Mod. 40-560 Multiveicolo di Fata - Ed. 01.09.2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
MULTIVEICOLO di FATA
Mod. 40/560 - Ed. 01.09.2014
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
o
o
Nota informativa, comprensiva del Glossario
Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
MULTIVEICOLO DI FATA - Mod. 40/560 Ed. 01/09/2014
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP1 ma
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.
Presso i punti vendita e nel sito Internet di FATA è possibile richiedere il rilascio di un preventivo
gratuito personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di veicolo o natante, che viene redatto sulla
base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula
contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte da FATA.
GLOSSARIO
ALTRI VEICOLI
Autoveicoli, come definiti all'articolo 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a)
e c), macchine operatrici, come definite dall’articolo 58 del codice della strada, rimorchi in
genere.
ANNUALITA’ ASSICURATIVA
L’intero periodo di tempo, comunque inferiore ai due anni, tra
dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.
la
data
di
effetto
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ai sensi della normativa vigente e di
quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di
assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Il documento che FATA è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi della normativa vigente2, i cui
dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati
dall’Assicurato.
AUTOTASSAMETRO
Autovettura per il trasporto pubblico di persone, dotata di tassametro.
AUTOVETTURA
Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all’articolo 54 lettera a) del codice della
strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'articolo
54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di
persone dotati di tassametro, sempre indicati come “autotassametri”.
CAPITALE ASSICURATO
Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
1 di 74
CARTA DI CREDITO
Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di Credito o da un
Ente Finanziario quale strumento di pagamento che finanzia gli acquisti e consente al titolare di
effettuare transazioni con addebito in un tempo successivo a saldo unico o rateizzato presso gli
esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.
CARTA DI DEBITO O PAGOBANCOMAT
Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di credito quale
strumento di pagamento che non finanzia gli acquisti ma consente al titolare, previo deposito di
fondi in via anticipata, di effettuare transazioni con addebito in tempo reale presso gli esercenti
e professionisti in possesso di un apparecchio POS.
CARTA VERDE
Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da FATA al Contraente con il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione
obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante
assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone
l’ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico
Europeo3 o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Il documento attestante l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per il veicolo o natante
assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio,
che viene rilasciato da FATA al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di
ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno.
CICLOMOTORE E MOTOCICLO
Ciclomotori e Motocicli adibiti al trasporto di persone, come, rispettivamente, definiti dall'articolo
52 comma 1 e dall’articolo 53 lettere a) e b) del codice della strada.
CIRCOLAZIONE
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa
equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore4.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)
La classe di merito, che risulta dall’attestazione sullo stato del rischio, assegnata
obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l’attribuzione in
base alla normativa vigente5.
CLASSE DI MERITO INTERNA
Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell’articolo 16
“FORMA TARIFFARIA” della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito
di conversione universale (CU).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo o in navigazione il natante indicato in polizza.
CONSAP
Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di
concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non
risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
2 di 74
Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del
codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge,
concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio
2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall’ISVAP, di gestione del Centro di
informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle
assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in
materia6.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento
del premio.
CONTRASSEGNO
Documento che riporta l’impresa di assicurazione,
l’indicazione del giorno mese e anno di scadenza del
stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di
unitamente al suddetto certificato contestualmente al
di premio
la targa di riconoscimento del veicolo,
periodo di assicurazione per cui, essendo
assicurazione che viene rilasciato da FATA
pagamento del premio o di ciascuna rata
CONTROVERSIA CONTRATTUALE
La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti
tramite contratti, patti o accordi.
CONVIVENTI
Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata
DEGRADO D’USO
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo o natante
danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al
momento del sinistro e il suo valore a nuovo.
EUROP ASSISTANCE
La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione
dei sinistri per le garanzie Assistenza e Tutela Legale.
FATA
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
FORMA DI ASSICURAZIONE
Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di
danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere “Valore Intero” o “Primo Rischio
Assoluto”, fermo comunque quanto previsto dall’articolo 1909 del codice civile e dagli articoli che
disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di
assicurazione.
FRANCHIGIA
L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico
dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
FURTO
L’impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo o natante assicurato ovvero, ove previsto
nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la
detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GBS S.c.p.A.
Acronimo di Generali Business Solutions S.c.p.A., società del Gruppo Generali con sede legale in
Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste e sede secondaria in Via Marocchesa, 14 - 31121 Mogliano
Veneto (TV).
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
3 di 74
GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da
renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INCENDIO
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto
estendersi e propagarsi.
INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti,
connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile
l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO
La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di
polizza.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente
constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
ISVAP
Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con
personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12
Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese
di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni
private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni.
IVASS
Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto
pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,
convertito dalla con , legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale
attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all’ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. E’
l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all’ISVAP, con
l’autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la
tutela del consumatore.
LIMITI DI GARANZIA
Ogni limitazione all’indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o
sottolimite di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).
MACCHINA AGRICOLA
La macchina agricola come definita all’articolo 57 lettera a) del codice della strada.
MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO
Le somme fino a concorrenza delle quali FATA presta l’assicurazione per ciascuna garanzia
fermo comunque, per l’assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (articolo 1909
del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.
MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui
all’ Allegato 2 - “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento
ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 .
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
4 di 74
MINIMO SCOPERTO
Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a
carico dell’Assicurato.
NATANTE
L’unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25 tonnellate
di stazza lorda che sia munito di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali; i
motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al quale vengono
collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).
NAVIGAZIONE
Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private.
NUCLEO FAMILIARE
Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.
POLIZZA
Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.
PRESTAZIONI
I servizi prestati all’Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite
utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di
FATA.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti alle cose assicurate in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il
loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore
complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale
prevista dall’articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.
PROPRIETARIO
L’intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di
circolazione o, in caso di natante, colui che può dimostrarne la titolarità del diritto di proprietà.
Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di
riservato dominio.
RAPINA
La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti
Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla
persona.
RISARCIMENTO
Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi un sinistro.
REGOLE EVOLUTIVE
Le modalità definite da FATA per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
RIVALSA
L’azione esercitata da FATA nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per il recupero di
somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le
presenti Condizioni di assicurazione.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
5 di 74
SCOPERTO
La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SECURE BOX
Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d’uso al
Contraente.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Per la garanzia Assistenza stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo
del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o
tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell’atto che dà luogo ai casi
di controversia per i quali è prestata l’assicurazione, fermo quanto previsto all’articolo 138
“DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO”.
SOMMA ASSICURATA
Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da:
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta
con FATA, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed
organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza garantite in base
contratto di assicurazione.
VALORE COMMERCIALE
Per i veicoli quotati dalla rivista “Quattroruote”, il valore attribuito al veicolo usato riportata
nell’ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell’evento oggetto della
copertura assicurativa; per gli altri veicoli e i natanti, il valore del bene in comune commercio.
VALORE DI LISTINO
Il prezzo del veicolo o natante risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo
di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.
VALORE INTERO
La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che se
la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro,
l’Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’articolo 1907 del
codice civile.
VEICOLO
Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di
ricambio, gli accessori “di serie” e gli accessori “optional” se assicurati.
In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo
valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell’articolo 1806 del codice civile, dal contratto
stipulato dal Contraente con il fornitore.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
6 di 74
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali:
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Società con socio unico - Gruppo Cattolica Assicurazioni;
sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A;
nessuna sede secondaria;
recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187
sito Internet: http://www.FATA-assicurazioni.it;
PEC: [email protected]; e-mail: [email protected];
autorizzata all’esercizio in Italia e all’estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni in tutte le forme
consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 della sezione I dell'Albo
delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto da IVASS, data iscrizione 03/01/2008.
Informazioni sulla situazione patrimoniale
Il patrimonio netto di FATA evidenziato nell’ultimo bilancio approvato ammonta a 136,36 milioni
di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di Euro e la parte relativa
al totale delle riserve patrimoniali a 109,20 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,02 (tale indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
previsto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet di FATA www.fata-assicurazioni.it per la consultazione di eventuali
aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Entrando nell’Area Clienti del sito internet di FATA è possibile accedere alle informazioni sulle
polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà
necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali
identificative personali.
IL PRODOTTO
Il prodotto “Multiveicolo di FATA” offre la possibilità di assicurare con un unico contratto diversi
veicoli e natanti, purché di proprietà del Contraente, dei suoi familiari o, in caso di Azienda
contraente, di proprietà della stessa, dei propri soci e amministratori e dei loro familiari.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni
delle Condizioni di assicurazione per autovetture e autotassametri, ciclomotori e motocicli,
macchine agricole, altri veicoli circolanti su strada e natanti, nel rispetto dei vincoli assuntivi
stabiliti per l’acquisto di alcune garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.
Le principali garanzie offerte concernono:
- la Responsabilità Civile da circolazione o da navigazione;
- i danni diretti ai veicoli o natanti indicati nelle norme rispettivamente dedicate delle
Condizioni di assicurazione;
- il furto e la rapina;
- gli infortuni del conducente del veicolo;
- le spese legali per vertenze connesse alla circolazione;
- una serie di prestazioni di assistenza stradale relative al veicolo;
- una serie di prestazioni di assistenza alla persona a seguito di infortunio del conducente
occorsogli alla guida del veicolo assicurato.
È comunque possibile scegliere di acquistare soltanto le garanzie relative alla Responsabilità
Civile o in alternativa soltanto le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
7 di 74
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E
AUTOTASSAMETRI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
FORMULA TARIFFARIA
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus/Malus, che prevede, a ogni scadenza annuale, la
variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del
rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così
come indicato al paragrafo 16.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle
condizioni di assicurazione.
In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Salva Bonus” di cui al paragrafo 18.1. “Salva
Bonus” dell’articolo 18 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE” al
quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna,
FATA non terrà conto dell’eventuale Malus che deriverebbe dal primo sinistro penalizzante
pagato nel periodo di osservazione del contratto.
OGGETTO DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi
della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7.
Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 13 “GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di
assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo
a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di
sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle
Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 “PAGAMENTO
DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL
CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI
TERZI”, 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 13.1 “Estensioni di garanzia e
condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 14 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e
108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”.
Avvertenza
E’ prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA
ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto
corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.
Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di
assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 14 “ESCLUSIONI E
RIVALSA”, e 17 ”TIPO GUIDA” Lettere A) Guida esclusiva (non prestabile per autotassametri) e
B) Guida libera (over 26) (non prestabile per autotassametri), 107 “MODALITÀ PER LA
DENUNCIA DEI SINISTRI”.
Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo 18
”CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 18.3 “Rinuncia
all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti” e
18.4 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”.
Avvertenza
In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia
assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti
di dettaglio, si rinvia all’articolo 13 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di
assicurazione.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
8 di 74
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose
Euro 2.500.000
Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose
Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore
con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 13
“GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 13.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione.
Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 18 ”CONDIZIONI
AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 18.3 “Rinuncia all’azione
di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 18.4
“Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone” e 18.5
“Circolazione in aree aeroportuali”.
Il Contraente può, inoltre, richiedere l’installazione sul veicolo assicurato del dispositivo
satellitare Secure Box ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da FATA, del relativo
contratto di comodato gratuito, per l’installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la
fornitura dei servizi correlati e, con FATA, della pattuizione di cui all’articolo 40 “SECURE BOX”
delle Condizioni di assicurazione.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO –
NULLITA’
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio,
potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.
Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché
della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE
ASSICURAZIONI” nonché, per le sole autovetture, esclusi autotassametri, all’articolo 17 ”TIPO
GUIDA” Lettere A) Guida esclusiva (non prestabile per autotassametri) e B) Guida libera (over
26) (non prestabile per autotassametri).
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
9 di 74
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore
all’anno.
Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla
consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un
anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla
consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale
infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla
relativa scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario,
espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono
soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi
dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste,
per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo
del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante;
in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui
al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo
importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per
trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4
“TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO O NATANTE” delle Condizioni di
assicurazione.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
10 di 74
FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le
eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla
richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle
assicurazioni.
Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo
del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del
Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque
anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale
(“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da
parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente
convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA” delle
Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4
del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del
rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna
Compagnia.
RECESSO
Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il
contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto
termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel
qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei
confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale
(al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) - all’imposta
sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e
integrazioni.
Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e
integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per
le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione - al momento della redazione del
presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio
nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del
3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it.
All’indirizzo
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm
è
riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative
delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
11 di 74
La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha sede
il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo.
Avvertenza
Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del
premio, con la conseguenza che:
- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio
richiesto da FATA al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di
premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta.
Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge
costituzionale.
Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto
1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le
leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta sulle
assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto
Adige.
Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n.
22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con
legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si
applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con
legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e
l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Ove sia valorizzata in polizza la condizione aggiuntiva “In Carrozzeria SiCura”, il contratto
prevede il risarcimento del danno in forma specifica.
Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al paragrafo 18.2 “In Carrozzeria SiCura” dell’articolo 18
“CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE” delle Condizioni di
assicurazione.
L’elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet di FATA.
Avvertenza
Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in
termini di riduzione del premio.
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione
a tutti gli incidenti:
che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed
immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non
targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6
Marzo 2006;
in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni
alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di
risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti,
altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.
Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere
effettuata direttamente a FATA.
Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si
richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio
2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.
Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, agli articoli 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI
SINISTRI”, 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e - in caso di presenza della Secure Box - 153
“RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX” delle
Condizioni di assicurazione.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
12 di 74
Avvertenza
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107
“MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di
FATA.
Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare
l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di
ricevimento della richiesta:
in caso di danni alle persone, 90 giorni;
in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i
conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole
(C.A.I.).
In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni.
In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo
offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno.
In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale
liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento
diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O
NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in
Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto
legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.
In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere
inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI,
Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del
veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso;
Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità
eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta
raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata
costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.
In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta
Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della
stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre
rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198
Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]).
Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello
Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre
mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo
Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale gestore del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il
suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail:
[email protected]).
CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro
due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà
essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in futuro
dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.
Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese
designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it..
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
13 di 74
FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN
SINISTRO
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla
formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti
all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in
caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma
corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo
definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato
all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del
rischio e il contratto verrà riclassificato..
Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter
procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP –
Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla
Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della
targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa
del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo
responsabile.
CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere
rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà
un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al
rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.
ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di
constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”,
del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere
esercitato:
dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per
il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati
dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro
sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione,
può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del
diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti
integrativi richiesti da parte di FATA.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale,
all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al
punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato
assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse
personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla
richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
14 di 74
copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla
ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle
assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra
all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte
dell’Impresa Gestionaria.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35
del
regolamento
ISVAP
n.
35
del
26
maggio
2010
10
, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo 43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di
posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
15 di 74
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA
CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra
quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito
precisati:
- la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla
sezione di “Responsabilità Civile”;
- la Sezione “Tutela Light” presuppone la Sezione “Responsabilità Civile” ed è alternativa
alla Sezione “Tutela su Misura” salvo che per la garanzia Collisione, la quale, per le
autovetture (esclusi autotassametri), è acquistabile anche con la Sezione “Tutela su
Misura” in alternativa alla garanzia Kasko Completa (del pari riservata alle autovetture);
- le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione
“Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”;
- nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto delle garanzie Incendio e Furto
deve essere congiunto e costituisce il presupposto per poter acquistare altresì la
garanzia Extesa Incendio e Furto nonché, in caso il veicolo assicurato sia una
autovettura, le garanzie Kasko Completa (ovvero la garanzia Collisione della Sezione
“Tutela Light”), Eventi Speciali e Cristalli;
- la garanzia Cristalli della Sezione “Tutela Light” può essere prestata esclusivamente per
contratti emessi in sostituzione di un precedente contratto in cui era già presente tale
copertura.
Il Contraente può, inoltre, richiedere l’installazione sul veicolo assicurato del dispositivo
satellitare Secure Box ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da FATA, del relativo
contratto di comodato gratuito, per l’installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la
fornitura dei servizi correlati e, con FATA, della pattuizione di cui all’articolo 40 “SECURE BOX”
delle Condizioni di assicurazione.
Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa
dedicata alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”,
sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con
ciascuna Sezione.
GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA,
COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI
I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati),
urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e
rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”
o, in parte, con le garanzie della Sezione “Tutela Light”.
SEZIONE “TUTELA SU MISURA”
Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e
azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi ovvero
prodotti dal sinistro Incendio indennizzabile al locale di proprietà del Contraente o del
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
1 di 74
proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa (si rinvia agli articoli 21 “GARANZIA
INCENDIO” e paragrafo 21.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti
nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina,
consumati o tentati (si rinvia all’articolo 22 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di
assicurazione);
in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese
e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 23
“GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento,
uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 24
“GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine,
inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 25 “GARANZIA EVENTI
SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione);
il rimborso delle spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli a
seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all’ articolo 26
“GARANZIA CRISTALLI” delle Condizioni di assicurazione).
La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai
paragrafi 28.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 28.2 “Danni successivi al Furto” dell’ articolo 28
“CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO” ovvero limitabile a furto e rapina totali
nei termini di cui al paragrafo 28.3 “Limitazione a furto o rapina totale” del suddetto articolo.
Le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali sono integrabili acquistando la
condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 29.1 “Sempre Nuova” di cui all’articolo 29
“CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO
COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”.
SEZIONE “TUTELA LIGHT”
Le coperture offerte riguardano:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e
azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia
agli articoli 30 “GARANZIA INCENDIO LIGHT” e 30.1 “ESTENSIONE DI GARANZIA E
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” delle Condizioni di
assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine,
inondazioni, alluvioni, trombe d’aria e uragani (si rinvia all’articolo 31 “GARANZIA FENOMENI
NATURALI” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con
veicoli a motore identificati verificatasi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 32
“GARANZIA COLLISIONE” delle Condizioni di assicurazione);
le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di
rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all’articolo 33 “GARANZIA
CRISTALLI” delle Condizioni di assicurazione).
La garanzia Collisione è, inoltre, integrabile con la copertura di cui alla condizione aggiuntiva
“Collisione con animali selvatici o randagi”, per la disciplina della quale si rinvia all’articolo 35
“CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE” delle Condizioni di assicurazione.
GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI
SEZIONE “TUTELA A BORDO”
La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top
e Classic) e acquistabili autonomamente l’uno dall’altro, scegliendo quella ritenuta più idonea
con riferimento a ciascuno:
pacchetto “Assistenza stradale” (forma Top o forma Classic)
pacchetto “Tutela Legale” (forma Top o forma Classic)
pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie
Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic)
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
2 di 74
Garanzie Assistenza Stradale
Le prestazioni offerte con i due “pacchetti” alternativi Top e Classic riguardano una serie di
servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 36 – “GARANZIE
ASSISTENZA STRADALE” delle Condizioni di assicurazione, paragrafi 36.1, 36.2 e da 36.4 a
36.22 e, per la forma Top, altresì al paragrafo 36.3.
Garanzie Tutela Legale
I due pacchetti di coperture offerti riguardano le spese legali sostenute per i casi di vertenze
legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia
all’articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE” delle Condizioni di assicurazione, contenente, al
paragrafo 37.3 “Casi assicurati”, la specifica dei casi assicurati anche con la forma Classic e di
quelli assicurati soltanto con la forma Top.
Garanzie pacchetti Infortuni del conducente
L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del
veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del
veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma Classic riguardano
Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese mediche; con la forma Top è prestata altresì la
garanzia Indennità da ricovero. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 38 “GARANZIE
INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 38.6
“Estensioni di garanzia (sempre operanti)”.
Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre, offerte una serie di prestazioni di
assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo
assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai singoli paragrafi
e al paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di infortunio” dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI
DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni
contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito
indicate.
Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie,
articolo 27 “ESCLUSIONI”; articolo 28 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”,
articolo 29 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO,
KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE
DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo
108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI
TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; articolo 34
“ESCLUSIONI”, articolo 35 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE”, articolo
111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi
accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo
12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 36.1 a 36.22 e articolo 39
“ESCLUSIONI”, paragrafo 39.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale” per le
garanzie del pacchetto Assistenza Stradale, forme Top e Classic;
articoli 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 37.1 a 37.3 e articolo 39 “ESCLUSIONI”,
paragrafo 39.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”, per le garanzie Tutela
Legale;
articoli 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 38.6 e 39
“ESCLUSIONI”, paragrafo 39.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente –
garanzia Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL
DANNO”, per le garanzie Infortuni;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
3 di 74
articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, parte comune premessa ai singoli
paragrafi, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di infortunio”, articolo 39 “ESCLUSIONI”,
paragrafo 39.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza
a seguito di infortunio”, per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio.
Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”.
Premesso che, ove il Contraente non rispetti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della
clausola Secure Box, nei casi indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 40 “SECURE BOX” delle
Condizioni di assicurazione, la relativa pattuizione si intenderà risolta ed egli sarà tenuto a
versare a FATA gli importi corrispondenti agli sconti sul premio di polizza correlativi, ove si
verifichi un sinistro Incendio, Furto, Kasko Completa o Collisione successivamente alla
scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte di
FATA, in caso di mancato adempimento da parte del Contraente, l’indennizzo eventualmente
dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la
garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello da lui effettivamente
corrisposto, con il limite del 50% .
Si rinvia all’ articolo 40 “SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e
limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con
gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.
Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato
(Incendio, Furto, Kasko completa, Collisione, Cristalli, Eventi Speciali e Fenomeni Naturali)
FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita, salva, per le
garanzie Incendio Light, Fenomeni Naturali, Collisione e Cristalli della Sezione Tutela Light,
l’esclusione dell’applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; tali
garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma l’applicazione del
degrado d’uso.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare
l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”,
“franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma
assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”,
“scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero”
agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 19 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE
DI RIFERIMENTO”, articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie, articolo 28
“CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 29 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA
PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”,
articolo
108
“GESTIONE
DELLE
VERTENZE”,
articolo
111
“DETERMINAZIONE
DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116
“FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; e articolo
35 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE”, articolo 108 “GESTIONE DELLE
VERTENZE”, articolo 111 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” e articolo 116
“FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 36.1 a 36.22 le garanzie del
pacchetto Assistenza stradale;
articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 37.1 a 37.3 per la garanzia Tutela
Legale e lettera e) del paragrafo 39.2 “Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale”
dell’articolo 39 “ESCLUSIONI”;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
4 di 74
articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi da 38.1 a 38.6. e
articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la
garanzia Infortuni;
articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito
di infortunio”.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Massimale Euro 150.000
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal
Contraente, Euro 30.000.
IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE
Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000
L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è
pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle
Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).
Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di
dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del
veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del
codice civile.
IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*
Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000
FURTO TOTALE
Danno occorso per furto totale: Euro 35.000
Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione
di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
FURTO PARZIALE
Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500
Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla
somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE”
delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.
Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000:
ovvero
3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata)
35.000 (valore commerciale del veicolo)
salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO
Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza
10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
10.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato
Euro 1.000, pari al 10% del danno)
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
5.000.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
5 di 74
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato
Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).
ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:
Garanzia Fenomeni Naturali Sezione Tutela Light– Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia
pattuita in polizza Euro 250.
Valore commerciale del veicolo Euro 10.000
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 800
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.
(*) ASSICURAZIONE PARZIALE
Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice
civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni
materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto
prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal
Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del
sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due
suddetti valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 19 “VALORE
ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Cconducente, forma Top e Classic, è previsto
un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 38
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione
viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che
non abbia compiuto i 75 anni di età.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e
curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla prestazione.
Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”;
paragrafo 22.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 22
“GARANZIA FURTO”; paragrafo 38.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 38 “GARANZIE
INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 39 “ESCLUSIONI”, paragrafi 39.3 “Esclusioni
specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infotuni” e 39.4 “Esclusioni ed effetti
giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio” .
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Avvertenza
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di
assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice
civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ
della presente Nota Informativa.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
6 di 74
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del
veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il
permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute
dell’Assicurato.
Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche
notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Fenomeni
Naturali e Collisione.
Avvertenza
Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per
le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione “Tutela a Bordo”. Per la
disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 38.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 38
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e all’articolo 39 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di
assicurazione.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della
polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero,
fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna
della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale,
mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa
scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
7 di 74
Avvertenza
FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche
valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 22.1 “Mezzi di protezione
eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio
dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle
rispettive casistiche.
Qualora il Contraente opti per l’adesione ai servizi, l’installazione e l’attivazione della Secure
Box, anche per le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione - oltre che per la
garanzia Responsabilità Civile, verrà applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa
dedicata, a disposizione presso i punti vendita di FATA.
FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie
prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa
e Eventi speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi
dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta
del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo e a procedere conseguentemente
alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
RIVALSE
Avvertenza
Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal
coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di
surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 e 127 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151
“RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione.
DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza
Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al
biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza
indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo
contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di
avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a
FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha
avuto la possibilità.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
8 di 74
Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44
del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e
successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.
Garanzie Incendio, Furto, Extesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Cristalli,
Collisione, Incendio Light, Fenomeni Naturali e Tutela Legale : 13,5%
Garanzie Assistenza: 10%.
Garanzie Infortuni: 2,5%
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
9 di 74
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top
e Classic di cui alla Sezione “Tutela a Bordo”, il momento di insorgenza del sinistro coincide
con il verificarsi dell’infortunio.
Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.
In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela
Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese
vengono ripartite al 50% fra le Parti.
In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le
proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle
spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro.
La visita medica può sempre essere richiesta.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di
assicurazione di seguito indicate.
Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli da 109 a 119
Garanzie Sezione “Tutela Light”: articoli da 120 a 127
Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”:
Garanzie Assistenza Stradale: articolo 36 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE” e paragrafo
“Modalità relative alla richiesta di Assistenza” contenuto nelle “Norme che regolano
l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della
Sezione “Tutela a Bordo”, forme Top e Classic;
garanzie Tutela Legale: articoli 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 137 a 141;
garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151;
garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle
due forme Top e Classic: paragrafi dell’ articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di
assistenza a seguito di infortunio” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso
di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione
“Tutela a Bordo” comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic.
Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, all’articolo 152 “RICOSTRUZIONE E GESTIONE
DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ
Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si
rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 36 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE”,
articolo 37 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, articolo 38 “GARANZIE INFORTUNI DEL
CONDUCENTE”, paragrafo 38.7 “Assistenza a seguito di Infortunio” nonché paragrafi “Modalità
relative alla richiesta di assistenza” e “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di
Infortunio” contenuti nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con
riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione “Tutela a Bordo”.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
10 di 74
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO
Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito
all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a
richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che
decide secondo equità (lettera E) “Disaccordo tra Assicurato e Società” dell’ articolo 140
“GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” delle Condizioni di
assicurazione).
È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a
decidere:
- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie
delle Sezioni “Tutela su Misura” e “Tutela Light” (articoli 114 e 123 “LIQUIDAZIONE DEI
DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”);
- in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità
delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150
“ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la
sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
11 di 74
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI E
MOTOCICLI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
FORMULA TARIFFARIA
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus/Malus, che prevede, a ogni scadenza annuale, la
variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del
rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così
come indicato al paragrafo 44.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 44 “FORMA TARIFFARIA” delle
Condizioni di assicurazione.
OGGETTO DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi
della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7.
Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 41 “GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di
assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar
luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di
sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle
Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 41.1
“Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 42
“ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”.
Avvertenza
È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA
ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto
corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.
Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di
assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI
E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 42 “ESCLUSIONI E
RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo
45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 45.1
“Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze
stupefacenti” e 45.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare
di persone”.
Avvertenza
In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la
garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per
gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 41 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle
Condizioni di assicurazione.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose
Euro 2.500.000
Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
12 di 74
Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose
Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla
scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 41
“GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 41.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione.
Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 45 ”CONDIZIONI
AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 45.1 “Rinuncia all’azione di
rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 45.2 “Rinuncia
all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO –
NULLITA’
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio,
potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.
Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché
della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE
ASSICURAZIONI”.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore
all’anno.
Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla
consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più
un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa,
alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale
infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla
relativa scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
13 di 74
-
assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo
importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per
trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4
“TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le
eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla
richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle
assicurazioni.
Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo
del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del
Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque
anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione
universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima
tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA”
delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento
ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
14 di 74
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del
rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna
Compagnia.
RECESSO
Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il
contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto
termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel
qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei
confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
REGIME FISCALE
Per l’assicurazione della responsabilità civile, si precisa che, ai sensi del decreto legislativo n.
68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle
assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità civile da
circolazione dei motocicli, fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio
nazionale, è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del
3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
http://www.finanze.gov.it.
All’indirizzo
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.h
tm è riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione
dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle
relative delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante.
Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale.
Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR 31 agosto 1972, n. 670
(T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le
leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta
sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
Alto Adige.
La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha
sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il motociclo.
Avvertenza
Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del
premio, con la conseguenza che:
- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio
richiesto da FATA al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di
premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta.
Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge
costituzionale.
Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto
1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta
sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
Alto Adige.
Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n.
22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
15 di 74
legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si
applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con
legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e
l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Avvertenza
Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in
termini di riduzione del premio.
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione
a tutti gli incidenti:
che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed
immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non
targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6
Marzo 2006;
in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni
alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di
risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti,
altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.
Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere
effettuata direttamente a FATA.
Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si
richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio
2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.
Avvertenza
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107
“MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di
FATA.
Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare
l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di
ricevimento della richiesta:
in caso di danni alle persone, 90 giorni;
in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i
conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione
amichevole (C.A.I.).
In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni.
In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo
offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno.
In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla
eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di
risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO
O NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in
Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al
decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle
assicurazioni.
In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere
inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI,
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
16 di 74
Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del
veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso;
Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità
eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta
raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata
costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.
In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta
Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della
stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre
rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198
Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]).
Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello
Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro
tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di
Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale
gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei
presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax:
06/85796334, e-mail: [email protected]).
CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile,
entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento
dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in
futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.
Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese
designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.
FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN
SINISTRO
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla
formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti
all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in
caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma
corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a
titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato
all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del
rischio e il contratto verrà riclassificato..
Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter
procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP –
Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla
Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della
targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia
assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del
veicolo responsabile.
CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere
rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà
un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al
rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.
ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti
di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”,
del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere
esercitato:
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
17 di 74
dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta
per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito
indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro
sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione,
può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del
diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei
documenti integrativi richiesti da parte di FATA.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale,
all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al
punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato
assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse
personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla
richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne
copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni
dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle
assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra
all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte
dell’Impresa Gestionaria.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
18 di 74
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
19 di 74
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA
CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra
quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito
precisati:
la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di
“Responsabilità Civile”;
la garanzia Tutela Legale della Sezione “Tutela a Bordo” è sempre accessoria alla Sezione
“Responsabilità Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”;
nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il
presupposto per poter acquistare le garanzie Furto e Garanzie Complementari.
Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa
dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”,
sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con
ciascuna Sezione.
GARANZIE INCENDIO E FURTO
I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati),
possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”.
SEZIONE “TUTELA SU MISURA”
Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e
azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia
agli articoli 48 “GARANZIA INCENDIO” e paragrafo 48.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di
assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina,
consumati o tentati (si rinvia all’articolo 49 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di
assicurazione);
in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese
e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 50
“GARANZIE COMPLEMENTARI”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai
paragrafo 52.1 “Danni successivi al Furto e danni da scasso” dell’articolo 52 “CONDIZIONI
AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”.
GARANZIA TUTELA LEGALE
SEZIONE “TUTELA A BORDO”
In presenza della garanzia di Responsabilità Civile o della garanzia Incendio, è possibile
acquistare la copertura che riguarda le spese legali per i casi di vertenze legali legate alla
circolazione del veicolo assicurato. Per la regolamentazione si rinvia al paragrafo 53.3 “Casi
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
20 di 74
assicurati” dell’articolo 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e all’articolo 137 “DECORRENZA DELLA
GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni
contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito
indicate.
Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 48 a 50, che disciplinano le singole garanzie,
articolo 51 “ESCLUSIONI”; articolo 52 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”,
articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia
Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e
articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo: articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da
53.1 a 53.3 e articolo 54 “ESCLUSIONI”, paragrafo 54.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia
Tutela Legale”, per le garanzie Tutela Legale.
Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”.
Avvertenza
Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e
limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con
gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.
Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato
(Incendio e Furto) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare
l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”,
“franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma
assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”,
“scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero”
agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 46 “VALORE ASSICURATO”, articoli da 48 a 50,
che disciplinano le singole garanzie, articolo 52 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA
FURTO”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 112 “DETERMINAZIONE
DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116
“FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 53.1 a 53.3 per la garanzia Tutela
Legale.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Massimale Euro 150.000
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
21 di 74
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal
Contraente, Euro 30.000.
IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE
Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000
L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è
pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle
Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).
Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di
dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del
veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del
codice civile.
IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*
Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000
FURTO TOTALE
Danno occorso per furto totale: Euro 35.000
Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione
di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
FURTO PARZIALE
Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500
Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla
somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE”
delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.
Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000:
ovvero
3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata)
35.000 (valore commerciale del veicolo)
salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO
Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza
10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
10.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato
Euro 1.000, pari al 10% del danno)
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
5.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato
Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).
ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250.
Valore commerciale del veicolo Euro 10.000
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 800
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
22 di 74
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.
(*) ASSICURAZIONE PARZIALE
Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice
civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni
materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto
prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal
Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del
sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due
suddetti valori. Si rinvia all’articolo 46 “VALORE ASSICURATO” delle Condizioni di
assicurazione.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e
curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla prestazione.
per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”;
paragrafo 49.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 49
“GARANZIA FURTO”.
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Avvertenza
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di
assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice
civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ
della presente Nota Informativa.
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
Dichiarando che il ciclomotore è ricoverato abitualmente nelle ore notturne nelle autorimesse
pubbliche o private, il premio relativo alla garanzia Furto può essere ridotto. Viceversa, il venir
meno della suddetta circostanza costituisce un aggravamento del rischio.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della
polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero,
fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna
della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale,
mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa
scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
23 di 74
-
bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche
valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 49.1 “Mezzi di protezione
eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio
dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle
rispettive casistiche.
FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie
prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio e Furto, FATA si
impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL
CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il
valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio
per la prosecuzione del rapporto assicurativo
RIVALSE
Avvertenza
Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal
coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Con riferimento alla garanzia Tutela Legale, spettano ad EUROP ASSISTANCE, che li ha
sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o
concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
24 di 74
DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza
Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al
biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza
indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo
contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di
avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a
FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha
avuto la possibilità.
Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44
del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e
successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.
Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari e Tutela Legale: 13,5%.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
25 di 74
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.
In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela
Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese
vengono ripartite al 50% fra le Parti.
In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le
proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle
spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro.
La visita medica può sempre essere richiesta.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di
assicurazione di seguito indicate.
Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119.
Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”: articoli 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146.
Avvertenza
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia
S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni
di assicurazione, articolo 53 “GARANZIE TUTELA LEGALE”.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO
Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito
all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
26 di 74
richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che
decide secondo equità (articolo 143 “DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL
LEGALE” delle Condizioni di assicurazione).
È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a
decidere:
- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie
della Sezione “Tutela su Misura” (articolo 114 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO
IRRITUALE”).
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
27 di 74
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
FORMULA TARIFFARIA
La formula tariffaria proposta è di tipo Tariffa Fissa come previsto al paragrafo 58.1 “Tariffa
macchine agricole” dell’articolo 58 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione.
OGGETTO DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi
della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7.
Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 55 “GARANZIA
RESPONSABILITà CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di
assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar
luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di
sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle
Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 55 “GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 55.1
“Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 56
“ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”.
Avvertenza
E’ prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA
ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto
corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.
Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di
assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI
E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” e 56 “ESCLUSIONI E
RIVALSA”. Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia
all’articolo 59 ”CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi
59.1 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze
stupefacenti” e 59.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare
di persone”.
Avvertenza
In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la
garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per
gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 55 “GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” delle
Condizioni di assicurazione.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose
Euro 2.500.000
Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose
Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
28 di 74
Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla
scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 55
“GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 55.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” delle Condizioni di assicurazione.
Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 59 “CONDIZIONI
AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE”, paragrafi 59.1 “Rinuncia all’azione di
rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, 59.2
“Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone”, 59.3
“Trattori agricoli adibiti a sgombraneve” e 59.4 “Circolazione in aree aeroportuali”.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO –
NULLITA’
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio,
potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.
Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché
della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE
ASSICURAZIONI”.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore
all’anno.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno o infrannuali deve essere pagato alla
consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più
un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa,
alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale
infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla
relativa scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
29 di 74
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo
importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per
trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4
“TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le
eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla
richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle
assicurazioni.
Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo
del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del
Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque
anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione
universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima
tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 2 al
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.
Avvertenza
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
30 di 74
La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del
rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna
Compagnia.
RECESSO
Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il
contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il
predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo
rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova
copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei
confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale
(al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive
modificazioni e integrazioni.
Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e
integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile
per le garanzie di Responsabilità civile da circolazione - al momento della redazione del
presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio
nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del
3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it.
All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm è
riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative
delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante.
La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella nel cui
territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione del veicolo.
Avvertenza
Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del
premio, con la conseguenza che:
- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio
richiesto da FATA al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di
premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta.
Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge
costituzionale.
Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto
1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta
sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
Alto Adige.
Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U.
n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata
con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si
applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
31 di 74
legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e
l'articolo del D.P.R. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La procedura di risarcimento diretto non è applicabile alle macchine agricole, ai sensi
dell’articolo 42 comma 2 ter della Legge n° 222 del 29 novembre 2007. Per informazioni sulle
procedure procedure liquidative, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del codice delle
assicurazioni.
Avvertenza
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107
“MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di
FATA.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO
O NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in
Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al
decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle
assicurazioni.
In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere
inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI,
Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del
veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso;
Compagnia di Assicurazione che garantisce la RC auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità
eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta
raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata
costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.
In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta
Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della
stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre
rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198
Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]).
Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello
Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro
tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di
Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale
gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei
presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax:
06/85796334, e-mail: [email protected]).
CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile,
entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento
dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in
futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.
Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese
designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
32 di 74
FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN
SINISTRO
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio o di usufruire delle
riduzioni di premio versando a FATA una somma corrispondente agli importi effettivamente
liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione
precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso deve essere effettuato all’atto del
rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel
corso del quale siano stati pagati i sinistri.
Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato
all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del
rischio e il contratto verrà riclassificato.
ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti
di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”,
del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere
esercitato:
dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta
per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito
indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro
sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione,
può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del
diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei
documenti integrativi richiesti da parte di FATA.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale,
all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al
punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato
assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse
personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla
richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne
copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni
dalla ricezione della segnalazione.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
33 di 74
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
34 di 74
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA
CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra
quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito
precisati:
la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di
“Responsabilità Civile”;
la Sezione “Tutela Light” può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di
“Responsabilità Civile” ma, in questo caso, presuppone la Sezione “Tutela su Misura”;
le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione “Responsabilità
Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”;
nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il
presupposto per poter acquistare le garanzie Furto, Garanzie Complementari, Eventi Speciali e
Kasko Completa;
le Garanzie Complementari della Sezione “Tutela su Misura”, se acquistate in abbinamento alla
sola sezione “Responsabilità Civile”, necessitano l’acquisto di una tra le garanzie Incendio e
Infortuni del Conducente della sezione “Tutela a Bordo”.
Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa
dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”,
sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con
ciascuna Sezione.
GARANZIE INCENDIO, FURTO, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA,
COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI
I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati),
urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e
rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su
Misura”.
SEZIONE “TUTELA SU MISURA”
Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e
azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi. Per
maggiori dettagli si rinvia all’articolo 62 “GARANZIA INCENDIO” e al paragrafo 62.1 “Estensioni
di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso
articolo delle Condizioni di assicurazione;
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina,
consumati o tentati (si rinvia all’articolo 63 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di
assicurazione);
in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese
e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 64
“GARANZIE COMPLEMENTARI” comprese le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli
del veicolo, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
35 di 74
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento,
uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 65
“GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine,
inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 66 “GARANZIA EVENTI
SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione).
La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai
paragrafi 68.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 68.2 “Danni successivi al Furto e danni da
scasso” dell’articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”.
Le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali sono integrabili acquistando la
condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 69.1 “Sempre nuova macchine agricole”
dell’articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO,
KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”.
GARANZIE GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE,
GUASTI
MECCANICI,
DANNEGGIAMENTO
PNEUMATICI,
INDENNIZZO
PER
INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO, MERCI TRASPORTATE
I danni materiali e diretti subiti dagli impianti, dagli apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici,
dai componenti meccanici, dagli pneumatici, dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada
possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela Light”.
SEZIONE “TUTELA LIGHT”
Le coperture offerte riguardano:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed
elettronici stabilmente installati sul veicolo (si rinvia all’articolo 70 “GUASTI ALLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che
necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico (si rinvia
all’articolo 71 “GUASTI MECCANICI” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli pneumatici installati sul veicolo a seguito di
urto o scoppio (si rinvia all’articolo 72 “DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI” delle Condizioni di
assicurazione;
l’indennizzo giornaliero per indisponibilità del veicolo, in caso di incendio o furto totale (si rinvia
all’articolo 73 “INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di
assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli durante il trasporto su
strada effettuato con la macchina agricola indentificata in polizza in conseguenza di incendio,
esplosione, azione del fulmine, alluvione, inondazione, trombe d’aria, uragani e grandine,
ribaltamento, urto, uscita di strada o collisione (si rinvia all’articolo 74 “MERCI TRASPORTATE”
delle Condizioni di assicurazione).
GARANZIE TUTELA LEGALE E INFORTUNI
SEZIONE “TUTELA A BORDO”
La sezione comprende due pacchetti di garanzie acquistabili autonomamente l’uno dall’altro:
-
pacchetto “Tutela Legale”
pacchetto “Infortuni del conducente” (forma Top o forma Classic)
Garanzie Tutela Legale
Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali
legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia agli
articoli 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e 138 “DECORRENZA DELLA GARANZIA E
INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di assicurazione.
Garanzie pacchetti Infortuni del Conducente
L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del
veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del
veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma Classic riguardano
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
36 di 74
Invalidità Permanente e Morte; con la forma Top è prestata altresì la garanzia Rimborso spese
mediche. Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL
CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 77.5 “Estensioni di garanzia
sempre operanti”.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni
contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito
indicate.
Tutte le garanzie: 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”.
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 62 a 66, che disciplinano le singole garanzie,
articolo 67 “ESCLUSIONI”; articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”,
articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO,
KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE
DEL DANNO” nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo
108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI
TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 70 a 74, relativi alle singole garanzie; articolo 75
“ESCLUSIONI”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la
garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 108 “GESTIONE DELLE
VERTENZE” e articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 76.1 a 76.3 e articolo 78 “ESCLUSIONI”,
paragrafo 78.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”;
articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 77.5 e 78
“ESCLUSIONI”, paragrafo 78.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Infortuni del conducente –
Garanzie Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL
DANNO”, per le garanzie Infortuni.
Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”.
Avvertenza
Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e
limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con
gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.
Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato
(Incendio, Furto, Kasko completa, Eventi Speciali) FATA determina l’ammontare del danno in
base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma
assicurata contrattualmente definita, salva, per le garanzie Rottura dei Cristalli della Sezione
Tutela Su Misura, Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Guasti Meccanici e
Danneggiamento Pneumatici l’esclusione dell’applicazione della regola proporzionale in caso di
sottoassicurazione; tali garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma
l’applicazione del degrado d’uso.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare
l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”,
“franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma
assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”,
“scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero”
agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
37 di 74
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 60 “VALORE ASSICURATO”, articoli da 62 a 66,
che disciplinano le singole garanzie, articolo 68 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA
FURTO”, articolo 69 “CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO,
FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI”, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE”,
articolo
112
“DETERMINAZIONE
DELL’AMMONTARE
DEL
DANNO”,
articolo
113
“ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela Light: articoli da 70 a 74, relativi alle singole garanzie; articolo 108
“GESTIONE DELLE VERTENZE”, articolo 122 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL
DANNO” e articolo 125 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 76, “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi 76.1 e 76.3 per la garanzia Tutela Legale;
articolo 77, “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi 77.1 e 77.5. e
articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la
garanzia Infortuni.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Massimale Euro 150.000
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal
Contraente, Euro 30.000.
IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE
Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000
L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è
pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle
Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di
dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del
veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del
codice civile.
IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*
Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000
FURTO TOTALE
Danno occorso per furto totale: Euro 35.000
Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione
di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
FURTO PARZIALE
Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500
Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla
somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE”
delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.
Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000:
ovvero
3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata)
35.000 (valore commerciale del veicolo)
salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
38 di 74
ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO
Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza
10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
10.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato
Euro 1.000, pari al 10% del danno)
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
5.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato
Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).
ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250.
Valore commerciale del veicolo Euro 10.000
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 800
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.
(*) ASSICURAZIONE PARZIALE
Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice
civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni
materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto
prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal
Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti
valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 60 “VALORE ASSICURATO”
delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto
un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 77
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione
viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che
non abbia compiuto i 75 anni di età.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e
curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla prestazione.
Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”;
paragrafo 63.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 63
“GARANZIA FURTO”; paragrafo 77.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 77 “GARANZIE
INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 78 “ESCLUSIONI”, paragrafi 78.1 “Esclusioni
specifiche della Garanzia Tutela Legale” e 78.2 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del
conducente – Garanzie Infortuni”.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
39 di 74
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Avvertenza
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di
assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice
civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ
della presente Nota Informativa.
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del
veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il
permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute
dell’Assicurato.
Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche
notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa ed Eventi speciali.
Avvertenza
Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per
le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del Conducente della Sezione Tutela a Bordo. Per la
disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 77.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 77
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e all’articolo 75 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di
assicurazione.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della
polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero,
fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna
della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale,
mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa
scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
40 di 74
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche
valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 63.1 “Mezzi di protezione
eventualmente dichiarati in polizza”, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio
dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle
rispettive casistiche.
FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie
prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa
e Eventi Speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi
dell’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta
del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente
alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo
RIVALSE
Avvertenza
Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal
coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di
surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 e 127 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151
“RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione.
DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza
Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al
biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato
un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto
cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
41 di 74
FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha
avuto la possibilità.
Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44
del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e
successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.
Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela
Legale: 13,5%
Garanzie Assistenza: 10%.
Garanzie Infortuni: 2,5%
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
42 di 74
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del Conducente nelle due forme
Top e Classic di cui alla Sezione Tutela a Bordo, il momento di insorgenza del sinistro coincide
con il verificarsi dell’infortunio.
Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.
In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela
Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese
vengono ripartite al 50% fra le Parti.
In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le
proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle
spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro.
La visita medica può sempre essere richiesta.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di
assicurazione di seguito indicate.
Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119.
Garanzie Sezione “Tutela Light”: articoli da 120 a 136.
Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”:
garanzie Tutela Legale: articoli 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146;
garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 77 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151.
Avvertenza
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia
S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni
di assicurazione, articolo 76 “GARANZIE TUTELA LEGALE”.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
43 di 74
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
sito
Internet
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO
Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito
all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a
richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che
decide secondo equità (articolo 145 “GESTIONE DEL SINISTRO” delle Condizioni di
assicurazione).
È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a
decidere:
- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie
delle Sezioni “Tutela su Misura” e “Tutela Light” (articoli 114 e 123 “LIQUIDAZIONE DEI
DANNI E ARBITRATO IRRITUALE”);
- in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità
delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150
“ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la
sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
44 di 74
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE ALTRI VEICOLI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
FORMULA TARIFFARIA
Per le macchine operatrici e gli autobus urbani la formula tariffaria proposta è fissa, non
essendo il premio soggetto a variazioni in relazione al verificarsi o meno di sinistri, come da
disciplina contenuta nel paragrafo 82.2 “Tariffa fissa” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA”
delle Condizioni di assicurazione.
Per i ciclomotori adibiti al trasporto di cose la tariffa applicata è di tipo “Franchigia fissa e
assoluta”, che prevede, a fronte di un premio non soggetto a variazioni in funzione del
verificarsi o meno di sinistri, l’obbligo solidale di Contraente e Assicurato di rimborsare a FATA
l’importo del risarcimento dalla stessa liquidato ai terzi danneggiati nei limiti della franchigia
indicata in polizza come da disciplina contenuta nel paragrafo 82.3 “Franchigia fissa e assoluta”
dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione.
Per gli autobus extraurbani il Contraente potrà optare tra le due formule tariffarie “Tariffa
fissa” e “Franchigia fissa e assoluta”, sopra descritte come da disciplina contenuta nei paragrafi
82.2 “Tariffa fissa” e 82.3 “Franchigia fissa e assoluta” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA”
delle Condizioni di assicurazione.
Per gli autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li e autocaravan fino a 60
q.li, il Contraente potrà optare tra le formule tariffarie “Franchigia fissa e assoluta” e la
formula “Bonus/Malus” che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in
diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla
presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al
paragrafo 82.1 “Bonus/Malus” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di
assicurazione.
Per i veicoli diversi da quelli sopra indicati, il Contraente potrà optare tra le due formule
tariffarie “Franchigia fissa e assoluta” e “Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” (di
seguito Pejus), che prevede, a ogni scadenza annuale, l’eventuale variazione in aumento del
premio applicato per la precedente annualità in relazione al pagamento di due o più sinistri nel
corso del periodo di osservazione come da disciplina contenuta nel paragrafo 82.4
“Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” dell’articolo 82 “FORMA TARIFFARIA” delle
Condizioni di assicurazione.
OGGETTO DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi
della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7.
Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 79 “GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE” e 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di
assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar
luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di
sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle
Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 6 “SOSPENSIONE E
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 79.1
“Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, 80
“ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE VERTENZE”.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
45 di 74
Avvertenza
È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA
ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto
corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.
Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di
assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI
E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 80 “ESCLUSIONI E
RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di FATA, si rinvia all’articolo
83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE”, paragrafi 83.1
“Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze
stupefacenti” e 83.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare
di persone”.
Avvertenza
In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la
garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per
gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 79 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle
Condizioni di assicurazione.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose
Euro 2.500.000
Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose
Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla
scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’ articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 79
“GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 79.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione.
Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 83 ”CONDIZIONI
AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 83.1 “Rinuncia
all’azione di rivalsa per guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e
83.2 “Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone” e
83.3 “Circolazione in aree aeroportuali”.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO –
NULLITA’
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
46 di 74
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio,
potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.
Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché
della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE
ASSICURAZIONI”.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore
all’anno.
Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla
consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più
un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa,
alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale
infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla
relativa scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo
importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
47 di 74
Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per
trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4
“TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le
eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestazione sullo stato di rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla
richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del codice delle
assicurazioni.
Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo
del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del
Contraente, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque
anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione
universale (“CU”), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima
tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare8, si rinvia all’articolo 16 “FORMA TARIFFARIA”
delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell’Allegato 2 al Regolamento
ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale (“CU”) riportata sull’attestazione sullo stato del
rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna
Compagnia.
RECESSO
Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il
contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto
termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel
qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei
confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale
(al momento della redazione del presente documento pari al 10,50% dello stesso) all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive
modificazioni e integrazioni.
Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e
integrazioni, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile
per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione - al momento della redazione del
presente documento fissata dalla legge nella misura del 12,50%9 per tutto il territorio
nazionale - è soggetta a modifica, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
48 di 74
3,5%, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it.
All’indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm è
riportato l’elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni, con l’indicazione delle date di pubblicazione delle relative
delibere, di misura e segno della variazione e dell’aliquota risultante.
La Provincia di riferimento per determinare l’aliquota d’imposta applicabile è quella dove ha
sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo.
Avvertenza
Ai sensi di legge, per la determinazione dell’imposta applicabile, fa fede la data dell’incasso del
premio, con la conseguenza che:
- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio
richiesto da FATA al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull’importo imponibile dovuto per le diverse rate di
premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d’imposta.
Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge
costituzionale.
Per le Provincie di Trento e Bolzano, cui si applica l’articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto
1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell’aliquota dell’imposta
sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
Alto Adige.
Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n.
22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con
legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si
applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con
legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e
l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Avvertenza
Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in
termini di riduzione del premio.
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione
a tutti gli incidenti:
che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed
immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non
targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6
Marzo 2006;
in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni
alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l’applicazione della procedura di
risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti,
altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.
Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere
effettuata direttamente a FATA.
Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si
richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio
2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.
Avvertenza
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
49 di 74
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107
“MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di
FATA.
Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare
l’offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di
ricevimento della richiesta:
in caso di danni alle persone, 90 giorni;
in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i
conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione
amichevole (C.A.I.).
In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni.
In caso di rifiuto della somma offerta, FATA provvede comunque al pagamento dell’importo
offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno.
In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla
eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di
risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO
O NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in
Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al
decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle
assicurazioni.
In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere
inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI,
Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del
veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso;
Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo; gli estremi dell’Autorità
eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla suddetta
raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata
costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.
In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta
Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della
stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre
rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198
Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]).
Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello
Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri,
come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro
tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di
Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale
gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei
presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax:
06/85796334, e-mail: [email protected]).
CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile,
entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento
dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in
futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.
Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese
designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
50 di 74
FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN
SINISTRO
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla
formula tariffaria Bonus/Malus e Pejus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti
all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA o a CONSAP (in
caso di sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma
corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a
titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato
all’atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione sullo stato del
rischio e il contratto verrà riclassificato..
Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter
procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP –
Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla
Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l’indicazione della
targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia
assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del
veicolo responsabile.
CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere
rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà
un'attestazione in base alla quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto e al
rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.
ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti
di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”,
del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere
esercitato:
dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta
per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito
indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro
sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione,
può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del
diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei
documenti integrativi richiesti da parte di FATA.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale,
all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al
punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato
assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse
personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla
richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
51 di 74
copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni
dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle
assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra
all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte
dell’Impresa Gestionaria.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
52 di 74
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA
CIRCOLAZIONE ALTRI VEICOLI
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra
quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito
precisati:
la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di
“Responsabilità Civile”;
le garanzie della Sezione “Tutela a Bordo” sono sempre accessorie alla Sezione “Responsabilità
Civile” o alla Sezione “Tutela su Misura”;
nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il
presupposto per poter acquistare le garanzie Furto, Garanzie Complementari, Eventi Speciali e
Kasko Completa (queste ultime due esclusivamente per gli Autocarri);
le Garanzie Complementari della Sezione “Tutela su Misura”, se acquistate in abbinamento alla
sola sezione “Responsabilità Civile”, necessitano l’acquisto di una tra le garanzie Incendio e
Infortuni del conducente della sezione “Tutela a Bordo”.
Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa
dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”,
sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con
ciascuna Sezione.
GARANZIE INCENDIO, FURTO, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA,
COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI
I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati),
urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell’autoveicolo, eventi socio politici e naturali e
rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su
Misura”.
SEZIONE “TUTELA SU MISURA”
Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e
azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia
agli articoli 86 “GARANZIA INCENDIO” e paragrafo 86.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)” dello stesso articolo, delle Condizioni di
assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina,
consumati o tentati (si rinvia all’articolo 87 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di
assicurazione);
in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese
e l’indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all’articolo 88
“GARANZIE COMPLEMENTARI”, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento,
uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all’articolo 89
“GARANZIA KASKO COMPLETA” delle Condizioni di assicurazione);
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
53 di 74
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine,
inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani (si rinvia all’articolo 90 “GARANZIA EVENTI
SPECIALI” delle Condizioni di assicurazione).
La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai
paragrafi 92.1 “Apparecchi audiofonovisivi” e 92.2 “Danni successivi al Furto e danni da
scasso” dell’ articolo 92 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”.
GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI
SEZIONE “TUTELA A BORDO”
La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, acquistabili autonomamente l’uno dall’altro:
pacchetto “Assistenza stradale”
pacchetto “Tutela Legale”
pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie
Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic)
Garanzie Assistenza Stradale (esclusivamente per gli autocarri fino a 35 q.li e non superiore a
mt 2,80)
Le prestazioni offerte riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la
regolamentazione si rinvia all’articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE” delle Condizioni
di assicurazione, paragrafi da 93.1 a 93.24.
Garanzie Tutela Legale (non prestabile per macchine operatrici e rimorchi in genere)
Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali
legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia al
paragrafo 94.3 “Casi assicurati” dell’articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e all’articolo 137
“DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO” delle Condizioni di
assicurazione;
Garanzie pacchetti Infortuni del conducente (per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e
autocaravan fino a 35 q.li e macchine operatrici)
L’assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del
veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del
veicolo, per la ripresa della marcia.
Le garanzie offerte per gli autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e autocaravan fino a
35 q.li con la forma Classic riguardano Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese
mediche; con la forma Top riguardano la garanzia Indennità da ricovero.
Le garanzie offerte per le macchine operatrici con la forma Classic riguardano Invalidità
Permanente e Morte; con la forma Top riguardano la garanzia Rimborso spese mediche.
Per la regolamentazione si rinvia all’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 95.6 “Estensioni di garanzia (sempre
operanti)”.
Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre offerte, esclusivamente per gli
autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali e autocaravan fino a 35 q.li, una serie di
prestazioni di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla
guida del veicolo assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai
singoli paragrafi e al paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito di infortunio” dell’articolo 95
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni
contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito
indicate.
Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
54 di 74
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli da 86 a 90, che disciplinano le singole garanzie,
articolo 91 “ESCLUSIONI”; articolo 92 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”,
articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” nonché, per la garanzia
Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” e
articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 93.1 a 93.24 e articolo 96
“ESCLUSIONI”, paragrafo 96.1 “Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale” per le
garanzie del pacchetto Assistenza Stradale;
articoli 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 94.1 a 94.3 e articolo 96 “ESCLUSIONI”,
paragrafo 96.2 “Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale”, per le garanzie Tutela
Legale;
articoli 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, fino al paragrafo 95.6 e 96
“ESCLUSIONI”, paragrafo 96.3 “Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente –
garanzia Infortuni” e articolo 148 “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL
DANNO”, per le garanzie Infortuni.
articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, parte comune premessa ai singoli
paragrafi, paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito di infortunio”, articolo 96 “ESCLUSIONI”,
paragrafo 96.4 “Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza
a seguito di infortunio”, per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio.
Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”.
Avvertenza
Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e
limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con
gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.
Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato
(Incendio, Furto, Kasko completa ed Eventi Speciali) FATA determina l’ammontare del danno in
base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma
assicurata contrattualmente definita..
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare
l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”,
“franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma
assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”,
“scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero”
agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 84 “VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE
DI RIFERIMENTO”, articoli da 86 a 90, che disciplinano le singole garanzie, articolo 92
“CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”, articolo 108 “GESTIONE DELLE
VERTENZE”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113
“ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
Garanzie Sezione Tutela a Bordo:
articolo 93 “GARANZIE ASSISTENZA STRADALE”, paragrafi da 93.1 a 93.24 per le garanzie del
pacchetto Assistenza stradale;
articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, paragrafi da 94.1 a 94.3 per la garanzia Tutela
Legale;
articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, Tabella e paragrafi da 95.1 a 95.6. e
articolo 149 “ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE” per la
garanzia Infortuni;
articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”, paragrafo 95.7 “Assistenza a seguito
di infortunio”.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
55 di 74
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Massimale Euro 150.000
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal
Contraente, Euro 30.000.
IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE
Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000
L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è
pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle
Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).
Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di
dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del
veicolo ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del
codice civile.
IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*
Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000
FURTO TOTALE
Danno occorso per furto totale: Euro 35.000
Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l’applicazione
di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
FURTO PARZIALE
Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500
Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla
somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE”
delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.
Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000:
ovvero
3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata)
35.000 (valore commerciale del veicolo)
salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO
Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza
10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
10.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato
Euro 1.000, pari al 10% del danno)
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
5.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato
Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).
ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
56 di 74
Valore commerciale del veicolo Euro 10.000
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di
contratto: Euro 800
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.
(*) ASSICURAZIONE PARZIALE
Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice
civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni
materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto
prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal
Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al momento del
sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due
suddetti valori. Si rinvia agli articoli 113 “ASSICURAZIONE PARZIALE” e 84 “VALORE
ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO” delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto
un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell’articolo 95
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” delle Condizioni di assicurazione; l’assicurazione
viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che
non abbia compiuto i 75 anni di età.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e
curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla prestazione.
Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”;
paragrafo 87.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 87
“GARANZIA FURTO”; paragrafo 95.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 95 “GARANZIE
INFORTUNI DEL CONDUCENTE” e articolo 96 “ESCLUSIONI”, paragrafi 96.3 “Esclusioni
specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infotuni” e 96.4 “Esclusioni ed effetti
giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio”.
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Avvertenza
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di
assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice
civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ
della presente Nota Informativa.
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del
veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il
permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute
dell’Assicurato.
Il cambiamento della zona di residenza dell’Assicurato può incidere in misura talora anche
notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
57 di 74
Avvertenza
Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per
le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione “Tutela a Bordo”. Per la
disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 95.1 “Persone non assicurabili” dell’articolo 95
“GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE” ed all’articolo 96 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di
assicurazione.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della
polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero,
fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna
della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale,
mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa
scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
FATA o l’Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche
valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
58 di 74
Avvertenza
In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 87.1 – Mezzi di protezione
eventualmente dichiarati in polizza, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio
dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle
rispettive casistiche.
FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie
prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
Con riferimento alle garanzie della Sezione “Tutela su Misura” Incendio, Furto, Kasko Completa
e Eventi Speciali, FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi
dell’articolo 3 Durata del contratto - proposta di rinnovo, e su specifica richiesta del Contraente
ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla
determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo
RIVALSE
Avvertenza
Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal
coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all’esercizio del diritto di
surrogazione nei casi precisati negli articoli 119 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” e 151 “RINUNCIA
ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA” delle Condizioni di assicurazione.
DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza
Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al
biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza
indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo
contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di
avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a
FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha
avuto la possibilità.
Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44
del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e
successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
59 di 74
Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela
Legale : 13,5%
Garanzie Assistenza: 10%.
Garanzie Infortuni: 2,5%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top
e Classic di cui alla Sezione “Tutela a Bordo”, il momento di insorgenza del sinistro coincide
con il verificarsi dell’infortunio.
Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.
In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela
Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese
vengono ripartite al 50% fra le Parti.
In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le
proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle
spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro.
La visita medica può sempre essere richiesta.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di
assicurazione di seguito indicate.
Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119.
Garanzie Sezione “Tutela a Bordo”:
Garanzie Assistenza Stradale: articolo 93 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE” e paragrafo
“Modalità relative alla richiesta di Assistenza” contenuto nelle “Norme che regolano
l’assicurazione in caso di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della
Sezione “Tutela a Bordo”;
garanzie Tutela Legale: articoli 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE” e da 142 a 146;
garanzie Infortuni: paragrafi dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 147 a 151;
garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle
due forme Top e Classic: paragrafi dell’articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo “Modalità relative alla richiesta di
assistenza a seguito di infortunio” contenuto nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso
di sinistro” con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione
“Tutela a Bordo” comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic.
