COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.141/IE COPIA OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. FERHARO PIETRO - NOMINA LEGALE AVV. SALVATORE LETO. L'anno 2014, il giorno 9 del mese di MAGGIO, in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori: Risultano presenti: Avv. Di Matteo Filippo Sindaco Sig- La Corte Giuseppe Vice Sindaco Rosalia Assessore Sig.ra Gian greco Sig. Cardullo Giovanni Assessore Dott. La Fiora Giuseppe Assessore Dott. Scalici Salvatore Assessore Risulta assente: Sig. Vittori no Gir ol amo Assessore Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi. Assume la Presidenza l'Avv. Filippo Di Matteo, in qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. IL DIRIGENTE VISTO l'Atto di .Citazione, introitato al protocollo di questo Ente in data 13.03.2014 e registrato al n°. 6257, promosso dal Sig. Ferrara Pietro, nato a Monreale il 13.08.1957, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' AVA'. Francesco Noto, con studio legale in Monreale, Via della Repubblica n°. 19 con cui cita il Comune di Monreale, in persona del suo legale rappresentante prò-tempore, a comparire all'udienza del 30.06.2014 innanzi al Tribunale di Palermo, per ottenere il risarcimento di €.18.325,91, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorar! di causa, oltre IVA e CPA come per legge, per i danni subiti nella caduta causata dalla discontinuità della pavimentazione stradale e del marciapiede adiacente ad un tompino malmesso nonché per la scarsissima illuminazione pubblica, nella Via Pietro Novelli - Monreale nei pressi del civico 45; RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, al fine di tutelare gli interessi del Comune, costituirsi nel giudizio avverso Patto di citazione sopra indicato ed affidare incarico a persona iscritta nell'elenco dei legali, approvato con determinazione dirigenziale A1G n. 30 del 16.01.2012, nella persona dell'Aw. Leto Salvatore, nato a Palermo il 05.02.1973, con studio legale in Palermo, Via Catania n. 15; VISTA la parcella proforma, sottoscritta in data 24.04.2014 dall'Aw. Leto Salvatore, nato a Palermo il 05.02.1973,'con studio legale in Palermo,. Via Catania n. 15. che si allega, con cui comunica che la spesa per l'espletanda opera professionale è pari ad €. 3.384,00 oltre CPA ed IVA per un totale complessivo di € 4.294,25; VISTE le mail del 07.04.2014 e del 09.04.2014, con cui si comunica P esaurimento delle somme previste nel capitolo 1058 denominato: "Spese per liti, arbitraggi, ecc."; VISTO il D.M.DL 140/2012; VISTO l'art 125 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.; VISTA la L.R. 12/2011 ; VISTO il D. L.vo n. 267/2000; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; PROPONE Per quanto in premessa indicato: 1 - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi all'udienza del 30.06.2014 , giusta atto di citazione in premessa indicato, promosso dal Sig. Ferraro Pietro, nato a Monreale il 13.08.1957, ; 2 - AFFIDARE dall'Aw. Leto Salvatore, nato a Palermo il 05.02.1973, con studio legale in Palermo, Via Catania n. 15. l'incarico di rappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi; 3 - IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la complessiva ^somma di €.4.294,25 , occorrente per le spese di giudizio, una volta impinguato il Gap. 1058, nel redigendo bilancio di previsione 2014 . Monreale, lì 28.04.2014 LA GIUNTA MUNICIPALE VISTA la superiore proposta di deliberazione. VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi delPart. 12 dellaL.R. n. 30 del 23.12.2000. VISTO ilD.Lgs. n. 267/2000. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, così come proclamato dal Sindaco DELIBERA APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa. Su proposta del Sindaco VISTA la L.R. n. 44/91, VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco; DICHIARA II presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE. PARERI Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto: ATTO DI CITAZIONE BEL SIC. FERRARO PIETRO - NOMINA LEGALE AW. SALVATORE LETO. Esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 12 dellaL.R. n. 30 del 23.12.2000; II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata. Data 28.04.2014 II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere CONTRARIO, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata, in quanto contrasta con le previsioni di spesa del piano dì riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con provvedimento n. 11/2013. Data ? R APR. 2014 Il/Dif i&nte f.f. unseri ; ;;H E* e, ^::_*cc ** ?f d^T" T STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO NOTO •S 3 L'-1 " <•,*•-. ' ì u FlrtiX, L.fei'7 HB...L. ; -,., ;TRIBUNALS Dì PALERMO ^<3gìA .PER 'ATTO DI CITAZIONE M O TIFICA •*t II Sig. Ferrare Pietro nato a Monreale (Pa) il 13.08.1957 *'"'AJ%?€^ CF:FRRPTR57M13F377K, PROCURA: Nornino rappresentato e difeso per mandato al mscgine del rapprtwnuiria ; assl '" -%f ' presente atto dall'Aw. Francesco Noto del Foro di Palermo -^presso il cui sfrMio rn anrhn H- opposizione • . ' ne°di9nesecuzic asee£3 ^ - •' anche dl Monreale nella Via Della Repubblica n.19 è elettivamente domiciliato ai fini d e lq^lla , , , d.' actransigere ° a ' e"ee' Wlconciliar. """' r presente procedimento CF:NTOFNC65L31F377K- TEL/FAX. 09l640950S,a"''PP'ìctóone leritativo r mail:[email protected] pec:[email protected] della di n0fTnaliva conciliazione ««««tanwnto indicato. b riscuotere somme e quietanzare, chia (2Y£A I\TI n J- A,r i 1)11 Comune di Monreale J ' j 1 o- j fe™ * 4. • '" 9iudizio n°™nare (arsl Costituire in vidi. Proawtorf domiciliata/ in persona del Sindaco rprò tempore corrente iru,™,.,,^„ .