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Aggiornamento PERSONALE
Circolare 10 febbraio 2014
Notiziario entionline + Notizie quotidiani
dal 3 all' 8 febbraio 2014
Notiziario entionline
(riportiamo le news, di interesse in materia
di Personale, pubblicate nel nostro sito
www.entionline.it nella settimana trascorsa)
Ministero Giustizia: Comuni e lavoro carcerati
L’Anci ha reso disponibile la nota con cui il Ministero della Giustizia ha specificato la
distinzione tra il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e il
lavoro all’esterno, nella ulteriore formulazione del comma 4-ter all’art. 21 della L. 354/75,
precisazione necessaria per la gestione, da parte dei Comuni, delle attività lavorative
extramurarie dei carcerati, come da protocollo tra l’Anci e il Ministro della Giustizia.
Ministero PA: limite trattamento economico
Il Ministero per la PA ha pubblicato una nota del 3 febbraio 2014, nella quale avverte che,
nell'anno 2013, il trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di
cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta,
ammonta a € 311.658,53: tale importo diviene quindi il limite che le amministrazioni
pubbliche non possono superare non solo relativamente ai rapporti di lavoro subordinato
ma anche nei confronti di quelli di lavoro autonomo, compresi organi di amministrazione,
direzione e controllo, che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche
finanze.
Inps: contributi gestione separata
Nella circolare n. 18 del 4 febbraio 2014 l’Inps ha illustrato nel nuove aliquote contributive,
nonché i nuovi massimali e minimali, da applicare alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tar Sicilia: avvocato Comune e pianta organica
Nella sentenza n. 50 del 10 gennaio 2014 il Tar per la Sicilia si è espresso in merito al
ricorso dell’unico avvocato in servizio presso l’ufficio legale di un Comune, il quale
chiedeva l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta, approvando il
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e la ridefinizione della dotazione
organica, procedeva ad inglobare il servizio “affari legali e contenzioso” all’interno del
settore “affari generali ed organizzazione aziendale” con conseguente subordinazione
gerarchica al dirigente di tale settore; il ricorrente sosteneva che la creazione di un
rapporto gerarchico tra il dirigente del settore affari generali e l’avvocato comunale
violerebbe l’autonomia funzionale di quest’ultimo, ma i giudici respingono il ricorso,
affermando che l'ente deve assicurare nel contempo l'inserimento nell'assetto
organizzativo dell'ufficio legale e l'autonomia funzionale del professionista, assicurando
una distinzione fra attività legale ed attività amministrativa, ma a tal fine non è necessario
conferire natura apicale all'ufficio legale, in quanto tale scelta ampiamente discrezionale
dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell'ente e dalle risorse finanziarie
disponibili nel bilancio comunale (nel caso specifico, l’ufficio legale ha un solo avvocato, il
quale si occupa prevalentemente di attività di consulenza, non essendo il contenzioso
incidente in maniera particolarmente significativa).
Funzione Pubblica: diritto alla pensione
Pubblichiamo il parere espresso dalla Funzione Pubblica il 31 gennaio 2014 in risposta ad
un Comune in merito alla cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici dopo la
previsione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 125/2013.
Notizie quotidiani
(abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore
rilievo degli articoli, di interesse per gli uffici che si occupano
della gestione del Personale, pubblicati sui quotidiani nella settimana
trascorsa)
Stabilizzazioni
03/02/2014 - Il Sole 24 Ore
La quantità effettiva di stabilizzazioni di lavoratori precari e di Lsu che le Pubbliche
amministrazioni possono effettuare in base al Dl 101/2013 e della legge 147/2013 è ancora
un'incognita. Sulle stabilizzazioni pesano in modo pesante i tetti imposti alle nuove
assunzioni e la limitazione della quantità massima di stabilizzazioni nel limite del 50%
della spesa per le nuove assunzioni. Per poter stimare quante amministrazioni
procederanno alla stabilizzazione di Lsu occorre invece verificare la quantità di incentivi
che saranno messi a disposizione dei singoli enti e la scelta che il Governo dovrà effettuare
se considerare o meno queste risorse trasferite ai Comuni in detrazione dal tetto alla spesa
del personale.
Per la sistemazione dei precari gli enti possono utilizzare sia l'articolo 4 del DL 101/2013,
che valgono fino a tutto il 2016, sia l'articolo 35, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, che si
applicano a regime. In ambedue i casi i destinatari sono i lavoratori subordinati a tempo
determinato, quindi non sono inclusi i somministrati.
Si deve inoltre ricordare (da ultimo lo ha fatto il recente parere della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Basilicata 4/2014) che i responsabili assunti con
l'articolo 110 del Tuel, al pari dei dipendenti assunti negli uffici di staff degli organi
politici, non possono essere stabilizzati.
