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Vista la legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 “Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”; Atteso che in data 29.10.2014 è stato pubblicato sulla GUUE il bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tranviari, e dei servizi marittimi di competenza della Regione; Valutato che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 23.01.2015 e che pertanto l’avvio dei nuovi servizi non potrà avvenire prima del secondo semestre 2015; Visto l’articolo 38, comma 6bis della LR 23/2007, introdotto dall’articolo 16, comma 9, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 “Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”, il quale stabilisce che, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale può autorizzare, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, la proroga tecnica dei contratti del TPL automobilistico e marittimo, “fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge”; Visto il Regolamento (CE) N. 1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, che disciplina l'affidamento di servizi di trasporto pubblico in ambito comunitario ed in particolare l’articolo 1, par. 2, che ne consente l’applicazione anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri, qualora gli stessi si integrino “in una più vasta rete urbana, suburbana o regionale di trasporto pubblico di passeggeri”(considerando n. 10); Ritenuto pertanto necessario che le Province procedano alla suddetta proroga tecnica, al fine di assicurare la continuità dei servizi attualmente eserciti, nonché l’integrale e regolare prosecuzione degli stessi alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio, fino al subentro del nuovo Affidatario dei servizi; Atteso che le Aziende concessionarie, in esito a specifici incontri tenutisi in data 6 e 24 novembre 2014 con le Province e gli Uffici Regionali, hanno formalmente acconsentito, come da verbale sottoscritto dagli intervenuti, ad una proroga tecnica consensuale, richiedendo che la stessa abbia durata quantomeno annuale al fine di poter procedere con maggiore efficienza nell’organizzazione dei servizi di trasporto e delle attività ad essi connesse, con eventuale recesso anticipato, senza alcun indennizzo e ulteriori oneri, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica che consenta l’avvio dei servizi antecedentemente al 31.12.2015, ovvero con ulteriore prolungamento fino al periodo massimo di due anni, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007; Preso atto che in esito alla riunione del 24 novembre 2014, come riportato nel relativo verbale acquisito agli atti, la Regione, le Province e le Aziende concessionarie hanno convenuto sui seguenti contenuti degli atti di proroga, ferma restando l’approvazione degli organi competenti: 1) Durata la proroga tecnica avrà durata di un anno con eventuale possibilità di recesso anticipato, senza alcun indennizzo e ulteriori oneri, qualora la procedura ad evidenza pubblica in corso, consenta l’avvio dei servizi antecedentemente al 31.12.2015, ovvero con ulteriore prolungamento fino al periodo massimo di due anni; 2) Libera circolazione delle FF.OO. Premesso che: - la citata DGR n. 313/2011 contenente gli indirizzi di coordinamento per la proroga dei contratti di TPL ha previsto la graduale applicazione, in via sperimentale, della libera circolazione delle forze dell’ordine ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007 allora vigente; - che le norme dell'articolo 34, comma 2, lettera a) e a-bis), della legge regionale 23/2007 sono state modificate dall’articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale n. 13 del 18.07.2014; - che tale nuova formulazione, va riferita ai nuovi servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo affidati successivamente all’emanazione della norma; resta applicabile per l’intera durata della proroga tecnica il regime di libera circolazione delle forze dell’ordine attuato al 31.12.2014, prevedendosi che le tessere già rilasciate sono di diritto prorogate fino al termine di durata della medesima proroga tecnica; 3) Sostituzione del materiale rotabile Premesso che: - le attuali Aziende concessionarie sono tenute, secondo gli indirizzi formulati con la citata DGR n. 313/2011, puntualmente recepiti negli atti di proroga, ad un regime di sostituzione del parco veicolare che prevede la fornitura di nuovi autobus nella misura di 33 autobus annuali per la UdG Triestina ed il mantenimento dell’età media del parco mezzi pari a 7,5 anni e dell’età massima pari a 15 anni per le altre UdG; - la predetta richiesta proroga tecnica annuale consentirà tra l’altro alle Aziende concessionarie di poter provvedere alla sostituzione dei mezzi anche per l’anno 2015; - negli atti di gara è previsto l’obbligo per il nuovo l’Affidatario di acquisizione dell’attuale parco rotabile valorizzato complessivamente in euro 141.034.820,68 a seguito della stima effettuata sulla base degli indirizzi di cui alla citata DGR n. 313/2011; - la verifica effettuata attualizzando i valori di stima al 2015 e tenuto conto dell’acquisto dei nuovi mezzi, rileva differenze significative di valore rispetto a quanto già determinato in sede dell’attuale valorizzazione, pari ad un maggior valore per complessivi euro 6.640.021,61; - la sostituzione dei suddetti mezzi, a fronte del permanere degli attuali obblighi contrattuali, pari a 93 unità, consentirà al nuovo Affidatario di poter disporre ad avvio di servizio di mezzi con età media inferiore e con un maggiore periodo di utilizzo prima del raggiungimento dell’età massima consentita; a fronte della proroga tecnica e del mantenimento del corrispettivo indicizzato, il rinnovo del parco mezzi opera pertanto anche per il 2015 con l’obbligo di cedere i mezzi acquistati al nuovo Affidatario dei servizi al valore già concordato e contenuto negli atti di gara (euro 141.034.820,68). Le Aziende concessionarie si impegnano a fornire tempestivamente alla Regione tutte le informazioni necessarie alla attualizzazione dei dati inerenti il parco rotabile. 