Avviso pubblico Lsu - Comuni-16.7.2014

Provincia di Piacenza
Contributi a favore di Comuni che promuovono prestazioni di attività socialmente utili.
Anni 2014-2015.
Premessa
La situazione di crisi che ha colpito l'economia del territorio provinciale ha prodotto importanti conseguenze
sotto il profilo occupazionale ed ha determinato un conseguente massiccio ricorso agli ammortizzatori
sociali.
Nella situazione contingente si è ravvisata la necessità di intervenire in modo tempestivo, attraverso
strumenti flessibili e fortemente personalizzabili, diretti a mantenere spendibili le competenze professionali
dei lavoratori colpiti dalla crisi stessa e ad attenuare i possibili effetti sociali correlati a situazioni di
sospensione o perdita del lavoro.
La presente iniziativa presenta precise finalità di natura sociale, in quanto intende offrire un sostegno
economico ai lavoratori percettori di trattamenti previdenziali ed a fornire agli stessi possibilità di ulteriori
esperienze lavorative e formative.
Il d.lgs. 1.12.1997, n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della
legge 24 giugno 1997, n. 196” e s.m.i. prevede all'art. 7 l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento
straordinario di integrazione salariale e del trattamento di indennità di mobilità ed all'art. 8 disciplina l'utilizzo
dei lavoratori in tali attività.
Inoltre, la legge regionale dell'Emilia-Romagna 1° agosto 2005, n. 17, all'art. 16, rubricato “Crisi
occupazionali” dispone che anche la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in concorso con le Parti
sociali, ponga in essere le “azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti
negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio”.
Con il presente avviso si determinano le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il
sostegno ai Comuni che promuovono progetti che prevedono lo svolgimento di attività socialmente utili,
mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei
progetti.
Articolazione dell'Avviso pubblico:
1. modalità attuative, requisiti necessari, beneficiari, lavoratori utilizzati, progetti di attività socialmente
utili, ammontare del contributo e risorse disponibili;
2. modalità presentazione domanda di contributo, istruttoria, concessione ed erogazione del contributo,
rendicontazione; verifiche attuazione iniziative (monitoraggio e controllo);
3. informativa per il trattamento dei dati personali.
Parte I
Modalità attuative, requisiti necessari, beneficiari, lavoratori utilizzati, progetti di attività
socialmente utili ed ammontare del contributo
Interventi ammissibili a contributo
I contributi saranno concessi ai Comuni del territorio della provincia di Piacenza che presentano progetti che
prevedono prestazioni di attività socialmente utili, mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti
previdenziali.
Si definiscono attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 468/1997, “le attività che
hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di
particolari categorie di soggetti”. Per attività socialmente utili si intendono tutte quindi, a titolo
esemplificativo, le attività che l'Amministrazione pubblica pone in essere, al fine di migliorare la qualità della
vita, dell'ambiente, degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la
qualità delle prestazioni offerte.
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Beneficiari
Possono beneficiare del contributo i suddetti Comuni del territorio della provincia di Piacenza che
promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti
previdenziali (art.1, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 468/1997).
Lavoratori utilizzati
Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali
residenti nella provincia di Piacenza che rientrano in una delle seguenti categorie:
• lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
• lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità.
I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel Comune o
nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni.
A tal fine i Comuni devono inoltrare una richiesta ai competenti Centri per l'impiego, specificando la durata
delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 468/1997).
Resta nella piena responsabilità del Comune attivarsi presso i competenti Centri per l'Impiego della Provincia
per la raccolta di manifestazione d'interesse dei lavoratori.
L'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore
e Comune e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.
I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario settimanale non inferiore a 20 ore e non superiore a 36
e comunque per non più di 8 ore giornaliere.
Le ore di utilizzo in attività socialmente utili fino al raggiungimento delle 20 ore settimanali sono coperte
esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale e dal trattamento di mobilità spettante.
Per le ore di utilizzo in attività socialmente utili eccedenti le 20 e fino ad un massimo di 36 ore ai lavoratori
compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale,
calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività
analoghe presso il soggetto utilizzatore (Comune) (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 468/1997).
L'importo integrativo è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza
(art. 8, comma 6, d.lgs. n. 468/1997); a tal fine il lavoratore socialmente utile provvederà a compilare
giornalmente un apposito registro presenze controfirmato dal responsabile/coordinatore di progetto del
Comune.
L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare la durata del periodo di
trattamento straordinario di integrazione salariale o del trattamento di mobilità percepito dal lavoratore
stesso.
Progetti di attività socialmente utili
Ciascun progetto di attività socialmente utile da presentarsi alla Provincia, con le stesse modalità di seguito
riportate per la domanda di contributo, entro il 30/9/2014, contiene le seguenti indicazioni:
− soggetto proponente;
− referente/coordinatore del progetto;
− titolo del progetto;
− finalità da perseguire;
− descrizione delle attività da realizzare;
− luogo di svolgimento delle attività;
− numero dei posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività indicate (un numero
massimo di posti per Comune: 3);
− durata prevista di ciascun posto di lavoro espressa in settimane (massimo di 26 settimane = 6
mesi);
− numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro (massimo 36 ore
settimanali – minimo 20 ore);
− categoria di inquadramento e retribuzione oraria al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali
per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il Comune;
− costo orario complessivo del progetto;
− previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi.
