Introduzione del passaporto biometrico Avamprogetto di revisione della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri Rapporto esplicativo del ........ 1 1 Parte generale 1.1 Contesto Nel corso delle sedute del 15 settembre 2004 e del 13 aprile 2005, il Consiglio federale ha preso atto degli sviluppi in atto a livello internazionale in materia di documenti d’identità e in previsione dell’introduzione del passaporto biometrico ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare una revisione della legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri1 e dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.2 Tale decisione si basa su diversi fattori esposti qui di seguito. In primo luogo la Svizzera è membro dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI)3 L’OACI stabilisce le norme di riferimento e le raccomandazioni valide per i documenti d’identità per viaggi internazionali e si è recentemente occupata del passaporto biometrico o elettronico. L’organizzazione raccomanda ai suoi membri d’introdurre il passaporto biometrico. Tale documento presenta un elevato grado di affidabilità, poiché determinati dati del titolare sono contenuti in un chip. Quest’ultimo garantisce l’integrità, l’autenticità e la confidenzialità del proprio contenuto che di principio è leggibile soltanto da un’autorità debitamente autorizzata. Questo nuovo tipo di passaporto è detto «passaporto biometrico» o «elettronico», poiché si basa da una parte su una tecnologia digitale (i dati sono registrati su un circuito integrato nel passaporto, leggibile unicamente con l’ausilio di apparecchi) e contiene inoltre dei dati «biometrici» del titolare, più precisamente dati che ne quantificano o descrivono determinate caratteristiche fisiche. Per quanto riguarda tali dati, l’OACI ha proposto di consentire la registrazione nel chip dell’immagine del viso, delle impronte digitali e della scansione dell’iride. Attualmente è obbligatoria soltanto l’immagine del viso. Va detto che la componente “biometrica” del passaporto non è una novità assoluta, infatti, già da tempo elementi quali la statura, l’immagine del viso o la firma sono stati inseriti nei passaporti. Invece la registrazione di questi dati personali in un chip e le possibilità di un confronto elettronico conferiscono una nuova dimensione al settore dei documenti d’identità e comportano coseguenze rilevanti per i cittadini (ad esempio la registrazione delle impronte digitali). Secondariamente la legislazione degli Stati Uniti d’America obbliga i 27 Paesi che fanno parte del «Visa Waiver Program» 4 a elaborare entro il 26 ottobre 2005 un piano per l’introduzione di passaporti biometrici. D’altro 1 2 3 4 2 Legge sui documenti d’identità, LDI, RS 143.1 Ordinanza sui documenti d’identità, ODI, RS 143.11 cfr. la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, RS 0.748.0 Si tratta del «Visa Waiver Program» o VWP di cui fa parte la Svizzera e che esenta i cittadini dei Paesi membri dall’obbligo del visto per i soggiorni a titolo professionale o privato della durata massima di 90 giorni in uno degli altri Paesi facenti parte del programma. canto la tecnologia dei passaporti biometrici non è ancora completamente sviluppata e permangono dubbi in particolare circa le modalità di controllo dei passaporti biometrici (soprattutto gli apparecchi per la lettura di tali documenti e il funzionamento di un confronto elettronico fra i dati biometrici e la persona fisica). Inoltre la Svizzera non ha ancora fatto esperienze in questo settore. Pur auspicando che il nostro Paese continui a far parte del VWP, ma prendendo atto dei dubbi che permangono, il Consiglio federale ha deciso di istituire un progetto pilota limitato nel tempo. Tale progetto, basato sulla revisione dell’ODI, consente l’introduzione del passaporto biometrico a titolo sperimentale al più presto a partire da settembre 2006. Nel contempo è posta in consultazione una revisione della LDI che sarà successivamente presentata alle Camere federali. Tale modifica ha lo scopo di disciplinare tutti i punti fondamentali per l’introduzione del passaporto biometrico e di creare in tempo utile le condizioni quadro per l’introduzione definitiva. Durante il progetto pilota i passaporti biometrici saranno rilasciati facoltativamente. Attualmente, soltanto le persone che intendono recarsi negli Stati Uniti necessitano di un tale documento. I passaporti introdotti nel 2003 rimangono pertanto validi e continueranno ad essere prodotti. Secondo l’attuale legislazione americana e le informazioni a disposizione del Consiglio federale, i passaporti modello 2003, rilasciati prima del 26 ottobre 2005 consentiranno di soggiornare negli Stati Uniti senza visto nel quadro del VWP anche dopo questa data. Infine gli Stati membri dell’Unione europea hanno a loro volta deciso di introdurre il passaporto biometrico (cfr. capitolo 1.2). 