4) Trattamento di Fine Rapporto personale Aziende concessionarie Premesso che: - il nuovo Affidatario dei servizi, secondo le previsioni di gara e il protocollo di intesa sottoscritto con le OO.SS il 19 settembre 2014, è obbligato a riconoscere al personale addetto al servizio oggetto dell’affidamento, che sarà trasferito, le risorse relative al fondo di trattamento di fine rapporto (TFR), maturate alla data del subentro, per la parte a carico degli attuali gestori e assicurata da parte delle Aziende concessionarie anche mediante la costituzione di garanzia fideiussoria, prestata prima del subentro da parte del nuovo Affidatario nei rapporti di lavoro; coerentemente a ciò si ritiene opportuno che negli atti di proroga le Province inseriscano tale previsione, con la specificazione: - che il riconoscimento da parte del nuovo Affidatario al personale addetto al servizio oggetto dell’affidamento, che sarà trasferito, delle risorse relative al fondo di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate alla data del subentro, avverrà nei modi e nelle forme di legge; - che la quota del trattamento di fine rapporto (TFR), maturata alla data del subentro dal personale trasferito, per la parte a carico degli attuali gestori, sia versata al nuovo Affidatario, dalle Aziende concessionarie, antecedentemente al subentro e che a garanzia di tale obbligo, nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e il subentro, come previsto negli atti di gara e dal citato protocollo di intesa con le OO.SS., il versamento della suddetta quota di TFR sia garantita mediante la costituzione di garanzia fideiussoria; 5) Anticipazione del corrispettivo per l’anno 2015 Premesso che le risorse finanziarie necessarie per procedere alla proroga tecnica sono state già prenotate, nella misura di euro 130.000.000,00 con la DGR 1532/2014, le stesse saranno: - oggetto di anticipazione nella misura del 60% sull’importo complessivo, pari ad euro 78.000.000,00, entro il mese di febbraio 2015, al fine di consentire l’eventuale recesso anticipato dei contratti di servizio qualora la procedura ad evidenza pubblica si concludesse positivamente nei tempi prospettati dagli Uffici; - oggetto di ulteriore erogazione di quota parte della restante percentuale, fino ad un massimo del 90% non appena le tempistiche di gara si saranno delineate con maggiore precisione e comunque entro il mese di settembre 2015; l’eventuale quota restante di corrispettivo che dovesse rendersi necessaria in ragione del mancato recesso anticipato del contratto a fronte dell’aggiornamento degli importi contrattuali sulla base dell’indice Istat FOI capitolo trasporti, sarà reperita con la legge di assestamento del bilancio regionale; Ritenuto di condividere i contenuti della proroga contrattuale sopra indicati e pertanto di autorizzare le Province a procedere alla proroga tecnica con le Aziende concessionarie; Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università; La Giunta regionale all’unanimità Delibera 1. per i motivi esposti in premessa, di autorizzare la proroga tecnica dei servizi di trasporto pubblico locale nelle more della conclusione delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi al nuovo Affidatario, per il periodo di un anno con eventuale recesso anticipato, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica che consenta l’avvio dei servizi antecedentemente al 31.12.2015, ovvero con ulteriore prolungamento fino al periodo massimo di due anni, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1370/2007; 2. per le finalità di cui al punto 1, le Province sono autorizzate a procedere alla proroga tecnica, recependo integralmente i contenuti indicati in premessa relativi alla durata della proroga tecnica, alla libera circolazione delle Forze dell’Ordine, alla sostituzione dei mezzi, al TFR, nonché alle modalità di anticipazione del corrispettivo; 3. di dare atto che la copertura degli oneri derivanti dalla presente proroga tecnica è assicurata dalle risorse disponibili nel pertinente capitolo del bilancio regionale e che l’eventuale quota di corrispettivo che dovesse rendersi necessaria in ragione del mancato recesso anticipato del contratto ed a fronte dell’aggiornamento degli importi contrattuali sulla base dell’indice Istat FOI capitolo trasporti, sarà reperita con la legge di assestamento del bilancio regionale; 4. di disporre che la competente Direzione centrale provveda a fornire adeguata informazione sui contenuti della proroga tecnica anche nell’ambito dell’avviata gara per l’affidamento dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, provvedendo, se necessario, all’integrazione dei relativi atti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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