PROVINCIA DI BELLUNO

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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
AUTORIZZAZIONE N. 91 DEL 21-10-2014
OGGETTO: D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ¿Norme in materia ambientale¿ e succ. mod. ed int.,
L.R. 16 agosto 2007 n.26, Delibera Giunta Regionale Veneto 668 del 20 marzo 2007,
1450 del 22 maggio 2007, 2493 del 7 agosto 2007, Delibera della Giunta Provinciale
288
del
18
ottobre
2007.
Ditta GORZAGRI SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA, con sede legale
in Fonzaso, via G. Marconi, 31, e ubicazione impianto in Fonzaso (BL) Frazione
Agana.
Registro
Ambiente
n.
5203
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Autorizzazione Integrata Ambientale
Punto 6.6 (c) dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 03 aprile 2006 n.152.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive
2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante “Attuazione della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, concernente il
rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale e le modalità di
esercizio degli impianti esistenti di cui all’allegato I del medesimo decreto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che
abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all’art.
4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all’allegato I del medesimo decreto,
estendendo l’applicazione anche ai nuovi impianti;
VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs 18
febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti
soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei
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calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005”;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante
“Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20
marzo 2007” e n. 2493 del 7 agosto 2007 “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione
ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Chiarimenti e
integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n.
1450 del 22 maggio 2007”;;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l’utilizzazione delle migliorie tecniche disponibili, in materia di allevamenti,
macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per
l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available
Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell’all. I del D.Lgs 59/2005;
VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”
VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
PRESO ATTO che la Ditta in oggetto ha presentato richiesta di Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi del D. Lgs 59/2005, alla Regione del Veneto, per il punto 6.6 c)
dell’Allegato I del D.Lgs n. 59/2005;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 26, entrata in vigore il 5 settembre 2007, che ha
delegato alle Province la competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale per
quanto riguarda le attività di cui all’allegato I al D.Lgs. 59/2005 tra le quali è compresa al punto
6 la voce:
6.6.c)
Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe.
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha trasmesso a questa Provincia l’istanza della ditta
richiamata in oggetto in data 18.09.2007, prot. n. 511415/48.24 acquisita al prot. prov. n. 62811
del 20.09.2007;
PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia
impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
VISTA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva n.133 del 25 Ottobre 2007
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rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio alla ditta Società agricola Gorzagri, in
conformità a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 288 del 18
ottobre 2007.
CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito,
presso l’autorità competente, dell’intera documentazione necessaria all’autorizzazione integrata
ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:
a)
il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state
pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
b)
6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali
per i restanti impianti;
DATO ATTO che la ditta Società Agricola Gorzagri, ha provveduto a depositare in Provincia la
documentazione necessaria all’autorizzazione integrata ambientale definitiva in data 31
gennaio 2008 entro quindi i termini di scadenza;
VISTA l'autorizzazione n. 120 del 20 ottobre 2008 che ha modificato e prorogato i termini di
scadenza dell'autorizzazione provvisoria e ricognitiva ridefinendoli al 31.12.2009
DATO ATTO che la ditta Società Agricola Gorzagri, ha altresì provveduto il 26.01.2009 a
versare quale acconto per l'istruttoria la somma di €. 2500,00 (duemilacinquecento euro) e
successivamente a conteggiare ai sensi della DGRV. n. 1519/2009 l'esatto ammontare della
tariffa;
CONSIDERATO che, nel corso dell'iter istruttorio tecnico/amministrativo, si è resa necessaria
la richiesta di chiarimenti ed integrazioni forniti dalla ditta in data 17.08.2009 (prot. Prov. n.
43021 del 17.08.2009) sotto forma di unico fascicolo con allegati che di fatto ha accorpato e
sostituito quanto in precedenza presentato.
DATO ATTO che la Ditta ha provveduto, a seguito dell'avvio del procedimento, alla
pubblicazione di un annuncio dell'avvenuto deposito della domanda su un quotidiano a
diffusione provinciale in data 25.09.2009, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al
procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005;
CONSIDERATO che, a seguito di tale annuncio non sono pervenute osservazioni da parte di
soggetti interessati;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 28 aprile 2009 recante:
“D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – LR 16 agosto 2007 n. 26. Autorizzazione ambientale per la
prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)”
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CONSIDERATO l'incontro tecnico, preparatorio ai lavori della conferenza dei servizi, tenutosi
presso la Provincia in data 20.10.2009.