Avvertenza
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ
Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si
rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 93 “GARANZIA ASSISTENZA STRADALE”,
articolo 94 “GARANZIE TUTELA LEGALE”, articolo 95 “GARANZIE INFORTUNI DEL
CONDUCENTE”, paragrafo 29.7 “Assistenza a seguito di Infortunio” nonché paragrafi “Modalità
relative alla richiesta di assistenza” e “Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di
Infortunio” contenuti nelle “Norme che regolano l’assicurazione in caso di sinistro” con
riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione “Tutela a Bordo”.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
60 di 74
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO
Con riferimento all’assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito
all’interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l’Assicurato ha diritto a
richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che
decide secondo equità (articolo 140 “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL
LEGALE” delle Condizioni di assicurazione).
È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a
decidere:
- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie
della Sezione “Tutela su Misura” (articolo 114 “LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO
IRRITUALE”);
- in caso di controversie sul diritto all’indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità
delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 150
“ARBITRATO IRRITUALE” delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la
sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
61 di 74
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE NATANTI A MOTORE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
FORMULA TARIFFARIA
La formula tariffaria proposta è fissa, non essendo il premio soggetto a variazioni in relazione
al verificarsi o meno di sinistri, come da disciplina contenuta nel paragrafo 99.1 “Tariffa Fissa”
dell’articolo 99 “FORMA TARIFFARIA” delle Condizioni di assicurazione.
OGGETTO DELLA GARANZIA
Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi
della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria7.
Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 97 “GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE” e articolo 108 “GESTIONE DELLE VERTENZE” delle Condizioni di
assicurazione.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar
luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di
sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle
Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”, 11 “ESTENSIONE
TERRITORIALE”, 12 “SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”, 97 “GARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 97.1 “Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre
operanti nelle rispettive casistiche)”, 98 “ESCLUSIONI E RIVALSA” e 108 ”GESTIONE DELLE
VERTENZE”.
Avvertenza
È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di FATA
ovvero dell’esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto
corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.
Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di
assicurazione: 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI
E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”, 98 “ESCLUSIONI E
RIVALSA”, e 107 “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
Avvertenza
In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la
garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per
gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 99 “GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” delle
Condizioni di assicurazione.
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose
Euro 2.500.000
Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose
Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
Ammontare dei danni a cose Euro 40.000
Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
62 di 74
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla
scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all’articolo 99
“GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE” paragrafo 99.1 “Estensioni di garanzia e condizioni
speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)”, delle Condizioni di assicurazione.
Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all’articolo 100 ”CONDIZIONI
AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 100.1 “Attività Idrosciatoria
– Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano” e 100.2 “Estensione dei limiti di
navigazione”.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all’articolo 12 “SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI”.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO –
NULLITA’
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio,
potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.
Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché
della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del
rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO” e 10 “ALTRE
ASSICURAZIONI”.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale. Non è invece ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore
all’anno.
Il premio per le coperture di durata pari ad un anno o infrannuali deve essere pagato alla
consegna della polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più
un anno intero, fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa,
alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale
infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla
relativa scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
63 di 74
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo
importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all’Intermediario.
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni di assicurazione dettate dall’articolo 5 “CESSAZIONE DEL RISCHIO”.
FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per
trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) “Risoluzione del contratto” dell’articolo 4
“TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO” delle Condizioni di assicurazione.
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le
eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
RECESSO
Non ricorre l’ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il
contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto
termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel
qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei
confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile è all’imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% nonché a un
contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
64 di 74
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Non è previsto il risarcimento in forma specifica.
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La richiesta di risarcimento deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute negli
articoli 144 e seguenti del codice delle assicurazioni.
Avvertenza
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 107
“MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI”.
L’elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di
FATA.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in
Italia o all’estero da natanti a motore immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva
2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del
codice delle assicurazioni.
In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere
inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano – UCI,
Corso Sempione 39 20135 – MILANO , indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del
natante a motore estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello
stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. del natante a motore; gli estremi
dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente e descrizione dell’incidente. Alla
suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del natante a motore estero e, ove
effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente
sottoscritto.
In caso di incidente avvenuto all’estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta
Verde, per individuare l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della
stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre
rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198
Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [email protected]).
Nel caso l'impresa assicuratrice del natante a motore immatricolato e assicurato in uno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei
sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario
entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di
Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta CONSAP quale
gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei
presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax:
06/85796334, e-mail: [email protected]).
CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo a causa di natante a motore non identificato o di cui risulti impossibile,
entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento
dovrà essere indirizzata direttamente all’Impresa designata con provvedimento dell’ISVAP (in
futuro dell’IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.
Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese
designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.
ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti
di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 1 “Ambito di applicazione”,
del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere
esercitato:
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
65 di 74
dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta
per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito
indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro
sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione,
può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l’esercizio del
diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei
documenti integrativi richiesti da parte di FATA.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale,
all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al
punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato
assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da
lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata
ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse
personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l’atto di
accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero – tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla
richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne
copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni
dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del codice delle
assicurazioni, l’Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra
all’Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte
dell’Impresa Gestionaria.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
66 di 74
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
67 di 74
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA
CIRCOLAZIONE
NATANTI A MOTORE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza
indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
FATA riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro
Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo
contratto, si rinvia all’articolo 3 “DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO” delle
Condizioni di assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra
quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito
precisati:
la Sezione “Tutela su Misura”, può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di
“Responsabilità Civile”;
nell’ambito della Sezione “Tutela su Misura”, l’acquisto della garanzia Incendio costituisce il
presupposto per poter acquistare la garanzia Furto.
Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa
dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo “INFORMAZIONI SULL’IMPRESA”,
sono di seguito riepilogate con l’indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con
ciascuna Sezione.
GARANZIE INCENDIO E FURTO
I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati),
possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione “Tutela su Misura”.
SEZIONE “TUTELA SU MISURA”
Le coperture offerte con la Sezione “Tutela su Misura” riguardano, in particolare:
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio
(si rinvia all’articolo 103 “GARANZIA INCENDIO” delle Condizioni di assicurazione);
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante a motore in conseguenza di furto o
rapina, consumati o tentati (si rinvia all’articolo 104 “GARANZIA FURTO” delle Condizioni di
assicurazione).
La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l’acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai
paragrafi 106.1 “Apparecchi Audiofonovisivi” e 106.2 “Danni successivi al Furto” dell’ articolo
106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”.
Avvertenza
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento
dell’indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.
Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni
contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito
indicate.
Tutte le garanzie: articolo 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE”
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
68 di 74
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articoli 103 e 104, che disciplinano le singole garanzie,
articolo 105 “ESCLUSIONI”; articolo 106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO”,
articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO” e articolo 12 “SOGGETTI
ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI”;
Per i casi di sospensione dell’assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all’articolo 2
“PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA”.
Avvertenza
Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e
limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con
gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.
Per le garanzie concernenti l’indennizzo di danni materiali e diretti al natante assicurato
(Incendio e Furto) FATA determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del
natante al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare
l’attenzione sulle voci “annualità assicurativa”, “degrado d’uso”, “forma di assicurazione”,
“franchigia”, “indennizzo, indennità, risarcimento”, “limiti di garanzia”, “massimale/somma
assicurata/ capitale assicurato”, “minimo scoperto”, “primo rischio assoluto”, “risarcimento”,
“scoperto” “valore commerciale”, “valore di listino”, e “valore intero” agli articoli delle
Condizioni di assicurazione di seguito indicati.
Garanzie Sezione Tutela su Misura: articolo 101 “VALORE ASSICURATO”, articoli 103 e 104
che disciplinano le singole garanzie, articolo 106 “CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA
FURTO”, articolo 112 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO”, articolo 113
“ASSICURAZIONE PARZIALE” e articolo 116 “FRANCHIGIA O SCOPERTO”;
ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Massimale Euro 150.000
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000
Danno a terzi che FATA è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico
del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal
Contraente, Euro 30.000.
IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE
Valore commerciale del natante a motore assicurato: Euro 20.000
L’indennizzo dovuto da FATA a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è
pari ad Euro 20.000, (salva l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle
Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).
Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del natante a motore assicurato, infatti, in
mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del
valore reale del natante a motore ai sensi dell’articolo 1909 – Assicurazione per somma
eccedente il valore della cosa, del codice civile.
IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*
Valore commerciale del natante a motore assicurato Euro 35.000
FURTO TOTALE
Danno occorso per furto totale: Euro 35.000
Indennizzo dovuto da FATA: Euro 30.000 (valore commerciale del natante a motore), salva
l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
69 di 74
FURTO PARZIALE
Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500
Essendo il valore commerciale del natante a motore (Euro 35.000) al momento del sinistro
superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), FATA, ai sensi dell’articolo 113
“ASSICURAZIONE PARZIALE” delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in
proporzione al rapporto tra i due valori.
Pertanto, l’indennizzo dovuto da FATA sarà pari a Euro 3.000:
ovvero
3.500 (danno occorso) x 30.000 (somma assicurata)
35.000 (valore commerciale del natante a motore)
salva comunque l’applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.
ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO
Garanzia Furto – Valore commerciale del natante a motore Euro 30.000 – Scoperto pattuito in
polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del natante a motore
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
10.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato
Euro 1.000, pari al 10% del danno)
Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro
5.000.
Indennizzo dovuto da FATA nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato
Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del natante a motore).
ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:
Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura –
Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250.
Valore commerciale del natante a motore Euro 10.000
Ammontare del danno al natante a motore assicurato a seguito di grandine indennizzabile a
termini di contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
Ammontare del danno al natante a motore assicurato a seguito di grandine indennizzabile a
termini di contratto: Euro 800
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.
(*) ASSICURAZIONE PARZIALE
Si evidenzia che, in assenza di deroga all’articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice
civile, per le garanzie della Sezione “Tutela su Misura” concernenti l’indennizzo di danni
materiali e diretti al natante a motore assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il
contratto prevede l’applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato
dichiarato dal Contraente risulti inferiore all’effettivo valore commerciale dell’autovettura al
momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al natante a motore in
proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia all’articolo 101 “VALORE
ASSICURATO” delle Condizioni di assicurazione.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell’assicurato (o genitore, tutore e
curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla prestazione.
per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”;
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
70 di 74
paragrafo 104.1 “Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza” dell’articolo 104
“GARANZIA FURTO”.
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Avvertenza
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di
assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice
civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ
della presente Nota Informativa.
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO
Dichiarando che il ciclomotore è ricoverato abitualmente nelle ore notturne nelle autorimesse
pubbliche o private, il premio relativo alla garanzia Furto può essere ridotto. Viceversa, il venir
meno della suddetta circostanza costituisce un aggravamento del rischio.
PREMI
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO
La durata del contratto prevista è di un anno. E’ ammessa la stipula di polizze con durata di un
anno più un’eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo
iniziale.
Il premio per le coperture di durata pari a un anno deve essere pagato alla consegna della
polizza; nel caso l’annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più un anno intero,
fermo comunque l’obbligo del pagamento per l’intera annualità assicurativa, alla consegna
della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale,
mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa
scadenza.
Il premio può essere corrisposto all’Intermediario che gestisce il contratto o ad altro
Intermediario di FATA, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:
- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente
prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento
elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.
Avvertenza
Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi
sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi
relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità
previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto
aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di
una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere
dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il
denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta
“attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si
rinvia.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
71 di 74
FRAZIONAMENTO
Qualora il premio imponibile annuo sia superiore ad Euro 500, il pagamento può essere
frazionato in rate semestrali, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo.
Avvertenza
FATA o l’Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie
prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’
annualità assicurativa.
Avvertenza
Con riferimento alle garanzie della Sezione Tutela su misura Incendio e Furto FATA si impegna,
in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 3 “DURATA DEL
CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il
valore assicurato del natante a motore ed a procedere conseguentemente alla determinazione
del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
RIVALSE
Avvertenza
Ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi
responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal
coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici.
DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza
Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al
biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza
indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo
contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di
avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni
decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1
del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro a
FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha
avuto la possibilità. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è
ridotto a 24 ore.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME FISCALE
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all’imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura comprensiva, ove prevista, dell’addizionale antiracket-antiusura dell’1% di cui alla legge n. 44
del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e
successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.
Garanzie Incendio e Furto: 13,5%.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
72 di 74
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza
Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.
In caso di arbitrato monocratico richiesto dall’Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela
Legale, ove l’esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l’Assicurato, le relative spese
vengono ripartite al 50% fra le Parti.
In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le
proprie spese e a remunerare l’arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle
spese e competenze per l’eventuale terzo arbitro.
La visita medica può sempre essere richiesta.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di
assicurazione di seguito indicate.
Garanzie Sezione “Tutela su Misura”: articoli 109, 110 e da 112 a 119.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a GBS S.c.p.A. – Area Liquidazione Danni – Ufficio Audit Tecnico – Centro
Liquidazione Reclami, che gestisce per FATA altresì le richieste di informazioni di cui all’articolo
35 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 201010, ai seguenti recapiti: Via Castelfidardo
43/46 00185 Roma; fax 06/4815934; indirizzo di posta elettronica [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax
06/42133745 o 06/42133353.
Il numero verde del contact center consumatori dell’IVASS, dedicato ad informazioni e
assistenza in materia assicurativa è 800.486.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30 (per chiamate dall'estero +39 06/42021095).
Per eventuali futuri aggiornamenti, si rinvia al sito dell’IVASS www.ivass.it
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o
direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il
sistema
estero
competente
è
individuabile
tramite
il
sito
Internet
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/index en.htm.
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO
È prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere
eventuali controversie tra le parti per la liquidazione dei sinistri.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
73 di 74
Avvertenza
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/07/2014.
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Nota Informativa - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
74 di 74
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
MULTIVEICOLO DI FATA - Mod. 40/560 Ed. 01/09/2014
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ...................................... 18
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ............................................................ 18
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA ................ 18
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO................................. 18
ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE .......... 19
ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO .................................................................................. 20
ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ................................... 20
ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL
CONTRASSEGNO ....................................................................................................................... 20
ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE ................................................................. 20
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.......................................................................... 20
ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI ......................................................................................... 21
NORME COMUNI ....................................................................................................................... 23
ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE ............................................................................... 23
ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI ........................................ 23
(VALIDO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE E PER L’ESTENSIONE
RICORSO TERZI DELLE GARANZIE INCENDIO E INCENDIO LIGHT) ..................... 23
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI ................................................................................. 25
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 25
ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 25
13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 25
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 25
ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 25
ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 26
ART. 16 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 27
16.1
16.2
16.3
Bonus/Malus ................................................................................................. 27
Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito .................... 28
Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito ...................... 30
ART. 17 TIPO GUIDA ............................................................................................................... 33
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ...... 33
ART. 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE33
18.1 Salva Bonus................................................................................................... 33
18.2 In Carrozzeria SiCura .................................................................................... 34
18.3 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 34
18.4 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di
persone ................................................................................................................... 34
18.5 Circolazione in Aree Aeroportuali .................................................................. 34
SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 35
ART. 19 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO ................... 35
ART. 20 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 35
ART. 21 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 35
21.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 35
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 35
21.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 36
21.1.2 Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa .............................. 36
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
1 di 157
ART. 22 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 36
22.1
22.2
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 36
Recupero del veicolo ..................................................................................... 37
23 GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO .......................................................... 37
24 GARANZIA KASKO COMPLETA ............................................................................. 38
25 GARANZIA EVENTI SPECIALI .............................................................................. 38
26 GARANZIA CRISTALLI ............................................................................................ 38
27 ESCLUSIONI............................................................................................................... 39
27.1 Esclusioni specifiche
27.2 Esclusioni specifiche
27.3 Esclusioni specifiche
27.4 Esclusioni specifiche
27.5 Esclusioni specifiche
SEZIONE TUTELA SU MISURA
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
Incendio .............................................. 39
Furto .................................................... 39
Kasko Completa ................................... 39
Eventi Speciali ..................................... 40
Cristalli ................................................ 40
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ........ 40
ART. 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 40
28.1
28.2
28.3
Apparecchi audiofonovisivi ............................................................................ 40
Danni successivi al furto ............................................................................... 40
Limitazione al furto o rapina totale ............................................................... 40
ART. 29 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE
INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI..................................... 40
29.1 Sempre Nuova ............................................................................................... 40
SEZIONE TUTELA LIGHT .............................................................................................. 42
ART. 30 GARANZIA INCENDIO LIGHT ............................................................................... 42
30.1 Estensione di garanzia e condizioni speciali .................................................. 42
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 42
30.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 42
ART.
ART.
ART.
ART.
31 GARANZIA FENOMENI NATURALI ...................................................................... 43
32 GARANZIA COLLISIONE ........................................................................................ 43
33 GARANZIA CRISTALLI ............................................................................................ 43
34 ESCLUSIONI............................................................................................................... 43
34.1 Esclusioni specifiche
34.2 Esclusioni specifiche
34.3 Esclusioni specifiche
34.4 Esclusioni specifiche
SEZIONE TUTELA LIGHT
per
per
per
per
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
Incendio light ...................................... 43
Fenomeni Naturali ............................... 43
Collisione ............................................. 44
Cristalli ................................................ 44
CONDIZIONI AGGIUNTIVE44
ART. 35 CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE....................... 44
35.1 Collisione con animali selvatici o randagi ...................................................... 44
SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 45
ART. 36 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE .................................................................. 45
36.1 Soggetti assicurati ........................................................................................ 45
36.2 Soccorso stradale .......................................................................................... 45
36.2.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato ................................ 45
36.2.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con
conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione .............................. 46
36.3 Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia) ............. 46
36.4 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) ........... 47
36.5 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia).................................... 47
36.6 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’Assicurato) ................................................................................... 47
36.7 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad
oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato).............................................. 48
36.8 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 48
36.9 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato) ....................................................................................................... 48
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
2 di 157
36.10
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo
all’estero) ................................................................................................................ 49
36.11
Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 49
36.12
Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 49
36.13
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 49
36.14
Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) ............... 49
36.15
Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo
all’estero) ................................................................................................................ 50
36.16
Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) ...................... 50
36.17
Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 50
36.18
Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ....................................................................................... 50
36.19
Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) ...................................................................... 50
36.20
Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato) ....................................................................................................... 51
36.21
Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) .......................... 51
36.22
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo ............................... 51
ART. 37 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 51
37.1
37.2
37.3
Delimitazioni ................................................................................................. 52
Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni ......................................... 52
Casi assicurati ............................................................................................... 52
ART. 38 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ..................................................... 53
38.1 Persone non assicurabili ............................................................................... 54
38.2 Invalidità Permanente................................................................................... 54
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 54
38.3 Morte............................................................................................................. 57
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 57
38.4 Rimborso spese sanitarie .............................................................................. 57
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 57
38.5 Indennità da ricovero per infortunio ............................................................. 57
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) ............................................ 57
38.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) ...................................................... 58
38.7 Assistenza a seguito di infortunio ................................................................. 58
38.7.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) ..... 58
38.7.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su
24)
58
38.7.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su
24)
59
38.7.4 Invio di un medico al domicilio ................................................................... 59
38.7.5 Trasporto in autoambulanza in Italia ......................................................... 59
38.7.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia ................................................. 59
38.7.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ..................................... 59
38.7.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato .................................................. 59
38.7.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’ Assicurato) ...................................................................................... 60
38.7.10
Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’ Assicurato) ..................................................................... 61
38.7.11
Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’ Assicurato) ...................................................................................... 61
38.7.12
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) .... 61
38.7.13
Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) ................. 61
38.7.14
Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
(prestazione valida solo all’estero) ......................................................................... 61
ART. 39 ESCLUSIONI............................................................................................................... 62
39.1
Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale.............................. 62
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
3 di 157
39.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ......................................... 62
39.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni .. 63
39.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di
Assistenza a seguito di infortunio ............................................................................ 63
SECURE BOX .............................................................................................................................. 65
ART. 40 SECURE BOX .............................................................................................................. 66
CICLOMOTORI E MOTOCICLI ............................................................................................... 68
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 69
ART. 41 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 69
41.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 69
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 69
ART. 42 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 69
ART. 43 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 70
ART. 44 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 71
44.1 Bonus/Malus ................................................................................................. 71
44.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito ...................... 72
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ............... 73
ART. 45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE73
45.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 73
45.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di
persone ................................................................................................................... 73
SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 75
ART. 46 VALORE ASSICURATO ............................................................................................ 75
ART. 47 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 75
ART. 48 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 75
48.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 75
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 75
48.1.1 Ricorso terzi da incendio ............................................................................ 75
ART. 49 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 76
49.1
49.2
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 76
Recupero del veicolo ..................................................................................... 76
ART. 50 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................... 76
50.1
50.2
50.3
Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione .............................. 76
Recupero e custodia ...................................................................................... 77
Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe ................................ 77
ART. 51 ESCLUSIONI............................................................................................................... 77
51.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio .............................................. 77
51.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto .................................................... 77
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ............ 78
ART. 52 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 78
52.1 Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................... 78
SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 79
ART. 53 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 79
53.1
53.2
53.3
Delimitazioni ................................................................................................. 79
Soggetti assicurati ........................................................................................ 80
Casi assicurati ............................................................................................... 80
ART. 54 ESCLUSIONI............................................................................................................... 80
54.1
Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ......................................... 80
MACCHINE AGRICOLE ............................................................................................................ 82
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE .............................................................................. 82
ART. 55 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................... 82
55.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 82
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 82
ART. 56 ESCLUSIONI E RIVALSA ........................................................................................ 82
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
4 di 157
ART. 57 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ................................................. 83
ART. 58 FORMA TARIFFARIA................................................................................................ 83
58.1 Tariffa Macchine Agricole .............................................................................. 83
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 83
ART. 59 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE84
59.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti ......................................................................... 84
59.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di
persone ................................................................................................................... 84
59.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve ......................................................... 84
59.4 Circolazione in aree aeroportuali................................................................... 84
SEZIONE TUTELA SU MISURA ...................................................................................... 85
ART. 60 VALORE ASSICURATO ............................................................................................ 85
ART. 61 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................... 85
ART. 62 GARANZIA INCENDIO ............................................................................................ 85
62.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................... 85
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) .......................................................... 86
62.2 Ricorso terzi da incendio ............................................................................... 86
ART. 63 GARANZIA FURTO .................................................................................................... 86
63.1
63.2
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza................................ 86
Recupero del veicolo ..................................................................................... 86
ART. 64 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................... 87
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione .............................. 87
Recupero e custodia ...................................................................................... 87
Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe ................................ 87
Rottura dei cristalli........................................................................................ 87
Ripristino air-bag .......................................................................................... 87
ART. 65 GARANZIA KASKO COMPLETA ............................................................................. 87
ART. 66 GARANZIA EVENTI SPECIALI .............................................................................. 88
ART. 67 ESCLUSIONI............................................................................................................... 88
67.1 Esclusioni specifiche
67.2 Esclusioni specifiche
67.3 Esclusioni specifiche
67.4 Esclusioni specifiche
67.5 Esclusioni specifiche
SEZIONE TUTELA SU MISURA
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
Incendio .............................................. 88
Furto .................................................... 88
complementare Rottura dei Cristalli..... 88
Kasko Completa ................................... 88
Eventi Speciali ..................................... 89
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ..... 89
ART. 68 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................... 89
68.1
68.2
Apparecchi audiofonovisivi ............................................................................ 89
Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................... 89
ART. 69 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE
INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI..................................... 90
69.1 Sempre Nuova Macchine Agricole .................................................................. 90
SEZIONE TUTELA LIGHT .............................................................................................. 91
ART. 70 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ..... 91
ART. 71 GUASTI MECCANICI ................................................................................................ 91
LA GARANZIA È PRESTATA CON I LIMITI INDICATI IN POLIZZA. ........................ 91
ART. 72 DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI ...................................................................... 91
ART. 73 INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ’ DEL VEICOLO.................................. 92
ART. 74 MERCI TRASPORTATE............................................................................................. 92
74.1
74.2
74.3
74.4
Efficacia temporale dell’assicurazione ........................................................... 92
Soste della merce in corso di viaggio ............................................................ 92
Valore assicurabile ........................................................................................ 92
Forma dell’assicurazione ............................................................................... 92
ART. 75 ESCLUSIONI............................................................................................................... 93
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
5 di 157
75.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature Elettriche
Ed Elettroniche ........................................................................................................ 93
75.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti Meccanici .................................. 93
75.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici ............... 94
75.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate ................................. 94
SEZIONE TUTELA A BORDO ......................................................................................... 96
ART. 76 GARANZIE TUTELA LEGALE .................................................................................. 96
76.1
76.2
76.3
Delimitazioni ................................................................................................. 96
Soggetti assicurati ........................................................................................ 96
Casi assicurati ............................................................................................... 97
ART. 77 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ..................................................... 97
77.1 Persone non assicurabili ............................................................................... 98
77.2 Invalidità Permanente................................................................................... 98
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ......................... 98
77.3 Morte........................................................................................................... 100
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 100
77.4 Rimborso spese mediche ............................................................................. 100
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) .......................................... 100
77.5 Estensioni di garanzia (sempre operanti) .................................................... 100
ART. 78 ESCLUSIONI............................................................................................................. 101
78.1
78.2
Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale ....................................... 101
Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni 102
ALTRI VEICOLI ....................................................................................................................... 103
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ............................................................................ 104
ART. 79 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................. 104
79.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................. 104
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........................................................ 104
ART. 80 ESCLUSIONI E RIVALSA ...................................................................................... 104
ART. 81 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ............................................... 105
ART. 82 FORMA TARIFFARIA.............................................................................................. 106
82.1 Bonus/Malus ............................................................................................... 106
(valida per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li, autocaravan fino
a 60 q.li) ................................................................................................................ 106
82.2 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito .................... 107
82.3 Tariffa fissa ................................................................................................. 108
82.4 Franchigia fissa e assoluta .......................................................................... 108
82.5 Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus ....................................... 108
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE .... 109
ART. 83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE109
83.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti ....................................................................... 109
83.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di
persone ................................................................................................................. 109
83.3 Circolazione in aree aeroportuali................................................................. 110
(valida per autocarri, autocarri speciali, macchine operatrici e motocarri) ........... 110
SEZIONE TUTELA SU MISURA .................................................................................... 111
ART. 84 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO ................. 111
ART. 85 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .................................................. 111
ART. 86 GARANZIA INCENDIO .......................................................................................... 111
86.1 Estensioni di garanzia (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........... 111
86.1.1 Ricorso terzi da incendio .......................................................................... 111
ART. 87 GARANZIA FURTO .................................................................................................. 112
87.1
87.2
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza.............................. 112
Recupero del veicolo ................................................................................... 112
ART. 88 GARANZIE COMPLEMENTARI ............................................................................. 112
88.1
88.2
Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione ............................ 112
Recupero e custodia .................................................................................... 113
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
6 di 157
88.3
88.4
88.5
88.6
88.7
88.8
Indennizzo per indisponibilità del veicolo ...................................................
Danni ai bagagli ..........................................................................................
Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe ..............................
Rottura dei cristalli......................................................................................
Ripristino air-bag ........................................................................................
Danni da soccorso vittime della strada ........................................................
113
113
113
113
114
114
ART. 89 GARANZIA KASKO COMPLETA ........................................................................... 114
ART. 90 GARANZIA EVENTI SPECIALI ............................................................................ 114
ART. 91 ESCLUSIONI............................................................................................................. 114
91.1
91.2
91.3
91.4
91.5
Esclusioni
Esclusioni
Esclusioni
Esclusioni
Esclusioni
specifiche
specifiche
specifiche
specifiche
specifiche
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
Incendio ............................................ 114
Furto .................................................. 115
complementare Rottura dei Cristalli... 115
Kasko Completa ................................. 115
Eventi Speciali ................................... 115
ART. 92 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ................................. 116
92.1 Apparecchi audiofonovisivi .......................................................................... 116
92.2 Danni successivi al furto e danni da scasso ................................................. 116
SEZIONE TUTELA A BORDO ....................................................................................... 117
ART. 93 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE ................................................................ 117
93.1 Soggetti assicurati ...................................................................................... 117
93.2 Durata della copertura all’estero ................................................................. 117
93.3 Soccorso stradale ........................................................................................ 117
93.3.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato .............................. 117
93.3.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con
conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione ............................ 118
93.3.3 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) ...... 118
93.3.4 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)............................... 118
93.3.5 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 119
93.3.6 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad
oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)............................................ 119
93.3.7 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 119
93.3.8 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120
93.3.9 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo
all’estero) .............................................................................................................. 120
93.3.10
Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120
93.3.11
Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 120
93.3.12
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 120
93.3.13
Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero) .......... 121
93.3.14
Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo
all’estero) 121
93.3.15
Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero) ................. 121
93.3.16
Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 121
93.3.17
Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 121
93.3.18
Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato) .................................................................... 121
93.3.19
Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato) ..................................................................................... 122
93.3.20
Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero) ..................... 122
93.3.21
Trasmissione messaggi urgenti ............................................................. 122
93.3.22
Informazioni e consigli telefonici .......................................................... 122
93.4 Norme che regolano le prestazioni di assistenza ......................................... 122
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
7 di 157
93.4.1
93.4.2
93.4.3
Condizioni relative agli anticipi ................................................................ 122
Inesistenza di obblighi di compensazione ................................................ 123
Circostanze fortuite ed imprevedibili ........................................................ 123
ART. 94 GARANZIE TUTELA LEGALE ................................................................................ 123
94.1
94.2
94.3
Delimitazioni ............................................................................................... 123
Soggetti assicurati ...................................................................................... 123
Casi assicurati ............................................................................................. 124
ART. 95 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ................................................... 124
95.1 Persone non assicurabili ............................................................................. 125
95.2 Invalidità Permanente................................................................................. 125
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 125
95.3 Morte........................................................................................................... 128
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 128
95.4 Rimborso spese sanitarie ............................................................................ 128
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) ....................... 128
95.5 Indennità da ricovero per infortunio ........................................................... 128
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) .......................................... 128
95.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti) .................................................... 129
95.7 Assistenza a seguito di infortunio ............................................................... 130
95.7.1.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 130
95.7.1.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su
24)
130
95.7.1.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su
24)
130
95.7.1.4 Invio di un medico al domicilio.............................................................. 130
95.7.1.5 Trasporto in autoambulanza in Italia .................................................... 130
95.7.1.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia ............................................ 130
95.7.1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ................................ 131
95.7.1.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato ............................................. 131
95.7.1.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’ Assicurato) ................................................................................ 131
95.7.1.10
Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’ Assicurato) ................................................................... 132
95.7.1.11
Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’ Assicurato) ................................................................................ 132
95.7.1.12
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero) 132
95.7.1.13
Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero) ............ 132
95.7.1.14
Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
(prestazione valida solo all’estero) ....................................................................... 133
ART. 96 ESCLUSIONI............................................................................................................. 133
96.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale............................
96.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale .......................................
96.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni
96.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni
Assistenza a seguito di infortunio ..........................................................................
133
133
133
di
134
NATANTI A MOTORE ............................................................................................................. 135
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ............................................................................ 136
ART. 97 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ............................................................. 136
97.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali ................................................. 136
(sempre operanti nelle rispettive casistiche) ........................................................ 136
ART. 98 ESCLUSIONI E RIVALSA ...................................................................................... 137
ART. 99 FORMA TARIFFARIA.............................................................................................. 137
99.1 Tariffa Fissa ................................................................................................ 137
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ... 137
ART. 100
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE 137
100.1
100.2
Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano 137
Estensione dei limiti di navigazione ......................................................... 137
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
8 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA .................................................................................... 138
ART.
ART.
ART.
ART.
