CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI MULTIVEICOLO di FATA Mod. 40/560 - Ed. 01.09.2014 Il presente Fascicolo informativo, contenente: o o Nota informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI MULTIVEICOLO DI FATA - Mod. 40/560 Ed. 01/09/2014 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP1 ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Presso i punti vendita e nel sito Internet di FATA è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di veicolo o natante, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte da FATA. GLOSSARIO ALTRI VEICOLI Autoveicoli, come definiti all'articolo 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a) e c), macchine operatrici, come definite dall’articolo 58 del codice della strada, rimorchi in genere. ANNUALITA’ ASSICURATIVA L’intero periodo di tempo, comunque inferiore ai due anni, tra dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza. la data di effetto AREE AEROPORTUALI Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Il documento che FATA è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi della normativa vigente2, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall’Assicurato. AUTOTASSAMETRO Autovettura per il trasporto pubblico di persone, dotata di tassametro. AUTOVETTURA Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all’articolo 54 lettera a) del codice della strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'articolo 54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone dotati di tassametro, sempre indicati come “autotassametri”. CAPITALE ASSICURATO Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 1 di 74 CARTA DI CREDITO Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ente Finanziario quale strumento di pagamento che finanzia gli acquisti e consente al titolare di effettuare transazioni con addebito in un tempo successivo a saldo unico o rateizzato presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS. CARTA DI DEBITO O PAGOBANCOMAT Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di credito quale strumento di pagamento che non finanzia gli acquisti ma consente al titolare, previo deposito di fondi in via anticipata, di effettuare transazioni con addebito in tempo reale presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS. CARTA VERDE Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da FATA al Contraente con il certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l’ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo3 o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Il documento attestante l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per il veicolo o natante assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da FATA al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno. CICLOMOTORE E MOTOCICLO Ciclomotori e Motocicli adibiti al trasporto di persone, come, rispettivamente, definiti dall'articolo 52 comma 1 e dall’articolo 53 lettere a) e b) del codice della strada. CIRCOLAZIONE Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore4. CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) La classe di merito, che risulta dall’attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l’attribuzione in base alla normativa vigente5. CLASSE DI MERITO INTERNA Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU). CODICE DELLE ASSICURAZIONI Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private e sue successive modificazioni ed integrazioni. CODICE DELLA STRADA Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo o in navigazione il natante indicato in polizza. CONSAP Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 2 di 74 Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall’ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia6. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. CONTRASSEGNO Documento che riporta l’impresa di assicurazione, l’indicazione del giorno mese e anno di scadenza del stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di unitamente al suddetto certificato contestualmente al di premio la targa di riconoscimento del veicolo, periodo di assicurazione per cui, essendo assicurazione che viene rilasciato da FATA pagamento del premio o di ciascuna rata CONTROVERSIA CONTRATTUALE La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. CONVIVENTI Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata DEGRADO D’USO La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo o natante danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. EUROP ASSISTANCE La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza e Tutela Legale. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. FORMA DI ASSICURAZIONE Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere “Valore Intero” o “Primo Rischio Assoluto”, fermo comunque quanto previsto dall’articolo 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione. FRANCHIGIA L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. FURTO L’impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo o natante assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri. GBS S.c.p.A. Acronimo di Generali Business Solutions S.c.p.A., società del Gruppo Generali con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste e sede secondaria in Via Marocchesa, 14 - 31121 Mogliano Veneto (TV). Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 3 di 74 GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE) Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. INCENDIO La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE) Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISVAP Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. IVASS Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla con , legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all’ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. E’ l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all’ISVAP, con l’autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore. LIMITI DI GARANZIA Ogni limitazione all’indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o sottolimite di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.). MACCHINA AGRICOLA La macchina agricola come definita all’articolo 57 lettera a) del codice della strada. MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO Le somme fino a concorrenza delle quali FATA presta l’assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l’assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (articolo 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione. MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all’ Allegato 2 - “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 . Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 4 di 74 MINIMO SCOPERTO Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell’Assicurato. NATANTE L’unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25 tonnellate di stazza lorda che sia munito di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali; i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al quale vengono collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile). NAVIGAZIONE Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private. NUCLEO FAMILIARE Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato. POLIZZA Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate. PRESTAZIONI I servizi prestati all’Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di FATA. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione. PROPRIETARIO L’intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione o, in caso di natante, colui che può dimostrarne la titolarità del diritto di proprietà. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio. RAPINA La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona. RISARCIMENTO Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO. RISCHIO La probabilità che si verifichi un sinistro. REGOLE EVOLUTIVE Le modalità definite da FATA per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione. RIVALSA L’azione esercitata da FATA nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 5 di 74 SCOPERTO La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato. SECURE BOX Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d’uso al Contraente. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Assistenza stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell’atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l’assicurazione, fermo quanto previsto all’articolo 138 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO”. SOMMA ASSICURATA Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con FATA, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione. VALORE COMMERCIALE Per i veicoli quotati dalla rivista “Quattroruote”, il valore attribuito al veicolo usato riportata nell’ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell’evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli e i natanti, il valore del bene in comune commercio. VALORE DI LISTINO Il prezzo del veicolo o natante risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge. VALORE INTERO La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’articolo 1907 del codice civile. VEICOLO Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori “di serie” e gli accessori “optional” se assicurati. In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell’articolo 1806 del codice civile, dal contratto stipulato dal Contraente con il fornitore. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 6 di 74 A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali: FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Società con socio unico - Gruppo Cattolica Assicurazioni; sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A; nessuna sede secondaria; recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187 sito Internet: http://www.FATA-assicurazioni.it; PEC: [email protected]; e-mail: [email protected]; autorizzata all’esercizio in Italia e all’estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 della sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto da IVASS, data iscrizione 03/01/2008. Informazioni sulla situazione patrimoniale Il patrimonio netto di FATA evidenziato nell’ultimo bilancio approvato ammonta a 136,36 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 109,20 milioni di Euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,02 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet di FATA www.fata-assicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Entrando nell’Area Clienti del sito internet di FATA è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali. IL PRODOTTO Il prodotto “Multiveicolo di FATA” offre la possibilità di assicurare con un unico contratto diversi veicoli e natanti, purché di proprietà del Contraente, dei suoi familiari o, in caso di Azienda contraente, di proprietà della stessa, dei propri soci e amministratori e dei loro familiari. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni delle Condizioni di assicurazione per autovetture e autotassametri, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti, nel rispetto dei vincoli assuntivi stabiliti per l’acquisto di alcune garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. Le principali garanzie offerte concernono: - la Responsabilità Civile da circolazione o da navigazione; - i danni diretti ai veicoli o natanti indicati nelle norme rispettivamente dedicate delle Condizioni di assicurazione; - il furto e la rapina; - gli infortuni del conducente del veicolo; - le spese legali per vertenze connesse alla circolazione; - una serie di prestazioni di assistenza stradale relative al veicolo; - una serie di prestazioni di assistenza alla persona a seguito di infortunio del conducente occorsogli alla guida del veicolo assicurato. È comunque possibile scegliere di acquistare soltanto le garanzie relative alla Responsabilità Civile o in alternativa soltanto le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 7 di 74 RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE FORMULA TARIFFARIA La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus/Malus, che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al paragrafo 16.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle condizioni di assicurazione. In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Salva Bonus” di cui al paragrafo 18.1. “Salva Bonus” dell’articolo 18 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE” al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna, FATA non terrà conto dell’eventuale Malus che deriverebbe dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto. OGGETTO DELLA GARANZIA Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7. Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 13.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 14 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”. Avvertenza E’ prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 14 “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e 17 ”TIPO GUIDA” Lettere A) Guida esclusiva (non prestabile per autotassametri) e B) Guida libera (over 26) (non prestabile per autotassametri), 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo 18 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 18.3 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti” e 18.4 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”. Avvertenza In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 8 di 74 ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000 Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. ESTENSIONI DELLA COPERTURA Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 13.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione. Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 18 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 18.3 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 18.4 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone” e 18.5 “Circolazione in aree aeroportuali”. Il Contraente può, inoltre, richiedere l’installazione sul veicolo assicurato del dispositivo satellitare Secure Box ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da FATA, del relativo contratto di comodato gratuito, per l’installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la fornitura dei servizi correlati e, con FATA, della pattuizione di cui all’articolo 40 “SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – NULLITA’ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE ASSICURAZIONI” nonché, per le sole autovetture, esclusi autotassametri, all’articolo 17 ”TIPO GUIDA” Lettere A) Guida esclusiva (non prestabile per autotassametri) e B) Guida libera (over 26) (non prestabile per autotassametri). Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 9 di 74 PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all’anno. Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4 “TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO O NATANTE” delle Condizioni di assicurazione. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 10 di 74 FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni. Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato. Avvertenza La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia. RECESSO Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale (al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) - all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it. All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm è riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 11 di 74 La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo. Avvertenza Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del premio, con la conseguenza che: - potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da FATA al momento della stipula del contratto; - in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta. Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale. Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Ove sia valorizzata in polizza la condizione aggiuntiva “In Carrozzeria SiCura”, il contratto prevede il risarcimento del danno in forma specifica. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al paragrafo 18.2 “In Carrozzeria SiCura” dell’articolo 18 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. L’elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet di FATA. Avvertenza Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti: che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6 Marzo 2006; in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti; da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi. Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a FATA. Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice. Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, agli articoli 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”, 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e - in caso di presenza della Secure Box - 153 “RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 12 di 74 Avvertenza La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA. Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta: in caso di danni alle persone, 90 giorni; in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni. In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno. In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni. In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto. In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]). Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [email protected]). CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 13 di 74 FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio e il contratto verrà riclassificato.. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP – Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”, del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA. La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 14 di 74 copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa Gestionaria. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 10 , ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 15 di 74 GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati: - la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile”; - la Sezione “Tutela Light” presuppone la Sezione “Responsabilità Civile” ed è alternativa alla Sezione “Tutela su Misura” salvo che per la garanzia Collisione, la quale, per le autovetture (esclusi autotassametri), è acquistabile anche con la Sezione “Tutela su Misura” in alternativa alla garanzia Kasko Completa (del pari riservata alle autovetture); - le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione “Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”; - nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto delle garanzie Incendio e Furto deve essere congiunto e costituisce il presupposto per poter acquistare altresì la garanzia Extesa Incendio e Furto nonché, in caso il veicolo assicurato sia una autovettura, le garanzie Kasko Completa (ovvero la garanzia Collisione della Sezione “Tutela Light”), Eventi Speciali e Cristalli; - la garanzia Cristalli della Sezione “Tutela Light” può essere prestata esclusivamente per contratti emessi in sostituzione di un precedente contratto in cui era già presente tale copertura. Il Contraente può, inoltre, richiedere l’installazione sul veicolo assicurato del dispositivo satellitare Secure Box ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da FATA, del relativo contratto di comodato gratuito, per l’installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la fornitura dei servizi correlati e, con FATA, della pattuizione di cui all’articolo 40 “SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione. Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicata alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”, sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione. GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura” o, in parte, con le garanzie della Sezione “Tutela Light”. SEZIONE “TUTELA SU MISURA” Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi ovvero prodotti dal sinistro Incendio indennizzabile al locale di proprietà del Contraente o del Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 1 di 74 proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa (si rinvia agli articoli 21 “GARANZIA INCENDIO” e paragrafo 21.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 22 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di assicurazione); in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 23 “GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione; l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 24 “GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 25 “GARANZIA EVENTI SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione); il rimborso delle spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all’ articolo 26 “GARANZIA CRISTALLI” delle Condizioni di assicurazione). La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 28.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 28.2 “Danni successivi al Furto” dell’ articolo 28 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO” ovvero limitabile a furto e rapina totali nei termini di cui al paragrafo 28.3 “Limitazione a furto o rapina totale” del suddetto articolo. Le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali sono integrabili acquistando la condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 29.1 “Sempre Nuova” di cui all’articolo 29 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”. SEZIONE “TUTELA LIGHT” Le coperture offerte riguardano: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia agli articoli 30 “GARANZIA INCENDIO LIGHT” e 30.1 “ESTENSIONE DI GARANZIA E CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria e uragani (si rinvia all’articolo 31 “GARANZIA FENOMENI NATURALI” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati verificatasi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 32 “GARANZIA COLLISIONE” delle Condizioni di assicurazione); le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all’articolo 33 “GARANZIA CRISTALLI” delle Condizioni di assicurazione). La garanzia Collisione è, inoltre, integrabile con la copertura di cui alla condizione aggiuntiva “Collisione con animali selvatici o randagi”, per la disciplina della quale si rinvia all’articolo 35 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE” delle Condizioni di assicurazione. GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI SEZIONE “TUTELA A BORDO” La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top e Classic) e acquistabili autonomamente l’uno dall’altro, scegliendo quella ritenuta più idonea con riferimento a ciascuno: pacchetto “Assistenza stradale” (forma Top o forma Classic) pacchetto “Tutela Legale” (forma Top o forma Classic) pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic) Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 2 di 74 Garanzie Assistenza Stradale Le prestazioni offerte con i due “pacchetti” alternativi Top e Classic riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 36 – “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE” delle Condizioni di assicurazione, paragrafi 36.1, 36.2 e da 36.4 a 36.22 e, per la forma Top, altresì al paragrafo 36.3. Garanzie Tutela Legale I due pacchetti di coperture offerti riguardano le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE” delle Condizioni di assicurazione, contenente, al paragrafo 37.3 “Casi assicurati”, la specifica dei casi assicurati anche con la forma Classic e di quelli assicurati soltanto con la forma Top. Garanzie pacchetti Infortuni del conducente L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma Classic riguardano Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese mediche; con la forma Top è prestata altresì la garanzia Indennità da ricovero. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 38.6 “Estensioni di garanzia (sempre operanti)”. Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre, offerte una serie di prestazioni di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai singoli paragrafi e al paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di infortunio” dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate. Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie, articolo 27 “ESCLUSIONI”; articolo 28 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 29 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; articolo 34 “ESCLUSIONI”, articolo 35 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 36.1 a 36.22 e articolo 39 “ESCLUSIONI”, paragrafo 39.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale” per le garanzie del pacchetto Assistenza Stradale, forme Top e Classic; articoli 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 37.1 a 37.3 e articolo 39 “ESCLUSIONI”, paragrafo 39.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”, per le garanzie Tutela Legale; articoli 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 38.6 e 39 “ESCLUSIONI”, paragrafo 39.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – garanzia Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO”, per le garanzie Infortuni; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 3 di 74 articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, parte comune premessa ai singoli paragrafi, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di infortunio”, articolo 39 “ESCLUSIONI”, paragrafo 39.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio”, per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio. Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”. Premesso che, ove il Contraente non rispetti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della clausola Secure Box, nei casi indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 40 “SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione, la relativa pattuizione si intenderà risolta ed egli sarà tenuto a versare a FATA gli importi corrispondenti agli sconti sul premio di polizza correlativi, ove si verifichi un sinistro Incendio, Furto, Kasko Completa o Collisione successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte di FATA, in caso di mancato adempimento da parte del Contraente, l’indennizzo eventualmente dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello da lui effettivamente corrisposto, con il limite del 50% . Si rinvia all’ articolo 40 “SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza. Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa, Collisione, Cristalli, Eventi Speciali e Fenomeni Naturali) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita, salva, per le garanzie Incendio Light, Fenomeni Naturali, Collisione e Cristalli della Sezione Tutela Light, l’esclusione dell’applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; tali garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma l’applicazione del degrado d’uso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”, “franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”, “scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 19 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO”, articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie, articolo 28 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 29 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; e articolo 35 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 36.1 a 36.22 le garanzie del pacchetto Assistenza stradale; articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 37.1 a 37.3 per la garanzia Tutela Legale e lettera e) del paragrafo 39.2 “Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale” dell’articolo 39 “ESCLUSIONI”; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 4 di 74 articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi da 38.1 a 38.6. e articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la garanzia Infortuni; articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di infortunio”. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000. Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000 Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000. IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000 L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza). Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile. IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE* Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000 FURTO TOTALE Danno occorso per furto totale: Euro 35.000 Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. FURTO PARZIALE Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500 Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori. Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000: ovvero 3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata) 35.000 (valore commerciale del veicolo) salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 5 di 74 Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo). ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA: Garanzia Fenomeni Naturali Sezione Tutela Light– Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250. Valore commerciale del veicolo Euro 10.000 Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200 Danno indennizzabile Euro 0. Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800 Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550. (*) ASSICURAZIONE PARZIALE Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 19 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Cconducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”; paragrafo 22.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 22 “GARANZIA FURTO”; paragrafo 38.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 39 “ESCLUSIONI”, paragrafi 39.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infotuni” e 39.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio” . AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE Avvertenza L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 6 di 74 ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell’Assicurato. Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Fenomeni Naturali e Collisione. Avvertenza Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione “Tutela a Bordo”. Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 38.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e all’articolo 39 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di assicurazione. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 7 di 74 Avvertenza FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 22.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche. Qualora il Contraente opti per l’adesione ai servizi, l’installazione e l’attivazione della Secure Box, anche per le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione - oltre che per la garanzia Responsabilità Civile, verrà applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa dedicata, a disposizione presso i punti vendita di FATA. FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo e a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. RIVALSE Avvertenza Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 e 127 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151 “RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 8 di 74 Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata. Garanzie Incendio, Furto, Extesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Cristalli, Collisione, Incendio Light, Fenomeni Naturali e Tutela Legale : 13,5% Garanzie Assistenza: 10%. Garanzie Infortuni: 2,5% Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 9 di 74 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione “Tutela a Bordo”, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli da 109 a 119 Garanzie Sezione “Tutela Light”: articoli da 120 a 127 Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”: Garanzie Assistenza Stradale: articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE” e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di Assistenza” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della Sezione “Tutela a Bordo”, forme Top e Classic; garanzie Tutela Legale: articoli 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 137 a 141; garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151; garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic: paragrafi dell’ articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di infortunio” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione “Tutela a Bordo” comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic. Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, all’articolo 152 “RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 36 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE”, articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di Infortunio” nonché paragrafi “Modalità relative alla richiesta di assistenza” e “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di Infortunio” contenuti nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione “Tutela a Bordo”. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 10 di 74 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (lettera E) “Disaccordo tra Assicurato e Società” dell’ articolo 140 “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” delle Condizioni di assicurazione). È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere: - in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie delle Sezioni “Tutela su Misura” e “Tutela Light” (articoli 114 e 123 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”); - in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150 “ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione). Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 11 di 74 RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE FORMULA TARIFFARIA La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus/Malus, che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al paragrafo 44.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 44 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. OGGETTO DELLA GARANZIA Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7. Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 41.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 42 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”. Avvertenza È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 42 “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo 45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 45.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti” e 45.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”. Avvertenza In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000 Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 12 di 74 Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. ESTENSIONI DELLA COPERTURA Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 41.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione. Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 45 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 45.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 45.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – NULLITA’ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE ASSICURAZIONI”. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all’anno. Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 13 di 74 - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4 “TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni. Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 14 di 74 Avvertenza La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia. RECESSO Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. REGIME FISCALE Per l’assicurazione della responsabilità civile, si precisa che, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità civile da circolazione dei motocicli, fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio nazionale, è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it. All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.h tm è riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante. Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale. Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il motociclo. Avvertenza Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del premio, con la conseguenza che: - potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da FATA al momento della stipula del contratto; - in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta. Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale. Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 15 di 74 legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Avvertenza Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti: che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6 Marzo 2006; in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti; da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi. Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a FATA. Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice. Avvertenza La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA. Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta: in caso di danni alle persone, 90 giorni; in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni. In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno. In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni. In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 16 di 74 Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto. In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]). Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [email protected]). CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it. FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio e il contratto verrà riclassificato.. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP – Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”, del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 17 di 74 dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA. La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa Gestionaria. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 18 di 74 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 19 di 74 GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati: la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile”; la garanzia Tutela Legale della Sezione “Tutela a Bordo” è sempre accessoria alla Sezione “Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”; nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il presupposto per poter acquistare le garanzie Furto e Garanzie Complementari. Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”, sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione. GARANZIE INCENDIO E FURTO I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”. SEZIONE “TUTELA SU MISURA” Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia agli articoli 48 “GARANZIA INCENDIO” e paragrafo 48.