1.2 Recenti sviluppi nell’Unione europea5 Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) che sono anche membri dell’OACI e che fanno parte quasi tutti del VWP degli Stati Uniti, sono interessati da queste novità al pari della Svizzera. Il Consiglio dei ministri dell’UE ha inoltre recentemente adottato un regolamento6 che obbliga gli Stati membri a munire i loro passaporti di un chip. Quest’ultimo dovrà contenere l’immagine del viso del titolare conformemente alle raccomandazioni dell’OACI e le sue impronte digitali. La scelta delle impronte digitali come ulteriore caratteristica è stata efettuata perché un documento contenente due elementi biometrici è più sicuro. Inoltre la tecnologia per la lettura elettronica delle impronte digitali è molto più evoluta rispetto a quella del riconoscimento facciale. I termini vincolanti per l’introduzione sono i seguenti: • per l’immagine del viso 18 mesi dopo l’approvazione da parte della Commissione europea dei requisiti tecnici, ossia il 28 agosto 2006; 5 6 cfr. anche il capitolo 4. Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. 3 • per le impronte digitali 36 mesi dopo l’approvazione da parte della Commissione europea dei requisiti tecnici 7 . 2 Parte speciale 2.1 Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (LDI) La LDI entrata in vigore il 1° ottobre 2002 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nei documenti d’identità (art. 2). Per l’introduzione del passaporto biometrico è pertanto necessario rivedere tale legge, visto che vi sono aggiunte le impronte digitali che non figurano nell’elenco attuale. 2.1.1 Art. 2 La modifica dell’articolo 2 costituisce l’elemento chiave della revisione. Conformemente al nuovo capoverso 1bis, ogni documento d’identità può contenere i dati biometrici del titolare, vale a dire dei dati relativi alle sue caratteristiche fisiche. I dati biometrici non costituiscono di per sé una novità. Anche il passaporto attuale contiene già la fotografia, la statura e la firma del titolare che sono indubbiamente dei dati biometrici. La vera novità consiste nel fatto che tali dati sono registrati in un chip. Quest’ultimo è integrato nel passaporto (ad esempio nella carta plastificata o sotto l’involucro) ed è possibile leggerne il contenuto senza che vi sia un contatto diretto. In base alle raccomandazioni dell’OACI, i dati biometrici che possono essere contenuti nel chip sono l’immagine del viso, l’immagine digitalizzata delle impronte digitali e la scansione dell’iride. Il Consiglio federale ha la competenza di stabilire quali dati sono registrati nel documento. Durante il progetto pilota saranno registrati l’immagine del viso e successivamente le impronte digitali (cfr. le spiegazioni relative all’ODI). 2.1.2 Art. 2a Oltre ai dati biometrici il chip potrà contenere tutti i dati iscritti nel documento d’identità (cognome, nome, data di nascita ecc.). Esso sarà protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. A questo scopo sarà predisposto un sistema di chiave pubblica (PKI, Public Key Infrastructure). Le misure tecniche di questo sistema consentono la lettura dei dati soltanto a enti autorizzati e garantiscono che i dati sono stati iscritti dall’autorità competente (ad esempio gli uffici svizzeri dei passaporti) e che non sono stati successivamente modificati. Infine la trasmissione dei dati dal chip all’apparecchio di lettura sarà codificata e il documento dovrà necessariamente essere consegnato alla persona incaricata di controllarlo 7 4 I requisiti tecnici per le impronte digitali non sono ancora stati adottati. La loro adozione è prevista per la fine 2005 e di conseguenza i passaporti dovranno essere introdotti alla fine del 2008. perché essa possa leggere il contenuto del chip. Tali misure di sicurezza permettono di escludere il trattamento dei dati biometrici all’insaputa del titolare del documento d’identità. Al Consiglio federale è inoltre attribuita la competenza di stabilire le modalità tecniche concernenti la sicurezza del chip e di concludere degli accordi internazionali in merito alla sua lettura. In virtù delle raccomandazioni dell’OACI, soltanto l’immagine del viso deve essere registrata nel chip. Di conseguenza le autorità straniere non sono autorizzate ad accedere alle impronte digitali contenute nel chip. Il Consiglio federale potrà tuttavia concludere degli accordi internazionali per consentire a determinati Stati di leggere questi dati supplementari del chip integrato nel passaporto svizzero, in particolare quando è concessa la reciprocità. Infine il Consiglio federale è autorizzato a permettere alle compagnie di trasporto di visionare i dati contenuti nel chip in occasione dei controlli d’identità dei passeggeri. Le compagnie aeree, ad esempio, assumono talvolta la responsabilità di controllare i documenti d’identità dei loro passeggeri in partenza verso determinati Paesi. In casi motivati il Consiglio federale potrà autorizzare tali compagnie ad accedere a determinati dati contenuti nel chip del passaporto biometrico. 2.1.3 Art. 5 In questo articolo è stata stralciata l’indicazione del Comune di domicilio come servizio competente a cui presentare la domanda di rilascio di un documento d’identità. In futuro saranno esclusivamente i Cantoni a stabilire a quale servizio i cittadini devono rivolgersi per richiedere un documento d’identità. 