101
102
103
104
104.1
104.2
VALORE ASSICURATO .................................................................................. 138
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO ......................................... 138
GARANZIA INCENDIO.................................................................................. 138
GARANZIA FURTO ......................................................................................... 138
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza .......................... 139
Recupero del natante ............................................................................... 139
ART. 105
ESCLUSIONI .................................................................................................... 139
105.1
Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio ......................................... 139
105.2
Esclusioni specifiche per la garanzia Furto ............................................... 139
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE .. 140
ART. 106
106.1
106.2
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO ........................ 140
Apparecchi audiofonovisivi....................................................................... 140
Danni successivi al furto .......................................................................... 140
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO ................... 141
ART. 107
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 142
ART. 108
GESTIONE DELLE VERTENZE ..................................................................... 142
ART. 109
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 142
ART. 110
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE
SOTTRATTE O DANNEGGIATE ............................................................................................ 142
ART. 111
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 143
111.1
111.2
DANNO TOTALE ........................................................................................ 143
DANNO PARZIALE .................................................................................... 143
ART. 112
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 143
ART. 113
ASSICURAZIONE PARZIALE ...................................................................... 143
ART. 114
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE.................... 144
ART. 115
TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA................... 144
ART. 116
FRANCHIGIA O SCOPERTO ........................................................................ 144
ART. 117
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ............................................................. 144
ART. 118
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO ................................................... 144
ART. 119
RINUNCIA ALLA RIVALSA .......................................................................... 145
ART. 120
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ..................................... 145
ART. 121
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE
SOTTRATTE O DANNEGGIATE ............................................................................................ 145
ART. 122
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO ......................... 145
ART. 123
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE.................... 145
ART. 124
TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA................... 146
ART. 125
FRANCHIGIA O SCOPERTO ........................................................................ 146
ART. 126
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ............................................................. 146
ART. 127
RINUNCIA ALLA RIVALSA .......................................................................... 146
ART. 128
OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI .... 146
ART. 129
OBBLIGHI DI SALVATAGGIO – PROVVEDIMENTI E
DOCUMENTAZIONE ............................................................................................................... 147
ART. 130
SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA – DECADENZA ....................... 147
ART. 131
PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA ..................................................... 147
ART. 132
ARBITRATO ..................................................................................................... 148
ART. 133
PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO .......................................... 148
ART. 134
PAGAMENTO DEI DANNI ............................................................................ 148
ART. 135
TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI........................................... 148
ART. 136
SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO............................................. 148
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
9 di 157
ART. 137
DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO 149
ART. 138
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO .................................................................. 149
ART. 139
FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI ............................... 150
ART. 140
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE .............. 150
ART. 141
RECUPERO DI SOMME ................................................................................. 151
ART. 142
DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO 151
ART. 143
DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE ............... 151
ART. 144
FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI ............................... 151
ART. 145
GESTIONE DEL SINISTRO .......................................................................... 152
ART. 146
RECUPERO DI SOMME ................................................................................. 152
ART. 147
DENUNCIA DEL SINISTRO ......................................................................... 152
ART. 148
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO ... 152
ART. 149
ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ
PERMANENTE .......................................................................................................................... 153
ART. 150
ARBITRATO IRRITUALE .............................................................................. 153
ART. 151
RINUNCIA ALLA RIVALSA – MORTE PRESUNTA................................. 153
ART. 152
RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA
DELLA SECURE BOX............................................................................................................... 155
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
10 di 157
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue si intendono per:
ACCESSORI
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione
nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita
ed installata dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.
ALTRI VEICOLI
Autoveicoli, come definiti all'art. 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a) e
c), macchine operatrici, come definite dall’articolo 58 del codice della strada, rimorchi in
genere.
ANNO
Periodo di tempo pari a 12 mesi completi.
ANNO/ANNUALITÀ CIVILE:
Anno del calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre pari a 365 o 366 giorni.
Le informazioni relative ai sinistri contenute nell’attestato di rischio per ciascuno degli anni
civili ivi indicati riguardano il periodo di efficacia dell’assicurazione indicato in polizza compreso
nel relativo anno di calendario.
ANNUALITA’ ASSICURATIVA
L’intero periodo di tempo, comunque inferiore ai due anni, tra la data di
dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.
effetto
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre
apparecchiature analoghe.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
AREE PRIVATE
Le aree di proprietà privata non aperte alla circolazione del pubblico e, quindi, non equiparate
alle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente sull’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore4.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ai sensi della normativa vigente e di
quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di
assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
L’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio
dell’azione giudiziaria.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Il documento che FATA è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi della normativa vigente2, i
cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati
dall’Assicurato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
11 di 157
ATTREZZATURE E APPARECCHIUTURE PARTICOLARI
Gli attrezzi, gli strumenti, gli utensili o macchinari necessari per svolgere un’attività aggiuntiva
a quella propria del veicolo.
AUTOTASSAMETRO
Autovettura per il trasporto pubblico di persone, dotata di tassametro.
AUTOVETTURA
Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all’art. 54 lettera a) del codice della
strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'art.
54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di
persone dotati di tassametro, sempre indicati come “autotassametri”.
BENEFICIARI
Gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da esso designate, ai quali FATA deve corrispondere
la somma assicurata per il caso di Morte.
CAPITALE ASSICURATO
Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.
CARTA VERDE
Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da FATA al Contraente con il
certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l’estensione dell’efficacia
dell’assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli
stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l’ingresso e la
circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo3 o
comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Il documento attestante l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in
cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene
rilasciato da FATA al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata
di premio unitamente al relativo contrassegno.
CICLOMOTORE E MOTOCICLO
Ciclomotori e Motocicli adibiti al trasporto di persone, come, rispettivamente, definiti dall'art.
52 comma 1 e dall’art. 53 lettere a) e b) del codice della strada.
CIRCOLAZIONE
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa
equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore4.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)
La classe di merito, che risulta dall’attestazione sullo stato del rischio, assegnata
obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l’attribuzione in
base alla normativa vigente5.
CLASSE DI MERITO INTERNA
Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell’art. 16 – Forma
Tariffaria della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di
conversione universale (CU).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
12 di 157
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.
CONSAP
Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di
concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non
risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del
codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge,
concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio
2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall’ISVAP, di gestione del Centro di
informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle
assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza
in materia6.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento
del premio.
CONTRASSEGNO
Documento che riporta l’impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo,
l’indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo
stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da
FATA unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di
ciascuna rata di premio
CONTRAVVENZIONE
Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia
che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con
l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso
di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
CONTRIBUTO UNIFICATO
La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del
sinistro.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE
La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti
tramite contratti, patti o accordi.
CONVIVENTI
Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona
interessata
DEGRADO D’USO
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo danneggiato
determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del
sinistro e il suo valore a nuovo.
DELITTO COLPOSO
Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia,
imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua
qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
DELITTO DOLOSO
Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di
quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
13 di 157
EUROP ASSISTANCE
La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione
dei sinistri per le garanzie Assistenza e Tutela Legale.
FATA
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
FATTO ILLECITO
Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso
a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un
obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui
diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale",
perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
FORMA DI ASSICURAZIONE
Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di
danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere “Valore Intero” o “Primo Rischio
Assoluto”, fermo comunque quanto previsto dall’art. 1909 del codice civile e dagli articoli che
disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di
assicurazione.
FORNITORE DI SERVIZI TELEMATICI
Società che sviluppa e gestisce applicazioni telematiche per l’assicurazione auto.
FRANCHIGIA
L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico
dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
FURTO
L’impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle
presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la
detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da
renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INCENDIO
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto
estendersi e propagarsi.
INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti,
connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile
l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO
La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di
polizza.
IMPRESA GESTIONARIA
L'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano
il sistema di risarcimento diretto.
IMPRESA DEBITRICE
L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al
rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
14 di 157
IMPUTAZIONE PENALE
La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato
mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della
norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita,
obiettivamente constatabili.
violenta
ed
esterna
che
produce
lesioni
corporali
INVALIDITÀ PERMANENTE
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
ISVAP
Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente
con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12
Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese
di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle
assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni.
IVASS
Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni , ente con personalità giuridica di diritto
pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,
convertito dalla con , legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale
attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all’ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. E’
l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all’ISVAP, con
l’autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la
tutela del consumatore.
LIMITI DI GARANZIA
Ogni limitazione all’indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o
sottolimite di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).
MACCHINA AGRICOLA
La macchina agricola come definita all’art. 57 lettera a) del codice della strada.
MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO
Le somme fino a concorrenza delle quali FATA presta l’assicurazione per ciascuna garanzia
fermo comunque, per l’assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909
del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.
MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni di
cui all’Allegato 2 - “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al
Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.
MINIMO SCOPERTO
Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque
a carico dell’Assicurato.
NATANTE
L’unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25
tonnellate di stazza lorda che sia munito di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli
fiscali; i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al
quale vengono collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla
Responsabilità Civile).
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
15 di 157
NAVIGAZIONE
Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private.
NUCLEO FAMILIARE
Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.
POLIZZA
Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.
PRESTAZIONI
I servizi prestati all’Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite
utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di
FATA.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti alle cose assicurate in base alla quale FATA risponde dei danni alle cose assicurate per il
loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore
complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale
prevista dall’art. 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.
PROPRIETARIO
L’intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di
circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente
con patto di riservato dominio.
RAPINA
La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti
Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla
persona.
REATO
Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in
delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie
previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del
soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
REATO CONTINUATO
Il concorso materiale di reati prevista dall’art. 81 del codice penale, che sussiste quando un
unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizione della
legge penale.
RISARCIMENTO
Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
REGOLE EVOLUTIVE
Le modalità definite da FATA per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
RIVALSA
L’azione esercitata da FATA nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per il recupero di
somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le
presenti Condizioni di assicurazione.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
16 di 157
SCOPERTO
La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SECURE BOX
Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d’uso al
Contraente.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Per la garanzia Assistenza Stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile
l’utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale
o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell’atto che dà luogo ai
casi di controversia per i quali è prestata l’assicurazione, fermo quanto previsto all’art. 137
“DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO”.
SOMMA ASSICURATA
Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da:
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non)
in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione
sottoscritta con FATA, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con
l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza
garantite in base contratto di assicurazione.
TRANSAZIONE
L’accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra
loro insorta o la prevengono.
VALORE COMMERCIALE
Per i veicoli quotati dalla rivista “Quattroruote”, il valore attribuito al veicolo usato riportata
nell’ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell’evento oggetto della
copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.
VALORE DI LISTINO
Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA
nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.
VALORE INTERO
La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che se
la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro,
l’Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del
codice civile.
VEICOLO
Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di
ricambio, gli accessori “di serie” e gli accessori “optional” se assicurati.
In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo
valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell’articolo 1806 del codice civile, dal contratto
stipulato dal Contraente con il fornitore.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
17 di 157
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Valide per autovetture e autotassametri, ciclomotori e motocicli, macchine agricole,
altri veicoli circolanti su strada e natanti a motore)
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, all’atto della sottoscrizione del contratto, a dichiarare
tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché a comunicare
tempestivamente a FATA qualunque mutamento di tali circostanze, ivi comprese la variazione
della residenza dell’intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo o natante, e, per
l’assicurazione Furto, delle circostanze di cui ai paragrafi 22.1, 49.1, 63.1, 87.1, 140.4 - Mezzi
di protezione.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio rese in sede di stipulazione del contratto possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano
aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in
proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti
determinato ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Qualora, con riferimento ad un aggravamento del rischio, risulti applicabile l’art. 144 “Azione
diretta del danneggiato” del codice delle assicurazioni, FATA, dopo aver provveduto al
risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
corrispondere in conseguenza dell’inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato dal Contraente alla consegna della
polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze.
I suddetti pagamenti devono essere effettuati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il
contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano, che rilasceranno il
certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile contrassegno e Carta Verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma
della persona autorizzata a riscuotere il premio.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio, o la
prima rata di premio, sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti per eventuali rate successive entro i
15 giorni successivi alla rispettiva scadenza, l’assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del
giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le eventuali successive scadenze e
il diritto di FATA al pagamento delle rate di premio scadute ai sensi dell’art. 1901 del codice
civile.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO
Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla
scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma FATA riconosce efficacia alle
relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Tuttavia qualora nel corso del predetto termine di 15 giorni venga stipulato un nuovo contratto
con altra Compagnia, il contratto cesserà di avere effetto alla data di decorrenza della nuova
copertura.
Fermo quanto sopra, salvo che ritenga di proporre diverse Condizioni di assicurazione, FATA,
almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le
nuove condizioni di premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l’accettazione delle
condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore
annualità.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
18 di 157
ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE
In caso di trasferimento della proprietà di uno o più dei veicoli o natanti garantiti, il Contraente
è tenuto a darne tempestiva comunicazione a FATA fornendo idonea documentazione a
comprova ed avrà facoltà di adottare, ricorrendone i rispettivi presupposti, una delle
alternative di seguito descritte:
A) Cessione del contratto
Nel casi di trasferimento di proprietà di uno o più dei veicoli o natanti che comporti la cessione
del contratto di assicurazione, FATA prenderà atto della cessione mediante l’emissione di un
documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando all’acquirente i nuovi
documenti.
Correlativamente il Contraente originario dovrà restituire a FATA certificato di assicurazione,
contrassegno e Carta Verde a lui intestati.
La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando
l’avvenuta cessione non sia stata comunicata. Il contratto ceduto si estingue alla scadenza
indicata in polizza e FATA non rilascerà l’attestazione sullo stato del rischio.
B) Sostituzione con altro veicolo o natante
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo o natante assicurato, comprovato da idonea
documentazione, il Contraente, può chiedere che l’assicurazione relativa al veicolo o natante
venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo o natante dello stesso
settore tariffario, di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di
beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero, in caso di società di
persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.
Il Contraente può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:
1) cessazione dalla circolazione del veicolo o della navigazione del natante o esportazione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del codice della strada;
2) demolizione;
3) consegna del veicolo o natante in conto vendita; nel caso in cui il veicolo o natante risulti
successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare quello precedentemente
consegnato in conto vendita, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale
sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe
per tale ipotesi;
4) furto del veicolo o natante; nel caso in cui il veicolo o natante risulti successivamente
ritrovato e il Contraente chieda di assicurarlo nuovamente, dovrà essere attivata una nuova
copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente
eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi.
In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il
contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo o natante sostituito.
FATA emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti
modalità:
• se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio
verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul
contratto sostituito e senza interruzioni del periodo di osservazione della sinistrosità;
• se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato
in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al
momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che
la classe di merito interna e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.
C) Risoluzione del contratto
Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), il
contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante
l’avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo o natante, nonché del certificato di
assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde estinguendosi secondo le modalità di cui al
successivo art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
19 di 157
In ogni caso, il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio in corso fino al
momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo o natante.
In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, fermi l’onere di tempestiva
comunicazione a FATA e gli obblighi relativi all’iscrizione al P.R.A. del trasferimento del veicolo,
su richiesta degli eredi o legatari (che dovranno dimostrare documentalmente tale qualità),
FATA provvederà alla risoluzione del contratto secondo le modalità precisate nella precedente
lettera C).
Qualora la proprietà del veicolo sia acquisita a seguito di successione, come per atto tra vivi,
dal coniuge in comunione di beni o dal cointestatario al P.R.A., il nuovo proprietario potrà
altresì richiedere l’emissione, in alternativa, di un nuovo contratto in sostituzione con scadenza
annuale uguale a quella del contratto sostituito; la suddetta sostituzione non interromperà il
periodo di osservazione in corso con riferimento a classe di merito interna e classe di merito
“CU” e l'attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata alla fine dell’annualità
assicurativa riporterà l'evoluzione della classe di Bonus/Malus e della classe CU del contratto
precedente.
ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO
In caso di cessazione del rischio a seguito di:
a) cessazione della circolazione del veicolo o navigazione del natante o esportazione definitiva
dello stesso;
b) demolizione;
c) vendita del veicolo o natante alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto
di assicurazione, né o sostituzione con altro veicolo o natante;
d) vendita del veicolo o natante precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non
abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o la sostituzione con altro
veicolo o natante;
e) furto del veicolo o natante,
FATA restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità
Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia
residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal
momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta
Verde.
In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della
denuncia presentata all’Autorità competente, che dovrà, quindi, essere fornita in copia a FATA.
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile i premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento della comunicazione della cessazione del rischio o, comunque, della
conoscenza della stessa da parte di FATA, sono dovuti per intero ai sensi dell’art. 1896 del
codice civile.
ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione delle garanzie assicurative.
ART. 7 DUPLICATO
DEL
CONTRASSEGNO
CERTIFICATO
DI
ASSICURAZIONE
E
DEL
In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione,
il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato previa presentazione presso l’Agenzia cui è
affidato il contratto, della relativa denuncia all’Autorità, ovvero di una dichiarazione circa
l’evento accaduto ai sensi della normativa vigente2. Nell’ipotesi di deterioramento, il duplicato
verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.
ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione sono a carico
del Contraente.
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato nelle presenti Condizioni di assicurazione, valgono
le norme di legge.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
20 di 157
ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è tenuto a comunicare a FATA l’esistenza o la successiva sottoscrizione di altri
contratti di assicurazione per i medesimi rischi. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a
denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri,
come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
21 di 157
GARANZIE PRESTATE
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
22 di 157
NORME COMUNI
ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE
A) Garanzia di Responsabilità Civile
Per i veicoli circolanti su strada, la garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della
Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli
stati facenti parte dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del
Principato di Monaco e della Svizzera.
Per i natanti la garanzia di Responsabilità Civile è valida per il Mar Mediterraneo, entro gli
stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.
L’assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale sia indicata e non sia stata
barrata sulla Carta Verde rilasciata da FATA al Contraente. La garanzia è operante secondo le
condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione
obbligatoria, ferme le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è
valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, o la rata di premio.
Qualora, per qualsiasi causa, l’assicurazione relativa al veicolo per il quale è rilasciata la Carta
Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque
prima della scadenza indicata sulla stessa, il Contraente è obbligato a farne immediata
restituzione a FATA, considerato che anche la Carta Verde cessa di avere validità; FATA
eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
del mancato rispetto di tale obbligo.
B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile
Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è
operante l’assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui FATA presti anche
quest’ultima assicurazione per il medesimo veicolo o natante; in caso contrario sono valide
esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e
della Repubblica di San Marino.
In ogni caso, ferme le esclusioni specifiche precisate nelle singole Sezioni delle presenti
Condizioni di assicurazione anche per altre garanzie:
• per le garanzie di Tutela Legale sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di
assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in
paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni;
• per le prestazioni di Assistenza, ferme le specifiche limitazioni indicate per le singole
prestazioni garantite, non sono comunque fornite in quei paesi che si trovano in stato di
belligeranza, dichiarata o di fatto.
ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI
(valido per la garanzia Responsabilità Civile e per l’estensione Ricorso Terzi delle
garanzie Incendio e Incendio Light)
L’assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del
veicolo o natante responsabile del sinistro.
Limitatamente ai danni alle cose sono, inoltre, esclusi dal novero dei terzi, i seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo o natante, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti
legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando
convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro
mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano
con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2)11.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
23 di 157
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
24 di 157
AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Autovetture”
“Autotassametri”
ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del
veicolo identificato in polizza.
13.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile:
1) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali;
2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per
responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al
veicolo;
3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o
scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi
meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a
questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla
qualifica di terzi non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico
e scarico e le persone trasportate.
4) del Contraente, del conducente e del proprietario relativamente a veicoli utilizzati,
dietro corrispettivo, nell’interesse di terzi - la cui destinazione ad uso pubblico sia
riconosciuta attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione ovvero
autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente - per i danni
involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di
comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai
trasportati, fatta esclusione di denaro, oggetti preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie
e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da incendio,
furto e smarrimento;
5) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il
veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso, sono considerati terzi:
l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame
dell’allievo conducente.
I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.
ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia
in possesso di patente idonea ma scaduta;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
25 di 157
c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187
del codice della strada;
d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco
non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni
vigenti;
f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
g) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle
assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia
R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle
disposizioni vigenti in materia12.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra
impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA.
In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente
l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come
eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione.
L’attestazione non verrà inviata nel caso di:
sospensione in corso di contratto;
contratti di durata inferiore all’anno;
contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del
rateo;
cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di
osservazione risulti concluso;
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento
di una o più rate di premio;
contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo
che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla
circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del
veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso.
Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario
del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita,
che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a
parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i
seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in
caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine,
l’utilizzatore del veicolo.
Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima
attestazione dello stato del rischio conseguita.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
26 di 157
ART. 16 FORMA TARIFFARIA
16.1
Bonus/Malus
L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di
premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come
di seguito definito.
Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i
seguenti:
•
il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi
prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio;
•
i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del
periodo precedente.
Il contratto si articola in 35 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati
nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le
percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus:
TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO
Classe di merito di
assegnazione della
scala Bonus Malus FATA
Coefficiente
Sconto per
evoluzione classe
in Bonus
1N
0,3300
-4,76%
1M
0,3465
-4,55%
1L
0,3630
-4,35%
1K
0,3795
-4,17%
1J
0,3960
-4,00%
1I
0,4125
-3,85%
1H
0,4290
-2,79%
1G
0,4413
-3,01%
-3,09%
1F
0,4550
1E
0,4695
-3,00%
1D
0,4840
-3,49%
1C
0,5015
-3,00%
1B
0,5170
-3,09%
1A
0,5335
-3,00%
1
0,5500
-5,66%
2
0,5830
-5,36%
3
0,6160
-5,08%
4
0,6490
-4,84%
5
0,6820
-6,06%
6
0,7260
-5,71%
7
0,7700
-5,41%
8
0,8140
-5,13%
9
0,8580
-4,88%
10
0,9020
-6,82%
11
0,9680
-6,38%
12
1,0340
-6,00%
13
1,1000
-9,09%
14
1,2100
-4,35%
15
1,2650
-11,54%
16
1,4300
-13,33%
17
1,6500
-14,29%
18
1,9250
-12,50%
19
2,2000
-20,00%
20
2,7500
-16,67%
21
3,3000
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
27 di 157
16.2
Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito
All’atto della stipula il contratto viene assegnato ad una delle classi di merito interne in
base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale e in presenza dell’attestazione sullo stato del rischio
si applicano le seguenti disposizioni:
a) se il precedente contratto era stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus”, la classe di
merito interna viene attribuita, in base alla classe di merito “CU”, al numero di sinistri
riportati nell’attestazione stessa e al numero di anni di sinistrosità pregressa valorizzati
con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile), secondo quanto previsto dalle
tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate nella Tariffa messa a disposizione
presso i punti vendita;
b) se il precedente contratto era stipulato in una forma tariffaria per la quale non è
prevista l’indicazione della CU, si procede alla determinazione della stessa secondo
quanto stabilito dall’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
(modificato dal Provvedimento ISVAP 2590/2008) in base alla sinistrosità riportata
nell’attestazione e, sulla scorta di tale classe, viene attribuita la classe di merito interna
di cui al precedente punto a).
c) se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni,
l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di
merito interna, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1892 e 1893 del codice civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo
successivo alla scadenza del precedente contratto. In tal caso il contratto è assegnato,
sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito interna
risultante dall’applicazione delle regole di cui ai punti precedenti.
d) in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione
all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del codice della strada) del veicolo
indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa ma entro il periodo di
sua validità l’Assicurato ha diritto di mantenere la classe di merito “CU” per un altro
veicolo di sua proprietà. In tal caso il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni
presenti sull’attestazione, alla classe di merito interna secondo quanto stabilito al
precedente punto a).
Nel caso il veicolo sottratto risulti successivamente ritrovato, ovvero nel caso di conto
vendita non andato a buon fine, qualora l’Assicurato si sia avvalso della facoltà di cui
sopra, questi potrà chiedere la stipula di un nuovo contratto per il veicolo tornato in
suo possesso. In tal caso il contratto è assegnato alla CU 14 ed alla classe di merito
interna 15.
e) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni
di un veicolo o di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da
una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, al nuovo contratto è attribuita la
classe di merito interna corrispondente alla medesima classe CU già maturata sul
veicolo, secondo quanto previsto dalle tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate
nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
28 di 157
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
In caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il
Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo. Al nuovo contratto è attribuita
la classe CU indicata sul contratto temporaneo, qualora presente, e la classe di merito
interna 14.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero si procede alla determinazione della classe di
merito “CU” (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base alla
dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo
di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. In base a tale classe,
viene attribuita la classe di merito interna di cui alla lettera a) del precedente punto 1.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente
Assicuratore, si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
4) Attestazione del rischio scaduta
Qualora l’attestazione sia scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di
merito “CU” 14 e alla classe di merito interna 20.
5) Veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta
amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata
l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il
Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario
Liquidatore, per determinare la classe CU in mancanza dell’attestazione sullo stato del
rischio, il Contraente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli
elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto
prima della scadenza annuale, l’ultima classe di merito “CU” cui era stato assegnato il
contratto.
Determinata la classe CU, la classe di merito interna viene assegnata secondo quanto
previsto dalle tabelle “Classe FATA di assegnazione” riportate nella Tariffa messa a
disposizione presso i punti vendita.
6) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di
noleggio a lungo termine
Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a
lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisiti in proprietà
mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare:
- l’ultima attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo stesso;
- la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio con l’indicazione
dell’utilizzatore del veicolo.
La classe di merito interna del nuovo contratto viene attribuita secondo le regole previste
dalle lettere a) e b) del precedente punto 1.
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O
VOLTURA AL P.R.A.
In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A., il
contratto viene assegnato alla classe di merito interna 14 in caso di prima immatricolazione
e alla classe di merito interna 17 in caso di voltura al P.R.A., fatta salva, nei casi di acquisto
di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte del proprietario persona
fisica già titolare di polizza assicurativa ovvero da parte di componente stabilmente
convivente del nucleo familiare dello stesso, l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti
al riguardo8.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
29 di 157
C. MANCATA PRESENTAZIONE
In mancanza della consegna dell’attestazione e/o della relativa documentazione integrativa
o del contratto temporaneo precedente il contratto è assegnato alla classe di merito “CU”
18 e alla classe di merito interna 21.
16.3 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di
merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente5 e alla classe di merito
interna in base alle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate, a
seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti
per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.
Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati:
• per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo
garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;
• per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo
garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di
responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia
secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia
pari o superiore al 51%.
1) Assenza di sinistri su Attestato di rischio
In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia
di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini
dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche
qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui
“cumulo” sia inferiore al 51%.
2) Presenza di sinistri su Attestato di rischio
Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito
di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto
dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle
regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate.
Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati
effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale
successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra
descritte.
Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle
riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive
Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque
entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri
– anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi
effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino
nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere
effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati
nell’attestazione sullo stato del rischio.
La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per
l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1 se l’attestato di rischio
contiene, per tutte le annualità civili riportate, l’informazione sul numero dei
sinistri dell’anno civile di riferimento. Qualora invece sull’attestato di rischio, in
corrispondenza di almeno una delle annualità civili riportate sullo stesso, sia
indicato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile), l’evoluzione
della classe di merito interna seguirà le regole indicate nella Tabella 2.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
30 di 157
Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS – ATTESTATO COMPLETO
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - attestato completo
1 sinistro penalizzante
nell'ultimo periodo di
osservazione
2 sinistri penalizzanti
nell'ultimo periodo di
osservazione
3 sinistri penalizzanti
nell'ultimo periodo di
osservazione
4 o più sinistri penalizzanti
nell'ultimo periodo di
osservazione
0 sinistri
Attestato
con un
sinistro
Attestato
con più di 1
sinistro
Attesta
to con
2
sinistri
Attestat
o con
più di 2
sinistri
Attestato
con 3
sinistri
Attestato
con più di
3 sinistri
Attestato
con 4 sinistri
Attestato
con più di 4
sinistri
1N
1N
1K
1G
1E
1A
2
6
8
12
1M
1N
1J
1F
1D
1
3
7
9
13
1L
1M
1I
1E
1C
2
4
8
10
14
1K
1L
1H
1D
1B
3
5
9
11
15
1J
1K
1F
1B
1
5
7
11
13
17
1I
1J
1E
1A
2
6
8
12
14
18
1H
1I
1D
1
3
7
9
13
15
19
1G
1H
1C
2
4
8
10
14
16
20
1F
1G
1B
3
5
9
11
15
17
21
1E
1F
1A
4
6
10
12
16
18
21
1D
1E
1
5
7
11
13
17
19
21
1C
1D
2
6
8
12
14
18
20
21
1B
1C
3
7
9
13
15
19
21
21
1A
1B
3
7
9
13
15
19
21
21
1
1A
4
8
10
14
16
20
21
21
2
1
5
9
11
15
17
21
21
21
3
2
6
10
12
16
18
21
21
21
4
3
7
11
13
17
19
21
21
21
5
4
8
12
14
18
20
21
21
21
6
5
9
13
15
19
21
21
21
21
7
6
10
14
16
20
21
21
21
21
8
7
11
15
17
21
21
21
21
21
9
8
12
16
18
21
21
21
21
21
10
9
13
17
19
21
21
21
21
21
11
10
14
18
20
21
21
21
21
21
12
11
15
19
21
21
21
21
21
21
13
12
16
20
21
21
21
21
21
21
14
13
17
21
21
21
21
21
21
21
15
14
18
21
21
21
21
21
21
21
16
15
19
21
21
21
21
21
21
21
17
16
20
21
21
21
21
21
21
21
18
17
21
21
21
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
21
21
21
21
20
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
Classe di
merito
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
31 di 157
Tabella 2 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS – ATTESTATO
INCOMPLETO
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - attestato incompleto
1 sinistro penalizzante
nell'ultimo periodo di
osservazione
2 sinistri penalizzanti
nell'ultimo periodo di
osservazione
3 sinistri penalizzanti
nell'ultimo periodo di
osservazione
4 o più sinistri
penalizzanti nell'ultimo
periodo di osservazione
Classe
di
merito
0
sinistri
Attestato
con un
sinistro
Attestato
con più
di 1
sinistro
Attestato
con 2
sinistri
Attestato
con più
di 2
sinistri
Attestato
con 3
sinistri
Attestato
con più
di 3
sinistri
Attestato
con 4
sinistri
Attestato
con più
di 4
sinistri
1N
1N
1J
1G
1D
1A
3
6
9
12
1M
1N
1H
1F
1B
1
5
7
11
13
1L
1M
1G
1E
1A
2
6
8
12
14
1K
1L
1F
1D
1
3
7
9
13
15
1J
1K
1D
1B
3
5
9
11
15
17
1I
1J
1C
1A
4
6
10
12
16
18
1H
1I
1B
1
5
7
11
13
17
19
1G
1H
1A
2
6
8
12
14
18
20
1F
1G
1
3
7
9
13
15
19
21
1E
1F
2
4
8
10
14
16
20
21
1D
1E
3
5
9
11
15
17
21
21
1C
1D
4
6
10
12
16
18
21
21
1B
1C
5
7
11
13
17
19
21
21
1A
1B
5
7
11
13
17
19
21
21
1
1A
6
8
12
14
18
20
21
21
2
1
7
9
13
15
19
21
21
21
3
2
8
10
14
16
20
21
21
21
4
3
9
11
15
17
21
21
21
21
5
4
10
12
16
18
21
21
21
21
6
5
11
13
17
19
21
21
21
21
7
6
12
14
18
20
21
21
21
21
8
7
13
15
19
21
21
21
21
21
9
8
14
16
20
21
21
21
21
21
10
9
15
17
21
21
21
21
21
21
11
10
16
18
21
21
21
21
21
21
12
11
17
19
21
21
21
21
21
21
13
12
18
20
21
21
21
21
21
21
14
13
19
21
21
21
21
21
21
21
15
14
20
21
21
21
21
21
21
21
16
15
21
21
21
21
21
21
21
21
17
16
21
21
21
21
21
21
21
21
18
17
21
21
21
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
21
21
21
21
20
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
32 di 157
ART. 17 TIPO GUIDA
Ove l’assicurazione sia stipulata per un’autovettura, la copertura può essere prestata
alternativamente in una delle tre modalità di seguito indicate.