„ r empiere ogni altro atto,.ai fini del qu r concede, altre-;, autorizzazione al Monreale (Pa) nella Casa Comunale P.zza Vittorio Emanuele a comparire innanzi^ o.igvg privacy 196/oa, reiai,™ a n a tutela fAw.FRANCESCO NOTC all'intestato Tribunale di Palermo-all'udienza che terrà il giorno 30/06/2014 pressOuale M( ha w«maio che ai sensi di i /c.111 del decreto Lgs.vo n.28/10 | i locali di Sue ordinarie sedute siti in Palermo nella P..za Vittorio Emanuelè wale[m;delc ' aienlalivoaicondlia nel modi e nei termini che mi sono . . . ' . . lelli ed esplicali, della possibilità di Pc Orlando.' Palazzo di Giustizia, innanzi alla sezione ed al giudice che verranno^,,., ,, ,. ^ ° . avvalere del gratuito paL-ccinÌ D nonch baneficr fiscali connessi al suesp. designati, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima fà^cedimenio.Dichiare. altresì di vdomiciliare presso Io studio df-qSesa tale udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento ch^ Modale ( Pa) n«iis/via o REPUBBUCAN.19 / la mancata costituzione in giudizio entro il detto termine comporta le decadenze e . / / ____//Z le preclusioni -di cui alPart. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. e che non comparendo si / *-procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le domande per l'intelligenza delle quali si • ~~ PREMETTE -IN FATTO Nel mese di Giugno 2009, il giorno 04} alle ore 19.45 c.ca il Sig.Pietro Ferrara percorreva a piedi il C.so Pietro Novelli in Monreale allorquando giunto' in prossimità del civico n.45, ove vi è l'esercizio commerciale "Corsini", a causa della IjfljiàoVJnlco Meo - Corte di Appello , rO'p_0_ : r FER*RARO PI ÌNOTO FRANCES DI MQT-JREALE. 11 Itlllll II IIIIISlII llll III!) n ii ni » ii umilii i •• ii ii in /hr/•'? 'V /~ discontinuità della pavimentazione stradale e del marciapiedi adiacente un tombino malmesso nonché per la scarsissima il lurn in azione pubblica che è esistente in quei posto, perdeva l'equilibrio rovinando in terra e riportando una contusione e a tutto l'emisoma sinistro; Rialzatosi grazie all'aiuto di alcuni passanti, ritenendo che l'intenso dolore fosse ancor più accentuato dalla posizione eretta ed a causa di una probabile distorsione al piede sx. chiedeva di essere accompagnato a casa. Il giorno successivo, persistendo ed anzi accentuandosi la sintomatologia antalgica, nonché l'impossibilità a mantenere la stazione eretta e la deambulazione e, così,veniva accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale Ingrassia dove veniva sottoposto ad accertamenti cimici e gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo collo del piede sx con frattura della base del V metatarso, applicazione tutore e gg. 30 di prognosi. Successivamente alla rimozione del tutore in gesso, persistendo il dolore ed il gonfiore anche alla gamba, veniva sottoposto ad altri accertamenti che evidenziavano anche la rottura del legamento perone o-astragalico ant.e il versamento cronico nell' articolazione.tibio-peronea-astrgalica con distensione della guaina sinoviale dei tendini peronei il tutto come meglio relazionato dal medico legale, Dott. A. Algeri. La caduta del Sig. Perraro è stat senza dubbio alcuno causata dalla mancata manutenzione da parte del Comune di Monreale della strada e del marciapiedi in pessime condizioni in cui il pericolo era invisibile e non segnalato, né prevedibile, perché in zona buia e talché le pietre di cui è fatto il marciapiedi ivi esistente confondendo il pedone per il colore uniforme e le scavature non consentono di rendersi conto delle numerose imperfezioni del terreno. Così come testimoniato dalle fotografie in allegato che testimoniano a favpore dell'attore. L'ente convenuto è stato.più volte diffidato al risarcimento dei danni a mezzo del sottoscritto procuratore ma non ha inteso risarcire i danni riportati dal Sig. Ferrare adducendo, falsamente, che all'altezza del civico n.45 del C.so R Novelli, scena dell'infortunio, non esiste alcuna malformazione della pavimentazione (?) con tf lettera del 07.02.12 Prot. 3224. • i I danni fisici riportati dall'attore ammontano, secondo la quantificazione del medico di parte , a complessivi €. 18.325,91 così distinti: invalidità permanente 8% giorni di invalidità assoluta 30, giorni di invalidità parziale asl 50%ITP 135, ITA 30, ITP 50, danno morale 1/3. -IN DIRITTO ' Per l'infortunio descritto in fatto è responsabile l'ente convenuto, che ai sensi del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506 è tenuto alla manutenzione delle strade. Ciò è confermato anche da giurisprudenza costante che afferma la responsabilità dell'ente quando il danno subito dall'utente sia stato causato da una situazione dì pericolo occulto, tale da costituire insidia stradale. Nel caso "de quo" il luogo dell'infortunio era scarsamente illuminato; seppur l'accaduto risalga al mese di giugno e il basolato così come composto con pietre scavate tutte di un colore uniforme che confondono il pedone era in stato pessimo con parti mancanti sui. gradini del marciapiedi e tombini malmessi incassati nel terreno di tal guisa che il pedone possa facilmente incampare e rovinare in terra. E come da fotografie allegate e per come sarà confermato dai testi e che pertanto era occulto e non prevedibile con la normale diligenza. La Cassazione, sezione civile III, a data 17 gennaio 1996, n. 340, dispone che: "la responsabilità delia P.A. per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade è configurarle quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa della norma primaria e fondamentale del ':neminem