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La durata delle attività socialmente utili non può essere superiore a 26 settimane (6 mesi).
Qualora il progetto comprenda una pluralità di lavoratori socialmente utili, lo stesso si intende concluso
quando l'ultimo posto di lavoro del progetto finisce il periodo di attività prevista.
Ammontare del contributo
La Provincia di Piacenza contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili assegnando un
contributo pari al 80% dell'importo integrativo (come sopra indicato: corrispondente alla retribuzione oraria
relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i
dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore) corrisposto dal soggetto utilizzatore
per le ore eccedenti le 20 ore settimanali (e fino ad un massimo di 36 ore settimanali).
Il 20% dell'importo relativo alla retribuzione oraria prevista per i lavoratori nonché i costi delle assicurazioni
(INAIL e responsabilità civile verso terzi) e IRAP sono a carico dell'Ente utilizzatore (Comune).
Sono finanziabili progetti presentati dai Comuni che prevedono posti di lavoro individuati in numero massimo
di 3.
Risorse disponibili
Le risorse disponibili ammontano a € 30.000, 00
Ulteriori risorse, che si rendessero disponibili, potranno incrementare la somma indicata.
Criteri di accesso ai contributi
Il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro previsti dai progetti di attività socialmente utili è
fissato al: 31 dicembre 2014.
Il termine conclusivo delle attività relative a ciascun posto di lavoro è fissato al: 30 settembre 2015.
L'ente utilizzatore provvederà a sottoscrivere con il soggetto prestatore di attività socialmente utile un
progetto individuale di attività socialmente utile diretto a disciplinare il rapporto tra Ente utilizzatore ed il
soggetto prestatore di attività socialmente utile, secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Le rideterminazioni e le revoche dei contributi erogati ai beneficiari saranno adottate con appositi
provvedimenti dirigenziali.
Parte II
Modalità di presentazione delle domande di contributo e relative procedure amministrative.
Modalità di istruttoria, ammissione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione .
Monitoraggio e controllo.
Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.
Le domande di contributo devono pervenire, all’Ufficio protocollo della Provincia di Piacenza – Settore
Formazione e Lavoro. Servizi alla Persona e alla Comunità, Via Mazzini, 62 - 29121 Piacenza – o Via
Garibaldi 50 - 29121 Piacenza – Att. ne Sig. ra Graziella Cucina
in uno dei sottoelencati modi:
• consegna a mano o tramite incaricato del soggetto richiedente;
• spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie
di recapito debitamente autorizzate;
Per tale tipo di spedizione NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. IL RECAPITO DELLA
DOCUMENTAZIONE RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE.
Orari Ufficio protocollo Via Mazzini, 62
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00
Orari Urpel Via Garibaldi, 50
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì dalle 8.30 alle 13.00
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•
trasmissione alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Piacenza all’indirizzo:
[email protected]. La domanda (corredata di tutta la documentazione) deve essere
trasmessa con posta elettronica certificata dell'Ente. In questo caso farà fede la data e l'ora di
ricezione della casella di posta elettronica certificata della Provincia di Piacenza, attestata dalla
ricevuta di consegna. Saranno considerate valide:
le domande con firma digitale basate su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. In tal
caso, la domanda dovrà essere preferibilmente in formato pdf, pdf/a, rtf.
le domande sottoscritte dall’interessato con firma autografa e inviate preferibilmente in formato pdf,
pdf/a.
Le domande trasmesse con posta elettronica indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da
quella sopra indicata saranno considerate irricevibili
La presentazione delle domande di contributo potrà avvenire fino al 31/12/2014 termine
ultimo di presentazione delle domande.
Non saranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre tale termine.
Il modulo per la domanda di contributo ed il modulo per la presentazione del progetto sono disponibile sul
sito Internet www.provincia.pc.it - sezione lavoro – piano straordinario di contrasto alla crisi e a sostegno
dell'occupazione. Politiche del lavoro Provinciali
Le domande di contributo dovranno contenere:
1. Dati identificativi del richiedente, in qualità di legale rappresentante dell'Ente o suo delegato;
2. Dati dell'Ente, in quanto beneficiario;
3. Dati identificativi del lavoratore socialmente utile;
3. Dati di sintesi del progetto;
4. Modalità di pagamento (indicazione degli estremi bancari per l'accreditamento del contributo);
5. Piano finanziario.
La Provincia si riserva di richiedere eventuali ulteriori documenti non previsti per casi e situazioni particolari.
Modalità di istruttoria, ammissione ed erogazione dei contributi
La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
La domanda di contributo dovrà corrispondere con il progetto di attività socialmente utile
presentato, pena l'inammissibilità.
Conclusa l'istruttoria della domanda di contributo, in relazione alle risorse disponibili, la Provincia avvierà le
procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi ai beneficiari delle domande ritenute ammissibili al
finanziamento.
