adempimento riferimenti scade procedure soggetti obbligati casi

SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE
1
6 gennaio 2014
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Fisco
23 Acconto IVA 2013: ravvedimento operoso
28 Dichiarazione integrativa rimborso/compensazione
32 Spesometro: comunicazione operatori finanziari
37 Abitazione principale: esonero e IMU 2014
Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago
Bilancio
44 Scelta del regime contabile
50 Rettifica di errori contabili
Fallimento
58 Crisi da sovraindebitamento
PROCEDURE
ADEMPIMENTO
5 000001 482725
Lavoro
67 Lavoro dei familiari nell’impresa
SCADE
00148272
Le rubriche
7 Novità
11 Scadenze 73 Quesiti
CASI
PARTICOLARI
RIFERIMENTI
SOGGETTI
OBBLIGATI
EDITORIALE
Nasce la nuova ‘‘Pratica Fiscale’’
Pratica Fiscale si rinnova: per essere al fianco dei professionisti, in uno
scenario in continua evoluzione, la sintesi operativa e` stata resa ancora piu` incisiva e di immediata consultazione.
Per questo motivo, la struttura, contenutistica e grafica, della Rivista e` stata
completamente ripensata: all’inizio di ogni articolo, una vera e propria ‘‘griglia di
sintesi’’ opera da guida all’analisi successiva. Il testo, arricchito con esempi
pratici, tavole e schemi, spiega con un linguaggio operativo l’adempimento; allo
stesso modo la disposizione normativa viene elaborata, semplificata e quindi
‘‘tradotta’’ a misura dell’operatore professionale.
E` stata inoltre arricchita la platea degli autori e degli argomenti trattati fisco, bilancio, societa`, lavoro, finanziamenti e fallimento -, dando voce chiara e
forte a chi, per il ruolo svolto nel rispettivo campo di attivita` e la specifica competenza acquisita in relazione ai singoli temi trattati, rappresenta un sicuro punto
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Pratica Fiscale, che viene ora distribuita non solo insieme al Corriere Tributario e
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fornisce tutti gli elementi necessari per prendere con sicurezza le giuste decisioni
operative.
Buon anno e buon lavoro!
L’Editore
Gianfranco Ferranti
SOMMARIO
NOVITA`
News a cura del Quotidiano IPSOA ............................................................................
" Fisco
7
Beni ai soci: proroga al 31 gennaio 2014 .....................................................................................
IFEL: aliquote IMU ordinarie 2013 ...................................................................................................
Bozza modello di dichiarazione Tobin Tax ....................................................................................
TARES: ultima rata e maggiorazione ..............................................................................................
Maggiorazione acconti IRES e accise benzina ...........................................................................
Adempimenti fiscali sospesi in Sardegna .....................................................................................
Studi di settore: software Segnalazioni 2013 .............................................................................
Antiriciclaggio: regime sanzionatorio ...............................................................................................
Equitalia, al via lo Sportello Amico Imprese ................................................................................
7
7
7
7
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8
8
8
9
" Bilancio e societa`
Misure antiriciclaggio per i professionisti .....................................................................................
Bozza nuovo OIC 12 sugli schemi di bilancio .............................................................................
9
9
" Fallimento
Imprese ‘‘cancellande’’: PEC non obbligatoria ...........................................................................
10
" Lavoro
LE SCADENZE
RAVVEDIMENTO
ACCONTO IVA
Associati in partecipazione con apporto di lavoro .....................................................................
Contratto di inserimento: agevolazioni INPS ...............................................................................
Contratto di solidarieta‘ e recupero quote TFR ..........................................................................
10
10
10
" Gli adempimenti del mese ...........................................................................................
11
" Dal 6 al 20 gennaio 2013 ................................................................................................
13
Come determinare e versare il ravvedimento operoso sull’acconto
IVA 2013
di Riccardo Rizzi e Valerio Artina ...............................................................................................................
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
SPESOMETRO
Integrativa rimborso/compensazione entro il 28 gennaio 2014
di Antonio Mastroberti ......................................................................................................................................
Spesometro: al 31 gennaio la comunicazione delle operazioni IVA
da parte degli operatori finanziari
di Roberto Fanelli .................................................................................................................................................
VERSAMENTO IMU
28
32
Abitazione principale: esonero e IMU 2014
di Paolo Parisi e Paola Mazza ......................................................................................................................
SCELTA DEL REGIME
CONTABILE
23
37
Inizio anno, tempo di test per i regimi contabili da adottare
di Tonino Morina e Salvina Morina ...........................................................................................................
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
44
5
SOMMARIO
RETTIFICA DI ERRORI
CONTABILI
Correzioni di errori in bilancio per omessi componenti negativi di
reddito
di Giancarlo Modolo ...........................................................................................................................................
CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
L’attivazione del piano di composizione della crisi delle persone
non fallibili
di Marcello Pollio .................................................................................................................................................
IMPRESA FAMILIARE
QUESITI
58
Il lavoro dei familiari nell’impresa e nello studio
di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti ................................................................................................
67
Pratica Fiscale risponde ..........................................................................................................
73
73
73
Imputazione costi studi di fattibilita` .................................................................................................
Fatture emesse con aliquota IVA al 21% .....................................................................................
SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
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l’11 dicembre 2013
Editrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Redazione
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n. 1 del 6 gennaio 2014
NOVITA`
News a cura della Redazione di
FISCO
IPSOA QUOTIDIANO
Beni ai soci: proroga al 31 gennaio 2014
Agenzia delle Entrate, I contribuenti avranno tempo fino al 31 gennaio 2014 per l’invio della comunicazione dei
comunicato stampa
beni concessi in godimento ai soci e la segnalazione dei finanziamenti e delle capitalizza6 dicembre 2013
zioni. Per la comunicazione dei beni concessi in godimento e dei finanziamenti relativi al
2012, si ricorda, la scadenza originaria era fissata al 12 dicembre. A regime, invece, il
termine per l’invio del modello e` individuato nel 30 aprile di ogni anno.
L’adempimento riguarda la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative
ai beni d’impresa in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti e alle
capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che abbiano un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro.
La comunicazione deve essere effettuata avvalendosi dell’apposito modello messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito Internet, da inviare, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, attraverso i canali Entratel o Fisconline.
IFEL: aliquote IMU ordinarie 2013
Istituto per la Finanza Sono pubblicate sul sito dell’IFEL (l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, dell’Assoe l’Economia Locale ciazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI) le delibere, i regolamenti e le aliquote IMU
(IFEL), sito internet
(2012 e 2013) di piu` di 4.000 Comuni italiani. Le informazioni riportate sono per la gran parte
riprese dalle deliberazioni inviate dai Comuni e pubblicate via via sul sito internet del Ministero delle Finanze.
Bozza modello di dichiarazione Tobin Tax
Agenzia delle Entrate,
comunicato stampa
L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la bozza del modello di dichiarazione Tobin Tax (art.
4 dicembre 2013
1, commi 491-500, Legge n. 228/2012) comprensiva delle istruzioni per la compilazione. Il
modello riepilogativo, FTT (‘‘Financial transaction tax’’), deve essere presentato in via
telematica entro il 31 marzo 2014.
I soggetti obbligati sono gli intermediari e gli altri soggetti che abbiano condotto operazioni di trasferimento di proprieta` di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, nonche´ negoziazioni ad alta
frequenza. (provvedimento direttoriale del 18 luglio 2013), nel periodo d’imposta 2013.
La trasmissione della dichiarazione puo` essere effettuata:
– direttamente dal contribuente;
– da parte degli intermediari abilitati;
– per il tramite di una societa` del gruppo, se il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione
appartiene a un gruppo societario;
Con la stessa dichiarazione e`, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata
in eccesso oppure riportare il credito all’anno successivo. Nessun obbligo dichiarativo e`,
tuttavia, previsto laddove l’imposta liquidata risulti di importo inferiore a 50 euro.
Min. Finanze,
risoluzione
2 dicembre 2013,
n. 10/DF
TARES: ultima rata e maggiorazione
I Comuni devono riscuotere l’ultima rata TARES esclusivamente con mod. F24 o con
bollettino postale entro il 16 dicembre 2013.
Laddove il versamento non possa essere effettuato nelle suddette modalita`, i contribuenti
devono procedere a contattare direttamente i Comuni; nel caso in cui il versamento della
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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NOVITA`
maggiorazione TARES sia riferito ad immobili ubicati nelle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d’Aosta, nonche´ nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i contribuenti devono
attenersi alle specifiche istruzioni fornite dai Comuni medesimi, anche in ordine all’eventuale annullamento della maggiorazione stessa.
Min. Finanze, decreto
30 novembre 2013
Maggiorazione acconti IRES e accise benzina
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura
(G.U. 2 dicembre 2013,
dell’acconto IRES per gli esercenti attivita` finanziarie, creditizie e assicurative e` aumenn. 282)
tata di 1,5 punti percentuali; quindi essi effettuano il versamento dell’acconto IRES nella
misura del 130%, mentre tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5%. L’incremento
delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti
attivita` nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%.
Il MEF prevede, inoltre, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponga, entro il 31
dicembre 2014, l’ulteriore aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 15 febbraio
2016, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche´ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.
Min. Finanze, decreto
30 novembre 2013
Adempimenti fiscali sospesi in Sardegna
Stop ai versamenti e agli adempimenti fiscali per i contribuenti residenti nei comuni della
(G.U. 3 dicembre 2013,
Sardegna colpiti dall’alluvione del mese di novembre 2013. La sospensione riguarda i
n. 283)
termini in scadenza dal 18 novembre al 20 dicembre.
La sospensione riguarda, tra l’altro, i versamenti degli acconti delle persone fisiche ai fini
IRPEF (termine scaduto il 2 dicembre), delle societa` ai fini IRES e IRAP (termine scaduto il
10 dicembre), delle ritenute dei sostituti d’imposta (termine scaduto il 16 dicembre), e
dell’IMU relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale.
Agenzia delle
Entrate, sito Internet
Studi di settore: software Segnalazioni 2013
E` disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software ‘‘Segnalazioni 2013’’, con il quale
e` possibile comunicare all’Agenzia gli elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruita`, non normalita` e incoerenza, nonche´ le cause di inapplicabilita` o di esclusione dagli
studi di settore per il periodo di imposta 2012.
L’invio telematico delle comunicazioni e` possibile dal 5 dicembre 2013 fino al 28 febbraio
2014.
Il programma e` disponibile sul sito Internet delle Entrate seguendo il percorso: ‘‘Home Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Applicazioni
informatiche di supporto - Segnalazioni 2013’’.
Antiriciclaggio: regime sanzionatorio
Min. Finanze Ragioneria generale
La Ragioneria generale dello Stato richiama l’attenzione sulla necessita` di procedere a una
dello Stato, circ.
29 novembre 2013, n. 40 ‘‘puntuale e attenta’’ esecuzione degli adempimenti relativi al procedimento sanzionatorio
antiriciclaggio. Nel dettaglio, occorre che gli uffici territoriali si dotino dell’applicativo informatico SIVA-RGS, mediante il quale e` possibile seguire l’intero processo gestionale,
dall’alimentazione delle banche dati fino alla comunicazione delle operazioni sospette, af-
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
NOVITA`
finche´ possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti
della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da
loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.
La contestazione e` un atto recettizio, il quale produce effetti solamente a partire dal momento di avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all’emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l’atto di contestazione, anche
allo scopo di evitare l’archiviazione per difetto di notifica.
Infine, per l’osservanza dell’obbligo previsto di comunicazione alla Guardia di Finanza delle
violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore, si raccomanda l’inserimento, in fase
di protocollazione dei dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo
segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a
produrre contestazione.
Equitalia,
comunicato stampa
30 novembre 2013
BILANCIO E SOCIETA`
Equitalia, al via lo Sportello Amico Imprese
E` attivo in via sperimentale lo ‘‘Sportello Amico Imprese’’, il nuovo punto di ascolto di
Equitalia dedicato a PMI, artigiani e commercianti. Lo sportello, presente al momento a
Bari, Bologna, Firenze, Roma e Varese, sara` gradualmente replicato anche in altre citta` e si
affianca a ‘‘Sportello Amico’’, nato nella primavera del 2012 e presente in tutte le province
italiane per dare assistenza mirata alle esigenze particolari dei contribuenti, e si aggiunge
alle convenzioni che Equitalia stipula con associazioni di categoria e ordini professionali.
Gli imprenditori potranno avere consulenza sulle novita` normative in materia di riscossione
dei tributi, in particolare sulle modalita` di rateizzazione, di compensazione e sulle possibilita`
di sospensione della riscossione.
Il servizio sara` prestato nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia, in punti facilmente identificabili grazie a specifiche insegne e cartelli.
Misure antiriciclaggio per i professionisti
IRDCEC, circolare
3 dicembre 2013,
n. 36/IR
L’IRDCEC ripercorre i tratti essenziali delle ultime risposte fornite dal Ministero delle Finanze,
dell’UIF e della Guardia di finanza (in data 11 novembre 2013) in tema di misure antiriciclaggio.
Le tematiche affrontate rispecchiano i problemi comunemente riscontrati dai professionisti:
dalla corretta individuazione delle prestazioni oggetto di adeguata verifica; all’identificazione del titolare effettivo; dalla conservazione dei dati nel fascicolo della clientela;
alla registrazione delle operazioni; dalla segnalazione di operazioni sospette alle transazioni
in denaro contante.
Particolare attenzione e` rivolta, inoltre, al pesante regime sanzionatorio introdotto dal
legislatore per le violazioni dell’obbligo di registrazione, con la prevista applicazione (ex
art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007) di una sanzione penale variabile da 2.600 a
13.000 euro a carico di chi ometta di effettuare la registrazione, ovvero la effettui in modo
tardivo o incompleto.
Organismo Italiano
di Contabilita`
Bozza nuovo OIC 12 sugli schemi di bilancio
L’Organismo italiano di contabilita` ha reso noto l’avvio delle consultazioni sulla bozza del
nuovo OIC 12, relativo alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio. Le consultazioni sul documento resteranno aperte fino al 28 febbraio 2014.
Queste le principali novita` ‘‘in arrivo’’:
– la scomparsa del relativo documento interpretativo n.1, incorporato all’interno del principio contabile;
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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NOVITA`
– l’eliminazione di alcune appendici (come ad esempio quelle relative all’analisi dei movimenti delle poste del PN e all’informativa per area geografica),
– ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle
voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico (contenuti nell’art. 2423-ter
c.c.), con particolare riguardo a suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e
comparazione delle voci;
– per quanto concerne la nota integrativa, viene previsto che le informazioni siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di SP e CE e con
l’inserimento di ulteriori precisazioni in merito ai criteri di valutazione adottati.
FALLIMENTO
Min. Sviluppo
Economico, circ.
2 dicembre 2013,
n. 3664
LAVORO
Imprese ‘‘cancellande’’: PEC non obbligatoria
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le problematiche connesse all’obbligo di
iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese delle
imprese individuali per quanto concerne le imprese cosiddette ‘‘cancellande’’.
Sotto il profilo letterale, si deve rilevare, infatti, che la legge fallimentare (art. 10) dispone
che: ‘‘Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si e` manifestata anteriormente
alla medesima o entro l’anno successivo’’. Sotto tale aspetto dunque, avrebbe un senso
logico oltre che giuridico, l’obbligo di richiedere anche per un’impresa in sede di cancellazione l’adempimento dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC.
Associati in partecipazione con apporto di lavoro
INPS, circolare
5 dicembre 2013,
n. 167
L’INPS definisce i passaggi operativi da compiere per l’accesso alle procedure di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro. L’inoltro telematico all’INPS
della documentazione necessaria deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2014.
INPS, circolare
5 dicembre 2013,
n. 166
Contratto di inserimento: agevolazioni INPS
Diramate dall’INPS le istruzioni operative per la concreta fruizione dei benefici contributivi
legati all’assunzione di manodopera femminile con contratto di inserimento per il periodo
2009-2012. Le imprese che hanno necessita` di regolarizzare la propria situazione devono
provvedere entro il 16 marzo 2014.
Contratto di solidarieta` e recupero quote TFR
Fondazione studi
consulenti lavoro,
circ. 4 dicembre 2013, La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza la nuova disposizione INPS (Mesn. 17
saggio 8 novembre 2013, n. 18092) circa il Fondo di Tesoreria. In particolare, vengono
forniti utili chiarimenti riguardanti il recupero immediato delle quote di TFR connesse
alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di
solidarieta` assistito dalla CIGS (Legge n. 863/1984).
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
Gli adempimenti del mese
a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)
2gennaio
" Ravvedimento versamento acconti imposte entro 30 giorni
giovedı`
9gennaio
" Ravvedimento versamento acconti imposte entro 30 giorni
giovedı`
10gennaio
venerdı`
15gennaio
mercoledı`
16gennaio
giovedı`
" Cfr. P. Parisi e P. Mazza
a pag. 43
20gennaio
lunedı`
" Comunicazione dati contabili per nuove iniziative produttive
" Ravvedimento sprint acconto IVA
" Versamento secondo acconto IRES ed IRAP soggetti a cavallo
" Fatturazione differita
" Annotazione separata nel registro corrispettivi
" Assistenza fiscale sostituti d’imposta
" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
" Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU
" Versamento imposte da parte degli eredi con maggiorazione 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo
" Versamento imposta di produzione e consumo
" Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
" Versamento del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento imposta unica
" Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento conguaglio dell’IMU
" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico
2013 societa` di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
" Imposta sulle transazioni finanziarie
" Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi
misuratori fiscali
(*) Dottori Commercialisti in Bergamo
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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LE SCADENZE
25gennaio
sabato
" Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori
con obbligo mensile/trimestrale
27gennaio
" Ravvedimento versamento acconto IVA annuale
lunedı`
" Cfr. R. Rizzi e
V. Artina a pag. 23
28gennaio
" Integrativa UNICO 2013, IRAP 2013 per modifica compensazione/rimborso
martedı`
" Cfr. Antonio
Mastroberti, a pag. 28
30gennaio
giovedı`
31gennaio
giovedı`
12
" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
" Ravvedimento entro 15 giorni
" Adempimenti contabili di fine mese
" Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti
" Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali
" Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni
" Denuncia riepilogativa tassa sui contratti di borsa
" Comunicazione periodica intermediari finanziari
" Comunicazione alle Agenzie fiscali dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai
fini tributari
" Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale
" Imposta comunale sulla pubblicita`
" Versamento tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
" Presentazione UNICO 2013 societa` a cavallo
" INTRA 12
" Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalita` privilegiata
" Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari
" Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari
" Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari per il 2012
" Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che
effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
Dal 6 al 20 gennaio 2014
9
gennaio
Ravvedimento - Acconti imposte UNICO 2013 entro 30 gg
giovedı`
ADEMPIMENTO "
I soggetti che non hanno effettuato il versamento degli acconti delle imposte risultanti dal Mod. UNICO 2013 entro il termine ultimo del 10 dicembre 2013 possono
regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle
imposte dovute, unitamente agli interessi, e della sanzione ridotta.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i soggetti obbligati al versamento del secondo acconto di IRES ed IRAP tenuti
alla presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2013 che non hanno eseguito
l’adempimento entro il termine ultimo del 10 dicembre 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
Deve essere eseguito utilizzando il mod. F24 il pagamento:
del tributo
degli interessi moratori con maturazione giorno per giorno (3%)
della sanzione del 30% ridotta al 3% (1/10 del minimo).
La somma a titolo di interessi deve essere versata cumulativamente al tributo.
CODICI TRIBUTO "
10 gennaio
venerdı`
8918
8907
8908
1990
1993
-
Sanzione pecuniaria IRES
Sanzione pecuniaria IRAP
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
Interessi sul ravvedimento - IRES
Interessi sul ravvedimento - IRAP
Nuove iniziative produttive - Comunicazione dati contabili
ADEMPIMENTO "
I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo (art. 13 legge n. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili
relativi al trimestre precedente delle operazioni effettuate.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e che usufruiscono dell’assistenza fiscale dell’Agenzia
delle Entrate.