In polizza sarà valorizzata la modalità scelta dal Contraente che, nel sottoscrivere il
contratto, rende la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice
civile.
Per gli autotassametri l’assicurazione è, invece, prestata esclusivamente con la modalità
“Guida libera” .
A) Guida esclusiva
(non prestabile per autotassametri)
FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente
dal proprietario/locatario dello stesso come risultante dalla carta di circolazione, purché
regolarmente abilitato e che abbia compiuto i 23 anni di età. Qualora al momento del
sinistro alla guida si trovi un conducente diverso dal proprietario/locatario, FATA eserciterà
diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai
terzi danneggiati fino a concorrenza dell’importo del sinistro e comunque con il limite
massimo di Euro 5.000.
Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:
• per causa di forza maggiore;
• in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
• in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
B) Guida libera (over 26)
(non prestabile per autotassametri)
FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidata esclusivamente da
conducenti regolarmente abilitati che abbiano compiuto i 26 anni di età. Qualora al
momento del sinistro alla guida si trovi un conducente di età inferiore, FATA eserciterà
diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi
danneggiati fino a concorrenza dell’importo del sinistro e comunque con il limite massimo
di Euro 5.000.
Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:
• per causa di forza maggiore;
• in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
• in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
C) Guida libera
FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidata da chiunque risulti
regolarmente abilitato alla guida dello stesso a norma delle disposizioni in vigore.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)
ART. 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE
18.1
Salva Bonus
(non prestabile per autotassametri)
Fermo quanto previsto dall’art. 16 - FORMA TARIFFARIA, ai fini dell’evoluzione della classe
di merito interna, FATA non terrà conto del Malus che derivi dal primo sinistro penalizzante
pagato nel periodo di osservazione del contratto e, pertanto:
- in assenza di ulteriori sinistri, la classe di merito interna non subirà alcuna
evoluzione rispetto alla classe dell’annualità precedente;
- per i sinistri successivi al primo che diano luogo all’applicazione del Malus, la classe
di merito interna verrà determinata secondo le “Tabelle delle regole evolutive
Bonus/Malus” senza tener conto del primo sinistro penalizzante.
Restano fermi i criteri di evoluzione della classe di Conversione Universale secondo le
disposizioni vigenti.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
33 di 157
Nel caso di rinnovo dell’assicurazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 - DURATA
DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, per le annualità successive alla prima, la
presente condizione aggiuntiva potrà essere mantenuta esclusivamente in assenza di
sinistri penalizzanti nell’ultimo periodo di osservazione.
18.2
In Carrozzeria SiCura
FATA prende atto che, in conseguenza di un sinistro con danni al veicolo indicato in polizza
per cui risultino congiuntamente verificate le seguenti condizioni:
• sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto secondo la normativa vigente;
• non risulti alcuna responsabilità a carico dell’Assicurato;
il veicolo garantito dovrà essere affidato per la riparazione, entro 15 giorni dalla data di
denuncia del sinistro a FATA, a una delle carrozzerie convenzionate con FATA, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.FATA-assicurazioni.it e disponibile presso tutte le
Agenzie.
A fronte di tale impegno, FATA riconosce al Contraente la percentuale di sconto sul premio
imponibile della garanzia RCA indicata in tariffa.
In assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, il risarcimento del danno sarà
effettuato secondo le diverse modalità previste dalla normativa di legge vigente13.
Fermo restando quanto previsto dall’ART. 107 - Modalità per la denuncia dei sinistri in
tema di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, se successivamente alla consegna
del veicolo alla carrozzeria per la riparazione dovesse essere accertata una responsabilità
totale o parziale dell’Assicurato, questi o il Contraente dovrà corrispondere alla carrozzeria
la parte dei costi proporzionale al grado di responsabilità riconosciutagli, ovvero rimborsare
FATA, qualora questa abbia già provveduto all’integrale pagamento del danno, tali costi.
Qualora la presente condizione venga disattesa, il Contraente è tenuto a rifondere FATA di
un importo pari allo sconto di cui ha goduto sul premio imponibile per la Responsabilità
Civile scegliendo la presente condizione aggiuntiva, oltre al relativo contributo al Servizio
Sanitario Nazionale ed alle imposte dovute sul suddetto importo.
18.3 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
A parziale deroga dell’ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa nei
confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento
del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni
previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le
ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi
del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del
conducente.
18.4 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto
irregolare di persone
A parziale deroga dell’ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona
convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati,
rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:
• qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non
abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in
possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
• qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito,
quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione.
18.5
Circolazione in Aree Aeroportuali
A parziale deroga dell’ART. 13 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE, la garanzia è
operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
34 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Autovetture”
“Autotassametri” (esclusa la garanzia Cristalli)
Forma di assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti al veicolo assicurato è:
_
_
_
_
_
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
INCENDIO è: Valore Intero;
FURTO è: Valore Intero;
KASKO COMPLETA è: Valore Intero;
EVENTI SPECIALI è: Valore Intero;
CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto.
Prestabilità e validità delle garanzie
Le garanzie Incendio e Furto, acquistabili anche in assenza della garanzia Responsabilità
Civile, devono essere necessariamente acquistate insieme.
Le garanzie Extesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali e Cristalli sono
acquistabili, anche disgiuntamente, soltanto in presenza delle garanzie Incendio e Furto.
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente
se espressamente valorizzate in polizza.
In alternativa alla garanzia Kasko Completa, in presenza delle garanzie Incendio e Furto, ove
sia assicurata un’ autovettura (esclusi, quindi, autotassametri), può essere acquistata altresì
la garanzia Collisione della sezione Tutela Light, nonché, ad integrazione della stessa, la
relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali selvatici o randagi.
ART. 19 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO
Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata
completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni
di assicurazione.
Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un
importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si
intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore
sia compreso nella somma assicurata .
ART. 20 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad
adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione
del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
ART. 21 GARANZIA INCENDIO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo
subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine .
21.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
35 di 157
In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio,
l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui ai paragrafi 21.1.1 e 21.1.2 che seguono.
21.1.1 Ricorso terzi da incendio
FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene
indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale
civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal
sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in
circolazione, fermo quanto disposto dall’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di
terzi.
La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico
dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o
penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa
dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da
qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile.
Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’ART. 108 - Gestione delle
vertenze.
21.1.2 Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa
FATA, entro il limite massimo di Euro 25.000 per sinistro, indennizza i danni
materiali e diretti prodotti dal sinistro Incendio al locale di proprietà del Contraente
o del proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa dello stesso, escluso
il relativo contenuto. L’Assicurato deve far pervenire all’Impresa copia del verbale
dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente e comunicare
eventuali polizze stipulate contro i danni da incendio alle proprietà immobiliari
danneggiate ai sensi dell’art. 1910 del codice civile.
Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi da Incendio di cui al paragrafo 21.1.1 del precedente
comma, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave
dell’Assicurato con conseguente esclusione dell’indennizzo del danno al veicolo assicurato in
base alla garanzia Incendio.
ART. 22 GARANZIA FURTO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. L’assicurazione copre anche i danni da scasso
subiti dal veicolo nell’esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso contenuti
e non assicurati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
22.1
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base ad una delle dichiarazioni relative
alla presenza dei mezzi di protezione del veicolo assicurato di cui alle lettere da A) a D),
presenza che comporta una correlativa diminuzione del premio.
In polizza sarà valorizzata l’opzione eventualmente effettuata dal Contraente che, nel
sottoscrivere il contratto, rende, quindi, la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892
e seguenti del codice civile.
A) Antifurto satellitare - Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto satellitare,
che ne permette la localizzazione da parte del gestore del servizio. L’Assicurato si
obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza
dell’antifurto ed alla operatività della convenzione con il gestore.
B) Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato
nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In
caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del
luogo di ricovero abituale.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
36 di 157
C) Antifurto immobilizer - Il veicolo assicurato è dotato di sistema antifurto che consente di
bloccare l’avviamento del motore. Questo si inserisce automaticamente con l’estrazione
della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.
D) Antifurto elettronico - Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto
elettronico, che permette il blocco delle portiere e dell’avviamento del motore.
L’Assicurato si obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa
alla presenza dell’antifurto.
22.2
Recupero del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo
rubato o di parti di esso.
Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA
risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.
Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il
proprietario, come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato
recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della
suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa
verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In
questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il
relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.
ART. 23 GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO
Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti da A) a G),
FATA indennizza le spese e i danni di seguito indicati che siano conseguenza del verificarsi di
sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto:
A) Rimborso tassa di proprietà, tassa di immatricolazione – In caso di sinistro che abbia
determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate la quota parte della tassa di
proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della
tassa stessa, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di
un altro veicolo, fino alla concorrenza complessiva di Euro 500. Gli indennizzi per tali spese
sono corrisposti all’Assicurato contestualmente all’indennizzo del sinistro per perdita totale.
B) Recupero e custodia – In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto
totale, vengono indennizzate le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e la custodia
del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500.
C) Indennizzo per indisponibilità del veicolo – In caso di sinistro Incendio o Furto totale, verrà
riconosciuto in favore dell’Assicurato un importo pari ad Euro 25 per ogni giorno di
indisponibilità del veicolo, dal giorno successivo alla denuncia di sinistro fino al giorno in cui
il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo
di 20 giorni.
D) Danni ai bagagli – In caso di sinistro Incendio che abbia comportato danni al veicolo
superiori all’80% del suo valore commerciale, verranno indennizzati i danni ai bagagli
trasportati per un importo massimo di Euro 250. Per bagagli si intendono gli oggetti di uso
comune e personale che i viaggiatori recano con loro quali indumenti, materiale sportivo e
attrezzature da campeggio di proprietà dell’Assicurato, del conducente autorizzato e dei
trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di
metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di
particolare valore artistico e d’artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori,
apparecchi radio, ottici e simili.
E) Perdita chiavi – Vengono indennizzate sino alla concorrenza complessiva di Euro 250 le
spese sostenute e documentate dall’Assicurato per:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
37 di 157
•
•
l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio
del congegno antifurto;
la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento,
sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo
assicurato.
F) Rifacimento documenti di circolazione e targhe – Vengono indennizzate le spese sostenute
e documentate dall’Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle
targhe, a causa di loro smarrimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la
reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza complessiva di Euro 250.
G) Spese di lavaggio e disinfezione – In caso di furto totale a cui faccia seguito il ritrovamento
del veicolo, vengono indennizzate le spese per il lavaggio e la disinfezione del veicolo
stesso con il limite massimo di Euro 100.
Gli importi massimi riferiti alle singole fattispecie disciplinate nei punti da A) a G) che
precedono, si intendono tutti per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 24 GARANZIA KASKO COMPLETA
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la
circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 25 GARANZIA EVENTI SPECIALI
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato in conseguenza di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 26 GARANZIA CRISTALLI
(non prestabile per autotassametri)
FATA rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per
sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la
sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a
seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali.
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui
l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
38 di 157
ART. 27 ESCLUSIONI
27.1
Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattivià.
d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
27.2
Esclusioni specifiche per la garanzia Furto
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattivià.
d) subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina;
e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che
rientrino nella definizione di Accessori.
27.3
Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida,
riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività.
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al
quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice
della strada;
g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e
scarico;
h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;
i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non
congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;
j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
39 di 157
27.4
Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque
insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià.
27.5
Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli
Sono esclusi dalla garanzia:
a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la
sicurezza;
b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;
c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.
d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con
il presente contratto.
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
ART. 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO
Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia
Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.
28.1
Apparecchi audiofonovisivi
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 27.2- Esclusioni specifiche
per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come
definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento
della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità
assicurativa.
In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 100.
28.2
Danni successivi al furto
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 27.2 - Esclusioni specifiche
per la garanzia Furto, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito
della circolazione successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni subiti dalle parti
meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli.
La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri
limiti indicati in polizza per la garanzia Furto.
28.3
Limitazione al furto o rapina totale
A parziale deroga di quanto previsto nell’artART. 22 - garanzia Furto, l’assicurazione Furto
è limitata al solo caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato non ritrovato entro 60
giorni dalla data di denuncia del sinistro. L’assicurazione opera anche in caso di
ritrovamento del veicolo che avvenga entro i 60 giorni dal furto o dalla rapina, purché il
veicolo stesso sia ridotto allo stato di relitto inservibile o, comunque, abbia danneggiamenti
di entità superiore all’80% del suo valore commerciale al momento del furto o della rapina.
La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a
concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato e con gli altri limiti
previsti in polizza per la garanzia Furto.
ART. 29 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE
INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI
29.1
GARANZIE
Sempre Nuova
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
40 di 157
A parziale deroga di quanto previsto degli articoli che disciplinano l’oggetto delle singole
garanzie come integrati dal secondo comma del punto 111.2 dell’ART. 111 Determinazione dell’ammontare del danno, in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi
dall’immatricolazione del veicolo assicurato, per tutte le garanzie della presente sezione
valorizzate in polizza – ad esclusione comunque delle garanzie Extesa Incendio e Furto e
Cristalli – in caso di danno parziale, l’ammontare del danno verrà determinato in base al
costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado
d’uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
41 di 157
SEZIONE TUTELA LIGHT
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Autovetture”
“Autotassametri” (per le sole garanzie Incendio Light e Fenomeni Naturali)
Forma dell’assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali
e diretti al veicolo assicurato:
_
_
_
_
per
per
per
per
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
INCENDIO LIGHT è: Primo Rischio Assoluto;
FENOMENI NATURALI è: Primo Rischio Assoluto;
COLLISIONE è: Primo Rischio Assoluto;
CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto.
Prestabilità e validità delle garanzie
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide ed operanti esclusivamente se
espressamente valorizzate in polizza, possono essere acquistate, anche disgiuntamente l’una
dall’altra, soltanto in presenza della garanzia Responsabilità Civile e, con la sola eccezione
della garanzia Collisione (ed eventuale relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali
selvatici o randagi), sono alternative alle garanzie di cui alla Sezione Tutela su Misura.
La possibilità di acquistare la garanzia Cristalli di cui alla presente Sezione è subordinata
altresì alla presenza del pacchetto “Infortuni del conducente” della Sezione Tutela a bordo.
ART. 30 GARANZIA INCENDIO LIGHT
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale
del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio
con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del
serbatoio stesso ed azione del fulmine.
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza.
30.1
Estensione di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio Light,
l’assicurazione si intende estesa al Ricorso terzi nei termini di seguito precisati.
30.1.1 Ricorso terzi da incendio
FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 100.000 per sinistro, tiene
indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale
civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal
sinistro Incendio Light a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in
circolazione, fermo quanto disposto dall’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla qualifica di
terzi.
La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a
carico dell’Assicurato.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia il sinistro si considera
indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato con conseguente
esclusione dell’indennizzo del danno al veicolo assicurato in base alla garanzia
Incendio Light.
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o
penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
42 di 157
dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da
qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile.
Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’ART. 108 - Gestione delle
vertenze.
ART. 31 GARANZIA FENOMENI NATURALI
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale
del veicolo assicurato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di
grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani.
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza.
ART. 32 GARANZIA COLLISIONE
(non prestabile per autotassametri)
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, che si intende limite per
sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale
del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione
con veicoli a motore identificati verificatasi durante la circolazione, anche se cagionati o
occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi,
dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del
veicolo assicurato, nonché dei trasportati.
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza.
ART. 33 GARANZIA CRISTALLI
(garanzia prestabile esclusivamente per contratti emessi in sostituzione di un
precedente contratto in cui era già presente tale copertura)
FATA rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per
sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la
sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a
seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali.
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui
l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA.
ART. 34 ESCLUSIONI
34.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro
incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari,
invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e
vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni,
alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto,
controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià.
d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli
impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da
quelle proprie del veicolo.
34.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Fenomeni Naturali
Sono esclusi dalla garanzia i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche,
terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o
radioattivià.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
43 di 157
34.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone
con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari,
invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e
vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni,
alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto,
controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià.
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara;
e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.
186 e 187 del codice della strada;
g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico
e scarico;
h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;
i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non
congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;
j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.
34.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli
Sono esclusi dalla garanzia:
a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la
sicurezza;
b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;
c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.
d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia
prestata con il presente contratto.
SEZIONE TUTELA LIGHT
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Ove la condizione aggiuntiva disciplinata di seguito sia valorizzata in polizza, la garanzia
Collisione è prestata con le estensioni di seguito precisate.
ART. 35 CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE
35.1 Collisione con animali selvatici o randagi
Ad integrazione dell’ART. 32 - GARANZIA COLLISIONE, FATA indennizza altresì i danni
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici
o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute, ferme le
esclusioni di cui al paragrafo 34.3 - Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione.
La suddetta estensione di garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia riportata in
polizza per la garanzia Collisione e, nell’ambito della somma assicurata indicata in polizza per
la suddetta garanzia.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
44 di 157
SEZIONE TUTELA A BORDO
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Autovetture”
“Autotassametri”
Prestabilità e validità delle garanzie
Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione
Responsabilità Civile ovvero delle garanzie Incendio e Furto della Sezione Tutela su Misura.
La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top
e Classic) ed acquistabili autonomamente l’uno dall’altro scegliendo la forma ritenuta più
idonea con riferimento a ciascuno:
pacchetto “Assistenza stradale” (forma Top o forma Classic)
pacchetto “Tutela Legale” (forma Top o forma Classic)
pacchetto “Infortuni del conducente”, dedicato alla persona e comprensivo di garanzie
Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic)
Le singole garanzie sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in
polizza.
ASSISTENZA STRADALE
ART. 36 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE
Le garanzie Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna
precisati, nei casi in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti,
indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite di 3 volte per
tipo per annualità assicurativa.
La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da FATA a Europ Assistance, cui
l’Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa.
36.1 Soggetti assicurati
Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati:
• il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello
stesso;
• per le sole prestazioni di cui agli artt. 36.7 - Rientro dei passeggeri / Prosecuzione
del viaggio, 36.17 - Rientro sanitario e 36.20 - Rientro salma, anche le persone
trasportate a bordo del veicolo stesso purché come numero totale non superino
quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.
36.2
Soccorso stradale
36.2.1
Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in
polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura
Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare
il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora
ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per
effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non
siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia
autonomamente. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un
massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza resterà a carico
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
45 di 157
dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le
riparazioni.
36.2.2
Sostituzione
gomme
e
montaggio
catene
del
veicolo
multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o
prensione
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il
conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in
via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al
precedente paragrafo 36.2.1- Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato
anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di
catene.
Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro
300 per sinistro.
Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate:
- le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia
subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica
o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se
indispensabili per il recupero del veicolo.
36.3 Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia)
(garanzia prestata solo con la Forma Top)
In aggiunta a quanto indicato per la forma Classic, se, in conseguenza di guasto,
incidente, incendio, furto o rapina, anche solo tentati, del veicolo assicurato, venga
erogata la prestazione di cui al paragrafo 36.2.1- Mezzo di soccorso per il traino del
veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà altresì a disposizione
dell’Assicurato, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, senza
autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita presso il luogo del
fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di
destinazione del soccorso stradale.
Qualora non vi fosse disponibilità locale, Europ Assistance terrà a proprio carico gli
eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il
pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al
momento del sinistro l’Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il
pagamento della cauzione richiesta per la fornitura sul posto dell’auto sostitutiva,
scatterà l’opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra. Europ Assistance terrà a
proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale
termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa
costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al
raggiungimento dei massimali previsti al paragrafo 36.6 - Auto in sostituzione in Italia.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio
convenzionata e, qualora fosse necessario, Europ Assistance terrà a proprio carico i
costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del
veicolo avvenga prima del periodo previsto, una volta effettuata la stessa, l’Assicurato
dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione con le modalità sopra descritte.
Ai fini della’ erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà esibire alla società di
noleggio patente di guida in originale e valida.
Restano comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in
genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale
eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno
essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo
stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli necessari per la riparazione del danno da guasto, incidente,
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
46 di 157
incendio, furto o rapina, consumati o tentati, presupposto dell’attivazione della
prestazione di cui al presente articolo;
• immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.
36.4 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti
danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura
Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il
veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo Europ Assistance a proprio
carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L’eventuale
eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione
potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate
garanzie di pagamento. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il
veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale
pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
36.5 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza
alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla
successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta
dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua
demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo
costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente
documentazione:
•
libretto di circolazione in originale;
•
foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
•
targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre
l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità
competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a:
•
codice fiscale (fotocopia);
•
documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta
d'identità o equivalente);
•
documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo,
qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione
del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro
15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il
demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del
recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a
norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione
relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle
disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti
"rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro
Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito
del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al
pagamento.
36.6 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti
immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
47 di 157
certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari
ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione
dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente
con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa,
un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata per un massimo di
15 giorni con percorrenza illimitata, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo
costo. A seguito di furto totale, rapina o distruzione totale del veicolo l’autovettura in
sostituzione sarà erogata fino a un massimo di 30 giorni. Restano sempre a carico
dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle
assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il
prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un
deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere
versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.
36.7 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione valida
ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato
oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in
condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di
rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
•
un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure
•
un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).
Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le
franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di
spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere
oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso
dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio
carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 500 complessivi per sinistro. Al
rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance
zal netto del massimale previsto.
36.8 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto
immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di
furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del
veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo.
36.9 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti
immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la
Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, tenendo Europ Assistance
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un
massimo di Euro 500 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo
sinistro (Assicurato e trasportati).
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
48 di 157
36.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo
all’estero)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e
ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di
furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto
stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura
Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione,
organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente
concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della
giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa
sono a carico di Europ Assistance. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il
sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in
Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a
proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto
dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai
diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori
sono a carico dell'Assicurato.
36.11 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o
e nessuno degli eventuali
ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale
passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa
metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i
passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
36.12 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio
indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non
possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con
il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci
in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili
presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà
rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di
spedizione restano a carico di Europ Assistance.
36.13 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato
debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente
e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a
pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 500. Qualora
l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500 la prestazione diventerà
operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate
garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non
potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 1.000.
36.14 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all’estero)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di
ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il
veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
49 di 157
provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un
massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
36.15 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo
all’estero)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di
incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora
l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di
prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000 tanto per la
cauzione penale che per la cauzione civile.
36.16 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di
incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora
l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di
prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.500.
36.17 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le
condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura
Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in
ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà
il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute:
•
aereo sanitario;
•
aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
•
treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•
autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a
spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il
viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel
caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia
provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono
essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
36.18 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato
coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo
superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un
componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico
la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.
36.19 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato
e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in
caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la
Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della
riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo
preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso
nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
50 di 157
Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 1.000 per
sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il
sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la
Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio
carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il
sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi
di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico
dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la
prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle
garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.
36.20 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,
l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il
trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a
proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro, ancorché
siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di
tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la
Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa
adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero
della salma.
36.21 Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero)
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 36.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo
pianale dall’estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione
del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello
stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla
demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.
36.22 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della
Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
•
estratto cronologico generale o storico;
•
perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed
inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In
seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere
agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La
Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla
integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell'assistenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.
TUTELA LEGALE
ART. 37 GARANZIE TUTELA LEGALE
FATA, avvalendosi di Europ Assistance, assume a proprio carico alle presenti condizioni e nei
limiti del massimale indicato in polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali di seguito
riportate, conseguenti alle ipotesi individuate nei paragrafi 37.1 - Delimitazioni e 37.3 - Casi
assicurati.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
a) le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
b) le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un
importo massimo fino a Euro 2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il
distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da
quello di residenza dell’Assicurato;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
51 di 157
c) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
d) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’art.ART. 140 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE lettera 2) A);
e) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e
di periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’ART. 140 - GESTIONE
DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE lettera 2) B);
f) le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
g) le spese di giustizia;
h) le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie comprese anche le spese degli
arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
i) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art.
9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima;
j) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500.
FATA garantisce, inoltre, attraverso Europ Assistance:
k) l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie
oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati, fornendo altresì informazioni sulle
modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni contrattuali in corso ed i
sinistri già in essere. L'Assicurato, quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance,
può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli
consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti
alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e
riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
37.1 Delimitazioni
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei
procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed
alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente
garantite nel caso di due esiti negativi.
37.2 Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni
Sono Assicurati:
• il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza;
• i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia
anagrafico;
• il conducente autorizzato;
• i trasportati;
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
• il veicolo a motore indicato in polizza;
• i rimorchi, comprese le roulotte, ed i carrelli appendice quando trainati dal veicolo.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del
proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza ovvero, se la vertenza non lo
coinvolge, dell’Assicurato da lui indicato. Il beneficiario dell’indennizzo contrattualmente
previsto è sempre il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza, unica persona
abilitata a richiedere le prestazioni assicurative garantite.
37.3 Casi assicurati
Forma Classic
Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal
paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di
diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione alle seguenti
fattispecie:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
52 di 157
1) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di
procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti
per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni
derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione
ufficiale della notizia di reato;
3) proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione
amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o
interdizione alla guida in un Paese di cui all’ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE a
seguito di incidente stradale.
4) il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore
in seguito ad incidente stradale.
Per i punti 3 e 4 Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla
redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Forma Top
In aggiunta a quanto indicato per la Forma Classic, gli oneri indennizzabili, come
delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni
operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla
circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione a:
5) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti
stradali. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso
a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art.530
codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione
per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di
estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento
diverso da quello sopra indicato.
Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall’ART. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal
paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano, inoltre, con riferimento a:
6) le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
7) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di
procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali
nei quali il proprietario/locatario del veicolo assicurato e/o i componenti del suo nucleo
familiare risultanti dallo stato di famiglia anagrafico siano rimasti coinvolti come pedoni
oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a
motore.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ART. 38 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L’assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che
non abbia compiuto i 75 anni di età alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le
operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, purché
detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è
operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per
il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello
stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del
sinistro Infortuni.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o
un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
53 di 157
misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Sono inoltre considerati infortuni:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento od il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per
queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la
malaria.
L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali
e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.
Capitale assicurato / Somma assicurata
INFORTUNI
Forma
ASSISTENZA
Invalidità
Permanente
Morte
Rimborso Spese
Mediche
Indennità da
Ricovero
Classic
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.000
***
Classic
€ 75.000
€ 75.000
€ 1.500
***
Classic
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.000
***
Top
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.000
€ 30
Top
€ 75.000
€ 75.000
€ 1.500
€ 50
Top
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.000
€ 65
Assistenza a
seguito di
infortunio
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
38.1 Persone non assicurabili
Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a
conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in
terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi,
forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni
ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra
richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del
codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
dell’Assicurato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI
38.2 Invalidità Permanente
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde:
A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base
dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei
valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
• per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni
diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate
sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
54 di 157
•
per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si
procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il
valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella
tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo
conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del
grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi
correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali
d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita
anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una
percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna
menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso
di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche
successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
55 di 157
Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente
Descrizione
Destro
Perdita anatomica o funzionale di:
un arto superiore
70%
una mano od un avambraccio
60%
un pollice
18%
un indice
14%
un medio
8%
un anulare
8%
un mignolo
12%
una falange ungueale del pollice
9%
una falange di altro dito della mano
1/3 del
Anchilosi:
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con
immobilità della scapola
25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20%
supinazione libera
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera
10%
Paralisi completa:
del nervo radiale
35%
del nervo ulnare
20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della
gamba
Perdita anatomica o funzionale di:
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un dito del piede diverso dall’alluce
falange ungueale dell’alluce
Anchilosi:
dell’anca in posizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tibio-tarsica ad angolo retto
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica
Paralisi completa del nervo:
sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura:
scomposta di una costa
amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12^ dorsale
- una vertebra lombare
- del sacro
- del coccige con callo deforme
Postumi di trauma distorsivo cervicale:
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e
del collo
Perdita totale anatomica o funzionale di:
un occhio
ambedue gli occhi
Sordità completa di:
un orecchio
Sinistro
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
valore del dito
20%
15%
8%
30%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
10%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
2%
25%
100%
10%
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
56 di 157
ambedue gli orecchi
40%
Stenosi nasale assoluta:
monolaterale
Bilaterale
4%
10%
Perdita anatomica di:
un rene
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
15%
8%
38.3 Morte
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai
beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è
cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo
infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il
caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
38.4 Rimborso spese sanitarie
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa,
fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e
documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato:
Durante il ricovero per:
o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
o uso della sala operatoria e materiale d’intervento;
o rette di degenza;
o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo,
con il limite massimo del 20% della somma assicurata.
In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il
quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità
sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per
annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è
cumulabile con l’Indennità da Ricovero.
Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:
o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma
assicurata;
o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali
(purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla
data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato;
o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico
specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle
protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata;
o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a
seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma
assicurata.
Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in
originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente
quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in
euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato,
ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
38.5
Indennità da ricovero per infortunio
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top)
In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, FATA corrisponde l’indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
57 di 157
ricovero documentato. L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365
giorni per evento.
La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola
giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
38.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti)
A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni
cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli
infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
B) Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni
determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione
od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non
potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli
indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra
detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.
C) Supervalutazione invalidità permanente
I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di
indennizzabilità di cui all’ART. 38 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono
indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie
eventualmente previste.
D) Danno estetico al viso
In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza
sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità
di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non
altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA
rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il
40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di
eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da
definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA
38.7
Assistenza a seguito di infortunio
Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate – sia con la Forma Top, che con la
Forma Classic - , nei casi in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta
assistenza sanitaria, fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa.
La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a
Europ Assistance, cui l’Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura
Operativa.
38.7.1
Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può
mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici
della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da
effettuare in suo favore.
38.7.2
Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore
su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico
urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in
comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
58 di 157
medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie
da eseguire.
38.7.3
Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore
su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico
urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in
comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio
medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie
da eseguire.
38.7.4
Invio di un medico al domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle
ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati,
tenendo FATA a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per
sinistro.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il
trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante
autoambulanza.
38.7.5
Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in
autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura
Operativa invierà direttamente un’ autoambulanza, tenendo FATA a proprio carico i
relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per
compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
38.7.6
Invio di un infermiere a domicilio in Italia
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale
a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la
Struttura Operativa procurerà
direttamente all’Assicurato
un
infermiere
professionale, assumendone FATA l’onorario fino ad un massimo di Euro 150 per
sinistro.
38.7.7
Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche
obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro
clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà:
• ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto
di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
• ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue
condizioni:
1. aereo sanitario;
2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza, senza limiti di percorso.
La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro
avvenga in Paesi Europei.
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o
infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa.
FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per
sinistro.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere
curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché
le terapie riabilitative.
38.7.8
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
59 di 157
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7,
venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa
provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa
ritengono più idoneo tra i seguenti:
1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
3. autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l’assistenza
medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della
Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un
massimo di Euro 5.000 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura
Operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito
telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Operativa a possa
stabilire i necessari contatti.
38.7.9
Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’ Assicurato)
Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite
contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura
Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un
istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura
Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa
ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
1. aereo sanitario;
2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
(la Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il
trasferimento avvenga in Paesi Europei).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a
spese di FATA, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se
ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa. FATA, qualora abbia
provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non
utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o
che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso
addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
60 di 157
38.7.10
Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’ Assicurato)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di
cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a
disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo
(classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di
raggiungere l’ Assicurato ricoverato, tenendo FATA a proprio carico il relativo costo.
FATA terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare
fino ad un massimo di Euro 150.
38.7.11
Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune
di residenza dell’ Assicurato)
Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa
organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in
Italia, tenendo FATA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro
2.600 per sinistro.
Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione
diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto
garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della
salma.
