti di garanzia attestato da OCC) – Affidamento patrimonio a GESTORE della liquidazione (professionista nominato dal giudice) – Cessione di crediti futuri – Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista continuita`) Il debitore civile (non fallibile), dunque, puo` proporre ai creditori, con l’ausilio degli OCC (o del professionista nominato dal Tribunale in mancanza di questi ultimi), un accordo di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri. Qualora il patrimonio e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita` dell’accordo o del piano del consumatore (in particolare non assicurino il pagamento integrale dei creditori estranei e dei creditori privilegiati), la proposta deve essere sottoscritta da un terzo che conferisca (anche in garanzia) i beni e i redditi sufficienti per l’attuabilita` dell’accordo. Tecnicamente, l’accordo con continuazione dell’attivita` e il piano possono prevedere la sospensione dei pagamenti (moratoria) per un anno dall’omologazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca alla condizione che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Omologazione Ai fini dell’omologazione, e` necessario che l’accordo sia raggiunto con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Tale percentuale e` stata adeguata (D.L. n. 179/ 2012) a quella prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) Votazione Sono stabilite inoltre specifiche regole in relazione alla votazione: – i creditori devono manifestare in forma scritta all’OCC il loro consenso. In mancanza vige il principio del silenzio assenso; – i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. Se l’accordo e` raggiunto – l’OCC trasmette una relazione ai creditori sui consensi raccolti e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo dell’accordo. – i creditori possono sollevare contestazioni nei 10 giorni successivi, decorsi i quali l’OCC trasmette al giudice la propria relazione, insieme alle contestazioni ricevute e all’attestazione definitiva circa la fattibilita` del piano – verificato il raggiungimento dell’accordo con la maggioranza qualificata e l’idoneita` del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti 62 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO risorse proprie dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. Contestazione della convenienza dell’accordo Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice puo` ugualmente omologarlo se ritiene che il credito puo` essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione del patrimonio. SCHEMA DI SINTESI Steps della procedura Soggetto incaricato 1. Deposito proposta di Accordo Debitore 2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza Giudice 3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito Giudice 4. Comunicazione ai creditori entro 40 gg da udienza OCC 5. Votazione dei creditori entro 10 gg da udienza Creditori 6. Trasmissione ai creditori di Relazione su consensi e su OCC maggioranza + copia accordo 7. Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della Creditori relazione 8. Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni OCC ricevute + DEFINITIVA attestazione di fattibilita` 9. Omologazione accordo (e pubblicazione) entro 6 mesi Giudice dal deposito della proposta 10. (eventuale) nomina liquidatore in fase esecutiva Effetti della procedura Giudice Periodo di efficacia 1. Sospensione interessi legali o convenzionali ai fini del Dal deposito della proposta concorso per crediti chirografari 2. Automatic stay Sino alla definitivita` dell’omologa 3. Inefficacia atti straordinari non autorizzati Tra data del decreto e quella di omologazione 4. Sospensione/non verifica prescrizioni/decadenze Sino alla definitivita` dell’omologa 5. Efficacia erga omnes accordo omologato (creditori ante- Cessa in caso di risoluzione dell’accorriori alla data di pubblicita` dell’accordo + creditori posteriori do, mancato pagamento dei crediti imche non possono agire in esecuzione) pignorabili e di quelli erariali Attenzione Œ L’accordo non «esdebita» coobbligati, fideiussori del debitori ed obbligati in via di regresso; Œ L’accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 63 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Il piano del consumatore Anche il piano del consumatore, deve presentare i medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per l’accordo di composizione della crisi. La procedura del piano prevede che ai fini dell’omologazione il giudice sia investito dei seguenti poteri: – in caso di proposta ammissibile e assenza di atti in frode al creditore, fissa l’udienza disponendo che l’OCC provveda a comunicarlo a tutti i creditori almeno 30 giorni prima; – nelle more della convocazione dei creditori, nel caso in cui specifici procedimenti di esecuzione forzata possano pregiudicare la fattibilita` del piano, puo` disporre la sospensione degli stessi sino alla data di definitivita` del provvedimento di omologazione; – nei 6 mesi dalla