MODALITA` OPERATIVE "
Per la trasmissione dei dati, da effettuarsi tramite apposito software scaricabile dal
sito dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni effettuate ai fini dell’IVA sono distinte tra
imponibili secondo l’aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni
rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la
definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell’assistenza fornita dal tutor anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
13
LE SCADENZE
Ravvedimento - Versamento dell’acconto IVA entro 15 gg
ADEMPIMENTO "
" Cfr. R. Rizzi e V. Artina,
a pag. 23
Versamento, entro 15 giorni, del tributo omesso unitamente alla sanzione ridotta
(importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. La convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il
versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in
relazione al versamento dell’acconto dell’IVA che andava versato entro il 27
dicembre 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli
interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno), e delle sanzioni
connesse (pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata), e` eseguito
esclusivamente con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
8904 - Sanzione pecuniaria IVA.
1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
Versamento - Secondo acconto IRES e IRAP a cavallo
ADEMPIMENTO "
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societa` di
capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa`
ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1º
febbraio 2013 - 31 gennaio 2014. NOVITA`: il ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. n. 133/
2013, art. 2, comma 4) ha disposto che:
per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il 10º giorno del 12º mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES
e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge
vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013 (quindi pari al 102,5%) e per quello successivo.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Le societa` di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa` ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo
di gestione 1º febbraio 2013 - 31 gennaio 2014.
MODALITA` OPERATIVE "
Per le societa` di capitali, gli enti commerciali ed i consorzi, l’importo da versare
a titolo di IRES e` pari al 102,5% dell’imposta relativa all’esercizio precedente da
UNICO 2013 Societa` di capitali, incrementato del 70% delle eventuali ritenute
sugli interessi ed altre somme delle obbligazioni pubbliche e private scomputate
nel periodo precedente, dedotti gli importi gia` versati come prima rata, pari al 40%
del totale dell’acconto dovuto.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRES
per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le societa` e gli enti che
esercitano attivita` assicurativa e` aumentata al 128,5%. Pertanto, per tale periodo
d’imposta, gli esercenti attivita` finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130% e tutti gli altri soggetti IRES
nella misura del 102,5%. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli
14
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
esercenti attivita` nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto
dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%.
L’acconto IRAP e` pari al 102,5% dell’imposta relativa all’esercizio precedente dedotto l’importo gia` versato come prima rata, pari al 40% del totale dell’acconto dovuto.
CODICI TRIBUTO "
gennaio
15 mercoledı`
2002 - IRES acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione;
3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Assistenza fiscale - Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO "
Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale.
MODALITA` OPERATIVE "
I sostituti d’imposta possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti
interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi dell’assistenza fiscale.
Fatturazione - Fattura differita
ADEMPIMENTO "
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese
precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da
documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facolta` di
emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.
MODALITA` OPERATIVE "
La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al
mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l’IVA, relativa alle fatture
differite, dovra` essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di
spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.
Ravvedimento - Versamento ritenute e IVA mensile
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in
relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’IVA che andavano versate
entro il 16 dicembre 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli
interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3% (un decimo del minimo 30%), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
15
LE SCADENZE
CODICI TRIBUTO "
8906
8904
8926
1991
-
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
Sanzione pecuniaria IVA;
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento;
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Ravvedimento - Versamento saldo IMU 2013
ADEMPIMENTO "
Ravvedimento versamento del saldo, per il 2013, dell’imposta municipale propria
con sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%).
SOGGETTI OBBLIGATI "
I contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta che non hanno effettuato l’adempimento nei termini ordinari (16 dicembre 2013).
MODALITA` OPERATIVE "
Devono essere versati cumulativamente i seguenti importi:
saldo dovuto, che doveva essere versato entro il 16 dicembre 2013;
sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (3%);
interessi calcolati al tasso di interesse legale.
I contribuenti hanno la possibilita` di effettuare il pagamento dell’IMU con il mod. F24.
CODICI TRIBUTO "
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze;
3913 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE;
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;.
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;.
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;.
3923 IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO-COMUNE;.
3924 IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO-COMUNE.
Registro corrispettivi - Annotazione separata
ADEMPIMENTO "
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel
mese solare precedente per le quali e` stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
MODALITA` OPERATIVE "
Le operazioni per le quali e` rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.
Versamento - Imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione
ADEMPIMENTO "
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni
dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente
al 16 febbraio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Gli eredi del contribuente che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui
presupposto si e` verificato anteriormente alla morte del dante causa.
16
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
MODALITA` OPERATIVE "
16 gennaio
giovedı`
Gli eredi del contribuente devono effettuare il versamento delle imposte dovute
utilizzando il modello di pagamento F24.
Comunicazione - Dichiarazioni d’intento
ADEMPIMENTO "
Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si
avvalgono della facolta` di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.
MODALITA` OPERATIVE "
I soggetti obbligati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati
contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni
realizzate senza applicazione dell’imposta.
Imposta sostitutiva - Risparmio gestito
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e societa` fiduciarie.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Banche, SIM e societa` fiduciarie.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari
autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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LE SCADENZE
Ritenute - Redditi autonomi, dipendente e provvigioni
ADEMPIMENTO "
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura
del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante
modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Societa` di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi,
societa` non residenti, societa` di persone, associazioni per l’esercizio di arti e
professioni, societa` di armamento, societa` di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini.
MODALITA` OPERATIVE "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
I non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R.
ADEMPIMENTO "
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti;
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
Ritenute - Capitali imprese di assicurazione
ADEMPIMENTO "
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi
di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre
2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Imprese di assicurazione.
MODALITA` OPERATIVE "
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi
quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazione
devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 20%. La
ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il
18
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
capitale e` corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di
assicurazione.
CODICE TRIBUTO "
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita
Versamento - Conguaglio IMU 2013
ADEMPIMENTO "
Versamento del conguaglio dell’imposta municipale propria 2013.
" Cfr. P. Parisi e P. Mazza
a pag. 43
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono soggetti passivi dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e` diretta l’attivita` dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi tenuti al versamento del
conguaglio IMU 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
Il ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. 30 novembre 2013, n. 133) ha deliberato che per
l’anno 2013 non e` dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria in scadenza
il 16 dicembre 2013 per abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unita` immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta` indivisa, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge.
L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile sopra riportate (di cui al
comma 1 del D.L. n. 133/2013) deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013
e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di
base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile e` versata dal
contribuente, in misura pari al 40%, entro la data odierna.
I contribuenti hanno la possibilita` di effettuare il pagamento dell’IMU utilizzando il
modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze
d’imposta con il debito IMU.
Versamento - Imposta di produzione e consumo
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il
regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese
precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in
solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui
confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita` dell’imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di
importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
MODALITA` OPERATIVE "
Il pagamento delle accise puo` essere effettuato:
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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LE SCADENZE
presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il
modello F24 utilizzando la apposita ‘‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti
non ammessi in compensazione’’ del modello F/24 accise.
Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie
ADEMPIMENTO "
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico
SOGGETTI OBBLIGATI "
L’imposta e` dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della
proprieta` delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
MODALITA` OPERATIVE "
L’imposta sulle transazioni e` dovuta con modalita` diverse per:
azioni ed altri strumenti finanziari: entro il giorno 16 del mese successivo a
quello del trasferimento della proprieta`;
strumenti derivati ed altri valori mobiliari: entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
operazioni ad alta frequenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui cade la data di invio dell’ordine annullato o modificato.
CODICI TRIBUTO "
4058 ‘‘Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1,
comma 491, Legge n. 228/2012’’;
4059 ‘‘Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, comma 492,
Legge n. 228/2012’’;
4060 ‘‘Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti
partecipativi - art. 1, comma 495, Legge n. 228/2012’’.
Versamento - Imposta unica
ADEMPIMENTO "
L’imposta unica e` versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti passivi all’imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto
delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici
MODALITA` OPERATIVE "
Il versamento (tramite modello F24 accise) puo` essere effettuato presso gli sportelli
di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
CODICI TRIBUTO "
20
5101 - Imposta unica sui concorsi del Totip;
5102 - Diritto fisso erariale sui concorsi del Totip;
5103 - Imposta unica sulle scommesse ippiche;
5104 - Imposta unica sulle scommesse sportive;
5105 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive,
nonche´ altri concorsi pronostici;
5106 - Imposta unica sui concorsi del Totip di competenza Regione Sicilia;
5107 - Imposta unica sulle scommesse ippiche di competenza Regione Sicilia;
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
LE SCADENZE
5108 - Imposta unica sulle scommesse sportive di competenza Regione Sicilia;
5109 - Imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive,
nonche´ su altri concorsi pronostici, di competenza della Regione Sicilia.
Versamento - IVA con obbligo mensile
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’IVA dovuta per il mese di dicembre (per il mese di novembre nel
caso in cui la contabilita` sia affidata a terzi).
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che
nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attivita` presentata nel corso
dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:
Imprese che prestano servizi 400.000 euro;
Esercenti arti o professioni 400.000 euro
Tutti gli altri soggetti 700.000 euro;
Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale.
MODALITA` OPERATIVE "
Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito
del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente e l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2013. Nel caso
in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente mediante modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
6012 - Versamento IVA mensile dicembre.
Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC societa` a cavallo
ADEMPIMENTO "
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO
2013 (Societa` di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti
con periodo d’imposta 1º agosto 2012 - 31 luglio 2013. I versamenti delle imposte
risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 17
febbraio 2014 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Le societa` di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa` ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con
periodo d’imposta 1º agosto 2012 - 31 luglio 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRES, IRAP
ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRES ed IRAP. I versamenti vanno
effettuati esclusivamente con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO"
2003 - IRES - Saldo;
2001 - IRES - Acconto prima rata;
3800 - IRAP Saldo;
3812 - IRAP Acconto - prima rata;
1668 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella
sezione 2 - Erario del modello di versamento unitario;
3805 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella
sezione 4 - Regioni del modello di versamento unitario.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
21
LE SCADENZE
INPS - Versamento contributo gestione separata
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti
ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per
i quali sussiste l’obbligo contributivo.
MODALITA` OPERATIVE "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
CODICI TRIBUTO "
C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50%;
CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione
comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).
20 gennaio
lunedı`
Misuratori fiscali - Operazioni di verificazione periodica
ADEMPIMENTO "
Trasmissione dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2013.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I fabbricanti e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare i
dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi
ai tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse.
MODALITA` OPERATIVE "
I soggetti effettuano, per via telematica, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai
dati relativi al periodo di riferimento:
a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio
telematico Internet, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali;
b) tramite gli intermediari abilitati.
I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet
devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte in formato compresso.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA
Come determinare e versare
il ravvedimento operoso
sull’acconto IVA 2013
Riccardo Rizzi e Valerio Artina
- Dottori commercialisti in Bergamo
FISCO
ADEMPIMENTO "
RIFERIMENTI "
Versamento tardivo dell’acconto annuale IVA in scadenza al 27 dicembre 2013 e di
sanzioni e interessi
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 13
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
– Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6
SOGGETTI PASSIVI "
Contribuenti che non hanno versato entro la scadenza del 27 dicembre 2013 l’acconto annuale IVA dovuto, ma che provvedono al versamento entro il 26 gennaio 2014 o,
al piu` tardi, entro il 30 settembre 2014.
SOGGETTI ESCLUSI "
Contribuenti che non hanno versato entro la scadenza del 27 dicembre 2013 l’acconto annuale IVA dovuto
1) che non intendono versarlo entro il 26 gennaio 2014.
2) ai quali e` gia` stata contestata la violazione.
3) per i quali sono comunque iniziate attivita` amministrative di accertamento delle
quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
PROCEDURE "
– Al fine di perfezionare il ravvedimento operoso e` necessario
1) versare l’imposta e le relative sanzioni e interessi.
2) utilizzare il Modello F24, sezione Erario.
3) Codici tributo:
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente
6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA mensilmente
8904 per il versamento della sanzione in materia di IVA
1991 per gli interessi su ravvedimento IVA.
SCADE "
– sanzione ridotta al 3%: 30 giorni dopo la scadenza annuale di versamento dell’acconto IVA (che di legge e` il 27 dicembre, salvo la data non sia un sabato o domenica)
– sanzione ridotta al 3,75%: entro il termine di presentazione del Modello IVA 2014.
CASI PARTICOLARI "
1) Parziale versamento: e` possibile sanare anche solo parzialmente l’omesso versamento: in questo caso la sanzione e gli interessi devono essere calcolati sulla
frazione di imposta che si vuole sanare.
2) IVA di gruppo: nel caso di liquidazione dell’IVA in presenza dell’opzione per l’IVA di
gruppo, l’adempimento e` a carico della societa` consolidante.
3) Fusioni: in presenza di fusioni societarie, la facolta` di ravvedere e` in capo all’avente
causa (incorporante, nuova societa`).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
23
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA
ADEMPIMENTO "
I soggetti passivi IVA che erano tenuti al pagamento entro il 27 dicembre 2013 di quanto
dovuto ‘‘a titolo di acconto’’ dell’IVA relativa al mese di dicembre o del 4º trimestre e che
non hanno adempiuto all’obbligazione tributaria, possono versare quanto dovuto successivamente alla scadenza beneficiando della riduzione della sanzione ordinariamente prevista al 30%.
In cosa consiste
Mediante l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente puo` sanare autonomamente
e di propria iniziativa l’omesso versamento dell’acconto annuale dell’IVA beneficiando di
sanzioni ridotte.
La misura della riduzione della sanzione e` in funzione del ritardo con cui si effettua il
versamento:
Scadenza versamento
Riduzione
% sanzione
applicata
Entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione modello IVA 2014 o UNICO 2014)
1/8
3,75%
Entro il 26 gennaio 2014 (entro 30 giorni dall’omesso versamento)
1/10
3%
Nei 15 giorni successivi al 27 dicembre 2013
1/150
0,2% al giorno
L’ultima ipotesi riguarda il cd. ‘‘Ravvedimento sprint’’ che permette di sanare l’omissione
con il pagamento di una sanzione pari ad 1/15 di quella ordinariamente dovuta (D.Lgs n.
471/1997, art. 13); tale riduzione e` cumulabile con quella prevista dal ‘‘ravvedimento operoso ordinario’’ nei 30 giorni che prevede la riduzione ad 1/10 della sanzione (D.Lgs n. 472/
1997, art. 13), con la conseguenza che la sanzione e` pari ad 1/150 (1/15 * 1/10), corrispondente allo 0,2%, per ogni giorno di ritardo sino al 15º, data dalla quale si torna alla sanzione
del 3% di cui alla seconda ipotesi della tabella.
Oltre alla sanzione e` richiesto il versamento, entro le scadenze fissate per il ravvedimento,
dell’imposta e degli interessi, calcolati in base al tasso legale di interesse vigente, ora al
2,5%.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Il ravvedimento operoso e` aperto a tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto
IVA che non abbiano adempiuto entro il 27 dicembre 2013 e che intendano farlo entro il
26 gennaio 2014 con l’applicazione della sanzione del 3% o entro il 30 settembre 2014 con
l’applicazione della sanzione del 3,75%, salvo il verificarsi delle cause ostative indicate per i
‘‘soggetti esclusi’’.
SOGGETTI ESCLUSI "
Il ravvedimento operoso non e` applicabile qualora prima del suo perfezionamento siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di accertamento (anche
il ricevimento di questionari) delle quali il soggetto passivo o i soggetti solidalmente obbligati (es. soci di societa` personali) abbiano avuto formale conoscenza.
PROCEDURE "
Il versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni deve avvenire tramite il modello
di pagamento F24 debitamente compilato nella sezione Erario.
I codici tributo da utilizzare sono:
– 6013 per l’acconto dovuto dai contribuenti con liquidazione mensile
– 6035 per l’acconto dovuto dai contribuenti con liquidazione trimestrale
– 8904 per il versamento della sanzione in materia di IVA
– 1991 per gli interessi dovuti sul ravvedimento in materia di IVA
Nella colonna ‘‘anno di riferimento’’ si deve indicare l’anno 2013.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA
Calcola
Vediamo come effettuare il calcolo nell’ipotesi di omesso versamento di un acconto di Euro
10.000,00.
1) Ravvedimento ‘‘lungo’’ ! entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui si e` compiuta la violazione, ordinariamente entro il 30 settembre 2014.
Pagamento in data 30 giugno 2014 (185 giorni di ritardo)
Imposta
10.000
Calcolo sanzioni
10.000 x 3,75%
375
Calcolo interessi
10.000 x 2,5% x (185/365)
126,71
2) Ravvedimento ‘‘breve’’ ! entro 30 giorni dalla data in cui si e` compiuta la violazione,
per l’acconto IVA entro il 26 gennaio 2014.
Pagamento in data 26 gennaio 2014 (30 giorni di ritardo)
Imposta
10.000
Calcolo sanzioni
10.000 x 3,00%
300
Calcolo interessi
10.000 x 2,5% x (30/365)
20,55
3) Ravvedimento ‘‘sprint’’ ! entro 15 giorni dalla data in cui si e` compiuta la violazione.
Pagamento in data 31 dicembre 2013 (4 giorni di ritardo)
Imposta
10.000
Calcolo sanzioni
10.000 x (0,2% x 4)
80
Calcolo interessi
10.000 x 2,5% x (4/365)
2,74
Attenzione
La misura della sanzione e degli interessi da applicare sono in funzione di quando viene
versata l’imposta dovuta: nell’esempio del c.d. ravvedimento ‘‘sprint’’ pertanto la sanzione
ridotta potrebbe essere versata anche successivamente alla data del 31 dicembre 2013,
l’importante e` che il versamento avvenga entro il 26 gennaio 2014, ultima data utile per
perfezionare il ravvedimento ‘‘breve’’. Questo perche´ la riduzione della sanzione ad 1/15 per
giorni di ritardo spetta ‘‘automaticamente’’ nel caso in cui il ritardo nel versamento dell’imposta avvenga entro i 15 giorni successivi (a prescindere dall’effettuazione del ravvedimento operoso); l’ulteriore riduzione ad 1/10 spetta qualora il contribuente effettui il ravvedimento operoso mediante il versamento delle sanzioni e degli interessi entro i 30 giorni
successivi alla scadenza.
Compila
SCADE "
Compilazione del modello F24
In base alla tipologia di ravvedimento che si intende utilizzare, le scadenze in sintesi sono:
– Ravvedimento ‘‘sprint’’: 11 gennaio 2014
– Ravvedimento ‘‘breve’’: 26 gennaio 2014
– Ravvedimento ‘‘lungo’’: 30 settembre 2014
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
25
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA
CASI PARTICOLARI "
Esistono, inoltre, casi in cui il calcolo e versamento del ravvedimento operoso potrebbe
presentare alcune particolarita` con riferimento alla puntuale determinazione della base di
calcolo. Si procede di seguito all’analisi di alcune fattispecie significative.
Liquidazione IVA di gruppo
Nel caso di liquidazione di IVA di gruppo (societa` controllanti e controllate) ogni controllata
e` corresponsabile per il versamento dell’imposta eventualmente omesso dalla controllante, limitatamente alla quota del debito d’imposta di gruppo apportato da essa. L’Agenzia
delle Entrate ha pero` precisato che le sanzioni sono, invece, applicabili alla sola controllante
(Risoluzione 6 febbraio 2001, n. 165/E). Ne deriva che la controllata puo` sı` versare direttamente l’imposta e relativi interessi per quanto di sua competenza, ma l’eventuale ravvedimento puo` essere perfezionato mediante versamento delle sanzioni unicamente da
parte della controllante (puo` evidentemente intervenire la controllata mediante delega
di versamento intestata alla controllante).
Operazioni straordinarie: fusione
A seguito di fusione, il nuovo soggetto che ne deriva subentra negli obblighi e nelle
responsabilita` dei soggetti incorporati. Analoga conseguenza e` prevista per le fusioni
‘‘improprie’’ o per incorporazione, mediante le quali il soggetto incorporante subentra
negli obblighi e nelle responsabilita` in precedenza in capo all’incorporato.