38.7.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio all’estero, in conseguenza di infortunio, dovesse
sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e
immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto
dell’ Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000.
Qualora l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 3.000, la
prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa
avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Al rientro in Italia l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese
dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla
somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura
Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
38.7.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato sia ricoverato all’estero, a seguito di infortunio necessiti
dell’assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a
disposizione, tenendo FATA a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo
massimo equivalente in valuta locale a Euro 300.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti
della Struttura Operativa.
38.7.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti
all’estero (prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su
specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa
segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
61 di 157
ART. 39 ESCLUSIONI
39.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono, inoltre, le
norme generali di seguito precisate.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli
anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai paragrafi 36.13 - Anticipo spese
di prima necessità, 36.15 - Anticipo delle cauzioni penale e civile e 36.16 - Anticipo
spese legali, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di
trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si
trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui
indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la
restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso
della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale
termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli
interessi al tasso bancario corrente.
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e all’artART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE, tutte le prestazioni non sono dovute, inoltre, per
sinistri :
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
• verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
• determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato;
• determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
• determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni;
• avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative
prove ed allenamenti.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
compensazione.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata
all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati
dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l’Assicurato non
abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti
oggetto di questa assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o
anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei
magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del codice civile, all’Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento,
in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto
obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e
specificatamente ad Europe Assistance nel termine di tre giorni a pena di
decadenza. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti
prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente
quale rimborso degli eventuali maggiori costi addebitatigli dalla Compagnia
assicuratrice che ha erogato la prestazione.
39.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati,
l'assicurazione non è prestata per:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
62 di 157
a)
le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo
quanto disposto in merito dal punto 5 del paragrafo 37.3 - Casi assicurati - Forma
Top in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto,
scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
d) il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa,
salvo quanto disposto dal paragrafo 37.3 - Casi assicurati;
e) le controversie di valore inferiore a Euro 250;
f) controversie contrattuali con Europ Assistance e/o con FATA;
g) il recupero crediti;
h) controversie non espressamente indicate nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati.
i) L'assicurazione non vale, inoltre:
j) se per il veicolo a motore identificato in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di
assicurazione ai sensi di legge;
k) quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
l) quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di
immatricolazione;
m) quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti
(art.187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia
adempiuto gli obblighi previsti dall’art.189 del codice della strada per quanto
riguarda l’adempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di
fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
n) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare
o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità
indette dall’ACI (Automobile Club Italiano).
39.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie
Infortuni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti:
a)
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle
indicazioni della carta di circolazione;
b) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed
allucinogeni;
c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
d) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da
lui volontariamente compiuti o consentiti;
e) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante
l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad
interventi militari;
f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove ,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa
vigente14 e dalla giurisprudenza.
L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo,
tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o
da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive.
39.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di
Assistenza a seguito di infortunio
Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per
tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di Infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni,
pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo. .
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
63 di 157
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo
e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà,
corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e
allenamenti;
e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e
dal puerperio; malattie già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti) ed
insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni
conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato nel
paragrafo 38.1 - Persone non assicurabili.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del
contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti
della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro
stesso.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, FATA non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o
ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
Il diritto alle assistenze fornite da FATA tramite Europ Assistance decade qualora l’Assicurato
non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.
Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla
giurisdizione italiana.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
64 di 157
SECURE BOX
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
65 di 157
ART. 40 SECURE BOX
Posto che FATA ha stipulato un accordo con un fornitore di servizi telematici per l’erogazione di
servizi di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi statistici e assicurativi
tramite il dispositivo elettronico satellitare di seguito denominato Secure Box, nel caso il
Contraente, contestualmente alla stipula o al rinnovo espresso dell’assicurazione ai sensi
dell’art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, comma 2, chieda
l’installazione della Secure Box, sottoscrivendo il relativo contratto col fornitore indicato da
FATA, per le garanzie Responsabilità Civile, Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione, verrà
applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa a disposizione presso i punti vendita di
FATA; in caso i prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi del comma 2 dell’art. 3 –
DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, inoltre, il premio dovuto per la garanzia
Responsabilità Civile sarà determinato altresì in funzione dalla tipologia di percorso prevalente
e del numero dei chilometri rilevati dalla Secure Box nel precedente periodo di osservazione .
Presupposti per la validità della presente clausola sono:
-
la stipula con il fornitore, contestualmente alla sottoscrizione dell’assicurazione e per
pari durata, del contratto di comodato gratuito della Secure Box, per l’installazione,
attivazione e manutenzione della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi, le
cui condizioni vengono consegnate da FATA al Contraente, unitamente al Fascicolo
Informativo relativo al contratto di assicurazione, prima della sottoscrizione
dell’assicurazione, e cui si rinvia altresì per quanto concerne:
informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali e diritti dell’interessato;
installazione, manutenzione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo
Secure Box, servizi erogati dal fornitore e relativo ambito territoriale;
obblighi ed oneri del Contraente altresì in caso di annullamento, risoluzione,
sospensione e cessione del contratto di assicurazione, da qualunque causa
determinati;
eventuale cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato;
-
l’installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato del dispositivo Secure Box;
Il Contraente, a fronte delle riduzioni di premio praticate da FATA, per fruire delle stesse, si
impegna, quindi, a:
- consentire l’installazione e l’attivazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro 30
giorni dalla data di effetto dell’assicurazione indicata in polizza;
- consentire al fornitore di effettuare, nei tempi concordati con lo stesso, tutti gli
interventi necessari al ripristino del dispositivo in caso di guasto nonché le operazioni di
manutenzione e riparazione dello stesso eventualmente necessarie.
Ove il Contraente non rispetti i suddetti obblighi, dovrà versare a FATA l’importo
corrispondente allo sconto applicatogli sul premio di polizza, comprensivo di imposte e, per la
garanzia Responsabilità Civile, del contributo dovuto al SSN; in tal caso, infatti, venuta meno
la pattuizione contrattuale relativa alla Secure Box, il premio verrà ricalcolato di conseguenza.
Il Contraente dovrà corrispondere, in tutto o in parte, a FATA l’importo dello sconto di cui ha
fruito in relazione alla pattuizione relativa alla Secure Box altresì nei seguenti casi:
• rinuncia al servizio o, comunque, disinstallazione della Secure Box dal veicolo
assicurato in corso di contratto;
•
sostituzione del veicolo assicurato senza reinstallazione della Secure Box su
quello subentrante.
In caso di mancato adempimento da parte del Contraente dell’obbligo di pagamento del premio
integrativo dovuto in mancanza di Secure Box, ove si verifichi un sinistro Incendio, Furto,
Kasko Completa o Collisione successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta scritta formulatagli da FATA, l’indennizzo eventualmente
dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la
garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello effettivamente
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
66 di 157
corrisposto dal Contraente a seguito dell’assunzione dell’impegno relativo all’installazione,
attivazione e tenuta in efficienza della stessa, con il limite del 50%.
Resta inteso che, in caso di sospensione dell’assicurazione ai sensi dell’art 6 – SOSPENSIONE E
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, il Contraente dovrà provvedere, entro il termine definito nel
contratto con il fornitore, a far disinstallare il dispositivo da un operatore convenzionato,
lasciandolo presso lo stesso; in tale evenienza, infatti, i servizi connessi all’installazione della
Secure Box verranno disattivati per tutto il periodo della sospensione e riprenderanno dal
momento dell’eventuale riattivazione della copertura assicurativa su altro veicolo.
In caso di trasferimento dell’assicurazione su altro veicolo ai sensi dell’art. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL VEICOLO O NATANTE, comma 1, lettera b),
l’installazione e l’attivazione della Secure Box sul nuovo veicolo dovrà avvenire entro e non
oltre 30 giorni.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
67 di 157
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
68 di 157
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“
“Ciclomotori”
“Motocicli”
“Motoslitta”
“Motocarrozzetta”
ART. 41 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del
veicolo identificato in polizza.
41.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile:
1) per la circolazione del veicolo in aree private comprese le aree aeroportuali;
2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per
responsabilità civile personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i
danni al veicolo;
3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o
scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi
meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a
questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - Soggetti esclusi dalla
qualifica di terzi non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico
e scarico e le persone trasportate.
I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.
ART. 42 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia
in possesso di patente idonea ma scaduta;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione;
c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187
del codice della strada;
d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
f) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle
assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
69 di 157
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
ART. 43 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia
R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle
disposizioni vigenti in materia12.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra
impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA.
In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente
l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come
eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione.
L’attestazione non verrà inviata nel caso di:
• sospensione in corso di contratto;
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del
rateo;
• cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di
osservazione risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di
una o più rate di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che,
in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla
circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del
veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso.
Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario
del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita,
che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a
parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i
seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in
caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine,
l’utilizzatore del veicolo.
Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima
attestazione dello stato del rischio conseguita.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
70 di 157
ART. 44 FORMA TARIFFARIA
44.1
Bonus/Malus
L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di
premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come
di seguito definito.
Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i
seguenti:
•
il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi
prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio;
•
i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del
periodo precedente.
Il contratto si articola in 24 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati
nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le
percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus:
TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO
Classe di merito di
assegnazione della
scala Bonus Malus FATA
Coefficiente
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,45
0,47
0,50
0,53
0,56
0,59
0,62
0,66
0,71
0,78
0,85
0,90
0,96
1,00
1,05
1,11
1,16
1,22
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
Sconto per
evoluzione classe
in Bonus
-4,26%
-6,00%
-5,66%
-5,36%
-5,08%
-4,84%
-6,06%
-7,04%
-8,97%
-8,24%
-5,56%
-6,25%
-4,00%
-4,76%
-5,41%
-4,31%
-4,92%
-6,15%
-7,14%
-6,67%
-6,25%
-5,88%
-5,56%
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
71 di 157
44.2
Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di
merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente4 e alla classe di merito
interna in base alla “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportata, a
seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti
per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.
Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati:
• per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo
garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;
• per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo
garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di
responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia
secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia
pari o superiore al 51%.
3) Assenza di sinistri su Attestato di rischio
In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia
di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini
dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche
qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui
“cumulo” sia inferiore al 51%.
4) Presenza di sinistri su Attestato di rischio
Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito
di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto
dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle
regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate.
Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati
effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale
successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra
descritte.
Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle
riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive
Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque
entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri
– anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi
effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino
nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere
effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati
nell’attestazione sullo stato del rischio.
La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per
l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
72 di 157
Tabella 1 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS
Numero di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione
Classe di
merito di
provenienza
Nessun sinistro
1
2
3+
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1H
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
7
8
10
11
11
12
13
14
14
15
16
16
16
16
16
1
1
2
3
4
5
5
7
8
10
11
12
13
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)
ART. 45 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE
45.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti
A parziale deroga dell’art. 42 – ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa nei
confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al
momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una
delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono
comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a
conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo
cronico o tossicodipendenza del conducente.
45.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto
irregolare di persone
A parziale deroga dell’art. 42 – ESCLUSIONI E RIVALSA qualora il conducente sia
persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito
indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
73 di 157
• qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non
abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso
di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
• qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito,
quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
74 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Ciclomotori”
“Motocicli”
“Motoslitta”
“Motocarrozzetta”
Forma di assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti al veicolo assicurato è:
_ per la garanzia INCENDIO è: Valore Intero;
_ per la garanzia FURTO è: Valore Intero;
Prestabilità e validità delle garanzie
La garanzia Furto è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile ma deve
essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Incendio.
Le Garanzie Complementari sono acquistabili in presenza di almeno una tra le garanzie
Responsabilità Civile o Incendio.
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide e operanti esclusivamente se
valorizzate in polizza.
ART. 46 VALORE ASSICURATO
Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata
completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni
di assicurazione.
Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un
importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si
intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore
sia compreso nella somma assicurata.
ART. 47 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad
adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione
del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
ART. 48 GARANZIA INCENDIO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo
subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.
48.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio,
l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo.
48.1.1 Ricorso terzi da incendio
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
75 di 157
FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 50.000 per sinistro, tiene indenne
l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a
termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi,
purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 –
SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI.
La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico
dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o penali
eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e
FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, che, salvo
previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento
della propria responsabilità.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile.
Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE VERTENZE.
ART. 49 GARANZIA FURTO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
49.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del
Contraente di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a
circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio:
Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore
notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il
Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero
abituale.
In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi di
“Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà,
quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.
49.2 Recupero del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o
di parti di esso.
Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA risponde
solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.
Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il proprietario,
come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato
autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta
vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso
tra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In
questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il
relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.
ART. 50 GARANZIE COMPLEMENTARI
50.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione
FATA si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio e - ove sia valida ed operante la
relativa garanzia - per ciascun sinistro Furto indennizzabile a termini di polizza che abbia
determinato la perdita totale del veicolo, i danni e le spese di seguito indicati:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
76 di 157
a) il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l’indennità è
corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della
tassa stessa;
b) le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo, fino
alla concorrenza di Euro 250.
Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all'Assicurato contestualmente
all'indennizzo del sinistro per perdita totale.
50.2 Recupero e custodia
FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di
polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la custodia del
veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità.
La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della
circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e
per anno assicurativo.
50.3 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale sostituzione
delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a
causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.
FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di
smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi
documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla
concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla
presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità
competenti.
ART. 51 ESCLUSIONI
51.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a)
determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
b)
verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c)
verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività.
d)
derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e)
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
f)
ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
51.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe
d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia
nucleare o radioattività.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
77 di 157
d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati
all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi
componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;
e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che
rientrino nella definizione di Accessori;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
ART. 52 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO
Ove la relativa condizione aggiuntiva sia espressamente valorizzata in polizza, la garanzia
Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni di seguito precisate.
52.1 Danni successivi al furto e danni da scasso
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 51.2 - Esclusioni specifiche
per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo:
- in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli
subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione;
- nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione di
oggetti in esso contenuti e non assicurati.
Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la
garanzia furto.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
78 di 157
SEZIONE TUTELA A BORDO
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Ciclomotori”
“Motocicli”
“Motoslitta”
“Motocarrozzetta”
Prestabilità e validità delle garanzie
La garanzia Tutela Legale è acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità
Civile ovvero della garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura.
La garanzia è valida ed operante esclusivamente se espressamente valorizzata in polizza.
TUTELA LEGALE
ART. 53 GARANZIE TUTELA LEGALE
Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle
condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000, assicura la Tutela
Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per
la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo
paragrafo 53.3 - Casi assicurati.
Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:
•
le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
•
le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ
Assistance o di soccombenza dell'Assicurato;
•
le spese per l'intervento del consulente tecnico d'Ufficio, del consulente tecnico di parte
e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale;
•
le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
•
il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488
art. 9;
•
decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di
soccombenza di quest’ ultima;
•
le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente
competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE).
53.1
Delimitazioni
L'Assicurato è tenuto:
a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i
documenti necessari per la gestione del sinistro;
ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla
fine della causa.
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
(art. 541 del codice di procedura penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti
assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti
negativi.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
79 di 157
53.2
Soggetti assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al
conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa
polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente
non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del
conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
53.3
Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del
ciclomotore/motociclo indicato in polizza e
precisamente:
a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad
incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della
notizia di reato;
c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione,
revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance
provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso
purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
d) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza,
sequestrato in seguito ad incidente stradale.
ART. 54
ESCLUSIONI
54.1 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari),
eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché
da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del ciclomotore / motociclo oppure se lo stesso è
usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria
RCA;
g) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione
dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente),
salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Europ Assistance rimborsa le
spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo
che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ Assistance;
j) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
k) se per il ciclomotore / motociclo identificato in polizza non sia stato adempiuto l’obbligo di
assicurazione RC Auto ai sensi di legge.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
80 di 157
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
81 di 157
MACCHINE AGRICOLE
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Macchine Agricole”
ART. 55 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del
veicolo identificato in polizza.
55.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile:
4) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali;
5) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per
responsabilità civile personale e autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i
danni al veicolo;
6) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o
scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi
meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a
questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle
operazioni di carico e scarico e le persone trasportate.
I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.
ART. 56 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia
in possesso di patente idonea ma scaduta;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione;
c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187
del codice della strada;
d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al
suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della
legge vigente;
f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
g) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi e da veicoli
gommati destinati a sgombraneve;
h) per i danni cagionati quando la macchina agricola assicurata sia impiegata o, comunque,
destinata all’uso quale macchina operatrice.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
82 di 157
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle
assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
ART. 57 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia
R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle
disposizioni vigenti in materia12.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra
impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA.
In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente
l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come
eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione.
L’attestazione non verrà inviata nel caso di:
• sospensione in corso di contratto;
•
contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del
rateo;
• cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di
osservazione risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di
una o più rate di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che,
in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla
circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del
veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso.
Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario
del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita,
che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a
parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i
seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in
caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine,
l’utilizzatore del veicolo.
Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima
attestazione sullo stato del rischio conseguita.
ART. 58 FORMA TARIFFARIA
58.1 Tariffa Macchine Agricole
L’assicurazione relativa alle macchine agricole è stipulata nella forma tariffaria “Tariffa
Macchine Agricole”, che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in
presenza od in assenza di sinistri negli ultimi tre anni e nell’ultimo anno.
All’atto della stipulazione del contratto o dell’inclusione in garanzia della macchina agricola, il
premio sarà determinato applicando - in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in
polizza - i coefficienti indicati nella tabella FATA dei coefficienti di determinazione del premio
macchine agricole riportata nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita.
Per le annualità successive a quella della stipulazione sono applicate variazioni di premio in
base alla suddetta tabella.
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle
riduzioni dello stesso conseguenti all’applicazione della tabella di cui sopra, versando a FATA
alla scadenza dell’annualità e comunque entro 6 mesi dalla stessa - anche qualora la garanzia
non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti
o per alcuni dei sinistri penalizzanti.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
83 di 157
ART. 59 CONDIZIONI
CIVILE
AGGIUNTIVE
DELLA
SEZIONE
RESPONSABILITA’
59.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti
A parziale deroga dell’art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA FATA rinuncia alla rivalsa nei
confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento
del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni
previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le
ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi
del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del
conducente.
59.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto
irregolare di persone
A parziale deroga dell’ art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona
convivente con il proprietario del veicolo assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati,
rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:
• qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non
abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in
possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
• qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito,
quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione.
59.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 56 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera h),
l’assicurazione copre i rischi derivanti dalla circolazione altresì in occasione dell’uso del
trattore agricolo assicurato, nell’ambito di operazioni di manutenzione e tutela del
territorio ai sensi della normativa vigente in materia15 e nel pieno rispetto di quanto
prescritto dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada16 e dalla normativa speciale di settore, per attività di sgombero
neve.
Resta, pertanto, inteso che l’operatività della presente estensione di garanzia resta
esclusa altresì ove:
non sia stata riportata, in esito a visita e prova per l’accertamento dei relativi
requisiti di idoneità, l’ annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo ovvero
sul relativo allegato tecnico, dell’autorizzazione alla circolazione con le speciali
attrezzature necessarie per l’impiego quale macchina operatrice sgombraneve;
non sia stata previamente verificata la corretta installazione sul trattore agricolo
assicurato del richiesto dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o, al momento del sinistro, il dispositivo di cui sopra non sia
regolarmente funzionante.
59.4 Circolazione in aree aeroportuali
A parziale deroga dell’art. 55 - GARANZIA RESPONSABILITà CIVILE, la garanzia è
operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
84 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Macchine Agricole”
Forma di assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti al veicolo assicurato è:
_
_
_
_
_
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
INCENDIO è: Valore Intero;
FURTO è : Valore Intero;
ROTTURA DEI CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto;
KASKO COMPLETA è: Valore Intero;
EVENTI SPECIALI è: Valore Intero;
Prestabilità e validità delle garanzie
Le garanzie della presente Sezione possono
dall’acquisto della garanzia Responsabilità Civile.
essere
acquistate
indipendentemente
Le garanzie Furto ed Eventi Speciali, possono essere acquistate - anche disgiuntamente - ove
presente la garanzia Incendio.
Le Garanzie Complementari possono essere acquistate in presenza di almeno una fra le
garanzie Incendio o Infortuni del conducente della Sezione Tutela a Bordo.
La garanzia Kasko Completa è acquistabile soltanto ove siano simultaneamente presenti
altresì le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali.
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente
se espressamente valorizzate in polizza.
ART. 60 VALORE ASSICURATO
Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata
completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni
di assicurazione.
Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un
importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si
intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore
sia compreso nella somma assicurata .
ART. 61 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad
adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione
del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
ART. 62 GARANZIA INCENDIO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo
subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine .
62.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
85 di 157
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio,
l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo.
62.2
Ricorso terzi da incendio
FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene
indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale
civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal
sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in
circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA
QUALIFICA DI TERZI”.
La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a
carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o
penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa
dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da
qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del codice civile.
Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE
VERTENZE.
ART. 63 GARANZIA FURTO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
63.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del
Contraente di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a
circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio:
Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente
ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con
adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di
FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi di
“Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto,
renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del
codice civile.
63.2 Recupero del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare FATA appena abbia notizia del recupero del veicolo
rubato o di parti di esso.
Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, FATA
risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.
Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell’indennizzo, il
proprietario, come definito, rilascerà a FATA la procura a vendere quanto sia stato
recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della
suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa
verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In
questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull’importo risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto, effettuando il
relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
86 di 157
ART. 64 GARANZIE COMPLEMENTARI
64.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione
Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti A) e
B), FATA indennizza le spese di seguito indicate che siano conseguenza del verificarsi di
sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto che abbia determinato la
perdita totale del veicolo:
la quota parte della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dalla data del sinistro
fino alla data di scadenza della tassa stessa;
fino alla concorrenza complessiva di Euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa,
le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo.
Gli indennizzi per tali spese sono corrisposti all’Assicurato contestualmente
all’indennizzo del sinistro per perdita totale.
64.2 Recupero e custodia
FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a
termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la
custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità.
La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione
della circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250
per sinistro e per anno assicurativo.
64.3 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale
sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del
congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei
congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino alla
concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.
FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di
smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di
nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del
veicolo, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il
rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o
furto presentata alle Autorità competenti.
64.4 Rottura dei cristalli
FATA rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità
assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei
cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di
rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con
l’applicazione della franchigia riportata in polizza.
64.5 Ripristino air-bag
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale
ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso
funzionamento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno
assicurativo.
FATA conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai
sensi dell’art. 1916 del codice civile.
ART. 65 GARANZIA KASKO COMPLETA
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la
circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
87 di 157
ART. 66 GARANZIA EVENTI SPECIALI
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato in conseguenza di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 67 ESCLUSIONI
67.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività.
d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
67.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività.
d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente
finalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai
suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;
e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che
rientrino nella definizione di Accessori;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
67.3 Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei
Cristalli
Sono esclusi dalla garanzia:
a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la
sicurezza;
b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;
c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria;
d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con
il presente contratto.
67.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
88 di 157
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione
o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al
quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice
della strada;
g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e
scarico;
h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;
i) causati a cerchioni, pneumatici e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad
altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
j) imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da
parte del Conducente;
k) conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato;
l) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche
originarie;
m) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
n) danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili.
67.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione
o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque
insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività.
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
ART. 68 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO
Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia
Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.
68.1 Apparecchi audiofonovisivi
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 67.2 - Esclusioni
specifiche per la garanzia Furto, la garanzia furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi –
così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al
momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del
sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto
all’art. 60 – VALORE ASSICURATO.
68.2 Danni successivi al furto e danni da scasso
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 67.2 - Esclusioni
specifiche per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e
diretti subiti dal veicolo:
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
89 di 157
- in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di
quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli
consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati
all’asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.
Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in
polizza per la garanzia furto.
ART. 69 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE
INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI
GARANZIE
69.1 Sempre Nuova Macchine Agricole
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che disciplinano l’oggetto delle singole
garanzie come integrati dall’art. 112 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO,
in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall’immatricolazione del veicolo assicurato,
per tutte le garanzie della presente sezione valorizzate in polizza – a esclusione comunque
delle garanzie Garanzie Complementari – in caso di danno parziale, l’ammontare del danno
verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte
senza applicazione del degrado d’uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà essere superiore
al valore assicurato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
90 di 157
SEZIONE TUTELA LIGHT
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Macchine Agricole”
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti è:
_ per la garanzia GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE è: Primo
Rischio Assoluto;
_ per la garanzia GUASTI MECCANICI è: Primo Rischio Assoluto;
_ per la garanzia DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI è: Primo Rischio Assoluto;
_ per la garanzia MERCI TRASPORTATE è: Primo Rischio Assoluto.
Prestabilità e validità delle garanzie
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide e operanti se espressamente
valorizzate in polizza, possono essere acquistate anche disgiuntamente l’una dall’altra.
La garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, acquistabile anche in
assenza della garanzia Responsabilità Civile, deve essere necessariamente acquistata insieme
alla garanzia Incendio.
Le garanzie Guasti meccanici, Indennizzo per indisponibilità del veicolo e Merci Trasportate,
acquistabili anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile, devono essere
necessariamente acquistate insieme alle garanzie Incendio e Furto.
La garanzia Danneggiamento Pneumatici, acquistabile anche in assenza della garanzia
Responsabilità Civile, deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Kasko
Completa.
ART. 70 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dagli impianti,
apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di
correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati,
anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o
scoppio.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 71 GUASTI MECCANICI
FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dai componenti
meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto
meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.
Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle
macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo etc.) nei loro meccanismi ovvero a
seguito dell’ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del
50% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 72 DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI
FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
91 di 157
pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al
momento del sinistro il loro tasso d’usura non sia superiore al 50%.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 73 INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ’ DEL VEICOLO
In caso di incendio o furto totale, FATA si obbliga a corrispondere all’Assicurato un importo pari
a 50 euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a
quello di denuncia del
sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato,
riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 30 giorni.
ART. 74 MERCI TRASPORTATE
FATA indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite
per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli di
proprietà dell’Assicurato durante il trasporto effettuato con la macchina agricola identificata in
polizza, in conseguenza di:
1) incendio, esplosione, azione del fulmine;
2) alluvione, inondazione, trombe d’aria, uragani e grandine;
3) ribaltamento del veicolo;
4) urto, uscita di strada o collisione;
purché il danno si sia verificato durante la circolazione.
Il massimale convenuto in polizza rappresenta il limite massimo del risarcimento per sinistro e
per annualità assicurativa per i danni subiti dalle merci trasportate sulla macchina agricola,
comprese quelle trasportate su rimorchi purché questi risultino agganciati al momento del
sinistro alla macchina agricola identificata in polizza.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
74.1 Efficacia temporale dell’assicurazione
L’assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo,
inizia il viaggio assicurato e ha termine con l’arrivo del veicolo nella località di destino.
Sono esclusi gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell’inizio e dopo la fine
del viaggio.
Sono esclusi altresì, salvo patto contrario, eventuali trasbordi.
74.2 Soste della merce in corso di viaggio
La copertura è prestata anche durante eventuali soste della merce in corso di viaggio,
anche se non dovute a guasti sopraggiunti all’autoveicolo né ad avvenimenti o accidenti
previsti dall’art. 32 – MERCI TRASPORTATE ove ritenute necessarie dagli incaricati del
trasporto per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale
esecuzione del viaggio.
74.3 Valore assicurabile
Il valore assicurabile è quello per cui l’Assicurato trovasi realmente esposto.
Salvo patto contrario, detto valore si intende costituito dal prezzo di fattura o, in
mancanza di fattura, dal valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento
della caricazione aumentato del 10% a titolo di utile sperato nonché delle spese di
trasporto e di assicurazione dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non
compresi in fattura.
Qualora, in sede di liquidazione di un danno, il valore assicurato risultasse superiore al
valore assicurabile, l’eccedenza non sarà considerata, pur restando acquisito agli
assicuratori l’intero premio, fermo quanto previsto dall’articolo 1909 del codice civile.
74.4 Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”.
Fermo quanto previsto al punto precedente “VALORE ASSICURABILE”, FATA risponde
dei danni alle merci assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della
somma assicurata a prescindere dall’eventuale maggior valore complessivo delle cose
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
92 di 157
assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista
dall’articolo 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.
ART. 75 ESCLUSIONI
75.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature
Elettriche Ed Elettroniche
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe
d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia
nucleare o radioattività;
d) dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni
periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) dovuti a difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di componenti
non originali o di qualità equivalente;
f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;
g) imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte
del Conducente;
h) subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l’apparecchiatura
elettrica o elettronica;
i) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche
originarie;
j) causati alle batterie.
75.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti Meccanici
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività;
d) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
e) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al
quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 – 187 del codice della
strada;
f) dovuti all’usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni
periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di
uso e manutenzione del costruttore;
g) dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all’utilizzo di parti di
ricambio non originali o di qualità equivalente;
h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del
veicolo;
i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da
parte del Conducente;
j) subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con
componenti meccanici;
k) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche
originarie;
l) alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi
e pneumatici;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
93 di 157
m) ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che
necessitano di una sostituzione periodica;
n) dovuti alla persistente utilizzazione della macchine agricola assicurata benché
danneggiata;
o) accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal
costruttore siano stati modificati, tolti o disattivati;
p) risultanti da incidente o collisione.
75.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, gelo, sviluppo – comunque insorto, controllato o
meno – di energia nucleare o radioattività;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al
quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 – 187 del codice della
strada;
g) a pneumatici che al momento del sinistro fanno registrare un tasso di usura superiore al
50%;
h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del
veicolo;
i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da
parte del Conducente;
j) costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli
pneumatici;
k) causati dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore;
l)
verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
75.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro
rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;
b) subiti dalle merci di proprietà di Terzi;
c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
e) da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell’Assicurato, del vettore o dei suoi
dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi
organo del medesimo;
f) da combustione spontanea delle cose assicurate;
g) da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o
insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;
h) da furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano
verificati in occasione di uno degli eventi previsti all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le
circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
i) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento,
mancata riconsegna, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi
previsti all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le circostanze non abbiano consentito di
adottare le misure idonee ad evitarli;
j) derivanti da uno degli eventi di cui all’art. 32 - MERCI TRASPORTATE punto 2) quando le
merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;
k) non verificatisi durante la circolazione;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
94 di 157
l)
causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge
vigenti in materia di trasporti;
m) causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti
meccaniche che strutturali;
n) derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d’arte o nel caso
in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo;
o) causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione
o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle
competenti Autorità, salvo il caso in cui l’Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono
stati provocati da cause del tutto estranee all’esistenza del sovraccarico.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
95 di 157
SEZIONE TUTELA A BORDO
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Macchine Agricole”
Prestabilità e validità delle garanzie
Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione
Responsabilità Civile ovvero della garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura.
La sezione comprende due garanzie, acquistabili autonomamente l’una dall’altra Tutela Legale
e Infortuni del Conducente, quest’ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic).
Le singole garanzie sono valide e operanti se espressamente valorizzate in polizza.
TUTELA LEGALE
ART. 76 GARANZIE TUTELA LEGALE
Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle
condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale,
compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa
dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo
76.3 - Casi assicurati dell’art. 76 – GARANZIE TUTELA LEGALE
Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:
a) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro;
b) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ
Assistance o di soccombenza dell'Assicurato;
c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale;
d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
e) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488
art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di
soccombenza di quest’ ultima;
f) le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente
competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE).
76.1 Delimitazioni
L'Assicurato è tenuto:
- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i
documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel
corso o alla fine della causa.
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti
penali (art. 541 del codice di procedura penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti
assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due
esiti negativi.