presentazione della proposta, verificata la fattibilita` del piano e la condotta del debitore, omologa il piano. Requisiti Nello specifico: – condizioni di fattibilita`: riguardano l’idoneita` del piano a garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate. – condotta del debitore: il giudice, prima dell’omologa, deve accertare che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita` patrimoniali. Contestazione della convenienza dell’accordo In linea con quanto previsto per l’accordo, se uno dei creditori che non ha aderito o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice puo` sempre omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa del liquidazione del patrimonio. Attenzione Se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell’OCC. A differenza dell’accordo di ristrutturazione, nel caso del piano del consumatore non e` richiesta l’adesione dei creditori dal momento che l’omologazione e` demandata a una mera valutazione di meritevolezza della condotta del debitore e della fattibilita` della proposta da parte del Tribunale. SCHEMA DI SINTESI Steps della procedura Soggetto incaricato 1. Deposito proposta di Piano Debitore 2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza Giudice 3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (possibilita`, Giudice nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso) 4. Verifica fattibilita` Piano e «meritevolezza» (Cram down in Giudice caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori) 5. Omologazione Piano entro 6 mesi dal deposito della Giudice proposta 6. Pubblicazione/trascrizione decreto di omologa 64 Pratica Fiscale e Professionale OCC n. 1 del 6 gennaio 2014 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Sanzioni Adempimenti e modelli professionali SCHEMA DI SINTESI Sono previste pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell’OCC (e quindi a carico del professionista che operi in sostituzione dell’OCC) in caso, rispettivamente, di dolose alterazioni della proposta, dei valori e dei documenti, e di false attestazioni in ordine alla veridicita` dei dati ed alla fattibilita` del piano, nonche´ in caso di danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio (art. 16 Legge n.3/ 2012). Le sanzioni penali sono una novita` assoluta nell’ambito della composizione della crisi, in quanto neppure per gli strumenti della Legge Fallimentare erano previste (prima dell’introduzione dell’art. 236 bis Legge fallimentare) tali punibilita`. Sanzioni penali a carico del debitore Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da E 1.000 a E 50.000 in caso di: – aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, dolosa simulazione di attivita` inesistenti – produzione documentazione alterata o contraffatta, sottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i debiti – omissioni indicazioni di beni dell’inventario (in caso di Liquidazione) – effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione dell’Accordo o del Piano – aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano – violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano Sanzioni penali a carico dei componenti gli OCC (o del professionista nominato dal Tribunale) Reclusione da 1 a 3 anni e multa da E 1.000 a E 50.000 in caso di false attestazioni in ordine: – veridicita` dei dati contenuti in proposta o documenti allegati – fattibilita` piano – relazioni previste dalla legge Affinche´ il debitore civile possa proporre un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, pertanto, deve rivolgere istanza al Tribunale per la nomina del professionista (commercialista o avvocato o notaio), come di seguito indicato. – – – – – Va presentata alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Contributo unificato da euro 85,00 Marca da bollo da euro 8,00 Nota di deposito Presentata personalmente e non e` necessaria l’assistenza del legale ne´ di altro professionista Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 65 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Compila Fac simile istanza nomina professionista (art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012) TRIBUNALE DI [.] Volontaria giurisdizione All’Ill.mo Presidente del Tribunale All’Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 OGGETTO : istanza per la nomina del professionista ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento) in sostituzione dell’Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Il sottoscritto [.]nato a [.]) il [.] residente a [.]), in [.], Codice fiscale, [.],e domiciliato ai fini della presente istanza presso [.], Via [.] (tel. [.]; Fax [.]), c.f. [.], chiede che le comunicazioni avvengano a mezzo p.e.c. all’indirizzo [.], espone quanto segue. Premesso che il ricorrente e` persona fisica che non esercita attivita` commerciale e che e` esclusa dall’ambito dell’applicazione del R.D. 267/1942 (c.d. legge fallimentare); versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta` di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita` di