laedere", particolarmente quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l'utente che fa ragionevole' affidamento sulla loro apparente regolarità una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità.)J Altresì si riporta la massima del Tribunale di Napoli, a data 21 gennaio 1987 (Prudente e. Comune focolano, in Arch. Giur. Circolar., 1987, 613) che dispone: "L'ente pubblico proprietario di una strada ha l'obbligo di eliminare ogni situazione contraria all'uso normale e senza perìcolo per gli utenti della stessa, sicché ad esso compate di vigilare sul soggetto al quale abbia' affidato in appalto lavori di costruzione,, manutenzione o restauro della strada, al fine di evitare che l'inosservanza delle norme, non solo legislative e regolamentari, ma anche di prudenza e diligenza, possa marrecare danni alla vita e all'incolumità o al patrimonio dei cittadini". L'ente era tenuto a vigilare ,sullo stato di manutenzione della suddetta strada, nonché a segnalare lo stato di pericolo. Pertanto l'incidente che ha procurato i danni all'attore è stato causato della incuria e negligenza dell'ente convenuto, infatti in assenza del pericolo, l'incidente non sarebbe avvenuto. Altresì la Cassazione civile, con decisione del 20 novembre 1998, n. 11749 ha stabilito: "Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade, discende non solo l'obbligo della manutenzione, come stabilito dall'art 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506. Ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art 2051 e.e.". Ciò premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, il sottoscritto procuratore, nella qualità in epigrafe indicata chiede che VOGLIA IL TRIBUNALE DI PALERMO A - Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al Sig. Ferrare Pietro ai 04/0506-2009 è addebitabile unicamente al comportamento omissivo del Comune di Vionreale che non ha mantenuto la strada ed il marciapiedi in Monreale nel C.so P. Novelli alt civ. 45 e, quindi accogliere la domanda attorea e condannare il convenuto ente al risarcimento dei danni per la somma di euro €. 18.325,91 titolo di ristoro del danno subito dal Sig. Pietro Ferrare; B - Condannare il Comune di Monreale, oggi convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorar! di causa, oltre IVA è CPA, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA * Ammettere prova per testi sul seguente articolato da ritenersi preceduto dalla frase "Vero è che": 1)"H giorno 04/06/09 il Sig. Ferrara Pietro attraversando il C.so P. Novelli in Monreale, giunto all'altezza del civico n.45 cadeva rovinosamente a terra a causa di una discontinuità del marciapiedi ivi esistente posto al di sopra di un tombino anch'esso depresso rispetto alla sede stradale". 2)"I1 Sig. Ferrara Pietro veniva accompagnato a casa con forti dolori al piede sx". 3)La mattina successiva il Sig. Ferrare con foltissimi dolori al piede sx ed alla gamba, si recava al P:S. dell3 Ospedale Ingrassia dove veniva sottoposto ad esami". * Ammettere CTU medico legale sull'attore al fine di quantificare i danni fisici ed i postumi riportati da quest'ultimo a seguito dell'infortunio per cui è causa. Si indica a teste il Sig. Sassano Giovanni residente in Monreale nella Via Provinciale n.506. Con riserva di precisare e modificare le domande e le conclusioni ex art. 183 c.p.c. DICHIARAZIONE del valore della causa Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 115/2002, che il valore della causa è di euro 18.325,91 con un contributo unificato di €. 206,00 Palermo, RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE L'anno 2014, il giorno del mese di , ad istanza dell'Aw. Francesco Noto , io sottoscritto assistente, addetto all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Palermo ho notificato e dato copia dell'atto che precede affinchè ne abbia piena eìegale conoscenza a tutti gli effetti di legge, a: -COMUNE DI MONREALE in persona del Sindaco, prò tempore corrente in Monreale nella P.za Vittorio Emamiele- Casa Comunale ivi mediante consegna , o ;, ;;i- ; --—,-^^—-4- "" A DI AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI UFFICIO AFFARI LEGALI OGGETTO : COMUNE DI MONREALE e/ FERRARO PIETRO UDIENZA DEL 30.06.2014 -PREVENTIVO DI SPESA IMPORTO € 18.325,00 - SCAGLIONE CORRISPONDENTE : da 5.200,01 a 26.000,00 IL SOTTOSCRITTO Aw. LETO SALVATORE, NATO IN PALERMO, IL 05.02.1973 DICHIARA DI ACCETTARE L'INCARICO IN OGGETTO INDICATO. DICHIARA, ALTRESÌ', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ5 E DI NON ESSERE PARENTE O AFFINE CON ALCUNO DEGLI ATTUALI AMMINISTRATORI. IL PREVENTIVO DI SPESA VIENE REDATTO SULLA BASE DEI VALORI MEDI DI CUI AL DECRETO 10 MARZO 2014 N.55, PER LO SCAGLIONE CORRISPONDENTE, CON ABBATTIMENTO DEL 30%, COSI' COME PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO: Fase di studio € 875,00 Fase introduttiva € 740,00 Fase istruttoria € 1.600,00 Fase decisoria € 1.620,00 Totale € 4.835,00 - 30% pari a 6 1.450,50 = €3.384,50,00 , oltre c.p.a. Al 4%, I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 4.294,25. MONREALE, LI' 24.04.2014 IL DIRIGENTE: Dott.G.Li Vecchi Aw. 