STRUMENTI E RISORSE PER LE BONIFICHE DELLE AREE INDUSTRIALI Avv. Agostino Zanelli Quarantini V Meeting dell’urbanistica Giovedì 20 febbraio 2014 Scandicci, Teatro Studio, Via Donizetti 58 Avv. Agostino Zanelli Quarantini Bonifica dei siti industriali. Difficoltà e ritardi Problema delle contaminazioni “storiche” Seconda industrializzazione avvenuta in assenza di normative ambientali • Difficoltà a trovare meccanismi di imputazione della responsabilità per eventi pregressi • Successioni di soggetti responsabili/garanti • Prova del nesso causale e contaminazioni “diffuse” • Elemento soggettivo (condotte lecite) Tempi lunghi per le procedure di bonifica e ripercussioni sulla libera circolazione dei beni ed utilizzo secondo la destinazione urbanistica • Interventi limitati alla messa in sicurezza dei siti Assenza di un fondo di garanzia per i “siti orfani” (es. EPA Superfund) Avv. Agostino Zanelli Quarantini Risorse pubbliche Fondi Strumenti Nazionali Art. 17 co. 6bis l. 426/98 Programma nazionale di bonifica Regionali Fondo di rotazione ex art. 28 bis lr 25/98 Piano regionale di bonifica Avv. Agostino Zanelli Quarantini Risorse private Risorse private Investimenti volontari Misure coercitive / sollecitatorie Misure premiali / incentivanti Accordi di programma / transazioni Avv. Agostino Zanelli Quarantini LE RISORSE PUBBLICHE E GLI STRUMENTI DI ACCESSO Avv. Agostino Zanelli Quarantini Risorse pubbliche nazionali Art. 17, comma 6 bis d.lgs 22/97 (art. 253, co. 5, dlgs 152/06) • Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. L. 9 dicembre 1998, n. 426 • Primo stanziamento di fondi per il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e previsione finanziamento con risorse CIPE e MATTM • Criteri di finanziamento degli interventi • Modalità di trasferimento delle risorse • Individuazione dei primi siti contaminati “di interesse nazionale” d.m. 18 settembre 2001, n. 468 • Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il Programma nazionale di bonifica Soggetti beneficiari 1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate: a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici; b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato; b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione nè delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente (…) c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia; d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il Programma nazionale di bonifica Soggetti beneficiari 2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni: a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto; b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il Programma nazionale di bonifica Fonti Fondi stanziati dalla l 426/98 Fondi del Programma di tutela ambientale (art. 49 l. 448/98) Fondo di rotazione risarcimento del danno ambientale Deliberazioni CIPE di finanziamento di interventi di risanamento ambientale Quadro comunitario di sostegno (decisione 2050/00) Fondi comunitari disponibili a qualsiasi titolo assegnati per la realizzazione degli interventi di bonifica Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il Programma nazionale di bonifica Modalità di trasferimento delle risorse 2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilità speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Programma nazionale. 3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi già finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale. 4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Risorse pubbliche regionali: il fondo di rotazione Art. 28-bis l.r. 18 maggio 1998, n. 25 (Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate) 1. È istituito un apposito fondo regionale per il finanziamento in anticipazione degli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 20. 2. Le somme anticipate tramite il fondo di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell'inadempiente, con le procedure previste dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura dell'ente destinatario dell'anticipazione che provvede alla restituzione alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 36/2001. 3. Nei casi di cui al comma 2, qualora l'ente destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di bonifica, l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione. 4. Le risorse allocate nel fondo di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite ad enti pubblici territoriali per interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di cinque anni, con le modalità e le priorità temporali definite nell'atto di attribuzione del finanziamento. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Fondo di rotazione – modalità di accesso (Delib.G.R. 16-7-2012 n. 630) interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o misure di prevenzione Altri interventi Accesso diretto da parte dei Comuni, previa istanza di finanziamento con allegato parere ARPAT sulla necessità ed urgenza degli interventi Accesso al fondo previo bando Ordine di priorità: a) siti minerari dismessi; b) interventi in danno; c) interventi di competenza enti locali Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il Piano regionale di bonifica Secondo Piano regionale delle bonifiche, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 384 del 21 dicembre 1999, in vigore dal 1° marzo 2000. Parte dispositiva + allegati che elencano i siti che necessitano di bonifica o ripristino ambientale (anagrafe) classificati, a seconda della priorità di intervento, in: siti da bonificare a breve termine (all. 2); siti da bonificare a medio termine (all. 3); siti oggetto di approfondimento (all. 4); siti con necessità di ripristino ambientale (all. 5) Avv. Agostino Zanelli Quarantini LE RISORSE PRIVATE Avv. Agostino Zanelli Quarantini Strumenti di intervento nei confronti dei privati Poteri di intervento diretto della PA Poteri sollecitatori della PA Misure premiali / incentivanti Strumenti di concertazione • Ordinanza provinciale ex art. 244 • Bonifica in danno ex art. 250 e rivalsa sul valore del fondo (onere reale; privilegio speciale) ex art. 253 • Destinazione urbanistica vincolata alla bonifica • Azione risarcimento danno ambientale • Procedure agevolate: tempistiche dilatate (art. 245); siti in esercizio e MISO (art. 240); procedure semplificate (art. 249); • Accesso al concorso finanziario della PA ex art. 253 u.comma • Causa di non punibilità per i reati connessi (art. 257) • Accordi di programma (art. 246) • SIP (art. 252 bis) • Transazione danno ambientale (dlgs 208/08) Avv. Agostino Zanelli Quarantini Il problema dell’imputazione della responsabilità Consiglio di Stato, AP. ordinanza 25 settembre 2013, n. 21 Secondo l’ordinamento nazionale, gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione oppure, nel caso questa non sia individuabile o non provveda, alla P.a. (con diritto di rivalsa sul proprietario nei limiti del valore di mercato del sito). Questo perché il Dlgs 152/2006, “disciplina esaustiva della materia non integrabile dal Codice civile”, opera una “chiara e netta distinzione” tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione Dubbi permangono tuttavia sulla conformità di tale quadro normativo con i principi fondamentali dell’Ue in materia ambientale e in particolare con quello del “chi inquina paga”. Di qui la rimessione alla Corte di Giustizia Ue di specifica questione pregiudiziale interpretativa. Avv. Agostino Zanelli Quarantini I principi enunciati dall’Adunanza Plenaria Il proprietario, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'articolo 240, comma 1, lett.1) Gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (articolo 244, comma 2); Se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente (articolo 244, comma 4); Le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi tra l'altro l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (articolo 253, comma 4); A garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (articolo 253, comma 2). Avv. Agostino Zanelli Quarantini La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia • Se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica. Avv. Agostino Zanelli Quarantini POTERI DI INTERVENTO DIRETTO 20 Il procedimento su ordinanza provinciale Art. 244 (Ordinanze) 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Gli oneri motivazionali della PA nella ricerca del responsabile Cons. Stato, 3885/2009; 6455/2009; 6455/05 L’individuazione del soggetto cui impartire gli obblighi di intervento spetta all’Amministrazione competente per il procedimento di bonifica, che deve adempiere a rigorosi oneri istruttori e motivazionali. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2532. Pur essendovi un obbligo di doverosa istruttoria da parte dell’Amministrazione, la prova dell’imputabilità dell’inquinamento può essere raggiunta avvalendosi anche delle presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possono trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducono a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che si sia verificato l’inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori 22 La “bonifica da parte dell’amministrazione” ART. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Le garanzie per i costi di bonifica. L’onere reale 253. Oneri reali e privilegi speciali. 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. 