adempiere regolarmente (art. 6, co. 2 lett. a), L. 3/2012); ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi privati estranei a qualsiasi attivita` imprenditoriale dalla stessa svolta (art 6, co. 2 lett. b) L. 3/2012); e` iscritto a [.] e, come tale, e` estraneo all’applicazione della legge fallimentare; ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento); al fine di procedere in tal senso, e` necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, ad oggi non istituti secondo la L. 3/2012; Tutto cio` premesso, chiede la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge. Come previsto dall’art. 15, co. 9, della Legge 3/2012: ‘‘I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa` tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (...), nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato’’. Allega: Certificato di residenza; [Certificato iscrizione previdenziali] Ultime tre dichiarazioni dei redditi [documentazione comprovante la rilevante difficolta` ad adempiere alle obbligazioni o la definitiva incapacita`] Con osservanza, [.] il ________________. In fede ([.]) 66 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 IMPRESA FAMILIARE Il lavoro dei familiari nell’impresa e nello studio Maria Rosa Gheido (*) e Alfredo Casotti (**) LAVORO ADEMPIMENTO " L’imprenditore puo` utilizzare il lavoro dei familiari, reso saltuariamente ed occasionalmente, senza alcun obbligo contributivo nei confronti dell’INPS. NOVITA’ " Il Ministero del lavoro ha fornito i parametri per misurare l’occasionalita` della prestazione. RIFERIMENTI " – Ministero del Lavoro, nota 5 agosto 2013, n. 14184 – Ministero del Lavoro, lettera 10 giugno 2013, n. 10478 – Codice Civile art. 230-bis; art. 2094 SOGGETTI INTERESSATI " Sono coadiuvanti e collaboratori: – familiari che prestano l’attivita` nell’impresa, in modo abituale o continuativo – soggetti che hanno obblighi assicurativi e contributivi OCCASIONALITA` DELLA PRESTAZIONE " Il Ministero del lavoro fissa i seguenti parametri: – 90 giorni, frazionabili in ore per un massimo di 720 ore nel corso dell’anno solare: la prestazione puo` essere considerata occasionale. – limiti inferiori: per l’obbligo assicurativo che scatta con il superamento di 1-2 giorni al mese con un massimo di 10 giornate nell’anno. SUBORDINAZIONE E GRATUITA` " – Il rapporto di lavoro dei familiari si presume a titolo gratuito, – La presunzione puo` pero` essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti della subordinazione e della onerosita` L’IMPRESA FAMILIARE " L’impresa familiare si ravvisa quando: – i familiari non abbiano inteso dar vita ad un diverso rapporto negoziale (rapporto societario, lavoro subordinato, associazione in partecipazione) – vi sia l’apporto lavorativo del familiare nell’impresa o nella famiglia L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE " Non opera il limite numerico dei tre associati quando: – il contratto di associazione e` stipulato con il coniuge dell’imprenditore o con suoi familiari PROCEDURE " Previsti i seguenti obblighi contributivi – Il collaboratore o coadiuvante dell’imprenditore deve essere iscritto all’INPS, alla Gestione di appartenenza dell’imprenditore stesso. L’associato in partecipazione e`, invece, obbligatoriamente iscritto alla Gestione separata del lavoro autonomo. (*) Consulente del lavoro e dottore commercialista (**) Consulente del lavoro e revisore Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 67 IMPRESA FAMILIARE ADEMPIMENTO " Nel lavoro reso in ambito familiare, la prestazione di attivita` lavorativa non configura di per se´ un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosita` delle prestazioni, Tuttavia, nulla vieta che un rapporto di lavoro subordinato possa essere regolarmente instaurato fra l’imprenditore ed un familiare, quando ve ne siano i presupposti, anche se, come vedremo, talvolta operano vincoli e limitazioni di natura fiscale. In mancanza del presupposto della subordinazione, il rapporto lavorativo puo` configurarsi in modi diversi, dal rapporto di coadiuvanza al contratto di associazione in partecipazione, salvo che la prestazione abbia i caratteri della mera occasionalita`, fattispecie, quest’ultima, su cui e` recentemente intervenuto il Ministero del lavoro con l’intento di definire i parametri dell’occasionalita`. NOVITA` " Il Ministero del lavoro ha fornito al personale di vigilanza alcuni parametri per la valutazione dell’abitualita` o dell’occasionalita` della prestazione dei familiari a favore dell’imprenditore. Osserva preliminarmente il Ministero che, nel valutare il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS, ‘‘la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, cosı` da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalita` della prestazione puo` essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto’’ (nota n. 10478 del 21 giugno 2013). SOGGETTI INTERESSATI " Gradi di parentela ed affinita` ai quali