Da cio` deriva che, se i soggetti estinti non hanno provveduto al versamento dell’acconto
IVA, se dovuto, sara` il soggetto risultante dalla fusione o il soggetto incorporante ad avere la
facolta` di sanare l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.
Scissione
Nell’ipotesi di un’operazione di scissione che comporti il trasferimento di aziende o
complessi aziendali, gli obblighi e i relativi diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA risultano essere assunti dalle societa` beneficiarie.
Eventuali omessi versamenti d’imposta da parte della societa` scissa, che si e` estinta con
effetto in data successiva al 27 dicembre 2013 a seguito dell’operazione straordinaria,
ricadono in capo alle beneficiarie, le quali potranno legittimamente accedere ai benefici
del ravvedimento operoso.
Ravvedimento parziale
L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a riconoscere la possibilita` di accedere al ravvedimento
operoso anche per sanare solo una parte del versamento omesso. A tale scopo pero` e`
necessario che la sanzione e gli interessi siano correttamente calcolati sulla frazione di
debito che si intende versare tardivamente (Agenzia delle Entrate, Circolare 2 agosto
2013 n. 27/E).
Puo` accadere quindi che un contribuente decida di organizzarsi una rateazione attraverso
l’effettuazione di diversi ravvedimenti parziali. Cio` e` ammesso dall’Agenzia delle Entrate,
si tenga pero` presente che, se nel frattempo ha inizio una verifica, anche attraverso
l’invio di un questionario, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente e` preclusa
la facolta` di perfezionare ulteriori ‘‘rate’’ dell’omesso versamento tramite ravvedimento:
il debito d’imposta residuo (per il quale non sono ancora state versate, oltre all’imposta,
anche sanzioni e interessi) verra` assoggettato alla sanzione nella misura ordinaria prevista al 30%.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA
ESEMPIO
Si consideri un omesso versamento di Euro 10.000,00.
Il contribuente decide di versare l’imposta in 2 rate di Euro 5.000,00 ciascuna alle scadenze
del 16 gennaio 2014 e del 17 febbraio 2014.
Imposta
5.000
Calcolo sanzioni
5.000 x 3,00%
150
Calcolo interessi
5.000 x 2,5% x (20/365)
6,85
Imposta
5.000
Calcolo sanzioni
5.000 x 3,75%
187,50
Calcolo interessi
5.000 x 2,5% x (52/365)
17,81
Versamento inferiore al minimo
Anche per il versamento delle sanzioni e interessi dovuti per perfezionare il ravvedimento
operoso sussistono i limiti di Euro 1,03 quale importo minimo, al di sotto del quale il
versamento non e` dovuto.
Nella pratica puo` purtroppo verificarsi il caso in cui l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
non riconosca come perfezionato il ravvedimento operoso in assenza del codice tributo
relativo alla sanzione o all’interesse (spesso accade infatti che gli interessi siano inferiori a
tale cifra). Stante l’esiguita` degli importi in questione, si ritiene opportuno versare comunque l’interesse anche se inferiore al minimo di 1,03. Laddove il sistema di pagamento
utilizzato non accetti cifre inferiori sara` consigliabile incrementare il versamento al minimo
ammesso.
Attenzione
Si rammenta che l’acconto non e` di per se´ dovuto se inferiore ad Euro 103,29.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
27
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Integrativa rimborso/compensazione
entro il 28 gennaio 2014
Antonio Mastroberti
- Esperto fiscale
FISCO
ADEMPIMENTO "
Possibilita` di presentare una dichiarazione integrativa per modificare la scelta fatta nel
Mod. UNICO relativamente alle modalita` di utilizzo del credito ivi cristallizzato, trasformando cioe` la scelta per il rimborso in scelta per l’utilizzo in compensazione del
credito.
RIFERIMENTI "
– D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-ter
– D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, art. 7, comma 1,
lettera g) e comma 2, lettera i) (Decreto Sviluppo 2011)
SOGGETTI PASSIVI "
Tutti i contribuenti che presentano un credito IRPEF, IRES, IRAP, nella propria dichiarazione dei redditi e/o IRAP
SOGGETTI ESCLUSI "
Contribuenti per i quali il rimborso del credito sia gia` stato erogato, anche in parte
PROCEDURE "
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
28
Presentazione di una dichiarazione integrativa:
– utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione: Mod. UNICO 2013 o dichiarazione IRAP 2013, relativi al periodo d’imposta 2012
– barrando la casella dichiarazione integrativa nel riquadro ‘‘Tipo di dichiarazione’’ del
frontespizio
28 gennaio 2014
Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: in questo caso
abbiamo una scadenza ‘‘mobile’’, che e` ancorata al momento della chiusura dell’esercizio della societa` dichiarante
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
ADEMPIMENTO "
Entro il 28 gennaio 2014 e` possibile ‘‘ritornare sui propri passi’’ e cambiare la scelta
originaria esercitata nella propria dichiarazione dei redditi o IRAP validamente presentata
per la richiesta a rimborso del credito IRPEF, IRES emergente dal Mod. UNICO 2013 o dalla
dichiarazione IRAP.
La presentazione della dichiarazione integrativa e` possibile anche qualora la dichiarazione
originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia, entro il 30 dicembre
2013), posto che la stessa e` considerata comunque valida (cd. Tardiva). Anche in questo
caso il termine di presentazione della dichiarazione rettificativa scade il 28 gennaio 2014,
poiche´ a questi fini non assume rilievo la concreta data di presentazione della dichiarazione
originaria, ma il termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria (30 settembre 2013).
Non e` prevista l’applicazione di alcuna sanzione e, in generale, l’adempimento non chiama
in causa l’ambito dei versamenti, poiche´ si tratta esclusivamente di modificare le modalita`
di utilizzo del credito liquidato nella dichiarazione dei redditi o IRAP.
In cosa consiste
Con l’adempimento in esame il contribuente puo` modificare la scelta per il rimborso
optando per l’utilizzo in compensazione. Non e` consentito porre in essere l’operazione
diametralmente opposta, passando cioe` dall’utilizzo in compensazione del credito alla richiesta di rimborso. Per raggiungere questo obiettivo il contribuente e` tenuto a presentare
una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, compilando gli appositi campi
previsti per il cambio nelle modalita` di utilizzo del credito d’imposta spettante.
SOGGETTI PASSIVI "
L’adempimento puo` essere posto in essere da parte di tutti i contribuenti che presentano un credito emergente dalla dichiarazione ed hanno optato per la richiesta a rimborso
nel Mod. UNICO, nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP, che da qualche
anno deve essere inviata separatamente dal Mod. UNICO.
SOGGETTI ESCLUSI "
Sono esclusi i soggetti ai quali il rimborso del credito sia stato gia` erogato, anche in
parte, ma si tratta di una ipotesi assai remota.
Attenzione
Non e` possibile modificare la scelta pregressa in ordine al credito IVA richiesto a
rimborso. Per l’IVA, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 17/
E del 6 maggio 2011), e` possibile rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di
esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (D.P.R. n. 322/1998,
art. 2, comma 8-bis), non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; percio`, per la dichiarazione IVA 2013, il
termine ultimo per operare la rettifica della destinazione del credito e` individuato, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, alla data del 30 settembre
2014.
PROCEDURE "
Per correggere la propria dichiarazione originaria il contribuente e` tenuto a presentare una
dichiarazione integrativa, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nel caso specifico il Mod. UNICO 2013 o la
dichiarazione IRAP 2013, entrambi relativi al periodo d’imposta 2012.
In dichiarazione
La prima cosa da fare e` barrare la casella dichiarazione integrativa (D.P.R. n. 322/1998,
art. 2, comma 8-ter) nel riquadro ‘‘Tipo di dichiarazione’’ del frontespizio:
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
29
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Compila
La restante parte della dichiarazione dei redditi (o IRAP) tende a rimanere com’era nella
dichiarazione originaria, ovviamente a meno che non emergano altri errori e/o omissioni da
rettificare in sede di integrativa. In quest’ultimo caso nelle istruzioni al Mod. UNICO 2013
(cfr. UNICO 2013-SC) viene ad essere precisato che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica concernente il passaggio dal rimborso alla compensazione contenga anche la correzione di errori od omissioni, non va barrata la casella
destinata ad ospitare l’integrativa da modifica da rimborso a compensazione del credito
(caselle sopra evidenziate) ma deve essere barrata la casella ‘‘Dichiarazione integrativa
a favore’’ ovvero ‘‘Dichiarazione integrativa’’ a seconda della tipologia di correzioni
effettuate.
E` chiaro che questa ipotesi si verifica solo se l’integrativa in questione viene ad essere
presentata entro i 120 giorni dalla data del 30 settembre 2013, lasso di tempo preso in
considerazione dal ‘‘Decreto sviluppo 2011’’. Diversamente il contribuente si troverebbe a
presentare due diverse e distinte integrative, operazione che non trova particolari ostacoli
nel quadro normativo attualmente previsto in materia.
ESEMPIO
Si supponga che la societa` Alfa Srl disponesse, nel Mod. UNICO 2013, di un credito IRES
per un importo pari a 6.000 euro, il quale e` stato richiesto a rimborso, e si ipotizzi altresı`
che la societa` intenda modificare questa opzione scegliendo di utilizzare il credito in compensazione. Inoltre, si supponga che in sede di chiusura del bilancio relativo all’esercizio
2013 la societa` riscontri un errore dichiarativo che ha sostanzialmente determinato l’incremento della propria base imponibile in relazione al periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013),
concretizzando, cioe`, un errore sfavorevole per la societa` dichiarante. In questo caso emergono i seguenti risvolti procedurali:
1) la societa` presenta entro il 28 gennaio 2014 una dichiarazione integrativa tesa a modificare le modalita` di recupero del credito, richiedendo il passaggio dal rimborso allo
scomputo in compensazione;
2) in una fase successiva alla scadenza del 28 gennaio 2014 la societa` puo` solo presentare
una distinta dichiarazione integrativa in diminuzione, atta a modificare la propria base
imponibile e le correlate imposte da versare, e nel caso specifico questo adempimento
potra` essere realizzato rispettando anche gli stringenti termini di decadenza (art. 2,
comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, norma che, nel caso specifico, induce a tenere
presente la scadenza del 30 settembre 2014), con possibilita` di evidenziare il proprio
credito correlato alla rettifica quale posizione creditoria da scomputare in compensazione
orizzontale.
In definitiva, in questo caso le due posizioni creditorie tendono a cumularsi per il contribuente, che potra` utilizzare in compensazione orizzontale entrambi i crediti d’imposta.
Ovviamente, il Fisco e` tenuto a mettere a fattor comune gli esiti derivanti dalle due diverse
integrazioni poste in essere dal contribuente.
Attenzione
Ritornando all’integrativa per la modifica da rimborso a compensazione va evidenziato che
cio` che cambia, a seconda dei casi, e` il quadro RX, per il Mod. UNICO 2013 o il quadro IR,
per la dichiarazione IRAP.
30
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Compila
Ipotizzando che il credito in questione, nella titolarita` della societa` Alfa Srl, sia un credito
IRES pari a 10.000 euro il quadro RX del Mod. UNICO 2013-SC della dichiarazione integrativa in esame, da presentare in via telematica entro la data del 28 gennaio 2014, dovrebbe essere compilato nel seguente modo:
Quadro RX di UNICO 2013-SC: com’era
Quadro RX di UNICO 2013-SC: come sara`
Identiche considerazione valgono in relazione alle modalita` di compilazione del quadro IR
per la dichiarazione autonoma IRAP, come e` appena il caso di sottolineare.
CASI PARTICOLARI "
ESEMPIO
In caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e` ricondotta all’ultimo giorno
del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/
1998), in modo che anche i termini utili per presentare la dichiarazione integrativa per la
modifica delle modalita` di recupero della posizione creditoria slittano in misura corrispondente. In ogni caso, vale la regola generale per la quale, se la scadenza utile per l’adempimento cade in un giorno festivo o di sabato, la stessa scadenza slitta al primo giorno
lavorativo utile.
Per un soggetto con periodo d’imposta 1º luglio 2012 - 30 giugno 2013 la dichiarazione
dei redditi Mod. UNICO 2013 deve essere presentata entro il 31 marzo 2014, derivandone
che la dichiarazione integrativa atta a modificare l’originaria scelta per il rimborso del
credito in utilizzo in compensazione e/o scomputo verticale dalle imposte liquidate nelle
dichiarazioni successive potrebbe essere presentata al piu` entro il 29 luglio 2014.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
31
SPESOMETRO
Spesometro: al 31 gennaio
la comunicazione delle operazioni IVA
da parte degli operatori finanziari
Roberto Fanelli
- Revisore contabile e pubblicista in Roma
FISCO
NOVITA’ "
Prorogata al 31 gennaio 2014 la comunicazione degli operatori finanziari relativa alle
operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31
dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).
Il termine originario era il 30 aprile 2012 ed era gia` stato prorogato piu` volte.
ADEMPIMENTO "
Gli operatori finanziari devono comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai
fini IVA effettuate, da operatori commerciali, nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante
carte di credito, di debito o prepagate da loro stessi emesse (pagamenti tramite Pos).
RIFERIMENTI "
SOGGETTI OBBLIGATI "
PROCEDURE "
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
32
– D.L. 31 maggio 2010,
commi 1-bis e 1-ter
– Agenzia delle Entrate,
– Agenzia delle Entrate,
– Agenzia delle Entrate,
–
–
–
–
–
–
–
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21,
Provvedimento 7 novembre 2013
Provvedimento 18 ottobre 2013
Provvedimento 2 luglio 2013
Banche
societa` Poste italiane Spa
intermediari finanziari
imprese di investimento
organismi di investimento collettivo del risparmio
societa` di gestione del risparmio
ogni altro operatore finanziario
– Gli operatori comunicano i dati esclusivamente in via telematica, secondo il tracciato record approvato dall’Agenzia delle Entrate.
– Nella comunicazione devono essere indicati:
1) i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto;
2) gli importi complessivi di ogni singola transazione;
3) la data in cui e` stata effettuata la transazione;
4) il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale e` avvenuto il pagamento elettronico (in particolare, va indicato il numero del codice fiscale dei soggetti
associati con i quali e` stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o
prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l’apposito codice identificativo).
31 gennaio 2014
Carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
SPESOMETRO
NOVITA` "
ADEMPIMENTO "
Ulteriormente differito il termine per gli operatori finanziari (banche, poste, investitori) che
emettono carte di credito, di debito o prepagate, di comunicare all’Anagrafe tributaria le
operazioni di importo pari a superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) effettuate nel periodo
6 luglio - 31 dicembre 2011, pagate mediante le carte dagli stessi emesse. Il nuovo
termine fissato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verra` a scadenza il 31 gennaio 2014, per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software
necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni e delle
relative specifiche tecniche definite di recente da un diverso provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Anche il termine di scadenza per la comunicazione delle operazioni relative al 2012, fissato
al 30 aprile 2013, dovrebbe ritenersi assorbito dalla proroga in esame.
Istituzione dell’adempimento
A partire dall’anno 2010 e` stato introdotto l’obbligo di comunicare in via telematica le
operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti IVA:
– la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di
valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni documentate da
fattura,
– oppure di 3.600 euro, comprensivi d’IVA, relativamente alle operazioni non documentate
da fattura (art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Modifiche alle modalita` di comunicazione
Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1º gennaio 2012:
– la comunicazione e` stata prevista per tutte le operazioni fatturate,
– con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’e` obbligo di emissione della
fattura.
In particolare, e` stato eliminato il riferimento quantitativo delle operazioni oggetto di
segnalazione, con la conseguenza che il contribuente e` tenuto a comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di qualunque importo, fermo restando, pero`, il
limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per le operazioni senza obbligo di emissione della
fattura (art. 2 del ‘‘Decreto semplificazioni fiscali 2012’’, D.L. n. 16/2012).
Sono state, quindi, modificate le modalita` di comunicazione che non deve piu` essere
riferita a ciascuna cessione o prestazione, ma all’importo complessivo delle operazioni
attive e/o passive svolte nei confronti di uno stesso cliente o fornitore.
ESEMPIO
Nell’ipotesi di 50 cessioni di beni effettuate nei confronti dello stesso cliente non e` piu`
necessario indicare singolarmente le operazioni ma e` sufficiente l’indicazione complessiva
dell’ammontare delle 50 operazioni, a prescindere dall’ammontare unitario.
Operazioni escluse
Tra le operazioni escluse dall’obbligo della segnalazione, la legge, al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, indica le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga
mediante:
– carte di credito,
– carte di debito,
– carte prepagate,
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria
l’esistenza di qualsiasi rapporto di natura finanziaria.
Tuttavia, a fronte di tale esonero, di cui beneficiano i soggetti passivi che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui pagamento avviene mediante moneta
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
33
SPESOMETRO
elettronica, e` previsto l’obbligo, per i suddetti operatori finanziari, che emettono carte
di credito, di debito o prepagate, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni
soggette all’obbligo di segnalazione, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia
avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.
SOGGETTI OBBLIGATI "
SCHEMA DI SINTESI
In luogo degli operatori commerciali che effettuano le operazioni rilevanti ai fini IVA nei
confronti di contribuenti non soggetti passivi, il cui pagamento avviene mediante moneta
elettronica, la segnalazione delle operazioni avviene a cura degli operatori finanziari,
soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, che emettono le carte di credito, di debito o prepagate con cui l’acquisto e` stato effettuato.
Si tratta dei soggetti riportati nel seguente Schema di sintesi
Banche
Istituti di credito
Poste italiane Spa
Intermediari finanziari
che emettono le carte di credito, di debito o prepagate
Imprese di investimento
Organismi di investimento collettivo del risparmio
Societa` di gestione del risparmio
Ogni altro operatore finanziario
per le operazioni, di importo pari o superiore a euro 3.600 (IVA compresa), in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli
operatori finanziari stessi
PROCEDURE "
Gli operatori finanziari sopra indicati devono comunicare telematicamente le operazioni
effettuate, da operatori commerciali, nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA,
in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di
debito o prepagate da loro stessi emesse.
La comunicazione riguarda le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 (comprensivo dell’IVA) il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o
prepagate (comunicato stampa 7 novembre 2013).
Gli operatori finanziari interessati comunicano le operazioni all’Anagrafe tributaria secondo
un apposito tracciato (definito dal Provvedimento 18 ottobre 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).
Contenuto della comunicazione
La comunicazione comprende il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con
i quali gli intermediari finanziari hanno stipulato il contratto di installazione ed utilizzo dei
dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza
del codice identificativo di ciascun terminale.
L’intermediario finanziario deve comunicare:
1) i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto (codice fiscale del titolare
della carta ovvero i dati anagrafici del soggetto titolare della carta non residente privo di
codice fiscale);
2) gli importi complessivi di ogni singola transazione, comprensivi dell’IVA (le specifiche tecniche precisano che l’importo deve essere uguale o superiore a 3.600 euro);
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
SPESOMETRO
3) la data dell’operazione e la tipologia della carta;
4) i dati del soggetto presso il quale e` stato effettuato il pagamento (codice fiscale
dell’operatore commerciale presso il quale e` avvenuto il pagamento elettronico. Piu` in
particolare, deve essere indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i
quali e` stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS per la
ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le
eventuali cessazioni);
5) il codice identificativo del punto di pagamento.
Trasmissione La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui e` completata, da
parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione con esito positivo del file contenente le comunicazioni.
Comunicazione di avvenuta presentazione
L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una
ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel.
La comunicazione dell’Agenzia indica:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Il file trasmesso puo` essere annullato, ad esempio per correggere errori o per integrare i
dati inviati. La procedura di annullamento e` consentita entro il termine di 30 giorni dalla data
indicata nella ricevuta telematica trasmessa dall’Agenzia delle Entrate. La trasmissione di
un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento e` possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
SCADE "
Entro il 31 gennaio 2014, gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria
le operazioni relative al periodo dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
La scadenza originaria, prevista per il 30 aprile 2012, e` stata modificata piu` volte, con i
provvedimenti indicati nel seguente schema di sintesi.