2.1.4 Art. 6 Il capoverso 5 è stato modificato in seguito alle esperienze concrete fatte dalle autorità di rilascio confrontate con domande di rilascio di un documento d’identità presentate all’estero. Le autorità, ovvero le rappresentanze svizzere all’estero, possono come finora rifiutare il rilascio di un documento d’identità alle persone perseguite o condannate per un reato grave. Tuttavia, in virtù della modifica proposta, le autorità possono rifiutare il rilascio, indipendentemente dal luogo dove la persona richiedente presenta la domanda (e non più soltanto se la richiesta è presentata proprio nel Paese dove il richiedente è stato condannato). Alla luce della situazione attuale, la revisione proposta impedisce alle rappresentanze svizzere di agevolare la fuga di autori di reati di nazionalità svizzera, ma consente loro di rilasciare un documento d’identità in casi urgenti. 2.1.5 Art. 6a Questo nuovo articolo si riferisce espressamente ai servizi incaricati dell’allestimento dei documenti d’identità. Attualmente i passaporti sono prodotti dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). 5 Mediante l’articolo 6a s’intende indicare espressamente che l’incarico per l’allestimento dei documenti d’identità può essere assegnato a uno o numerosi enti in virtù di criteri chiaramente definiti quali la buona reputazione delle persone interessate e l’alto grado di sicurezza. La sicurezza sarà un elemento particolarmente importante, poiché l’allestimento sarà affidato a una o più imprese private che dovranno trattare dati sensibili. Come stabilito dalla legislazione sugli acquisti pubblici, la legge non favorisce alcun tipo di organizzazione e non fa alcuna discriminazione nei confronti di imprese straniere. Come indicato nella risposta all’interpellanza Kohler 04.3442, il Consiglio federale, in vista dell’introduzione definitiva del passaporto biometrico, intende bandire un concorso pubblico per il suo allestimento. 2.1.6 Art. 9a Questo articolo ha lo scopo di evitare pretese di risarcimento danni di privati nei confronti della Confederazione, derivanti da problemi legati all’utilizzo di un documento d’identità. Di principio i documenti prodotti su incarico della Confederazione sono sicuri e inalterabili. In caso di difetti i titolari hanno inoltre diritto a un documento sostitutivo gratuito (cfr. art. 52 ODI). La Confederazione non può invece garantire che tali documenti soddisfino sempre tut te le esigenze che potrebbero essere poste da Stati terzi. Si tratta di stabilire chiaramente che la Confederazione non risponde di danni fatti valere da privati in relazione all’utilizzo di un passaporto o di una carta d’identità. Ciò non esclude evidentemente che la Confederazione è tenuta a seguire gli sviluppi tecnologici e legislativi nei Paesi stranieri e a realizzare in tempo utile gli adeguamenti necessari in materia di documenti d’identità. 2.1.7 Art. 11 Il capoverso 1 lettera a è stato completato in modo da corrispondere alla prassi attuale. 2.1.8 Art. 12 Grazie al passaporto biometrico è possibile sfruttare nuove applicazioni del sistema d’informazione ISA. Sarà ad esempio possibile consultare il sistema immettendovi le impronte digitali di una persona che afferma di essere di nazionalità svizzera e di aver perso il proprio passaporto, oppure quando qualcuno richiede un passaporto all’estero senza disporre di documenti di legittimazione a sostegno della propria domanda. Il trattamento dei dati avverrà comunque esclusivamente nel quadro degli scopi del sistema informatizzato, ossia per impedire il rilascio non autorizzato di più documenti d’identità alla stessa persona e qualsiasi impiego abusivo, per effettuare controlli d’identità, per verificare l’autenticità dei documenti e per gli altri scopi di cui all’articolo 28 ODI. Il trattamentio dei dati per le indagini di polizia continuerà pertanto a essere vietato. Durante il progetto le modalità di consultazione consentite sono le seguenti: 6 1. per il rilascio di un documento d’identità o la registrazione della sua perdita, le autorità di rilascio o i servizi di polizia designati dai Cantoni possono consultare il sistema inserendo il cognome e/o i dati biometrici di una persona; 2. per i controlli alla frontiera la consultazione è possibile esclusivamente tramite il numero del documento come in passato (cfr. art. 30 cpv. 2 ODI). Se una persona non è in grado di presentare un documento d’identità e dà il suo consenso, le autorità responsabili del controllo alla frontiera possono consultare il sistema inserendovi il cognome e i dati biometrici. Poiché è possibile unicamente una consultazione combinata, la consultazione del sistema per indagini e in assenza della persona interessata è esclusa. La consultazione combinata consisterà in un paragone con le impronte digitali corrispondenti al nome indicato dalla persona interessata registrate nel sistema. Allo stato attuale della tecnologia non è ipotizzabile un paragone affidabile dell’immagine del viso. 2.1.9 Art. 13 Questo articolo è stato modificato in modo da corrispondere alla prassi attuale e semplificare le procedure amministrative. 2.1.10 Art. 16 L’articolo 16 è stato completato nel senso che, per disciplinare l’esecuzione della legge, il Consiglio federale è tenuto a rispettare le disposizioni dell’Unione europea e dell’OACI. In tal modo vi è maggiore corrispondenza con il contesto internazionale, di cui è indispensabile tenere conto nel settore dei documenti d’identità. 