puo` essere riferita l’occasionalita` della prestazione Parenti – – – – di primo grado i genitori e i figli; di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli; di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Affini (sono tali i parenti del coniuge) – di primo grado i suoceri; – di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; – di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati. Il Ministero del lavoro afferma che per l’identificazione del soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinita` va riferito, ‘‘in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di societa` a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di societa` a responsabilita` limitata’’. OCCASIONALITA` DELLA PRESTAZIONE " 68 Premesso che per attivita` occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicita` e stabilita` dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa, il Ministero ammette che vi sono casi in cui la collaborazione del familiare dell’imprenditore (o del socio) per motivi oggettivi o soggettivi, puo` essere considera ‘‘presuntivamente’’ di natura occasionale. Opera la presunzione (relativa) di occasionalita` della prestazione quando la stessa e` resa da: – pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, considerate collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere ne´ l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, ne´ da ricondurre alla fattispecie della subordinazione; – familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in considerazione della residualita` del tempo a disposizione per poter espletare altre attivita` o compiti - con carattere di prevalenza e continuita` - presso l’azienda del familiare. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 IMPRESA FAMILIARE Al di la` di queste tipologie, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno indicare un parametro quantitativo convenzionale, volto a definire il limite temporale massimo di durata della prestazione perche´ questa possa essere definita ‘‘occasionale’’. Settori dell’artigianato, commercio e agricolo Con riferimento alla disposizione prevista per il settore dell’artigianato (art. 21 comma 6 ter, D.L. 260/2003) che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita da parte del familiare, il Ministero ne ravvisa l’applicazione anche al settore del commercio e a quello agricolo. In quest’ultimo settore vale altresı` la regola secondo cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e prestazioni svolte da parenti e affini fino al quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto o obbligazione morale senza corresponsione di compensi. Pertanto, nei diversi settori, il Ministero collega la presunzione di occasionalita` al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attivita` resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Attenzione Qualora il personale ispettivo riscontri la presenza di precisi indici sintomatici di una ‘‘prestazione lavorativa’’ in senso stretto tale da poter escludere il presupposto dell’occasionalita`, dovra` comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. L’obbligo assicurativo Quanto fin qui detto vale ai fini previdenziali. Nei confronti dell’INAIL, invece, l’obbligo assicurativo opera ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale. Attenzione Si considera a tal fine ‘‘accidentale’’ la prestazione resa una/due volte nello stesso mese con un massimo di dieci giornate nell’anno. (Min. Lav. nota n. 14184 del 5 agosto 2013). SUBORDINAZIONE E GRATUITA` " Cass. 19 maggio 2003, n. 7845 Cass. 23 gennaio 2004, n. 1218 Elemento fondante del rapporto di lavoro subordinato e` lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione: il rapporto sinallagmatico costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato (come delineato dall’art. 2094 c.c.), valendo a distinguerlo, peraltro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Quando il prestatore e` coniuge o familiare dell’imprenditore si tende a privilegiare la presunzione di gratuita`, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese ‘‘affectionis vel benevolentiue causae", presunzione che puo` essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosita` (Cass. civ. sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9043) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per superare la presunzione di gratuita` delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare e` necessario che la parte interessata fornisca ‘‘una prova rigorosa’’ degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosita`. In particolare. con riferimento all’attivita` lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprieta`) la mera prestazione di attivita` lavorativa non e` sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 69 IMPRESA FAMILIARE Cass. 28 gennaio 2008, n. 1759 Cass. 10 gennaio 2011, n. 313 IMPRESA FAMILIARE " art. 230-bis c.c., comma 1 COADIUVANTI E COLLABORATORI " essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosita` delle