n. 21529/13 R.G. TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice designato, letti gli atti del procedimento, vista l’istanza ex art 700 c.p.c. di Sirio Libri s.r.l. volta ad ottenere con provvedimento inaudita altera parte l’inibizione a talune catene di supermercati (G.S. s.p.a., Auchan s.p.a., PAM Panorama s.p.a. e SMA s.p.a.) dal continuare nell’offerta di vendita al pubblico di libri di testo scolastici con sconti superiori a quelli consentiti dalla Legge n. 128/2011, con correlata richiesta di rimozione delle forme di pubblicità dalle resistenti poste in essere per reclamizzare la loro iniziativa commerciale; ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c. essendo stata documenta dalla ricorrente la commissione di talune delle condotte concorrenziali contestate in Torino (Cassazione civile, sez. I, 13/07/2004, n. 12974; Tribunale Napoli, 27/06/2004); rilevato quindi nel merito, in particolare, che la ricorrente contesta alle società convenute di aver intrapreso una campagna commerciale volta alla vendita di libri di testo scolastici con uno sconto rispetto al prezzo di copertina fissato dall’editore del 20% (operazione attuata concretamente mediante il rilascio di un buono sconto pari al 20% del prezzo di copertina da poter spendere sui prodotti venduti nell’esercizio commerciale), a fronte di una previsione di legge (art. 2 Legge n. 128/2011) che consente ai rivenditori di applicare uno sconto massimo del 15%, ponendo in essere in tal modo, fra l’altro, pure una vendita sotto costo rispetto al prezzo d’acquisto dei libri dagli editori; rilevato che secondo la ricorrente le predette condotte costituiscono atti di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.) nei confronti delle piccole librerie che traggono dalla vendita di libri di testo scolastici una fetta rilevante e non altrimenti recuperabile dei loro guadagni; ritenuto, quindi, ad un sommario esame, che la domanda di Sirio Libri s.r.l. sia fondata; ritenuto, a tal riguardo, in primo luogo adeguatamente provata dalla ricorrente l’esecuzione da parte delle convenute di una campagna pubblicitaria finalizzata alla vendita di libri di testo scolastici accompagnata da un rilascio di un buono sconto pari al 20% del prezzo di copertina da poter utilizzare per l’acquisto di altri prodotti all’interno dell’esercizio commerciale (sul punto, infatti, inequivoche, appaiono le risultanze delle stampe dei siti internet delle resistenti); ritenuto, in secondo luogo, che detta condotta abbia effetti sostanzialmente elusivi (e come tali illeciti) del disposto di cui all’art. 2 Legge n. 128/2011 che consente, come già esposto, ai rivenditori di applicare uno sconto massimo del 15% sul prezzo di copertina fissato dagli 1 http://bit.ly/1pZMGYb editori, atteso che, da un punto di vista sostanziale, il consumatore, pur pagando il prezzo pieno di copertina dei libri, in pratica gode della possibilità di acquistare liberamente a titolo gratuito altra merce per una somma pari al 20% del prezzo d’acquisto, in tal modo venendo violata la norma appena citata; ritenuto quindi in via generale che la violazione di norme pubblicistiche costituisce comportamento professionalmente scorretto, e quindi concorrenza sleale sanzionata ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., qualora la violazione della norma in sé considerata produca il vantaggio concorrenziale lamentato e quindi qualora la violazione abbia l’effetto di influenzare i rapporti di mercato fra imprenditori o fra imprenditori e consumatori; ritenuto dunque che nel caso di specie le offerte di vendita contestate (di per sé elusive di norme imperative di legge e comportanti le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998) abbiano gli effetti sopra ricordati e costituiscano pertanto atti di concorrenza sleale se sol si considera che lo scopo della norma violata consisteva proprio nella tutela dei piccoli operatori librari (che nella vendita