Prot. 31/14/gg/mlf Firenze, 27 febbraio 2014  Alle cooperative

Prot. 31/14/gg/mlf
Firenze, 27 febbraio 2014
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Alle cooperative associate
Ai centri amministrativi
Ai CTL
Oggetto: sicurezza sul lavoro, divieto assunzione alcol sul lavoro e controlli sanitari
Cari amici,
come sapete la Regione Toscana con Deliberazione del 9 dicembre 2013 n. 1065 (pubblicata
nel BURT n. 52 del 24/12/2013) ha emanato le “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di
assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Il provvedimento si inserisce in un contesto normativo che ha già stabilito:
- il divieto di assunzione di alcol durante il lavoro in particolari attività (Legge n. 125/2001,
art. 15 );
-
le attività lavorative per le quali vige il divieto di assunzione di alcol durante il lavoro e
anche prima dell’ingresso al lavoro (vedi Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome
del 16 marzo 2006, G.U. numero 75 del 30.3.2006);
-
l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 28 del D.Lgs
81/2008) quindi anche la valutazione e gestione del rischio legato all’assunzione di alcol;
-
la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4, del D.Lgs
81/2008);
-
la costituzione presso le Aziende USL toscane dei Centri di Consulenza Alcologica (CCA),
servizio ambulatoriale in cui operano specialisti con specifiche competenze alcologiche.
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle attività lavorative per le quali vige il divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche:
 mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
 mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
 addetto ai nidi materni;
 attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
 addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida
categoria B, C, D, E;
 addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
In materia di sorveglianza sanitaria, il D.Lgs 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”) stabiliva che entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
dovevano essere
individuate
le condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza, ma l’accordo non è stato emanato. Pertanto la
deliberazione della Regione Toscana va a colmare questa carenza e individua le linee di indirizzo
per effettuare la sorveglianza sanitaria per l’alcol dipendenza.
ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE COOPERATIVE DEI SERVIZI, DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEL TURISMO
50123 Firenze - Via Fiume 5 Tel 055 2792500 Fax 055 2792555 [email protected]
Le linee d’indirizzo si rivolgono a tutti gli attori del sistema (Datore di lavoro, Medico competente,
Aziende USL) al fine di avere un’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e
medico legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol.
Il datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente provvede alla valutazione e gestione
del rischio legato all’assunzione di alcol. Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro
deve:
1. individuare l’esistenza nell’azienda di mansioni ricomprese tra quelle presenti nell’elenco
dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome del 16 marzo 2006 (G.U. numero 75
del 30.3.2006);
2. definire le procedure aziendali per far rispettare il divieto di assunzione di alcol;
3. stabilire le modalità di esecuzione di test con etilometro;
4. provvedere all'informazione di tutti i lavoratori ed alla formazione dei lavoratori che
svolgono le mansioni a rischio sugli effetti e i rischi dell’alcol per la salute e la performance.
5. definire le procedure per la gestione dei casi critici (rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test
con etilometro o positività al test).
Da parte sua il Medico Competente dovrà istituire un protocollo sanitario da adottare per la
valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria (ove prevista dal D. Lgs.
81/2008) delle attività
lavorative ad elevato rischio infortuni. Tale protocollo deve prevedere:
a) la valutazione delle alcolemia mediante etilometro;
b) la valutazione sanitaria di primo livello, ossia la Sorveglianza Sanitaria nelle lavorazioni per
le quali è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/2008.
La valutazione delle alcolemia mediante etilometro deve essere effettuata tenendo conto delle
esigenze aziendali e dei criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori.
La valutazione sanitaria di primo livello comprende: anamnesi specifica, visita medica, colloquio
clinico orientato ad identificare problemi e patologie alcol correlate acute e croniche; prelievo
ematico; AUDIT-C ovvero l’ AUDIT test.
Qualora il medico competente individui lavoratori con consumo di alcol a rischio o dannoso dovrà
svolgere:
1. Azioni di counselling e brief intervention
2. Eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche
3. Controlli con etilometro a sorpresa
4. Eventuale collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG) ed eventuali altre
figure specialistiche previa acquisizione di consenso informato.
In caso di sospetta alcol dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA (Centro di
Consulenza Alcologica) per la valutazione di 2° livello, e può formulare giudizio di temporanea di
inidoneità lavorativa alla mansione specifica. Il tal caso il CCA adotterà un percorso diagnostico e
terapeutico specifico finalizzato alla remissione dalla dipendenza.
Solo in presenza di “dipendenza in remissione” certificata dal CCA, il medico competente potrà
emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica per non oltre tre mesi con successiva
rivalutazione da parte del medico competente stesso in base alla relazione dell’équipe alcologica
curante.
Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA sono effettuate con oneri a carico del datore di lavoro
che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali e nel rispetto del
Nomenclatore Tariffario Regionale.
Convocheremo a breve un seminario sul tema con la partecipazione di un rappresentante
del servizio sanitario regionale con il quale cercheremo di chiarire alcuni aspetti sui quali
permangono dubbi interpretativi.
Cordiali saluti
ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE COOPERATIVE DEI SERVIZI, DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEL TURISMO
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Per la Presidenza
Giovanni Giuliacci
ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE COOPERATIVE DEI SERVIZI, DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEL TURISMO
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