Gli enti locali hanno l'obbligo fino a tutto il 2016 di assumere i dipendenti di categoria A e
B solo attingendo alle graduatorie che le Regioni devono predisporre di Lsu ed Lpu. Gli
enti possono scegliere in questo elenco anche i lavoratori che hanno svolto la propria
attività presso l'ente e, ovviamente, se il numero delle stabilizzazioni possibili è inferiore ai
lavoratori in servizio, devono privilegiare chi è collocato prima in graduatoria.
La graduatoria combinerà tre fattori: anzianità come Lsu o Lpu, anzianità anagrafica e
carico di famiglia.
Queste assunzioni sfuggono ai vincoli di spesa per l'approvvigionamento di personale, ma
non ai vincoli del rispetto del Patto e del tetto di spesa del personale. Esse verranno
incentivate nella misura massima di 9.200 euro sulla base dei criteri che devono essere
dettati dal ministero del Lavoro, in cui una condizione di favore deve essere garantita ai
Comuni che effettuano queste assunzioni nei tetti fissati dal legislatore e assicurano il
rispetto della spesa del personale.
Gli enti possono assumere gli Lsu e gli Lpu anche in part time, ma devono coprire posti
vacanti in dotazione organica, mentre non sono tenuti a rispettare la soglia massima del
30% nell'ambito delle categorie A e B.
Arturo Bianco
Limite massimo compensi
04/02/2014 - Italia Oggi
Ammonta a 311.658,53 euro il trattamento economico annuale del primo presidente della
Corte di cassazione. Lo ha comunicato con una nota (n. 6651 del 23 gennaio 2014) il
ministero della giustizia che ha scritto al dipartimento della funzione pubblica e al
ministero dell'economia. Alla base della comunicazione da parte di via Arenula, le nuove
previsioni stabilite dalla legge di stabilità 2014 (commi 471 e 472) che hanno esteso
l'ambito di applicazione del tetto retributivo. Tanto che tutte le amministrazioni pubbliche
sono ora tenute a darne applicazione per l'anno 2014.
L'importo, chiarisce la nota del ministero guidato da Annamaria Cancellieri, «non
comporta un adeguamento automatico delle retribuzioni dei dirigenti pubblici, che
restano bloccate dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ma costituisce il
limite non superabile per tutti gli emolumenti corrisposti a coloro che, in ragione di
rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni
elencate nell'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001, compresa la titolarità di organi di
amministrazione, direzione e controllo, ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle
pubbliche finanze».
Aliquota contributiva parasubordinati
05/02/2014 - Italia Oggi
Sale di un punto l'aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati, entro il
massimale imponibile di 100.123 euro. Ma non per tutti. L'aumento è stato congelato per le
Partite Iva. È quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 18/2014. Resta invece ferma,
almeno per l'anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva momentaneamente
“graziati” dalla legge di Stabilità (art. 1, comma 491, legge n. 147/2013).
Dal gennaio 2018 raggiungerà il 33,72% per i collaboratori «esclusivi» (coloro che dalla
collaborazione o dall'attività con partita Iva senza cassa ricavano il principale
sostentamento); e il 24% quella dei collaboratori «non esclusivi» (a regime già dal 2016),
dei collaboratori cioè in pensione o in possesso di un'altra previdenza obbligatoria (coloro
i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio familiare).
I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a
ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non
inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività
commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990).
Leonardo Comegna
Turni polizia municipale
07/02/2014 - Italia Oggi
L'operatore di polizia municipale che presta servizio in turno ha diritto al riposo
compensativo o al pagamento dello straordinario in caso di prestazione effettuata in un
giorno festivo infrasettimanale. Lo ha chiarito la Corte d'appello di Milano con la sentenza
n. 1102 del 28 gennaio 2014.
La questione del turno festivo infrasettimanale dei vigili è controversa e gli orientamenti
comunali non univoci. Alcuni comuni valutano infatti tale attività non come una
prestazione ordinaria ma come una diversa fattispecie che da luogo alla possibilità per il
lavoratore di fruire, al pari di ogni altro dipendente, del riposo compensativo
corrispondente alla festività non goduta o del trattamento alternativo, ossia il compenso
per lavoro straordinario festivo. Altri enti, invece, riconoscono in questa ipotesi la
possibilità di fruire del riposo compensativo e della maggiorazione prevista dall'art. 24 del
ccnl.
Diverse amministrazioni, infine, considerano il servizio svolto in un turno ricadente in una
festività infrasettimanale alla stessa stregua di quello svolto in una qualsiasi domenica in
cui sia previsto il turno e quindi riconoscendo una piccola maggiorazione oraria ma senza
l'applicazione del riposo compensativo e dello straordinario. Nel caso esaminato dal
collegio il comune di Rho ha aderito a quest'ultima interpretazione e per questo alcuni
agenti hanno proposto ricorso in appello.