'giancsrìo.Hvecchr <[email protected]> "[email protected]" <[email protected]> i mercoledì 9 aprite 2014'- 08:45 Capienza cap.lOSS Da : "giancarioj i vecchi" [email protected] A :e«Dre.s [email protected] Cc : [email protected] Data :Mon,7Apr2014 13:23:43--K)2QO Gggetìo : Capienza cap.1058 Per opportuna conoscenza, si comunica ohe, a causa degli impegni dì spesa ad.oggi etfettuati, si sono esaurite le somme previste nel cap. 1t058 dei bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, prevedeva una somma iniziale cfi € 180.000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i -seguenti atti: 1) Incarichi ai legali per rappresentare l'Ente in giudizio (in atto n. 6 atti di citazione} ; 2) Liquidazione di sentenze già notilicate (In atto circa € 40.000,00 );3) Transazioni inerenti a procedimenti vari. Si resta', pertanto, in attesa ti! eventuali comunicazioni in merito. Grazie. DottG.U VeccH i™ <gian=ca rio :[email protected]> ''[email protected]" <ettore.sunseri-@monrea!e.gov.ft> "gestione.fin [email protected]" <g est-io ne. finanzia riarmo nrea le, g ov.it > lunedì 7 aprile 2014 - 13:28 'Capienza cap.lO5S Per opportuna conoscenza, si comunica che, a causa degìi impegni di spesa ad oggi effettuati, sì sono esaurute le somme previste nel cap. 1058 del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, prevedeva una somma Jnìzrale di € 1-80.000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1) • Incarichi ai legaci per rappresentare l'Ente in giudìzio (in atto n. 6 atti di citazione) i 2) Liquidazione di sentenze già notificate (Eri atto circa €40.000,00 };3) Transazioni inerenti a procedimenti vari. SÌ resta, pertanto, -in attesa dì eventuali comunicazioni in merito. Qrazie. -DottG.Lj Vecchi Letto e sottoscritto II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo L'Ass. Anziano - F.to: Dott. S. Scalici II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi Pubblicata all'Albo Comunale dal Monreale, lì 2 3 MAG. 20U al -6 GIÙ. 2 3 MAG. 20U Tallmo Maurizio Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 Immediatamente Esecutiva. della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è Monreale, lì 09.05.2014 II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.142/IE COPIA OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA CURCIO ANNA MARIA - NOMINA LEGALE AW. MARCELLO ASSANTE. L'anno 2014, il giorno 9 del mese di MAGGIO, in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori: Risultano presenti: Avv. DÌ Matteo Filippo Sindaco Sig. La Corte Giuseppe Vice Sindaco Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore Sig. Cardullo Giovanni Assessore Dott. La Fiora Giuseppe Assessore Dott. Scalici Salvatore Assessore Risulta assente: Sig. Vittorino . ' Girolamo Assessore Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi. Assume la Presidenza l'Avv. Filippo Di Matteo, in qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. IL DIRIGENTE VISTO l'Atto di Citazione, introitato al protocollo di questo Ente in data 06.03.2014 e registrato al n°. 5698, promosso dalla Sig.ra Curcio Anna Maria, nata a Palermo il 28.07.1955, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell* Aw. Daniele Fazio, con studio legale in Palermo, Via Tintoretto n°. 4, con cui cita il Comune di Monreale, in persona del suo legale rappresentante prò-tempore, a comparire all'udienza del 20.06.2014 innanzi al Tribunale di Palermo, per ottenere il risarcimento di €.13.500,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, interessi legali sino al soddisfo, oltre alle spese, competenze ed onorari da distrarre in favore delTaw. Daniele Fazio, per i danni procurati dalla caduta causata da una buca, non segnalata, nella Via Pietro Novelli ~ Monreale nei pressi del civico 204; RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, al fine di tutelare gli interessi del Comune, costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione sopra indicato ed affidare incarico a persona iscritta nell'elenco dei legali, approvato con determinazione dirigenziale AIG n. 30 del 16.01.2012, nella persona delì'Aw. Marcelle Assante, nato a Palermo il 18.01.1975, con studio legale in Palermo, ViaNotarbartòlo n. 44; VISTA la parcella proforma, sottoscritta in data 24.04.2014 dall'Aw. Marcelle Assante, nato a Palermo il 18.01.1975, con studio legale in Palermo,''. ViaNotarbartòlo .m 44, che si allega, con cui comunica che la spesa per Tespletanda opera professionale è pari ad €. 3.384,00 oltre CPA ed IVA per un totale complessivo di € 4.294,25; VISTE le mail del 07.04.2014 e del 09.04.2014, con cui si comunica l'esaurimento delle somme previste nel capitolo 1058 denominato: "Spese per liti, arbitraggi, ecc."; VISTO il D.M. n. 140/2012; VISTO l'art 125 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.; VISTA la L.R. 12/2011 ; VISTO il D. L.vo n. 267/2000; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; PROPONE Per quanto in premessa indicato: 1 - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi all'udienza del 20.06.2014 , giusta atto di citazione in premessa indicato, promosso dalla Sig.ra Curcio Anna Maria, nata a Palermo il 28.07.1955; 2 - AFFIDARE all'Aw. Marcelle Assante, nato a Palermo il 18.01.1975, con studio legale in Palermo, Via Notarbartolo n. 44,Pincarico di rappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi; 3 - IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la complessiva/ somma di €.4.294,25 , occorrente per le spese di giudizio, una volta impinguato il Gap. 1058, nel redigendo bilancio di previsione 2014 . Monreale, lì 28.04.2014 . /«-.• ^r > / — v / /\ Dr./G.LiWcbM LA GIUNTA MUNICIPALE VISTA la superiore proposta di deliberazione. VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, così come proclamato dal Sindaco DELIBERA APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa. Su proposta del Sindaco VISTA la L.R. n. 44/91, VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco; DICHIARA II presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE. PARERI Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto: ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA CURCIO ANNA MARIA NOMINA LEGALE AW. MARCELLO ASSANTE. Esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000; II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolantecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata. ' ' Data 28.04.2014 V II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere CONTRARIO, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata, in quanto contrasta con le previsioni di spesa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con prowedimetìtoja. 