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 49 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di assicurazione); in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 50 “GARANZIE COMPLEMENTARI”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione; La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafo 52.1 “Danni successivi al Furto e danni da scasso” dell’articolo 52 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”. GARANZIA TUTELA LEGALE SEZIONE “TUTELA A BORDO” In presenza della garanzia di Responsabilità Civile o della garanzia Incendio, è possibile acquistare la copertura che riguarda le spese legali per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo assicurato. Per la regolamentazione si rinvia al paragrafo 53.3 “Casi Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 20 di 74 assicurati” dell’articolo 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e all’articolo 137 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate. Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 48 a 50, che disciplinano le singole garanzie, articolo 51 “ESCLUSIONI”; articolo 52 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 53.1 a 53.3 e articolo 54 “ESCLUSIONI”, paragrafo 54.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”, per le garanzie Tutela Legale. Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”. Avvertenza Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza. Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio e Furto) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”, “franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”, “scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 46 “VALORE ASSICURATO”, articoli da 48 a 50, che disciplinano le singole garanzie, articolo 52 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 53.1 a 53.3 per la garanzia Tutela Legale. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000. Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 21 di 74 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000 Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000. IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000 L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza). Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile. IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE* Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000 FURTO TOTALE Danno occorso per furto totale: Euro 35.000 Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. FURTO PARZIALE Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500 Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori. Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000: ovvero 3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata) 35.000 (valore commerciale del veicolo) salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo). ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA: Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250. Valore commerciale del veicolo Euro 10.000 Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200 Danno indennizzabile Euro 0. Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800 Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 22 di 74 Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550. (*) ASSICURAZIONE PARZIALE Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia all’articolo 46 “VALORE ASSICURATO” delle Condizioni di assicurazione. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”; paragrafo 49.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 49 “GARANZIA FURTO”. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE Avvertenza L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa. ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO Dichiarando che il ciclomotore è ricoverato abitualmente nelle ore notturne nelle autorimesse pubbliche o private, il premio relativo alla garanzia Furto può essere ridotto. Viceversa, il venir meno della suddetta circostanza costituisce un aggravamento del rischio. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 23 di 74 - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 49.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche. FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio e Furto, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo RIVALSE Avvertenza Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Con riferimento alla garanzia Tutela Legale, spettano ad EUROP ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 24 di 74 DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata. Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari e Tutela Legale: 13,5%. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 25 di 74 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119. Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”: articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146. Avvertenza La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 26 di 74 richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (articolo 143 “DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” delle Condizioni di assicurazione). È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere: - in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” (articolo 114 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”). Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 27 di 74 RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE FORMULA TARIFFARIA La formula tariffaria proposta è di tipo Tariffa Fissa come previsto al paragrafo 58.1 “Tariffa macchine agricole” dell’articolo 58 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. OGGETTO DELLA GARANZIA Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7. Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 55 “GARANZIA RESPONSABILITà CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 55 “GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 55.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 56 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”. Avvertenza E’ prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” e 56 “ESCLUSIONI E RIVALSA”. Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo 59 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 59.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti” e 59.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”. Avvertenza In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 55 “GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000 Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 28 di 74 Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. ESTENSIONI DELLA COPERTURA Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 55 “GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 55.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” delle Condizioni di assicurazione. Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 59 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE”, paragrafi 59.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, 59.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”, 59.3 “Trattori agricoli adibiti a sgombraneve” e 59.4 “Circolazione in aree aeroportuali”. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – NULLITA’ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE ASSICURAZIONI”. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all’anno. Il premio per le coperture di durata pari a un anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 29 di 74 Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4 “TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni. Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato. Avvertenza Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 30 di 74 La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia. RECESSO Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale (al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità civile da circolazione - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it. All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm è riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante. La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione del veicolo. Avvertenza Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del premio, con la conseguenza che: - potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da FATA al momento della stipula del contratto; - in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta. Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale. Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 31 di 74 legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del D.P.R. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO La procedura di risarcimento diretto non è applicabile alle macchine agricole, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 ter della Legge n° 222 del 29 novembre 2007. Per informazioni sulle procedure procedure liquidative, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del codice delle assicurazioni. Avvertenza La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni. In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la RC auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto. In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]). Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [email protected]). CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 32 di 74 FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio o di usufruire delle riduzioni di premio versando a FATA una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso deve essere effettuato all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel corso del quale siano stati pagati i sinistri. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio e il contratto verrà riclassificato. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”, del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA. La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 33 di 74 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 34 di 74 GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati: la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile”; la Sezione “Tutela Light” può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile” ma, in questo caso, presuppone la Sezione “Tutela su Misura”; le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione “Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”; nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il presupposto per poter acquistare le garanzie Furto, Garanzie Complementari, Eventi Speciali e Kasko Completa; le Garanzie Complementari della Sezione “Tutela su Misura”, se acquistate in abbinamento alla sola sezione “Responsabilità Civile”, necessitano l’acquisto di una tra le garanzie Incendio e Infortuni del Conducente della sezione “Tutela a Bordo”. Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”, sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione. GARANZIE INCENDIO, FURTO, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”. SEZIONE “TUTELA SU MISURA” Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 62 “GARANZIA INCENDIO” e al paragrafo 62.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo delle Condizioni di assicurazione; l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 63 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di assicurazione); in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 64 “GARANZIE COMPLEMENTARI” comprese le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo, cui si rinvia per la relativa regolamentazione; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 35 di 74 l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 65 “GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 66 “GARANZIA EVENTI SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione). La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 68.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 68.2 “Danni successivi al Furto e danni da scasso” dell’articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”. Le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali sono integrabili acquistando la condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 69.1 “Sempre nuova macchine agricole” dell’articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”. GARANZIE GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, GUASTI MECCANICI, DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI, INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO, MERCI TRASPORTATE I danni materiali e diretti subiti dagli impianti, dagli apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, dai componenti meccanici, dagli pneumatici, dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela Light”. SEZIONE “TUTELA LIGHT” Le coperture offerte riguardano: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo (si rinvia all’articolo 70 “GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico (si rinvia all’articolo 71 “GUASTI MECCANICI” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli pneumatici installati sul veicolo a seguito di urto o scoppio (si rinvia all’articolo 72 “DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI” delle Condizioni di assicurazione; l’indennizzo giornaliero per indisponibilità del veicolo, in caso di incendio o furto totale (si rinvia all’articolo 73 “INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada effettuato con la macchina agricola indentificata in polizza in conseguenza di incendio, esplosione, azione del fulmine, alluvione, inondazione, trombe d’aria, uragani e grandine, ribaltamento, urto, uscita di strada o collisione (si rinvia all’articolo 74 “MERCI TRASPORTATE” delle Condizioni di assicurazione). GARANZIE TUTELA LEGALE E INFORTUNI SEZIONE “TUTELA A BORDO” La sezione comprende due pacchetti di garanzie acquistabili autonomamente l’uno dall’altro: - pacchetto “Tutela Legale” pacchetto “Infortuni del conducente” (forma Top o forma Classic) Garanzie Tutela Legale Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e 138 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione. Garanzie pacchetti Infortuni del Conducente L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma Classic riguardano Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 36 di 74 Invalidità Permanente e Morte; con la forma Top è prestata altresì la garanzia Rimborso spese mediche. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 77.5 “Estensioni di garanzia sempre operanti”. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate. Tutte le garanzie: 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”. Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 62 a 66, che disciplinano le singole garanzie, articolo 67 “ESCLUSIONI”; articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 70 a 74, relativi alle singole garanzie; articolo 75 “ESCLUSIONI”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 76.1 a 76.3 e articolo 78 “ESCLUSIONI”, paragrafo 78.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”; articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 77.5 e 78 “ESCLUSIONI”, paragrafo 78.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Infortuni del conducente – Garanzie Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO”, per le garanzie Infortuni. Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”. Avvertenza Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza. Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa, Eventi Speciali) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita, salva, per le garanzie Rottura dei Cristalli della Sezione Tutela Su Misura, Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Guasti Meccanici e Danneggiamento Pneumatici l’esclusione dell’applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; tali garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma l’applicazione del degrado d’uso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”, “franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”, “scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 37 di 74 Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 60 “VALORE ASSICURATO”, articoli da 62 a 66, che disciplinano le singole garanzie, articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 70 a 74, relativi alle singole garanzie; articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 122 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” e articolo 125 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 76, “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi 76.1 e 76.3 per la garanzia Tutela Legale; articolo 77, “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi 77.1 e 77.5. e articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la garanzia Infortuni. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000. Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000 Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000. IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000 L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile. IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE* Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000 FURTO TOTALE Danno occorso per furto totale: Euro 35.000 Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. FURTO PARZIALE Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500 Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori. Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000: ovvero 3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata) 35.000 (valore commerciale del veicolo) salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 38 di 74 ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo). ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA: Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250. Valore commerciale del veicolo Euro 10.000 Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200 Danno indennizzabile Euro 0. Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800 Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550. (*) ASSICURAZIONE PARZIALE Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 60 “VALORE ASSICURATO” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”; paragrafo 63.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 63 “GARANZIA FURTO”; paragrafo 77.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 78 “ESCLUSIONI”, paragrafi 78.1 “Esclusioni specifiche della Garanzia Tutela Legale” e 78.2 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infortuni”. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 39 di 74 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE Avvertenza L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa. ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell’Assicurato. Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa ed Eventi speciali. Avvertenza Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del Conducente della Sezione Tutela a Bordo. Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 77.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e all’articolo 75 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di assicurazione. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 40 di 74 denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 63.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche. FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi Speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo RIVALSE Avvertenza Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 e 127 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151 “RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 41 di 74 FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata. Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela Legale: 13,5% Garanzie Assistenza: 10%. Garanzie Infortuni: 2,5% Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 42 di 74 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del Conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione Tutela a Bordo, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119. Garanzie Sezione “Tutela Light”: articoli da 120 a 136. Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”: garanzie Tutela Legale: articoli 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146; garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151. Avvertenza La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE”. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 43 di 74 sistema estero competente è individuabile tramite il http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. sito Internet Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (articolo 145 “GESTIONE DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione). È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere: - in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie delle Sezioni “Tutela su Misura” e “Tutela Light” (articoli 114 e 123 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”); - in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150 “ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione). Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 44 di 74 RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE ALTRI VEICOLI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE FORMULA TARIFFARIA Per le macchine operatrici e gli autobus urbani la formula tariffaria proposta è fissa, non essendo il premio soggetto a variazioni in relazione al verificarsi o meno di sinistri, come da disciplina contenuta nel paragrafo 82.2 “Tariffa fissa” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. Per i ciclomotori adibiti al trasporto di cose la tariffa applicata è di tipo “Franchigia fissa e assoluta”, che prevede, a fronte di un premio non soggetto a variazioni in funzione del verificarsi o meno di sinistri, l’obbligo solidale di Contraente e Assicurato di rimborsare a FATA l’importo del risarcimento dalla stessa liquidato ai terzi danneggiati nei limiti della franchigia indicata in polizza come da disciplina contenuta nel paragrafo 82.3 “Franchigia fissa e assoluta” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. Per gli autobus extraurbani il Contraente potrà optare tra le due formule tariffarie “Tariffa fissa” e “Franchigia fissa e assoluta”, sopra descritte come da disciplina contenuta nei paragrafi 82.2 “Tariffa fissa” e 82.3 “Franchigia fissa e assoluta” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. Per gli autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li e autocaravan fino a 60 q.li, il Contraente potrà optare tra le formule tariffarie “Franchigia fissa e assoluta” e la formula “Bonus/Malus” che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al paragrafo 82.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. Per i veicoli diversi da quelli sopra indicati, il Contraente potrà optare tra le due formule tariffarie “Franchigia fissa e assoluta” e “Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” (di seguito Pejus), che prevede, a ogni scadenza annuale, l’eventuale variazione in aumento del premio applicato per la precedente annualità in relazione al pagamento di due o più sinistri nel corso del periodo di osservazione come da disciplina contenuta nel paragrafo 82.4 “Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. OGGETTO DELLA GARANZIA Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7. Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 79.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 80 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 45 di 74 Avvertenza È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 80 “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo 83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 83.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti” e 83.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”. Avvertenza In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000 Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. ESTENSIONI DELLA COPERTURA Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 79.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione. Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 83 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 83.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 83.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone” e 83.3 “Circolazione in aree aeroportuali”. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – NULLITA’ Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 46 di 74 Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE ASSICURAZIONI”. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all’anno. Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 47 di 74 Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4 “TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni. Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato. Avvertenza La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia. RECESSO Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale (al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 48 di 74 3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it. All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm è riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante. La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo. Avvertenza Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del premio, con la conseguenza che: - potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da FATA al momento della stipula del contratto; - in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta. Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale. Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Avvertenza Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti: che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6 Marzo 2006; in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti; da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi. Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a FATA. Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice. Avvertenza Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 49 di 74 La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA. Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta: in caso di danni alle persone, 90 giorni; in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni. In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno. In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni. In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto. In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]). Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [email protected]). CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 50 di 74 FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus e Pejus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio e il contratto verrà riclassificato.. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP – Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”, del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA. La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 51 di 74 copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa Gestionaria. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 52 di 74 GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE ALTRI VEICOLI B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati: la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile”; le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione “Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”; nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il presupposto per poter acquistare le garanzie Furto, Garanzie Complementari, Eventi Speciali e Kasko Completa (queste ultime due esclusivamente per gli Autocarri); le Garanzie Complementari della Sezione “Tutela su Misura”, se acquistate in abbinamento alla sola sezione “Responsabilità Civile”, necessitano l’acquisto di una tra le garanzie Incendio e Infortuni del conducente della sezione “Tutela a Bordo”. Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”, sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione. GARANZIE INCENDIO, FURTO, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”. SEZIONE “TUTELA SU MISURA” Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia agli articoli 86 “GARANZIA INCENDIO” e paragrafo 86.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 87 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di assicurazione); in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 88 “GARANZIE COMPLEMENTARI”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione; l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 89 “GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione); Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 53 di 74 l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 90 “GARANZIA EVENTI SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione). La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 92.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 92.2 “Danni successivi al Furto e danni da scasso” dell’ articolo 92 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”. GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI SEZIONE “TUTELA A BORDO” La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, acquistabili autonomamente l’uno dall’altro: pacchetto “Assistenza stradale” pacchetto “Tutela Legale” pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic) Garanzie Assistenza Stradale (esclusivamente per gli autocarri fino a 35 q.li e non superiore a mt 2,80) Le prestazioni offerte riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE” delle Condizioni di assicurazione, paragrafi da 93.1 a 93.24. Garanzie Tutela Legale (non prestabile per macchine operatrici e rimorchi in genere) Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia al paragrafo 94.3 “Casi assicurati” dell’articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e all’articolo 137 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione; Garanzie pacchetti Infortuni del conducente (per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e autocaravan fino a 35 q.li e macchine operatrici) L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte per gli autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e autocaravan fino a 35 q.li con la forma Classic riguardano Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese mediche; con la forma Top riguardano la garanzia Indennità da ricovero. Le garanzie offerte per le macchine operatrici con la forma Classic riguardano Invalidità Permanente e Morte; con la forma Top riguardano la garanzia Rimborso spese mediche. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 95.6 “Estensioni di garanzia (sempre operanti)”. Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre offerte, esclusivamente per gli autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e autocaravan fino a 35 q.li, una serie di prestazioni di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai singoli paragrafi e al paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito di infortunio” dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate. Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 54 di 74 Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 86 a 90, che disciplinano le singole garanzie, articolo 91 “ESCLUSIONI”; articolo 92 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 93.1 a 93.24 e articolo 96 “ESCLUSIONI”, paragrafo 96.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale” per le garanzie del pacchetto Assistenza Stradale; articoli 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 94.1 a 94.3 e articolo 96 “ESCLUSIONI”, paragrafo 96.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”, per le garanzie Tutela Legale; articoli 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 95.6 e 96 “ESCLUSIONI”, paragrafo 96.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – garanzia Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO”, per le garanzie Infortuni. articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, parte comune premessa ai singoli paragrafi, paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito di infortunio”, articolo 96 “ESCLUSIONI”, paragrafo 96.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio”, per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio. Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”. Avvertenza Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza. Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa ed Eventi Speciali) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”, “franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”, “scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 84 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO”, articoli da 86 a 90, che disciplinano le singole garanzie, articolo 92 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 93.1 a 93.24 per le garanzie del pacchetto Assistenza stradale; articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 94.1 a 94.3 per la garanzia Tutela Legale; articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi da 95.1 a 95.6. e articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la garanzia Infortuni; articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito di infortunio”. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 55 di 74 ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000. Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000 Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000. IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000 L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza). Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile. IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE* Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000 FURTO TOTALE Danno occorso per furto totale: Euro 35.000 Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. FURTO PARZIALE Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500 Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori. Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000: ovvero 3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata) 35.000 (valore commerciale del veicolo) salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo). ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA: Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 56 di 74 Valore commerciale del veicolo Euro 10.000 Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200 Danno indennizzabile Euro 0. Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800 Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550. (*) ASSICURAZIONE PARZIALE Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 84 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”; paragrafo 87.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 87 “GARANZIA FURTO”; paragrafo 95.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 96 “ESCLUSIONI”, paragrafi 96.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infotuni” e 96.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio”. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE Avvertenza L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa. ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell’Assicurato. Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 57 di 74 Avvertenza Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione “Tutela a Bordo”. Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 95.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” ed all’articolo 96 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di assicurazione. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 58 di 74 Avvertenza In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 87.1 – Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche. FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi Speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 Durata del contratto - proposta di rinnovo, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo RIVALSE Avvertenza Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151 “RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 59 di 74 Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela Legale : 13,5% Garanzie Assistenza: 10%. Garanzie Infortuni: 2,5% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione “Tutela a Bordo”, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119. Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”: Garanzie Assistenza Stradale: articolo 93 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE” e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di Assistenza” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della Sezione “Tutela a Bordo”; garanzie Tutela Legale: articoli 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146; garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151; garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic: paragrafi dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di infortunio” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione “Tutela a Bordo” comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic. Avvertenza La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 93 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE”, articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 29.7 “Assistenza a seguito di Infortunio” nonché paragrafi “Modalità relative alla richiesta di assistenza” e “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di Infortunio” contenuti nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione “Tutela a Bordo”. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 60 di 74 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (articolo 140 “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” delle Condizioni di assicurazione). È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere: - in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” (articolo 114 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”); - in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150 “ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione). Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 61 di 74 RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE NATANTI A MOTORE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE FORMULA TARIFFARIA La formula tariffaria proposta è fissa, non essendo il premio soggetto a variazioni in relazione al verificarsi o meno di sinistri, come da disciplina contenuta nel paragrafo 99.1 “Tariffa Fissa” dell’articolo 99 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione. OGGETTO DELLA GARANZIA Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7. Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 97 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” e articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 97 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 97.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 98 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”. Avvertenza È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 98 “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. Avvertenza In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 99 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di assicurazione. ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000 Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000 Ammontare dei danni a cose Euro 40.000 Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 62 di 74 Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. ESTENSIONI DELLA COPERTURA Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 99 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 99.