Come gia` detto, la proroga dovrebbe assorbire anche la comunicazione delle operazioni
relative al 2012, il cui termine di scadenza era previsto al 30 aprile 2013.
SCHEMA DI SINTESI
Comunicazione delle operazioni relative al periodo
dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 - scadenze e proroghe
Termine
Provvedimento
30 aprile 2012
Provvedimento 29 dicembre 2011
Prorogato al 15 ottobre 2012
Provvedimento 13 aprile 2012
Prorogato al 31 gennaio 2013
Provvedimento 11 ottobre 2012.
Prorogato al 3 luglio 2013
Provvedimento 31 gennaio 2013
Prorogato al 12 novembre 2013
Provvedimento 2 luglio 2013
Prorogato al 31 gennaio 2014
Provvedimento 7 novembre 2013
La necessita` delle proroghe e` scaturita dalla opportunita` di condividere con gli operatori le
informazioni da comunicare e, quindi, per consentire ai soggetti obbligati di predisporre gli
adeguamenti tecnici e i software per la trasmissione dei dati.
A regime, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere
inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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SPESOMETRO
CASI PARTICOLARI "
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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito
o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale. Pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali
ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione da parte del soggetto
passivo che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione del servizio (Agenzia delle
Entrate, circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, par. 3.4).
ESEMPIO
Un cittadino italiano effettua l’acquisto di un orologio del valore di 4.000 euro, IVA compresa. Paga con carta di credito.
Il commerciante non deve inserire l’operazione nelle sua comunicazione (Spesometro).
La Societa` emittente la carta di credito deve comunicare:
a) il codice fiscale del proprietario della carta;
b) l’importo della transazione (4.000 euro);
c) la data dell’acquisto;
d) la tipologia della carta;
e) il codice fiscale del commerciante con il quale e` stato stipulato il contratto di installazione
e utilizzo del Pos;
f) il codice identificativo del terminale con il quale e` stato effettuato il pagamento.
ESEMPIO
Un cittadino inglese, privo di codice fiscale italiano, acquista un computer in Italia, del valore
di 2.500 euro, e paga con carta di credito.
Il commerciante non deve inserire l’operazione nelle sua comunicazione (Spesometro).
La Societa` emittente la carta di credito deve comunicare:
a) i dati anagrafici del non residente proprietario della carta;
b) l’importo della transazione (2.500 euro);
c) la data dell’acquisto;
d) la tipologia della carta;
e) il codice fiscale del commerciante con il quale e` stato stipulato il contratto di installazione
e utilizzo del Pos;
f) il codice identificativo del terminale con il quale e` stato effettuato il pagamento.
Pratica Fiscale e Professionale
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VERSAMENTO IMU
Abitazione principale:
esonero e IMU 2014
Paolo Parisi (*) e Paola Mazza (**)
FISCO
ADEMPIMENTO "
Nel corso del 2014 l’IMU non dovra` essere versata dai contribuenti titolari di un diritto
reale su un fabbricato destinato ad abitazione principale del proprio nucleo familiare.
NOVITA’ "
Esclusivamente per la seconda rata 2013, i soggetti che in seguito saranno esonerati
devono versare (entro il 16 gennaio 2014) il 40% della differenza emergente tra
l’aliquota base del 4 per mille e l’eventuale maggiore aliquota disposta da ciascun
Comune (al momento di andare in stampa, si attendono ulteriori modifiche dalla
Legge di stabilita` 2014, non ancora approvata)
RIFERIMENTI "
– D.L. 27 novembre 2013, n. 133 (Decreto IMU e acconti)
– D.L. 31 agosto 2013 n. 102 (Decreto IMU)
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Decreto Monti)
SOGGETTI PASSIVI "
Contribuenti che, oltre all’abitazione principale, hanno altri immobili destinati a un uso
diverso
SOGGETTI ESCLUSI "
Titolari di un diritto reale sui seguenti immobili:
– fabbricati destinati ad abitazione principale (e relative pertinenze) eccezion fatta per
quelle di pregio;
– terreni agricoli nonche´ quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
– fabbricati rurali ad uso strumentale.
PROCEDURE "
1) L’Imposta deve essere versata in 2 rate o in un’unica soluzione.
2) Il versamento dell’imposta puo` essere compiuto con le seguenti modalita`:
– Modello F24
– bollettino di versamento in conto corrente postale
– servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari
SCADE "
Pagamento in unica soluzione:
– entro 16 giugno di ogni anno
Pagamento in 2 rate (acconto e saldo)
– entro il 16 dicembre
Pagamento della seconda rata sulla abitazione principale per il 40% della parte eccedente l’aliquota di base
– entro il 16 gennaio 2014
CASI PARTICOLARI "
Alcune categorie di contribuenti pur non adibendo l’immobile a dimora e residenza
anagrafica godono comunque dei benefici previsti per l’abitazione principale.
(*) Professore di Diritto Tributario SSEF ‘‘Ezio Vanoni’’
(**) Dottore commercialista e pubblicista
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
37
VERSAMENTO IMU
ADEMPIMENTO "
Il presupposto dell’IMU, imposta municipale unica, e` rappresentato dal possesso di un
diritto reale su un immobile situato nel territorio dello Stato italiano. La nuova imposta era
stata introdotta nel sistema tributario nel corso del 2011 con applicazione dall’anno 2014,
ma a causa delle gravi difficolta` in cui si e` venuto a trovare il Paese la sua attuazione e` stata
anticipata al 2012 con il Decreto Monti.
In tale occasione sono state dettate particolari disposizioni al fine della sua applicazione:
parametri di rivalutazione diversi in relazione alla classificazione catastale dell’immobile
assoggettato, alla sua destinazione d’uso, ai soggetti passivi tenuti a corrisponderla, nonche´ detrazioni e modalita` di versamento.
Per cio` che concerne i soggetti attivi, cioe` quei soggetti che sono destinatari dell’IMU, va
precisato che essa e` interamente dovuta al Comune nel cui territorio e` ubicato il bene
tassato. Fanno eccezione gli immobili rientranti nel gruppo catastale D per il quali l’imposta
e` interamente dovuta allo Stato. Per tale ultima categoria di immobili i Comuni hanno facolta`
di deliberare, a proprio vantaggio, una maggiorazione dell’aliquota prevista a fini IMU.
In cosa consiste
I contribuenti tenuti al versamento dell’imposta devono effettuare il computo dell’importo
da versare facendo riferimento al valore catastale posseduto dall’immobile di riferimento.
Le disposizioni vigenti prevedono che tale valore, che rappresenta la base imponibile su cui
applicare l’aliquota IMU, deve essere rivalutato in maniera differenziata in base alla classificazione catastale, alla sua destinazione d’uso e, ove ne ricorrano le condizioni, diminuito,
previa applicazione di determinate detrazioni ove spettanti.
NOVITA` "
Istituzione della IUC
In seguito ai recenti interventi legislativi, per gli anni che decorrono dal 2014 e seguenti e`
stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che sara` dovuta sulla base di due presupposti impositivi:
1. il possesso di immobili, in base al quale va determinata la quota dovuta ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)
2. l’erogazione e la fruizione di servizi comunali che, a sua volta, si articola:
– nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
– nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI che il Comune puo` applicare non
puo` superare i limiti prefissati per la sola IMU. Quindi, il Comune puo` apportare variazioni
all’aliquota rispettando, pero`, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non superi il 10,6 per mille previste per l’IMU
(aliquota massima consentita in vigore al 31 dicembre 2013).
Sostanzialmente, percio`, l’istituzione della IUC, pur accorpando piu` imposte, non modifica la
disciplina inerente l’IMU. Nel presente contributo, pertanto, si analizzano le singole fattispecie utili a determinare in capo a quali soggetti continua a gravare l’imposta municipale
unica.
Nuovo adempimento al 16 gennaio 2014
Va segnalato che, secondo quanto stabilito dal ‘‘Decreto IMU e acconti’’ (D.L. n. 133/2013),
solo per il versamento inerente la seconda rata IMU 2013 e relativa ai proprietari di tutti gli
immobili che dal 2014 saranno completamente esonerati dal versamento dell’imposta municipale unica, e` stato previsto che nei territori dove le delibere comunali dispongono un’aliquota IMU superiore al 4 per mille, la differenza rispetto a detta aliquota dovra` essere:
– versata per il 40% dai contribuenti,
– il 60% sara` a carico dello Stato.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
VERSAMENTO IMU
Proprio per la straordinarieta` del versamento, l’importo dovra` essere corrisposto entro il 16
gennaio 2014.
Attenzione
Al momento di andare in stampa, il disegno di legge di stabilita` 2014 e` in corso di
discussione al Senato, pertanto possono essere previsti ulteriori modificazioni nell’iter
di approvazione definitiva.
ESEMPIO
Il Comune ha disposto un’aliquota per l’abitazione principale pari al 6 per mille. Sebbene
secondo le ultime disposizioni il contribuente proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale ed appartenente alla categoria catastale A/2 sarebbe esonerato, esclusivamente in riferimento alla seconda rata IMU 2013 dovra` versare il 40% dell’importo che
nasce dalla differenza tra il 6 per mille disposto dal Comune e il 4 per mille stabilito dalla
norma. Posta che tale differenza d’imposta emergente dal calcolo tra le due aliquote sia pari
a 100 euro, al contribuente spettera` versare solo 40 euro, pari appunto al 40% della
differenze tra le aliquote
Compila
SOGGETTI PASSIVI "
In genere sono soggetti passivi IMU e, quindi, tenuti al pagamento dell’imposta le persone
fisiche o giuridiche che risultano titolari di un diritto di proprieta` su immobili, includendo tra questi fabbricati, terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso destinati.
Rientrano in tale categoria di soggetti passivi anche i titolari di altri tipi di diritti reali su
immobili, quali il diritto di abitazione, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, l’enfiteusi o il
diritto di superficie.
Sembra utile ricordare che nell’ipotesi in cui si configuri l’acquisizione o la cessazione di
un diritto reale su un immobile per effetto di legge, i soggetti intestatari di tale diritto reale
sono tenuti a presentare formale dichiarazione all’ufficio competente del Comune di
riferimento.
Allo stesso modo sono obbligati a detto adempimento anche i soggetti intestatari di diritti
reali su immobili per i quali siano intervenuti variazione del valore catastale ovvero
diversa classificazione catastale.
Nello specifico, i contribuenti tenuti al versamento dell’imposta sono i titolari di diritti reali
sui fabbricati destinati ad abitazione principale che sono annoverabili tra gli immobili di
lusso, ville ovvero castelli e palazzi storici, ossia quegli immobili che sono classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Si evidenzia che l’imposta sulle pertinenze si applica con la stessa aliquota stabilita per
l’abitazione principale.
Tali soggetti possono, comunque, fruire delle detrazioni previste dalla legge in riferimento
alle abitazioni principali.
SOGGETTI ESCLUSI "
Restano esclusi dall’applicazione dell’IMU i contribuenti che sono in possesso di immobili
adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze.
Le categorie dei soggetti destinatari di particolari agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’IMU e` stata ampliata, tra queste vanno segnalate:
– l’esclusione dall’applicazione dell’IMU dei cosiddetti ‘‘fabbricati merce’’, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, con effetto fino al momento in cui sussista
tale destinazione e fermo restando che tali immobili non vengano locati;
– l’equiparazione alle abitazioni principali delle unita` immobiliari (e relative pertinenze)
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
39
VERSAMENTO IMU
delle cooperative a proprieta` indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– l’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi di particolari categorie di persone.
– l’equiparazione all’abitazione principale della casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– l’equiparazione all’abitazione principale di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita` immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonche´ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
‘‘Abitazione principale’’ e ‘‘prima casa’’: le definizioni e le differenze
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione disposta dalla norma, e` opportuno evidenziare che
la nozione di ‘‘abitazione principale’’ non va confusa con quella di ‘‘prima casa’’.
Onde evitare equivoci che possono indurre a comportamenti sanzionabili si evidenzia che le
norme relative all’applicazione di eventuali agevolazioni in materia di IMU fanno espresso
riferimento all’abitazione principale.
Infatti, seppure apparentemente sinonimi, le due espressioni hanno un significato nettamente diverso in ambito tributario:
– la prima casa e` rappresentata dall’immobile posseduto in proprieta`, usufrutto, nuda
proprieta` o in uso, anche se esso non e` adibito a dimora abituale del possessore e del
suo nucleo familiare ma acquistato con le agevolazioni IVA/registro.
– per abitazione principale, invece, s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita` immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Rimangono assoggettate
all’IMU ancorche´ abitazione principale del contribuente le unita` immobiliari di ‘‘pregio’’
che risultano accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Inoltre, al fine dell’individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale si precisa che
esse vanno intese esclusivamente come quelle durevolmente ed esclusivamente poste al
servizio dell’abitazione principale stessa e che siano classificate nella categoria catastali C/2
(magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie). In ogni caso, esse possono essere prese in considerazione ai fini
dell’esclusione della tassazione nella misura massima di un’unita` pertinenziale per ciascuna
delle citate categoria catastali. Tale limitazione rileva anche nel caso in cui la pertinenza in
argomento sia stata iscritta in catasto unitamente all’unita` ad uso abitativo. Non rientrano,
pertanto, in tale fattispecie gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita` produttive
(artt. 817 e 818 del Codice Civile).
Laddove sia utilizzata per abitazione principale piu` di un’unita` immobiliare, ciascuna delle
quali autonomamente accatastata, le singole unita` andranno assoggettate separatamente
ad imposizione, ognuna per la propria rendita. In tal caso il contribuente potra` scegliere per
quale di esse fruire delle agevolazioni destinate ad abitazione principale. Le altre, dunque,
dovranno essere assoggettate alla tassazione prevista come abitazione diversa da quella
principale con applicazione delle aliquote previste per tale tipologia di fabbricati.
ESEMPIO
40
Nel caso di due unita` immobiliari utilizzate come unica abitazione (ad esempio in quanto
contigue), accatastate separatamente, le agevolazioni previste per l’abitazione principale,
non potranno essere fruite per entrambe a meno che non si provveda alla loro fusione
catastale (Circolare MEF 18 maggio 2012, n. 3/DF).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
VERSAMENTO IMU
Compila
ESEMPIO
PROCEDURE "
Nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili
ubicati in due diversi Comuni sara` possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima
casa qualora non si tratta di una mera operazione ‘‘elusiva’’, ma, al contrario, sia motivata da
un’effettiva e reale necessita` (ad esempio, trasferimenti per motivi di lavoro).
Le detrazioni che possono essere applicate, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, sono di due tipi:
– per l’immobile;
– per figli a carico.
Detrazione per l’immobile
Il primo tipo di detrazione prevede la possibilita` di fruire di una detrazione fino a 200 euro,
che si applica sull’importo dovuto a titolo di IMU esclusivamente in riferimento alle abitazioni principali e annesse pertinenze.
Ai fini del calcolo, si precisa che questa detrazione e` rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si e` protratta tale destinazione.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale da piu` soggetti passivi,
ciascuno di questi puo` fruire di una quota di detrazione proporzionale a quella per la quale la
destinazione d’uso si e` realizzata.
SCHEMA DI SINTESI
Importo
detrazione lorda
200
Periodo
fruibilita`
12 mesi
Quota detrazione spettante
200
Contribuente:
– Proprietario al 50%
– Abitazione principale per intero anno
200
12 mesi
100
Contribuente:
– Unico proprietario
– Abitazione principale per soli 3 mesi
200
3 mesi
50
Requisiti soggettivi
Contribuente:
– Unico proprietario
– Abitazione principale per intero anno
Detrazione per figli a carico
La seconda tipologia di detrazione e` fruibile nel limite massimo di 50 euro per ciascun
figlio convivente di eta` non superiore a 26 anni (se il figlio compie 26 anni nel periodo
d’imposta di riferimento, si puo` usufruire solo di una parte di questa detrazione, calcolata
ragguagliando il beneficio fino al mese, o frazione di esso superiore a 15 giorni, in cui il figlio
compie i 26 anni).
Si rappresenta che, anche in riferimento ai figli per i quali si chiede la detrazione, deve
essere soddisfatto il requisito della residenza nell’immobile per la quale si chiede di
fruire del beneficio. Quindi, la detrazione e` sempre rapportata all’utilizzo dell’immobile
come abitazione principale da parte dei figli (con residenza) e deve essere suddivisa in
parti uguali tra i genitori conviventi qualora siano entrambi proprietari dell’abitazione.
Va tenuto conto che il complessivo importo di detrazioni fruibili per i figli non puo` essere
maggiore di 400 euro. Ne consegue che il limite massimo delle detrazioni applicabili non
puo` superare 400 euro per immobile adibito a abitazione principale (e relative pertinenze).
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
41
VERSAMENTO IMU
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita` degli IACP.
Compila
Modalita` di versamento
I contribuenti che saranno tenuti al pagamento dell’Imu potranno adempiere a detto gravame versando l’Imposta o in 2 rate ovvero in un’unica soluzione.
Detto versamento puo` essere compiuto attraverso le seguenti modalita`:
– Modello F24
– bollettino di versamento in conto corrente postale
– servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari
Quindi, per tali aspetti, non ci sono variazioni rispetto al passato.
ESEMPIO 1:
Calcola
ESEMPIO 2:
Calcola
ESEMPIO 3:
Calcola
Tre persone sono titolari di un diritto reale per una quota pro-capite del 33% su un’immobile
che non rientra in una delle categorie catastali escluse dall’applicazione dell’IMU. Solo per
due di questi soggetti l’immobile si configura come abitazione principale perche´ vi dimorano stabilmente, mentre il terzo no.
Tutti e tre sono tenuti al versamento dell’IMU sull’immobile in esame, ma mentre i due
contribuenti che vi risiedono abitualmente la pagano beneficiando dell’aliquota e delle
detrazioni previste per le abitazioni principali, il terzo soggetto versa l’imposta applicando
l’aliquota ordinaria senza godere di alcun beneficio, non potendo fruire di alcuna detrazione.
Un contribuente senza figli e` l’unico possessore di un immobile appartenente alla categoria
A/7 che pur non rientrando in una delle categorie catastali escluse dall’applicazione dell’IMU
e` stato adibito ad abitazione principale per alcuni mesi dell’anno.
Al fine del calcolo, potendo fruire della detrazione per abitazione principale, il contribuente
dovra` preventivamente ragguagliare su base mensile il relativo importo, pari a 200 euro
annuali e moltiplicarlo, quindi, per il numero dei mesi durate i quali ha abitato l’immobile
adibito ad abitazione principale. Non potra` fruire, dunque, della parte di detrazione per il
restante periodo dell’anno.
Un contribuente e` l’unico possessore di un immobile appartenente alla categoria A/7 adibito
ad abitazione principale ed ha un figlio che abita e risiede nello stesso immobile che compie
26 anni il 10 maggio 2014.
La detrazione di euro 50 fruibile per il figlio andra` ragguagliata su base mensile e moltiplicarla per il numero dei mesi antecedenti il compimento del 26º anno di eta`. Nel caso in
esame un periodo pari a soli 4/12 di annualita`. Se invece il 26º anno fosse stato compiuto il
20 maggio, i dodicesimi di detrazione fruibili sarebbero stati 5: in tal caso si fruisce anche
del dodicesimo relativo al mese di compimento dell’eta` in quanto superiore a 15 giorni.
SCADE "
Le scadenze ordinarie del tributo per il contribuente che decide di versare in due rate sono:
– 16 giugno - acconto
– 16 dicembre - saldo
La scadenza ordinaria del tributo se il contribuente decide di versare in un’unica rata e`:
– 16 giugno di ciascun anno.