prestazioni, che puo` essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici piu` tipici della subordinazione, purche´ risulti un nesso di corrispettivita` tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorieta`, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticita` di orari. Ne consegue che, avendo la Corte d’appello illustrato le ragioni poste a base del proprio convincimento, esplicitando l’iter motivazionale che ha condotto alla scelta e alla valutazione delle risultanze probatorie su cui si e` fondata la relativa decisione, per le suddette ragioni, e` da escludere che possa dirsi sussistente il vizio denunciato, non potendo trovare ingresso, in questa sede, una istanza di riesame della valutazione effettuata dal giudice di appello, fondata su una tesi contrapposta al convincimento da questi espresso. Dottrina e giurisprudenza riconoscono all’impresa familiare natura residuale o suppletiva, nel senso che l’impresa familiare sussiste solo quando i familiari non abbiano inteso dar vita ad un diverso rapporto negoziale (rapporto societario, lavoro subordinato, associazione in partecipazione, ecc.). Dispone infatti il codice civile che ‘‘Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita` di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche´ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita` e qualita` del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonche´ quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa’’. Per definizione, l’impresa familiare non puo` essere utilizzata per le attivita` che non sono imprenditoriali, come nel caso dei liberi professionisti. In assenza del vincolo di subordinazione e non avendo formalizzato l’impresa familiare, la prestazione abituale del familiare nell’impresa commerciale o artigiana puo` essere ricondotta alla coadiuvanza dell’imprenditore, con obbligo di iscrizione del coadiuvante alla Gestione pensionistica che assicura l’imprenditore stesso. Settore dell’artigianato Nel settore artigiano e` considerato ‘‘collaboratore’’ o ‘‘coadiuvante’’: – il familiare del titolare che lavora abitualmente e prevalentemente nell’azienda, senza vincolo di subordinazione (Legge 4 Luglio 1959 n. 463, art. 2). Imprese commerciali Sono assoggettabili all’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS, in quanto collaboratori dell’imprenditore o del socio: – i parenti sino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE " 70 Con il contratto di associazione in partecipazione si realizza una collaborazione tra due o piu` soggetti per il conseguimento di un risultato comune. L’apporto lavorativo dell’associato ha, quindi, carattere strumentale per lo svolgimento dell’attivita` dalla quale il risultato ricercato ha origine. Spetta all’associante il diritto esclusivo alla gestione dell’impresa, l’associato ha diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, se presenti, nonche´ a ricevere il rendiconto dell’affare o della gestione. Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 IMPRESA FAMILIARE Novita` della legge Fornero Secondo le modifiche introdotte nel 2012 dalla c.d. legge Fornero (Legge n. 92/2012), si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro realizzati senza che: – vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili d’impresa; – non sia stato consegnato il rendiconto annuale di gestione all’associato; – l’apporto dell’associato non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacita` tecnico - pratiche acquisite da precedenti rilevanti esperienze. Inoltre, la richiamata legge Fornero ha introdotto limiti al numero di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che l’associato puo` intrattenere stabilendo che: – il numero degli associati non puo` essere superiore a tre, con la sola eccezione di soggetti legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita` entro il secondo. – la violazione del limite comporta che il rapporto associativo viene considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Attenzione Il limite numerico puo` essere altresı` derogato dalle imprese a scopo mutualistico, relativamente agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare, il cui contratto sia certificato, nonche´ nel rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento PROCEDURE " Obbligo contributivo Indipendentemente dalla formalizzazione dell’impresa familiare, corre l’obbligo di iscrivere all’INPS i coadiuvanti o collaboratori che prestano l’attivita` nell’azienda, in modo abituale e continuativo. Attenzione: Per i coadiuvanti e i coadiutori di eta` inferiori a ventuno anni, sono previste agevolazioni (art. 1, comma 2, legge 2 agosto 1990, n. 233). Calcola Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita` commerciali e` pari a E 15.357,00. Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue: Artigiani Calcola Commercianti titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 21,75% superiore ai 21 anni 21,84% coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni 18,84% 18,75% La riduzione contributiva a favore dei coadiuvanti o collaboratori nell’impresa familiare [( 18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti)] e` applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito ‘‘minimale’’ risulta cosı` suddiviso: Artigiani Commercianti titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 3.347,59 superiore ai 21 anni (3.340,15 IVS + 7,44 maternita`) 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternita` coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternita`) Pratica Fiscale e Professionale 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternita`) n. 1 del 6 gennaio 2014 71 IMPRESA FAMILIARE Calcola Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul ‘‘minimale’’ rapportato a mese risulta pari a: Artigiani Commercianti titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 278,97 superiore ai 21 anni (278,35 IVS + 0,62 maternita`) 280,12 (279,50 IVS + 0,62 maternita`) coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni 241,72 (241,10 IVS + 0,62 maternita`) 240,57 (239,95 IVS + 0,62 maternita`) Associato in partecipazione Deve, invece, essere assicurato presso la Gestione separata del lavoro autonomo, con l’applicazione dell’aliquota (per il 2014) del 28,72, se questi non e` iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria o pensionato. Il contributo grava per il 45% a carico dell’associato stesso. Deducibilita` dei compensi I compensi erogati ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per il lavoro reso dai familiari nell’impresa sono, di regola, deducibili secondo gli ordinari criteri dell’inerenza e della competenza. Tuttavia, il T.U.I.R. (art. 60) pone la presunzione assoluta di indeducibilita` dei compensi corrisposti, oltre che all’imprenditore: – al coniuge, – ai figli, affidati o affiliati minori di eta` o permanentemente inabili al lavoro; – ai familiari partecipanti all’impresa familiare; per il lavoro o l’opera prestata nell’impresa. Analoga previsione, con l’ovvia esclusione dell’impresa familiare, e` prevista per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo (T.U.I.R., art. 54, comma 6-bis). Peraltro, i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. Questa condizione e` espressamente prevista nella disciplina dei redditi di lavoro autonomo, mentre per quanto concerne i redditi di impresa opera la regola generale per cui ‘‘non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 60’’ (T.U.I.R., art. 8, comma 1). 72 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 I QUESITI E` possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: BILANCIO Imputazione costi studi di fattibilita` [email protected] Nel corso dell’esercizio abbiamo avuto la necessita` di sostenere alcuni costi correlati agli studi di fattibilita` relativi allo sviluppo di produzioni alternative per i nostri impianti. Si richiedono alcune indicazioni sulle modalita` di contabilizzazione di tali spese, in particolare modo relative alle valutazioni riguardanti la possibilita` di ammortamento delle stesse. (R.R., Codogno) La possibilita` di contabilizzazione delle spese per studi di fattibilita` e` correlata alle valutazioni inerenti l’utilita` futura del bene sull’attivita` aziendale. Qualora si ritenga che la spesa esaurisca la propria utilita` nel corso dell’esercizio nel quale la stessa e` stata sostenuta, sara` necessario imputare tale costo interamente a conto economico in tale esercizio. ESEMPIO Al ricevimento della fattura intestata alla societa` ed inerente una prestazione che puo` essere stata effettuata anche antecedentemente l’iscrizione della societa` nel registro delle imprese, la scrittura sara` la seguente: CE B. 7 Costi di start-up 10.000,00 SP C.II.5 IVA a credito 2.000,00 SP D. 6 Fornitori 12.000,00 Per quanto riguarda la possibilita` di procedere alla capitalizzazione della spesa le considerazioni che devono guidare nella scelta di tale alternativa riguardano unicamente l’utilita` della spesa effettuata e se la stessa si esaurisce nell’esercizio in corso o se si riverbera in quelli successivi. Pertanto, qualora si ravvisi nella spesa un’utilita` pluriennale si potra` procedere alla capitalizzazione della stessa che generera` negli anni successivi l’ammortamento al fine di ripartire il costo anche nei successivi conti economici e correlarlo con i ricavi che sono determinati grazie all’utilita` derivante dall’investimento effettuato. La rilevazione della spesa di start-up avviene in maniera del tutto analoga a quanto sopra descritto. Dopodiche´ si procede alla capitalizzazione della spesa di start-up nel periodo di sostenimento: SP B.I.7 Costi di start-up capitalizzati 10.000,00 CE A.4 Capitalizzazione costi diversi 10.000,00 Ed all’ammortamento della spesa di start-up in ogni periodo successivo: CE B. 10.a Ammortamento costi di start-up SP B.I.7 2.000,00 Fondo ammortamento costi di start-up 2.000,00 Si evidenzia che nell’esempio proposto il