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione. Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 100 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 100.1 “Attività Idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano” e 100.2 “Estensione dei limiti di navigazione”. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – NULLITA’ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE ASSICURAZIONI”. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all’anno. Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 63 di 74 Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario. FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”. FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4 “TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. RECESSO Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. REGIME FISCALE Il premio imponibile è all’imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% nonché a un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 64 di 74 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Non è previsto il risarcimento in forma specifica. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO La richiesta di risarcimento deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 144 e seguenti del codice delle assicurazioni. Avvertenza La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”. L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da natanti a motore immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni. In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI, Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del natante a motore estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. del natante a motore; gli estremi dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del natante a motore estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto. In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]). Nel caso l'impresa assicuratrice del natante a motore immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [email protected]). CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di natante a motore non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”, del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 65 di 74 dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni. decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA. La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa Gestionaria. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 66 di 74 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 67 di 74 GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE NATANTI A MOTORE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine. Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle Condizioni di assicurazione. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati: la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di “Responsabilità Civile”; nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il presupposto per poter acquistare la garanzia Furto. Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”, sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione. GARANZIE INCENDIO E FURTO I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”. SEZIONE “TUTELA SU MISURA” Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare: l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio (si rinvia all’articolo 103 “GARANZIA INCENDIO” delle Condizioni di assicurazione); l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante a motore in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 104 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di assicurazione). La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 106.1 “Apparecchi Audiofonovisivi” e 106.2 “Danni successivi al Furto” dell’ articolo 106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate. Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 68 di 74 Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli 103 e 104, che disciplinano le singole garanzie, articolo 105 “ESCLUSIONI”; articolo 106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”; Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2 “PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”. Avvertenza Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza. Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al natante assicurato (Incendio e Furto) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del natante al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”, “franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”, “scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati. Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 101 “VALORE ASSICURATO”, articoli 103 e 104 che disciplinano le singole garanzie, articolo 106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”; ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000 Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000. Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000 Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000. IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE Valore commerciale del natante a motore assicurato: Euro 20.000 L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza). Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del natante a motore assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del natante a motore ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile. IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE* Valore commerciale del natante a motore assicurato Euro 35.000 FURTO TOTALE Danno occorso per furto totale: Euro 35.000 Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del natante a motore), salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 69 di 74 FURTO PARZIALE Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500 Essendo il valore commerciale del natante a motore (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori. Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000: ovvero 3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata) 35.000 (valore commerciale del natante a motore) salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza. ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO Garanzia Furto – Valore commerciale del natante a motore Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del natante a motore Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000. Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del natante a motore). ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA: Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250. Valore commerciale del natante a motore Euro 10.000 Ammontare del danno al natante a motore assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200 Danno indennizzabile Euro 0. Ammontare del danno al natante a motore assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800 Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550. (*) ASSICURAZIONE PARZIALE Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al natante a motore assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al natante a motore in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia all’articolo 101 “VALORE ASSICURATO” delle Condizioni di assicurazione. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”; Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 70 di 74 paragrafo 104.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 104 “GARANZIA FURTO”. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE Avvertenza L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa. ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO Dichiarando che il ciclomotore è ricoverato abitualmente nelle ore notturne nelle autorimesse pubbliche o private, il premio relativo alla garanzia Furto può essere ridotto. Viceversa, il venir meno della suddetta circostanza costituisce un aggravamento del rischio. PREMI PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza. Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; - assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità; - carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; - bonifico su c/c bancario o postale. Avvertenza Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 71 di 74 FRAZIONAMENTO Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo. Avvertenza FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’ annualità assicurativa. Avvertenza Con riferimento alle garanzie della Sezione Tutela su misura Incendio e Furto FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del natante a motore ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. RIVALSE Avvertenza Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. REGIME FISCALE Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata. Garanzie Incendio e Furto: 13,5%. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 72 di 74 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate. Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo 35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095). Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. ARBITRATO È prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie tra le parti per la liquidazione dei sinistri. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 73 di 74 Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/07/2014. FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 74 di 74 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI MULTIVEICOLO DI FATA - Mod. 40/560 Ed. 01/09/2014 INDICE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ...................................... 18 ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ............................................................ 18 ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA ................ 18 ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO................................. 18 ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE .......... 19 ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO .................................................................................. 20 ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ................................... 20 ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO ....................................................................................................................... 20 ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE ................................................................. 20 ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.......................................................................... 20 ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI ......................................................................................... 21 NORME COMUNI ....................................................................................................................... 23 ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE ............................................................................... 23 ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI ........................................ 23 (VALIDO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE E PER L’ESTENSIONE RICORSO TERZI DELLE GARANZIE INCENDIO E INCENDIO LIGHT) ..................... 23 AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI ................................................................................. 25 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 25 ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 25 13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 25 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 25 ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 25 ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 26 ART. 16 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 27 16.1 16.2 16.3 Bonus/Malus ................................................................................................. 27 Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito .................... 28 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito ...................... 30 ART. 17 TIPO GUIDA ............................................................................................................... 33 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ...... 33 ART. 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE33 18.1 Salva Bonus................................................................................................... 33 18.2 In Carrozzeria SiCura .................................................................................... 34 18.3 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 34 18.4 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ................................................................................................................... 34 18.5 Circolazione in Aree Aeroportuali .................................................................. 34 SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 35 ART. 19 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO ................... 35 ART. 20 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 35 ART. 21 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 35 21.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 35 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 35 21.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 36 21.1.2 Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa .............................. 36 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 1 di 157 ART. 22 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 36 22.1 22.2 ART. ART. ART. ART. ART. Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 36 Recupero del veicolo ..................................................................................... 37 23 GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO .......................................................... 37 24 GARANZIA KASKO COMPLETA ............................................................................. 38 25 GARANZIA EVENTI SPECIALI .............................................................................. 38 26 GARANZIA CRISTALLI ............................................................................................ 38 27 ESCLUSIONI............................................................................................................... 39 27.1 Esclusioni specifiche 27.2 Esclusioni specifiche 27.3 Esclusioni specifiche 27.4 Esclusioni specifiche 27.5 Esclusioni specifiche SEZIONE TUTELA SU MISURA per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia Incendio .............................................. 39 Furto .................................................... 39 Kasko Completa ................................... 39 Eventi Speciali ..................................... 40 Cristalli ................................................ 40 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ........ 40 ART. 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 40 28.1 28.2 28.3 Apparecchi audiofonovisivi ............................................................................ 40 Danni successivi al furto ............................................................................... 40 Limitazione al furto o rapina totale ............................................................... 40 ART. 29 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI..................................... 40 29.1 Sempre Nuova ............................................................................................... 40 SEZIONE TUTELA LIGHT .............................................................................................. 42 ART. 30 GARANZIA INCENDIO LIGHT ............................................................................... 42 30.1 Estensione di garanzia e condizioni speciali .................................................. 42 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 42 30.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 42 ART. ART. ART. ART. 31 GARANZIA FENOMENI NATURALI ...................................................................... 43 32 GARANZIA COLLISIONE ........................................................................................ 43 33 GARANZIA CRISTALLI ............................................................................................ 43 34 ESCLUSIONI............................................................................................................... 43 34.1 Esclusioni specifiche 34.2 Esclusioni specifiche 34.3 Esclusioni specifiche 34.4 Esclusioni specifiche SEZIONE TUTELA LIGHT per per per per la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia Incendio light ...................................... 43 Fenomeni Naturali ............................... 43 Collisione ............................................. 44 Cristalli ................................................ 44 CONDIZIONI AGGIUNTIVE44 ART. 35 CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE....................... 44 35.1 Collisione con animali selvatici o randagi ...................................................... 44 SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 45 ART. 36 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE .................................................................. 45 36.1 Soggetti assicurati ........................................................................................ 45 36.2 Soccorso stradale .......................................................................................... 45 36.2.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato ................................ 45 36.2.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione .............................. 46 36.3 Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia) ............. 46 36.4 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) ........... 47 36.5 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia).................................... 47 36.6 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ................................................................................... 47 36.7 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato).............................................. 48 36.8 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 48 36.9 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................................... 48 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 2 di 157 36.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all’estero) ................................................................................................................ 49 36.11 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 49 36.12 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 49 36.13 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 49 36.14 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) ............... 49 36.15 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all’estero) ................................................................................................................ 50 36.16 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) ...................... 50 36.17 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 50 36.18 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 50 36.19 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 50 36.20 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ....................................................................................................... 51 36.21 Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) .......................... 51 36.22 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo ............................... 51 ART. 37 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 51 37.1 37.2 37.3 Delimitazioni ................................................................................................. 52 Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni ......................................... 52 Casi assicurati ............................................................................................... 52 ART. 38 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ..................................................... 53 38.1 Persone non assicurabili ............................................................................... 54 38.2 Invalidità Permanente................................................................................... 54 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 54 38.3 Morte............................................................................................................. 57 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 57 38.4 Rimborso spese sanitarie .............................................................................. 57 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 57 38.5 Indennità da ricovero per infortunio ............................................................. 57 (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) ............................................ 57 38.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) ...................................................... 58 38.7 Assistenza a seguito di infortunio ................................................................. 58 38.7.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) ..... 58 38.7.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 58 38.7.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 59 38.7.4 Invio di un medico al domicilio ................................................................... 59 38.7.5 Trasporto in autoambulanza in Italia ......................................................... 59 38.7.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia ................................................. 59 38.7.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ..................................... 59 38.7.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato .................................................. 59 38.7.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ...................................................................................... 60 38.7.10 Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ..................................................................... 61 38.7.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ...................................................................................... 61 38.7.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) .... 61 38.7.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) ................. 61 38.7.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero (prestazione valida solo all’estero) ......................................................................... 61 ART. 39 ESCLUSIONI............................................................................................................... 62 39.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale.............................. 62 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 3 di 157 39.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ......................................... 62 39.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni .. 63 39.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio ............................................................................ 63 SECURE BOX .............................................................................................................................. 65 ART. 40 SECURE BOX .............................................................................................................. 66 CICLOMOTORI E MOTOCICLI ............................................................................................... 68 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 69 ART. 41 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 69 41.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 69 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 69 ART. 42 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 69 ART. 43 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 70 ART. 44 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 71 44.1 Bonus/Malus ................................................................................................. 71 44.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito ...................... 72 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ............... 73 ART. 45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE73 45.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 73 45.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ................................................................................................................... 73 SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 75 ART. 46 VALORE ASSICURATO ............................................................................................ 75 ART. 47 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 75 ART. 48 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 75 48.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 75 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 75 48.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 75 ART. 49 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 76 49.1 49.2 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 76 Recupero del veicolo ..................................................................................... 76 ART. 50 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................... 76 50.1 50.2 50.3 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione .............................. 76 Recupero e custodia ...................................................................................... 77 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe ................................ 77 ART. 51 ESCLUSIONI............................................................................................................... 77 51.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio .............................................. 77 51.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto .................................................... 77 SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE ............ 78 ART. 52 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 78 52.1 Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................... 78 SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 79 ART. 53 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 79 53.1 53.2 53.3 Delimitazioni ................................................................................................. 79 Soggetti assicurati ........................................................................................ 80 Casi assicurati ............................................................................................... 80 ART. 54 ESCLUSIONI............................................................................................................... 80 54.1 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ......................................... 80 MACCHINE AGRICOLE ............................................................................................................ 82 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 82 ART. 55 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 82 55.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 82 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 82 ART. 56 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 82 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 4 di 157 ART. 57 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 83 ART. 58 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 83 58.1 Tariffa Macchine Agricole .............................................................................. 83 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE 83 ART. 59 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE84 59.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 84 59.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ................................................................................................................... 84 59.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve ......................................................... 84 59.4 Circolazione in aree aeroportuali................................................................... 84 SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 85 ART. 60 VALORE ASSICURATO ............................................................................................ 85 ART. 61 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 85 ART. 62 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 85 62.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 85 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 86 62.2 Ricorso terzi da incendio ............................................................................... 86 ART. 63 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 86 63.1 63.2 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 86 Recupero del veicolo ..................................................................................... 86 ART. 64 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................... 87 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione .............................. 87 Recupero e custodia ...................................................................................... 87 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe ................................ 87 Rottura dei cristalli........................................................................................ 87 Ripristino air-bag .......................................................................................... 87 ART. 65 GARANZIA KASKO COMPLETA ............................................................................. 87 ART. 66 GARANZIA EVENTI SPECIALI .............................................................................. 88 ART. 67 ESCLUSIONI............................................................................................................... 88 67.1 Esclusioni specifiche 67.2 Esclusioni specifiche 67.3 Esclusioni specifiche 67.4 Esclusioni specifiche 67.5 Esclusioni specifiche SEZIONE TUTELA SU MISURA per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia Incendio .............................................. 88 Furto .................................................... 88 complementare Rottura dei Cristalli..... 88 Kasko Completa ................................... 88 Eventi Speciali ..................................... 89 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ..... 89 ART. 68 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 89 68.1 68.2 Apparecchi audiofonovisivi ............................................................................ 89 Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................... 89 ART. 69 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI..................................... 90 69.1 Sempre Nuova Macchine Agricole .................................................................. 90 SEZIONE TUTELA LIGHT .............................................................................................. 91 ART. 70 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ..... 91 ART. 71 GUASTI MECCANICI ................................................................................................ 91 LA GARANZIA È PRESTATA CON I LIMITI INDICATI IN POLIZZA. ........................ 91 ART. 72 DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI ...................................................................... 91 ART. 73 INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ’ DEL VEICOLO.................................. 92 ART. 74 MERCI TRASPORTATE............................................................................................. 92 74.1 74.2 74.3 74.4 Efficacia temporale dell’assicurazione ........................................................... 92 Soste della merce in corso di viaggio ............................................................ 92 Valore assicurabile ........................................................................................ 92 Forma dell’assicurazione ............................................................................... 92 ART. 75 ESCLUSIONI............................................................................................................... 93 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 5 di 157 75.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche ........................................................................................................ 93 75.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti Meccanici .................................. 93 75.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici ............... 94 75.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate ................................. 94 SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 96 ART. 76 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 96 76.1 76.2 76.3 Delimitazioni ................................................................................................. 96 Soggetti assicurati ........................................................................................ 96 Casi assicurati ............................................................................................... 97 ART. 77 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ..................................................... 97 77.1 Persone non assicurabili ............................................................................... 98 77.2 Invalidità Permanente................................................................................... 98 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 98 77.3 Morte........................................................................................................... 100 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 100 77.4 Rimborso spese mediche ............................................................................. 100 (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) .......................................... 100 77.5 Estensioni di garanzia (sempre operanti) .................................................... 100 ART. 78 ESCLUSIONI............................................................................................................. 101 78.1 78.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ....................................... 101 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni 102 ALTRI VEICOLI ....................................................................................................................... 103 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ............................................................................ 104 ART. 79 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................. 104 79.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................. 104 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........................................................ 104 ART. 80 ESCLUSIONI E RIVALSA ...................................................................................... 104 ART. 81 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ............................................... 105 ART. 82 FORMA TARIFFARIA.............................................................................................. 106 82.1 Bonus/Malus ............................................................................................... 106 (valida per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li, autocaravan fino a 60 q.li) ................................................................................................................ 106 82.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito .................... 107 82.3 Tariffa fissa ................................................................................................. 108 82.4 Franchigia fissa e assoluta .......................................................................... 108 82.5 Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus ....................................... 108 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE .... 109 ART. 83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE109 83.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ....................................................................... 109 83.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ................................................................................................................. 109 83.3 Circolazione in aree aeroportuali................................................................. 110 (valida per autocarri, autocarri speciali, macchine operatrici e motocarri) ........... 110 SEZIONE TUTELA SU MISURA .................................................................................... 111 ART. 84 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO ................. 111 ART. 85 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................. 111 ART. 86 GARANZIA INCENDIO .......................................................................................... 111 86.1 Estensioni di garanzia (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........... 111 86.1.1 Ricorso terzi da incendio .......................................................................... 111 ART. 87 GARANZIA FURTO .................................................................................................. 112 87.1 87.2 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza.............................. 112 Recupero del veicolo ................................................................................... 112 ART. 88 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................. 112 88.1 88.2 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione ............................ 112 Recupero e custodia .................................................................................... 113 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 6 di 157 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 Indennizzo per indisponibilità del veicolo ................................................... Danni ai bagagli .......................................................................................... Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe .............................. Rottura dei cristalli...................................................................................... Ripristino air-bag ........................................................................................ Danni da soccorso vittime della strada ........................................................ 