DATO ATTO che con autorizzazione n. 91 del 21.12.2009 si è ritenuto necessario prorogare la
validità dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 133 del 25.10.2007 fino al
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
DATO ATTO che con nota del 13.07.2012 acquisita a prot prov.n. 33582 del 18.07.2012 la
società Gorzagri trasmetteva a questa Provincia istanza per l'autorizzazione alle emissioni
diffuse in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di trattamento dei reflui
zootecnici;
CONSIDERATI gli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPAV Dipartimento di Belluno
presso l'allevamento in data 23 marzo e 15 dicembre 2011 da cui sono emerse alcune criticità e
difformità.
DATO ATTO che a seguito di avvio di procedimento per diffida di questa Provincia comunicato
con nota prot. Prov. 8868 del 24.02.2012 la ditta Gorzagri ha presentato memorie scritte e
documentazione successivamente integrata atta a rendicontare gli interventi adottati per
risolvere le criticità.
DATO ATTO che con nota del 14.04.2014 acquisita a prot prov. n. 18161 del 22.04.2014 la
società Gorzagri comunicava a questa Provincia il completamento della modifica all'impianto di
trattamento reflui zootecnici finalizzata alla chiusura dello scarico in corso d'acqua e nel
contempo chiedeva l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
RICORDATO che i lavori di realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento dei reflui
zootecnici e di istallazione di evaporatori sono stati assentiti con permesso a costruire del
comune di Fonzaso n. 12/2007 del 30.12.2008 e che dette opere hanno ottenuto il certificato di
usabilità n. 04/2014 in data 03.07.2014 prot. 3521;
DATO ATTO che con nota del 11.06.2014 acquisita a prot prov. n. 25800 del 12.06.2014 la
società Gorzagri comunicava a questa Provincia ulteriori modifiche non sostanziali;
CONSIDERATI gli avvi di procedimento inviati con note prot. prov. n. 20481 del 08.05.2014 e
n. 28272 del 26.06.2014 intesi a portare a conclusione l'iter per rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientali ivi comprese le modifiche non sostanziali;
VISTE le integrazioni inviate dalla Gorzagri con nota 26.06.2014 acquisite a prot. Prov. n.
28375 del 26.06.2014 a seguito di specifica richiesta di questa Provincia;
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DATO ATTO della convocazione della Conferenza dei Servizi inoltrata con nota prot. Prov.
29847 del 07.07.2014 e tenutasi in data 31.07.2014 presso questa Provincia;
DATO ATTO che il Comune di Fonzaso ha rilasciato in data 03.07.2014 prot. 3521 il Certificato
di Usabilità n. 04/2014 inerente l'impianto di evaporazione e vasca di raccolta liquami;
DATO ATTO che è stata depositata in data 16.06.2014 presso il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Belluno la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza
antincendio (rif pratica VVF n. 15624)
CONSIDERATO che in esisto ai lavori della Conferenza dei Servizi si è sospeso il relativo
parere rendendosi necessario un supplemento istruttorio per il quale si è richiesto alla Gorzagri
l'invio di documentazione integrativa con nota prot. prov. n. 35659 dell'11.08.2014;
CONSIDERATI l'incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento ARPAV di Belluno in data
08.09.2014 e la successiva trasmissione da parte della ditta Società Gorzagri del Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) nonché delle integrazioni richieste acquisite al prot.prov. n.
39963 del 11.09.2014;
PRESO ATTO del verbale di conferenza dei servizi decisoria, convocata con nota prot. 41414
del 18.09.2014 e tenutasi in data 02.10.2014 presso questa Provincia, con il quale si esprime:
•
parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'oggetto con
modifiche dell'impianto di trattamento degli effluenti zootecnici, attivazione dell'impianto di
evaporazione e chiusura dello scarico nel T. Cismon;
PRESO ATTO inoltre che la Conferenza dei Servizi da atto che le modifiche proposte dalla
Gorzagri con nota del 11/06/2014 (prot. prov. 25800 del 12/06/2014) riguardanti:
•
la sostituzione dell'attuale cella frigorifera al fine di poter stoccare SOA (sottoprodotti di
origine animale) provenienti anche da altre sedi aziendali;
•
l'installazione di una caldaia supplementare alimentata a GPL da 30,20 kW esternamente
alla “sala verri”;
•
lo spostamento del cassone per lo stoccaggio di rifiuti classificati “imballaggi materiali
misti”;
•
la sostituzione e l'installazione di alcuni nuovi silos per lo stoccaggio di alimento
zootecnico;
sono da ritenersi non sostanziali.