4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 Avv. Agostino Zanelli Quarantini Le garanzie per i costi di bonifica. L’onere reale Ambulatorietà: l’onere reale è un “peso” che è fatto gravare obiettivamente su un bene e che è costituito dall’obbligo di dare o di fare qualcosa, il cui adempimento è richiesto al titolare del diritto reale sul bene; in quanto tale, il collegamento con la cosa costituisce il titolo per l’adempimento della prestazione (si parla della c.d. ambulatorietà passiva del rapporto obbligatorio, nel senso che il debitore muta in dipendenza della titolarità del diritto reale sul bene onerato). Ne segue che, ove il sito inquinato sia oggetto di trasferimento in proprietà, il nuovo proprietario è obbligato a rispondere, con il bene trasferito, del pagamento degli interventi di bonifica (salvi i diritti di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento e del dante causa, se non prescritti o decaduti). Nell’onere reale il collegamento con il bene costituisce il titolo, l’unico titolo, dell’obbligo di prestazione. L’obbligazione collegata all’onere reale (a differenza della c.d. “obbligazione propter rem”) è dunque limitata al valore del bene ed è costituita solo nei casi ammessi dalla legge. L’onere reale si estingue, oltre che per le ordinarie cause di estinzione dei diritti, per il perimento o per l’abbandono del fondo (di regola, però, con effetto liberatorio per le sole prestazioni non ancora scadute). Avv. Agostino Zanelli Quarantini La ripetizione delle spese e il provvedimento motivato T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 15 dicembre 2009, n. 871 ha ritenuto legittimamente assolto «l’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 comma 3 d.lg. n. 152 del 2006 [...] qualora sia menzionato lo specifico impedimento alla ripetizione delle spese di bonifica nei confronti del responsabile dell’inquinamento »). Obbligo assolto dal Comune che ha dichiarato nell’atto che “nel caso di inerzia della proprietà, il Comune di Parma procederà d’ufficio rivalendosi poi sull’immobile su cui grava onere reale previsto dalla legge, non essendo possibile recuperare dette somme dal Fallimento Metalfer” e deposito dichiarazione di incapienza del fallimento da parte del curatore Avv. Agostino Zanelli Quarantini MISURE “LATU SENSU” SOLLECITATORIE Avv. Agostino Zanelli Quarantini Regime vincolistico Art. 13, l.r. n. 25 del 1998 5. L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina: a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica; b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. 6. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio. 7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera d) della L.R. n. 1/2005. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Regime vincolistico. Temperamento Delib.G.R. 23-122013 n. 1193 Il vincolo quindi non si traduce in un generalizzato divieto di utilizzazione dell'area in questione, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla necessità di contemperare gli interessi e le esigenze della bonifica con la continuazione delle attività produttive.Per quanto riguarda l'attività edilizia, se ne desume pertanto che è possibile effettuare interventi sui manufatti esistenti a condizione che: a) gli stessi non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda; b) non sia ostacolata la eventuale successiva realizzazione delle opere di bonifica; c) non si determini un rischio per la salute delle persone che frequentano il sito a vario titolo. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Regime vincolistico. Temperamento Delib.G.R. Ciò 23-12premesso, 2013 n. ove 1193 ricorrano tutte le condizioni di cui sopra, possono essere assentiti: 1) gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato; 2) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d'uso; 3) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità; 4) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione non comportino aumento di occupazione di suolo. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Regime vincolistico. Temperamento: la bonifica per lotti Art. 242, comma 7, dlgs 152/06, come modificato dal d.l 5/12 Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Regime vincolistico. Temperamento: la bonifica per lotti Art. 20, l.r n. 25 del 1998 11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge. 12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Misure sollecitatorie. Danno ambientale Art. 311, d.lgs n. 152 /06 2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Misure sollecitatorie. Danno ambientale Art. 25, l. n. 97/13 (legge europea) Abroga la lett. i) dell’art. 303 del d.lgs n. 152 del 2006, che escludeva l’applicazione della Parte VI del codice nel caso fossero avviate le procedure di bonifica o fosse intervenuta la bonifica (esclusione non prevista dalla Direttiva) Avv. Agostino Zanelli Quarantini MISURE “INCENTIVANTI” Avv. Agostino Zanelli Quarantini Bonifica da parte del soggetto interessato ART. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. 