113 113 113 113 114 114 ART. 89 GARANZIA KASKO COMPLETA ........................................................................... 114 ART. 90 GARANZIA EVENTI SPECIALI ............................................................................ 114 ART. 91 ESCLUSIONI............................................................................................................. 114 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 Esclusioni Esclusioni Esclusioni Esclusioni Esclusioni specifiche specifiche specifiche specifiche specifiche per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia Incendio ............................................ 114 Furto .................................................. 115 complementare Rottura dei Cristalli... 115 Kasko Completa ................................. 115 Eventi Speciali ................................... 115 ART. 92 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................. 116 92.1 Apparecchi audiofonovisivi .......................................................................... 116 92.2 Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................. 116 SEZIONE TUTELA A BORDO ....................................................................................... 117 ART. 93 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE ................................................................ 117 93.1 Soggetti assicurati ...................................................................................... 117 93.2 Durata della copertura all’estero ................................................................. 117 93.3 Soccorso stradale ........................................................................................ 117 93.3.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato .............................. 117 93.3.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione ............................ 118 93.3.3 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) ...... 118 93.3.4 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)............................... 118 93.3.5 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 119 93.3.6 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)............................................ 119 93.3.7 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 119 93.3.8 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120 93.3.9 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all’estero) .............................................................................................................. 120 93.3.10 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120 93.3.11 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120 93.3.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 120 93.3.13 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) .......... 121 93.3.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all’estero) 121 93.3.15 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) ................. 121 93.3.16 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 121 93.3.17 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 121 93.3.18 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 121 93.3.19 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 122 93.3.20 Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) ..................... 122 93.3.21 Trasmissione messaggi urgenti ............................................................. 122 93.3.22 Informazioni e consigli telefonici .......................................................... 122 93.4 Norme che regolano le prestazioni di assistenza ......................................... 122 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 7 di 157 93.4.1 93.4.2 93.4.3 Condizioni relative agli anticipi ................................................................ 122 Inesistenza di obblighi di compensazione ................................................ 123 Circostanze fortuite ed imprevedibili ........................................................ 123 ART. 94 GARANZIE TUTELA LEGALE ................................................................................ 123 94.1 94.2 94.3 Delimitazioni ............................................................................................... 123 Soggetti assicurati ...................................................................................... 123 Casi assicurati ............................................................................................. 124 ART. 95 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ................................................... 124 95.1 Persone non assicurabili ............................................................................. 125 95.2 Invalidità Permanente................................................................................. 125 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 125 95.3 Morte........................................................................................................... 128 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 128 95.4 Rimborso spese sanitarie ............................................................................ 128 (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 128 95.5 Indennità da ricovero per infortunio ........................................................... 128 (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) .......................................... 128 95.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) .................................................... 129 95.7 Assistenza a seguito di infortunio ............................................................... 130 95.7.1.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 130 95.7.1.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 130 95.7.1.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 130 95.7.1.4 Invio di un medico al domicilio.............................................................. 130 95.7.1.5 Trasporto in autoambulanza in Italia .................................................... 130 95.7.1.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia ............................................ 130 95.7.1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ................................ 131 95.7.1.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato ............................................. 131 95.7.1.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ................................................................................ 131 95.7.1.10 Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ................................................................... 132 95.7.1.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) ................................................................................ 132 95.7.1.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) 132 95.7.1.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) ............ 132 95.7.1.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero (prestazione valida solo all’estero) ....................................................................... 133 ART. 96 ESCLUSIONI............................................................................................................. 133 96.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale............................ 96.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ....................................... 96.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni 96.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni Assistenza a seguito di infortunio .......................................................................... 133 133 133 di 134 NATANTI A MOTORE ............................................................................................................. 135 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ............................................................................ 136 ART. 97 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................. 136 97.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................. 136 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........................................................ 136 ART. 98 ESCLUSIONI E RIVALSA ...................................................................................... 137 ART. 99 FORMA TARIFFARIA.............................................................................................. 137 99.1 Tariffa Fissa ................................................................................................ 137 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ... 137 ART. 100 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 137 100.1 100.2 Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano 137 Estensione dei limiti di navigazione ......................................................... 137 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 8 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA .................................................................................... 138 ART. ART. ART. ART. 101 102 103 104 104.1 104.2 VALORE ASSICURATO .................................................................................. 138 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO ......................................... 138 GARANZIA INCENDIO.................................................................................. 138 GARANZIA FURTO ......................................................................................... 138 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza .......................... 139 Recupero del natante ............................................................................... 139 ART. 105 ESCLUSIONI .................................................................................................... 139 105.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio ......................................... 139 105.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto ............................................... 139 SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE .. 140 ART. 106 106.1 106.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ........................ 140 Apparecchi audiofonovisivi....................................................................... 140 Danni successivi al furto .......................................................................... 140 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO ................... 141 ART. 107 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 142 ART. 108 GESTIONE DELLE VERTENZE ..................................................................... 142 ART. 109 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 142 ART. 110 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE ............................................................................................ 142 ART. 111 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 143 111.1 111.2 DANNO TOTALE ........................................................................................ 143 DANNO PARZIALE .................................................................................... 143 ART. 112 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 143 ART. 113 ASSICURAZIONE PARZIALE ...................................................................... 143 ART. 114 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE.................... 144 ART. 115 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA................... 144 ART. 116 FRANCHIGIA O SCOPERTO ........................................................................ 144 ART. 117 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ............................................................. 144 ART. 118 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO ................................................... 144 ART. 119 RINUNCIA ALLA RIVALSA .......................................................................... 145 ART. 120 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 145 ART. 121 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE ............................................................................................ 145 ART. 122 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 145 ART. 123 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE.................... 145 ART. 124 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA................... 146 ART. 125 FRANCHIGIA O SCOPERTO ........................................................................ 146 ART. 126 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ............................................................. 146 ART. 127 RINUNCIA ALLA RIVALSA .......................................................................... 146 ART. 128 OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI .... 146 ART. 129 OBBLIGHI DI SALVATAGGIO – PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE ............................................................................................................... 147 ART. 130 SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA – DECADENZA ....................... 147 ART. 131 PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA ..................................................... 147 ART. 132 ARBITRATO ..................................................................................................... 148 ART. 133 PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO .......................................... 148 ART. 134 PAGAMENTO DEI DANNI ............................................................................ 148 ART. 135 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI........................................... 148 ART. 136 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO............................................. 148 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 9 di 157 ART. 137 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO 149 ART. 138 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO .................................................................. 149 ART. 139 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI ............................... 150 ART. 140 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE .............. 150 ART. 141 RECUPERO DI SOMME ................................................................................. 151 ART. 142 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO 151 ART. 143 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE ............... 151 ART. 144 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI ............................... 151 ART. 145 GESTIONE DEL SINISTRO .......................................................................... 152 ART. 146 RECUPERO DI SOMME ................................................................................. 152 ART. 147 DENUNCIA DEL SINISTRO ......................................................................... 152 ART. 148 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO ... 152 ART. 149 ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE .......................................................................................................................... 153 ART. 150 ARBITRATO IRRITUALE .............................................................................. 153 ART. 151 RINUNCIA ALLA RIVALSA – MORTE PRESUNTA................................. 153 ART. 152 RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX............................................................................................................... 155 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 10 di 157 DEFINIZIONI GENERALI Nel testo che segue si intendono per: ACCESSORI Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere: - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso; - optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita ed installata dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso. ALTRI VEICOLI Autoveicoli, come definiti all'art. 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a) e c), macchine operatrici, come definite dall’articolo 58 del codice della strada, rimorchi in genere. ANNO Periodo di tempo pari a 12 mesi completi. ANNO/ANNUALITÀ CIVILE: Anno del calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre pari a 365 o 366 giorni. Le informazioni relative ai sinistri contenute nell’attestato di rischio per ciascuno degli anni civili ivi indicati riguardano il periodo di efficacia dell’assicurazione indicato in polizza compreso nel relativo anno di calendario. ANNUALITA’ ASSICURATIVA L’intero periodo di tempo, comunque inferiore ai due anni, tra la data di dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza. effetto APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre apparecchiature analoghe. AREE AEROPORTUALI Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari. AREE PRIVATE Le aree di proprietà privata non aperte alla circolazione del pubblico e, quindi, non equiparate alle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore4. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE L’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Il documento che FATA è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi della normativa vigente2, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall’Assicurato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 11 di 157 ATTREZZATURE E APPARECCHIUTURE PARTICOLARI Gli attrezzi, gli strumenti, gli utensili o macchinari necessari per svolgere un’attività aggiuntiva a quella propria del veicolo. AUTOTASSAMETRO Autovettura per il trasporto pubblico di persone, dotata di tassametro. AUTOVETTURA Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all’art. 54 lettera a) del codice della strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'art. 54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone dotati di tassametro, sempre indicati come “autotassametri”. BENEFICIARI Gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da esso designate, ai quali FATA deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte. CAPITALE ASSICURATO Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO. CARTA VERDE Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da FATA al Contraente con il certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l’ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo3 o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Il documento attestante l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da FATA al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno. CICLOMOTORE E MOTOCICLO Ciclomotori e Motocicli adibiti al trasporto di persone, come, rispettivamente, definiti dall'art. 52 comma 1 e dall’art. 53 lettere a) e b) del codice della strada. CIRCOLAZIONE Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore4. CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) La classe di merito, che risulta dall’attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l’attribuzione in base alla normativa vigente5. CLASSE DI MERITO INTERNA Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell’art. 16 – Forma Tariffaria della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU). CODICE DELLE ASSICURAZIONI Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni. CODICE DELLA STRADA Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 12 di 157 CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza. CONSAP Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall’ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia6. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. CONTRASSEGNO Documento che riporta l’impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l’indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da FATA unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio CONTRAVVENZIONE Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato. CONTRIBUTO UNIFICATO La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del sinistro. CONTROVERSIA CONTRATTUALE La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. CONVIVENTI Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata DEGRADO D’USO La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. DELITTO COLPOSO Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria. DELITTO DOLOSO Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 13 di 157 EUROP ASSISTANCE La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza e Tutela Legale. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. FATTO ILLECITO Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. FORMA DI ASSICURAZIONE Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere “Valore Intero” o “Primo Rischio Assoluto”, fermo comunque quanto previsto dall’art. 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione. FORNITORE DI SERVIZI TELEMATICI Società che sviluppa e gestisce applicazioni telematiche per l’assicurazione auto. FRANCHIGIA L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. FURTO L’impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri. GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE) Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. INCENDIO La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE) Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. IMPRESA GESTIONARIA L'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di risarcimento diretto. IMPRESA DEBITRICE L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 14 di 157 IMPUTAZIONE PENALE La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, obiettivamente constatabili. violenta ed esterna che produce lesioni corporali INVALIDITÀ PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISVAP Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. IVASS Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni , ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla con , legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all’ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. E’ l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all’ISVAP, con l’autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore. LIMITI DI GARANZIA Ogni limitazione all’indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o sottolimite di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.). MACCHINA AGRICOLA La macchina agricola come definita all’art. 57 lettera a) del codice della strada. MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO Le somme fino a concorrenza delle quali FATA presta l’assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l’assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione. MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all’Allegato 2 - “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008. MINIMO SCOPERTO Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell’Assicurato. NATANTE L’unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25 tonnellate di stazza lorda che sia munito di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali; i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al quale vengono collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile). Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 15 di 157 NAVIGAZIONE Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private. NUCLEO FAMILIARE Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato. POLIZZA Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate. PRESTAZIONI I servizi prestati all’Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di FATA. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione. PROPRIETARIO L’intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio. RAPINA La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona. REATO Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). REATO CONTINUATO Il concorso materiale di reati prevista dall’art. 81 del codice penale, che sussiste quando un unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizione della legge penale. RISARCIMENTO Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. REGOLE EVOLUTIVE Le modalità definite da FATA per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione. RIVALSA L’azione esercitata da FATA nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 16 di 157 SCOPERTO La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato. SECURE BOX Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d’uso al Contraente. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Assistenza Stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell’atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l’assicurazione, fermo quanto previsto all’art. 137 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO”. SOMMA ASSICURATA Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con FATA, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione. TRANSAZIONE L’accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono. VALORE COMMERCIALE Per i veicoli quotati dalla rivista “Quattroruote”, il valore attribuito al veicolo usato riportata nell’ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell’evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio. VALORE DI LISTINO Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge. VALORE INTERO La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del codice civile. VEICOLO Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori “di serie” e gli accessori “optional” se assicurati. In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell’articolo 1806 del codice civile, dal contratto stipulato dal Contraente con il fornitore. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 17 di 157 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE (Valide per autovetture e autotassametri, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, all’atto della sottoscrizione del contratto, a dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché a comunicare tempestivamente a FATA qualunque mutamento di tali circostanze, ivi comprese la variazione della residenza dell’intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo o natante, e, per l’assicurazione Furto, delle circostanze di cui ai paragrafi 22.1, 49.1, 63.1, 87.1, 140.4 - Mezzi di protezione. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di stipulazione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. Qualora, con riferimento ad un aggravamento del rischio, risulti applicabile l’art. 144 “Azione diretta del danneggiato” del codice delle assicurazioni, FATA, dopo aver provveduto al risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell’inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze. I suddetti pagamenti devono essere effettuati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano, che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile contrassegno e Carta Verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio, o la prima rata di premio, sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti per eventuali rate successive entro i 15 giorni successivi alla rispettiva scadenza, l’assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le eventuali successive scadenze e il diritto di FATA al pagamento delle rate di premio scadute ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma FATA riconosce efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tuttavia qualora nel corso del predetto termine di 15 giorni venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia, il contratto cesserà di avere effetto alla data di decorrenza della nuova copertura. Fermo quanto sopra, salvo che ritenga di proporre diverse Condizioni di assicurazione, FATA, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l’accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore annualità. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 18 di 157 ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE In caso di trasferimento della proprietà di uno o più dei veicoli o natanti garantiti, il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione a FATA fornendo idonea documentazione a comprova ed avrà facoltà di adottare, ricorrendone i rispettivi presupposti, una delle alternative di seguito descritte: A) Cessione del contratto Nel casi di trasferimento di proprietà di uno o più dei veicoli o natanti che comporti la cessione del contratto di assicurazione, FATA prenderà atto della cessione mediante l’emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando all’acquirente i nuovi documenti. Correlativamente il Contraente originario dovrà restituire a FATA certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde a lui intestati. La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l’avvenuta cessione non sia stata comunicata. Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza e FATA non rilascerà l’attestazione sullo stato del rischio. B) Sostituzione con altro veicolo o natante Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo o natante assicurato, comprovato da idonea documentazione, il Contraente, può chiedere che l’assicurazione relativa al veicolo o natante venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo o natante dello stesso settore tariffario, di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero, in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa. Il Contraente può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi: 1) cessazione dalla circolazione del veicolo o della navigazione del natante o esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del codice della strada; 2) demolizione; 3) consegna del veicolo o natante in conto vendita; nel caso in cui il veicolo o natante risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare quello precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi; 4) furto del veicolo o natante; nel caso in cui il veicolo o natante risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di assicurarlo nuovamente, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi. In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo o natante sostituito. FATA emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità: • se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito e senza interruzioni del periodo di osservazione della sinistrosità; • se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito interna e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute. C) Risoluzione del contratto Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo o natante, nonché del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde estinguendosi secondo le modalità di cui al successivo art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 19 di 157 In ogni caso, il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo o natante. In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, fermi l’onere di tempestiva comunicazione a FATA e gli obblighi relativi all’iscrizione al P.R.A. del trasferimento del veicolo, su richiesta degli eredi o legatari (che dovranno dimostrare documentalmente tale qualità), FATA provvederà alla risoluzione del contratto secondo le modalità precisate nella precedente lettera C). Qualora la proprietà del veicolo sia acquisita a seguito di successione, come per atto tra vivi, dal coniuge in comunione di beni o dal cointestatario al P.R.A., il nuovo proprietario potrà altresì richiedere l’emissione, in alternativa, di un nuovo contratto in sostituzione con scadenza annuale uguale a quella del contratto sostituito; la suddetta sostituzione non interromperà il periodo di osservazione in corso con riferimento a classe di merito interna e classe di merito “CU” e l'attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata alla fine dell’annualità assicurativa riporterà l'evoluzione della classe di Bonus/Malus e della classe CU del contratto precedente. ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO In caso di cessazione del rischio a seguito di: a) cessazione della circolazione del veicolo o navigazione del natante o esportazione definitiva dello stesso; b) demolizione; c) vendita del veicolo o natante alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o sostituzione con altro veicolo o natante; d) vendita del veicolo o natante precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o la sostituzione con altro veicolo o natante; e) furto del veicolo o natante, FATA restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità competente, che dovrà, quindi, essere fornita in copia a FATA. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione della cessazione del rischio o, comunque, della conoscenza della stessa da parte di FATA, sono dovuti per intero ai sensi dell’art. 1896 del codice civile. ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO Non è ammessa la sospensione delle garanzie assicurative. ART. 7 DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato previa presentazione presso l’Agenzia cui è affidato il contratto, della relativa denuncia all’Autorità, ovvero di una dichiarazione circa l’evento accaduto ai sensi della normativa vigente2. Nell’ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati. ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non diversamente regolato nelle presenti Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 20 di 157 ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è tenuto a comunicare a FATA l’esistenza o la successiva sottoscrizione di altri contratti di assicurazione per i medesimi rischi. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 21 di 157 GARANZIE PRESTATE Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 22 di 157 NORME COMUNI ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE A) Garanzia di Responsabilità Civile Per i veicoli circolanti su strada, la garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per i natanti la garanzia di Responsabilità Civile è valida per il Mar Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. L’assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale sia indicata e non sia stata barrata sulla Carta Verde rilasciata da FATA al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria, ferme le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, o la rata di premio. Qualora, per qualsiasi causa, l’assicurazione relativa al veicolo per il quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla stessa, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a FATA, considerato che anche la Carta Verde cessa di avere validità; FATA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui FATA presti anche quest’ultima assicurazione per il medesimo veicolo o natante; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In ogni caso, ferme le esclusioni specifiche precisate nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione anche per altre garanzie: • per le garanzie di Tutela Legale sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni; • per le prestazioni di Assistenza, ferme le specifiche limitazioni indicate per le singole prestazioni garantite, non sono comunque fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto. ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI (valido per la garanzia Responsabilità Civile e per l’estensione Ricorso Terzi delle garanzie Incendio e Incendio Light) L’assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo o natante responsabile del sinistro. Limitatamente ai danni alle cose sono, inoltre, esclusi dal novero dei terzi, i seguenti soggetti: 1) il proprietario del veicolo o natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; 3) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2)11. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 23 di 157 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 24 di 157 AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Autovetture” “Autotassametri” ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. 13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile: 1) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali; 2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo; 3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate. 4) del Contraente, del conducente e del proprietario relativamente a veicoli utilizzati, dietro corrispettivo, nell’interesse di terzi - la cui destinazione ad uso pubblico sia riconosciuta attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione ovvero autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente - per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, fatta esclusione di denaro, oggetti preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento; 5) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso, sono considerati terzi: l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame dell’allievo conducente. I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta; b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 25 di 157 c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo; g) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia12. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione. L’attestazione non verrà inviata nel caso di: sospensione in corso di contratto; contratti di durata inferiore all’anno; contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo; cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di osservazione risulti concluso; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso. Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore del veicolo. Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 26 di 157 ART. 16 FORMA TARIFFARIA 16.1 Bonus/Malus L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito. Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti: • il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio; • i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente. Il contratto si articola in 35 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus: TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO Classe di merito di assegnazione della scala Bonus Malus FATA Coefficiente Sconto per evoluzione classe in Bonus 1N 0,3300 -4,76% 1M 0,3465 -4,55% 1L 0,3630 -4,35% 1K 0,3795 -4,17% 1J 0,3960 -4,00% 1I 0,4125 -3,85% 1H 0,4290 -2,79% 1G 0,4413 -3,01% -3,09% 1F 0,4550 1E 0,4695 -3,00% 1D 0,4840 -3,49% 1C 0,5015 -3,00% 1B 0,5170 -3,09% 1A 0,5335 -3,00% 1 0,5500 -5,66% 2 0,5830 -5,36% 3 0,6160 -5,08% 4 0,6490 -4,84% 5 0,6820 -6,06% 6 0,7260 -5,71% 7 0,7700 -5,41% 8 0,8140 -5,13% 9 0,8580 -4,88% 10 0,9020 -6,82% 11 0,9680 -6,38% 12 1,0340 -6,00% 13 1,1000 -9,09% 14 1,2100 -4,35% 15 1,2650 -11,54% 16 1,4300 -13,33% 17 1,6500 -14,29% 18 1,9250 -12,50% 19 2,2000 -20,00% 20 2,7500 -16,67% 21 3,3000 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 27 di 157 16.2 Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito All’atto della stipula il contratto viene assegnato ad una delle classi di merito interne in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate. A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale In caso di contratto di durata annuale e in presenza dell’attestazione sullo stato del rischio si applicano le seguenti disposizioni: a) se il precedente contratto era stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus”, la classe di merito interna viene attribuita, in base alla classe di merito “CU”, al numero di sinistri riportati nell’attestazione stessa e al numero di anni di sinistrosità pregressa valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile), secondo quanto previsto dalle tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita; b) se il precedente contratto era stipulato in una forma tariffaria per la quale non è prevista l’indicazione della CU, si procede alla determinazione della stessa secondo quanto stabilito dall’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (modificato dal Provvedimento ISVAP 2590/2008) in base alla sinistrosità riportata nell’attestazione e, sulla scorta di tale classe, viene attribuita la classe di merito interna di cui al precedente punto a). c) se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito interna, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. In tal caso il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito interna risultante dall’applicazione delle regole di cui ai punti precedenti. d) in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del codice della strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa ma entro il periodo di sua validità l’Assicurato ha diritto di mantenere la classe di merito “CU” per un altro veicolo di sua proprietà. In tal caso il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito interna secondo quanto stabilito al precedente punto a). Nel caso il veicolo sottratto risulti successivamente ritrovato, ovvero nel caso di conto vendita non andato a buon fine, qualora l’Assicurato si sia avvalso della facoltà di cui sopra, questi potrà chiedere la stipula di un nuovo contratto per il veicolo tornato in suo possesso. In tal caso il contratto è assegnato alla CU 14 ed alla classe di merito interna 15. e) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo o di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, al nuovo contratto è attribuita la classe di merito interna corrispondente alla medesima classe CU già maturata sul veicolo, secondo quanto previsto dalle tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 28 di 157 2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno In caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo. Al nuovo contratto è attribuita la classe CU indicata sul contratto temporaneo, qualora presente, e la classe di merito interna 14. 3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero Nel caso di veicolo già assicurato all’estero si procede alla determinazione della classe di merito “CU” (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base alla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. In base a tale classe, viene attribuita la classe di merito interna di cui alla lettera a) del precedente punto 1. Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. 4) Attestazione del rischio scaduta Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito “CU” 14 e alla classe di merito interna 20. 5) Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore, per determinare la classe CU in mancanza dell’attestazione sullo stato del rischio, il Contraente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, l’ultima classe di merito “CU” cui era stato assegnato il contratto. Determinata la classe CU, la classe di merito interna viene assegnata secondo quanto previsto dalle tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. 6) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisiti in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare: - l’ultima attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo stesso; - la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio con l’indicazione dell’utilizzatore del veicolo. La classe di merito interna del nuovo contratto viene attribuita secondo le regole previste dalle lettere a) e b) del precedente punto 1. B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL P.R.A. In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A., il contratto viene assegnato alla classe di merito interna 14 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito interna 17 in caso di voltura al P.R.A., fatta salva, nei casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte del proprietario persona fisica già titolare di polizza assicurativa ovvero da parte di componente stabilmente convivente del nucleo familiare dello stesso, l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti al riguardo8. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 29 di 157 C. MANCATA PRESENTAZIONE In mancanza della consegna dell’attestazione e/o della relativa documentazione integrativa o del contratto temporaneo precedente il contratto è assegnato alla classe di merito “CU” 18 e alla classe di merito interna 21. 16.3 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente5 e alla classe di merito interna in base alle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti. Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati: • per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti; • per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%. 1) Assenza di sinistri su Attestato di rischio In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%. 2) Presenza di sinistri su Attestato di rischio Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate. Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra descritte. Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri – anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio. La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1 se l’attestato di rischio contiene, per tutte le annualità civili riportate, l’informazione sul numero dei sinistri dell’anno civile di riferimento. Qualora invece sull’attestato di rischio, in corrispondenza di almeno una delle annualità civili riportate sullo stesso, sia indicato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile), l’evoluzione della classe di merito interna seguirà le regole indicate nella Tabella 2. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 30 di 157 Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS – ATTESTATO COMPLETO Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - attestato completo 1 sinistro penalizzante nell'ultimo periodo di osservazione 2 sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione 3 sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione 4 o più sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione 0 sinistri Attestato con un sinistro Attestato con più di 1 sinistro Attesta to con 2 sinistri Attestat o con più di 2 sinistri Attestato con 3 sinistri Attestato con più di 3 sinistri Attestato con 4 sinistri Attestato con più di 4 sinistri 1N 1N 1K 1G 1E 1A 2 6 8 12 1M 1N 1J 1F 1D 1 3 7 9 13 1L 1M 1I 1E 1C 2 4 8 10 14 1K 1L 1H 1D 1B 3 5 9 11 15 1J 1K 1F 1B 1 5 7 11 13 17 1I 1J 1E 1A 2 6 8 12 14 18 1H 1I 1D 1 3 7 9 13 15 19 1G 1H 1C 2 4 8 10 14 16 20 1F 1G 1B 3 5 9 11 15 17 21 1E 1F 1A 4 6 10 12 16 18 21 1D 1E 1 5 7 11 13 17 19 21 1C 1D 2 6 8 12 14 18 20 21 1B 1C 3 7 9 13 15 19 21 21 1A 1B 3 7 9 13 15 19 21 21 1 1A 4 8 10 14 16 20 21 21 2 1 5 9 11 15 17 21 21 21 3 2 6 10 12 16 18 21 21 21 4 3 7 11 13 17 19 21 21 21 5 4 8 12 14 18 20 21 21 21 6 5 9 13 15 19 21 21 21 21 7 6 10 14 16 20 21 21 21 21 8 7 11 15 17 21 21 21 21 21 9 8 12 16 18 21 21 21 21 21 10 9 13 17 19 21 21 21 21 21 11 10 14 18 20 21 21 21 21 21 12 11 15 19 21 21 21 21 21 21 13 12 16 20 21 21 21 21 21 21 14 13 17 21 21 21 21 21 21 21 15 14 18 21 21 21 21 21 21 21 16 15 19 21 21 21 21 21 21 21 17 16 20 21 21 21 21 21 21 21 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 Classe di merito Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 31 di 157 Tabella 2 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS – ATTESTATO INCOMPLETO Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - attestato incompleto 1 sinistro penalizzante nell'ultimo periodo di osservazione 2 sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione 3 sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione 4 o più sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione Classe di merito 0 sinistri Attestato con un sinistro Attestato con più di 1 sinistro Attestato con 2 sinistri Attestato con più di 2 sinistri Attestato con 3 sinistri Attestato con più di 3 sinistri Attestato con 4 sinistri Attestato con più di 4 sinistri 1N 1N 1J 1G 1D 1A 3 6 9 12 1M 1N 1H 1F 1B 1 5 7 11 13 1L 1M 1G 1E 1A 2 6 8 12 14 1K 1L 1F 1D 1 3 7 9 13 15 1J 1K 1D 1B 3 5 9 11 15 17 1I 1J 1C 1A 4 6 10 12 16 18 1H 1I 1B 1 5 7 11 13 17 19 1G 1H 1A 2 6 8 12 14 18 20 1F 1G 1 3 7 9 13 15 19 21 1E 1F 2 4 8 10 14 16 20 21 1D 1E 3 5 9 11 15 17 21 21 1C 1D 4 6 10 12 16 18 21 21 1B 1C 5 7 11 13 17 19 21 21 1A 1B 5 7 11 13 17 19 21 21 1 1A 6 8 12 14 18 20 21 21 2 1 7 9 13 15 19 21 21 21 3 2 8 10 14 16 20 21 21 21 4 3 9 11 15 17 21 21 21 21 5 4 10 12 16 18 21 21 21 21 6 5 11 13 17 19 21 21 21 21 7 6 12 14 18 20 21 21 21 21 8 7 13 15 19 21 21 21 21 21 9 8 14 16 20 21 21 21 21 21 10 9 15 17 21 21 21 21 21 21 11 10 16 18 21 21 21 21 21 21 12 11 17 19 21 21 21 21 21 21 13 12 18 20 21 21 21 21 21 21 14 13 19 21 21 21 21 21 21 21 15 14 20 21 21 21 21 21 21 21 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 17 16 21 21 21 21 21 21 21 21 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 32 di 157 ART. 17 TIPO GUIDA Ove l’assicurazione sia stipulata per un’autovettura, la copertura può essere prestata alternativamente in una delle tre modalità di seguito indicate. In polizza sarà valorizzata la modalità scelta dal Contraente che, nel sottoscrivere il contratto, rende la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. Per gli autotassametri l’assicurazione è, invece, prestata esclusivamente con la modalità “Guida libera” . A) Guida esclusiva (non prestabile per autotassametri) FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal proprietario/locatario dello stesso come risultante dalla carta di circolazione, purché regolarmente abilitato e che abbia compiuto i 23 anni di età. Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente diverso dal proprietario/locatario, FATA eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell’importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000. Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa: • per causa di forza maggiore; • in quanto addetta alla riparazione del veicolo; • in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. B) Guida libera (over 26) (non prestabile per autotassametri) FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidata esclusivamente da conducenti regolarmente abilitati che abbiano compiuto i 26 anni di età. Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente di età inferiore, FATA eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell’importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000. Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa: • per causa di forza maggiore; • in quanto addetta alla riparazione del veicolo; • in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. C) Guida libera FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidata da chiunque risulti regolarmente abilitato alla guida dello stesso a norma delle disposizioni in vigore. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente valorizzate in polizza) ART. 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 18.1 Salva Bonus (non prestabile per autotassametri) Fermo quanto previsto dall’art. 16 - FORMA TARIFFARIA, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna, FATA non terrà conto del Malus che derivi dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto e, pertanto: - in assenza di ulteriori sinistri, la classe di merito interna non subirà alcuna evoluzione rispetto alla classe dell’annualità precedente; - per i sinistri successivi al primo che diano luogo all’applicazione del Malus, la classe di merito interna verrà determinata secondo le “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” senza tener conto del primo sinistro penalizzante. Restano fermi i criteri di evoluzione della classe di Conversione Universale secondo le disposizioni vigenti. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 33 di 157 Nel caso di rinnovo dell’assicurazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, per le annualità successive alla prima, la presente condizione aggiuntiva potrà essere mantenuta esclusivamente in assenza di sinistri penalizzanti nell’ultimo periodo di osservazione. 18.2 In Carrozzeria SiCura FATA prende atto che, in conseguenza di un sinistro con danni al veicolo indicato in polizza per cui risultino congiuntamente verificate le seguenti condizioni: • sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto secondo la normativa vigente; • non risulti alcuna responsabilità a carico dell’Assicurato; il veicolo garantito dovrà essere affidato per la riparazione, entro 15 giorni dalla data di denuncia del sinistro a FATA, a una delle carrozzerie convenzionate con FATA, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.FATA-assicurazioni.it e disponibile presso tutte le Agenzie. A fronte di tale impegno, FATA riconosce al Contraente la percentuale di sconto sul premio imponibile della garanzia RCA indicata in tariffa. In assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, il risarcimento del danno sarà effettuato secondo le diverse modalità previste dalla normativa di legge vigente13. Fermo restando quanto previsto dall’ART. 107 - Modalità per la denuncia dei sinistri in tema di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, se successivamente alla consegna del veicolo alla carrozzeria per la riparazione dovesse essere accertata una responsabilità totale o parziale dell’Assicurato, questi o il Contraente dovrà corrispondere alla carrozzeria la parte dei costi proporzionale al grado di responsabilità riconosciutagli, ovvero rimborsare FATA, qualora questa abbia già provveduto all’integrale pagamento del danno, tali costi. Qualora la presente condizione venga disattesa, il Contraente è tenuto a rifondere FATA di un importo pari allo sconto di cui ha goduto sul premio imponibile per la Responsabilità Civile scegliendo la presente condizione aggiuntiva, oltre al relativo contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed alle imposte dovute sul suddetto importo. 18.3 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti A parziale deroga dell’ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente. 18.4 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone A parziale deroga dell’ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa: • qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta; • qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. 18.5 Circolazione in Aree Aeroportuali A parziale deroga dell’ART. 13 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 34 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Autovetture” “Autotassametri” (esclusa la garanzia Cristalli) Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è: _ _ _ _ _ per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia INCENDIO è: Valore Intero; FURTO è: Valore Intero; KASKO COMPLETA è: Valore Intero; EVENTI SPECIALI è: Valore Intero; CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto. Prestabilità e validità delle garanzie Le garanzie Incendio e Furto, acquistabili anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile, devono essere necessariamente acquistate insieme. Le garanzie Extesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali e Cristalli sono acquistabili, anche disgiuntamente, soltanto in presenza delle garanzie Incendio e Furto. Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza. In alternativa alla garanzia Kasko Completa, in presenza delle garanzie Incendio e Furto, ove sia assicurata un’ autovettura (esclusi, quindi, autotassametri), può essere acquistata altresì la garanzia Collisione della sezione Tutela Light, nonché, ad integrazione della stessa, la relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali selvatici o randagi. ART. 19 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione. Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata . ART. 20 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. ART. 21 GARANZIA INCENDIO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine . 21.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 35 di 157 In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui ai paragrafi 21.1.1 e 21.1.2 che seguono. 21.1.1 Ricorso terzi da incendio FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’ART. 108 - Gestione delle vertenze. 21.1.2 Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa FATA, entro il limite massimo di Euro 25.000 per sinistro, indennizza i danni materiali e diretti prodotti dal sinistro Incendio al locale di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa dello stesso, escluso il relativo contenuto. L’Assicurato deve far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente e comunicare eventuali polizze stipulate contro i danni da incendio alle proprietà immobiliari danneggiate ai sensi dell’art. 1910 del codice civile. Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi da Incendio di cui al paragrafo 21.1.1 del precedente comma, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato con conseguente esclusione dell’indennizzo del danno al veicolo assicurato in base alla garanzia Incendio. ART. 22 GARANZIA FURTO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. L’assicurazione copre anche i danni da scasso subiti dal veicolo nell’esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso contenuti e non assicurati. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. 22.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base ad una delle dichiarazioni relative alla presenza dei mezzi di protezione del veicolo assicurato di cui alle lettere da A) a D), presenza che comporta una correlativa diminuzione del premio. In polizza sarà valorizzata l’opzione eventualmente effettuata dal Contraente che, nel sottoscrivere il contratto, rende, quindi, la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. A) Antifurto satellitare - Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto satellitare, che ne permette la localizzazione da parte del gestore del servizio. L’Assicurato si obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell’antifurto ed alla operatività della convenzione con il gestore. B) Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 36 di 157 C) Antifurto immobilizer - Il veicolo assicurato è dotato di sistema antifurto che consente di bloccare l’avviamento del motore. Questo si inserisce automaticamente con l’estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente. D) Antifurto elettronico - Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto elettronico, che permette il blocco delle portiere e dell’avviamento del motore. L’Assicurato si obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell’antifurto. 22.2 Recupero del veicolo L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto. Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il proprietario, come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato. ART. 23 GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti da A) a G), FATA indennizza le spese e i danni di seguito indicati che siano conseguenza del verificarsi di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto: A) Rimborso tassa di proprietà, tassa di immatricolazione – In caso di sinistro che abbia determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza complessiva di Euro 500. Gli indennizzi per tali spese sono corrisposti all’Assicurato contestualmente all’indennizzo del sinistro per perdita totale. B) Recupero e custodia – In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, vengono indennizzate le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500. C) Indennizzo per indisponibilità del veicolo – In caso di sinistro Incendio o Furto totale, verrà riconosciuto in favore dell’Assicurato un importo pari ad Euro 25 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, dal giorno successivo alla denuncia di sinistro fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 20 giorni. D) Danni ai bagagli – In caso di sinistro Incendio che abbia comportato danni al veicolo superiori all’80% del suo valore commerciale, verranno indennizzati i danni ai bagagli trasportati per un importo massimo di Euro 250. Per bagagli si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro quali indumenti, materiale sportivo e attrezzature da campeggio di proprietà dell’Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d’artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili. E) Perdita chiavi – Vengono indennizzate sino alla concorrenza complessiva di Euro 250 le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 37 di 157 • • l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto; la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato. F) Rifacimento documenti di circolazione e targhe – Vengono indennizzate le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle targhe, a causa di loro smarrimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza complessiva di Euro 250. G) Spese di lavaggio e disinfezione – In caso di furto totale a cui faccia seguito il ritrovamento del veicolo, vengono indennizzate le spese per il lavaggio e la disinfezione del veicolo stesso con il limite massimo di Euro 100. Gli importi massimi riferiti alle singole fattispecie disciplinate nei punti da A) a G) che precedono, si intendono tutti per sinistro e per annualità assicurativa. ART. 24 GARANZIA KASKO COMPLETA FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 25 GARANZIA EVENTI SPECIALI FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 26 GARANZIA CRISTALLI (non prestabile per autotassametri) FATA rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 38 di 157 ART. 27 ESCLUSIONI 27.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 27.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina; e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori. 27.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano; i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 39 di 157 27.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. 27.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli Sono esclusi dalla garanzia: a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli; c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria. d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto. SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) ART. 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate. 28.1 Apparecchi audiofonovisivi A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 27.2- Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 100. 28.2 Danni successivi al furto A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 27.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri limiti indicati in polizza per la garanzia Furto. 28.3 Limitazione al furto o rapina totale A parziale deroga di quanto previsto nell’artART. 22 - garanzia Furto, l’assicurazione Furto è limitata al solo caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato non ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro. L’assicurazione opera anche in caso di ritrovamento del veicolo che avvenga entro i 60 giorni dal furto o dalla rapina, purché il veicolo stesso sia ridotto allo stato di relitto inservibile o, comunque, abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo valore commerciale al momento del furto o della rapina. La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato e con gli altri limiti previsti in polizza per la garanzia Furto. ART. 29 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI 29.1 GARANZIE Sempre Nuova Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 40 di 157 A parziale deroga di quanto previsto degli articoli che disciplinano l’oggetto delle singole garanzie come integrati dal secondo comma del punto 111.2 dell’ART. 111 Determinazione dell’ammontare del danno, in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall’immatricolazione del veicolo assicurato, per tutte le garanzie della presente sezione valorizzate in polizza – ad esclusione comunque delle garanzie Extesa Incendio e Furto e Cristalli – in caso di danno parziale, l’ammontare del danno verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d’uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 41 di 157 SEZIONE TUTELA LIGHT Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Autovetture” “Autotassametri” (per le sole garanzie Incendio Light e Fenomeni Naturali) Forma dell’assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato: _ _ _ _ per per per per la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia INCENDIO LIGHT è: Primo Rischio Assoluto; FENOMENI NATURALI è: Primo Rischio Assoluto; COLLISIONE è: Primo Rischio Assoluto; CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto. Prestabilità e validità delle garanzie Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza, possono essere acquistate, anche disgiuntamente l’una dall’altra, soltanto in presenza della garanzia Responsabilità Civile e, con la sola eccezione della garanzia Collisione (ed eventuale relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali selvatici o randagi), sono alternative alle garanzie di cui alla Sezione Tutela su Misura. La possibilità di acquistare la garanzia Cristalli di cui alla presente Sezione è subordinata altresì alla presenza del pacchetto “Infortuni del conducente” della Sezione Tutela a bordo. ART. 30 GARANZIA INCENDIO LIGHT FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza. 30.1 Estensione di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio Light, l’assicurazione si intende estesa al Ricorso terzi nei termini di seguito precisati. 30.1.1 Ricorso terzi da incendio FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 100.000 per sinistro, tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio Light a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell’Assicurato. Ai soli fini della presente estensione di garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato con conseguente esclusione dell’indennizzo del danno al veicolo assicurato in base alla garanzia Incendio Light. L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 42 di 157 dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’ART. 108 - Gestione delle vertenze. ART. 31 GARANZIA FENOMENI NATURALI FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza. ART. 32 GARANZIA COLLISIONE (non prestabile per autotassametri) FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati verificatasi durante la circolazione, anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza. ART. 33 GARANZIA CRISTALLI (garanzia prestabile esclusivamente per contratti emessi in sostituzione di un precedente contratto in cui era già presente tale copertura) FATA rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA. ART. 34 ESCLUSIONI 34.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 34.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Fenomeni Naturali Sono esclusi dalla garanzia i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 43 di 157 34.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano; i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina. 34.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli Sono esclusi dalla garanzia: a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli; c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria. d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto. SEZIONE TUTELA LIGHT CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) Ove la condizione aggiuntiva disciplinata di seguito sia valorizzata in polizza, la garanzia Collisione è prestata con le estensioni di seguito precisate. ART. 35 CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE 35.1 Collisione con animali selvatici o randagi Ad integrazione dell’ART. 32 - GARANZIA COLLISIONE, FATA indennizza altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute, ferme le esclusioni di cui al paragrafo 34.3 - Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione. La suddetta estensione di garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza per la garanzia Collisione e, nell’ambito della somma assicurata indicata in polizza per la suddetta garanzia. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 44 di 157 SEZIONE TUTELA A BORDO Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Autovetture” “Autotassametri” Prestabilità e validità delle garanzie Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero delle garanzie Incendio e Furto della Sezione Tutela su Misura. La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top e Classic) ed acquistabili autonomamente l’uno dall’altro scegliendo la forma ritenuta più idonea con riferimento a ciascuno: pacchetto “Assistenza stradale” (forma Top o forma Classic) pacchetto “Tutela Legale” (forma Top o forma Classic) pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic) Le singole garanzie sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza. ASSISTENZA STRADALE ART. 36 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE Le garanzie Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna precisati, nei casi in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti, indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite di 3 volte per tipo per annualità assicurativa. La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da FATA a Europ Assistance, cui l’Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa. 36.1 Soggetti assicurati Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati: • il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello stesso; • per le sole prestazioni di cui agli artt. 36.7 - Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio, 36.17 - Rientro sanitario e 36.20 - Rientro salma, anche le persone trasportate a bordo del veicolo stesso purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. 36.2 Soccorso stradale 36.2.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza resterà a carico Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 45 di 157 dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. 36.2.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al precedente paragrafo 36.2.1- Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate: - le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada); - sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 36.3 Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia) (garanzia prestata solo con la Forma Top) In aggiunta a quanto indicato per la forma Classic, se, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, anche solo tentati, del veicolo assicurato, venga erogata la prestazione di cui al paragrafo 36.2.1- Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà altresì a disposizione dell’Assicurato, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita presso il luogo del fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, Europ Assistance terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al momento del sinistro l’Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il pagamento della cauzione richiesta per la fornitura sul posto dell’auto sostitutiva, scatterà l’opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti al paragrafo 36.6 - Auto in sostituzione in Italia. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata e, qualora fosse necessario, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, una volta effettuata la stessa, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione con le modalità sopra descritte. Ai fini della’ erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per: • immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli necessari per la riparazione del danno da guasto, incidente, Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 46 di 157 incendio, furto o rapina, consumati o tentati, presupposto dell’attivazione della prestazione di cui al presente articolo; • immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi. 36.4 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). 36.5 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: • libretto di circolazione in originale; • foglio complementare o certificato di proprietà in originale; • targhe autoveicolo. In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a: • codice fiscale (fotocopia); • documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); • documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. 36.6 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 47 di 157 certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 15 giorni con percorrenza illimitata, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. A seguito di furto totale, rapina o distruzione totale del veicolo l’autovettura in sostituzione sarà erogata fino a un massimo di 30 giorni. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per: • immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; • immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi. 36.7 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: • un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure • un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore). Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 500 complessivi per sinistro. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance zal netto del massimale previsto. 36.8 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. 36.9 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, tenendo Europ Assistance direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 500 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 48 di 157 36.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all’estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. 36.11 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o e nessuno degli eventuali ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 36.12 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Europ Assistance. 36.13 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 500. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 1.000. 36.14 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 49 di 157 provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. 36.15 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all’estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. 36.16 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.500. 36.17 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute: • aereo sanitario; • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. 36.18 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. 36.19 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 50 di 157 Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. 36.20 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. 36.21 Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 36.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese. 36.22 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti: • estratto cronologico generale o storico; • perdita di possesso; potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese. TUTELA LEGALE ART. 37 GARANZIE TUTELA LEGALE FATA, avvalendosi di Europ Assistance, assume a proprio carico alle presenti condizioni e nei limiti del massimale indicato in polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali di seguito riportate, conseguenti alle ipotesi individuate nei paragrafi 37.1 - Delimitazioni e 37.3 - Casi assicurati. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: a) le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro; b) le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 51 di 157 c) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; d) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’art.ART. 140 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE lettera 2) A); e) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’ART. 140 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE lettera 2) B); f) le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale); g) le spese di giustizia; h) le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie comprese anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato; i) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; j) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500. FATA garantisce, inoltre, attraverso Europ Assistance: k) l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati, fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni contrattuali in corso ed i sinistri già in essere. L'Assicurato, quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale. 37.1 Delimitazioni Europ Assistance non si assume il pagamento di: • multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale). E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 37.2 Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni Sono Assicurati: • il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza; • i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico; • il conducente autorizzato; • i trasportati; Le garanzie sono prestate per fatti relativi a: • il veicolo a motore indicato in polizza; • i rimorchi, comprese le roulotte, ed i carrelli appendice quando trainati dal veicolo. In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza ovvero, se la vertenza non lo coinvolge, dell’Assicurato da lui indicato. Il beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto è sempre il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza, unica persona abilitata a richiedere le prestazioni assicurative garantite. 37.3 Casi assicurati Forma Classic Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione alle seguenti fattispecie: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 52 di 157 1) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali; 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3) proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE a seguito di incidente stradale. 