76.2 Soggetti assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di
leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati
con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
96 di 157
qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata
unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
76.3 Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del
veicolo indicata in polizza e precisamente:
a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi
ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione
ufficiale della notizia di reato;
c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione,
revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance
provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso
purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
d) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza,
sequestrato in seguito ad incidente stradale.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ART. 77 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L’assicurazione viene prestata esclusivamente per il conducente del veicolo indicato in polizza
per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida, purché detto conducente non abbia
superato l’80° anno di età e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è
altresì estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine
operatrici e di attrezzi azionati dal veicolo stesso, nonché tutte le operazioni rese necessarie, in
caso di fermata, per la ripresa della marcia.
A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è
operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per
il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data dello
stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del
sinistro Infortuni.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o
un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in
misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Sono inoltre considerati infortuni:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento od il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per
queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la
malaria.
L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali
e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.
Forma
Classic
Classic
Classic
Capitale assicurato / Somma assicurata
INFORTUNI
Invalidità
Rimborso Spese
Morte
Permanente
Mediche
€ 30.000
€ 30.000
***
€ 50.000
€ 50.000
***
€ 75.000
€ 75.000
***
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
97 di 157
Top
€ 30.000
€ 30.000
€ 1.000
Top
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.500
Top
€ 75.000
€ 75.000
€ 2.000
77.1 Persone non assicurabili
Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a
conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in
terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi,
forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni
ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra
richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del
codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
dell’Assicurato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI
77.2
Invalidità Permanente
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde:
D) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
E) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base
dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
F) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei
valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
• per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni
diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate
sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si
procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il
valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella
tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo
conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del
grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi
correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali
d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita
anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una
percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna
menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso
di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche
successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
98 di 157
Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente
Descrizione
Destro
Perdita anatomica o funzionale di:
un arto superiore
70%
una mano od un avambraccio
60%
un pollice
18%
un indice
14%
un medio
8%
un anulare
8%
un mignolo
12%
una falange ungueale del pollice
9%
una falange di altro dito della mano
1/3 del
Anchilosi:
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con
immobilità della scapola
25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20%
supinazione libera
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera
10%
Paralisi completa:
del nervo radiale
35%
del nervo ulnare
20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della
gamba
Perdita anatomica o funzionale di:
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un dito del piede diverso dall’alluce
falange ungueale dell’alluce
Anchilosi:
dell’anca in posizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tibio-tarsica ad angolo retto
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica
Paralisi completa del nervo:
sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura:
scomposta di una costa
amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12^ dorsale
- una vertebra lombare
- del sacro
- del coccige con callo deforme
Postumi di trauma distorsivo cervicale:
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e
del collo
Perdita totale anatomica o funzionale di:
un occhio
ambedue gli occhi
Sordità completa di:
un orecchio
Sinistro
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
valore del dito
20%
15%
8%
30%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
10%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
2%
25%
100%
10%
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
99 di 157
ambedue gli orecchi
40%
Stenosi nasale assoluta:
monolaterale
Bilaterale
4%
10%
Perdita anatomica di:
un rene
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
15%
8%
77.3
Morte
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai
beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è
cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo
infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il
caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
77.4
Rimborso spese mediche
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top)
In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa,
fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e
documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato:
Durante il ricovero per:
o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
o uso della sala operatoria e materiale d’intervento;
o rette di degenza;
o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo,
con il limite massimo del 20% della somma assicurata.
In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il
quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità
sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per
annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile.
Tale indennità è cumulabile con l’Indennità da Ricovero.
Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:
o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma
assicurata;
o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali
(purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla
data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato;
o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico
specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle
protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata;
o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a
seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma
assicurata.
Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in
originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente
quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in
euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato,
ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
77.5 Estensioni di garanzia (sempre operanti)
A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni
cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
100 di 157
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli
infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
B) Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni
determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione
od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non
potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli
indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra
detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.
C) Validità Territoriale
A parziale deroga dell’art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE, l’assicurazione è valida in
tutto il mondo.
D) Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori
Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di
entrambi i coniugi, l’indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se
conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità
Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
Il massimo esborso a carico di FATA, a tale titolo, non può superare l’importo di Euro
500.000.
E) Supervalutazione invalidità permanente
I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di
indennizzabilità di cui all’art. 77 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono
indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie
eventualmente previste.
F) Danno estetico al viso
In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza
sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità
di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non
altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA
rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il
40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di
eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da
definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.
G) Anticipo indennizzo
FATA, su richiesta dell’Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della
presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi
invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al
50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000.
Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di FATA in relazione al grado
percentuale d’Invalidità Permanente da liquidarsi.
L’Assicurato potrà richiedere l’anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla
data di accadimento dell’infortunio.
ART. 78 ESCLUSIONI
78.1 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o
aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
101 di 157
d) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse
popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero
e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti
negligenti;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato
in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione
obbligatoria RCA;
g) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada),
guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada)
o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento
in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione
passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi
causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la
sentenza sia passata in giudicato;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative
prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
i) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
j) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ
Assistance.
78.2 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie
Infortuni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti:
a) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla
“B”;
b) dalla guida di veicoli se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed
allucinogeni;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
e) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da
lui volontariamente compiuti o consentiti;
f) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante
l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad
interventi militari;
g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa
vigente14 e dalla giurisprudenza.
L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo,
tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o
da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
102 di 157
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
103 di 157
ALTRI VEICOLI
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurati:
“Altri Veicoli” come definiti da Glossario
ART. 79 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del
veicolo identificato in polizza.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi
derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a
mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di
costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il
rimorchio.
79.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile:
1) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali;
2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per
responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al
veicolo;
3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o
scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi
meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a
questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all’ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI
DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle
operazioni di carico e scarico e le persone trasportate.
4) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il
veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso, sono considerati terzi:
l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame
dell’allievo conducente.
I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.
ART. 80 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia
in possesso di patente idonea ma scaduta;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione;
c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187
del codice della strada;
d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
104 di 157
e) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non
vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni
vigenti;
f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l’osservanza
delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
g) nell’ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi su cingoli,
autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco e da veicoli gommati destinati a
sgombraneve.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle
assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
ART. 81 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia
R.C.A., invia al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle
disposizioni vigenti in materia12.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra
impresa, dovrà consegnare alla stessa l’attestazione sullo stato del rischio rilasciata da FATA.
In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall’art. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, FATA trasmetterà al Contraente
l’attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come
eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione.
L’attestazione non verrà inviata nel caso di:
• sospensione in corso di contratto;
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del
rateo;
• cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di
osservazione risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all’anno a causa del mancato pagamento di
una o più rate di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che,
in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione dalla
circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del
veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso.
Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario
del veicolo, hanno diritto di ottenere da FATA, un duplicato dell’ultima attestazione conseguita,
che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a
parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i
seguenti soggetti: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in
caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine,
l’utilizzatore del veicolo.
Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a FATA l’ultima
attestazione dello stato del rischio conseguita.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
105 di 157
ART. 82 FORMA TARIFFARIA
82.1 Bonus/Malus
(valida per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li, autocaravan fino
a 60 q.li)
L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di
premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come
di seguito definito.
Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i
seguenti:
•
il primo periodo decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi
prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente al primo anno di premio;
•
i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del
periodo precedente.
Il contratto si articola in 29 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati
nella seguente “Tabella dei coefficienti, sconti di premio”, dove sono state indicate le
percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus:
TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO
Classe di merito di
assegnazione della
scala Bonus Malus
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Coefficiente
0,61
0,63
0,65
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
0,79
0,81
0,84
0,87
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
1,05
1,11
1,16
1,21
1,26
1,34
1,44
1,55
1,76
2,00
Sconto per
evoluzione
classe in Bonus
-3.2%
-3.1%
-3.0%
-2.9%
-2.8%
-2.7%
-2.7%
-2.6%
-2.5%
-2.5%
-3.6%
-3.4%
-3.3%
-2.2%
-2.1%
-2.1%
-2.0%
-2.0%
-4.8%
-5.4%
-4.3%
-4.1%
-4.0%
-6.0%
-6.9%
-7.1%
-11.9%
-12.0%
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
106 di 157
82.2
Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di
10
merito “CU” secondo quanto previsto dalla normativa vigente e alla classe di merito
interna in base alle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate, a
seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti
per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.
Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati:
• per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo
garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;
• per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo
garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di
responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia
secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia
pari o superiore al 51%.
5) Assenza di sinistri su Attestato di rischio
In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia
di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini
dell’applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche
qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui
“cumulo” sia inferiore al 51%.
6) Presenza di sinistri su Attestato di rischio
Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito
di assegnazione per l’annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto
dell’attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle
regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate.
Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati
effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale
successivo, all’aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra
descritte.
Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle
riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della “Tabella delle regole evolutive
Bonus/Malus” versando a FATA, all’atto del rinnovo espresso del contratto e comunque
entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri
– anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi
effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino
nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere
effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati
nell’attestazione sullo stato del rischio.
La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per
l’evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
107 di 157
Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS
Numero di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione
Classe FATA
di
provenienza
Nessun
sinistro
1
2
3
4+
1H
1H
1B
2
5
8
1G
1H
1A
3
6
9
11
1F
1G
1
4
8
1E
1F
3
6
9
12
1D
1E
4
7
10
13
1C
1D
5
9
12
14
1B
1C
6
10
13
15
1A
1B
7
11
14
16
1
1A
9
12
15
16
2
1
10
13
16
17
3
2
11
14
17
17
4
3
12
15
17
18
5
4
13
16
17
18
6
5
14
17
18
19
7
6
14
17
19
19
8
7
15
17
19
20
9
8
15
18
19
20
10
9
16
19
19
20
11
10
16
19
19
20
12
11
17
19
20
20
13
12
18
20
20
21
14
13
19
20
20
21
15
14
20
20
21
21
16
15
21
21
21
21
17
16
21
21
21
21
18
17
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
20
19
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
82.3 Tariffa fissa
(valida per macchine operatrici e autobus urbani ed extraurbani)
Il premio relativo all’assicurazione prestata con riferimento alle macchine operatrici e/o agli
autobus per i quali è richiamata la presente condizione aggiuntiva non è soggetto a variazioni
connesse alla liquidazione o meno di sinistri.
82.4 Franchigia fissa e assoluta
(non prestabile per macchine operatrici e autobus urbani)
L’assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare
precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a FATA
l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. FATA conserva il diritto di
gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della
franchigia.
82.5 Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus
(valida per autocarri oltre 60 q.li, autocarri speciali oltre 60 q.li, autocaravan oltre 60
q.li)
L’assicurazione è stipulata nella forma “Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus” (di
seguito Pejus), che prevede maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri liquidati nel
periodo di osservazione, come di seguito definito.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
108 di 157
Per l’applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i
seguenti:
• il primo periodo decorre dal primo giorno di validità dell’assicurazione e termina due mesi
prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di
premio;
• i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo
precedente.
All’atto della stipulazione del contratto al veicolo viene assegnata la classe di merito di
Conversione Universale in base alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo
le modalità precisate nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Per le
annualità successive a quella della stipulazione, il premio base della Tariffa sarà aumentato se
FATA ha effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale,
di danni conseguenti a sinistri penalizzanti - con responsabilità principale o “cumulata” pari
almeno al 51% come previsto dalla legge - avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi
precedenti.
L’aumento sarà pari al 15% o al 25% a seconda che nel periodo di osservazione vengano
attribuite rispettivamente due o più penalizzazioni. In assenza di risarcimento anche parziale di
danni, la garanzia, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è
considerata indenne da sinistri ai fini dell’applicazione del Pejus. La garanzia è considerata
indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con
responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%.
Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati
effettuati pagamenti anche parziali, FATA, per l’annualità successiva, procederà,
all’aggiornamento della posizione assicurativa ed all’eventuale applicazione del Pejus secondo
le regole sopra descritte.
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio versando a FATA,
all’atto del rinnovo della garanzia e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di
osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri - anche qualora la garanzia non sia più in
essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di
essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto il
rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno
più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)
ART. 83 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE
83.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti
A parziale deroga dell’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, FATA rinuncia alla rivalsa
nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al
momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva
una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono
comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a
conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo
cronico o tossicodipendenza del conducente.
83.2 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto
irregolare di persone
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera
a), qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo
assicurato, FATA, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al
diritto di rivalsa:
•
qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona
non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
109 di 157
•
qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in
possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 80 – ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera b),
FATA, limitatamente alle lesioni eventualmente cagionate a terzi trasportati sul
veicolo assicurato, rinuncia, inoltre, al diritto di rivalsa sia nei confronti del
proprietario che del conducente il veicolo assicurato quando il trasporto sia effettuato
in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
83.3 Circolazione in aree aeroportuali
(valida per autocarri, autocarri speciali, macchine operatrici e motocarri)
A parziale deroga dell’art. 79 - GARANZIA RESPONSABILITà CIVILE, la garanzia è
operante anche durante la circolazione del veicolo all’interno delle aree aeroportuali.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
110 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurati:
“Altri Veicoli” come definiti da Glossario
Forma di assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti al veicolo assicurato è:
_
_
_
_
_
per
per
per
per
per
la
la
la
la
la
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
garanzia
INCENDIO è: Valore Intero;
FURTO è : Valore Intero;
KASKO COMPLETA è: Valore Intero;
EVENTI SPECIALI è: Valore Intero;
ROTTURA DEI CRISTALLI è: Primo Rischio Assoluto.
Prestabilità e validità delle garanzie
La garanzia Incendio è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile.
Le garanzie Furto, Kasko completa, e Eventi Speciali sono acquistabili anche disgiuntamente,
soltanto in presenza della garanzia Incendio.
È possibile prestare la garanzia Garanzie Complementari solo in presenza di almeno una fra le
garanzie Incendio o Infortuni del conducente della Sezione Tutela a Bordo.
Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente
se espressamente valorizzate in polizza.
ART. 84 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO
Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata
completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni
di assicurazione.
Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un
importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si
intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore
sia compreso nella somma assicurata.
ART. 85 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad
adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione
del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
ART. 86 GARANZIA INCENDIO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo
subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine .
86.1 Estensioni di garanzia (sempre operanti nelle rispettive casistiche)
In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio,
l’assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo.
86.1.1 Ricorso terzi da incendio
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
111 di 157
FATA, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene
indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale
civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal
sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in
circolazione, fermo quanto disposto dall’art. 12 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA
QUALIFICA DI TERZI.
La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a
carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente FATA delle procedure civili o
penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove
utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa
dell’Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di FATA, dovrà astenersi da
qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all’art. 108 - GESTIONE DELLE
VERTENZE.
ART. 87 GARANZIA FURTO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
87.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente
di cui al seguente paragrafo “Veicolo abitualmente custodito” relativa a circostanze che
comportano una correlativa diminuzione del premio:
Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente
ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con
adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di
FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l’indicazione che trattasi
di “Veicolo custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto,
renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti
del codice civile.
87.2 Recupero del veicolo
L'Assicurato è tenuto ad informare FATA, non appena abbia notizia del recupero del veicolo
rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento
dell’indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo
stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato
si obbliga a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato,
autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse
stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. In caso di
rinuncia da parte di FATA a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha
facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova
determinazione dell’ammontare del danno, sottraendo dall’ammontare del danno
originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà
ricalcolato l’indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo
conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.
ART. 88 GARANZIE COMPLEMENTARI
88.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione
FATA si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio e - ove sia valida ed
operante la relativa garanzia - per ciascun sinistro Furto indennizzabile a termini di
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
112 di 157
polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo, i danni e le spese di seguito
indicati:
il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l’indennità è
corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza
della tassa stessa.
le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro veicolo,
fino alla concorrenza di Euro 250.
Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all’Assicurato
contestualmente all’indennizzo del sinistro per perdita totale.
88.2 Recupero e custodia
FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a
termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il recupero e la
custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell’Autorità.
La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione
della circostanza all’Assicurato da parte dell’Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250
per sinistro e per anno assicurativo.
88.3 Indennizzo per indisponibilità del veicolo
FATA riconoscerà all’Assicurato un indennizzo giornaliero di Euro 15 in caso di danno
indiretto derivante all’Assicurato da:
a) indisponibilità del veicolo assicurato a seguito di sinistro incendio o furto totale
indennizzabile a termini di polizza;
b) sequestro del veicolo da parte dell’Autorità in conseguenza di incidente della
circolazione.
La garanzia sarà prestata a partire dal giorno successivo alla presentazione della
denuncia di sinistro fino al giorno dell’eventuale ritrovamento, riconsegna o sostituzione
del veicolo, per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
88.4 Danni ai bagagli
In caso di sinistro che interessi le garanzie Incendio o Kasko Completa indennizzabile a
termini di polizza che abbia comportato danni al veicolo superiori all’80% del suo valore
commerciale, FATA si obbliga, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro ed anno
assicurativo a risarcire i danni ai bagagli trasportati sui veicoli.
La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti di proprietà dell'Assicurato, del
conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Per bagaglio
si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro,
quali indumenti, capi di vestiario, attrezzature sportive e materiale da campeggi, nonché
gli indumenti indossati dai predetti soggetti. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di
metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di
particolare valore artistico e d’artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi
accessori, apparecchi radio, ottici e simili.
88.5 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale
sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del
congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei
congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino alla
concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.
FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a causa di
smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di
nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del
veicolo, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il
rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o
furto presentata alle Autorità competenti.
88.6 Rottura dei cristalli
FATA rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità
assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei
cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
113 di 157
rottura degli stessi determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata con
l’applicazione della franchigia riportata in polizza.
88.7 Ripristino air-bag
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per l’eventuale
ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso
funzionamento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno
assicurativo.
FATA conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai
sensi dell’art. 1916 del codice civile.
88.8 Danni da soccorso vittime della strada
FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall’Assicurato a seguito di danni alle
parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera,
o del Medico intervenuto o dell'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 89 GARANZIA KASKO COMPLETA
(prestabile solo per gli Autocarri e relativi Rimorchi)
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la
circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 90 GARANZIA EVENTI SPECIALI
(non prestabile per Autobus e Autocaravan)
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato in conseguenza di:
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
ART. 91 ESCLUSIONI
91.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattivià.
d) derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
114 di 157
91.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle
persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della
guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattivià.
d) subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente
finalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai
suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;
e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che
rientrino nella definizione di Accessori;
f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle
proprie del veicolo.
91.3 Esclusioni specifiche
Cristalli
per la garanzia complementare Rottura dei
Sono esclusi dalla garanzia:
a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la
sicurezza;
b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;
c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.
91.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione
o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni,
trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di
energia nucleare o radioattività.
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
f) causati da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o al
quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice
della strada;
g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e
scarico;
h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;
i) causati a ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non
congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;
j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
91.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione
o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque
insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattivià.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
115 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
ART. 92 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO
Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia
Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.
92.1 Apparecchi audiofonovisivi
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 91.2 - Esclusioni
specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi –
così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al
momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del
sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto
all’art. 84 – VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO.
92.2 Danni successivi al furto e danni da scasso
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 91.2 - Esclusioni
specifiche per la garanzia Furto, FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti
subiti dal veicolo:
- in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli
subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti
unicamente in abrasione dei cristalli;
- nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’asportazione
di oggetti in esso contenuti e non assicurati.
Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per
la garanzia furto.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
116 di 157
SEZIONE TUTELA A BORDO
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurate:
“Altri Veicoli” come definiti da Glossario
Prestabilità e validità delle garanzie
Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili, per i veicoli di volta in volta precisati in
relazione a ciascuna, soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della
garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura.
La sezione comprende tre garanzie, Assistenza stradale, Tutela Legale e Infortuni del
Conducente, quest’ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic), acquistabili
autonomamente l’una dall’altra.
Le singole garanzie sono valide e operanti esclusivamente se valorizzate in polizza.
ASSISTENZA STRADALE
(garanzia prestabile solo per Autocarri fino a 35 q.li)
ART. 93 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE
Le garanzie Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna
precisati, nei casi in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti,
indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite di 3 volte per
tipo per annualità assicurativa.
La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da FATA a Europ Assistance, cui
l’Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa.
93.1 Soggetti assicurati
Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati:
• il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello
stesso;
• per le sole prestazioni di cui ai paragrafi 93.7 – Rientro dei passeggeri / Prosecuzione
del viaggio, 93.17 – Rientro sanitario e 93.20 – Rientro salma, anche le persone
trasportate a bordo del veicolo stesso purché come numero totale non superino
quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.
93.2 Durata della copertura all’estero
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero
nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
93.3
Soccorso stradale
93.3.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in
polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura
Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare
il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora
ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per
effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non
siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia
autonomamente. Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un
massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza resterà a carico
dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le
riparazioni.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
117 di 157
93.3.2 Sostituzione
gomme
e
montaggio
catene
del
veicolo
multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o
prensione
Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il
conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in
via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al
precedente paragrafo 93.3.1 – Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato
anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di
catene.
Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro
300 per sinistro.
Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate:
- le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia
subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica
o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se
indispensabili per il recupero del veicolo.
93.3.3 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in
Italia)
Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti
danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura
Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il
veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo Europ Assistance a proprio
carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. L’eventuale
eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione
potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate
garanzie di pagamento. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il
veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale
pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
93.3.4 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)
Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza
alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla
successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta
dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua
demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo
costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente
documentazione:
•
libretto di circolazione in originale;
•
foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
•
targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre
l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità
competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a:
•
codice fiscale (fotocopia);
•
documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta
d'identità o equivalente);
•
documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo,
qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione
del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro
15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il
demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del
recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
118 di 157
norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione
relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle
disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti
"rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro
Automobilistico e alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito
del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al
pagamento.
93.3.5 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti
immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera
certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari
ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione
dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio a essa convenzionata, compatibilmente
con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa,
un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata per un massimo di
3 giorni con percorrenza illimitata, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo
costo. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in
genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale
eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno
essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo
stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla
casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.
93.3.6 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio (prestazione
valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato
oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in
condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di
rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
•
un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure
•
un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).
Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le
franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di
spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere
oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso
dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio
carico le spese di viaggio fino a un massimo di Euro 250 complessivi per sinistro. Al
rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance
al netto del massimale previsto.
93.3.7 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50
km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto
immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di
furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del
veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
119 di 157
93.3.8 Spese d’albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di
residenza dell’Assicurato)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti
immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la
Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, tenendo Europ Assistance
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un
massimo di Euro 250 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo
sinistro (Assicurato e trasportati).
93.3.9 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo
all’estero)
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e
ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di
furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto
stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura
Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione,
organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente
concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della
giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa
sono a carico di Europ Assistance. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il
sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in
Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a
proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto
dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai
diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori
sono a carico dell'Assicurato.
93.3.10
Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o
ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale
e nessuno degli eventuali
passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa
metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i
passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti,
ecc.).
93.3.11
Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio
indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non
possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con
il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci
in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili
presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà
rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di
spedizione restano a carico di Europ Assistance.
93.3.12
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad
oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato
debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente
e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a
pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250. Qualora
l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 250 la prestazione diventerà
operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate
garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non
potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 500.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
120 di 157
93.3.13
Interprete a disposizione (prestazione operante solo
all’estero)
Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di
ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il
veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un
massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
93.3.14
Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione
operante solo all’estero)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di
incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora
l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di
prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di Euro 5.000 tanto per la
cauzione penale che per la cauzione civile.
93.3.15
Anticipo spese legali (prestazione operante solo all’estero)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di
incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora
l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di
prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.000.
93.3.16
Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le
condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura
Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in
ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà
il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute:
•
aereo sanitario;
•
aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
•
treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•
autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a
spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il
viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel
caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia
provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono
essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
93.3.17
Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato
coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo
superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un
componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico
la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro.
93.3.18
Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre
50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato
e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in
caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la
Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della
riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo
preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso
nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
121 di 157
Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 500 per
sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il
sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la
Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio
carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il
sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi
di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico
dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la
prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle
garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.
93.3.19
Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,
l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il
trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a
proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500 per sinistro, ancorché
siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di
tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la
Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa
adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero
della salma.
93.3.20
Abbandono legale (prestazione operante solo all’estero)
In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 93.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo
pianale dall’estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione
del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello
stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla
demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.
93.3.21
Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in
Italia, la Struttura Organizzativa comunicherà il messaggio al destinatario. La Struttura
Organizzativa non assume responsabilità in merito al contenuto dei messaggi.
93.3.22
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la
Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:
- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Automobilistiche (normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di
circolazione);
- Turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti,
musei);
- Legali (codice della strada);
- Famiglia (filiazione, matrimonio, tutela dei minori).
93.4
Norme che regolano le prestazioni di assistenza
93.4.1 Condizioni relative agli anticipi
Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti
gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli articoli “Anticipo Spese
di prima necessità”, “Anticipo delle cauzioni penale e civile”, “Anticipo spese
legali”, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di
trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si
trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui
indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la
restituzione di ogni somma anticipata.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
122 di 157
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni
dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla
somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
93.4.2 Inesistenza di obblighi di compensazione
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
di compensazione.
93.4.3 Circostanze fortuite ed imprevedibili
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati
dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
TUTELA LEGALE
(garanzia non prestabile per le macchine operatrici e i Rimorchi in genere)
ART. 94 GARANZIE TUTELA LEGALE
Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle
condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale,
compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa
dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo
94.3 - Casi assicurati.
Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:
g) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro;
h) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ
Assistance o di soccombenza dell'Assicurato;
i) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall’Autorità legale;
j) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
k) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488
art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di
soccombenza di quest’ ultima;
l) le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente
competente (art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE).
94.1 Delimitazioni
L'Assicurato è tenuto:
- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i
documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel
corso o alla fine della causa.
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti
penali (art. 541 del codice di procedura penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti
assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due
esiti negativi.
94.2 Soggetti assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di
leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati
con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente;
qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata
unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
123 di 157
94.3 Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del
veicolo indicato in polizza e precisamente:
e) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
f) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi
ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione
ufficiale della notizia di reato;
g) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione,
revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance
provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso
purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
h) per l’assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza,
sequestrato in seguito ad incidente stradale.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan
fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)
ART. 95 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L’assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che
non abbia compiuto i 75 anni di età alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le
operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, purché
detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l’assicurazione è
operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per
il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello
stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del
sinistro Infortuni.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o
un’invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in
misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Sono inoltre considerati infortuni:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l’annegamento;
• l’assideramento od il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per
queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la
malaria.
L’assicurazione si intende operante per la forma (Top o Classic) e la combinazione di capitali
e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.
TABELLA 1 – COMBINAZIONE VALIDA PER AUTOCARRI FINO A 60 Q.LI, AUTOCARRI
SPECIALI E AUTOCARAVAN FINO A 35 Q.LI.
Capitale assicurato / Somma assicurata
INFORTUNI
Forma
Invalidità
Permanente
Morte
Rimborso Spese
Mediche
Indennità da
Ricovero
Classic
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.000
***
Classic
€ 75.000
€ 75.000
€ 1.500
***
ASSISTENZA
Assistenza a
seguito di
infortunio
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
124 di 157
Classic
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.000
***
Top
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.000
€ 30
Top
€ 75.000
€ 75.000
€ 1.500
€ 50
Top
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.000
€ 65
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
SEMPRE
OPERANTE
TABELLA 2 – COMBINAZIONE VALIDA PER MACCHINE OPERATRICI
Forma
Classic
Classic
Classic
Capitale assicurato / Somma assicurata
INFORTUNI
Invalidità Permanente
Morte
Rimborso Spese Mediche
€ 30.000
€ 30.000
***
€ 50.000
€ 50.000
***
€ 75.000
€ 75.000
***
Top
€ 30.000
€ 30.000
€ 1.000
Top
Top
€ 50.000
€ 75.000
€ 50.000
€ 75.000
€ 1.500
€ 2.000
95.1 Persone non assicurabili
Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a
conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in
terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi,
forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione Infortuni
ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra
richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del
codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
dell’Assicurato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI
(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan
fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)
95.2
Invalidità Permanente
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde:
G) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
H) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado d’Invalidità Permanente accertato sulla base
dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
I) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei
valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
• per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni
diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate
sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si
procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il
valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella
tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
125 di 157
conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del
grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi
correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali
d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita
anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una
percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna
menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L’indennizzo per il caso
di Invalidità Permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche
successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
126 di 157
Tabella di liquidazione per Invalidità Permanente
Descrizione
Destro
Perdita anatomica o funzionale di:
un arto superiore
70%
una mano od un avambraccio
60%
un pollice
18%
un indice
14%
un medio
8%
un anulare
8%
un mignolo
12%
una falange ungueale del pollice
9%
una falange di altro dito della mano
1/3 del
Anchilosi:
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con
immobilità della scapola
25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono20%
supinazione libera
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera
10%
Paralisi completa:
del nervo radiale
35%
del nervo ulnare
20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della
gamba
Perdita anatomica o funzionale di:
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un dito del piede diverso dall’alluce
falange ungueale dell’alluce
Anchilosi:
dell’anca in posizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tibio-tarsica ad angolo retto
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica
Paralisi completa del nervo:
sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura:
scomposta di una costa
amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12^ dorsale
- una vertebra lombare
- del sacro
- del coccige con callo deforme
Postumi di trauma distorsivo cervicale:
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e
del collo
Perdita totale anatomica o funzionale di:
un occhio
ambedue gli occhi
Sordità completa di:
un orecchio
Sinistro
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
valore del dito
20%
15%
8%
30%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
10%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
2%
25%
100%
10%
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
127 di 157
ambedue gli orecchi
40%
Stenosi nasale assoluta:
monolaterale
Bilaterale
4%
10%
Perdita anatomica di:
un rene
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
15%
8%
95.3
Morte
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai
beneficiari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è
cumulabile con quello per l’Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo
infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per il
caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
95.4
Rimborso spese sanitarie
(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)
In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa,
fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e
documentate dall’Assicurato, come di seguito specificato:
Durante il ricovero per:
o onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
o uso della sala operatoria e materiale d’intervento;
o rette di degenza;
o assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
o trasporto dell’Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo,
con il limite massimo del 20% della somma assicurata.
In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il
quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità
sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per
annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è
cumulabile con l’Indennità da Ricovero.
Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:
o trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma
assicurata;
o acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali
(purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla
data di dimissioni del primo ricovero relativo all’infortunio denunciato;
o visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico
specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
o cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle
protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata;
o protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a
seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma
assicurata.
Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in
originale, da parte dell’Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente
quietanzate. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in
euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato,
ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
95.5
Indennità da ricovero per infortunio
(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top)
In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza, FATA corrisponde l’indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
128 di 157
ricovero documentato. L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365
giorni per evento.
La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola
giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
95.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti)
A)
Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni
cagionati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli
infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
B)
Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni
determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione
od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l’esborso massimo di FATA non
potrà comunque superare la somma di Euro 1.500.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli
indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra
detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.
C)
Validità Territoriale
A parziale deroga dell’art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE, l’assicurazione è valida in
tutto il mondo.
D)
Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori
Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di
entrambi i coniugi, l’indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se
conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità
Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
Il massimo esborso a carico di FATA, a tale titolo, non può superare l’importo di Euro
500.000.
E)
Supervalutazione invalidità permanente
I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di
indennizzabilità di cui all’art. 95 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono
indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie
eventualmente previste.