La scadenza del pagamento della seconda rata 2013 sulla abitazione principale per il 40%
della parte eccedente l’aliquota di base e`:
– 16 gennaio 2014
CASI PARTICOLARI "
E` stato, inoltre, disposto che restano fruibili, ai fini dell’applicazione dell’IMU, le agevolazioni
previste per abitazione principale e annesse pertinenze anche se non si riscontra la
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
VERSAMENTO IMU
sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica per le seguenti categorie
di contribuenti:
– al personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (esercito, marina,
aeronautica), ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza);
– al personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, polizia
penitenziaria, forestale);
– al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– al personale appartenente alla carriera prefettizia;
Si precisa, pero`, che la suddetta agevolazione e` applicabile esclusivamente per un’unica
unita` immobiliare e sempre che sia stata iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unita` immobiliare e, come per la regola ordinaria, non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che, infine, non sia stato concesso in locazione a terzi.
Tra le facolta` concesse ai Comuni con apposita delibera vi e` quella di equiparazione
all’abitazione principale delle seguenti unita` immobiliari possedute a titolo di proprieta`
o di usufrutto:
– da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta` o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
– concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi
o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro
500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE
non superiore a 15.000 euro annui.
In caso di piu` unita` immobiliari, la predetta agevolazione puo` essere applicata ad una sola
unita` immobiliare.
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n. 1 del 6 gennaio 2014
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SCELTA REGIME CONTABILE
Inizio anno, tempo di test
per i regimi contabili da adottare
Tonino Morina (*) e Salvina Morina (**)
BILANCIO
ADEMPIMENTO "
– La verifica, fatta a fine anno 2013:
1) dei compensi, per i professionisti,
2) dei ricavi, per le imprese,
puo` comportare un cambiamento del regime applicabile per l’anno 2014.
– La chiusura dei conti 2013, quindi, incide sulle regole di determinazione del reddito
e dell’IVA 2014.
RIFERIMENTI "
–
–
–
–
–
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 14, 18 e 19
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 27
SOGGETTI PASSIVI "
–
–
–
–
Professionisti e imprese
persone fisiche
studi associati
societa` di persone
SOGGETTI ESCLUSI "
Le societa` di capitali, quali le societa` a responsabilita` limitata e le societa` per azioni,
sono in ogni caso obbligate alla contabilita` ordinaria.
PROCEDURE "
Le imprese, nel verificare il limite di ammissione in un regime contabile piuttosto che
in un altro, devono, nel caso di inizio attivita` in corso d’anno, eseguire il ragguaglio dei
ricavi.
Ad esempio, il commerciante che ha iniziato l’attivita` il 1º luglio 2013 deve dividere i
ricavi conseguiti per 12 mesi e poi moltiplicare il risultato per i sei mesi.
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
31 dicembre di ogni anno
Gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime
contabile superiore.
(*) Esperto fiscale - Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma
(**) Esperto fiscale
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Pratica Fiscale e Professionale
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SCELTA REGIME CONTABILE
ADEMPIMENTO "
I regimi fiscali da applicare nel 2014 dipendono spesso dagli incassi del 2013. La lunga
stagione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP, si e` chiusa il 30 settembre 2013, con la scadenza relativa alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni
modello UNICO 2013, IVA 2013 o IRAP 2013, ed e` tempo di verificare i conti dell’anno 2013
per individuare il giusto regime contabile da adottare.
In cosa consiste
I professionisti e gli imprenditori, sia persone fisiche, sia studi associati o societa` di persone, verificano ogni fine anno se il conseguimento dei compensi per i professionisti o dei
ricavi per le imprese, puo` comportare un cambiamento del regime applicabile per l’anno
successivo, fatta eccezione per le societa` di capitali, quali le societa` a responsabilita` limitata e le societa` per azioni, che sono in ogni caso obbligate alla contabilita` ordinaria.
SOGGETTI PASSIVI "
I professionisti, le imprese, le persone fisiche, gli studi associati nonche´ le societa` di
persone sono interessati alla ‘‘verifica contabile’’ per determinare, in base ai compensi
o ricavi 2013, l’eventuale regime fiscale da adottare nell’anno 2014.
SOGGETTI ESCLUSI "
In genere, i contribuenti IVA che hanno cessato e/o sospeso l’attivita` nell’anno precedente.
PROCEDURE "
Regimi contabili
I regimi contabili attualmente vigenti sono:
1) semplificato;
2) ordinario;
3) forfettino;
4) super minimi
Limite dei ricavi
o compensi
Regime contabile
FINO A 400MILA EURO
(per le attivita` di servizi)
Regime contabile semplificato
FINO A 700MILA EURO
(per le altre attivita`)
Regime contabile semplificato
OLTRE 400MILA EURO
(per le attivita` di servizi)
Regime contabile ordinario
OLTRE 700MILA EURO
(per le altre attivita`)
Regime contabile ordinario
FINO A 30.987,41 EURO
(per le attivita` di servizi)
Regime sostitutivo 10%, cosiddetto ‘‘forfettino’’ (*)
FINO A 61.974,83 EURO
(per le altre attivita`)
Regime sostitutivo 10%, cosiddetto ‘‘forfettino’’(*)
FINO A 30MILA EURO
Regime sostitutivo 5%, cosiddetto dei
‘‘superminimi’’ (*)
(*) Il regime forfettino o il regime dei superminimi sono applicabili solo dalle persone fisiche esercenti
impresa o arti e professioni, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Regime semplificato
Le imprese, i cui ricavi dell’anno 2013 non sono superiori a 400.000 euro per le imprese
di servizi, o a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita`, possono applicare per l’anno 2014 il regime di contabilita` semplificata.
Requisiti
Ai fini delle imposte sui redditi sono minori e in regime di contabilita` semplificata ‘‘natura-
Pratica Fiscale e Professionale
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SCELTA REGIME CONTABILE
le’’, le imprese individuali e le societa` di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero
non abbiano superato:
5) l’ammontare di 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
6) l’ammontare di 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita`.
Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilita` ordinaria
naturale.
Attenzione - Il pericolo ‘‘ragguaglio’’
La norma sul regime di contabilita` semplificata fa riferimento ai ricavi conseguiti in un anno
intero, quindi, e` importante eseguire il ragguaglio ad anno dei ricavi, nel caso in cui l’imprenditore abbia esercitato l’attivita` per un periodo inferiore all’anno solare.
ESEMPIO
Calcola
Un commerciante al dettaglio, che ha iniziato l’attivita` il 1º luglio 2013, consegue ricavi, a
fine 2013, per 450.000 euro, e in sede di inizio attivita`, ha dichiarato un volume d’affari non
superiore a 700.000 euro, applicando il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2013.
In questo caso, l’imprenditore:
7) determina il reddito dell’anno 2013 in regime di contabilita` semplificata;
8) e` in regime ‘‘naturale’’ di contabilita` ordinaria per il 2014 in quanto i ricavi di 450mila euro
del periodo 1º luglio - 31 dicembre 2013, ragguagliati ad anno, superano il limite di
700.000 euro.
Infatti, i 450.000 euro conseguiti in sei mesi, a seguito del ragguaglio ad anno, diventano
900.000 euro, importo superiore al limite di 700.000 euro, che, pertanto, esclude la possibilita` di applicare il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2014.
Ricavi speciali
Ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilita` semplificata, si deve
tenere presente che, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di
periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i ricavi si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
Per la cessione dei generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
ESEMPIO
Per un’edicola, che incassa 200mila euro per la vendita dei giornali, i ricavi si determinano al
netto del prezzo corrisposto al fornitore. Se al fornitore sono corrisposti 170mila euro, i
ricavi sono pari a 30mila euro (200.000 meno 170.000 euro).
Regime ‘‘superminimo’’
Il regime dei superminimi risulta sicuramente il piu` appetibile. La Manovra 2011 (art. 27,
D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) prevede un forfait del 5% sul reddito
dichiarato applicabile dalle persone fisiche, per l’anno in cui inizia l’attivita` e per i quattro
successivi, ma anche dopo, fino al compimento del 35º anno di eta`.
Requisiti
I nuovi minimi devono possedere i seguenti requisiti:
– limite di incassi che non deve superare i 30.000 euro.
Per la determinazione del limite dei 30.000 euro non rilevano i ricavi e i compensi
derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre se sono esercitate contemporaneamente piu` attivita`, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi
relativi alle singole attivita`.
Inoltre, nell’anno solare precedente, il contribuente:
– non deve avere effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione;
– non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche
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Pratica Fiscale e Professionale
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SCELTA REGIME CONTABILE
assunti con le modalita` riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,
nonche´ spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi
familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;
– non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati
con apporto costituito da solo lavoro;
– non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre
anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo
superiore a 15mila euro.
Calcola
Il reddito si determina analiticamente, entrate, meno spese, meno contributi previdenziali, con
applicazione del forfait del 5% sul reddito, se la differenza tra le entrate e le spese e` positiva.
L’eta` agevola il perdurare nel regime superminimo
I giovani potranno rimanere nel regime dei minimi per piu` di cinque anni, fino al compimento del 35º anno di eta`.
ESEMPIO
Una persona fisica nel 2013, all’eta` di 24 anni, ha iniziato la professione di avvocato,
applicando il regime dei superminimi.
Nel caso in cui manterra` i requisiti previsti per i superminimi, potra` fruire del regime con il
forfait del 5%, a partire dal 2013 fino all’anno 2024 compreso, anno in cui compira` i 35 anni.
Invece, la persona fisica, di eta` superiore a 35 anni, che ha iniziato l’attivita` nel 2013, potra`
restare nel nuovo regime al massimo fino al 2017.
REGIME DEI SUPERMINIMI
SCHEMA DI SINTESI
SOGGETTI
AMMESSI
Persone fisiche, professionisti o imprenditori individuali
anche se impresa familiare
SOGGETTI
ESCLUSI
Societa` di persone e societa` di capitali
DECORRENZA
1º gennaio 2012
DURATA
– Cinque anni
– anche per piu` di cinque anni, ma non oltre l’anno in cui il contribuente
compie 35 anni
REQUISITI
– ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
– nessun dipendente nell’anno precedente;
– beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo
non superiore a 15mila euro;
– inizio o proseguimento attivita` dal 1º gennaio 2008;
– nessuna attivita` nei tre anni precedenti;
– non deve trattarsi di prosecuzione di attivita` svolta da altri;
– se si tratta di prosecuzione di attivita` svolta da altri, i ricavi dell’anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro
TASSAZIONE
AGEVOLAZIONI
DECADENZA
OPZIONI
Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5%
Esclusioni da:
– IVA
– IRAP
– Studi di settore
– Tenuta scritture contabili
Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni
E` possibile applicare il regime ordinario
Regime forfettino
Si tratta di un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo intraprese dalle persone fisiche (art. 13, legge n. 388/2000).
La persona fisica che inizia l’attivita` puo` applicare, per il periodo d’imposta in cui l’attivita` e`
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n. 1 del 6 gennaio 2014
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SCELTA REGIME CONTABILE
iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Le persone fisiche in regime sostitutivo sono esonerate:
a) dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte
dirette, dell’IRAP e dell’IVA;
b) dall’effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte;
c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell’IVA.
Permangono, invece, gli obblighi:
a) di conservazione dei documenti contabili (art. 22 D.P.R. n. 600/1973);
b) di fatturazione;
c) di certificazione dei corrispettivi.
L’eventuale IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA andra` versata entro i
termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale.
Requisiti
Il regime ‘‘forfettino’’ e` applicabile dalle persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni che:
– esercitano attivita` di servizi, fino al limite di ricavi o compensi di 30.987,41 euro;
– esercitano altre attivita`, fino al limite di ricavi o compensi di 61.974,83 euro.
ESEMPIO
Un professionista ha incassato nel 2013 compensi per 25.000 euro sostenendo spese per
4.000 euro.
Il suo reddito netto e` percio` pari a 21.000 euro.
L’imposta sostitutiva dovuta, pari al 10% di 21.000 euro, e` pari a 2.100 euro.
SCHEMA DI SINTESI
REGIME FORFETTINO
SOGGETTI AMMESSI
SOGGETTI ESCLUSI
LIMITE DEI RICAVI
O COMPENSI
DURATA
DETERMINAZIONE
REDDITO
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Persona fisiche, professionisti o imprenditori individuali anche se impresa familiare
Societa` di persone e societa` di capitali
Servizi: 30.987,41 euro;
Altre attivita`: 61.974,83 euro
Fino a 3 anni. Il regime agevolato puo` essere applicato per il periodo
d’imposta in cui e` iniziata l’attivita` e per i due anni successivi
Per le imprese: ricavi meno costi
Per i professionisti: compensi meno spese
IMPOSTA FORFETARIA
DEL 10%
Sul reddito calcolato in modo analitico e` dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10%
DETERMINAZIONE IVA
Analitica: ‘‘IVA da IVA’’ - con unica liquidazione annuale
CONTABILITA`
Esonero della tenuta delle scritture contabili
Il contribuente, per sua memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini
di un eventuale controllo, puo` tenere i libri contabili, vale il principio
‘‘nel piu` sta il meno’’
CONSERVAZIONE
DOCUMENTI
La documentazione deve essere comunque conservata fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo
d’imposta
CESSAZIONE
DEL REGIME
Il regime agevolato cessa di avere efficacia:
1) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i
ricavi o compensi conseguiti superano il limite di 30.987,41 euro
per i servizi e 61.974,83 euro per le altre attivita`;
2) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i ricavi o compensi superano del 50% il limite fissato dalla legge; in questo caso,
e` esclusa la tassazione forfetaria del 10% e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo e` soggetto a tassazione
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SCELTA REGIME CONTABILE
SCADE "
Il 31 dicembre di ogni anno.
Infatti, la chiusura dei conti di un anno costituisce la base di partenza per l’anno successivo.
CASI PARTICOLARI "
Gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime contabile superiore.
ESEMPIO
L’imprenditore individuale, esercente un’impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell’intero anno 2013 di ammontare non superiore a 700.000 euro, e, quindi, in regime ‘‘naturale’’ di contabilita` semplificata, potra` optare, con effetto dal 1º gennaio 2014, per il
regime superiore di contabilita` ordinaria. E` infatti applicabile il principio generale (art. 1
del D.P.R. n. 442/1997) secondo cui l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione
dell’imposta o dei regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita` di tenuta delle scritture contabili.
Naturalmente, il comportamento concludente deve essere nel rispetto della legge, nel
senso che, di norma, e` possibile optare per un regime contabile superiore, mai per un
regime contabile inferiore.
ESEMPIO
L’impresa commerciale che a fine anno 2013 consegue ricavi di ammontare superiore al
limite di 700.000 euro, pur potendo applicare correttamente il regime di contabilita` semplificata per l’anno 2013, in quanto i ricavi del 2012 erano di ammontare non superiore al
predetto limite, non potra` mantenere il regime di contabilita` semplificata per il 2014, in
quanto il suo regime naturale e` quello di contabilita` ordinaria. L’impresa, per il 2014, e`
comunque obbligata a tenere la contabilita` ordinaria, a prescindere dall’ammontare dei
ricavi che conseguira` nel 2014.
Nel caso in cui i ricavi del 2014 dovessero essere di ammontare non superiore al limite di
700.000 euro, l’impresa potra` ‘‘naturalmente’’ tenere la contabilita` semplificata a partire dal
1º gennaio 2015.
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RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
Correzione di errori in bilancio
per omessi componenti negativi
di reddito
Giancarlo Modolo
- Consulente d’azienda e commercialista in Milano
BILANCIO
ADEMPIMENTO "
RIFERIMENTI "
Rettifica di:
errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi nel corretto periodo
d’imposta di competenza;
dichiarazione dei redditi dell’originaria imputazione.
–
–
–
–
–
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 83, 84, 88, 101 e 109
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Principio contabile OIC n. 29
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 settembre 2013, n. 31/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 novembre 2013, n. 87/E
SOGGETTI INTERESSATI "
I soggetti che ai fini contabili e della redazione del bilancio d’esercizio:
adottano i principi contabili nazionali;
rispettano i criteri di imputazione e di valutazione espressamente previsti;
nonche´ i requisiti temporali di imputazione dei componenti di reddito.
SOGGETTI ESCLUSI "
I soggetti che, anche per disposto normativo:
non sono tenuti obbligatoriamente alla redazione del bilancio d’esercizio;
non applicano i disposti del principi contabili nazionali;
si limitano ad applicare regole e modalita` di natura fiscale.
PROCEDURE "
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
50
La rettifica degli errori contabili e` eseguita mediante l’imputazione:
al conto economico dell’esercizio in cui lo stesso viene individuato;
alle voci E20 e E21 del conto economico.
Termine di presentazione:
della dichiarazione dei redditi individuabile come ‘‘emendabile’’;
entro, quindi, il 30 settembre del secondo periodo d’imposta di riferimento.
La rettifica:
determina il riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali;
esplica effetti per la deducibilita` delle perdite d’esercizio;
modifica i termini di decadenza per gli elementi ‘‘rigenerati’’.
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RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
ADEMPIMENTO "
I principi contabili, nazionali o internazionali, individuano le fattispecie che possono originare
la ‘‘correzione di errori contabili’’ derivati dalla non corretta rappresentazione in bilancio di
uno o piu` accadimenti amministrativi.
Specificamente, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, gli errori di imputazione (che non devono essere confusi con i mutamenti di stima, ne´ con i cambiamenti di
principi contabili) consistono nell’impropria o mancata applicazione delle regole e/o delle
modalita` espressamente previste, se le informazioni ed i dati necessari per la corretta
applicazione risultavano disponibili.
Si possono verificare a causa di:
– errori matematici;
– erronee interpretazioni di fatti;
– negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per una corretta
rilevazione.
In cosa consiste
La correzione degli errori contabili, diversi da quelli che rendono nulla o annullabile la
delibera che ha approvato il bilancio, deve necessariamente risultare eseguita procedendo
a imputare al conto economico dell’esercizio in cui s’individua l’errore un componente a
rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dal medesimo, da contabilizzare tra i ‘‘proventi e gli oneri straordinari’’ riguardanti i componenti di reddito relativi ad
esercizi precedenti e specificamente:
– alla voce E20-proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5 del conto economico;
– alla voce 21-oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Attenzione
Si devono ritenere esclusi e, di conseguenza, fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul
conto economico, come, a titolo meramente indicativo:
– le rivalutazioni iniziali di un’immobilizzazione a seguito di specifiche norme; e:
– la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione,
e simili.
Nell’ambito applicativo, invece, dei principi contabili internazionali, vengono individuati
come ‘‘errori contabili’’ le omissioni e le errate misurazioni di voci nel bilancio dell’impresa
per uno o piu` esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che erano disponibili nel momento di redazione dei precedenti bilanci (in
concreto, gli estensori potevano ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e
utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci).
SOGGETTI PASSIVI "
Sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio (art. 2424 e seguenti del codice civile) nel
rispetto dei principi contabili nazionali:
– le societa` per azioni;
– le societa` in accomandita per azioni;
– le societa` a responsabilita` limitata;
– le societa` costituite all’estero con sede secondaria in Italia;
– le societa` cooperative;
– le mutue assicuratrici, in quanto compatibili con le regole speciali per il settore;
– i consorzi e le societa` consortili con attivita` esterna;
– le societa` di persone interamente possedute da societa` di capitali.
Inoltre, l’obbligo predetto si rende operativo anche nei riguardi:
– delle societa` italiane con attivita` all’estero;
– delle societa` costituite all’estero, con sede in Italia.
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51
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
Per tutti i soggetti diversi dai precedenti, gli schemi di redazione dei bilanci si devono
ritenere liberi, ma, in ogni caso, rimangono applicabili in modo obbligatorio gli stessi criteri
di valutazione e di imputazione nel rispetto delle regole procedurali contenute nei principi
contabili nazionali.
Ne deriva, di conseguenza, che, pur non essendo obbligati alla redazione del bilancio
d’esercizio secondo lo schema civilistico, sono tenuti al rispetto dei predetti criteri di valutazione e di imputazione i diversi soggetti che individuano il reddito d’impresa in regime di
contabilita` ordinaria, come a titolo meramente indicativo le societa` personali e le imprese
individuali, nonche´ gli enti commerciali e non.
Ovviamente, anche per questi ultimi soggetti, potrebbe essere opportuna la redazione del
bilancio d’esercizio o, perlomeno, un’opportuna riclassificazione dei conti secondo lo schema previsto civilisticamente.