A parere della Corte la prestazione effettuata dal vigile turnista nel giorno festivo
infrasettimanale non rientra nel normale orario di lavoro. Nel caso di festività
infrasettimanale il debito orario di tutti i dipendenti comunali viene infatti ridotto di una
giornata. Questa regola deve valere anche per i vigili che sono inseriti in turni di servizio
programmati. Per il personale in divisa che lavora nella giornata festiva infrasettimanale
andrà quindi previsto un giorno di riposo compensativo da aggiungere al riposo
settimanale. Spetterà al lavoratore rinunciare eventualmente al riposo per usufruire di un
compenso straordinario. Fermo restando che anche il lavoratore che decide di effettuare il
recupero compensativo ha diritto comunque a una maggiorazione.
Stefano Manzelli
Obbligo di pensionamento
08/02/2014 - Italia Oggi
Chi ha maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011 non ha «facoltà» di
mettersi a riposo ma «obbligo» di farlo. Unica eccezione per rimanere in servizio, il non
avere ancora 65 anni d'età. Ma una volta raggiunta tale età, sarà obbligo
dell'amministrazione di collocarlo a riposo. Lo precisa la nota prot. 6295/2014 della
Funzione pubblica.
I chiarimenti, richiesti da un Comune, sono sul dl n. 101/2013 nella parte in cui interpreta
la norma della riforma delle pensioni Fornero che consente di pensionarsi con i vecchi
requisiti, se maturati entro il 31 dicembre 2011. Una deroga da cui è nata una vicenda
giudiziaria. In prima lettura infatti la Funzione pubblica ne ha tratto un preciso vincolo
per le p.a., ossia l'obbligo di collocare a riposo, dal 2012, al compimento di 65 anni di età
(limite ordinamentale), i dipendenti che nel 2011 avevano la massima anzianità
contributiva (40 anni) o la quota 96 o comunque i requisiti per una pensione (circolare n.
2/2012).
In tal modo veniva implicitamente abrogata anche la facoltà della permanenza in servizio
fino a 70 anni. Successivamente, la circolare della Funzione pubblica è stata annullata dal
Tar Lazio (sentenza n. 2446/2013) che ha riabilitato la possibilità di restare in servizio fino
a 70 anni. Infine è arrivato il dl n. 101/2013 che, invece, fa salve le originarie indicazioni
della Funzione pubblica.
Nella nuova nota la Funzione pubblica ribadisce questo indirizzo. Spiega che il dl n.
101/2013 chiarisce che, qualora un dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi
diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, lo stesso è obbligatoriamente soggetto al
regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto alla riforma Fornero. In
sostanza, precisa la nota, «il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31
dicembre 2011 non può esercitare un'opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque
(obbligatoriamente) al regime previgente».
Posto tale principio, aggiunge la Funzione pubblica, resta da verificare un ulteriore
elemento. Ossia se quel dipendente (il quale ha maturato un diritto a pensione entro il 31
dicembre 2011) non abbia ancora raggiunto l'età ordinamentale per la permanenza in
servizio, ossia 65 anni di età: se è così, egli è titolare di un diritto che può o meno decidere
di esercitare, cioè mettersi o meno in pensione. In caso affermativo l'amministrazione deve
accogliere l'istanza del dipendente e collocarlo a riposo in virtù del diritto conseguito
prima di 65 anni d'età.
Qualora invece il dipendente non eserciti tale diritto, l'amministrazione lo trattiene in
servizio con obbligo di collocarlo a riposo al compimento di 65 anni d'età. Tutt'al più,
conclude la nota, il dipendente può chiedere, se ricorrono le condizioni, di essere
trattenuto in servizio per un ulteriore biennio (art. 16 del dlgs n. 503/1992).
Infine la nota segnala che, per i dipendenti che vanno in pensione con i requisiti maturati
entro il 31 dicembre 2011, si applica anche il vecchio regime delle decorrenze (cioè la
finestra di 12 mesi).
Daniele Cirioli
Rotazione dipendenti e informazione preventiva
08/02/2014 - Italia Oggi
Per attuare la rotazione dei dipendenti come misura anticorruzione non è obbligatoria
l'informazione preventiva. Non costituisce, dunque, comportamento antisindacale la
comunicazione alle organizzazioni sindacali dei provvedimenti di rotazione del personale,
successiva alla loro adozione. Lo ha deciso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
sezione lavoro, 30 dicembre 2013, che ha rigettato il ricorso proposto per comportamento
antisindacale opposto contro i provvedimenti del comune di Sessa Aurunca, che aveva
attivato la rotazione dei dipendenti senza informare preventivamente i sindacati.
Il giudice del lavoro ha osservato che, esattamente al contrario di quanto ritenuto dai
ricorrenti, non esistono fonti legali o contrattuali che impongano un'informazione
preventiva.
Al contrario il dlgs 165/2001 contiene disposizioni espresse, dalle quali discende la
sottrazione della «rotazione» dei dipendenti da particolari tutele per le organizzazioni
sindacali. In particolare l'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale «le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con i
poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati».
Luigi Oliveri