CONSIDERATA la documentazione tecnica e le integrazioni presentate a supporto della
richiesta di autorizzazione.
DATO ATTO che la ditta Gorzagri comunica, con nota del 26.06.2014 (prot.prov. 28375 del
26.06.2014), di non voler perseguire, nel breve-medio periodo, la realizzazione di nuovi
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capannoni, di una nuova quarantena e della copertura di una vasca per la produzione di biogas
riservandosi di acquisire tutti i permessi necessari e di avviare le dovute domande di VIA e di
aggiornamento AIA ;
CONSIDERATI facenti parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato A: Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMC)
Allegato B: Caratteristiche tecniche e gestionali


RITENUTO che nella richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta
Società Gorzagri vada ricompresa anche la richiesta di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
DATO ATTO della presenza di 6 impianti termici che per caratteristiche di potenzialità e tipo di
combustibile utilizzato non sono soggetti a provvedimento autorizzativo ma l'esercizio e la
manutenzione degli stessi dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dal DPR n. 74 del
16.04.2013.
VISTA la comunicazione completa per l'utilizzazione di effluenti zootecnici n. 528537/01 (prot.
Prov. 10239 del 21.02.2013) e successivi aggiornamenti nonché il correlato Piano di
Utilizzazione Agronomica (PUA) ai sensi del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e della
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2495 del 7.08.2006 e s.m. ed.i .
RITENUTO di rilasciare alla ditta in oggetto, per le motivazioni sopra esposte, l’autorizzazione
integrata ambientale per un periodo massimo di 10 (dieci) anni fatte salve le procedure di
riesame.
RITENUTO di revocare e sostituire l’autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 133 del
25.10.2007 nonché il provvedimento di proroga n. 91 del 21.12.2009 a seguito del rilascio della
presente autorizzazione integrata ambientale.
DATO ATTO che l'autorizzazione integrata ambientale autorizza l'esercizio di un impianto o di
una parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e sue mod. ed int. al fine di prevenire e ridurre in modo
integrato l'inquinamento e prevedere le misure intese ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione ambientale nel suo complesso.
AUTORIZZA
Alla Ditta GORZAGRI SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA, di seguito
denominata “gestore”, con sede legale in Fonzaso, via G. Marconi, 31, e ubicazione in Fonzaso
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(BL) Frazione Agana, P.IVA n 00846550259 è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all'installazione ubicata in Comune di Fonzaso Località Agana per le attività previste
dall'allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/06, individuate al punto 6.6 c): Impianti per
l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe;
Potenzialità installazione pari a 3940 capi
Art. 1 Validità, rinnovo e riesame dell'autorizzazione
1. Il gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione ne da
comunicazione alla Provincia di Belluno ai sensi dell'art 29-decies comma 1) del D.Lgs.
152/06.
2. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo è disposto sull'installazione nel
suo complesso trascorsi i termini previsti dall'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs. 152/06;
3. Il riesame è disposto inoltre, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta
delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque nei termini previsti
dall'art. 29-octies comma 4) del D.Lgs. 152/2006;
4. Il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente domanda di riesame entro i termini di
cui all'art. 29-octies, comma 3) del D.lgs. 152/06;
5. Il procedimento del riesame è condotto secondo le modalità di cui agli art. 29-ter, comma 4 ,
e 29-quater del D.Lgs. 152/06;
6. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua
l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
Art. 2 Modifiche degli impianti, variazione del gestore, cessazione dell'attività
1. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.lgs. 152/06 e s.m.ed i., il gestore deve
comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto che possono
determinare una modifica delle sue caratteristiche e del suo funzionamento o un suo
potenziamento che possa produrre effetti sull'ambiente. Nel caso in cui tali modifiche impiantistiche siano ritenute sostanziali, questa Provincia ne darà comunicazione al titolare dell'autorizzazione entro 60 giorni. Il gestore dell'impianto dovrà pertanto inviare alla Provincia
una nuova istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.
2. Nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione della presente
autorizzazione.