Tale comportamento consente di rendere il bilancio d’esercizio comparabile e, nel medesimo tempo, aderente a quanto espressamente indicato nel principio contabile nazionale
OIC n. 12, che, al riguardo, afferma ‘‘e` auspicabile che dette societa` si uniformano per la
redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per
le societa` per azioni ...’’.
SOGGETTI ESCLUSI "
Si devono individuare come soggetti esclusi, coloro che pongono in essere la tenuta delle
scritture contabili con il metodo della ‘‘contabilita` semplificata’’.
Infatti, le vigenti disposizioni fiscali dispongono, in termini generali, la tenuta della contabilita` ordinaria (libri giornale e degli inventari, registri IVA e dei beni ammortizzabili, ecc.) da
parte degli esercenti un’attivita` commerciale o eventuale altra attivita` posta in essere in
forma abituale, ancorche´ non esclusiva.
Si tratta, pertanto, dei contribuenti che si occupano della produzione o dello scambio di
beni e servizi, oppure delle attivita` di trasporto, bancarie, assicurative ed ausiliarie.
Tuttavia, e` stato anche previsto l’automatico esonero dai predetti adempimenti, nelle
ipotesi delle imprese minori, ovvero le particolari societa` in nome collettivo, le societa`
in accomandita semplice e le societa` ad esse equiparate, nonche´ gli imprenditori individuali,
aventi - nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione della causa di esclusione un volume di ricavi che consente l’attivazione della contabilita` semplificata.
Gli attuali limiti del volume d’affari e/o di ricavi cui fare riferimento per la particolare
tenuta delle scritture contabili in forma semplificata sono:
– E 400.000,00, per le imprese esercenti prestazioni di servizi;
– E 700.000,00, per le imprese che esercitano altre attivita`, tenendo presente che nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento con prestazioni di servizi, come nella vendita di
beni e relativa installazione da parte del medesimo soggetto, e` necessario fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita` prevalente: in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano preponderanti le attivita` diverse dalle prestazioni di
servizi.
PROCEDURE "
Nell’ipotesi in cui la correzione dell’errore contabile venga attivata per il tramite di appostazione di una voce di patrimonio netto, la conseguente natura reddituale per contropartita, ai fini fiscali, implica la necessita` di considerare imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali, esclusi, in ogni caso, quelli che non hanno avuto natura reddituale (art. 109, comma 4,
del T.U.I.R.).
In concreto, la correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti
negativi e positivi di reddito deve avvenire mediante l’emersione nel bilancio d’esercizio
dell’anno di rilevazione dell’errore di un componente di natura reddituale che risulta imputato al conto economico per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali o nello stato
patrimoniale per i soggetti IAS/IFRS adopter.
52
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
L’operativita` della procedura applicabile ai fini contabili non puo`, in ogni caso, consentire al
componente oggetto di rettifica di assumere specifici effetti diretti ed immediati aventi
rilievo fiscale, in quanto sono assenti i presupposti legittimanti sia per la deduzione delle
sopravvenienze passive (art. 101 del T.U.I.R.), sia per l’assoggettamento a tassazione delle
sopravvenienze attive (art. 88 del T.U.I.R.).
Attenzione
Ai fini operativi, sussiste la necessita` di valutare, in presenza di un corretto trattamento
contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purche´ aventi riflesso su componenti negativi e
positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, se, in linea di principio, puo`
essere consentito il recupero del componente negativo non contabilizzato nel periodo
di imposta nel quale si e` concretizzato l’errore o la possibilita` di assoggettare a tassazione il
componente positivo, anch’esso non rilevato, nel coerente periodo d’imposta.
Tale valutazione deve essere eseguita anche al fine di non generare lo spostamento del
momento impositivo e, nel contempo, affermare sia il rispetto del divieto di doppia imposizione derivante dalla mancata deduzione di un componente negativo, sia la corretta
individuazione del reddito che effettivamente rappresenta la capacita` contributiva riferibile
alla competenza del singolo periodo d’imposta.
In presenza della non imputazione di un componente negativo di reddito nell’esercizio di
competenza con l’imputazione, in un periodo d’imposta successivo, al conto economico o
nello stato patrimoniale del medesimo con una scritturazione di rettifica per dare evidenza
all’errore e` possibile procedere tenendo in considerazione se l’annualita` oggetto di errore
puo` essere o meno ancora emendabile.
Annualita` ancora emendabile
Sussiste la possibilita` di procedere a presentare la dichiarazione integrativa per correggere
l’annualita` in cui si e` verificata l’omessa imputazione, in quanto le dichiarazioni possono
essere integrate per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di
un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito,
mediante adempimento dichiarativo da presentare non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione inerente al periodo d’imposta successivo (art. 2, comma
8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che con tale dichiarazione integrativa possono essere:
– rettificati, tra l’altro, gli errori materiali o di calcolo presenti nell’adempimento dichiarativo originario;
– indicati gli oneri deducibili o detraibili sostenuti, ma che per mera dimenticanza o altra
situazione con analoga finalita` non sono stati inseriti e/o riportati;
– rilevati componenti negativi di reddito originariamente omessi;
– inseriti importi inerenti a detrazioni o a crediti d’imposta spettanti;
– eliminati componenti positivi di reddito erroneamente esposti.
ESEMPIO
Caso
Nel 2013 una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza dell’anno
2012 per un ammontare pari a E 50.000,00. Il risultato complessivo netto imponibile dei
periodi d’imposta 2012 e 2013 ha evidenziato un risultato complessivo netto positivo
rispettivamente di E 300.000,00 e E 150.000,00.
Soluzione
La societa` contribuente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo di
reddito di E 50.000,00 nel bilancio d’esercizio dell’anno 2013, ha la possibilita` di rettificare
l’errore mediante imputazione nel 2012 del medesimo tramite una dichiarazione integrativa
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
53
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
a favore dell’Erario con il modello UNICO 2013 che puo` essere presentato entro il 30
settembre 2014, tenendo in considerazione che l’eccedenza d’imposta corrisposta per
l’anno 2012 potra` validamente essere utilizzato nell’adempimento dichiarativo da porre in
essere con il modello UNICO 2014 (riferibile al periodo d’imposta 2013) da presentare entro
il termine predetto.
L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata:
Periodo d’imposta
Descrizione di analisi dell’operazione
Reddito o perdita dell’esercizio
Eventuali perdite scomputabili
Reddito imponibile o perdita
Anno 2012
Anno 2013
300.000,00
150.000,00
-
-
300.000,00
150.000,00
Anno di rilevazione rettifica errore contabile
Anno di corretta competenza del componente
Reddito imponibile o perdita rideterminato
Periodo d’imposta di recupero del componente
2013
(50.000,00)
250.000,00
2012
Dichiarazione
integrativa
con modello
UNICO 2013
Modalita` da seguire per il recupero
-
Al fine di evitare che si renda operativa la doppia imposizione, e` necessario valutare
che, per effetto dell’imputazione fiscale del componente negativo all’originario periodo
d’imposta, gli effetti che si vengono a concretizzare nella rilevazione sia di una perdita,
sia di un incremento dell’eventuale perdita gia` presente nell’adempimento dichiarativo del
periodo d’imposta. In tale situazione, e` necessario tenere presente che sussiste, in linea
generale, il diritto al riconoscimento della perdita, o della maggiore perdita, che si viene
a formare nell’anno di riferimento del componente per effetto della rettifica fiscale.
ESEMPIO
Caso
Nel 2013 una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza dell’anno
2012 per un ammontare pari a E 50.000,00. Si ipotizzi che il risultato fiscale del periodo
d’imposta 2012 sia stato una perdita di E 300.000,00 e, per quello successivo (anno 2013),
un risultato complessivo netto positivo di E 150.000,00.
Soluzione
La societa` contribuente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo di
reddito di E 50.000,00 nel bilancio d’esercizio dell’anno 2013, ha la possibilita` di rettificare
l’errore tramite una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2013 che puo` essere
presentato entro il 30 settembre 2014, tenendo in considerazione la necessita` di rilevare la
conseguenza operativa nell’adempimento dichiarativo da porre in essere con il modello
UNICO 2014 riferibile al periodo d’imposta 2013 che puo` essere presentato entro il termine
predetto.
L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata:
Periodo d’imposta
Descrizione di analisi dell’operazione
Reddito o perdita dell’esercizio
Eventuali perdite scomputabili
Anno 2013 -> 80% di E 150.000,00 (art. 84, comma 1, del
T.U.I.R.)
Reddito imponibile o perdita
54
Pratica Fiscale e Professionale
Anno 2012
Anno 2013
(300.000,00)
150.000,00
-
(120.000,00)
(300.000,00)
30.000,00
n. 1 del 6 gennaio 2014
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
Periodo d’imposta
Descrizione di analisi dell’operazione
Anno 2012
Anno di rilevazione rettifica errore contabile
2013
Anno di corretta competenza del componente
(50.000,00)
Reddito imponibile o perdita rideterminato
(350.000,00)
Periodo d’imposta di recupero del componente
Modalita` da seguire per il recupero
Anno 2013
-
2012
-
Dichiarazione
integrativa
con modello
UNICO 2013
-
Annualita` non ancora emendabile con la dichiarazione integrativa a favore
Il contribuente ha sempre la possibilita` di dare evidenza al componente negativo di reddito
non dedotto, con la conseguenza che nell’anno di competenza ed eventualmente in quelli
successivi, ha concretamente reso imponibile un maggior reddito o, comunque, un maggior
debito d’imposta o un minor credito.
Tale possibilita`, che necessariamente deve risultare coordinata con i termini di accertamento, consente di segnalare all’Amministrazione finanziaria l’esistenza di elementi di costo
non dedotti in precedenti annualita` per il tramite di una dichiarazione integrativa, in modo
da pervenire alla ‘‘ricostruzione’’ di tutti i periodi d’imposta interessati dall’errore risalendo
fino all’ultima annualita` d’imposta dichiarata.
In pratica, e` necessario riliquidare in maniera autonoma l’adempimento dichiarativo
inerente all’annualita` dell’omessa imputazione e, nell’ordine, quelle successive, fino a pervenire a quella emendabile che consentira` di operare il ‘‘conguaglio’’ o ‘‘riliquidazione’’ da
inserire nella dichiarazione integrativa. Tale operazione produrra`, in via naturale, effetti sia
con riferimento all’imposizione diretta, sia in connessione con le componenti sintetizzate
nell’adempimento dichiarativo che dalla stessa derivano o si commisurano (come, ad esempio, per quanto attiene alla determinazione del credito per le imposte pagate all’estero).
ESEMPIO
Una societa`, che, nel corso del 2014, opera la ricostruzione degli imponibili dei periodi
d’imposta precedenti entro la data del 30 settembre 2014 (termine di presentazione della
dichiarazione del periodo d’imposta 2013) ha la possibilita`, ricorrendone i presupposti, di
inserire gli effetti dell’analisi condotta nella dichiarazione integrativa a favore utilizzando il
modello UNICO 2013 (inerente al periodo d’imposta 2013).
Controlli automatizzati
In sede di controlli automatizzati della dichiarazione integrativa, poiche´ emergeranno dati di
entita` non coerenti con l’originario adempimento dichiarativo, l’Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate inviera` una comunicazione di irregolarita`, cui dovra` seguire la messa a disposizione
dell’idonea documentazione per pervenire all’eventuale annullamento dei rilievi formalizzati.
A chiarimento, si prendono in esame alcune particolari situazioni.
ESEMPIO 1
Caso - Annualita` oggetto di errore e le successive evidenziano un risultato
positivo
Si ipotizzi che, nel corso dell’anno 2013, una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un
costo di competenza del 2010 per un ammontare pari a E 50.000,00.
Gli adempimenti dichiarativi presentati nei termini hanno evidenziato un risultato complessivo netto di E 180.000,00 per l’anno 2010, di E 230.000,00 per l’anno 2011, di E
200.000,00 per l’anno 2012 e di E 250.000,00 per l’anno 2013.
Soluzione
La societa`, ferma restando la ripresa a tassazione del componente rilevato in bilancio nel
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
55
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
periodo d’imposta 2013, ha la possibilita` di procedere ad imputare nel 2010 il componente
negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno.
L’eccedenza d’imposta versata nel 2010 - cosı` come risultante dalla riliquidazione di tutte le
dichiarazioni intermedie - deve necessariamente risultare indicata nella dichiarazione integrativa a favore (modello UNICO 2013) che puo` essere presentata entro il 30 settembre 2014.
L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata:
Periodo d’imposta
Descrizione di analisi
dell’operazione
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Reddito o perdita dell’esercizio
180.000,00
230.000,00
200.000,00
250.000,00
Eventuali perdite scomputabili
Reddito imponibile o perdita
-
-
-
-
180.000,00
230.000,00
200.000,00
250.000,00
Anno di rilevazione rettifica errore contabile
ESEMPIO 2
2013
Anno di corretta competenza
del componente
(50.000,00)
Reddito imponibile o perdita rideterminato
130.000,00
Periodo d’imposta di recupero
del componente
2012
Modalita` da seguire per il recupero
Dichiarazione
integrativa
di sintesi
dei differenziali
(UNICO 2013)
Caso - Annualita` oggetto di errore e le successive evidenziano risultati positivi in alcuni periodi d’imposta e perdite fiscali in altri
Si ipotizzi che, nel corso dell’anno 2013, una societa` ha rilevato l’omessa imputazione di un
costo di competenza del 2010 per un ammontare pari a E 50.000,00.
Gli adempimenti dichiarativi presentati nei termini hanno evidenziato un risultato di perdita
di E 180.000,00 per l’anno 2010 e risultati positivi di E 410.000,00 per l’anno 2011, di E
300.000,00 per l’anno 2012 e di E 150.000,00 per l’anno 2013.
Soluzione
La societa`, ferma restando la ripresa a tassazione del componente rilevato in bilancio nel
periodo d’imposta 2013, ha la possibilita` di procedere ad imputare nel 2010 il componente
negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno.
Ai fini procedurali, inoltre deve essere rideterminata la perdita fiscale del 2010 portandola da
E 180.000,00 a E 230.000,00 e, conseguentemente, sara` necessario ricalcolare gli importi
delle dichiarazioni dei successivi periodi d’imposta fino all’anno 2012 (annualita` emendabile
entro il 30 settembre 2014).
L’eccedenza di versamento risultante nel 2011 per effetto delle riliquidazioni successive
puo` essere validamente rilevata nella dichiarazione integrativa a favore (modello UNICO
2013), che puo` essere presentata entro il 30 settembre 2014.
L’operazione in analisi puo` essere cosı` schematizzata:
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Reddito o perdita dell’esercizio
(180.000,00)
410.000,00
300.000,00)
150.000,00
Eventuali perdite scomputabili
-
(180.000,00)
-
(180.000,00)
230.000,00
300.000,00
Reddito imponibile o perdita
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Periodo d’imposta
Descrizione di analisi
dell’operazione
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
150.000,00
RETTIFICA DI ERRORI CONTABILI
Descrizione di analisi
dell’operazione
Periodo d’imposta
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno di rilevazione rettifica errore contabile
CASI PARTICOLARI "
Anno 2013
2013
Anno di corretta competenza
del componente
(50.000,00)
Reddito imponibile o perdita rideterminato
(230.000,00)
(180.000,00)
Periodo d’imposta di recupero
del componente
2012
Modalita` da seguire per il recupero
Dichiarazione
integrativa
di sintesi
dei differenziali
(UNICO2013)
Dichiarazione integrativa a sfavore
Il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha rilevato lo stesso per dare evidenza
all’errore, deve necessariamente procedere, in via preventiva rispetto al recupero del componente originario, ad eliminare gli effetti dell’erronea imputazione, presentando dichiarazione integrativa a sfavore e, di conseguenza, provvedere alla corresponsione delle maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno.
Al riguardo, come posto in evidenza, sussiste la possibilita` di avvalersi della riduzione delle
sanzioni secondo le misure e modalita` previste per il ravvedimento operoso se la predetta
dichiarazione e` stata presentata entro i termini previsti.
Ai fini procedurali, le dichiarazioni integrative costituiscono lo strumento mediante il quale il
contribuente puo` pervenire al riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali altrimenti
non piu` opponibili all’Amministrazione finanziaria per decorrenza dei termini ed e`, pertanto,
idonea a ‘‘rigenerare’’ l’efficacia degli stessi nell’annualita` di presentazione.
Pertanto, ne deriva che l’attivita` accertativa degli Uffici fiscali si esplica nei termini di decadenza che devono essere individuati con decorrenza dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi ‘‘rigenerati’’ in tale dichiarazione.
Perdita di esercizio utilizzata in compensazione
Se, pero`, a seguito dell’imputazione coerente del componente negativo di reddito, si e`
venuta a generare una perdita d’esercizio che, successivamente, puo` essere utilizzata in
compensazione, sussiste la possibilita` di evidenziare la medesima presentando una dichiarazione integrativa di quella in cui poteva essere utilizzata la maggior perdita, non oltre, in
ogni caso, il termine prescritto per la presentazione dell’adempimento dichiarativo inerente
al periodo d’imposta successivo.
Qualora, per decorso del termine, non risulta piu` possibile emendare tale dichiarazione, la
maggior imposta corrisposta non tenendo conto della maggiore perdita puo` essere richiesta a rimborso (art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), entro quarantotto mesi dal
versamento eccedente, o, se scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui
si e` reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, in quanto
l’eccedenza di imposta che e` stata versata e` conseguente della rettifica effettuata dall’ufficio accertatore.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
L’attivazione del piano
di composizione della crisi
delle persone non fallibili
Marcello Pollio
- Commercialista Revisore legale Senor Partner Pollio & Associati Genova, Milano e Torino
FALLIMENTO
PROCEDURA
CONCORSUALE "
Il debitore puo` proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti in base ad
un piano per la soddisfazione delle obbligazioni contratte e che assicuri il regolare
pagamento dei titolari di crediti impignorabili
RIFERIMENTI "
– Legge 27 gennaio 2012, n. 3
– D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, 221, art. 18,
comma 1
– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1
SOGGETTI
INTERESSATI "
– i debitori che non possono essere assoggettati alle procedure concorsuali
– i lavoratori autonomi
– gli enti non commerciali.
SOGGETTI ESCLUSI "
– Coloro che sono assoggettabili o assoggettati a procedure concorsuali
– chi ha gia` utilizzato nei cinque anni precedenti i benefici della legge sul sovraindebitamento o chi ha ricevuto un annullamento del piano di composizione gia` presentato in tale arco temporale
REQUISITI
OGGETTIVI "
Condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte
PRESENTAZIONE
PROPOSTA "
58
La proposta di accordo e il piano devono essere:
– depositati presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore
– corredati da una specifica documentazione
ORGANI "
– Tribunale del luogo di residenza del debitore
– Giudice delegato: a questa figura sono stabilite specifiche prerogative, da esercitarsi nell’ambito del decreto di fissazione dell’udienza
– Organismo di composizione della crisi (OCC): ha un ruolo propulsivo e centrale nella
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e la legge ne definisce
i compiti
PROCEDURE "
– Presentazione istanza nomina professionista in sostituzione dell’OCC e/o in assenza di istituzione degli OCC
– predisposizione piano con ausilio dell’OCC
– deposito in tibunale del piano e proposta con documentazione richiesta
– comunicazione piano e proposta ai creditori
– raccolta consensi dei creditori
– attestazione piano e consensi da parte dell’OCC
– deposito piano approvato e richiuesta omologazione a cura dell’OCC
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROCEDURA
CONCORSUALE "
E` stata introdotta, per la prima volta nell’ordinamento italiano, ed e` in vigore dal 29 febbraio
2012 (la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) una
disciplina ad hoc per la composizione della crisi del debitore non fallibile, che si trovi in
stato conclamato di ‘‘sovraindebitamento’’.