valore dell’’’ammortamento costi di start-up’’ pari a 2.000 e` il valore minimo che tale voce puo` assumere: tale valore coincide con la rata in un piano di ammortamento a rata costante che si sviluppa lungo l’arco temporale di 5 anni (massimo consentito). Laddove si riscontrasse un’utilita` decrescente nel corso dei successivi anni della spesa, tale valore dovrebbe essere superiore, essendo ammessa (e consigliata) dai principi contabili (OIC n. 24) la possibilita` di effettuare un piano di ammortamento della spesa a rata decrescente ed anche in un arco temporale inferiore ai 5 anni; da un punto di vista fiscale l’adozione di un siffatto piano d’ammortamento comporterebbe comunque la totale deducibilita` della spesa imputata a conto economico dato il riferimento ai criteri civilistici (art. 108, comma 3, T.U.I.R.). Roberta Aiolfi (Dottore commercialista in Bergamo) Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 73 I QUESITI IVA Fatture emesse con aliquota IVA al 21% Sono un professionista in contabilita` ordinaria per opzione che emette fatture unicamente nei confronti di soggetti passivi IVA residenti. Nella fattura emessa ai primi di ottobre 2013 ho applicato l’aliquota IVA del 21% in luogo del 22%. Come mi devo comportare tenendo conto che mi avvalgo della liquidazione IVA mensile? (C.B., Milano) In merito all’incremento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21 al 22%, l’Agenzia delle Entrate (circolare 5 novembre 2013, n. 32) ha rilevato che la nuova percentuale si applica alle operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore di tale misura e che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione rileva l’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del loro pagamento, ovvero al momento della loro fatturazione se intervenuta anteriormente al pagamento. L’emissione della fattura nel mese di ottobre 2013, pertanto, sottendendo l’avvenuto pagamento della prestazione in tale mese ovverosia la fatturazione anticipata, comportava l’applicazione dell’IVA nella misura del 22%. Per i soggetti che siano incorsi, in sede di prima applicazione dell’incremento dell’aliquota iva ordinaria in errori, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto a suo tempo evidenziato in merito al precedente incremento dal 20% al 21%, ha rilevato nella circolare n. 32/2013 citata, che: ‘‘Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse ... effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma del D.P.R. n. 633/ 1972). La regolarizzazione non comportera` alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento d’aliquota verra` comunque versata entro i seguenti termini: per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre; per i contribuenti con liquidazione trimestrale entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre’’. Stante, pertanto, la necessita` di provvedere a correggere la fattura emessa ad ottobre 2013, al fine di applicare la maggiore aliquota tramite l’emissione di una nota di variazione di cui all’art. 26 decreto IVA, la possibilita` di usufruire, senza sanzione, degli specifici maggiori termini per la regolarizzazione, risulta strettamente legata alla modalita` di fatturazione adottata. Ove, infatti, la fatturazione avvenga senza l’ausilio di programmi, come generalmente accade per i professionisti che compilano le proprie fatture ‘‘a mano’’ su fogli di calcolo, l’orientamento dottrinale piu` diffuso ritiene che l’espresso riferimento effettuato dall’Agenzia alla presenza di ragioni tecniche che abbiano impedito l’applicazione della nuova aliquota non consentirebbe di estendere l’esenzione da sanzioni al caso di specie; non avendo utilizzato alcun software oggetto di aggiornamento ed essendo, pertanto, l’errore derivato da una mera svista del contribuente. In tale ipotesi, pertanto, la maggiore IVA dovra` essere versata, essendo ormai spirato lo scorso 18 novembre 2013 il termine ordinario per il versamento dell’IVA di ottobre, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Ove, invece, la fatturazione venga effettuata per il tramite di un software di fatturazione, la maggiore IVA dovuta potra` essere versata, senza sanzioni, entro il termine per il versamento dell’acconto IVA. ESEMPIO Trovandosi il contribuente in contabilita` ordinaria per opzione, la scrittura derivante dall’emissione della nota di variazione (ex art. 26 decreto IVA) nei confronti del cliente sara` la seguente: SP C.II.1Crediti verso clienti a SP D.11 IVA a debito xxxx Roberta Aiolfi (Dottore commercialista in Bergamo) 74 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 6 gennaio 2014 CHI COSA SOGGETTI ADEMPIMENTI 3 2 4 COME PROCEDURE QUANDO SCADENZE Commercialisti e Aziende | FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO | In uno scenario in continua evoluzione, la nuova Pratica Fiscale e Professionale è la guida più sicura per affrontare i numerosi adempimenti e scadenze in 4 semplici mosse. 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