11/2013. Data 2 8 A P R . 2014 - «la* V'oH ; W'TRIBUNALE-BI PALERMO ', CITAZIONE DANIELE rAZl AVVOCATO Via Jacopo Tintoretto, 4 qn i£ PAI FRMO 90145 PALERMO Tei 'Fax 091 682 6424 -ass- ~ " ia, nata il 28.07.1955 a Palermo, residente a ì_ Monreale in via Esterna San Nicola 13, C.F.CRCNMR55L68F377C, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall' aw. Daniele Fazio (FZADNL73P24G273C), presso il cui studio di Palermo, via Tintoretto n.4, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di volere ricevere le notifiche afferenti detta procedura all'indirizzo email/PEC [email protected]' ovvero via fax al numero 0916823708 PREMESSO In data 4 aprile 2012, la sig.ra Anna Maria Cuccio percorreva a piedi la via Pietro Novelli hi Monreale allorché., giunta nei pressi del civico n.204, la stessa cadeva per terra a causa di una buca presente su detta via che - non essendo in nessun modo . segnalata - costituiva grave ed occulto pericolo per tutti coloro che percorrevano detta . pubblica strada. In seguito all'accaduto, la attrice finiva pesantemente per terra, subendo gravi lesioni personali; successivamente trasportata presso il Pronto Soccorso del 1: presidio Ospedaliere G.F. Ingrassìa di Palermo, le venivano diagnosticate diverse • i lesioni, tra le quali, come indicato dal referto medico, una "frattura scomposta metafisi distale radio sinistro", lesioni che obbligavano la sig.ra Curcìo a ricorrere a cure specialisti che nel tentativo di evitare il permanere di postumi. SULLA RESPONSABILITÀ' PER IL PANNO SUBITO DALL' ATTRICE - La responsabilità del sinistro suddetto è da ascriversi al Comune .di Monreale, Ente proprietario delle strade e dei marciapiedi comunali. •-*>•£ ' ^iC^H ^tSs&vP! .j2*| Invero, nella fattispecie, la presenza di una buca nel manto stradale - come detto assolutamente non segnalata - ha rappresentato una vera e propria insidia e trabocchetto per la sig.ra Arma Maria Curcio, non potendo quest'ultima prevedere l'esistenza del pericolo e non potendosi pretendere dal pedone un contributo di attenzione esclusivamente polarizzato sulle condizioni del tratto stradale percorso, tratto che deve presumersi e pretendersi in stato ottimale e privo di rischi per l'incolumità pubblica. Il Comune di Monreaìe, quale P.A. proprietaria delle strade e dei marciapiedi deve, soprattutto, evitare il verificarsi di situazioni di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) atteso che la responsabilità dell'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito, fondandosi sulla violazione del "neminem ledere ", sorge sul presupposto di una situazione di pericolo occulto, come quella veriScatasi nel caso di specie (in tal senso, Cassazione n. 4632/1997 e, in tal senso, da ultimo Trib. Bari n. 407/07). Parimenti, l'Ente convenuto può essere ritenuto responsabile ex art 2051 c.c., non avendo provveduto custodire il proprio bene demaniale in maniera appropriata. Difatti, è oramai orientamento consolidato che, in casi come quello che ci occupa, si applichi l'art 2051 c.c. nei confronti della P.A. convenuta in giudizio per il risarcimento del danno (cfr. Cass. 15383/06 e, da ultimo, Trib. Milano n. 5108/07). A riguardo giova rìcorQ^e^hei.p.er_rattribuzione-di-responsabilità-jdi- cui all'art 2051 c.c., è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza hi riferimento alla diversa previsione dell'ari. 2043 c.c., ed atto a connotare peculiarmente i presupposti (non visibilità ed hnprevedibilità della situazione di pericolo) bastando la dimostrazione che la "cosa" (nella fattispecie, il manto stradale degradato) ha avuto piena efficienza causale sull'infortunio, come pure ribadito dal Tribunale di Palermo JH sèz. civile, nella sentenza del 28.6.2006, conformemente a quanto tra l'altro-già statuito alla S.C. con la sentenza 15710/02. Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che il sinistro occorso il 4 aprile 2012 alla sig.ra Anna Maria Curcio si sia verificato a causa della buca sul manto stradale inopinatamente lasciata incustodita dall1Amministrazione Comunale, e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo a chi, per avere l'obbligo di curarne la manutenzione, ne è di fatto custode. Pertanto, il Comune di Monreale - in qualità di custode dei marciapiedi e delle strade comunali - deve ritenersi soggetto all'applicazione della c.d. responsabilità aggravata prevista all'articolo 2051 e.e., in luogo - o alternativamente - alla semplice responsabilità aquiliana ex art 2043. SULLA QUANTIFICAZIONE PEL DANNO I - Dopo l'emarginato incidente l'attrice si è sottoposta a numerose visite mediche e strumentali, nonché a cicli di fisioterapia ed a vari altri controlli, che non hanno potuto evitare la permanenza di gravi e rilevanti postumi invalidanti, oramai consolidati, come emerge dalla documentazione medica che si produce per l'istruttoria. In particolare, le lesioni sopra specificate hanno provocato (giusta relazione di parte che si allega alla presente) una invalidità permanente fino al 5%, nonché svariati giorni dì invalidità temporanea assoluta e relativa, oltre al danno alla salute in quanto tale, al danno morale, al^jiannojìllji.yiila^ imponendo all'attrice rilevanti esborsi per le visite mediche necessarie, da ripetere pure per il futuro. hi virtù di quanto sopra, alla sig.ra Curcio sono dovuti in totale Euro €12.000,00 comprensivo del ed. danno morale ed esistenziale e della relativa maggiorazione dovuta in virtù della personalizzazione del danno risarcibile, quanto mai necessaria nel caso di specie. Si rileva che nella quantificazione del danno per il caso di specie si applica il disposto di cui all'art. 5, co. 2 della Legge 57/2001 (così come aggiornato dal Decreto ministeriale 15/06/2012), e ciò al fine di giungere ad una quantificazione quanto più corretta e corrispondente all'effettivo pregiudizio patito dall'attrice, così come meglio precisato nei punti che seguono in narrativa; nonché al fine di pervenire a quella unificazione dei criteri di risarcimento del danno, da più parti auspicata ma mai sino ad oggi ottenuta. H - Merita un ulteriore commento la richiesta sopra formulata relativa al ristoro del danno morale ed esistenziale, nonché quella afferente la "personalizzazìone" del danno subito dalla sig.ra Curcio in seguito all'evento de quo. Ed invero, con riferimento al danno morale, si osserva che nel caso di specie sussistono le ragioni per riconoscere il chiesto ristoro della lesione alla integrità morale patita dalla attrice. Come noto, infatti., trattasi di bene giuridico espressamente riconosciuto dall'ari 2 della Costituzione in relazione all'art. I della Carta di Nizza ed al Trattato di Lisbona, così come ratificato dall'Italia con L, 2 agosto 2008; n. 130, che tutela la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica (in tal senso, Cass. civ., _12_dic^fee_200^rLj2:£191.) Trattasi di quel danno che la Suprema Corte descrive come "danno morale", e che costituisce una voce della ben nota categoria del danno non patrimoniale. Nel corso degli ultimi anni, però, è stato sostenuto che la liquidazione di tale voce di danno potesse comportare il rischio di una duplicazione risarcitoria: ma non è così, e ciò in quanto la voce "danno morale" è dotata di logica autonomia rispetto .- alla lesione del diritto alla salute in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale; art. 2 della Costituzione in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica). Posto che trattasi quindi di voce di danno autonoma, nella sua valutazione occorre tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravita del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata, (come affermato da Cass. 19 agosto 2003 n. 12124 e Cass. 27 giugno 2007 n, 14846). Nella fattispecie de qua, venendo in rilievo lesioni gravi con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, "la autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico"( in tal senso,, Cass. civ. sez. DI, 12 dicembre 20083 n. 29191; corrf. Cass. ' SS. Uà.,, 11.11.2008, n. 26972 ( punto 2.10); Cass., 23.05.2003, n. 8169; Cass. 12.12.2003, n. 19057). > A conferma ancora di tali principi, da ritenersi pienamente consolidati, "il nuovo orientamento mterpreta^p__dell_|art_.2055_.c..c ritiene-che-il—danno --non" patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione di uà interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art 185 cp., e non presuppone, pertanto, la "qualifìcabilìtà" del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, . ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzióne, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" ( v. sent. SS.UU 581/2008 ma cfir., anche le sentenze 31.5.2003 n. 8827 ed 8828, nonché Cass. 27.6.2007, n. 14846). Tanto considerato, e ritenuto che senz'alrro l'attrice ha inevitabilmente patito -in ragione delle lesioni subite - una sofferenza, la stessa dovrà necessariamente essere risarcito, nella misura armeno indicata in atto introduttivo ovvero in quella che il Giudice riterrà equo riconoscere. In relazione, poi, alla chiesta "personalizzazione del danno", pare evidente che il sinistro in esame debba essere analizzato con particolare attenzione e con espresso riferimento alla tipologia di lesione subita dalla sig.ra Anna Maria Curcio. Invero la stessa, a seguito dell'importante frattura meglio indicata nei referti, .soffre tuttora i notevoli postumi particolarmente invalidanti strettamente connessi alla lesione subita, con consequenziali problematiche per l'effettuazione delle più comuni attività. Non vi è dubbio, quindi, che il danno subito sia particolarmente grave ed ancor più "devastante" da un punto di vista fisico e psicologico per l'attrice la quale, a causa degli esiti my^dan^consegue^^ propria vita sociale e di relazione. Trattandosi della lesione di un diritto fondamentale della persona, il principio per cui il risarcimento deve ristorare integralmente il danno subito impone di tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali. Ben potrà, pertanto, il Giudice provvedere all'integrale riparazione del pregiudizio subito attraverso la applicazione di un criterio di personalizzazìone del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione dì tipo automatico, tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, delle gravita della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. Sul punto, anche la Corte Suprema ha ritenuto dì censurare una pronuncia di merito nella quale il Giudice - così come fatto dalla Compagnia oggi convenuta in sede stragiudiziale - si era limitato all'automatica applicazione delle tabelle in uso, senza procedere ad alcuna personalìzzazione degli importi al caso concreto. Ha rilevato, infatti, la Cassazione (Cass. 17161/2012) che solamente l'adeguamento dei