4) il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale. Per i punti 3 e 4 Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. Forma Top In aggiunta a quanto indicato per la Forma Classic, gli oneri indennizzabili, come delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione a: 5) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art.530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano, inoltre, con riferimento a: 6) le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza; 7) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario/locatario del veicolo assicurato e/o i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia anagrafico siano rimasti coinvolti come pedoni oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore. INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 38 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L’assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che non abbia compiuto i 75 anni di età alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, purché detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 53 di 157 misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Sono inoltre considerati infortuni: • l’asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l’annegamento; • l’assideramento od il congelamento; • i colpi di sole o di calore. • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria. L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni. Capitale assicurato / Somma assicurata INFORTUNI Forma ASSISTENZA Invalidità Permanente Morte Rimborso Spese Mediche Indennità da Ricovero Classic € 50.000 € 50.000 € 1.000 *** Classic € 75.000 € 75.000 € 1.500 *** Classic € 100.000 € 100.000 € 2.000 *** Top € 50.000 € 50.000 € 1.000 € 30 Top € 75.000 € 75.000 € 1.500 € 50 Top € 100.000 € 100.000 € 2.000 € 65 Assistenza a seguito di infortunio SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE 38.1 Persone non assicurabili Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI 38.2 Invalidità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde: A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata; B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata; C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati: • per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 54 di 157 • per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 55 di 157 Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente Descrizione Destro Perdita anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano od un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% una falange ungueale del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20% supinazione libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% Paralisi completa: del nervo radiale 35% del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba Perdita anatomica o funzionale di: un piede ambedue i piedi un alluce un dito del piede diverso dall’alluce falange ungueale dell’alluce Anchilosi: dell’anca in posizione favorevole del ginocchio in estensione della tibio-tarsica ad angolo retto della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno Esiti di frattura: scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12^ dorsale - una vertebra lombare - del sacro - del coccige con callo deforme Postumi di trauma distorsivo cervicale: con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Perdita totale anatomica o funzionale di: un occhio ambedue gli occhi Sordità completa di: un orecchio Sinistro 60% 50% 16% 12% 6% 6% 10% 8% valore del dito 20% 15% 8% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 35% 25% 10% 15% 15% 1% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 2% 25% 100% 10% Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 56 di 157 ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale Bilaterale 4% 10% Perdita anatomica di: un rene della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 15% 8% 38.3 Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. 38.4 Rimborso spese sanitarie (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato: Durante il ricovero per: o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria; o uso della sala operatoria e materiale d’intervento; o rette di degenza; o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici; o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l’Indennità da Ricovero. Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per: o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata; o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato; o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante); o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata; o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. 38.5 Indennità da ricovero per infortunio (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, FATA corrisponde l’indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 57 di 157 ricovero documentato. L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento. La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. 38.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente. A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato. B) Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti. C) Supervalutazione invalidità permanente I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’ART. 38 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste. D) Danno estetico al viso In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA 38.7 Assistenza a seguito di infortunio Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate – sia con la Forma Top, che con la Forma Classic - , nei casi in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria, fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa. La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a Europ Assistance, cui l’Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Operativa. 38.7.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 38.7.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 58 di 157 medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 38.7.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 38.7.4 Invio di un medico al domicilio Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo FATA a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 38.7.5 Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Operativa invierà direttamente un’ autoambulanza, tenendo FATA a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). 38.7.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere professionale, assumendone FATA l’onorario fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. 38.7.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà: • ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; • ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: 1. aereo sanitario; 2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 4. autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei. • ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. 38.7.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 59 di 157 Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti: 1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 3. autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Operativa a possa stabilire i necessari contatti. 38.7.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: 1. aereo sanitario; 2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; 3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). (la Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a spese di FATA, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa. FATA, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione: • le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio; • le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 60 di 157 38.7.10 Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l’ Assicurato ricoverato, tenendo FATA a proprio carico il relativo costo. FATA terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare fino ad un massimo di Euro 150. 38.7.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo FATA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della salma. 38.7.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato in viaggio all’estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell’ Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000. Qualora l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Al rientro in Italia l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. 38.7.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato sia ricoverato all’estero, a seguito di infortunio necessiti dell’assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo FATA a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Operativa. 38.7.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 61 di 157 ART. 39 ESCLUSIONI 39.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono, inoltre, le norme generali di seguito precisate. a) b) c) d) e) f) g) h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai paragrafi 36.13 - Anticipo spese di prima necessità, 36.15 - Anticipo delle cauzioni penale e civile e 36.16 - Anticipo spese legali, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e all’artART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE, tutte le prestazioni non sono dovute, inoltre, per sinistri : • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; • verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato; • determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato; • determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del codice civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Europe Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi addebitatigli dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione. 39.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale Con riferimento ai rischi assicurati indicati nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati, l'assicurazione non è prestata per: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 62 di 157 a) le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal punto 5 del paragrafo 37.3 - Casi assicurati - Forma Top in relazione alla difesa nei procedimenti penali; b) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; d) il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dal paragrafo 37.3 - Casi assicurati; e) le controversie di valore inferiore a Euro 250; f) controversie contrattuali con Europ Assistance e/o con FATA; g) il recupero crediti; h) controversie non espressamente indicate nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati. i) L'assicurazione non vale, inoltre: j) se per il veicolo a motore identificato in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; k) quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l) quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; m) quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art.187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art.189 del codice della strada per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; n) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano). 39.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti: a) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; b) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; d) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; e) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari; f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); g) durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove , salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente14 e dalla giurisprudenza. L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive. 39.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di Infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni, pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo. . Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 63 di 157 Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti; e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato nel paragrafo 38.1 - Persone non assicurabili. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, FATA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. Il diritto alle assistenze fornite da FATA tramite Europ Assistance decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro. Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 64 di 157 SECURE BOX Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 65 di 157 ART. 40 SECURE BOX Posto che FATA ha stipulato un accordo con un fornitore di servizi telematici per l’erogazione di servizi di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi statistici e assicurativi tramite il dispositivo elettronico satellitare di seguito denominato Secure Box, nel caso il Contraente, contestualmente alla stipula o al rinnovo espresso dell’assicurazione ai sensi dell’art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, comma 2, chieda l’installazione della Secure Box, sottoscrivendo il relativo contratto col fornitore indicato da FATA, per le garanzie Responsabilità Civile, Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione, verrà applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa a disposizione presso i punti vendita di FATA; in caso i prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi del comma 2 dell’art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, inoltre, il premio dovuto per la garanzia Responsabilità Civile sarà determinato altresì in funzione dalla tipologia di percorso prevalente e del numero dei chilometri rilevati dalla Secure Box nel precedente periodo di osservazione . Presupposti per la validità della presente clausola sono: - la stipula con il fornitore, contestualmente alla sottoscrizione dell’assicurazione e per pari durata, del contratto di comodato gratuito della Secure Box, per l’installazione, attivazione e manutenzione della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi, le cui condizioni vengono consegnate da FATA al Contraente, unitamente al Fascicolo Informativo relativo al contratto di assicurazione, prima della sottoscrizione dell’assicurazione, e cui si rinvia altresì per quanto concerne: informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e diritti dell’interessato; installazione, manutenzione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo Secure Box, servizi erogati dal fornitore e relativo ambito territoriale; obblighi ed oneri del Contraente altresì in caso di annullamento, risoluzione, sospensione e cessione del contratto di assicurazione, da qualunque causa determinati; eventuale cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato; - l’installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato del dispositivo Secure Box; Il Contraente, a fronte delle riduzioni di premio praticate da FATA, per fruire delle stesse, si impegna, quindi, a: - consentire l’installazione e l’attivazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro 30 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione indicata in polizza; - consentire al fornitore di effettuare, nei tempi concordati con lo stesso, tutti gli interventi necessari al ripristino del dispositivo in caso di guasto nonché le operazioni di manutenzione e riparazione dello stesso eventualmente necessarie. Ove il Contraente non rispetti i suddetti obblighi, dovrà versare a FATA l’importo corrispondente allo sconto applicatogli sul premio di polizza, comprensivo di imposte e, per la garanzia Responsabilità Civile, del contributo dovuto al SSN; in tal caso, infatti, venuta meno la pattuizione contrattuale relativa alla Secure Box, il premio verrà ricalcolato di conseguenza. Il Contraente dovrà corrispondere, in tutto o in parte, a FATA l’importo dello sconto di cui ha fruito in relazione alla pattuizione relativa alla Secure Box altresì nei seguenti casi: • rinuncia al servizio o, comunque, disinstallazione della Secure Box dal veicolo assicurato in corso di contratto; • sostituzione del veicolo assicurato senza reinstallazione della Secure Box su quello subentrante. In caso di mancato adempimento da parte del Contraente dell’obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di Secure Box, ove si verifichi un sinistro Incendio, Furto, Kasko Completa o Collisione successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta formulatagli da FATA, l’indennizzo eventualmente dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello effettivamente Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 66 di 157 corrisposto dal Contraente a seguito dell’assunzione dell’impegno relativo all’installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa, con il limite del 50%. Resta inteso che, in caso di sospensione dell’assicurazione ai sensi dell’art 6 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, il Contraente dovrà provvedere, entro il termine definito nel contratto con il fornitore, a far disinstallare il dispositivo da un operatore convenzionato, lasciandolo presso lo stesso; in tale evenienza, infatti, i servizi connessi all’installazione della Secure Box verranno disattivati per tutto il periodo della sospensione e riprenderanno dal momento dell’eventuale riattivazione della copertura assicurativa su altro veicolo. In caso di trasferimento dell’assicurazione su altro veicolo ai sensi dell’art. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE, comma 1, lettera b), l’installazione e l’attivazione della Secure Box sul nuovo veicolo dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 67 di 157 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 68 di 157 CICLOMOTORI E MOTOCICLI SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “ “Ciclomotori” “Motocicli” “Motoslitta” “Motocarrozzetta” ART. 41 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. 41.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile: 1) per la circolazione del veicolo in aree private comprese le aree aeroportuali; 2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità civile personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo; 3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate. I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. ART. 42 ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta; b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo; f) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 69 di 157 dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 43 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia12. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione. L’attestazione non verrà inviata nel caso di: • sospensione in corso di contratto; • contratti di durata inferiore all’anno; • contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo; • cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di osservazione risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso. Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore del veicolo. Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 70 di 157 ART. 44 FORMA TARIFFARIA 44.1 Bonus/Malus L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito. Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti: • il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio; • i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente. Il contratto si articola in 24 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus: TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO Classe di merito di assegnazione della scala Bonus Malus FATA Coefficiente 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0,45 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,71 0,78 0,85 0,90 0,96 1,00 1,05 1,11 1,16 1,22 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 Sconto per evoluzione classe in Bonus -4,26% -6,00% -5,66% -5,36% -5,08% -4,84% -6,06% -7,04% -8,97% -8,24% -5,56% -6,25% -4,00% -4,76% -5,41% -4,31% -4,92% -6,15% -7,14% -6,67% -6,25% -5,88% -5,56% Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 71 di 157 44.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente4 e alla classe di merito interna in base alla “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportata, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti. Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati: • per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti; • per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%. 3) Assenza di sinistri su Attestato di rischio In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%. 4) Presenza di sinistri su Attestato di rischio Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate. Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra descritte. Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri – anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio. La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 72 di 157 Tabella 1 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS Numero di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione Classe di merito di provenienza Nessun sinistro 1 2 3+ 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1H 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 7 8 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 1 1 2 3 4 5 5 7 8 10 11 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente valorizzate in polizza) ART. 45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 45.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti A parziale deroga dell’art. 42 – ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente. 45.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone A parziale deroga dell’art. 42 – ESCLUSIONI E RIVALSA qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 73 di 157 • qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta; • qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 74 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Ciclomotori” “Motocicli” “Motoslitta” “Motocarrozzetta” Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è: _ per la garanzia INCENDIO è: Valore Intero; _ per la garanzia FURTO è: Valore Intero; Prestabilità e validità delle garanzie La garanzia Furto è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile ma deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Incendio. Le Garanzie Complementari sono acquistabili in presenza di almeno una tra le garanzie Responsabilità Civile o Incendio. Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide e operanti esclusivamente se valorizzate in polizza. ART. 46 VALORE ASSICURATO Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione. Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata. ART. 47 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. ART. 48 GARANZIA INCENDIO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine. 48.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo. 48.1.1 Ricorso terzi da incendio Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 75 di 157 FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 50.000 per sinistro, tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE VERTENZE. ART. 49 GARANZIA FURTO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. 49.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio: Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi di “Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. 49.2 Recupero del veicolo L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto. Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il proprietario, come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato. ART. 50 GARANZIE COMPLEMENTARI 50.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione FATA si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio e - ove sia valida ed operante la relativa garanzia - per ciascun sinistro Furto indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo, i danni e le spese di seguito indicati: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 76 di 157 a) il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l’indennità è corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa; b) le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza di Euro 250. Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale. 50.2 Recupero e custodia FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. 50.3 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti. ART. 51 ESCLUSIONI 51.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 51.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 77 di 157 d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina; e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate in Polizza) ART. 52 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO Ove la relativa condizione aggiuntiva sia espressamente valorizzata in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni di seguito precisate. 52.1 Danni successivi al furto e danni da scasso A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 51.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo: - in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione; - nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati. Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 78 di 157 SEZIONE TUTELA A BORDO Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Ciclomotori” “Motocicli” “Motoslitta” “Motocarrozzetta” Prestabilità e validità delle garanzie La garanzia Tutela Legale è acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura. La garanzia è valida ed operante esclusivamente se espressamente valorizzata in polizza. TUTELA LEGALE ART. 53 GARANZIE TUTELA LEGALE Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo 53.3 - Casi assicurati. Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale: • le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; • le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ Assistance o di soccombenza dell'Assicurato; • le spese per l'intervento del consulente tecnico d'Ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale; • le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); • il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9; • decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ ultima; • le spese di giustizia. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE). 53.1 Delimitazioni L'Assicurato è tenuto: a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Europ Assistance non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale). Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 79 di 157 53.2 Soggetti assicurati Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso. 53.3 Casi assicurati Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del ciclomotore/motociclo indicato in polizza e precisamente: a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso; d) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. ART. 54 ESCLUSIONI 54.1 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; c) per fatti dolosi delle persone assicurate; d) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti; f) se il conducente non è abilitato alla guida del ciclomotore / motociclo oppure se lo stesso è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; g) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI; i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ Assistance; j) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali; k) se per il ciclomotore / motociclo identificato in polizza non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione RC Auto ai sensi di legge. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 80 di 157 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 81 di 157 MACCHINE AGRICOLE SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Macchine Agricole” ART. 55 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. 55.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile: 4) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali; 5) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità civile personale e autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo; 6) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate. I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. ART. 56 ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta; b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo; g) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi e da veicoli gommati destinati a sgombraneve; h) per i danni cagionati quando la macchina agricola assicurata sia impiegata o, comunque, destinata all’uso quale macchina operatrice. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 82 di 157 Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 57 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia12. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione. L’attestazione non verrà inviata nel caso di: • sospensione in corso di contratto; • contratti di durata inferiore all’anno; • contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo; • cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di osservazione risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso. Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore del veicolo. Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita. ART. 58 FORMA TARIFFARIA 58.1 Tariffa Macchine Agricole L’assicurazione relativa alle macchine agricole è stipulata nella forma tariffaria “Tariffa Macchine Agricole”, che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri negli ultimi tre anni e nell’ultimo anno. All’atto della stipulazione del contratto o dell’inclusione in garanzia della macchina agricola, il premio sarà determinato applicando - in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza - i coefficienti indicati nella tabella FATA dei coefficienti di determinazione del premio macchine agricole riportata nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Per le annualità successive a quella della stipulazione sono applicate variazioni di premio in base alla suddetta tabella. Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all’applicazione della tabella di cui sopra, versando a FATA alla scadenza dell’annualità e comunque entro 6 mesi dalla stessa - anche qualora la garanzia non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri penalizzanti. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente valorizzate in polizza) Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 83 di 157 ART. 59 CONDIZIONI CIVILE AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ 59.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti A parziale deroga dell’art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA FATA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente. 59.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone A parziale deroga dell’ art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa: • qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta; • qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. 59.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve A parziale deroga di quanto previsto all’art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera h), l’assicurazione copre i rischi derivanti dalla circolazione altresì in occasione dell’uso del trattore agricolo assicurato, nell’ambito di operazioni di manutenzione e tutela del territorio ai sensi della normativa vigente in materia15 e nel pieno rispetto di quanto prescritto dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada16 e dalla normativa speciale di settore, per attività di sgombero neve. Resta, pertanto, inteso che l’operatività della presente estensione di garanzia resta esclusa altresì ove: non sia stata riportata, in esito a visita e prova per l’accertamento dei relativi requisiti di idoneità, l’ annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo ovvero sul relativo allegato tecnico, dell’autorizzazione alla circolazione con le speciali attrezzature necessarie per l’impiego quale macchina operatrice sgombraneve; non sia stata previamente verificata la corretta installazione sul trattore agricolo assicurato del richiesto dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o, al momento del sinistro, il dispositivo di cui sopra non sia regolarmente funzionante. 59.4 Circolazione in aree aeroportuali A parziale deroga dell’art. 55 - GARANZIA RESPONSABILITà CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 84 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Macchine Agricole” Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è: _ _ _ _ _ per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia INCENDIO è: Valore Intero; FURTO è : Valore Intero; ROTTURA DEI CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto; KASKO COMPLETA è: Valore Intero; EVENTI SPECIALI è: Valore Intero; Prestabilità e validità delle garanzie Le garanzie della presente Sezione possono dall’acquisto della garanzia Responsabilità Civile. essere acquistate indipendentemente Le garanzie Furto ed Eventi Speciali, possono essere acquistate - anche disgiuntamente - ove presente la garanzia Incendio. Le Garanzie Complementari possono essere acquistate in presenza di almeno una fra le garanzie Incendio o Infortuni del conducente della Sezione Tutela a Bordo. La garanzia Kasko Completa è acquistabile soltanto ove siano simultaneamente presenti altresì le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali. Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza. ART. 60 VALORE ASSICURATO Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione. Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata . ART. 61 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. ART. 62 GARANZIA INCENDIO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine . 62.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 85 di 157 (sempre operanti nelle rispettive casistiche) In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo. 62.2 Ricorso terzi da incendio FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità. Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE VERTENZE. ART. 63 GARANZIA FURTO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. 63.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio: Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi di “Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. 63.2 Recupero del veicolo L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto. Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il proprietario, come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 86 di 157 ART. 64 GARANZIE COMPLEMENTARI 64.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti A) e B), FATA indennizza le spese di seguito indicate che siano conseguenza del verificarsi di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto che abbia determinato la perdita totale del veicolo: la quota parte della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa; fino alla concorrenza complessiva di Euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo. Gli indennizzi per tali spese sono corrisposti all’Assicurato contestualmente all’indennizzo del sinistro per perdita totale. 64.2 Recupero e custodia FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. 64.3 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti. 64.4 Rottura dei cristalli FATA rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza. 64.5 Ripristino air-bag FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo. FATA conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. ART. 65 GARANZIA KASKO COMPLETA FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 87 di 157 ART. 66 GARANZIA EVENTI SPECIALI FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 67 ESCLUSIONI 67.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 67.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina; e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 67.3 Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei Cristalli Sono esclusi dalla garanzia: a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli; c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria; d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto. 67.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa Sono esclusi dalla garanzia i danni: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 88 di 157 a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano; i) causati a cerchioni, pneumatici e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia; j) imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente; k) conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato; l) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie; m) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina; n) danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili. 67.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) ART. 68 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate. 68.1 Apparecchi audiofonovisivi A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 67.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto all’art. 60 – VALORE ASSICURATO. 68.2 Danni successivi al furto e danni da scasso A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 67.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo: Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 89 di 157 - in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; - nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati. Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto. ART. 69 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI GARANZIE 69.1 Sempre Nuova Macchine Agricole A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che disciplinano l’oggetto delle singole garanzie come integrati dall’art. 112 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO, in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall’immatricolazione del veicolo assicurato, per tutte le garanzie della presente sezione valorizzate in polizza – a esclusione comunque delle garanzie Garanzie Complementari – in caso di danno parziale, l’ammontare del danno verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d’uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 90 di 157 SEZIONE TUTELA LIGHT Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Macchine Agricole” La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti è: _ per la garanzia GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE è: Primo Rischio Assoluto; _ per la garanzia GUASTI MECCANICI è: Primo Rischio Assoluto; _ per la garanzia DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI è: Primo Rischio Assoluto; _ per la garanzia MERCI TRASPORTATE è: Primo Rischio Assoluto. Prestabilità e validità delle garanzie Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide e operanti se espressamente valorizzate in polizza, possono essere acquistate anche disgiuntamente l’una dall’altra. La garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile, deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Incendio. Le garanzie Guasti meccanici, Indennizzo per indisponibilità del veicolo e Merci Trasportate, acquistabili anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile, devono essere necessariamente acquistate insieme alle garanzie Incendio e Furto. La garanzia Danneggiamento Pneumatici, acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile, deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Kasko Completa. ART. 70 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 71 GUASTI MECCANICI FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento. Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo etc.) nei loro meccanismi ovvero a seguito dell’ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 72 DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 91 di 157 pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momento del sinistro il loro tasso d’usura non sia superiore al 50%. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 73 INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ’ DEL VEICOLO In caso di incendio o furto totale, FATA si obbliga a corrispondere all’Assicurato un importo pari a 50 euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 30 giorni. ART. 74 MERCI TRASPORTATE FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli di proprietà dell’Assicurato durante il trasporto effettuato con la macchina agricola identificata in polizza, in conseguenza di: 1) incendio, esplosione, azione del fulmine; 2) alluvione, inondazione, trombe d’aria, uragani e grandine; 3) ribaltamento del veicolo; 4) urto, uscita di strada o collisione; purché il danno si sia verificato durante la circolazione. Il massimale convenuto in polizza rappresenta il limite massimo del risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa per i danni subiti dalle merci trasportate sulla macchina agricola, comprese quelle trasportate su rimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro alla macchina agricola identificata in polizza. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. 74.1 Efficacia temporale dell’assicurazione L’assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo, inizia il viaggio assicurato e ha termine con l’arrivo del veicolo nella località di destino. Sono esclusi gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell’inizio e dopo la fine del viaggio. Sono esclusi altresì, salvo patto contrario, eventuali trasbordi. 74.2 Soste della merce in corso di viaggio La copertura è prestata anche durante eventuali soste della merce in corso di viaggio, anche se non dovute a guasti sopraggiunti all’autoveicolo né ad avvenimenti o accidenti previsti dall’art. 32 – MERCI TRASPORTATE ove ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio. 74.3 Valore assicurabile Il valore assicurabile è quello per cui l’Assicurato trovasi realmente esposto. Salvo patto contrario, detto valore si intende costituito dal prezzo di fattura o, in mancanza di fattura, dal valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento della caricazione aumentato del 10% a titolo di utile sperato nonché delle spese di trasporto e di assicurazione dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura. Qualora, in sede di liquidazione di un danno, il valore assicurato risultasse superiore al valore assicurabile, l’eccedenza non sarà considerata, pur restando acquisito agli assicuratori l’intero premio, fermo quanto previsto dall’articolo 1909 del codice civile. 74.4 Forma dell’assicurazione L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. Fermo quanto previsto al punto precedente “VALORE ASSICURABILE”, FATA risponde dei danni alle merci assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dall’eventuale maggior valore complessivo delle cose Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 92 di 157 assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione. ART. 75 ESCLUSIONI 75.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; d) dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) dovuti a difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente; f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo; g) imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente; h) subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l’apparecchiatura elettrica o elettronica; i) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie; j) causati alle batterie. 75.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti Meccanici Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; d) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; e) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 – 187 del codice della strada; f) dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore; g) dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente; h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo; i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente; j) subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici; k) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie; l) alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 93 di 157 m) ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica; n) dovuti alla persistente utilizzazione della macchine agricola assicurata benché danneggiata; o) accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati, tolti o disattivati; p) risultanti da incidente o collisione. 75.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, gelo, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 – 187 del codice della strada; g) a pneumatici che al momento del sinistro fanno registrare un tasso di usura superiore al 50%; h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo; i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente; j) costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici; k) causati dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore; l) verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. 75.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori; b) subiti dalle merci di proprietà di Terzi; c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; d) da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; e) da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell’Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo; f) da combustione spontanea delle cose assicurate; g) da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci; h) da furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; i) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli; j) derivanti da uno degli eventi di cui all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE punto 2) quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato; k) non verificatisi durante la circolazione; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 94 di 157 l) causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti; m) causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali; n) derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d’arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo; o) causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l’Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all’esistenza del sovraccarico. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 95 di 157 SEZIONE TUTELA A BORDO Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Macchine Agricole” Prestabilità e validità delle garanzie Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura. La sezione comprende due garanzie, acquistabili autonomamente l’una dall’altra Tutela Legale e Infortuni del Conducente, quest’ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic). Le singole garanzie sono valide e operanti se espressamente valorizzate in polizza. TUTELA LEGALE ART. 76 GARANZIE TUTELA LEGALE Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo 76.3 - Casi assicurati dell’art. 76 – GARANZIE TUTELA LEGALE Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale: a) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; b) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ Assistance o di soccombenza dell'Assicurato; c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale; d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); e) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ ultima; f) le spese di giustizia. È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE). 76.1 Delimitazioni L'Assicurato è tenuto: - a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale). Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 76.2 Soggetti assicurati Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 96 di 157 qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso. 76.3 Casi assicurati Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del veicolo indicata in polizza e precisamente: a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso; d) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 77 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L’assicurazione viene prestata esclusivamente per il conducente del veicolo indicato in polizza per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida, purché detto conducente non abbia superato l’80° anno di età e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è altresì estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e di attrezzi azionati dal veicolo stesso, nonché tutte le operazioni rese necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia. A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Sono inoltre considerati infortuni: • l’asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l’annegamento; • l’assideramento od il congelamento; • i colpi di sole o di calore. • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria. L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni. Forma Classic Classic Classic Capitale assicurato / Somma assicurata INFORTUNI Invalidità Rimborso Spese Morte Permanente Mediche € 30.000 € 30.000 *** € 50.000 € 50.000 *** € 75.000 € 75.000 *** Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 97 di 157 Top € 30.000 € 30.000 € 1.000 Top € 50.000 € 50.000 € 1.500 Top € 75.000 € 75.000 € 2.000 77.1 Persone non assicurabili Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI 77.2 Invalidità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde: D) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata; E) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata; F) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati: • per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 98 di 157 Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente Descrizione Destro Perdita anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano od un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% una falange ungueale del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20% supinazione libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% Paralisi completa: del nervo radiale 35% del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba Perdita anatomica o funzionale di: un piede ambedue i piedi un alluce un dito del piede diverso dall’alluce falange ungueale dell’alluce Anchilosi: dell’anca in posizione favorevole del ginocchio in estensione della tibio-tarsica ad angolo retto della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno Esiti di frattura: scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12^ dorsale - una vertebra lombare - del sacro - del coccige con callo deforme Postumi di trauma distorsivo cervicale: con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Perdita totale anatomica o funzionale di: un occhio ambedue gli occhi Sordità completa di: un orecchio Sinistro 60% 50% 16% 12% 6% 6% 10% 8% valore del dito 20% 15% 8% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 35% 25% 10% 15% 15% 1% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 2% 25% 100% 10% Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 99 di 157 ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale Bilaterale 4% 10% Perdita anatomica di: un rene della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 15% 8% 77.3 Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. 77.4 Rimborso spese mediche (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato: Durante il ricovero per: o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria; o uso della sala operatoria e materiale d’intervento; o rette di degenza; o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici; o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l’Indennità da Ricovero. Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per: o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata; o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato; o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante); o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata; o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. 77.5 Estensioni di garanzia (sempre operanti) A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 100 di 157 A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato. B) Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti. C) Validità Territoriale A parziale deroga dell’art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE, l’assicurazione è valida in tutto il mondo. D) Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi, l’indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Il massimo esborso a carico di FATA, a tale titolo, non può superare l’importo di Euro 500.000. E) Supervalutazione invalidità permanente I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 77 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste. F) Danno estetico al viso In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse. G) Anticipo indennizzo FATA, su richiesta dell’Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al 50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000. Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di FATA in relazione al grado percentuale d’Invalidità Permanente da liquidarsi. L’Assicurato potrà richiedere l’anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio. ART. 78 ESCLUSIONI 78.1 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; c) per fatti dolosi delle persone assicurate; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 101 di 157 d) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti; f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; g) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI; i) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali; j) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ Assistance. 78.2 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti: a) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla “B”; b) dalla guida di veicoli se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; f) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari; g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente14 e dalla giurisprudenza. L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 102 di 157 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 103 di 157 ALTRI VEICOLI SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Che cosa è assicurabile Possono essere assicurati: “Altri Veicoli” come definiti da Glossario ART. 79 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 79.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile: 1) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali; 2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo; 3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate. 4) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso, sono considerati terzi: l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame dell’allievo conducente. I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. ART. 80 ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta; b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 104 di 157 e) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo; g) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi su cingoli, autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco e da veicoli gommati destinati a sgombraneve. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 81 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia12. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione. L’attestazione non verrà inviata nel caso di: • sospensione in corso di contratto; • contratti di durata inferiore all’anno; • contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo; • cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di osservazione risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso. Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore del veicolo. Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 105 di 157 ART. 82 FORMA TARIFFARIA 82.1 Bonus/Malus (valida per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li, autocaravan fino a 60 q.li) L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito. Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti: • il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio; • i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente. Il contratto si articola in 29 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus: TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO Classe di merito di assegnazione della scala Bonus Malus 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Coefficiente 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,05 1,11 1,16 1,21 1,26 1,34 1,44 1,55 1,76 2,00 Sconto per evoluzione classe in Bonus -3.2% -3.1% -3.0% -2.9% -2.8% -2.7% -2.7% -2.6% -2.5% -2.5% -3.6% -3.4% -3.3% -2.2% -2.1% -2.1% -2.0% -2.0% -4.8% -5.4% -4.3% -4.1% -4.0% -6.0% -6.9% -7.1% -11.9% -12.0% Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 106 di 157 82.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di 10 merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente e alla classe di merito interna in base alle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti. Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati: • per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti; • per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%. 5) Assenza di sinistri su Attestato di rischio In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%. 6) Presenza di sinistri su Attestato di rischio Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate. Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra descritte. Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri – anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del rischio. La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 107 di 157 Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS Numero di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione Classe FATA di provenienza Nessun sinistro 1 2 3 4+ 1H 1H 1B 2 5 8 1G 1H 1A 3 6 9 11 1F 1G 1 4 8 1E 1F 3 6 9 12 1D 1E 4 7 10 13 1C 1D 5 9 12 14 1B 1C 6 10 13 15 1A 1B 7 11 14 16 1 1A 9 12 15 16 2 1 10 13 16 17 3 2 11 14 17 17 4 3 12 15 17 18 5 4 13 16 17 18 6 5 14 17 18 19 7 6 14 17 19 19 8 7 15 17 19 20 9 8 15 18 19 20 10 9 16 19 19 20 11 10 16 19 19 20 12 11 17 19 20 20 13 12 18 20 20 21 14 13 19 20 20 21 15 14 20 20 21 21 16 15 21 21 21 21 17 16 21 21 21 21 18 17 21 21 21 21 19 18 21 21 21 21 20 19 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 82.3 Tariffa fissa (valida per macchine operatrici e autobus urbani ed extraurbani) Il premio relativo all’assicurazione prestata con riferimento alle macchine operatrici e/o agli autobus per i quali è richiamata la presente condizione aggiuntiva non è soggetto a variazioni connesse alla liquidazione o meno di sinistri. 82.4 Franchigia fissa e assoluta (non prestabile per macchine operatrici e autobus urbani) L’assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a FATA l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. FATA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 82.5 Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus (valida per autocarri oltre 60 q.li, autocarri speciali oltre 60 q.li, autocaravan oltre 60 q.li) L’assicurazione è stipulata nella forma “Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” (di seguito Pejus), che prevede maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri liquidati nel periodo di osservazione, come di seguito definito. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 108 di 157 Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti: • il primo periodo decorre dal primo giorno di validità dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente. All’atto della stipulazione del contratto al veicolo viene assegnata la classe di merito di Conversione Universale in base alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo le modalità precisate nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il premio base della Tariffa sarà aumentato se FATA ha effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri penalizzanti - con responsabilità principale o “cumulata” pari almeno al 51% come previsto dalla legge - avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. L’aumento sarà pari al 15% o al 25% a seconda che nel periodo di osservazione vengano attribuite rispettivamente due o più penalizzazioni. In assenza di risarcimento anche parziale di danni, la garanzia, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerata indenne da sinistri ai fini dell’applicazione del Pejus. La garanzia è considerata indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%. Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, FATA, per l’annualità successiva, procederà, all’aggiornamento della posizione assicurativa ed all’eventuale applicazione del Pejus secondo le regole sopra descritte. Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio versando a FATA, all’atto del rinnovo della garanzia e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri - anche qualora la garanzia non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente valorizzate in polizza) ART. 83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 83.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti A parziale deroga dell’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente. 83.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera a), qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa: • qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 109 di 157 • qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera b), FATA, limitatamente alle lesioni eventualmente cagionate a terzi trasportati sul veicolo assicurato, rinuncia, inoltre, al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario che del conducente il veicolo assicurato quando il trasporto sia effettuato in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. 83.3 Circolazione in aree aeroportuali (valida per autocarri, autocarri speciali, macchine operatrici e motocarri) A parziale deroga dell’art. 79 - GARANZIA RESPONSABILITà CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 110 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA Che cosa è assicurabile Possono essere assicurati: “Altri Veicoli” come definiti da Glossario Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è: _ _ _ _ _ per per per per per la la la la la garanzia garanzia garanzia garanzia garanzia INCENDIO è: Valore Intero; FURTO è : Valore Intero; KASKO COMPLETA è: Valore Intero; EVENTI SPECIALI è: Valore Intero; ROTTURA DEI CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto. Prestabilità e validità delle garanzie La garanzia Incendio è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile. Le garanzie Furto, Kasko completa, e Eventi Speciali sono acquistabili anche disgiuntamente, soltanto in presenza della garanzia Incendio. È possibile prestare la garanzia Garanzie Complementari solo in presenza di almeno una fra le garanzie Incendio o Infortuni del conducente della Sezione Tutela a Bordo. Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza. ART. 84 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione. Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata. ART. 85 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. ART. 86 GARANZIA INCENDIO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine . 86.1 Estensioni di garanzia (sempre operanti nelle rispettive casistiche) In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo. 86.1.1 Ricorso terzi da incendio Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 111 di 157 FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile. Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE VERTENZE. ART. 87 GARANZIA FURTO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. 87.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio: Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi di “Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. 87.2 Recupero del veicolo L'Assicurato è tenuto ad informare FATA, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. In caso di rinuncia da parte di FATA a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato. ART. 88 GARANZIE COMPLEMENTARI 88.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione FATA si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio e - ove sia valida ed operante la relativa garanzia - per ciascun sinistro Furto indennizzabile a termini di Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 112 di 157 polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo, i danni e le spese di seguito indicati: il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l’indennità è corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa. le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza di Euro 250. Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all’Assicurato contestualmente all’indennizzo del sinistro per perdita totale. 88.2 Recupero e custodia FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. 88.3 Indennizzo per indisponibilità del veicolo FATA riconoscerà all’Assicurato un indennizzo giornaliero di Euro 15 in caso di danno indiretto derivante all’Assicurato da: a) indisponibilità del veicolo assicurato a seguito di sinistro incendio o furto totale indennizzabile a termini di polizza; b) sequestro del veicolo da parte dell’Autorità in conseguenza di incidente della circolazione. La garanzia sarà prestata a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell’eventuale ritrovamento, riconsegna o sostituzione del veicolo, per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo. 88.4 Danni ai bagagli In caso di sinistro che interessi le garanzie Incendio o Kasko Completa indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato danni al veicolo superiori all’80% del suo valore commerciale, FATA si obbliga, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro ed anno assicurativo a risarcire i danni ai bagagli trasportati sui veicoli. La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Per bagaglio si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro, quali indumenti, capi di vestiario, attrezzature sportive e materiale da campeggi, nonché gli indumenti indossati dai predetti soggetti. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d’artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili. 88.5 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti. 88.6 Rottura dei cristalli FATA rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 113 di 157 rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza. 88.7 Ripristino air-bag FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo. FATA conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. 88.8 Danni da soccorso vittime della strada FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a seguito di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera, o del Medico intervenuto o dell'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo. ART. 89 GARANZIA KASKO COMPLETA (prestabile solo per gli Autocarri e relativi Rimorchi) FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 90 GARANZIA EVENTI SPECIALI (non prestabile per Autobus e Autocaravan) FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; d) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. ART. 91 ESCLUSIONI 91.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 114 di 157 91.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina; e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori; f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo. 91.3 Esclusioni specifiche Cristalli per la garanzia complementare Rottura dei Sono esclusi dalla garanzia: a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli; c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria. 91.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività. d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada; g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano; i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto; j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina; 91.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 115 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) ART. 92 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate. 92.1 Apparecchi audiofonovisivi A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 91.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto all’art. 84 – VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO. 92.2 Danni successivi al furto e danni da scasso A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 91.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo: - in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; - nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati. Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 116 di 157 SEZIONE TUTELA A BORDO Che cosa è assicurabile Possono essere assicurate: “Altri Veicoli” come definiti da Glossario Prestabilità e validità delle garanzie Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili, per i veicoli di volta in volta precisati in relazione a ciascuna, soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura. La sezione comprende tre garanzie, Assistenza stradale, Tutela Legale e Infortuni del Conducente, quest’ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic), acquistabili autonomamente l’una dall’altra. Le singole garanzie sono valide e operanti esclusivamente se valorizzate in polizza. ASSISTENZA STRADALE (garanzia prestabile solo per Autocarri fino a 35 q.li) ART. 93 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE Le garanzie Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna precisati, nei casi in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti, indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite di 3 volte per tipo per annualità assicurativa. La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da FATA a Europ Assistance, cui l’Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa. 93.1 Soggetti assicurati Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati: • il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello stesso; • per le sole prestazioni di cui ai paragrafi 93.7 – Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio, 93.17 – Rientro sanitario e 93.20 – Rientro salma, anche le persone trasportate a bordo del veicolo stesso purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. 93.2 Durata della copertura all’estero La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. 93.3 Soccorso stradale 93.3.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza resterà a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 117 di 157 93.3.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al precedente paragrafo 93.3.1 – Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate: - le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada); - sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 93.3.3 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada). 93.3.4 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia) Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: • libretto di circolazione in originale; • foglio complementare o certificato di proprietà in originale; • targhe autoveicolo. In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a: • codice fiscale (fotocopia); • documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); • documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 118 di 157 norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. 93.3.5 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio a essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per: • immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; • immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi. 93.3.6 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: • un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure • un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore). Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di viaggio fino a un massimo di Euro 250 complessivi per sinistro. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance al netto del massimale previsto. 93.3.7 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 119 di 157 93.3.8 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, tenendo Europ Assistance direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 250 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). 93.3.9 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all’estero) Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. 93.3.10 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 93.3.11 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Europ Assistance. 93.3.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 250 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 500. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 120 di 157 93.3.13 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. 93.3.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all’estero) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di Euro 5.000 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. 93.3.15 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.000. 93.3.16 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute: • aereo sanitario; • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. 93.3.17 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro. 93.3.18 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 121 di 157 Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. 93.3.19 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. 93.3.20 Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 93.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese. 93.3.21 Trasmissione messaggi urgenti Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa comunicherà il messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità in merito al contenuto dei messaggi. 93.3.22 Informazioni e consigli telefonici Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni: - Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; - Tempo sulle strade; - Automobilistiche (normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); - Turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); - Legali (codice della strada); - Famiglia (filiazione, matrimonio, tutela dei minori). 93.4 Norme che regolano le prestazioni di assistenza 93.4.1 Condizioni relative agli anticipi Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli articoli “Anticipo Spese di prima necessità”, “Anticipo delle cauzioni penale e civile”, “Anticipo spese legali”, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 122 di 157 L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. 93.4.2 Inesistenza di obblighi di compensazione Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 93.4.3 Circostanze fortuite ed imprevedibili La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. TUTELA LEGALE (garanzia non prestabile per le macchine operatrici e i Rimorchi in genere) ART. 94 GARANZIE TUTELA LEGALE Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo 94.3 - Casi assicurati. Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale: g) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; h) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ Assistance o di soccombenza dell'Assicurato; i) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale; j) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); k) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ ultima; l) le spese di giustizia. È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE). 94.1 Delimitazioni L'Assicurato è tenuto: - a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale). Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 94.2 Soggetti assicurati Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 123 di 157 94.3 Casi assicurati Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente: e) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; f) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; g) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso; h) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici) ART. 95 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L’assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che non abbia compiuto i 75 anni di età alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, purché detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Sono inoltre considerati infortuni: • l’asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • l’annegamento; • l’assideramento od il congelamento; • i colpi di sole o di calore. • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria. L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni. TABELLA 1 – COMBINAZIONE VALIDA PER AUTOCARRI FINO A 60 Q.LI, AUTOCARRI SPECIALI E AUTOCARAVAN FINO A 35 Q.LI. Capitale assicurato / Somma assicurata INFORTUNI Forma Invalidità Permanente Morte Rimborso Spese Mediche Indennità da Ricovero Classic € 50.000 € 50.000 € 1.000 *** Classic € 75.000 € 75.000 € 1.500 *** ASSISTENZA Assistenza a seguito di infortunio SEMPRE OPERANTE SEMPRE Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 124 di 157 Classic € 100.000 € 100.000 € 2.000 *** Top € 50.000 € 50.000 € 1.000 € 30 Top € 75.000 € 75.000 € 1.500 € 50 Top € 100.000 € 100.000 € 2.000 € 65 OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE SEMPRE OPERANTE TABELLA 2 – COMBINAZIONE VALIDA PER MACCHINE OPERATRICI Forma Classic Classic Classic Capitale assicurato / Somma assicurata INFORTUNI Invalidità Permanente Morte Rimborso Spese Mediche € 30.000 € 30.000 *** € 50.000 € 50.000 *** € 75.000 € 75.000 *** Top € 30.000 € 30.000 € 1.000 Top Top € 50.000 € 75.000 € 50.000 € 75.000 € 1.500 € 2.000 95.1 Persone non assicurabili Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI (garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici) 95.2 Invalidità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde: G) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata; H) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata; I) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati: • per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 125 di 157 conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 126 di 157 Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente Descrizione Destro Perdita anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano od un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% una falange ungueale del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20% supinazione libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% Paralisi completa: del nervo radiale 35% del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba Perdita anatomica o funzionale di: un piede ambedue i piedi un alluce un dito del piede diverso dall’alluce falange ungueale dell’alluce Anchilosi: dell’anca in posizione favorevole del ginocchio in estensione della tibio-tarsica ad angolo retto della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno Esiti di frattura: scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12^ dorsale - una vertebra lombare - del sacro - del coccige con callo deforme Postumi di trauma distorsivo cervicale: con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Perdita totale anatomica o funzionale di: un occhio ambedue gli occhi Sordità completa di: un orecchio Sinistro 60% 50% 16% 12% 6% 6% 10% 8% valore del dito 20% 15% 8% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 35% 25% 10% 15% 15% 1% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 2% 25% 100% 10% Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 127 di 157 ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale Bilaterale 4% 10% Perdita anatomica di: un rene della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 15% 8% 95.3 Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. 95.4 Rimborso spese sanitarie (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato: Durante il ricovero per: o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria; o uso della sala operatoria e materiale d’intervento; o rette di degenza; o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici; o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l’Indennità da Ricovero. Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per: o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata; o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato; o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante); o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata; o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma assicurata. Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. 95.5 Indennità da ricovero per infortunio (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, FATA corrisponde l’indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 128 di 157 ricovero documentato. L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento. La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. 95.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente. A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato. B) Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non potrà comunque superare la somma di Euro 1.500.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti. C) Validità Territoriale A parziale deroga dell’art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE, l’assicurazione è valida in tutto il mondo. D) Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi, l’indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Il massimo esborso a carico di FATA, a tale titolo, non può superare l’importo di Euro 500.000. E) Supervalutazione invalidità permanente I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 95 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste. F) Danno estetico al viso In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse. G) Anticipo indennizzo FATA, su richiesta dell’Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al 50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000. Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di FATA in relazione al grado percentuale d’Invalidità Permanente da liquidarsi. L’Assicurato potrà richiedere l’anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 129 di 157 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA (garanzia non prestabile per Macchine Operatrici) 95.7 Assistenza a seguito di infortunio Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate – sia con la Forma Top, che con la Forma Classic - , nei casi in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria, fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa. La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a Europ Assistance, cui l’Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Operativa. 95.7.1.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 95.7.1.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 95.7.1.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. 95.7.1.4 Invio di un medico al domicilio Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo FATA a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 95.7.1.5 Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Operativa invierà direttamente un’ autoambulanza, tenendo FATA a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). 95.7.1.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 130 di 157 Struttura Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere professionale, assumendone FATA l’onorario fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. 95.7.1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà: • ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; • ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: 1. aereo sanitario; 2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 4. autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei. • ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. 95.7.1.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti: 1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 3. autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Operativa a possa stabilire i necessari contatti. 95.7.1.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: 1. aereo sanitario; 2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; 3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). (La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a spese di FATA, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 131 di 157 ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa. FATA, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione: • le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio; • le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. 95.7.1.10 Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l’ Assicurato ricoverato, tenendo FATA a proprio carico il relativo costo. FATA terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare fino ad un massimo di Euro 150. 95.7.1.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato) Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo FATA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della salma. 95.7.1.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato in viaggio all’estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell’ Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000. Qualora l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Al rientro in Italia l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. 95.7.1.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato sia ricoverato all’estero, a seguito di infortunio necessiti dell’assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo FATA a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Operativa. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 132 di 157 95.7.1.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero (prestazione valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. ART. 96 ESCLUSIONI 96.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, tutte le prestazioni non sono dovute, inoltre, per sinistri: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato; d) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato; e) determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare e relative prove ed allenamenti. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 96.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; b) per fatti dolosi delle persone assicurate; c) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti; e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; f) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI; h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali; i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ Assistance. 96.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti: a) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; b) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 133 di 157 c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; d) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; e) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari; f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); g) durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove , salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente14 e dalla giurisprudenza. L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive. 96.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni, pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo. . Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare e relative prove e allenamenti; e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato nel paragrafo 95.1 - Persone non assicurabili. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, FATA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. Il diritto alle assistenze fornite da FATA tramite Europ Assistance decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro. Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 134 di 157 Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 135 di 157 NATANTI A MOTORE SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Che cosa è assicurabile Possono essere assicurati: “Natanti” ART. 97 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione del natante identificato in polizza. 97.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile nei casi di seguito precisati nei seguenti punti da 1 a 7: 1) per la navigazione in acque private 2) per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione a cose ed animali di terzi non trasportati. La presente estensione è prestata, per i natanti ad uso privato, nei limiti del massimale per danni a cose e con l’applicazione della franchigia assoluta per sinistro indicati in polizza; per i natanti ad uso pubblico, nei limiti del 10% del massimale per danni a cose e con l’applicazione della franchigia assoluta per sinistro indicati in polizza; 3) sono esclusi i danni a cose ed animali che si trovino a bordo del natante nonché - salvo quanto previsto al punto 6) per i natanti ad uso pubblico - i danni alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate; 4) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al natante e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi meccanici, esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o consegnate; relativamente a questa estensione di garanzia non sono considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate; 5) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni ai natanti stessi; 6) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il natante viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame dell’allievo conducente; 7) per i soli natanti ad uso pubblico, per i danni involontariamente causati dalla navigazione agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, oggetti preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento. La presente estensione è prestata nei limiti del 5% del massimale per danni a cose indicato in polizza e fino ad un massimo di Euro 103,29 per ogni persona danneggiata; 8) per i soli Hovercraft (aeronatanti su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica) durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 136 di 157 ART. 98 ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta; b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti; c) nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n.566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione; d) qualora il natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; e) qualora il natante partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; g) nell’ipotesi di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 99 FORMA TARIFFARIA 99.1 Tariffa Fissa Il premio relativo all’assicurazione prestata non è soggetto a variazioni connesse alla liquidazione o meno di sinistri. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente valorizzate in polizza) ART. 100 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 100.1 Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano FATA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino idrosciatoria, di paracadute ascensionale o di deltaplano . 100.2 Estensione dei limiti di navigazione I limiti di navigazione indicati nell’art. 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” lettera A), “Garanzia di Responsabilità Civile” sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 137 di 157 SEZIONE TUTELA SU MISURA Che cosa è assicurabile Possono essere assicurati: “Natanti” Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al natante assicurato è: _ per la garanzia INCENDIO è: Valore Intero; _ per la garanzia FURTO è : Valore Intero. Prestabilità e validità delle garanzie La garanzia Incendio è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile. La garanzia Furto deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Incendio ma è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile. Tutte le garanzie disciplinate nella espressamente valorizzate in polizza. ART. 101 presente Sezione sono valide ed operanti se VALORE ASSICURATO Il natante si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione. La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari nonché, relativamente alle garanzie Furto e Rapina, le apparecchiature audiofonovisive. ART. 102 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del natante ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo. ART. 103 GARANZIA INCENDIO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del natante assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine (anche senza successivo incendio). ART. 104 GARANZIA FURTO FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del natante assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del natante stesso. L’assicurazione copre anche i danni da scasso subiti dal natante nell’esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso contenuti e non assicurati. La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 138 di 157 104.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo “Natante abitualmente custodito” relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio: Natante abitualmente custodito - Il natante a motore assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del natante a motore, l’indicazione che trattasi di “Natante custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile. 104.2 Recupero del natante L'Assicurato è tenuto ad informare FATA, non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. In caso di rinuncia da parte di FATA a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato. ART. 105 ESCLUSIONI 105.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio L’assicurazione non comprende i danni: a) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dell’unità assicurata, nonché dei trasportati; b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; c) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, e) causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. 105.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto L’assicurazione non comprende i danni: a) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dell’unità assicurata, nonché dei trasportati; b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 139 di 157 c) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; d) subiti dall’unità e dai suoi componenti, compresi gli apparecchi audiofonovisivi, in occasione di navigazione successiva al furto od alla rapina; e) subiti dall’unità e dai suoi componenti compresi gli apparecchi audiofonovisivi, nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina esclusivamente finalizzati alla asportazione di oggetti non assicurati. SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) ART. 106 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate. 106.1 Apparecchi audiofonovisivi A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo 105.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul natante la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 100. 106.2 Danni successivi al furto A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo 105.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante a seguito della navigazione successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri limiti indicati in polizza per la garanzia Furto. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 140 di 157 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 141 di 157 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 107 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni17 e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell’invio di documentazione o atti giudiziari, FATA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. ART. 108 GESTIONE DELLE VERTENZE FATA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso, il quale è comunque tenuto a comparire in giudizio ove la procedura lo richieda. FATA ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. FATA non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. SEZIONE TUTELA SU MISURA ART. 109 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro che coinvolga il veicolo o il natante assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro tre giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l’Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di FATA; essa deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l’Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all’Autorità competente, inoltrando a FATA copia della stessa debitamente vistata dall’Autorità. Per i danni avvenuti all’estero, la denuncia deve essere presentata – oltre che all’Autorità dello stato dove l’evento si è verificato – anche all’Autorità italiana. ART. 110 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE SOTTRATTE O DANNEGGIATE IN NATURA DELLE COSE Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo o il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da FATA per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. FATA può concordare con l’Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o natante danneggiato nonché di sostituire il veicolo o il natante stesso o sue parti, anziché pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al primo comma. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 142 di 157 ART. 111 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO (Valido per autovetture e autotassamentri) 111.1 DANNO TOTALE Nel caso il sinistro comporti la perdita totale del veicolo assicurato, FATA, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde l’indennizzo: • per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, sulla base dell’importo effettivamente pagato per l’acquisto del veicolo, debitamente comprovato; • successivamente, sulla base del valore commerciale, come definito, fermo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 20 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO. Si considera sinistro con perdita totale del veicolo assicurato anche quello che comporti danni parziali aventi un costo di riparazione superiore all’80% del valore commerciale dello stesso, come definito. 111.2 DANNO PARZIALE Nel caso il sinistro comporti danni parziali al veicolo assicurato non equiparati alla perdita totale del veicolo ai sensi del precedente punto 1), FATA corrisponde: • per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d’uso; • successivamente, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte con applicazione del degrado d’uso, come definito. Qualora l’intervento di riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con FATA, la determinazione dell’ammontare del danno avviene applicando una riduzione del 50% sia degli scoperti che delle franchigie riportati in polizza. L’ammontare del danno così determinato non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo. In nessun caso sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ART. 112 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO (Valido per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) In caso di perdita totale del veicolo o natante, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo o del natante danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà. L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo o natante, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo o natante in occasione della riparazione. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ART. 113 ASSICURAZIONE PARZIALE Se l’assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, FATA risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ai sensi dell’art. 1907 del codice civile. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 143 di 157 ART. 114 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, ferma la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, le Parti hanno facoltà di conferire l’incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti dovranno: A) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; B) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 115 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. ART. 116 FRANCHIGIA O SCOPERTO In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare degli indennizzi ovvero dei rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione. Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell’ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, sia i minimi di scoperto e le franchigie indicati in polizza, che quelli previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione, si intendono sempre raddoppiati. ART. 117 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, FATA, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge18, prima di liquidare il sinistro, FATA richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell’archiviazione del procedimento penale relativo all’evento. In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di FATA, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). ART. 118 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 144 di 157 ART. 119 RINUNCIA ALLA RIVALSA Relativamente alla garanzia Kasko Completa FATA rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. SEZIONE TUTELA LIGHT TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA MERCI TRASPORTATE ART. 120 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro tre giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l’Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di FATA; essa deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l’Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all’Autorità competente, inoltrando a FATA copia della stessa debitamente vistata dall’Autorità. Per i danni avvenuti all’estero, la denuncia deve essere presentata – oltre che all’Autorità dello stato dove l’evento si è verificato – anche all’Autorità italiana. ART. 121 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE SOTTRATTE O DANNEGGIATE IN NATURA DELLE COSE Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da FATA per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. FATA può concordare con l’Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al primo comma. ART. 122 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO In caso di sinistro, FATA, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde l’indennizzo all’Assicurato sulla base del valore commerciale del veicolo, liquidando, in caso di danno parziale, una somma pari al costo della riparazione, compresa l’eventuale sostituzione di parti danneggiate al netto del relativo degrado d’uso ma senza applicazione, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. In ogni caso l’importo dell’indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e dovrà tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza. ART. 123 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, le Parti hanno facoltà di conferire l’incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: C) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 145 di 157 D) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 124 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. ART. 125 FRANCHIGIA O SCOPERTO In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare degli indennizzi e rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione. Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell’ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, i minimi di scoperto e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione e indicati in polizza si intendono sempre raddoppiati. ART. 126 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, FATA, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge18, prima di liquidare il sinistro, FATA richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell’ archiviazione del procedimento penale relativo all’evento. In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di FATA, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). ART. 127 RINUNCIA ALLA RIVALSA Relativamente alla garanzia Collisione, FATA rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. MERCI TRASPORTATE ART. 128 OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI Il Contraente e/o l’Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, deve darne comunicazione a FATA o all’Agenzia cui è assegnata la polizza. Il Contraente e/o l’Assicurato deve impartire appropriate disposizioni affinché, in caso di sinistro durante il viaggio, gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) a FATA o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedano l’intervento del Commissario di Avaria o Perito designato da FATA più vicino al luogo in cui il sinistro è avvenuto; qualora questo sia indisponibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria qualificato. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 146 di 157 Gli incaricati del trasporto dovranno, d’accordo con le persone sopra indicate, prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate, per preservarle da ulteriori deterioramenti nonché per consentire l’accertamento dei danni. Nessuna modifica allo stato del veicolo, dell’eventuale rimorchio e del carico potrà essere apportata prima dell’intervento del Commissario d’Avaria o del Perito designato da FATA, salvo che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità. In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre, denunciare il fatto per iscritto all’Autorità di polizia più vicina e copia di tale denuncia dovrà essere, a cura del Contraente e/o dell’Assicurato, inoltrata a FATA . Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni non riconoscibili all’atto della riconsegna; in questa evenienza il reclamo dovrà essere presentato appena constatato il danno e comunque non oltre otto giorni dopo il ricevimento. ART. 129 OBBLIGHI DOCUMENTAZIONE DI SALVATAGGIO – PROVVEDIMENTI E In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, devono curare il recupero e la conservazione delle cose assicurate; FATA si riserva la facoltà di adottare essa stessa i provvedimenti necessari per il recupero e la conservazione della merce e/o per far proseguire la merce a destinazione, anche trasbordandola; tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l’intervento di FATA possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso. Il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire a FATA ogni documento necessario a fare quant’altro questi richieda ai fini di cui al presente articolo. ART. 130 SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA – DECADENZA Il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile. Essi, se abbiano liberato o liberino gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle loro responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile oppure abbiano comunque pregiudicato l’esercizio dell’azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal contratto di assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di assicurazione. Essi sono inoltre obbligati, su richiesta di FATA, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese di FATA, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni. ART. 131 PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA La nomina dei Periti è di competenza esclusiva degli Uffici di Direzione di GBS AL – GENOVA Ufficio Liquidazioni Trasporti Generali Business Solutions S.c.p.a. Liquidazioni Danni Trasporti Terrestri, Via Fieschi, 9 16121 Genova, fax 010 – 3199518 Area Nord Eleonora Simonato tel. 010 - 3199509 mail [email protected] Area Centro Sud Giovanna Cappanera tel.010 - 3199503 mail [email protected] In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o – ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il seguente numero di cellulare 335/7365213 o il numero fisso 051.6053695. Nei casi eccezionali sopra indicati, per quanto riguarda la nomina di un Commissario d’Avaria all’estero, lo stesso potrà essere correttamente individuato attraverso il sito di Assicurazioni Generali (www.generali.it – Area Rete Vendite – Area Trasporti on line – Ricerca Commissari d’Avaria) e conseguentemente incaricato per la perizia, dandone, quindi, comunicazione ai liquidatori sopra indicati. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 147 di 157 ART. 132 ARBITRATO In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato da FATA; l’Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce a FATA le facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli. Resta ferma la facoltà dell’Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all’autorità giudiziaria. ART. 133 PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l’entità delle perdite in peso o in quantità. Di comune accordo fra te Parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la percentuale di avaria. ART. 134 PAGAMENTO DEI DANNI Il reclamante non può pretendere il pagamento delle indennità finché non abbia: a) provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell’indennizzo; b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento; c) consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci trasportate e le spese di trasporto, di assicurazione ed i dazi pagati. ART. 135 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI Il pagamento delle indennità sarà effettuato entro 30 giorni da quello in cui il reclamante avrà ottemperato al disposto dell’articolo precedente. ART. 136 SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto eventualmente indicato. SEZIONE TUTELA A BORDO ASSISTENZA STRADALE MODALITA’ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02-58.30.85.17, ovvero inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 Nell’ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Nella richiesta dovrà essere precisato: • Tipo di assistenza; • Nome e Cognome; • Numero di polizza preceduto dalla sigla FAUB (per la forma soccorso stradale Classic); • Numero di polizza preceduto dalla sigla FAUE (per la forma soccorso stradale Top); Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 148 di 157 Organizzativa che l'effettuazione. interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente TUTELA LEGALE FATA si avvale per la gestione dei sinistri di: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano Tel. 02.58384.1 fax 02.5838.4210 N. verde per chiamate dall’Italia 800.990.206 N. per chiamate dall’estero 02.58.24.50.86 alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. ART. 137 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO (Valido solo per autovetture e autotassamentri) Ai fini delle presenti condizioni di assicurazione, per insorgenza del sinistro si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro dodici mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; • le imputazioni penali per reato continuato . In tali ipotesi, la garanzia viene prestata: • a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati; • per tutti i reati che si assumono rientranti nel disegno criminoso o commessi con un'unica azione o omissione ed il relativo massimale resta unico, a prescindere dal numero degli stessi. ART. 138 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO (Valido solo per autovetture e autotassamentri) 1) Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 149 di 157 2) In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro sette giorni dalla data di ricevimento dello stesso. ART. 139 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI (Valido solo per autovetture e autotassamentri) Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. ART. 140 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE (Valido solo per autovetture e autotassamentri) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro. Scelta del legale o del perito Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance. Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 150 di 157 polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. Disaccordo fra Assicurato e Società In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità. Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente: - in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; - in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance. ART. 141 RECUPERO DI SOMME (Valido solo per autovetture e autotassamentri) Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte. ART. 142 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO (Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, sempre che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: c) le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; d) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. ART. 143 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE (Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) L'Assicurato deve immediatamente denunciare a FATA o a Europ Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a FATA o a Europ Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, con studio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Europ Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Europ Assistance può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con Europ Assistance. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con FATA e/o con Europ Assistance. ART. 144 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI (Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) Il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa, è tenuto a: a) informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 151 di 157 b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. GESTIONE DEL SINISTRO ART. 145 (Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Europ Assistance, così come FATA, non sono responsabili dell'operato di Legale, di Consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Europ Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e FATA e/o Europ Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Europ Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. ART. 146 RECUPERO DI SOMME (Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a Europ Assistance che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede legale o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI ART. 147 DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. L’Assicurato deve presentare la denuncia dell’infortunio corredata da certificato medico e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a FATA le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del codice civile. ART. 148 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO FATA corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Nel valutare i postumi invalidanti, non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell’infortunio. Pertanto, la maggiore influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell’infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 152 di 157 sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui agli articoli 38, 77, 95 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 149 ESCLUSIONE PERMANENTE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ Ad integrazione di quanto indicato negli articoli 38, 77, 95 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE la liquidazione dell’indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna franchigia. ART. 150 ARBITRATO IRRITUALE Le divergenze sul diritto all’indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest’ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo. ART. 151 RINUNCIA ALLA RIVALSA – MORTE PRESUNTA FATA rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all’art.1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile a termini di contratto e, in applicazione dell’art. 60 comma 3 del codice civile, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, FATA corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, FATA ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA MODALITA’ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02-58.30.85.17, ovvero inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 Nell’ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Nella richiesta dovrà essere precisato: • Tipo di assistenza; Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 153 di 157 • • • • Nome e Cognome; Numero di polizza preceduto dalla sigla FATN; Indirizzo del luogo in cui si trova; Il recapito telefonico dove la struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso della Assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 154 di 157 SECURE BOX ART. 152 RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX In caso di sinistro, FATA ha facoltà di utilizzare, per la corretta ricostruzione e gestione dello stesso, i dati registrati dalla Secure Box al momento dell’evento. Sul punto si rinvia altresì al contratto di comodato gratuito della Secure box, per l’installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi, stipulato dal Contraente col fornitore ed alla relativa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 155 di 157 1 Allegati 9 (schema di Nota Informativa dei contratti di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), 6 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Rami danni) e 7 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Infortuni) Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei rapporti assicurativi di cui al titolo XIII (trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. 2 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 – “Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni. 3 Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto del 2 maggio 1992. 4 Art. 122 - “Veicoli a motore”, comma 1, del codice delle assicurazioni e art. 3 “Veicoli a motore” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1 aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 5 Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni. 6 Art. 13 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con dalla legge n.135 del 7 agosto 2012 7 Artt. 122 - “Veicoli a motore” e seguenti di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni. 8 Art.134 - “Attestazione sullo stato del rischio”, comma 4 – bis, del codice delle assicurazioni 9 Art. 4 dell’Allegato A – “Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria” della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 10 Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private. 11 Art. 129 “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, del codice delle assicurazioni. 12 Art 134 – “Attestazione sullo stato del rischio”, del codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni”, come successivamente modificati e integrati. 13 Art. 143 “Denuncia di sinistro” e seguenti di cui al CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE, del codice delle assicurazioni. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 156 di 157 14 DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 15 Art. 2 bis, comma 1 - “Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione dei veicoli” decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008 16 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, - Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. 17 Allegato 2 “ Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 – Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni. 18 Art. 150 - bis “Certificato di chiusa inchiesta”, comma 2, del codice delle assicurazioni. Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014 157 di 157
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