IMU 2014 - Comune di Budrio

Comune di Budrio
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU anno 2014
Con delibera n. 19 del 22/05/2014 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014
aliquote
0,92%
0,35%
FATTISPECIE SOGGETTE ALL’IMPOSTA IMU
a) aree fabbricabili,
b) immobili locati a canone libero,
c) immobili posseduti da società IRES,
d) immobili tenuti a disposizione e/o sfitti,
e) terreni agricoli,
f) tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa
aliquota
abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
comprese le pertinenze nella misura massima di una
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7;
a) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura
massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
ESENTI PER
ASSIMILAZIONE
ALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE PER
REGOLAMENTO
ESENTI EX LEGE ART.
b) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura
massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
c) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura
massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale
esenzione opera esclusivamente nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui; In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad
una sola unità immobiliare.
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
1, COMMA 707 LEGGE
DI STABILITA’ 2014
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ESENTI EX LEGE
LEGGE 124/2013
ESENTI EX LEGE ART
1, COMMA 708 LEGGE
DI STABILITA’ 2014
0,92%
0,84%
0,84%
d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
a) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati (immobili merce)
b) immobili destinati alla ricerca scientifica
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011
abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di
una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, concesse in uso gratuito a parenti 1° grado
(genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale con
residenza anagrafica; tale aliquota si applica per le unità
immobiliari che non rientrano nell’esenzione per
assimilazione;
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;
Immobili non produttivi di reddito fondiario, appartenenti
alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle
pertinenze delle stesse, ai sensi dell'art . 43 del testo unico di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili
strumentali per natura ed utilizzati direttamente ed
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini
dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
0,76%
abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di
una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, locate a “canone concordato” destinate ad
abitazione principale con relativa residenza alle condizioni
definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’art. 2,
comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
FABBRICATI: per determinare la base imponibile occorre rivalutare la rendita catastale degli
immobili (si consiglia di effettuare una visura aggiornata anche presso l’Ufficio Tributi che il
martedì e venerdì dalla ore 9,00 alle ore 13,00 è collegato all’Agenzia del Territorio) del 5%
e il risultato così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i seguenti coefficienti a seconda
delle categorie catastali:
160 = per i fabbricati di gruppo A (abitazioni) esclusa la categoria A/10 e i fabbricati C/2 –
C/6 – C/7;
140 = per i fabbricati di gruppo B e i fabbricati di categoria C/3 – C/4 – C/5;
80 = per i fabbricati di categoria D/5 e A/10,
65 = per i fabbricati di categoria D esclusa la categoria D/5
55 = per i fabbricati di categoria C/1.
In sintesi la formula per il calcolo della base imponibile è: [rendita catastale + (5%) x
coefficiente moltiplicatore]
TERRENI AGRICOLI per determinare la base imponibile occorre rivalutare il reddito
dominicale risultante in catasto del 25% e il risultato così ottenuto va ulteriormente
moltiplicato per i seguenti coefficienti:
75 = per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
135 = per tutti gli altri possessori di terreni agricoli.
AREE FABBRICABILI: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (sul sito istituzionale del comune è
pubblicata la delibera relativa ai valori di riferimento).
IMMOBILI STORICI: con la Legge 44/2012 è stata introdotta la riduzione del 50% della base
imponibile determinata sulla rendita iscritta in catasto.
FABBRICATI INAGIBILI: con la Legge 44/2012 è stata introdotta la riduzione del 50% della
base imponibile previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva documentata.
Dal 2013 con la L. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0.76% pertanto al comune spetta esclusivamente la differenza di
imposta applicando aliquote deliberate dal comune (0,16% nel caso di aliquota 0,92% o
0,08% nel caso di aliquota agevolata dello 0,84%)
IMU: quando e quanto si paga
- ACCONTO pari al 50% dell’importo totale dovuto per l’intero anno o versamento in unica
soluzione delle due rate entro il 16 GIUGNO 2014
- SALDO pari alla differenza dell’imposta annuale dovuta, detratto quanto pagato in acconto,
entro il 16 DICEMBRE 2014
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è
interiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
Il limite, del versamento in base all’art. 7 del Regolamento IMU vigente per il Comune di
Budrio è fissato in € 12,00 riferendosi all’importo complessivamente dovuto per l’intero
anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo.
IMU: come si paga
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F 24 presso qualsiasi sportello bancario il
CODICE CATASTALE DI BUDRIO è B249; i codici tributo sono i seguenti:
3912
3914
3916
3918
3925
3930
3923
3924
IMU imposta municipale propria su abitazione principale e
relative pertinenze per gli immobili di categoria catastale A1
A8 e A9 e relative pertinenze
IMU imposta municipale propria per i terreni – COMUNE IMU imposta municipale propria per aree fabbricabili –
COMUNE –
IMU imposta municipale propria per altri fabbricati –
COMUNE
IMU imposta municipale per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – STATO .
IMU imposta municipale per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
IMU imposta municipale propria – interessi da accertamento
– COMUNE
IMU imposta municipale propria – sanzioni da accertamento –
COMUNE
Ravvedimento Operoso IMU
Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere
pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° al 30° giorno di
ritardo la sanzione è pari al 3% dell’ imposta. Se il pagamento avviene entro la data di
scadenza della presentazione della dichiarazione IMU fissata al 30 giugno dell’anno
successivo all’imposta di cui trattasi, la sanzione è pari al 3,75%. Ai pagamenti vanno aggiunti
gli interessi del 1,00% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
La sanzione e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta.
Dichiarazione IMU:
La scadenza per soggetti passivi che devono presentare la dichiarazione IMU è stata fissata
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti; per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014 (sempreché
non sia già stata presentata).
Aliquote agevolate:
Al fine dell’applicazione delle seguenti aliquote deliberate per l’anno 2014 pena l’esclusione
dal diritto occorre presentare idonea autocertificazione su modelli predisposti e reperibili
presso l’Ufficio Tributi Associato, URP e sul sito internet del Comune e dell’Unione Terre di
Pianura, entro il 31/12/2014 a meno che non sia già stata presentata negli anni precedenti e
le condizioni siano rimaste invariate:
1 – abitazione di anziano o disabile con residenza in istituto di ricovero o sanitario;
2 – assegnatari della casa coniugale a seguito di sentenza di separazione;
3 – abitazione concessa in affitto a canone concordato;
4 – abitazione concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta nel caso
di assimilazione all’abitazione principale;
5 – per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle
pertinenze, non produttive di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al D.P.R. 617
n. 917/86, limitatamente agli immobili strumentali per natura e utilizzati direttamente ed
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio dell’attività di
impresa, arti o professioni;
6 – unità immobiliari inagibili;