La nuova procedura si affianca a quelle gia` previste dalla Legge Fallimentare (in particolare
le nuove o novellate procedure di regolazione della crisi, quali il concordato preventivo e gli
accordi di ristrutturazione dei debiti) ed e` applicabile a tutti quei soggetti che sino ad oggi
erano stati discriminati dal fatto di non potere usufruire delle nuove opportunita` introdotte
nel 2005 dal legislatore per proporre ipotesi alternative al fallimento al fine di soddisfare i
creditori.
In cosa consiste La procedura permette al debitore ‘‘non fallibile’’ la possibilita` di:
– proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (anche finalizzato alla
prosecuzione dell’attivita` dell’impresa);
– proporre un piano di ristrutturazione del debito (il ‘‘piano del consumatore’’) senza
previo accordo con i creditori, se le obbligazioni contratte sono estranee all’attivita` professionale del debitore;
– (in alternativa e/o in conversione delle precedenti modalita`) liquidare il patrimonio, attraverso la specifica procedura di liquidazione da sovraindebitamento.
La procedura di composizione della crisi si deve svolgere sotto l’egida ed il controllo degli
Organismi di composizione della crisi (OCC), le cui funzioni, possono essere svolte da:
– un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare,
– un notaio, che siano pero` designati dal Tribunale, su istanza del debitore.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il
legislatore ha stabilito la necessita` di non superare i cosiddetti ‘‘parametri dimensionali’’
determinati dalla Legge Fallimentare (art. 1) ovvero:
– Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00
euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione all’istituto (ovvero nel minore periodo dall’inizio dell’attivita`);
– Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro nel
medesimo arco temporale;
– Debiti, compresi anche quelli non scaduti, per un ammontare non superiore o pari a
500.000,00 euro.
In caso di rispetto di tali limiti dimensionali il debitore rientrera` nella definizione di imprenditore commerciale ‘‘sotto soglia’’ e potra`, pertanto, essendo esclusa la fallibilita` del
soggetto, rientrare a pieno titolo nella crisi da sovraindebitamento.
Tra i destinatari della procedura di sovraindebitamento rientrano anche:
– Lavoratori autonomi ed enti non commerciali
– Imprenditore agricolo
– Start up innovative
– ‘‘Consumatore’’
SOGGETTI ESCLUSI "
La proposta non e` ammissibile quando il debitore:
– e` soggetto ad altre procedure concorsuali
– ha gia` utilizzato, nei 5 anni precedenti, i benefici della legge sul sovraindebitamento
– ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca di un
accordo o piano del consumatore omologati;
– ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REQUISITI
OGGETTIVI "
Il debitore non fallibile deve trovarsi in uno stato conclamato di ‘‘sovraindebitamento’’,
identificando con tale definizione la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Condizione che determina la
rilevante difficolta` di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita`
di adempierle regolarmente.
Si definisce in tal modo il concetto di ‘‘crisi irreversibile conclamata’’ come quello stato di
obiettivo squilibrio interno ed esterno in cui si viene a trovare il debitore. Tipici ‘‘indicatori’’
di una situazione di squilibrio/sofferenza sono dati da:
– revocazione affidamenti e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro
immediato;
– decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti;
– procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate;
– debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione).
PRESENTAZIONE
PROPOSTA "
La proposta di accordo o il piano devono essere depositati presso il Tribunale del luogo
di residenza del debitore e devono essere corredati dalla seguente documentazione (art.
9, comma 1, Legge n. 3/2012):
– elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
– dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
– attestazione di fattibilita` del piano (rilasciata dall’OCC o dal professionista);
– elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo
familiare, per il tempo previsto dal piano, corredato da un certificato dello stato di famiglia;
– (solo per il debitore che svolge attivita` d’impresa) le scritture contabili degli ultimi 3
esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformita` all’originale.
Contestualmente al deposito della proposta presso il Tribunale, l’OCC deve provvedere a
depositarne copia presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali competenti
sulla base dell’ultimo domicilio tributario del proponente. La proposta deve contenere la
ricostruzione della posizione fiscale del debitore e deve dare contezza di eventuali contenziosi pendenti.
Inoltre alla proposta di piano del consumatore e` allegata una relazione particolareggiata
dell’OCC contenente (art. 9, comma 3-bis, Legge 3/2012):
– l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
– l’esposizione delle ragioni dell’incapacita` del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte;
– il resoconto sulla solvibilita` del consumatore negli ultimi cinque anni;
– l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
– il giudizio sulla completezza e attendibilita` della documentazione depositata dal
consumatore a corredo della proposta, nonche´ sulla probabile convenienza del piano
rispetto all’alternativa liquidatoria.
La ratio di tale documentazione aggiuntiva va ricercata nel fatto che il piano, a differenza
dell’accordo, e` soggetto esclusivamente alla valutazione, da parte del Tribunale, della meritevolezza del debitore e della convenienza della proposta e non anche all’approvazione dei
creditori.
ORGANI "
60
Sono 3 gli organi della procedura:
– Tribunale
– Giudice delegato
– OCC
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La proposta, una volta depositata presso il Tribunale, comporta la nomina di un giudice in
qualita` di delegato del Tribunale.
Il giudice verificati i presupposti di ammissibilita` ed i contenuti del piano:
– fissa immediatamente l’udienza con decreto, disponendo le comunicazioni ai creditori
(anche via fax o via PEC) della proposta e del decreto;
– ordina, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili
o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’OCC, presso gli uffici
competenti;
– stabilisce il divieto per i creditori aventi titolo o causa anteriore (esclusi quelli muniti di
privilegio impignorabili) di iniziare o proseguire, sotto pena di nullita`, azioni esecutive
individuali sul patrimonio del debitore, il divieto di disporre sequestri conservativi e di
acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dello stesso.
La proposta ed il decreto sono soggetti ad idonea pubblicita`, nonche´ - in caso di debitore
imprenditore - iscritti in apposita sezione del registro delle imprese.
Attivita` degli OCC
Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, un ruolo propulsivo e
centrale e` attribuito agli organismi di composizione della crisi, che per il momento non
possono essere costituti mancando il regolamento ministeriale attuativo.
Nelle more dell’emanazione di tali decreti, le funzioni degli organismi possono essere
svolte esclusivamente da un professionista abilitato a ricoprire l’incarico di curatore
fallimentare, nonche´ da un notaio, direttamente nominati dal Presidente del Tribunale o
dal giudice delegato.
Il ruolo che la Legge n. 3/2012 attribuisce a tali organismi assume la triplice natura di
ausilio al debitore, ai creditori e al Tribunale.
Anche dopo la istituzione degli OCC il debitore potra`, comunque, optare per richiedere la
nomina di un professionista che agisca come ‘‘compositore della crisi’’ avente le stesse funzioni degli OCC.
Gli OCC supportano il debitore, che ne richieda l’intervento, nella fase di attivazione della
procedura, di predisposizione e di raggiungimento dell’accordo con i creditori.
Gli OCC o i professionisti nominati rivestono un ruolo fondamentale:
– di mediazione tra le parti interessate,
– con la loro terzieta`, di garanzia della correttezza della proposta e del piano,
– di idoneita` a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei e dei creditori privilegiati.
Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita`, il giudice e gli stessi OCC (previa autorizzazione del primo), possono accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia ed alle altre banche dati pubbliche.
Tali dati, che devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle
norme deontologiche e di buona condotta, devono essere utilizzati e conservati per i soli
fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Inoltre dell’avvenuta distruzione occorre dare comunicazione al
titolare dei dati, tramite lettera raccomandata o PEC non oltre 15 giorni dalla distruzione
stessa.
PROCEDURE "
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Nel caso in cui il debitore intenda comporre la propria situazione debitoria tramite un
accordo di ristrutturazione dei debiti, la soddisfazione dei creditori deve avvenire tramite
un piano economico finanziario caratterizzato dai requisiti di seguito sintetizzati.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
61
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Requisiti
MINIMI OBBLIGATORI
FACOLTATIVI
– Previsione SCADENZE e MODALITA` pagamenti
– REGOLARE/integrale PAGAMENTO titolari di
crediti IMPIGNORABILI
– INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e
ritenute fiscale (possibile solo dilazione)
– Ricostruzione POSIZIONE FISCALE e indicazione CONTENZIOSI FISCALI pendenti
– CLASSI di creditori
– Indicazioni EVENTUALI GARANZIE e modalita`
LIQUIDAZIONE beni
– FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed
IMPIGNORABILI (limiti del valore dei beni oggetti di garanzia attestato da OCC)
– Affidamento patrimonio a GESTORE della liquidazione (professionista nominato dal giudice)
– Cessione di crediti futuri
– Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista continuita`)
Il debitore civile (non fallibile), dunque, puo` proporre ai creditori, con l’ausilio degli OCC
(o del professionista nominato dal Tribunale in mancanza di questi ultimi), un accordo di
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante la cessione dei redditi futuri.
Qualora il patrimonio e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita`
dell’accordo o del piano del consumatore (in particolare non assicurino il pagamento integrale dei creditori estranei e dei creditori privilegiati), la proposta deve essere sottoscritta
da un terzo che conferisca (anche in garanzia) i beni e i redditi sufficienti per l’attuabilita`
dell’accordo.
Tecnicamente, l’accordo con continuazione dell’attivita` e il piano possono prevedere la
sospensione dei pagamenti (moratoria) per un anno dall’omologazione dei creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca alla condizione che non sia prevista la liquidazione dei beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Omologazione
Ai fini dell’omologazione, e` necessario che l’accordo sia raggiunto con tanti creditori che
rappresentino almeno il 60% dei crediti. Tale percentuale e` stata adeguata (D.L. n. 179/
2012) a quella prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
Votazione
Sono stabilite inoltre specifiche regole in relazione alla votazione:
– i creditori devono manifestare in forma scritta all’OCC il loro consenso. In mancanza
vige il principio del silenzio assenso;
– i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non
hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al
diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati
ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e
affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della proposta.
Se l’accordo e` raggiunto
– l’OCC trasmette una relazione ai creditori sui consensi raccolti e sul raggiungimento
della maggioranza, allegando il testo dell’accordo.
– i creditori possono sollevare contestazioni nei 10 giorni successivi, decorsi i quali
l’OCC trasmette al giudice la propria relazione, insieme alle contestazioni ricevute e
all’attestazione definitiva circa la fattibilita` del piano
– verificato il raggiungimento dell’accordo con la maggioranza qualificata e l’idoneita` del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
risorse proprie dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, il
giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.
Contestazione della convenienza dell’accordo
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro
interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice puo` ugualmente omologarlo se ritiene che il credito puo` essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura
non inferiore all’alternativa della liquidazione del patrimonio.
SCHEMA DI SINTESI
Steps della procedura
Soggetto incaricato
1. Deposito proposta di Accordo
Debitore
2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
Giudice
3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito
Giudice
4. Comunicazione ai creditori entro 40 gg da udienza
OCC
5. Votazione dei creditori entro 10 gg da udienza
Creditori
6. Trasmissione ai creditori di Relazione su consensi e su OCC
maggioranza + copia accordo
7. Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della Creditori
relazione
8. Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni OCC
ricevute + DEFINITIVA attestazione di fattibilita`
9. Omologazione accordo (e pubblicazione) entro 6 mesi Giudice
dal deposito della proposta
10. (eventuale) nomina liquidatore in fase esecutiva
Effetti della procedura
Giudice
Periodo di efficacia
1. Sospensione interessi legali o convenzionali ai fini del
Dal deposito della proposta
concorso per crediti chirografari
2. Automatic stay
Sino alla definitivita` dell’omologa
3. Inefficacia atti straordinari non autorizzati
Tra data del decreto e quella di omologazione
4. Sospensione/non verifica prescrizioni/decadenze
Sino alla definitivita` dell’omologa
5. Efficacia erga omnes accordo omologato (creditori ante- Cessa in caso di risoluzione dell’accorriori alla data di pubblicita` dell’accordo + creditori posteriori do, mancato pagamento dei crediti imche non possono agire in esecuzione)
pignorabili e di quelli erariali
Attenzione
Œ L’accordo non «esdebita» coobbligati, fideiussori del debitori ed obbligati in via di
regresso;
Œ L’accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito.
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n. 1 del 6 gennaio 2014
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il piano del consumatore
Anche il piano del consumatore, deve presentare i medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per l’accordo di composizione della crisi.
La procedura del piano prevede che ai fini dell’omologazione il giudice sia investito dei
seguenti poteri:
– in caso di proposta ammissibile e assenza di atti in frode al creditore, fissa l’udienza
disponendo che l’OCC provveda a comunicarlo a tutti i creditori almeno 30 giorni prima;
– nelle more della convocazione dei creditori, nel caso in cui specifici procedimenti di
esecuzione forzata possano pregiudicare la fattibilita` del piano, puo` disporre la sospensione degli stessi sino alla data di definitivita` del provvedimento di omologazione;
– nei 6 mesi dalla presentazione della proposta, verificata la fattibilita` del piano e la
condotta del debitore, omologa il piano.
Requisiti
Nello specifico:
– condizioni di fattibilita`: riguardano l’idoneita` del piano a garantire il pagamento integrale
dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’IVA
e delle ritenute operate e non versate.
– condotta del debitore: il giudice, prima dell’omologa, deve accertare che il debitore non
abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e abbia
colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito
non proporzionato alle proprie capacita` patrimoniali.
Contestazione della convenienza dell’accordo
In linea con quanto previsto per l’accordo, se uno dei creditori che non ha aderito o
qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice puo` sempre
omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore
all’alternativa del liquidazione del patrimonio.
Attenzione
Se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o beni mobili registrati, il
decreto deve essere trascritto a cura dell’OCC.
A differenza dell’accordo di ristrutturazione, nel caso del piano del consumatore non e`
richiesta l’adesione dei creditori dal momento che l’omologazione e` demandata a una
mera valutazione di meritevolezza della condotta del debitore e della fattibilita` della proposta da parte del Tribunale.
SCHEMA DI SINTESI
Steps della procedura
Soggetto incaricato
1. Deposito proposta di Piano
Debitore
2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza
Giudice
3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (possibilita`, Giudice
nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso)
4. Verifica fattibilita` Piano e «meritevolezza» (Cram down in Giudice
caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori)
5. Omologazione Piano entro 6 mesi dal deposito della Giudice
proposta
6. Pubblicazione/trascrizione decreto di omologa
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Pratica Fiscale e Professionale
OCC
n. 1 del 6 gennaio 2014
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Sanzioni
Adempimenti e modelli
professionali
SCHEMA DI SINTESI
Sono previste pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell’OCC
(e quindi a carico del professionista che operi in sostituzione dell’OCC) in caso, rispettivamente, di dolose alterazioni della proposta, dei valori e dei documenti, e di false attestazioni in ordine alla veridicita` dei dati ed alla fattibilita` del piano, nonche´ in caso di danni
cagionati ai creditori per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio (art. 16 Legge n.3/
2012).
Le sanzioni penali sono una novita` assoluta nell’ambito della composizione della crisi, in
quanto neppure per gli strumenti della Legge Fallimentare erano previste (prima dell’introduzione dell’art. 236 bis Legge fallimentare) tali punibilita`.
Sanzioni penali
a carico del debitore
Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da E 1.000 a E 50.000 in
caso di:
– aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, dolosa simulazione di attivita`
inesistenti
– produzione documentazione alterata o contraffatta, sottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i debiti
– omissioni indicazioni di beni dell’inventario (in caso di Liquidazione)
– effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione
dell’Accordo o del Piano
– aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano
– violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano
Sanzioni penali
a carico dei
componenti gli OCC
(o del professionista
nominato
dal Tribunale)
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da E 1.000 a E 50.000 in caso di
false attestazioni in ordine:
– veridicita` dei dati contenuti in proposta o documenti allegati
– fattibilita` piano
– relazioni previste dalla legge
Affinche´ il debitore civile possa proporre un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, pertanto, deve rivolgere istanza al Tribunale per la nomina del professionista
(commercialista o avvocato o notaio), come di seguito indicato.
–
–
–
–
–
Va presentata alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Contributo unificato da euro 85,00
Marca da bollo da euro 8,00
Nota di deposito
Presentata personalmente e non e` necessaria l’assistenza del legale ne´ di altro professionista
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n. 1 del 6 gennaio 2014
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Compila
Fac simile istanza nomina professionista (art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012)
TRIBUNALE DI [.]
Volontaria giurisdizione
All’Ill.mo Presidente del Tribunale
All’Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3
OGGETTO : istanza per la nomina del professionista ex art. 15 - comma 9 - legge 27
gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento) in sostituzione dell’Organo
di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
Il sottoscritto [.]nato a [.]) il [.] residente a [.]), in [.], Codice fiscale, [.],e domiciliato ai fini
della presente istanza presso [.], Via [.] (tel. [.]; Fax [.]), c.f. [.], chiede che le comunicazioni avvengano a mezzo p.e.c. all’indirizzo [.], espone quanto segue.
Premesso che
il ricorrente
e` persona fisica che non esercita attivita` commerciale e che e` esclusa dall’ambito dell’applicazione del R.D. 267/1942 (c.d. legge fallimentare);
versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta` di adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita` di adempiere regolarmente (art. 6, co. 2
lett. a), L. 3/2012);
ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi privati estranei a qualsiasi attivita` imprenditoriale dalla stessa svolta (art 6, co. 2 lett. b) L. 3/2012);
e` iscritto a [.] e, come tale, e` estraneo all’applicazione della legge fallimentare;
ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3
(Composizione crisi da Sovraindebitamento);
al fine di procedere in tal senso, e` necessaria la nomina di un professionista che svolga i
compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, ad oggi non istituti
secondo la L. 3/2012;
Tutto cio` premesso,
chiede
la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di
composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.
Come previsto dall’art. 15, co. 9, della Legge 3/2012: ‘‘I compiti e le funzioni attribuiti agli
organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da
una societa` tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, (...), nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato’’.
Allega:
Certificato di residenza;
[Certificato iscrizione previdenziali]
Ultime tre dichiarazioni dei redditi
[documentazione comprovante la rilevante difficolta` ad adempiere alle obbligazioni o la
definitiva incapacita`]
Con osservanza,
[.] il ________________.
In fede
([.])
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
IMPRESA FAMILIARE
Il lavoro dei familiari
nell’impresa e nello studio
Maria Rosa Gheido (*) e Alfredo Casotti (**)
LAVORO
ADEMPIMENTO "
L’imprenditore puo` utilizzare il lavoro dei familiari, reso saltuariamente ed occasionalmente, senza alcun obbligo contributivo nei confronti dell’INPS.
NOVITA’ "
Il Ministero del lavoro ha fornito i parametri per misurare l’occasionalita` della prestazione.
RIFERIMENTI "
– Ministero del Lavoro, nota 5 agosto 2013, n. 14184
– Ministero del Lavoro, lettera 10 giugno 2013, n. 10478
– Codice Civile art. 230-bis; art. 2094
SOGGETTI
INTERESSATI "
Sono coadiuvanti e collaboratori:
– familiari che prestano l’attivita` nell’impresa, in modo abituale o continuativo
– soggetti che hanno obblighi assicurativi e contributivi
OCCASIONALITA` DELLA
PRESTAZIONE "
Il Ministero del lavoro fissa i seguenti parametri:
– 90 giorni, frazionabili in ore per un massimo di 720 ore nel corso dell’anno solare: la
prestazione puo` essere considerata occasionale.
– limiti inferiori: per l’obbligo assicurativo che scatta con il superamento di 1-2 giorni
al mese con un massimo di 10 giornate nell’anno.
SUBORDINAZIONE
E GRATUITA` "
– Il rapporto di lavoro dei familiari si presume a titolo gratuito,
– La presunzione puo` pero` essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi
costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti della
subordinazione e della onerosita`
L’IMPRESA
FAMILIARE "
L’impresa familiare si ravvisa quando:
– i familiari non abbiano inteso dar vita ad un diverso rapporto negoziale (rapporto
societario, lavoro subordinato, associazione in partecipazione)
– vi sia l’apporto lavorativo del familiare nell’impresa o nella famiglia
L’ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE "
Non opera il limite numerico dei tre associati quando:
– il contratto di associazione e` stipulato con il coniuge dell’imprenditore o con suoi
familiari
PROCEDURE "
Previsti i seguenti obblighi contributivi
– Il collaboratore o coadiuvante dell’imprenditore deve essere iscritto all’INPS, alla
Gestione di appartenenza dell’imprenditore stesso. L’associato in partecipazione e`, invece, obbligatoriamente iscritto alla Gestione
separata del lavoro autonomo.
