C O M U N E D I P R E P O T T O Provincia di UDINE Via XXIV Maggio, n. 19 - C.A.P. 33040 Tel. 0432-713003 / Fax 0432-713246 - e-mail: [email protected] P.IVA 00525900304 - C.F. 80010310300 www.comune.prepotto.ud.it PEC : [email protected] UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Informativa per l’anno 2014 Dall’anno 2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). L’Imposta Municipale Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC. CHI PAGA – SOGGETTI PASSIVI Devono pagare l’IMU: - i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili etc.); - i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione ( si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia), locatari finanziari di beni immobili, coniugi separati assegnatari della casa coniugale. ESENZIONI Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: a) dal 01.01.2014 le abitazioni principali (ovvero l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categoria catastali suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo. - - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; Sono altresì equiparati all’abitazione principale gli immobili posseduti, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini iscritti all’AIRE, ossia italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che gli immobili non risultino locati.- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008. d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. f) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. g) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/1011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214. h) i terreni agricoli. RIDUZIONI La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 (per IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile); b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico, ovvero mediante i tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. ALIQUOTE Ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013: “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati predetto sito (Portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; … . In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”. Per la prima rata relativa all’anno 2014 si applicano, pertanto, le aliquote vigenti nel Comune di Prepotto per l'anno 2013 ed in particolare: a) 0,40% per abitazione principale e pertinenze (solo per categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze); b) 0,86% aree fabbricabili c) 0,86% altri fabbricati d) 0,86% fabbricati industriali gruppo D (quota di competenza statale). Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, avverrà con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Prepotto per l'anno 2014. Si precisa che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 (e quindi delle politiche tariffarie del Comune) è stato fissato attualmente dalla Regione Autonoma FVG nella data del 15.07.2014. DETRAZIONI Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono avere le seguenti categorie catastali: - C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma; - C/6 Box o posti auto pertinenziali; - C/7 Tettoie chiuse o aperte La legge stabilisce che si possano considerare pertinenziali tali unità nel numero massimo di UNA per ciascuna tipologia. QUANDO SI PAGA L’IMU complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Prepotto si paga in due rate: - la prima entro il 16 giugno 2014 in acconto - pari al 50% dell’imposta, dovuta applicando le aliquote vigenti nel Comune di Prepotto nel 2013; - la seconda entro il 16 dicembre 2014, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive. COME SI CALCOLA L'IMPORTO Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato: a) per i fabbricati iscritti in Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti: Categorie Gruppo Catastale A (con esclusione dell’A/10) Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Gruppo catastale B Categorie Catastali C/3, C/4 e C/5 Categoria catastale A/10 e D/5 Gruppo catastale D (con esclusione della D/5) Categoria catastale C/1 Coefficienti 160 160 140 140 80 65 55 Il valore ottenuto dalla moltiplicazione della rendita rivalutata del 5% x il moltiplicatore è il valore imponibile dei fabbricati. b) per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione. Come per il fabbricati, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno nel quale si è avuto il possesso dell’area. COME PAGARE L’acconto del 2014 si può versare utilizzando il modello F24 presso una qualsiasi sportello bancario o postale, prestando attenzione nell’indicare i codici del tributo, al fine di garantire il corretto pagamento dell’imposta dovuta. L’imposta va versata per intero al Comune, fatta eccezione per gli immobili di categoria D: l'importo relativo a questi ultimi deve essere versato interamente allo Stato per la parte calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento. Eventuali maggiorazioni di aliquota determinano la parte di importo che dovrà essere versata al comune. Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposto complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l’anno di riferimento è uguale o inferiore a € 12,00. I codici tributo per il versamento dell’IMU sono: CODICE TRIBUTO 3918 3916 3925 3930 DESCRIZIONE IMU –imposta municipale propria ALTRI FABBRICATI (codice Comune) IMU- imposta municipale propria AREE FABBRICABILI (codice Comune) IMU – imposta municipale propria FABBRICATI CATEGORIA D (codice Stato) IMU – imposta municipale propria FABBRICATI CATEGORIA D (codice Comune) – per aliquota oltre 0,76% LA DICHIARAZIONE I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2015 per le variazioni avvenute nell’anno 2014, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale. Lo stesso decreto individua i casi in cui vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU. ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio Tributi – Funzionario Responsabile: Bonanni dr.ssa Marcella Istruttore Ufficio Tributi: Stazi Paolo - tel. 0432- 713003-int 3 posta elettronica: [email protected] Il regolamento IMU è consultabile sul sito www.comune.prepotto.ud.it
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