3. In caso di cessazione, anche parziale, dell’attività il gestore deve trasmettere alla Provincia
un piano di dismissione dell’intera istallazione, o di sua parte, 30 giorni prima della
cessazione definitiva, anche prevedendo l'eventuale necessità di attivarsi per eseguire gli
interventi atti ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell'uso anche futuro dello stesso, non comporti un rischio
significativo per la salute umana e per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo e/o
delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate. E' comunque fatto salvo
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tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifiche da inquinamento e di
ripristino ambientale.
Art. 3 Condizioni generali dell'autorizzazione
1. Con la presente autorizzazione si intende/intendono:
✔ revocate e sostituite l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n.133 del 25 Ottobre 2007 e le autorizzazioni di proroga n. 120 del 20.10.2008 e n. 91 del 21.12.2009
rilasciate alla Società Gorzagri ss.
✔ approvato il Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMC) con relative prescrizioni
generali che ne diviene parte integrante ed è riportato in Allegato A.
✔ recepita la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici n.
528537/01 (prot. Prov. 10239 del 21.02.2013) e successivi aggiornamenti e il correlato
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Eventuali modificazioni alla comunicazione e
al PUA devono intendersi automaticamente recepite dalla presente autorizzazione fatta
salva la verifica della conformità alla DGRV n. 2495 del 07.08.2006 e s.m.ed i. così come
definito al successivo art.8 comma 2.
✔ recepite ed autorizzate le modifiche non sostanziali proposte dal gestore con nota del
11/06/2014 (prot. prov. 25800 del 12/06/2014)
✔ rilasciata l'autorizzazione allo scarico autonomo delle acque reflue domestiche
provenienti dai servizi igienici del laboratorio (edificio C)
✔ rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di
depurazione aziendale fino alla definitiva chiusura dello scarico al T. Cismon ed
attivazione dell'impianto di trattamento reflui zootecnici con evaporatore.
2. La presente autorizzazione fa salve le disposizioni di competenza di altri Enti con particolare
riferimento agli obblighi in materia edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria, antinfortunistica e
di prevenzione del rischio amianto, veterinaria e del benessere animale, di prevenzione
incendi;
3. Ai fini del legittimo svolgimento e mantenimento dell'attività dovranno essere acquisiti e
mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dalla presente
autorizzazione. Dovranno inoltre essere rispettati gli adempimenti previsti da altre norme di
settore quali a titolo di esempio non esaustivo: sottoprodotti di origine animale, igiene dei
mangimi e gestione di prodotti fitosanitari, regolamento sulle dichiarazioni delle emissioni
prodotte al registro E-PRTR etc.;
4. Deve essere trasmessa, entro 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la
verifica, a firma di tecnico abilitato, del clima acustico da condursi nelle condizioni più
rappresentative e gravose sotto il profilo acustico per l'istallazione, ivi compresa l'attivazione
del sistema di evaporazione dei reflui zootecnici.
5. Il gestore è tenuto a trasmettere la “relazione di riferimento” e le “garanzie finanziarie” di cui
all'art. 29 sexies commi 9-sexies e 9 septies secondo le modalità e nei termini stabiliti da
emanandi decreti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
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Art. 4 Attività di controllo e monitoraggio
1. Il Piano di Monitoraggio e di Controllo deve essere realizzato secondo le modalità e le
frequenze dell’Allegato A. Eventuali necessità di modifiche al PMC stesso dovranno essere
concordate preventivamente con ARPAV e autorizzate esplicitamente dalla Provincia.
2. ARPAV, come criterio minimo, prevede nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, l'esecuzione di almeno una ispezione ambientale, con oneri a carico del gestore,
intesa come controllo documentale, tecnico, gestionale, di cui una comprensiva anche del
controllo analitico e finalizzata ad accertare quanto previsto dall'art 29-decies comma 3
a)b)c) del D.Lgs 152/06. Ciò non toglie la possibilità che l’autorità competente possa
predisporre ispezioni aggiuntive e straordinarie secondo quanto previsto dall’art 29-decies
del D.Lgs 152/2006.