valori di liquidazione alle particolarità della fattispecie concreta, alle condizioni soggettive del danneggiato, ed alla entità delle lesioni subite può infatti determinare un "equa" e corretta riparazione del danno non patrimoniale considerato nella sua più ampia ed omnicomprensiva accezione. Occorre, in definitiva, procedere alla liquidazione del c.d. danno morale e del ed. danno esistenziale in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale, mediante il riconoscimento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento di quel danno _che si identifica con la sofferenza morale ovvero nel turbamento dello stato d'animo del danneggiato. " Siffatta interpretatone p.orta ..ad. una-.autonoma-risareibilità' delle""predette" voci di danno, liquidabile oltre il danno previsto "tabellarmente", e si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata volta alla protezione di interessi protetti dalla carta costituzionale, e tende ad una quanto mai necessaria armonizzazione dell'intero sistema di liquidazione del danno. Di conseguenza, e considerato che — anche per l'età della danneggiata e gli altri criteri su menzionati - il sinistro de quo ha senz'altro provocato lesioni e conseguenze di importanti entità, anche detta voce di danno merita accoglimento, nella misura dedotta in atti ovvero in quella percentuale che le applicate tabelle di riferimento riconoscono oramai stabilmente. SUL PAGAMENTO DEGLI ONORASI S TRA GIUDIZIALI UT - Oltre al ristoro dei danni così come sopra specificati, va riconosciuto all'attrice il versamento degli onorati in favore del Procuratore designato nella fase stragiudiziale del sinistro. A riguardo, si precisa che anche la Corte dì Cassazione (con la sentenza n. 11606/2005) ha stabilito che i costi per l'intervento del professionista nella trattazione di un sinistro stradale devono essere sempre risarciti, pure se viene formulata una offerta transattiva nei termini di legge; e che le spese ed oneri legali non possono considerarsi anche in sede stragiudiziale quale danno accessorio ben quale danno principale. E' chiaro, pertanto, che nel caso di specie deve essere corrisposto un ulteriore importo all'attrice, in misura percentuale a quanto riconosciuto come dovuto da parte resistente (come d'abitudine fare dalle Compagnie Assicuratrici, nella misura del 12-13%). _ _ _Sul_jmnto3-uiia_.receaite, ..sentenza-del—Tribunale-dì -Modena~"(av523 ~dèT 22.4.2009) ha stabilito che il danneggiato da un sinistro stradale ha il diritto costituzionale di farsi assistere da un avvocato per ottenere il giusto risarcimento dalla controparte., sicché al medesimo va senz'altro riconosciuto il rimborso delle relative spese legali stragiudiziali, che costituiscono una vera e propria componente del danno da liquidare sia nell'ipotesi di composizione bonaria della vertenza, sia allorché la .pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il danneggiato risulti vittorioso In relazione a quanto detto, si ritiene equo' riconoscere all'attore per la causale di cui sopra una ulteriore somma, non inferiore ad Euro 1.500,00. Ritualmente costituito in mora con lettera del 10 Aprile 2012, il Comune di Monreale ha eluso la richiesta di risarcimento inoltrata, per tanto si rende necessario adire'l'autorità Giudiziaria per ottenere il dovuto risarcimento. Tanto premesso, la sig.ra Anna Maria Curcio, come sopra rappresentata e difesa CITA il COMUNE DI MONREAJLE, in persona del suo sindaco prò-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Monreale, a comparire innanzi al Tribunale di Palermo, giudice da designare, all'udienza che sarà tenuta il giorno 20 giugno 2014. ore di rito, nei locali di ordinarie sedute siti in Palermo, Piazza V.E. Orlando - Palazzo di Giustizia - con invito a costituirsi nelle forme di cui all'articolo 166 c.p.c. nel termine' di giorni venti prima dell'udienza sopra fissata ed a comparire innanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i termini previsti implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro assenza e contumacia per sentire accogliere le seguenti richieste: .VOGLIA-H, TRIBUNALE— ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa; • ritenere e dichiarare il Comune di Monreale unico responsabile dei danni occorsi alla sig.ra Anna Maria Curcio in seguito all'incidente del 4 aprile 2012 a Monreale: in Via Pietro Novelli (all'altezza del civico n.204), per le ragioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa.; • conseguentemente, condannare il Comune di Mooreale a risarcire all'amie tutti i danni dalla stesso patiti, danni che si indicano in complessivi €13.500.00 di cui Euro 5.800,00 per il danno alla salute ed alla vita di relazione presente e futura, Euro 3.000,00 per il danno morale e/o in ragione della dovuta necessaria peisonalizzazione del danno, così come meglio specificata in narrativa, Euro 3.200,00 per I.T.A e I.T.P., Euro 1.500,00 per spese mediche presenti e prevedibili future, ed ulteriori Euro 1.500,00 a titolo di spese legali in ordine all'attività stragiudiziale svolta dal procuratore di parte attrice; ovvero condanni il Comune convenuto al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta alla sigxa Anna Maria Curcio per tutte le causali su indicate, ed a titolo di ristoro dei danni biologici, morali e patrimoniali., diretti ed indiretti, per i postumi permanentemente invalidanti, anche in relazione alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, il tutto con gh interessi legali sino al soddisfo a far tempo dalla data del sinistro. Con vittoria di competenze ed onorari da distrarre in K^v\, favore dello scrìvente