F)
Danno estetico al viso
In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza
sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità
di cui all’art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non
altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, FATA
rimborserà al conducente del veicolo, che all’epoca del sinistro non abbia superato il
40° anno d’età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di
eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da
definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.
G)
Anticipo indennizzo
FATA, su richiesta dell’Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della
presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi
invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al
50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000.
Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di FATA in relazione al grado
percentuale d’Invalidità Permanente da liquidarsi.
L’Assicurato potrà richiedere l’anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla
data di accadimento dell’infortunio.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
129 di 157
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA
(garanzia non prestabile per Macchine Operatrici)
95.7 Assistenza a seguito di infortunio
Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate – sia con la Forma Top, che con la
Forma Classic - , nei casi in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta
assistenza sanitaria, fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa.
La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a
Europ Assistance, cui l’Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura
Operativa.
95.7.1.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore
su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può
mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici
della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da
effettuare in suo favore.
95.7.1.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24
ore su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico
urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in
comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio
medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie
da eseguire.
95.7.1.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24
ore su 24)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico
urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in
comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio
medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie
da eseguire.
95.7.1.4 Invio di un medico al domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle
ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati,
tenendo FATA a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per
sinistro.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il
trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante
autoambulanza.
95.7.1.5 Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in
autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura
Operativa invierà direttamente un’ autoambulanza, tenendo FATA a proprio carico i
relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per
compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
95.7.1.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale
a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
130 di 157
Struttura Operativa procurerà
direttamente all’Assicurato
un
infermiere
professionale, assumendone FATA l’onorario fino ad un massimo di Euro 150 per
sinistro.
95.7.1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche
obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro
clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà:
• ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto
di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
• ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue
condizioni:
1. aereo sanitario;
2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza, senza limiti di percorso.
La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro
avvenga in Paesi Europei.
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o
infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa.
FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per
sinistro.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere
curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché
le terapie riabilitative.
95.7.1.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7,
venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa
provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa
ritengono più idoneo tra i seguenti:
1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
3. autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l’assistenza
medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della
Struttura Operativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un
massimo di Euro 5.000 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura
Operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito
telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Operativa a possa
stabilire i necessari contatti.
95.7.1.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal
comune di residenza dell’ Assicurato)
Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite
contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura
Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un
istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura
Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa
ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
1. aereo sanitario;
2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
(La Struttura Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il
trasferimento avvenga in Paesi Europei).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a
spese di FATA, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
131 di 157
ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa. FATA, qualora abbia
provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a
quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non
utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o
che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso
addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
95.7.1.10
Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre
50 km dal comune di residenza dell’ Assicurato)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di
cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a
disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo
(classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di
raggiungere l’ Assicurato ricoverato, tenendo FATA a proprio carico il relativo costo.
FATA terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare
fino ad un massimo di Euro 150.
95.7.1.11
Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’ Assicurato)
Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa
organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in
Italia, tenendo FATA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro
2.600 per sinistro.
Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione
diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto
garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della
salma.
95.7.1.12
Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo
all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio all’estero, in conseguenza di infortunio, dovesse
sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e
immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto
dell’ Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000.
Qualora l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 3.000, la
prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa
avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Al rientro in Italia l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese
dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla
somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura
Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
95.7.1.13
Interprete a disposizione (prestazione valida solo
all’estero)
Qualora l’Assicurato sia ricoverato all’estero, a seguito di infortunio necessiti
dell’assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a
disposizione, tenendo FATA a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo
massimo equivalente in valuta locale a Euro 300.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti
della Struttura Operativa.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
132 di 157
95.7.1.14
Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti
all’estero (prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su
specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa
segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
ART. 96 ESCLUSIONI
96.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, tutte le prestazioni non
sono dovute, inoltre, per sinistri:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato;
d) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
e) determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni;
f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare e relative prove ed
allenamenti.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.
96.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
b) per fatti dolosi delle persone assicurate;
c) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse
popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero
e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti
negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato
in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione
obbligatoria RCA;
f) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada),
guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada)
o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento
in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione
passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi
causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la
sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative
prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA e/o Europ
Assistance.
96.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie
Infortuni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati/subiti:
a) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle
indicazioni della carta di circolazione;
b) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed
allucinogeni;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
133 di 157
c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
d) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona
da lui volontariamente compiuti o consentiti;
e) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante
l’arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad
interventi militari;
f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove ,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
L’assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa
vigente14 e dalla giurisprudenza.
L’assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo,
tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o
da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive.
96.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di
Assistenza a seguito di infortunio
Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per
tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni,
pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo. .
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà,
corse e gare e relative prove e allenamenti;
e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese
e dal puerperio; malattie già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti) ed
insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni
conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato
nel paragrafo 95.1 - Persone non assicurabili.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del
contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei
confronti della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame
del sinistro stesso.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, FATA non
è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
compensazione.
La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo
mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
Il diritto alle assistenze fornite da FATA tramite Europ Assistance decade qualora
l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.
Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla
giurisdizione italiana.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
134 di 157
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
135 di 157
NATANTI A MOTORE
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurati:
“Natanti”
ART. 97 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione del
natante identificato in polizza.
97.1
Estensioni di garanzia e condizioni speciali
(sempre operanti nelle rispettive casistiche)
FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile nei casi di seguito precisati nei seguenti punti
da 1 a 7:
1) per la navigazione in acque private
2) per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione a cose ed animali di terzi non
trasportati. La presente estensione è prestata, per i natanti ad uso privato, nei limiti del
massimale per danni a cose e con l’applicazione della franchigia assoluta per sinistro
indicati in polizza; per i natanti ad uso pubblico, nei limiti del 10% del massimale per
danni a cose e con l’applicazione della franchigia assoluta per sinistro indicati in polizza;
3) sono esclusi i danni a cose ed animali che si trovino a bordo del natante nonché - salvo
quanto previsto al punto 6) per i natanti ad uso pubblico - i danni alle cose indossate o
portate con sé dalle persone trasportate;
4) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione di operazioni di carico o
scarico di cose da terra al natante e viceversa effettuate senza l’ausilio di mezzi
meccanici, esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o consegnate; relativamente a
questa estensione di garanzia non sono considerati terzi gli addetti alle operazioni di
carico e scarico e le persone trasportate;
5) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione per responsabilità
personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni ai natanti stessi;
6) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il
natante viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso sono considerati terzi
l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante lo svolgimento dell’esame
dell’allievo conducente;
7) per i soli natanti ad uso pubblico, per i danni involontariamente causati dalla
navigazione agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che per la loro
naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, oggetti
preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono
esclusi anche i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento. La presente estensione
è prestata nei limiti del 5% del massimale per danni a cose indicato in polizza e fino ad
un massimo di Euro 103,29 per ogni persona danneggiata;
8) per i soli Hovercraft (aeronatanti su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica)
durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.I massimali garantiti, esposti in polizza,
sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione
obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base
degli altri eventi garantiti.
I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
136 di 157
ART. 98 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia
in possesso di patente idonea ma scaduta;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
c) nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992
n.566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne
disciplinano l’autorizzazione;
d) qualora il natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti;
e) qualora il natante partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non
vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni
vigenti;
g) nell’ipotesi di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza o il natante non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del codice delle
assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma.
ART. 99 FORMA TARIFFARIA
99.1
Tariffa Fissa
Il premio relativo all’assicurazione prestata non è soggetto a variazioni connesse alla
liquidazione o meno di sinistri.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)
ART. 100 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE
100.1 Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
FATA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la
persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino idrosciatoria, di paracadute ascensionale o
di deltaplano .
100.2 Estensione dei limiti di navigazione
I limiti di navigazione indicati nell’art. 11 “ESTENSIONE TERRITORIALE” lettera A), “Garanzia
di Responsabilità Civile” sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico tra Oporto
e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
137 di 157
SEZIONE TUTELA SU MISURA
Che cosa è assicurabile
Possono essere assicurati:
“Natanti”
Forma di assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l’indennizzo di danni materiali e
diretti al natante assicurato è:
_ per la garanzia INCENDIO è: Valore Intero;
_ per la garanzia FURTO è : Valore Intero.
Prestabilità e validità delle garanzie
La garanzia Incendio è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile.
La garanzia Furto deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia Incendio ma
è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile.
Tutte le garanzie disciplinate nella
espressamente valorizzate in polizza.
ART. 101
presente
Sezione
sono
valide
ed
operanti
se
VALORE ASSICURATO
Il natante si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata
completo dei pezzi di ricambio e degli accessori, come definiti nelle presenti Condizioni di
assicurazione.
La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari nonché,
relativamente alle garanzie Furto e Rapina, le apparecchiature audiofonovisive.
ART. 102
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
FATA si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad
adeguare il valore assicurato del natante ed a procedere conseguentemente alla
determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.
ART. 103
GARANZIA INCENDIO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore commerciale del natante assicurato, i danni materiali e diretti da questo
subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto
nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine (anche senza successivo
incendio).
ART. 104
GARANZIA FURTO
FATA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza
massima del valore del natante assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal natante in
conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o rapina del natante stesso. L’assicurazione copre anche i danni da scasso
subiti dal natante nell’esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso
contenuti e non assicurati.
La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
138 di 157
104.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza
La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente
di cui al seguente paragrafo “Natante abitualmente custodito” relativa a circostanze che
comportano una correlativa diminuzione del premio:
Natante abitualmente custodito - Il natante a motore assicurato viene
abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo
chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su
richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del natante a motore, l’indicazione che trattasi
di “Natante custodito” fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà,
quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.
104.2 Recupero del natante
L'Assicurato è tenuto ad informare FATA, non appena abbia notizia del recupero del natante
rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento
dell’indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo
stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato
si obbliga a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato,
autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse
stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
In caso di rinuncia da parte di FATA a subentrare nella proprietà dei residui del furto,
l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà
ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno, sottraendo dall’ammontare del
danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto
verrà ricalcolato l’indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il
relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.
ART. 105
ESCLUSIONI
105.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio
L’assicurazione non comprende i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro
incaricate della guida, della riparazione e della custodia dell’unità assicurata, nonché
dei trasportati;
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari,
invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni,
inondazioni, grandine, frane e smottamenti, sviluppo - comunque insorto,
controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio,
e) causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
105.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto
L’assicurazione non comprende i danni:
a) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato,
delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro
incaricate della guida, della riparazione e della custodia dell’unità assicurata, nonché
dei trasportati;
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari,
invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni,
inondazioni, grandine, frane e smottamenti, sviluppo - comunque insorto,
controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
139 di 157
c) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara;
d) subiti dall’unità e dai suoi componenti, compresi gli apparecchi audiofonovisivi, in
occasione di navigazione successiva al furto od alla rapina;
e) subiti dall’unità e dai suoi componenti compresi gli apparecchi audiofonovisivi,
nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina esclusivamente finalizzati alla
asportazione di oggetti non assicurati.
SEZIONE TUTELA SU MISURA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
ART. 106
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO
Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia
Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.
106.1 Apparecchi audiofonovisivi
A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo 105.2 - Esclusioni specifiche per la
garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come
definiti – stabilmente fissati sul natante la cui presenza sia stata documentata al momento
della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità
assicurativa.
In caso di sinistro, FATA corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 100.
106.2 Danni successivi al furto
A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo 105.2 - Esclusioni specifiche per la
garanzia Furto, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante a seguito della
navigazione successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni subiti dalle parti
meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli.
La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri
limiti indicati in polizza per la garanzia Furto.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
140 di 157
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN
CASO DI SINISTRO
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
141 di 157
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
ART. 107
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’autorità di vigilanza
sulle assicurazioni17 e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come
richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in
cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far
seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al
sinistro.
In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero
nell’invio di documentazione o atti giudiziari, FATA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per
le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 108
GESTIONE DELLE VERTENZE
FATA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione giudiziale e
stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del
danno, designando ove occorra, legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni
spettanti all’Assicurato stesso, il quale è comunque tenuto a comparire in giudizio ove la
procedura lo richieda. FATA ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede
penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. FATA non riconosce le spese sostenute
dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od
ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE TUTELA SU MISURA
ART. 109
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro che coinvolga il veicolo o il natante assicurato, il Contraente o l'Assicurato è
tenuto a denunciare il fatto entro tre giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne sia
venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine
è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l’Agenzia cui fa
riferimento il contratto, ovvero presso la sede di FATA; essa deve contenere l’indicazione
dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro
nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti
vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l’Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia
immediata all’Autorità competente, inoltrando a FATA copia della stessa debitamente vistata
dall’Autorità. Per i danni avvenuti all’estero, la denuncia deve essere presentata – oltre che
all’Autorità dello stato dove l’evento si è verificato – anche all’Autorità italiana.
ART. 110
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE
SOTTRATTE O DANNEGGIATE
IN
NATURA
DELLE
COSE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo o il natante
danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non
deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di
sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione
senza aver ricevuto il necessario consenso, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale
pregiudizio sofferto da FATA per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce
e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna
indennità. FATA può concordare con l’Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni
occorrenti al ripristino del veicolo o natante danneggiato nonché di sostituire il veicolo o il
natante stesso o sue parti, anziché pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella
proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il
controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al
primo comma.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
142 di 157
ART. 111
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
(Valido per autovetture e autotassamentri)
111.1 DANNO TOTALE
Nel caso il sinistro comporti la perdita totale del veicolo assicurato, FATA, fermo il limite
del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde l’indennizzo:
• per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, sulla base
dell’importo effettivamente pagato per l’acquisto del veicolo, debitamente
comprovato;
• successivamente, sulla base del valore commerciale, come definito, fermo
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 20 - ADEGUAMENTO DEL VALORE
ASSICURATO.
Si considera sinistro con perdita totale del veicolo assicurato anche quello che comporti
danni parziali aventi un costo di riparazione superiore all’80% del valore commerciale
dello stesso, come definito.
111.2 DANNO PARZIALE
Nel caso il sinistro comporti danni parziali al veicolo assicurato non equiparati alla
perdita totale del veicolo ai sensi del precedente punto 1), FATA corrisponde:
• per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, il costo delle
riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione
del degrado d’uso;
• successivamente, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate
o sottratte con applicazione del degrado d’uso, come definito.
Qualora l’intervento di riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate
con FATA, la determinazione dell’ammontare del danno avviene applicando una
riduzione del 50% sia degli scoperti che delle franchigie riportati in polizza.
L’ammontare del danno così determinato non può in ogni caso essere superiore al
valore commerciale del veicolo.
In nessun caso sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato
godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per
modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A.
ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore
assicurato.
ART. 112
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
(Valido per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
In caso di perdita totale del veicolo o natante, l'ammontare del danno è dato dal valore
commerciale che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo o del natante danneggiate e/o
sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al
momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo
o natante aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo o natante, i danni da mancato
godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni,
aggiunte o migliorie apportate al veicolo o natante in occasione della riparazione. Nella
determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato
la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
ART. 113
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del
sinistro, FATA risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore
commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
143 di 157
ART. 114
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE
La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell’ipotesi in
cui non si raggiunga un accordo, ferma la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, le Parti
hanno facoltà di conferire l’incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e
dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo,
la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti dovranno:
A) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
B) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il
caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e
dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
ART. 115
TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di
impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o
col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 116
FRANCHIGIA O SCOPERTO
In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare degli indennizzi ovvero dei
rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo
scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti
Condizioni di assicurazione.
Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente
Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell’ART. 11 - ESTENSIONE
TERRITORIALE, sia i minimi di scoperto e le franchigie indicati in polizza, che quelli previsti
nelle presenti Condizioni di assicurazione, si intendono sempre raddoppiati.
ART. 117
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvederà al pagamento
dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di
eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, FATA,
nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi
previsti dalla legge18, prima di liquidare il sinistro, FATA richiederà il certificato di chiusa
inchiesta a comprova dell’archiviazione del procedimento penale relativo all’evento.
In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà sempre che
l'Assicurato, a richiesta di FATA, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto
cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
ART. 118
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le
tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
144 di 157
ART. 119
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Relativamente alla garanzia Kasko Completa FATA rinuncia, nei confronti del conducente
debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso,
all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile.
SEZIONE TUTELA LIGHT
TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA MERCI TRASPORTATE
ART. 120
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a
denunciare il fatto entro tre giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a
conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto
a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l’Agenzia cui fa riferimento il
contratto, ovvero presso la sede di FATA; essa deve contenere l’indicazione dell’entità almeno
approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli
eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed
eventi sociopolitici, il Contraente o l’Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata
all’Autorità competente, inoltrando a FATA copia della stessa debitamente vistata dall’Autorità.
Per i danni avvenuti all’estero, la denuncia deve essere presentata – oltre che all’Autorità dello
stato dove l’evento si è verificato – anche all’Autorità italiana.
ART. 121
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE
SOTTRATTE O DANNEGGIATE
IN
NATURA
DELLE
COSE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella
rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere
a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato
entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro. Qualora
l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza
aver ricevuto il necessario consenso, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale
pregiudizio sofferto da FATA per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce
e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna
indennità. FATA può concordare con l’Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni
occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti,
anziché pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del
veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione
all’Assicurato entro il termine di cui al primo comma.
ART. 122
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di sinistro, FATA, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde
l’indennizzo all’Assicurato sulla base del valore commerciale del veicolo, liquidando, in caso di
danno parziale, una somma pari al costo della riparazione, compresa l’eventuale sostituzione di
parti danneggiate al netto del relativo degrado d’uso ma senza applicazione, in caso di
sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
In ogni caso l’importo dell’indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro e dovrà tenere conto di eventuali limiti di indennizzo,
franchigie, e scoperti fissati in polizza.
ART. 123
LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE
La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell’ipotesi in
cui non si raggiunga un accordo, le Parti hanno facoltà di conferire l’incarico di decidere a due
periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di
disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito
o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di
una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza
dell’Assicurato.
I periti devono:
C) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
145 di 157
D) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il
caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e
dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
ART. 124
TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di
impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o
col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 125
FRANCHIGIA O SCOPERTO
In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare degli indennizzi e rimborsi
dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto
eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di
assicurazione.
Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente
Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell’ART. 11 - ESTENSIONE
TERRITORIALE, i minimi di scoperto e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di
assicurazione e indicati in polizza si intendono sempre raddoppiati.
ART. 126
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvederà al pagamento
dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di
eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, FATA,
nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi
previsti dalla legge18, prima di liquidare il sinistro, FATA richiederà il certificato di chiusa
inchiesta a comprova dell’ archiviazione del procedimento penale relativo all’evento.
In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà sempre che
l'Assicurato, a richiesta di FATA, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto
cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
ART. 127
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Relativamente alla garanzia Collisione, FATA rinuncia, nei confronti del conducente
debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso,
all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile.
MERCI TRASPORTATE
ART. 128
OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI
Il Contraente e/o l’Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, deve darne
comunicazione a FATA o all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve impartire appropriate disposizioni affinché, in caso di
sinistro durante il viaggio, gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione
(presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause
del sinistro) a FATA o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedano l’intervento del
Commissario di Avaria o Perito designato da FATA più vicino al luogo in cui il sinistro è
avvenuto; qualora questo sia indisponibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria
qualificato.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
146 di 157
Gli incaricati del trasporto dovranno, d’accordo con le persone sopra indicate, prendere i
provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate, per preservarle da ulteriori
deterioramenti nonché per consentire l’accertamento dei danni.
Nessuna modifica allo stato del veicolo, dell’eventuale rimorchio e del carico potrà essere
apportata prima dell’intervento del Commissario d’Avaria o del Perito designato da FATA, salvo
che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità.
In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre,
denunciare il fatto per iscritto all’Autorità di polizia più vicina e copia di tale denuncia dovrà
essere, a cura del Contraente e/o dell’Assicurato, inoltrata a FATA .
Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni
non riconoscibili all’atto della riconsegna; in questa evenienza il reclamo dovrà essere
presentato appena constatato il danno e comunque non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
ART. 129
OBBLIGHI
DOCUMENTAZIONE
DI
SALVATAGGIO
–
PROVVEDIMENTI
E
In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, devono curare il
recupero e la conservazione delle cose assicurate; FATA si riserva la facoltà di adottare essa
stessa i provvedimenti necessari per il recupero e la conservazione della merce e/o per far
proseguire la merce a destinazione, anche trasbordandola; tutto ciò senza pregiudizio dei
rispettivi diritti e senza che l’intervento di FATA possa considerarsi come atto di proprietà o di
possesso.
Il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire a FATA ogni documento
necessario a fare quant’altro questi richieda ai fini di cui al presente articolo.
ART. 130
SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA – DECADENZA
Il Contraente e/o l’Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari
per salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.
Essi, se abbiano liberato o liberino gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle loro
responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile
oppure abbiano comunque pregiudicato l’esercizio dell’azione di rivalsa, decadono da ogni
diritto che possa loro derivare dal contratto di assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di
assicurazione.
Essi sono inoltre obbligati, su richiesta di FATA, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e
a rischio e spese di FATA, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari
ed opportuni.
ART. 131
PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA
La nomina dei Periti è di competenza esclusiva degli Uffici di Direzione di GBS AL – GENOVA Ufficio Liquidazioni Trasporti Generali Business Solutions S.c.p.a. Liquidazioni Danni Trasporti
Terrestri, Via Fieschi, 9 16121 Genova, fax 010 – 3199518
Area Nord Eleonora Simonato
tel. 010 - 3199509
mail [email protected]
Area Centro Sud Giovanna Cappanera
tel.010 - 3199503
mail [email protected]
In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la
necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da
mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o – ove richiamate le relative
clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il seguente
numero di cellulare 335/7365213 o il numero fisso 051.6053695.
Nei casi eccezionali sopra indicati, per quanto riguarda la nomina di un Commissario d’Avaria
all’estero, lo stesso potrà essere correttamente individuato attraverso il sito di Assicurazioni
Generali (www.generali.it – Area Rete Vendite – Area Trasporti on line – Ricerca Commissari
d’Avaria) e conseguentemente incaricato per la perizia, dandone, quindi, comunicazione ai
liquidatori sopra indicati.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
147 di 157
ART. 132
ARBITRATO
In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta
dal Perito nominato da FATA; l’Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in
caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito
nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà
all’Assicurato, che conferisce a FATA le facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la
quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
Resta ferma la facoltà dell’Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all’autorità giudiziaria.
ART. 133
PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la
percentuale di avaria e l’entità delle perdite in peso o in quantità.
Di comune accordo fra te Parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal
caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la
percentuale di avaria.
ART. 134
PAGAMENTO DEI DANNI
Il reclamante non può pretendere il pagamento delle indennità finché non abbia:
a) provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell’indennizzo;
b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo
stesso evento;
c) consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di
vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci
trasportate e le spese di trasporto, di assicurazione ed i dazi pagati.
ART. 135
TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI
Il pagamento delle indennità sarà effettuato entro 30 giorni da quello in cui il reclamante avrà
ottemperato al disposto dell’articolo precedente.
ART. 136
SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l’ammontare del danno determinato a
termini di polizza, deducendo lo scoperto eventualmente indicato.
SEZIONE TUTELA A BORDO
ASSISTENZA STRADALE
MODALITA’ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero
verde 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02-58.30.85.17, ovvero inviare un fax
al numero 02-58.47.72.01
Nell’ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l’Assicurato potrà inviare un
telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.
Nella richiesta dovrà essere precisato:
• Tipo di assistenza;
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza preceduto dalla sigla FAUB (per la forma soccorso stradale Classic);
• Numero di polizza preceduto dalla sigla FAUE (per la forma soccorso stradale Top);
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura
Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a
fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi,
fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
148 di 157
Organizzativa che
l'effettuazione.
interverrà
direttamente
o
ne
dovrà
autorizzare
esplicitamente
TUTELA LEGALE
FATA si avvale per la gestione dei sinistri di:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58384.1 fax 02.5838.4210
N. verde per chiamate dall’Italia 800.990.206
N. per chiamate dall’estero 02.58.24.50.86
alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
ART. 137
DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO
(Valido solo per autovetture e autotassamentri)
Ai fini delle presenti condizioni di assicurazione, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di
resistenza per danni arrecati a terzi:
- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi:
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a
violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa
riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i
sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento
di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento
penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni
amministrative;
• trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e
che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente
polizza, entro dodici mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei
casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati
già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già
stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o
più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato .
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata:
• a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito
tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati;
• per tutti i reati che si assumono rientranti nel disegno criminoso o commessi con un'unica
azione o omissione ed il relativo massimale resta unico, a prescindere dal numero degli
stessi.
ART. 138
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
(Valido solo per autovetture e autotassamentri)
1) Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento
in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, Piazza
Trento n° 8.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
149 di 157
2) In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro
sette giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
ART. 139
FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI
(Valido solo per autovetture e autotassamentri)
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta,
metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in
modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
ART. 140
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
(Valido solo per autovetture e autotassamentri)
Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo
di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere
accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di
inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o
quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole
promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e
l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione,
l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel
distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il
nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano
essere radicati in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato,
questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria
residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ
Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per
un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L’Assicurato che non intenda
avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il
nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale
designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione
necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si
renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente
concordata con Europ Assistance. Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale
e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad
altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un
solo legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine
di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale
incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato,
Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del
nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva
valutazione di temerarietà della lite.
Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle
spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi
dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale
obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della
controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
150 di 157
polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano
recuperabili dalla controparte.
Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della
polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del
suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza
esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la
controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al
50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente
da Europ Assistance.
ART. 141
RECUPERO DI SOMME
(Valido solo per autovetture e autotassamentri)
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
ART. 142
DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO
(Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di
validità della garanzia e più precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza
dell'assicurazione, sempre che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono
avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al
sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel
momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
c) le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
d) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto.
ART. 143
DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
(Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
L'Assicurato deve immediatamente denunciare a FATA o a Europ Assistance qualsiasi sinistro
nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare
pervenire a FATA o a Europ Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla
data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare
la tutela dei suoi interessi, con studio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per
la controversia, indicandolo a Europ Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Europ Assistance può nominare direttamente il
Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici
di parte e di periti in genere viene concordata con Europ Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di
conflitto di interessi con FATA e/o con Europ Assistance.
ART. 144
FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI
(Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
Il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa, è tenuto a:
a) informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta,
metterli a disposizione;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
151 di 157
b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo
in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni
possibile informazione e procurare i documenti necessari.
GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 145
(Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance si adopera per realizzare un bonario
componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni
caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto
nei termini dell’art. 143 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia
civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Europ Assistance,
così come FATA, non sono responsabili dell'operato di Legale, di Consulenti tecnici di parte e di
periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Europ
Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito
alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e FATA e/o Europ Assistance, fermo il diritto
dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa
ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle
Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Europ
Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
ART. 146
RECUPERO DI SOMME
(Valido solo per ciclomotori e motocicli, macchine agricole, altri veicoli circolanti su
strada e natanti a motore)
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate
o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a
Europ Assistance che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate
in sede legale o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE INFORTUNI
ART. 147
DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne
hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. L’Assicurato deve presentare
la denuncia dell’infortunio corredata da certificato medico e contenente l’indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di
accadimento. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a FATA le
indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L’inadempimento degli obblighi relativi alla
denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art.1915 del codice civile.
ART. 148
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO
FATA corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio.
Nel valutare i postumi invalidanti, non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente
che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che
comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto
dell’infortunio. Pertanto, la maggiore influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali
condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti
dell’infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o
funzionale di un organo già menomato, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
152 di 157
sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio senza riguardo al maggior pregiudizio
derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui agli articoli 38, 77,
95 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono ridotte tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
ART. 149 ESCLUSIONE
PERMANENTE
FRANCHIGIA
PER
GARANZIA
INVALIDITÀ
Ad integrazione di quanto indicato negli articoli 38, 77, 95 - GARANZIE INFORTUNI DEL
CONDUCENTE la liquidazione dell’indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna
franchigia.
ART. 150
ARBITRATO IRRITUALE
Le divergenze sul diritto all’indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità
delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma
restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti
ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest’ultimo dovrà essere
prescelto tra gli specializzati in Medicina legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell’Ordine
dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo
di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico
da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il
Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio
Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti
per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.
ART. 151
RINUNCIA ALLA RIVALSA – MORTE PRESUNTA
FATA rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di
surrogazione di cui all’art.1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile a termini di contratto
e, in applicazione dell’art. 60 comma 3 del codice civile, l’Autorità Giudiziaria ne abbia
dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato
civile, FATA corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, FATA ha
diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della
somma corrisposta.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA
MODALITA’ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero
verde 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02-58.30.85.17, ovvero inviare un fax
al numero 02-58.47.72.01
Nell’ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l’Assicurato potrà inviare un
telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.
Nella richiesta dovrà essere precisato:
• Tipo di assistenza;
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
153 di 157
•
•
•
•
Nome e Cognome;
Numero di polizza preceduto dalla sigla FATN;
Indirizzo del luogo in cui si trova;
Il recapito telefonico dove la struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
della Assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla
integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi,
fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura
Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente
l'effettuazione.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
154 di 157
SECURE BOX
ART. 152 RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA
DELLA SECURE BOX
In caso di sinistro, FATA ha facoltà di utilizzare, per la corretta ricostruzione e gestione dello
stesso, i dati registrati dalla Secure Box al momento dell’evento.
Sul punto si rinvia altresì al contratto di comodato gratuito della Secure box, per l’installazione,
attivazione e tenuta in efficienza della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi,
stipulato dal Contraente col fornitore ed alla relativa informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
155 di 157
1
Allegati 9 (schema di Nota Informativa dei contratti di Responsabilità Civile per la circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), 6 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione
Rami danni) e 7 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Infortuni)
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di
informazione e della pubblicità dei rapporti assicurativi di cui al titolo XIII (trasparenza delle
operazioni e protezione dell’assicurato) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
codice delle assicurazioni private.
2
Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 – “Regolamento concernente la disciplina del
certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo
X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di
assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3
Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto del 2 maggio 1992.
4
Art. 122 - “Veicoli a motore”, comma 1, del codice delle assicurazioni e art. 3 “Veicoli a
motore” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1 aprile 2008 e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
5
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in
occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza
sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa
all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6
Art. 13 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con dalla legge n.135 del 7
agosto 2012
7
Artt. 122 - “Veicoli a motore” e seguenti di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore e i natanti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle
assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.
8
Art.134 - “Attestazione sullo stato del rischio”, comma 4 – bis, del codice delle assicurazioni
9
Art. 4 dell’Allegato A – “Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura
ordinaria” della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961
10
Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private.
11
Art. 129 “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, del codice delle assicurazioni.
12
Art 134 – “Attestazione sullo stato del rischio”, del codice delle assicurazioni e regolamento
ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di
ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese
e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione
sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
codice delle assicurazioni”, come successivamente modificati e integrati.
13
Art. 143 “Denuncia di sinistro” e seguenti di cui al CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE, del
codice delle assicurazioni.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
156 di 157
14
DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
15
Art. 2 bis, comma 1 - “Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione dei veicoli” decreto
legge n. 162 del 23 ottobre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 22
dicembre 2008
16
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, - Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada.
17
Allegato 2 “ Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento
ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 – Regolamento concernente la disciplina del certificato di
assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X
(Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione)
e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice
delle Assicurazioni.
18
Art. 150 - bis “Certificato di chiusa inchiesta”, comma 2, del codice delle assicurazioni.
Condizioni di assicurazione - Contratto di assicurazione multirischi
Multiveicolo di Fata - Mod. 40/560 – Ed. 01/09/2014
157 di 157