3. Il Gestore dell’impianto (a partire dal 2015) è tenuto a:
a) provvedere entro il 31 marzo di ogni anno al caricamento informatizzato dei dati relativi
ai controlli previsti da PMC ed effettuati nell'anno precedente, utilizzando lo specifico
software regionale.
b) trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia, al Comune di Fonzaso,
all'ULSS 2 e ad ARPAV Dipartimento di Belluno copia di suddetto report accompagnato
da una relazione esplicativa dell’attività aziendale con il commento dei dati riferiti
all'anno precedente e i risultati del monitoraggio. La relazione, che può essere corredata
da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di
stima/calcolo dei dati comunicati, devono inoltre essere esplicitati i dati di input, nel
caso fosse utilizzato un software, per il calcolo delle emissioni diffuse. Variazioni
significative tra i diversi anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno
giustificate.
c) riportare nella relazione esplicativa dell’attività aziendale di cui al punto b), in
riferimento alla parte di gestione dell’impianto contenuta nel PMC, le gravi anomalie e
gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria con gli opportuni commenti sulla
motivazione e i provvedimenti intrapresi.
4. Il gestore è tenuto a conservare presso l'istallazione di Agana in Comune di Fonzaso la copia
del presente provvedimento unitamente a copia della documentazione tecnica per il periodo
di validità dell'autorizzazione al fine di metterla a disposizione degli Enti preposti al
controllo e al monitoraggio
5. Al fine di consentire le attività di controllo da parte dell'autorità competente, ivi comprese
quelle del PMC, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di
qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per la raccolta di
qualsiasi informazione necessaria.
6. Le registrazioni dei dati di autocontrollo previsti dal “Piano di Monitoraggio e
Controllo”devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es.
bollette, fatture, documenti di trasporto, cartellini allegati ai mangimi con la relativa
composizione, rapporti di prova etc.) devono essere conservati per un periodo pari ad almeno
5 anni successivamente alla scadenza dell’AIA, in modo da garantire la rintracciabilità del
dato stesso. È facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna,
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appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici.
7. Il gestore deve comunicare alla Provincia e all'ARPAV Dipartimento di Belluno, con almeno
15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo degli effluenti zootecnici in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in doppio.
8. Il gestore è tenuto altresì ad informare immediatamente Provincia, ARPAV Dipartimento di
Belluno e Comune di Fonzaso in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione adottando immediatamente le misure necessarie a ripristinare nel più breve temo possibile le conformità, a limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali ulteriori incidenti o imprevisti.
Art. 5
Metodi di campionamento e analisi
1. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati per le varie attività di controllo devono
essere ufficiali e riconosciuti a livello internazionale; comunque a livello di contraddittorio
sono ritenuti validi i metodi ufficiali utilizzati da ARPAV.
2. In ogni caso, nella durata dell’AIA, il Gestore ha la facoltà di proporre con giustificati motivi
il cambiamento delle metodiche comunicandolo preventivamente a Provincia ed ARPAV
Dipartimento di Belluno; tale cambiamento potrà avvenire solo previa valutazione di
idoneità da parte degli Enti sopra indicati.
3. Per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
Art. 6
Emissioni in atmosfera
1. Il presente provvedimento dà atto della presenza di n° 6 impianti termici civili che per le loro
caratteristiche di potenzialità e tipo di combustibile utilizzato (GPL) non sono soggetti a
provvedimento autorizzativo ma l'esercizio e la manutenzione degli stessi dovrà essere
eseguito secondo quanto previsto dal DPR n. 74 del 16.04.2013
2. Al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive nonché
al fine di limitare l'entità delle emissioni di gas serra ed odori, il gestore è tenuto ad attuare e
mantenere l'esercizio dell'installazione secondo le indicazioni contenute nei documenti
BREF di fonte comunitaria o comunque tenendo quale riferimento tecnico le linee guida
ministeriali e regionali per le BAT.
3. Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 157 del 11.07.2011 il gestore, tenuto agli obblighi di cui all'art.
5 Regolamento (CE) n. 166/2006 sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti
(PRTR), deve comunicare, ad ISPRA e alla Provincia di Belluno, le informazioni ivi
richieste entro il 30 aprile di ogni anno e relative all'anno precedente.
Art. 7
Scarico acque reflue industriali, domestiche e di dilavamento
Acque reflue industriali
1. Fino alla definitiva chiusura dello scarico al T. Cismon ed attivazione dell'impianto di
trattamento effluenti zootecnici è rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue
industriali provenienti dall'impianto di depurazione aziendale.
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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
2. Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione a Provincia, ARPAV Dipartimento di
Belluno e Comune di Fonzaso dell'avvenuta chiusura con sigillatura dello scarico al T.