2.1.11 Disposizione transitoria Tale disposizione autorizza il Consiglio federale a rilasciare dei passaporti biometrici nel quadro di un progetto pilota fondato su un’ordinanza. Il progetto pilota deve basarsi sulle modifiche dell’ODI proposte qui di seguito (cfr. capitolo 2.2). L’intenzione è quella di rilasciare un numero limitato di documenti durante una fase sperimentale che durerà al massimo cinque anni. Le esperienze fatte durante il progetto pilota potranno servire come riferimento al momento della scelta delle soluzioni definitive. Esse potranno anche essere presentate alle Camere federali quando verrà loro sottoposta la modifica della LDI. 2.2 Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI) Come esposto nella parte generale, la revisione dell’ODI, a sua volta posta in consultazione, ha lo scopo di consentire l’introduzione del passaporto biometrico nel quadro di un progetto pilota di durata limitata. La nuova ordinanza dovrebbe entrare in vigore prima del settembre 2006, poiché 7 allora saranno prodotti e distribuiti alla popolazione svizzera i primi documenti d’identità biometrici. Vista la natura del progetto pilota, sarà prodotto soltanto un numero limitato di documenti e non potrà essere garantito alcun diritto assoluto a un passaporto biometrico (cfr. anche l’art. 61ter). 2.2.1 Art. 2 Il passaporto biometrico, il passaporto diplomatico biometrico e il passaporto di servizio biometrico sono dei passaporti di un nuovo genere. Il passaporto ordinario e il passaporto provvisorio continueranno pertanto a essere prodotti. In virtù dell’articolo 1 capoverso 1 LDI, che prevede che ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d’identità per ogni tipo di documento, chiunque può possedere un passaporto e una carta d’identità. Non sussiste invece un diritto assoluto a possedere un passaporto biometrico (cpv. 3) come non è possibile possedere contemporaneamente un passaporto ordinario e un passaporto biometrico. 2.2.2 Art. 5 Il passaporto biometrico è rilasciato per un periodo di cinque anni e la sua validità corrisponde pertanto alla metà di quella del passaporto ordinario. Tale limitazione si giustifica da un lato con la durata limitata del progetto pilota e dall’altro con il fatto che mancano ancora delle informazioni definitive circa la durata di vita del chip. I passaporti biometrici per i bambini di età inferiore ai tre anni hanno una durata di validità inferiore rispetto agli altri passaporti biometrici, poiché i dati biometrici dei bambini in tenera età cambiano rapidamente. In base alle legislazioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea anche per i bambini è obbligatorio un passaporto biometrico. 2.2.3 Art. 6 e 7 Il secondo periodo dell’articolo 7 capoverso 2 è stato spostato all’articolo 6 capoverso 4 per ragioni di coerenza. Quest’ultimo capoverso ha lo scopo di consentire a determinate persone di presentare una domanda nel loro luogo di dimora invece che in quello di domicilio o in quello in cui sono immatricolate all’estero. Ad esempio un cittadino svizzero residente all’estero che vive molto lontano da uno dei centri di registrazione dei dati biometrici situati all’estero, potrà richiedere un nuovo passaporto biometrico durante una vacanza in Svizzera. 2.2.4 Art. 14 Questa modifica conferma la prassi attuale. In effetti, oltre al cognome, anche il nome, il sesso, la data di nascita e il luogo d’origine che figurano nel documento d’identità, corrispondono alle indicazioni del registro delle famiglie o del registro informatizzato dello stato civile. Permane la possibilità di domandare l’iscrizione del cognome d’affinità. 8 2.2.5 Art. 14a Questo articolo descrive il contenuto del passaporto biometrico e il suo funzionamento. Nel chip possono essere registrati una fotografia digitale del viso e le impronte digitali, oltre ai consueti dati contenuti in un passaporto. Il fatto che tutti i dati del passaporto siano contenuti anche nel chip, costituisce un ulteriore elemento di sicurezza. Il contenuto del chip sarà autenticato mediante una firma elettronica e protetto dalla lettura non autorizzata. Alcuni dati potranno essere protetti dalla lettura da partre di determinate autorità. La fotografia sarà invece sempre leggibile in ossequio alle raccomandazioni dell’OACI. L’applicazione volontaria di determinate raccomandazioni dell’OACI e dei requisiti tecnici obbligatori per l’Unione europea garantiscono un livello di codificazione sufficiente dei dati. 2.2.6 Art. 17a Chiunque desidera un passaporto biometrico, dovrà come finora presentare innanzitutto una domanda all’autorità richiedente (il Comune di domicilio in Svizzera e la rappresentanza diplomatica o consolare all’estero, cfr. art. 6). Successivamente dovrà recarsi personalmente in un centro per la registrazione dei dati biometrici entro 30 giorni lavorativi, ma al più presto dopo cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Nel centro di registrazione dei dati biometrici sarà fatta una fotografia, saranno rilevate le impronte digitali della persona richiedente ed entrambe saranno registrate nel sistema d’informazione ISA. Una volta ricevuto il passaporto, la persona richiedente dovrà inoltre verificarne il buon funzionamento presso un servizio di controllo dei dati biometrici (art. 27a). La responsabilità per la gestione dei centri di registrazione dei dati biometrici e dei servizi di controllo dei dati biometrici nonché la ripartizione dei costi sono disciplinate negli articoli 44 e 58 dell’ordinanza. 