Comune di Budrio IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU anno 2014 Con delibera n. 19 del 22/05/2014 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014 aliquote 0,92% 0,35% FATTISPECIE SOGGETTE ALL’IMPOSTA IMU a) aree fabbricabili, b) immobili locati a canone libero, c) immobili posseduti da società IRES, d) immobili tenuti a disposizione e/o sfitti, e) terreni agricoli, f) tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; a) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ESENTI PER ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO ESENTI EX LEGE ART. b) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, c) unita' immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale esenzione opera esclusivamente nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unità immobiliare. a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 1, COMMA 707 LEGGE DI STABILITA’ 2014 a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ESENTI EX LEGE LEGGE 124/2013 ESENTI EX LEGE ART 1, COMMA 708 LEGGE DI STABILITA’ 2014 0,92% 0,84% 0,84% d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; a) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) b) immobili destinati alla ricerca scientifica fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica; tale aliquota si applica per le unità immobiliari che non rientrano nell’esenzione per assimilazione; Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; Immobili non produttivi di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi dell'art . 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per natura ed utilizzati direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni; 0,76% abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a “canone concordato” destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431; FABBRICATI: per determinare la base imponibile occorre rivalutare la rendita catastale degli immobili (si consiglia di effettuare una visura aggiornata anche presso l’Ufficio Tributi che il martedì e venerdì dalla ore 9,00 alle ore 13,00 è collegato all’Agenzia del Territorio) del 5% e il risultato così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i seguenti coefficienti a seconda delle categorie catastali: 160 = per i fabbricati di gruppo A (abitazioni) esclusa la categoria A/10 e i fabbricati C/2 – C/6 – C/7; 140 = per i fabbricati di gruppo B e i fabbricati di categoria C/3 – C/4 – C/5; 80 = per i fabbricati di categoria D/5 e A/10, 65 = per i fabbricati di categoria D esclusa la categoria D/5 55 = per i fabbricati di categoria C/1. In sintesi la formula per il calcolo della base imponibile è: [rendita catastale + (5%) x coefficiente moltiplicatore] TERRENI AGRICOLI per determinare la base imponibile occorre rivalutare il reddito dominicale risultante in catasto del 25% e il risultato così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i seguenti coefficienti: 75 = per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 135 = per tutti gli altri possessori di terreni agricoli. AREE FABBRICABILI: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (sul sito istituzionale del comune è pubblicata la delibera relativa ai valori di riferimento). IMMOBILI STORICI: con la Legge 44/2012 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile determinata sulla rendita iscritta in catasto. FABBRICATI INAGIBILI: con la Legge 44/2012 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva documentata. Dal 2013 con la L. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76% pertanto al comune spetta esclusivamente la differenza di imposta applicando aliquote deliberate dal comune (0,16% nel caso di aliquota 0,92% o 0,08% nel caso di aliquota agevolata dello 0,84%) IMU: quando e quanto si paga - ACCONTO pari al 50% dell’importo totale dovuto per l’intero anno o versamento in unica soluzione delle due rate entro il 16 GIUGNO 2014 - SALDO pari alla differenza dell’imposta annuale dovuta, detratto quanto pagato in acconto, entro il 16 DICEMBRE 2014 Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è interiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo. Il limite, del versamento in base all’art. 7 del Regolamento IMU vigente per il Comune di Budrio è fissato in € 12,00 riferendosi all’importo complessivamente dovuto per l’intero anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo. IMU: come si paga L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F 24 presso qualsiasi sportello bancario il CODICE CATASTALE DI BUDRIO è B249; i codici tributo sono i seguenti: 3912 3914 3916 3918 3925 3930 3923 3924 IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di categoria catastale A1 A8 e A9 e relative pertinenze IMU imposta municipale propria per i terreni – COMUNE IMU imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE – IMU imposta municipale propria per altri fabbricati – COMUNE IMU imposta municipale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO . IMU imposta municipale per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE IMU imposta municipale propria – interessi da accertamento – COMUNE IMU imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – COMUNE Ravvedimento Operoso IMU Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell’ imposta. Se il pagamento avviene entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione IMU fissata al 30 giugno dell’anno successivo all’imposta di cui trattasi, la sanzione è pari al 3,75%. Ai pagamenti vanno aggiunti gli interessi del 1,00% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo. La sanzione e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta. Dichiarazione IMU: La scadenza per soggetti passivi che devono presentare la dichiarazione IMU è stata fissata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti; per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014 (sempreché non sia già stata presentata). Aliquote agevolate: Al fine dell’applicazione delle seguenti aliquote deliberate per l’anno 2014 pena l’esclusione dal diritto occorre presentare idonea autocertificazione su modelli predisposti e reperibili presso l’Ufficio Tributi Associato, URP e sul sito internet del Comune e dell’Unione Terre di Pianura, entro il 31/12/2014 a meno che non sia già stata presentata negli anni precedenti e le condizioni siano rimaste invariate: 1 – abitazione di anziano o disabile con residenza in istituto di ricovero o sanitario; 2 – assegnatari della casa coniugale a seguito di sentenza di separazione; 3 – abitazione concessa in affitto a canone concordato; 4 – abitazione concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta nel caso di assimilazione all’abitazione principale; 5 – per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze, non produttive di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al D.P.R. 617 n. 917/86, limitatamente agli immobili strumentali per natura e utilizzati direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa, arti o professioni; 6 – unità immobiliari inagibili;
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