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Benvenuti
Il vostro impiego presso AS Ascensori SA
Benvenuti – Il vostro impiego presso AS Ascensori SA
Il vostro impiego presso AS in sintesi*
Convenzione dell’industria metalmeccanica
Per i collaboratori di AS si applica la convenzione dell’industria metalmeccanica, che disciplina i diritti e i doveri derivanti dal contratto di
lavoro nonché le responsabilità dei collaboratori sul posto di lavoro. Le
regole circa l’applicazione della convenzione a livello dei quadri sono
stabilite nelle singole aziende.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è sancito di norma nel contratto di lavoro. Ad esso si
aggiungono le disposizioni particolari dei regolamenti sull’orario di lavoro dell’azienda risp. del settore di attività. I seguenti dati relativi all’orario
di lavoro non si applicano ai collaboratori quadri.
Per gli impiegati a tempo pieno, l’orario di lavoro ammonta in linea di
principio a un massimo di 2080 ore annuali (= 52 x 40 ore).
Le ore svolte oltre il normale orario di lavoro, fino al raggiungimento del
tempo lavorativo massimo settimanale di 45 ore, sono ore supplementari. Esse sono compensate da un tempo libero di uguale durata o versati
con il salario con un supplemento del 25%.
Le ore al di fuori di queste sono considerate ore straordinarie, anch’esse
compensabili, su richiesta del collaboratore. In un anno è consentito un
massimo di 170 ore straordinarie.
Nel caso dei collaboratori a tempo parziale, la remunerazione delle ore
supplementari è disciplinata nel contratto individuale di lavoro.
* Dati non vincolanti. Le informazioni dettagliate sono consultabili nei singoli regolamenti.
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Vacanze e giorni festivi
Per i collaboratori assunti nell’ambito del contratto collettivo di lavoro e
i quadri, il diritto alle vacanze per anno civile ammonta a:
21 – 40 anni
25 giorni lavorativi all’anno
41 – 50 anni
27 giorni lavorativi all’anno
dai 51 anni
30 giorni lavorativi all’anno
Secondo il regolamento cantonale viene stabilito un minimo di 9 giorni
festivi all’anno. Essi variano da Cantone a Cantone e sono periodi senza
lavoro, se cadono in un giorno lavorativo.
Oltre ai giorni festivi, l’azienda o il settore aziendale può disporre anche
altri giorni senza lavoro (ad es. tra Natale e Capodanno) e far compensare dai collaboratori il tempo di lavoro perso. I collaboratori senza rilevazione delle presenze ricevono questi giorni come giorno libero, senza
indennizzo, in compensazione del lavoro supplementare.
Stipendio e indennità
Remunerazione individuale in base al sistema di retribuzione del personale delle diverse aziende e settori aziendali.
Salvo diverso accordo individuale, gli impiegati a tempo pieno ricevono
un’indennità di fine anno. Per i collaboratori a tempo parziale o in caso
di rapporti di lavoro a tempo determinato, l’indennità di fine anno può
essere versata in forma di supplemento allo stipendio mensile.
Gli assegni per i figli (assegni per la formazione e familiari) saranno
corrisposti conformemente ai regolamenti cantonali. In caso di impiego
a tempo pieno, l’assegno mensile per i figli ammonta a un minimo di
CHF 200.–.
A partire da 10 anni di servizio i collaboratori ricevono una gratificazione
per anzianità di servizio con cadenza quinquennale.
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Congedo maternità
Le collaboratrici, dopo una durata di servizio di 10 mesi, hanno diritto
a un congedo straordinario per maternità della durata di 16 settimane
a salario pieno.
Le collaboratrici con una durata di servizio inferiore a 10 mesi, per
assenze dovute a gravidanza, parto e malattia hanno diritto al versamento del salario pieno per 8 settimane complessive, e per altre 8
settimane all’80% del salario.
Congedo di paternità
I collaboratori di AS beneficiano di una speciale regolamentazione del
congedo di paternità. Questa garantisce un giorno libero per la nascita
e altri 5 giorni di congedo di paternità.
Agevolazioni
Tutti i collaboratori hanno diritto a uno sconto del 20% sull’acquisto di
Reka-Check:
Quota base per collaboratore/collaboratrice (acquisto annuale):
CHF 650.–
Quota di acquisto per bambino con assegno (all’anno):
CHF 300.–
Varie
› Formazione continua relativa alla funzione
› Sostegno alla formazione continua esterna nell’ambito
  dei contratti di formazione
› Consulenza sociale e giuridica
› Possibilità di carriera settoriale + conduzione
› Verso l’alto (formazione interna per le nuove leve)
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Assicurazioni
Cassa pensioni
Sono di norma assicurati tutti i collaboratori, purché il rapporto di lavoro sia stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi e lo stipendio
annuale soggetto all’AVS sia superiore al minimo salariale della cassa
pensioni.
I contributi sono calcolati in percentuale in funzione del salario assicurato e detratti agli assicurati mensilmente dalla busta paga.
Tipo di contributi
Età
Assicurati
Azienda
Contributi di rischio
18 – 70
0.50 %
0.85 %
Contributi per le spese amministrative
e il fondo di garanzia
18 – 70
0.45 %
0.55 %
Contributi di risparmio
Età
Assicurati con
piano standard
Azienda
25 – 34
4.25 %
4.50 %
35 – 44
5.75 %
6.00 %
45 – 54
8.50 %
12.15 %
55 – 70
10.00 %
16.65 %
Ogni anno le persone assicurate possono scegliere di versare, dal 1°
gennaio, i contributi secondo i seguenti piani, al posto del piano standard:
Età
Piano minimo
Piano massimo
25 – 34
3.25 %
5.85 %
35 – 44
4.75 %
7.35 %
45 – 54
7.50 %
10.10 %
55 – 70
9.00 %
11.60 %
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Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia /
Assicurazione contro la perdita di guadagno
L’azienda ha stipulato per i propri collaboratori un’assicurazione supplementare LAINF (Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni) e
un’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno, attivate all’occorrenza dopo il versamento del salario in caso di malattia e infortuni.
Indennità giornaliera in
caso di malattia
100% del salario netto (senza bonus) per un massimo
di CHF 250’000.–
Durata della prestazione
La durata della prestazione è di 730 giorni per caso
Premi
I premi sono stabiliti annualmente in base all’evoluzione dei casi; di norma l’azienda assicura una copertura per il 50% dei premi.
Assicurazione Suva
I collaboratori di AS beneficiano di un’assicurazione Suva contro gli infortuni e le malattie professionali. In caso di infortuni, la Suva versa un’indennità giornaliera pari all’80% del salario assicurato.
Per completare le prestazioni dell’indennità giornaliera fino al raggiungimento del 100% del salario, AS ha stipulato un’assicurazione supplementare LAINF che fornisce le seguenti prestazioni:
Indennità giornaliera
nell’ambito dei salari LAINF
Indennità giornaliera
nell’ambito dei salari eccedenti
Premi per infortunio
professionale
20% del salario assicurato fino a CHF 126’000.–
100% del salario assicurato da CHF 126’000.– a CHF
250’000.–
I premi sono coperti dalle aziende.
Assicurazione contro gli infortuni non professionali
I premi INP sono coperti dai collaboratori.
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1.2014
Bienvenue – Votre engagement chez AS Ascenseurs SA
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Région Suisse romande
Région Genève
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6805 Mezzovico
Telefono 091 735 23 23
Telefax 091 735 23 39
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En Budron A9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Téléfax
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Téléfax
032 926 19 05
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