2.2.7 Art. 19 Il capoverso 1 consente, durante il progetto pilota, di conservare i moduli di richiesta dei passaporti biometrici per più di due mesi e di trasmetterli all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo, in qualità di Ufficio competente in materia di documenti d’identità, potrà esaminare e analizzare i moduli. Questa possibilità semplificherà fra l’altro la valutazione del progetto pilota e la stesura del rapporto all’attenzione del Consiglio federale (cfr. art. 61ter cpv. 5). In linea di massima, in seguito alla conclusione del progetto pilota, per tutti i documenti d’identità sarà stabilito un periodo di conservazione unico di due mesi. 2.2.8 Art. 24 Questa modifica è indipendente dal progetto pilota e precisa il testo vigente dell’ODI, che non è sufficientemente specifico. Quando un passaporto viene perso o rubato e ritrovato in seguito, non è possibile verificare l’uso che ne è stato fatto nel frattempo. Il legittimo titolare del documento d’identità 9 potrebbe subire conseguenze spiacevoli se il documento perso è stato utilizzato abusivamente da un’altra persona, ad esempio per stipulare un contratto o per fare un viaggio. Per queste ragioni la perdita di un documento d’identità deve essere denunciata alle autorità. In seguito il documento è registrato in RIPOL come documento perso o rubato e non è più possibile restituirlo al suo titolare. 2.2.9 Art. 25 Il capoverso 4 è stato modificato in linea con la prassi attuale che consente all’Ufficio federale di polizia di esigere la consegna di determinati vecchi documenti d’identità inalterati (vale a dire documenti che l’autorità non ha reso inservibili) ai fini di un controllo e di una valutazione. In questi casi le persone che richiedono un nuovo documento non possono conservare quello vecchio, contrariamente a quanto prevede l’articolo 25 capoverso 3. Nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione si terrà tuttavia conto nella misura del possibile delle richieste delle persone che desiderano conservare il loro vecchio documento. 2.2.10 Art. 27 Il capoverso 4 è spostato all’articolo 27a capoverso 1. 2.2.11 Art. 27a Il capoverso 2 prevede l’obbligo di verificare il buon funzionamento del passaporto biometrico entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione. Tale verifica dovrà essere effettuata presso un servizio di controllo dei dati biometrici. Mediante l’obbligo della verifica s’intende evitare qualsiasi problema derivante dall’utilizzo all’estero di un documento d’identità difettoso. Se durante un controllo effettuato entro i termini prescritti dalla legge, si riscontra un difetto, il titolare ha diritto a un documento sostitutivo gratuito (art. 52 cpv. 1). La verifica, che tra l’altro può essere effettuata più volte e in ogni momento, ha anche lo scopo di consentire ai cittadini di visionare il contenuto dei dati registrati nel chip, ciò che garantisce il diritto d’accesso di ogni persona ai dati che la concernono trattati in una collezione (art. 8 della legge federale sulla protezione dei dati8 ). Tutte le verifiche effettuate presso un servizio di controllo dei dati biometrici saranno registrate in un sistema d’informazione creato appositamente (cfr. art. 37a). 2.2.12 Art. 27b Il capoverso 1 stabilisce espressamente l’obbligo di conservare con cura tutti i documenti d’identità. Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’articolo 9a LDI. 8 10 RS 235.1 2.2.13 Art. 28 e 30 Le modifiche di questi articoli sono una conseguenza dei dati supplementari registrati nel chip del passaporto biometrico. In seguito all’introduzione delle impronte digitali dei titolari di questo tipo di documento, è possibile consultare ISA anche tramite le impronte digitali invece che tramite il cognome della persona o il numero del documento d’identità (cfr. anche le spiegazioni relative all’art. 12 LDI). 2.2.14 Art. 37a Questa disposizione istituisce un sistema d’informazione dei servizi di controllo dei dati biometrici. Quando una persona richiede un documento sostitutivo gratuito in virtù dell’articolo 52 capoverso 1, tale sistema consente di verificare che i controlli dei passaporti biometrici previsti dall’articolo 27a capoverso 2 siano effettivamente avvenuti. Nel corso del progetto pilota tale sistema potrà anche essere utilizzato per delle valutazioni. 2.2.15 Art. 44 I capoversi 4-6 disciplinano la ripartizione delle competenze fra i Cantoni e la Confederazione per quanto riguarda gli apparecchi utilizzati nei centri di registrazione e presso i servizi di controllo dei dati biometrici. In virtù della disposizione transitoria di cui all’articolo 61ter capoverso 4, all’entrata in vigore del progetto pilota la Confederazione finanzia l’acquisto e l’installazione di due apparecchi di registrazione per ogni centro di registrazione dei dati biometrici. Tutte le ulteriori spese (di manutenzione e di sostituzione) sono a carico dell’autorità da cui dipende il centro di registrazione o il servizio di controllo dei dati biometrici, più precisamente dei Cantoni per quanto riguarda i centri e i servizi di controllo situati in Svizzera e della Confederazione per quelli situati all’estero (cfr. art. 58 cpv. 4). L’autorità che gestisce il centro o il servizio di controllo è tenuta a mettere a disposizione il personale e i locali adeguati. 