dei libri hanno il core business della loro attività imprenditoriale) da campagne aggressive sui prezzi poste in essere da altri operatori commerciali; rilevato, infatti, che il meccanismo promozionale ideato dalle resistenti risulta di particolare ed irrimediabile danno per la ricorrente atteso che, mentre quest’ultima trae una quota rilevantissima dei propri profitti dalla vendita dei libri di testo, le prime traggono profitti anche dalla vendita di numerosissime altre categorie merceologiche di beni, sì da poter essere per loro sostenibile una vendita di un certo bene in assenza di reale guadagno; ritenuto, infatti, che l’allettante offerta commerciale delle convenute abbia lo scopo e l’effetto di attrarre un gran numero di consumatori i quali, a fronte dell’oggettiva necessità di dover procedere all’acquisto dei libri scolastici, si vedono riconoscere un buono sconto nella misura del 20% da poter spendere per l’acquisto dei più svariati beni su cui – ragionevolmente – le resistenti possono vantare margini di profitto tali da rendere l’operazione commerciale complessivamente conveniente, ipotesi chiaramente non sussistente, invece, per le librerie professionali; ritenuto, infatti, che queste ultime, al fine di rimanere concorrenziali nei prezzi di vendita avanti ai consumatori, sono in pratica costrette ad effettuare degli sconti sui prezzi di copertina dei libri tali da elidere completamente il loro margine di profitto, margine tuttavia non recuperabile (a differenza delle convenute) dalla vendita di altri prodotti, senza poi neppure dimenticare il fatto che detti sconti sono comunque inferiori (salva la violazione anche da parte loro dei limiti di cui alla Legge n. 128/2011) di quelli illecitamente posti in essere dalle resistenti; ritenuto, pertanto, ad un esame necessariamente sommario, la sussistenza del fumus boni iuris delle contestazioni svolte da Sirio Libri s.r.l.; 2 http://bit.ly/1pZMGYb ritenuto di conseguenza giustificata la pretesa della ricorrente volta ad inibire G.S. s.p.a., Auchan s.p.a., PAM Panorama s.p.a. e SMA s.p.a. dal porre in essere e dal pubblicizzare pratiche commerciali di sconto elusive di norme di legge; ritenuto, infine, quanto al periculum in mora ed alla necessità di provvedere inaudita altera parte, che fondate siano le tesi svolte in tal senso nel ricorso; ritenuto che, infatti, l’acquisto da parte dei consumatori dei libri di testo scolastici sia concentrato in questo periodo dell’anno, sicché una decisione non tempestiva rischierebbe di aver l’effetto di intervenire quando una gran fetta del mercato di riferimento è già stata soddisfatta dalle resistenti mediante la pratica commerciale contestata e da considerare illecita, con correlato grave ed irrimediabile danno per la ricorrente, sia sotto il profilo del mancato guadagno sia sotto il profilo dello sviamento della clientela; ritenuto quindi che la preventiva instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare irreparabilmente l’attuazione del futuro provvedimento di merito; P.Q.M. visto l’art. 669 sexies c.p.c. e l’art. 700 c.p.c., Inibisce G.S. s.p.a., Auchan s.p.a., PAM Panorama s.p.a. e SMA s.p.a. dal continuare nelle offerte di vendita al pubblico di libri di testi scolastici con sconti superiori al 15%, anche attuati mediante il rilascio di buoni sconto da utilizzare per l’acquisto di prodotti di differente tipologia merceologica. Ordina a G.S. s.p.a., Auchan s.p.a., PAM Panorama s.p.a. e SMA s.p.a. la rimozione dai propri punti vendita e dai propri siti internet di ogni forma di pubblicità delle suddette offerte. Manda al Presidente della Sezione Feriale per la designazione del giudice competente per la trattazione del procedimento una volta instaurato il contraddittorio con le resistenti e per la fissazione dell’udienza di merito. Si comunichi Torino, 18.07.2013. Il Giudice Luca Martinat 3 http://bit.ly/1pZMGYb
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