Procuratore che dichiara di aver anticipato spese e-o~norarì7^ hi via istruttoria, si chiede ' ammettersi C.T.U. medica al fine dì determinare l'entità delle lesioni subite dalla attrice, nonché prova per testi con le sig.re Rosalia Curcio. domiciliata a Monreale nella via Pezzingoli 287 e Antonina Ciolino. domiciliata a Monreale in via Regione Siciliana, sui seguenti capitolati: a) "vero è che in data 4 aprile 2012 mi trovavo, a-Monreale, nei pressi della via Pietro Novelli n.204, e vedevo la sìg.ra Anna Maria Curcio che percorreva detta via"; b) "vero è che detta signora cadeva per terra perché finiva su una buca presente sulla detta via, non segnalata"; e) "vero è che, a causa dell'accaduto, la sig.ra Curcio lamentava dolori in particolare all'arto superiore sinistro; 10 • d) "vero è che la buca sulla quale la sìg.ra Curdo è finita è quella che mi viene moscata e che confermo, e. che la presenza di detta buca non era segnalata, né la stessa era recintata o facilmente rilevabile ". Con riserva di indicare altri mezzi istruttori e contro dedurre. Si produce come da separato indice, E valore del presente giudizio si dichiara in Euro 13.500rOO. f ' Palermo, 3 marzo 2014 PROCURA Io sottoscritta Anna Maria Curcio delego a rappresentarmi e a difendermi in ogni stadio e grado del presente giudizio, ivi compreso il processo esecutivo, all'uopo concedendogli ogni più ampia facoltà compresa quella di transigere, rilasciare quietanza e rinunciare agli atti del giudizio, l'aw. Daniele Fazio, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso a Palermo, Via Jacopo Tintoretto n.4. Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003. Vengo altresì informata ai sensi dell'art 43 3° comma del D.Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt 17 e 20 del medesimo decreto. "" n DI AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI UFFICIO AFFARI LEGALI OGGETTO : COMUNE DI MONREALE e/ CURCIO ANNA MARIA UDIENZA DEL 20.06.2014 - PREVENTIVO DI SPESA IMPORTO € 13.500,00 ~ SCAGLIONE CORRISPONDENTE : da 5.20G;01 a 26.000,00 IL SOTTOSCRITTO Aw. ASSANTE MARCELLO, NATO IN PALERMO, IL 18.01.1975 DICHIARA DI ACCETTARE L'INCARICO IN OGGETTO INDICATO. DICHIARA, ALTRESÌ', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E DI NON ESSERE PARENTE O AFFINE CON ALCUNO DEGLI ATTUALI AMMINISTRATORI. IL PREVENTIVO DI SPESA VIENE REDATTO SULLA BASE DEI VALORI MEDI DI CUI AL DECRETO 10 MARZO 2014 N.55, PER LO SCAGLIONE CORRISPONDENTE, CON ABBATTIMENTO DEL 30%, COSI5 COME PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO: Fase di studio € Faseintroduttiva € . 740,00 Fase istruttoria € 1.600,00 Fase decisoria € 1.620,00 Totale 875,00 ..€ 4.835:00 -30% pari a€ 1.450,50 -€ 3.384,50,00 , oltre c.p.a. Al 4%, I.VA. al 22%, per un totale complessivo di Euro 4.294,25. MONREALE, LI' 24.04.2014 IL DIRIGENTE: DottG.Li Vecchi Aw. ' RELATA DI NOTIFICA Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del superiore atto al COMUNE PI MONREALE. in persona del Sindaco p.t domiciliato per la carica presso la Casa Comunale a Monreale, Piazza. Vittorio Emanuele, 8 MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R PALJEWJO O 4 MAR ZOU m Dott F A R ^ & N É ' M A R I A UFFICIALE NMjDIZIARIQ CORTE DI APPEfO-O - PALERMO _ _ _ j — ^ 12 'gianca.r1o Jivecchi" <gìan-ca rio .Iivecchi@mo n rea le ,go v.ìt> /"[email protected]" <[email protected]> "[email protected]§ov.ìt" <gestìò ne,finanzia ria@monreaie,govjt> j[ata lunedì 7 aprile 2G14 - 13:28 'Capienza cap. 1058 Per opportuna conoscenza, si comunica che, a causa degli impegni di spesa ad oggi effettuati, si sono esaurute le somme previste nel cap. 1058 del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, pre^ede3^ una som-ma iniziale di € 180.000,00. Me consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per I seguenti atti: 1) Incarichi ai legali per rappresentare l'Ente in giudizio (in atto n. 6 atti di coazione) ; 2) Liquidazione di sentenze già notificate (In atto circa € 40.000,00 };3) Transazioni inerenti a procedi menti vari. Si resta, pertanto, -in attesa di eventuali comunicazioni in merito. Qrazie. DottG.Li Vecchi "giancarìo.Eivecchf1 <gianca rio. [email protected]> 'rnancusogiovanra'[email protected]" <[email protected]> ta mercoledì 9 aprite 2014'- 08:45 Capienza cap. 1O5S Da : "g is n carioj i vecchi" gJancarkì.}Ìvecchi@rnorìFeste.govJi A :efe>[email protected],!t Cc :gestìor>[email protected] Data : hfon, 7/?jr2014 13:28:43 -H)2QO Qggetìo : Capienza cap. 1058 ^ Peroppartuna conoscenza, si comunica che, a causa degli impegni d? spesa ad.oggi etfettuati, ss sono ssauòte le somme prewste nel cap. 1058 del bilancio 2014 che, con riferimento ai bilancio 2013, prevedeva una so-mma iniziale d € 180.000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1) Incarichi ai legali per rappresentare l'Ente in giudizio (in atto n. 6 atti di citazione} ; 2) Liquidazione dì sentenze già notìficate (In atto circa € 40.000,00 );3) Transazioni inerenti a procedi nienti vari. Si resta, pertanto, -in attesa di eventuali comunicazioni in merito. Grazie. DottG.U Vecchi Letto e sottoscritto II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo L'Ass. Anziano-F.to: Dott S. Scalici II Vice Segr. Genie - F.to: Dr. G. Li Vecchi Pubblicata all'Albo Comunale dal Monreale, lì 7 3 MAH ?nu al. C-6 G I Ù . 201'. 2 3 HAG, 2DU II Mosse TaButo Maurizio Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 Immediatamente Esecutiva. della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è Monreale, 1109.05.2014 II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi
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