2.2.16 Art. 50 Il capoverso 2bis prevede che la persona richiedente versi la parte dell’emolumento destinata al centro per la registrazione dei dati biometrici direttamente al centro. Durante il progetto pilota tale emolumento separato ammonta a CHF 50. Il versamento separato al centro di registrazione consente di evitare la riprogrammazione dei sistemi di fatturazione interna della Confederazione e riduce al minimo i costi durante il progetto pilota. La parte dell’emolumento destinata ai centri di registrazione spetta loro interamente e serve a finanziare l’infrastruttura e il personale, secondo il principio della copertura dei costi. 2.2.17 Art. 52 Conformemente al capoverso 2bis i termini di consegna dei passaporti biometrici sono più lunghi rispetto a quelli dei passaporti ordinari. In questo 11 caso si tratta di un margine di sicurezza necessario durante il progetto pilota. In caso di importanti problemi tecnici il DFGP è autorizzato a prolungare questi termini. 2.2.18 Art. 58 Durante il progetto pilota il numero dei centri di registrazione e dei servizi di controllo dei dati biometrici sarà limitato. Il DFGP ha stabilito il loro numero in funzione delle risorse finanziarie e delle peculiarità geografiche e linguistiche della Svizzera. Secondo la decisione del maggio 2005 vi saranno otto centri di registrazione dei dati biometrici all’estero (Parigi, Francoforte, Londra, New York, Toronto, Sao Paulo, Hong Kong e Sydney) e un centro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il rilascio di passaporti diplomatici e di servizio. In Svizzera vi saranno otto centri gestiti dai Cantoni di Argovia, Berna, Basilea Città, San Gallo, Zurigo, Vaud, dei Grigioni e del Ticino. Tutti i centri di registrazione sono allo stesso tempo servizi di controllo dei dati biometrici Non è ancora stata decisa l’ubicazione dei servizi di controllo supplementari. 2.2.19 Art. 61 ter Questo articolo precisa che il passaporto biometrico è introdotto sotto forma di un progetto pilota e che la produzione annuale ammonta al massimo a 100 000 esemplari. La quantità annuale è indicata nell’ottica della trasparenza e permette di giustificare, se necessario, una limitazione dell’offerta. Il DFGP è autorizzato a sospendere per un periodo limitato la possibilità di richiedere un passaporto biometrico. Tale competenza potrà essere esercitata se la quota annuale prevista durante li progetto pilota dovesse essere raggiunta alquanto rapidamente nel corso dell’anno. Il DFGP può anche decidere di incrementare la produzione annuale se le richieste lo giustificano e se ciò è tecnicamente possibile. Come esposto nelle spiegazioni relative all’articolo 6a LDI, in occasione dell’introduzione definitiva del passaporto biometrico il Consiglio federale intende bandire un concorso pubblico per il suo allestimento. Nel frattempo, durante il progetto pilota, sarà l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, che attualmente produce tutti i passaporti svizzeri, a essere incaricato della stesura del passaporto biometrico. Il progetto pilota ha lo scopo di predisporre l’introduzione definitiva dei documenti d’identità sulla base della revisione della LDI. Secondo la pianificazione attuale, quando le modifiche della LDI saranno dibattute in Parlamento, il progetto pilota sarà già in corso. In tal modo vi sarà eventualmente ancora tempo per procedere a precisazioni puntuali nel testo della legge federale. Il capoverso 5 obbliga l’Ufficio federale di polizia a presentare al Consiglio federale un rapporto di valutazione, al più tardi due anni dopo l’avvio del progetto pilota. Tale rapporto, ispirato alle esperienze fatte e ai pareri di tutte 12 le parti coinvolte nel progetto, in particolare i Cantoni, potrà eventualmente giustificare modifiche del progetto pilota e dell’ODI. 2.2.20 Allegato 1 L’allegato contiene la matrice d’accesso ai dati di ISA. Rispetto alla versione attualmente in vigore, sono state introdotte due nuove autorità, vale a dire i centri per la registrazione dei dati biometrici in Svizzera e quelli all’estero. Va detto che non si tratta propriamente di nuove autorità, poiché i loro compiti saranno svolti dagli uffici cantonali dei passaporti e dalle rappresentanze svizzere all’estero. Sono stati aggiunti due nuovi campi di dati. Si tratta della fotografia digitale e delle impronte digitali rilevate dal centro per la registrazione dei dati biometrici. Tali dati saranno pertanto registrati sia nel chip sia in ISA. I dati del chip saranno autenticati e protetti mediante una firma elettronica, mentre i dati biometrici registrati in ISA saranno protetti dalle misure di sicurezza valide per il sistema d’informazione nel suo complesso (cfr. capitolo 3 ODI, in particolare la sezione 3 concernente la sicurezza dei dati e il controllo). 