(*) Consulente del lavoro e dottore commercialista
(**) Consulente del lavoro e revisore
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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IMPRESA FAMILIARE
ADEMPIMENTO "
Nel lavoro reso in ambito familiare, la prestazione di attivita` lavorativa non configura di
per se´ un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova
della subordinazione e della onerosita` delle prestazioni, Tuttavia, nulla vieta che un rapporto
di lavoro subordinato possa essere regolarmente instaurato fra l’imprenditore ed un
familiare, quando ve ne siano i presupposti, anche se, come vedremo, talvolta operano
vincoli e limitazioni di natura fiscale. In mancanza del presupposto della subordinazione, il
rapporto lavorativo puo` configurarsi in modi diversi, dal rapporto di coadiuvanza al contratto
di associazione in partecipazione, salvo che la prestazione abbia i caratteri della mera
occasionalita`, fattispecie, quest’ultima, su cui e` recentemente intervenuto il Ministero
del lavoro con l’intento di definire i parametri dell’occasionalita`.
NOVITA` "
Il Ministero del lavoro ha fornito al personale di vigilanza alcuni parametri per la valutazione dell’abitualita` o dell’occasionalita` della prestazione dei familiari a favore dell’imprenditore. Osserva preliminarmente il Ministero che, nel valutare il carattere abituale e
prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS, ‘‘la circostanza che il lavoro sia
reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della
prestazione lavorativa, cosı` da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune
specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalita` della prestazione puo` essere qualificata come
regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener
conto’’ (nota n. 10478 del 21 giugno 2013).
SOGGETTI
INTERESSATI "
Gradi di parentela ed affinita`
ai quali puo` essere riferita l’occasionalita` della prestazione
Parenti
–
–
–
–
di primo grado i genitori e i figli;
di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
di terzo grado i bisnonni e gli zii;
i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei
nipoti di secondo grado.
Affini
(sono tali i
parenti del
coniuge)
– di primo grado i suoceri;
– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
– di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come
figli dei cognati.
Il Ministero del lavoro afferma che per l’identificazione del soggetto imprenditoriale al quale il
vincolo coniugale, di parentela o affinita` va riferito, ‘‘in linea di massima vale la regola generale
che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di
societa` a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di societa` a responsabilita` limitata’’.
OCCASIONALITA` DELLA
PRESTAZIONE "
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Premesso che per attivita` occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicita` e stabilita` dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e
prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa, il Ministero ammette che vi sono casi in cui la collaborazione del familiare dell’imprenditore (o del socio)
per motivi oggettivi o soggettivi, puo` essere considera ‘‘presuntivamente’’ di natura occasionale.
Opera la presunzione (relativa) di occasionalita` della prestazione quando la stessa e` resa
da:
– pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, considerate collaborazioni occasionali di
tipo gratuito, tali dunque da non richiedere ne´ l’iscrizione nella Gestione assicurativa di
competenza, ne´ da ricondurre alla fattispecie della subordinazione;
– familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in considerazione della
residualita` del tempo a disposizione per poter espletare altre attivita` o compiti - con
carattere di prevalenza e continuita` - presso l’azienda del familiare.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
IMPRESA FAMILIARE
Al di la` di queste tipologie, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno indicare un parametro quantitativo convenzionale, volto a definire il limite temporale massimo di
durata della prestazione perche´ questa possa essere definita ‘‘occasionale’’.
Settori dell’artigianato, commercio e agricolo
Con riferimento alla disposizione prevista per il settore dell’artigianato (art. 21 comma 6 ter,
D.L. 260/2003) che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della
collaborazione occasionale e gratuita da parte del familiare, il Ministero ne ravvisa l’applicazione anche al settore del commercio e a quello agricolo.
In quest’ultimo settore vale altresı` la regola secondo cui non integrano in ogni caso un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e prestazioni svolte da parenti e affini fino al
quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto
o obbligazione morale senza corresponsione di compensi. Pertanto, nei diversi settori, il
Ministero collega la presunzione di occasionalita` al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi
come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.
Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque
rispettato anche laddove l’attivita` resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al
giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Attenzione
Qualora il personale ispettivo riscontri la presenza di precisi indici sintomatici di una ‘‘prestazione lavorativa’’ in senso stretto tale da poter escludere il presupposto dell’occasionalita`, dovra` comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.
L’obbligo assicurativo
Quanto fin qui detto vale ai fini previdenziali. Nei confronti dell’INAIL, invece, l’obbligo
assicurativo opera ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale.
Attenzione
Si considera a tal fine ‘‘accidentale’’ la prestazione resa una/due volte nello stesso mese
con un massimo di dieci giornate nell’anno. (Min. Lav. nota n. 14184 del 5 agosto 2013).
SUBORDINAZIONE
E GRATUITA` "
Cass. 19 maggio
2003, n. 7845
Cass. 23 gennaio
2004, n. 1218
Elemento fondante del rapporto di lavoro subordinato e` lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione: il rapporto sinallagmatico costituisce uno degli elementi costitutivi
del contratto di lavoro subordinato (come delineato dall’art. 2094 c.c.), valendo a distinguerlo, peraltro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo.
Quando il prestatore e` coniuge o familiare dell’imprenditore si tende a privilegiare la
presunzione di gratuita`, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese ‘‘affectionis vel benevolentiue causae", presunzione che puo` essere vinta fornendo una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro
subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della
onerosita` (Cass. civ. sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9043)
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per superare la presunzione di
gratuita` delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare e` necessario che la parte
interessata fornisca ‘‘una prova rigorosa’’ degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro
subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della
onerosita`.
In particolare. con riferimento all’attivita` lavorativa prestata in agricoltura in favore di
parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprieta`) la mera prestazione
di attivita` lavorativa non e` sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato,
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n. 1 del 6 gennaio 2014
69
IMPRESA FAMILIARE
Cass. 28 gennaio
2008, n. 1759
Cass. 10 gennaio
2011, n. 313
IMPRESA FAMILIARE "
art. 230-bis
c.c., comma 1
COADIUVANTI E
COLLABORATORI "
essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosita`
delle prestazioni, che puo` essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici piu` tipici
della subordinazione, purche´ risulti un nesso di corrispettivita` tra la prestazione lavorative
e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorieta`, e la prestazione lavorativa sia
soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore
elasticita` di orari.
Ne consegue che, avendo la Corte d’appello illustrato le ragioni poste a base del proprio
convincimento, esplicitando l’iter motivazionale che ha condotto alla scelta e alla valutazione delle risultanze probatorie su cui si e` fondata la relativa decisione, per le suddette
ragioni, e` da escludere che possa dirsi sussistente il vizio denunciato, non potendo
trovare ingresso, in questa sede, una istanza di riesame della valutazione effettuata dal
giudice di appello, fondata su una tesi contrapposta al convincimento da questi espresso.
Dottrina e giurisprudenza riconoscono all’impresa familiare natura residuale o suppletiva,
nel senso che l’impresa familiare sussiste solo quando i familiari non abbiano inteso dar vita
ad un diverso rapporto negoziale (rapporto societario, lavoro subordinato, associazione in
partecipazione, ecc.).
Dispone infatti il codice civile che ‘‘Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il
familiare che presta in modo continuativo la sua attivita` di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche´ agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita` e qualita`
del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi
nonche´ quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell’impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa
stessa’’.
Per definizione, l’impresa familiare non puo` essere utilizzata per le attivita` che non sono
imprenditoriali, come nel caso dei liberi professionisti.
In assenza del vincolo di subordinazione e non avendo formalizzato l’impresa familiare, la
prestazione abituale del familiare nell’impresa commerciale o artigiana puo` essere ricondotta alla coadiuvanza dell’imprenditore, con obbligo di iscrizione del coadiuvante alla
Gestione pensionistica che assicura l’imprenditore stesso.
Settore dell’artigianato
Nel settore artigiano e` considerato ‘‘collaboratore’’ o ‘‘coadiuvante’’:
– il familiare del titolare che lavora abitualmente e prevalentemente nell’azienda, senza
vincolo di subordinazione (Legge 4 Luglio 1959 n. 463, art. 2).
Imprese commerciali
Sono assoggettabili all’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS, in quanto collaboratori
dell’imprenditore o del socio:
– i parenti sino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE "
70
Con il contratto di associazione in partecipazione si realizza una collaborazione tra due o
piu` soggetti per il conseguimento di un risultato comune.
L’apporto lavorativo dell’associato ha, quindi, carattere strumentale per lo svolgimento
dell’attivita` dalla quale il risultato ricercato ha origine.
Spetta all’associante il diritto esclusivo alla gestione dell’impresa, l’associato ha diritto
alla partecipazione agli utili dell’impresa, se presenti, nonche´ a ricevere il rendiconto dell’affare o della gestione.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
IMPRESA FAMILIARE
Novita` della legge Fornero
Secondo le modifiche introdotte nel 2012 dalla c.d. legge Fornero (Legge n. 92/2012), si
presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro realizzati senza che:
– vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili d’impresa;
– non sia stato consegnato il rendiconto annuale di gestione all’associato;
– l’apporto dell’associato non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacita` tecnico - pratiche acquisite da precedenti rilevanti esperienze.
Inoltre, la richiamata legge Fornero ha introdotto limiti al numero di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che l’associato puo` intrattenere stabilendo
che:
– il numero degli associati non puo` essere superiore a tre, con la sola eccezione di
soggetti legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di
affinita` entro il secondo.
– la violazione del limite comporta che il rapporto associativo viene considerato rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Attenzione
Il limite numerico puo` essere altresı` derogato dalle imprese a scopo mutualistico, relativamente agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare, il cui contratto
sia certificato, nonche´ nel rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento
PROCEDURE "
Obbligo contributivo
Indipendentemente dalla formalizzazione dell’impresa familiare, corre l’obbligo di iscrivere
all’INPS i coadiuvanti o collaboratori che prestano l’attivita` nell’azienda, in modo abituale
e continuativo.
Attenzione: Per i coadiuvanti e i coadiutori di eta` inferiori a ventuno anni, sono previste
agevolazioni (art. 1, comma 2, legge 2 agosto 1990, n. 233).
Calcola
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo
del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita` commerciali e` pari a E
15.357,00.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Calcola
Commercianti
titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 21,75%
superiore ai 21 anni
21,84%
coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni
18,84%
18,75%
La riduzione contributiva a favore dei coadiuvanti o collaboratori nell’impresa familiare [(
18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti)] e` applicabile fino a tutto il mese in cui il
collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito ‘‘minimale’’ risulta cosı`
suddiviso:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 3.347,59
superiore ai 21 anni
(3.340,15 IVS +
7,44 maternita`)
3.361,41
(3.353,97 IVS +
7,44 maternita`
coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni
2.900,70
(2.893,26 IVS +
7,44 maternita`)
Pratica Fiscale e Professionale
2.886,88
(2.879,44 IVS +
7,44 maternita`)
n. 1 del 6 gennaio 2014
71
IMPRESA FAMILIARE
Calcola
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul ‘‘minimale’’ rapportato a mese
risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque eta` e coadiuvanti / coadiutori di eta` 278,97
superiore ai 21 anni
(278,35 IVS +
0,62 maternita`)
280,12
(279,50 IVS +
0,62 maternita`)
coadiuvanti / coadiutori di eta` non superiore ai 21 anni
241,72
(241,10 IVS +
0,62 maternita`)
240,57
(239,95 IVS +
0,62 maternita`)
Associato in partecipazione
Deve, invece, essere assicurato presso la Gestione separata del lavoro autonomo, con
l’applicazione dell’aliquota (per il 2014) del 28,72, se questi non e` iscritto ad altra gestione
pensionistica obbligatoria o pensionato. Il contributo grava per il 45% a carico dell’associato
stesso.
Deducibilita` dei compensi
I compensi erogati ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per il lavoro reso dai
familiari nell’impresa sono, di regola, deducibili secondo gli ordinari criteri dell’inerenza
e della competenza.
Tuttavia, il T.U.I.R. (art. 60) pone la presunzione assoluta di indeducibilita` dei compensi
corrisposti, oltre che all’imprenditore:
– al coniuge,
– ai figli, affidati o affiliati minori di eta` o permanentemente inabili al lavoro;
– ai familiari partecipanti all’impresa familiare;
per il lavoro o l’opera prestata nell’impresa.
Analoga previsione, con l’ovvia esclusione dell’impresa familiare, e` prevista per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo (T.U.I.R., art. 54, comma 6-bis). Peraltro, i
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti. Questa condizione e` espressamente prevista nella disciplina dei redditi di
lavoro autonomo, mentre per quanto concerne i redditi di impresa opera la regola generale
per cui ‘‘non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 60’’ (T.U.I.R., art. 8, comma 1).
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
I QUESITI
E` possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:
BILANCIO
Imputazione costi
studi di fattibilita`
[email protected]
Nel corso dell’esercizio abbiamo avuto la necessita` di sostenere alcuni costi correlati agli studi di fattibilita` relativi allo sviluppo di produzioni alternative per i
nostri impianti. Si richiedono alcune indicazioni sulle modalita` di contabilizzazione
di tali spese, in particolare modo relative alle valutazioni riguardanti la possibilita`
di ammortamento delle stesse.
(R.R., Codogno)
La possibilita` di contabilizzazione delle spese per studi di fattibilita` e` correlata alle valutazioni
inerenti l’utilita` futura del bene sull’attivita` aziendale.
Qualora si ritenga che la spesa esaurisca la propria utilita` nel corso dell’esercizio nel quale la
stessa e` stata sostenuta, sara` necessario imputare tale costo interamente a conto economico in tale esercizio.
ESEMPIO
Al ricevimento della fattura intestata alla societa` ed inerente una prestazione che puo`
essere stata effettuata anche antecedentemente l’iscrizione della societa` nel registro delle
imprese, la scrittura sara` la seguente:
CE B. 7 Costi di start-up
10.000,00
SP C.II.5 IVA a credito
2.000,00
SP D. 6 Fornitori
12.000,00
Per quanto riguarda la possibilita` di procedere alla capitalizzazione della spesa le considerazioni che devono guidare nella scelta di tale alternativa riguardano unicamente l’utilita`
della spesa effettuata e se la stessa si esaurisce nell’esercizio in corso o se si riverbera in
quelli successivi. Pertanto, qualora si ravvisi nella spesa un’utilita` pluriennale si potra` procedere alla capitalizzazione della stessa che generera` negli anni successivi l’ammortamento
al fine di ripartire il costo anche nei successivi conti economici e correlarlo con i ricavi che
sono determinati grazie all’utilita` derivante dall’investimento effettuato.
La rilevazione della spesa di start-up avviene in maniera del tutto analoga a quanto sopra
descritto. Dopodiche´ si procede alla capitalizzazione della spesa di start-up nel periodo di
sostenimento:
SP B.I.7 Costi di start-up capitalizzati
10.000,00
CE A.4 Capitalizzazione costi diversi
10.000,00
Ed all’ammortamento della spesa di start-up in ogni periodo successivo:
CE B. 10.a Ammortamento costi di start-up
SP B.I.7
2.000,00
Fondo ammortamento costi di start-up
2.000,00
Si evidenzia che nell’esempio proposto il valore dell’’’ammortamento costi di start-up’’ pari
a 2.000 e` il valore minimo che tale voce puo` assumere: tale valore coincide con la rata in un
piano di ammortamento a rata costante che si sviluppa lungo l’arco temporale di 5 anni
(massimo consentito). Laddove si riscontrasse un’utilita` decrescente nel corso dei successivi anni della spesa, tale valore dovrebbe essere superiore, essendo ammessa (e consigliata) dai principi contabili (OIC n. 24) la possibilita` di effettuare un piano di ammortamento
della spesa a rata decrescente ed anche in un arco temporale inferiore ai 5 anni; da un
punto di vista fiscale l’adozione di un siffatto piano d’ammortamento comporterebbe comunque la totale deducibilita` della spesa imputata a conto economico dato il riferimento ai
criteri civilistici (art. 108, comma 3, T.U.I.R.).
Roberta Aiolfi
(Dottore commercialista in Bergamo)
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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I QUESITI
IVA
Fatture emesse
con aliquota IVA
al 21%
Sono un professionista in contabilita` ordinaria per opzione che emette fatture unicamente nei confronti di soggetti passivi IVA residenti. Nella fattura emessa ai primi
di ottobre 2013 ho applicato l’aliquota IVA del 21% in luogo del 22%. Come mi devo
comportare tenendo conto che mi avvalgo della liquidazione IVA mensile?
(C.B., Milano)
In merito all’incremento dell’aliquota ordinaria IVA dal 21 al 22%, l’Agenzia delle Entrate
(circolare 5 novembre 2013, n. 32) ha rilevato che la nuova percentuale si applica alle
operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore di tale misura e che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione rileva l’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del loro pagamento, ovvero al
momento della loro fatturazione se intervenuta anteriormente al pagamento. L’emissione
della fattura nel mese di ottobre 2013, pertanto, sottendendo l’avvenuto pagamento della
prestazione in tale mese ovverosia la fatturazione anticipata, comportava l’applicazione
dell’IVA nella misura del 22%. Per i soggetti che siano incorsi, in sede di prima applicazione
dell’incremento dell’aliquota iva ordinaria in errori, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo
quanto a suo tempo evidenziato in merito al precedente incremento dal 20% al 21%, ha
rilevato nella circolare n. 32/2013 citata, che: ‘‘Qualora nella fase di prima applicazione
ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente
emesse ... effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma del D.P.R. n. 633/
1972). La regolarizzazione non comportera` alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento d’aliquota verra` comunque versata entro i seguenti termini: per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27
dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data
di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre; per i
contribuenti con liquidazione trimestrale entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture
emesse nell’ultimo trimestre’’.
Stante, pertanto, la necessita` di provvedere a correggere la fattura emessa ad ottobre 2013, al
fine di applicare la maggiore aliquota tramite l’emissione di una nota di variazione di cui all’art.
26 decreto IVA, la possibilita` di usufruire, senza sanzione, degli specifici maggiori termini per
la regolarizzazione, risulta strettamente legata alla modalita` di fatturazione adottata.
Ove, infatti, la fatturazione avvenga senza l’ausilio di programmi, come generalmente accade per i professionisti che compilano le proprie fatture ‘‘a mano’’ su fogli di calcolo,
l’orientamento dottrinale piu` diffuso ritiene che l’espresso riferimento effettuato dall’Agenzia alla presenza di ragioni tecniche che abbiano impedito l’applicazione della nuova aliquota
non consentirebbe di estendere l’esenzione da sanzioni al caso di specie; non avendo
utilizzato alcun software oggetto di aggiornamento ed essendo, pertanto, l’errore derivato
da una mera svista del contribuente. In tale ipotesi, pertanto, la maggiore IVA dovra` essere
versata, essendo ormai spirato lo scorso 18 novembre 2013 il termine ordinario per il
versamento dell’IVA di ottobre, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Ove, invece, la fatturazione venga effettuata per il tramite di un software di fatturazione, la
maggiore IVA dovuta potra` essere versata, senza sanzioni, entro il termine per il versamento dell’acconto IVA.
ESEMPIO
Trovandosi il contribuente in contabilita` ordinaria per opzione, la scrittura derivante dall’emissione della nota di variazione (ex art. 26 decreto IVA) nei confronti del cliente sara` la
seguente:
SP C.II.1Crediti verso clienti
a
SP D.11 IVA a debito
xxxx
Roberta Aiolfi
(Dottore commercialista in Bergamo)
74
Pratica Fiscale e Professionale
n. 1 del 6 gennaio 2014
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COSA
SOGGETTI
ADEMPIMENTI
3
2
4
COME
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