La Provincia provvede alla concessione del contributo ed all'erogazione del 50% del contributo concesso a
metà percorso (ossia dopo che è stata realizzata la metà del progetto), previa trasmissione alla Provincia
degli atti attestanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento finanziato, unitamente alla relazione intermedia
dell'attività svolta ed alla rendicontazione dei costi sostenuti con l'indicazione del luogo di conservazione
della relativa documentazione contabile il tutto debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Ente.
La restante quota del contributo sarà erogata a saldo previa trasmissione alla Provincia degli atti attestanti
l'avvenuta realizzazione dell'intervento finanziato, unitamente alla relazione finale dell'attività svolta ed alla
rendicontazione dei costi sostenuti con l'indicazione del luogo di conservazione della relativa documentazione
contabile il tutto debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Ente.
Qualora i soggetti beneficiari dei contributi ne facciano richiesta, la liquidazione dell'intera somma assegnata
e concessa potrà avvenire in un'unica soluzione, a conclusione delle iniziative previste, previa presentazione
della documentazione richiesta; in tal caso i soggetti beneficiari dovranno fare comunque pervenire alla
Provincia la dichiarazione della data di avvio delle attività progettuali, ossia copertura dei posti di lavoro
previsti dal progetto, indicando specificatamente che si richiede la liquidazione del contributo in un'unica
soluzione a chiusura del progetto, una volta effettuata la rendicontazione.
Di norma, entro 60 giorni, dalla presentazione di ciascuna istanza, la Provincia approverà la stessa se
accoglibile con la concessione del relativo contributo, a meno che la complessità dell'istanza non giustifichi
tempi più lunghi. (max 90 giorni).
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Gli esiti delle istruttorie saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della
Provincia di Piacenza, alla sezione lavoro, alla sezione trasparenza, tramite affissione all’Albo pretorio
Provinciale, con l’esclusione di ogni altra comunicazione formale.
Eventuali comunicazioni con i beneficiari avverranno mediante l'indirizzo di posta certificata dagli stessi
indicato nel modulo di presentazione della domanda.
Rendicontazione:
La rendicontazione finale dovrà essere presentata dal Comune alla Provincia, entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto e comunque a pena la decadenza dal contributo, entro il 31.10.2015
La Provincia rimborserà la spesa effettivamente sostenuta dal Comune nel periodo.
Una rendicontazione intermedia è prevista a metà percorso (ossia al 50% dello svolgimento dell'attività del
progetto) con conseguente erogazione parziale del contributo (in misura pari al 50%) a condizione che entro
30 giorni dall'effettiva realizzazione del progetto di lavoro socialmente utile il Comune invii la rendicontazione
intermedia, fermo restando che in caso di mancata presentazione di tale rendicontazione intermedia la
Provincia provvederà all'erogazione a saldo.
Le rideterminazioni e le revoche dei contributi erogati ai beneficiari saranno adottate con appositi
provvedimenti dirigenziali.
Il Comune dovrà compilare l'apposito modulo “Rendicontazione” scaricabile e consultabile sul sito della
Provincia di Piacenza all’indirizzo www.provincia.pc.it – lavoro – sezione lavoro – piano straordinario di
contrasto alla crisi e a sostegno dell'occupazione. Politiche del lavoro Provinciali, entro e non oltre per la
rendicontazione finale 60 giorni dalla conclusione del progetto, e comunque a pena la decadenza dal
contributo, entro 31.10.2015, con una delle modalità sopra indicate per la presentazione della richiesta
del contributo.
Erogazione del contributo
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione attestante lo svolgimento del 50% del progetto ed
entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la conclusione del progetto stesso, la
Provincia provvederà all'erogazione dei contributi al Comune.
Il Comune dovrà presentare alla Provincia – Settore formazione e lavoro. Servizi alla persona e alla
comunità:
• un prospetto contenente le spese effettivamente sostenute;
• un rapporto intermedio e/o finale di esecuzione del progetto.
La Provincia eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso.
Monitoraggio e controllo.
La Provincia provvederà ad effettuare:
• le verifiche sulla documentazione presentata per l’accesso ai contributi;
• il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili e la valutazione degli interventi
finanziati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.
Il Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al presente avviso, con esclusione dell’emissione del
provvedimento finale ai sensi della L. 241/90 è la Sig.ra Graziella Cucina
Per informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Formazione e lavoro. Servizi alla persona e alla Comunità” Sig.ra
Graziella Cucina tel. 0523/795820 – 829 – E-mail: [email protected]
L’avviso pubblico sarà disponibile al sito della provincia di Piacenza, all’indirizzo www.provincia.pc.it – lavoro
– sezione lavoro – piano straordinario di contrasto alla crisi e a sostegno dell'occupazione. Politiche del
lavoro Provinciali
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Parte III
INFORMATIVA per il trattamento dei dati
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Provincia di Piacenza, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali richiesti con il presente Avviso.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Piacenza, in quanto soggetto
pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti alla Provincia dagli interessati, al momento della
presentazione della domanda di contributo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Registrare i dati trasmessi;
b) Realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
c) Inviare comunicazioni agli interessati;
d) Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Piacenza, individuati quali
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia di Piacenza, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
La Provincia di Piacenza è Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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