2.2.21 Allegati 2 e 3 L’emolumento per il passaporto biometrico è stato fissato a CHF 250 (CHF 180 per i bambini di età inferiore a tre anni). Queste tariffe permettono di coprire interamente le spese di progettazione e di allestimento. Gli importi piuttosto elevati sono riconducibili ai costi notevoli dell’avvio della produzione, al costo nominale più elevato del materiale dovuto alla quantità ridotta e alla necessità di coprire le spese dell’infrastruttura legate alla creazione dei centri per la registrazione e dei servizi di controllo dei dati biometrici. Per quanto concerne le persone che hanno compiuto tre anni, il passaporto biometrico costa CHF 130 in più rispetto al passaporto ordinario. Questa somma è suddivisa nel modo seguente: • • • CHF 60 per le spese di progettazione (progettazione del documento, degli apparecchi di registrazione e di controllo, creazione di programmi informatici, formazione ecc.); CHF 20 per i costi del materiale supplementare necessario per il passaporto biometrico (chip, antenna, materiale per integrare il chip nel libretto); CHF 50 per le spese di gestione dei centri di registrazione dei dati biometrici (manutenzione e sostituzione degli apparecchi di registrazione, locali, personale). Queste tariffe saranno naturalmente oggetto di una nuova valutazione una volta concluso il progetto pilota. 13 2.2.22 Entrata in vigore Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore dell’ordinanza rivista. Per consentire di effettuare anche le necessarie verifiche, l’entrata in vigore dovrà avvenire prima della data limite prevista per l’introduzione dei passaporti biometrici nell’ambito del progetto pilota, vale a dire al più presto entro settembre 2006. La Svizzera dovrebbe pertanto essere in grado di rilasciare dei documenti d’identità biometrici contemporaneamente agli Stati membri dell’Unione europea (cfr. capitolo 1.2). In linea di massima i requisiti tecnici stabiliti dall’Unione europea in merito alle impronte digitali e alla loro protezione all’interno del chip saranno adottati a partire dalla fine del 2005. Poiché la Svizzera intende dotarsi di standard paragonabili a quelli dell’UE e tenendo conto del tempo necessario per le verifiche tecniche, è possibile che l’introduzione delle impronte digitali nel chip del passaporto non possa essere completata in tempo per l’inizio della produzione del passaporto biometrico. È anche possibile che durante un determinato periodo le impronte digitali delle persone che hanno richiesto un passaporto biometrico siano registrate unicamente nel sistema d’informazione ISA e non nel chip. Se necessario il Consiglio federale terrà conto di queste circostanze in occasione della decisione in merito all’entrata in vigore dell’ordinanza, il cui testo sarà adeguato di conseguenza. 3 Conseguenze 3.1 Conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale 3.1.1 Conseguenze per la Confederazione Come esposto nel capitolo 2.2.21, l’emolumento per il passaporto biometrico è stato fissato in modo da coprire le spese del progetto pilota. La Confederazione prevede tuttavia che il progetto causerà spese pari a 14 milioni di franchi. Per quanto riguarda il personale, per i compiti supplementari legati al progetto pilota (avvio del progetto, nuova procedura per il rilascio dei documenti d’identità, controlli e valutazioni, formazione del personale dei Cantoni e del DFAE, sostegno agli utenti del sistema ni formatizzato, risposte alle domande dei cittadini sulla biometria ecc.) sono necessari quattro nuovi posti di lavoro a tempo pieno presso il DFGP. Il DFAE necessita dal canto suo di nove nuovi posti di lavoro a metà tempo, un posto per ognuno dei centri di registrazione dei dati biometrici situati all’estero e uno per il centro di registrazione del DFAE in Svizzera. La durata degli impieghi summenzionati è limitata al periodo del progetto pilota. Gli oneri finanziari e le risorse di personale necessarie per l’introduzione definitiva del passaporto biometrico non possono ancora essere quantificati 14 con certezza. Il rapporto di valutazione previsto dall’articolo 61ter capoverso 5 ODI (cfr. capitolo 2.2.19) fornirà maggiori informazioni in merito. 3.1.2 Conseguenze per i Cantoni Considerata l’applicazione del principio della neutralità dei costi, l’introduzione del passaporto biometrico non comporta conseguenze dirette in ambito finanziario per i Cantoni. I Cantoni responsabili di un centro di registrazione o di un servizio di controllo dei dati biometrici devono sostenere i costi di manutenzione e di sostituzione degli apparecchi di registrazione e di controllo (cfr. art. 44 cpv. 6 ODI). Inoltre devono mettere a disposizione locali adeguati (edifici, parcheggi ecc.) e personale a sufficienza. Tali costi varieranno da Cantone a Cantone e dovrebbero essere coperti dagli emolumenti riscossi dai centri di registrazione dei dati biometrici. Non è ancora possibile definire con sufficiente precisione le conseguenze dell’introduzione definitiva del passaporto biometrico. In effetti la tecnologia conoscerà indubbiamente ancora degli sviluppi nel corso dei prossimi anni. Inoltre è possibile che la procedura di rilascio dei documenti d’identità sia modificata e semplificata anche direttamente dai Cantoni (cfr. la proposta di revisione dell’art. 5 LDI), soprattutto in seguito all’estensione a tutta la popolazione del registro informatizzato dello stato civile INFOSTAR. A questo proposito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni sta attualmente elaborando proposte relative alla procedura di rilascio dei passaporti biometrici a partire dalla loro introduzione definitiva. 