Cismon ed attivazione dell'impianto di trattamento degli effluenti zootecnici con eventuale
attivazione dell'impianto di evaporazione del chiarificato. Qualora l'attivazione
dell'evaporatore dovesse essere differita temporalmente rispetto all'avvio dell'impianto di
trattamento, il gestore è tenuto a darne comunicazione ai medesimi Enti.
3. L'attivazione dell'impianto di trattamento dei reflui zootecnici e conseguente chiusura dello
scarico al T. Cismon deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento.
4. Fino al termine di cui al precedente punto 3) valgono le prescrizioni e gli adempimenti di cui
all'autorizzazione n. 50/eco/2007 qualora compatibili con le attività di conversione
dell'esistente impianto di depurazione, in impianto di trattamento effluenti zootecnici.
5. Le acque di lavaggio e disinfezione della cella mortuaria nonché del comparto lavaggio
gomme automezzi vanno stoccate in vasche a tenuta e regolarmente allontanate e smaltite
come rifiuto, essendo vietato il loro conferimento all'impianto aziendale di trattamento
effluenti zootecnici.
Acque reflue domestiche (assimilate)
6. Sono autorizzati gli esistenti scarichi autonomi delle acque reflue domestiche con recapito
sul suolo provenienti dai servizi igienici dei locali laboratori (edificio C);
7. L'autorizzazione allo scarico sul suolo di dette acque reflue è rinnovata all'atto del riesame
del presente provvedimento se non intervengono variazioni significative della tipologia di
sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico;
8. Il gestore è tenuto a presentare alla Provincia, entro 6 mesi dal rilascio del presente
provvedimento, una relazione tecnica, con annessi allegati grafici e planimetrici, di
aggiornamento e ridimensionamento del sistema fognario di dispersione al suolo.
9. Le acque reflue domestiche provenienti invece dai servizi igienici e dalle docce della
foresteria (edificio B), convogliate in vasca a tenuta, devono essere gestite e allontanate
periodicamente come rifiuto.
10. Il gestore è tenuto ad una periodica verifica, manutenzione e pulizia del sistema di raccolta e
scarico delle acque reflue domestiche al fine di evitare e prevenire qualsiasi impatto sulle
condizioni igienico-sanitarie ed ambientali del sito.
Acque meteoriche di dilavamento
11. Il gestore è tenuto, al fine di evitare la contaminazione, non occasionale e fortuita, delle
acque meteoriche di dilavamento con sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente
ad adottare e mantenere tutti gli apprestamenti e le cautele gestionali nell'esercizio
dell'istallazione.
12. Tutte le superfici scoperte (corridoi esterni, rampe di carico, accessi a depositi coperti,
serbatoi ecc.) che possono entrare in contatto con le deiezioni animali o con sostanze
pericolose dovranno essere mantenute pulite con costante rimozione di eventuali materiali
anche se caduti in modo occasionale e fortuito.
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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Art. 8
Utilizzazione agronomica effluenti zootecnici
1. Il gestore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la “comunicazione Nitrati” per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti con riferimento alla nuova configurazione e
dotazione impiantistica non appena terminata la conversione dell'esistente impianto di
depurazione in impianto di trattamento effluenti di cui al precedente art. 7 c.3). Va altresì
aggiornata detta comunicazione a valle di un primo periodo di utilizzo dell'impianto nella
nuova configurazione con particolare riferimento ai quantitativi di effluente avviato ad
utilizzo agronomico.
2. Il gestore è tenuto ad effettuare, o a far effettuare, l'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento secondo le migliori tecnologie disponibili (MTD) di cui alla documentazione
tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, secondo la buona pratica agricola e in
conformità alla DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006 e s. m. ed i. nonché al Piano di
Utilizzazione Agronomica (PUA) correlato alla comunicazione completa per l'utilizzazione
di effluenti zootecnici.
3. Le modifiche alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti e al PUA
qualora conformi alla DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006 e s. m. ed i. sono automaticamente
recepite dalla presente autorizzazione fatta salva la verifica, da parte dell'autorità competente, che non costituiscano modifica sostanziale e che non richiedano l'aggiornamento della
presente autorizzazione e delle relative condizioni.
4. Le analisi annuali sugli effluenti zootecnici devono essere eseguite prima del loro utilizzo in
agricoltura analizzando i parametri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (allegato
A) e subordinatamente alla presenza del concentrato post-evaporatore in relazione all'avvio
o riavvio dell'impianto di evaporazione.
5. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per limitare la diffusione di emissioni ed
il correlato disturbo dovuto ad eventuali odori ed adottando i migliori accorgimenti anche
nell'utilizzazione agronomica dell'effluente.
.
Art. 9
Attività gestionali
1. L'esercizio dell'impianto di allevamento e delle attività connesse deve essere condotto nel
rispetto delle prescrizioni dettate con il presente provvedimento nonché secondo le modalità
di gestione dichiarate negli elaborati ed integrazioni presentati a corredo della richiesta di
autorizzazione integrata ambientale e di cui l'allegato B (caratteristiche tecniche e gestionali)
costituisce una sintesi ancorchè non esaustiva, facente comunque parte integrante del
presente provvedimento.
2. Sono richiamati gli obblighi relativi agli adempimenti in materia di gestione rifiuti derivanti,
ove applicabile, dalla piena operatività del DM 17 dicembre 2009 (SISTRI) e dal D.Lgs n.
152/06 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi, deve essere gestito, in regime
di deposito temporaneo, al coperto o in cassoni coperti o comunque con modalità atte a
evitare il dilavamento, da parte di acque meteoriche, di sostanze pericolose o pregiudizievoli
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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
per l'ambiente.
Art. 10
Tariffe e oneri istruttori
1. Il Gestore è tenuto a farsi carico degli oneri derivanti dalle spese per effettuare i rilievi, gli
accertamenti, ed i sopralluoghi per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica o del riesame e per i successivi controlli.
2. Nelle more dell'emanazione dei Decreti e provvedimenti previsti dall'art 33 commi 1 e 2 del
D.Lgs 152/06 resta fermo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 1516 del 26 maggio 2009.
3. Tenuto conto del versamento anticipato di €. 2500,00 effettuato dalla Ditta Gorzagri
(prot.prov. n. 4828 del 28.01.2009) in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 3826 del 09 dicembre 2008, nonché delle modifiche non sostanziali richieste (prot. prov. 25800 del 12/06/2014) è modificato con la presente autorizzazione il
calcolo della tariffa finale di istruttoria proposto dal gestore inserendo tra i punti di
emissione i silos, che vengono conteggiati in un unica classe assimilata ad emissioni con
nessun inquinante per un importo complessivo di €. 200,00. Viene inoltre conteggiato
l'importo pari a €. 200,00 per modifica non sostanziale e detratto l'importo pari a €. 1000,00
(anziché € 500,00) quale riduzione per le modalità di presentazione delle domanda.
Risultando con ciò la tariffa istruttoria finale pari a €. 928,00 verrà predisposta, nelle
modalità contabili più opportune, la restituzione alla Ditta Gorzagri di €. 1572,00 (euro
millecinquecentosettantadue/00)
Art. 11
Inosservanza delle prescrizioni
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ferma
restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29quattuordecies del D.Lgs. 152/06 l’autorità competente procederà secondo la gravità delle
infrazioni:
✔ alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le
appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga
necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
✔ alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più
di due volte all'anno;
✔ alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell'istallazione, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
✔ alla chiusura dell'istallazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in
assenza di autorizzazione.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si
manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai
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fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
3. L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06 nonché dalla vigente normativa.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento è inviato alla Ditta Gorzagri Società Semplice società Agricola
con sede legale in Fonzaso, via G. Marconi, 31, e ubicazione in Fonzaso (BL) Frazione Agana, P.IVA n 00846550259 , all'ULSS n.2 di Feltre, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di
Belluno e alla Regione Veneto Direzione Agroambiente;
2. La copia del presente provvedimento, destinata alla Ditta, è rilasciata in bollo ai sensi del
D.P.R. 642/72 e s.m. ed i.
3. Copia della presente autorizzazione integrata ambientale, dei contenuti della decisione e
degli eventuali successivi aggiornamenti, sono messi tempestivamente a disposizione del
pubblico presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno – Settore Ambiente e Territorio.
La consultazione è garantita inoltre mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia
anche per gli elementi di cui alle lettere b),e),f) e g) del comma 13 dell'art. 29-quater del
D.Lgs. 152/06
4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro
60 giorni dal ricevimento del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
AMBIENTE E TERRITORIO
- Arch. Paolo Centelleghe
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