3.2 Altre conseguenze L’introduzione a titolo sperimentale del passaporto biometrico consente alla Svizzera di rispettare le raccomandazioni dell’OACI, di far parte dei Paesi tecnologicamente più avanzati nel settore, di adeguarsi agli sforzi intrapresi dall’Unione europea e di continuare a far parte del «Visa Waiver Program» degli Stati Uniti. Il progetto pilota ha quindi conseguenze positive sia per l’affidabilità e la sicurezza dei documenti d’identità sia per la libera circolazione dei cittadini svizzeri. La permanenza della Svizzera nel «Visa Waiver Program» è di fondamentale importanza per l’economia nazionale. Va ricordato che richiedere un visto per un soggiorno negli Stati Uniti costa USD 100 e che è necessario fissare un appuntamento con parecchie settimane di anticipo e recarsi personalmente presso una rappresentanza americana, il che implica uno spostamento e procedure amministrative che richiedono almeno una mezza giornata. L’introduzione dei dati biometrici nel passaporto fornisce un ulteriore contributo alla lotta contro gli abusi in materia di documenti d’identità, al pari della recente introduzione di ISA. Sarà soprattutto possibile combattere più efficacemente il rilascio di più documenti d’identità con lo stesso cognome, ma a favore di persone diverse, tenuto conto che non è sempre 15 possibile distinguere due persone con l’ausilio della sola fotografia formato passaporto. 4 Rapporto con il diritto europeo Il progetto pilota nella forma qui presentata prende spunto dal regolamento CE numero 2252/2004. Tale regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ed è pertanto applicabile in Svizzera in virtù dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 9 A partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo tutti i passaporti rilasciati in Svizzera dovranno contenere l’immagine del viso e in seguito le impronte digitali. Come spiegato nel capitolo 1.2, non è ancora nota la data in cui diverrà obbligatoria l’introduzione delle impronte digitali nei Paesi dello spazio Schengen. Il Consiglio federale ritiene che le prescrizioni europee relative ai passaporti biometrici debbano essere prese in considerazione, indipendentemente dalla partecipazione della Svizzera allo spazio Schengen. Infatti, i requisiti minimi dell’OACI, soprattutto in materia di protezione dei dati, non corrispondono appieno alle condizioni auspicate dalla Svizzera per un passaporto di elevata qualità e sicurezza. Si tratta inoltre di garantire che il passaporto svizzero disponga di un livello di sicurezza perlomeno equivalente a quello dei Paesi della vicina Unione europea. 5 Basi legali 5.1 Costituzionalità Il presente avamprogetto propone una modifica della LDI e dell’ODI, le quali si basano sull’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale.10 Tale modifica s’iscrive pertanto nel quadro di una competenza costituzionale vigente. 5.2 Delega di competenze legislative Agli articoli 2 capoverso 1bis 2a, 6a e 16, l’avamprogetto di modifica della LDI attribuisce al Consiglio federale numerose nuove competenze: • determinare i dati biometrici (immagine del viso, impronte digitali, scansione dell’iride) utilizzati per ogni tipo di documento d’identità; • stabilire le modalità tecniche della protezione del chip; 9 10 16 FF 2004 5747 RS 101 • stipulare trattati internazionali concernenti il controllo dei documenti d’identità provvisti di un chip; • autorizzare le compagnie di trasporto, tenute a verificare l’identità dei loro passeggeri, a consultare i dati registrati sul chip; • stabilire le esigenze applicabili ai centri preposti all’allestimento dei documenti; • stabilire le modalità di applicazione delle raccomandazioni e delle norme di riferimento dell’OACI in materia di documenti d’identità. Queste nuove competenze saranno esercitate mediante una modifica dell’ODI o mediante nuove ordinanze d’applicazione. 17 INDICE 1 Parte generale 1.1 Contesto 1.2 Recenti sviluppi nell’Unione europea 2 2 3 2 Parte speciale 2.1 Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (LDI) 2.1.1 Art. 2 2.1.2 Art. 2a 2.1.3 Art. 5 2.1.4 Art. 6 2.1.5 Art. 6a 2.1.6 Art. 9a 2.1.7 Art. 11 2.1.8 Art. 12 2.1.9 Art. 13 2.1.10 Art. 16 2.1.11 Disposizione transitoria 2.2 Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI) 2.2.1 Art. 2 2.2.2 Art. 5 2.2.3 Art. 6 e 7 2.2.4 Art. 14 2.2.5 Art. 14a 2.2.6 Art. 17a 2.2.7 Art. 19 2.2.8 Art. 24 2.2.9 Art. 25 2.2.10 Art. 27 2.2.11 Art. 27a 2.2.12 Art. 27b 2.2.13 Art. 28 e 30 2.2.14 Art. 37a 2.2.15 Art. 44 2.2.16 Art. 50 2.2.17 Art. 52 2.2.18 Art. 58 2.2.19 Art. 61ter 2.2.20 Allegato 1 2.2.21 Allegati 2 e 3 2.2.22 Entrata in vigore 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 3 Conseguenze 14 18 3.1 Conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale 3.1.1 Conseguenze per la Confederazione 3.1.2 Conseguenze per i Cantoni 3.2 Altre conseguenze 14 14 15 15 4 Rapporto con il diritto europeo 16 5 Basi legali 5.1 Costituzionalità 5.2 Delega di competenze legislative 16 16 16 19
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