3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Contributi pubblici Art. 253 Dlgs 152/06 (Oneri reali e privilegi speciali) (…) 5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Avv. Agostino Zanelli Quarantini Siti produttivi / dismessi Art. 240, d.lgs 152/06 g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività; n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; Avv. Agostino Zanelli Quarantini La causa di non punibilità per le sanzioni connesse Art. 257 (Bonifica dei siti) 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (888) 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (888) 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Avv. Agostino Zanelli Quarantini VERSO MODELLI CONSENSUALI PER LA BONIFICA DEI SITI INDUSTRIALI I nodi applicativi non superabili con gli strumenti del comando e controllo Le “contaminazioni storiche” • Difficoltà di gestire contaminazioni pregresse a carattere diffuso, spesso riconducibili a condotte lecite e autorizzate al momento degli eventi da soggetti terzi (precedenti proprietari / operatori) Assenza di standard tecnologici di riferimento, riconosciuti a livello internazionale • Difficoltà di definire le migliori soluzioni tecniche in relazione ai casi concreti e contestazione delle soluzioni di MISE o bonifica imposte in via generale (vedi, ad esempio, il barrieramento “fisico” delle falde sottostante i siti o la rimozione integrale dei sedimenti delle aree marine o dei corsi d’acqua) Obiettivi di bonifica. Approccio tabellare / approccio sitospecifico • Difficoltà applicative dell’approccio sitospecifico ed aggravamento dei procedimenti Il regime giuridico dei beni soggetti a bonifica • la “restituzione agli usi legittimi” e la libera circolazione dei beni Il cammino legislativo verso gli accordi in materia di bonifica. Il d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 (art. 9) Trattamento “premiale” e derogatorio rispetto all’articolata disciplina di cui al d.m. n. 471 del 1999; La legge Finanziaria per il 2001 (legge 29 dicembre 2000, n. 388, art. 114) Istituisce una causa di non punibilità per chi abbia attivato – o attivi - le procedure di bonifica di cui all’art. 17 o “che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'àmbito delle medesime normative”, rispetto a reati in materia ambientale commessi prima dell’entrata in vigore del D.lgs n 22 del 1997 (la prima parte del comma 7 dell’art. 114 chiarisce che il beneficio della non punibilità è concesso non solo a chi abbia già sottoscritto gli accordi di programma di cui all’art. 9, commi 4 e 5 del d.m. n. 471 del 1999, ma anche a chi li sottoscriverà). Il programma nazionale di bonifica d.m. 468 del 2001 (art. 6) Stabilisce i criteri per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma facendo riferimento anche al “ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti” La legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005, art. 1, commi 434-346). Prevede la sottoscrizione di accordi di programma per la bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari Provvede ad una ricognizione degli accordi di programma già stipulati con l’adesione dei privati i privati: Porto Marghera; Cengio e Saliceto; Balangero; Area Stoppani Cogoleto; Milano Bovisa; Sulcis Iglesiente Guspinese.; Il cammino legislativo verso gli accordi in materia di bonifica La legge delega n. 308 del 2004 (art. 1) Il D.lgs n. 152/06 (art. 246) “Favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza”. la facoltà di stipulare ed usufruire degli accordi diventa ordinaria e non più transitoria. I termini per la stipula degli accordi (12 mesi per la bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni e 18 mesi per la bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o più soggetti interessati alla bonifica di un SIN), infatti, non decorrono dall’entrata in vigore del decreto stesso, bensì “dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’art. 242”; - la facoltà di accedere a tali strumenti assume carattere generale e non limitato alla tipologia di interventi la ratio della disposizione è quella di risolvere, attraverso un trattamento incentivante, situazioni di inquinamento pregresso Il cammino legislativo verso gli accordi in materia di bonifica I SIP (Siti di Interesse Pubblico per la Riconversione Industriale). Disciplina generale (art. 252 bis) Disposizione ispirata al principio comunitario dello sviluppo sostenibile, tende a coniugare l’interesse alla tutela ambientale con quello della produzione, secondo un modello “consensuale” dell’esercizio delle potestà amministrative in materia ambientale; E’ previsto che, in determinati siti che saranno individuati con decreto interministeriale come “di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”, i progetti di “riparazione” dei terreni e delle acque contaminate dovranno essere coordinati ed approvati contestualmente agli interventi di “riconversione industriale”. Per garantire tale coordinamento, la novella legislativa istituisce una disciplina procedimentale ad hoc, derogatoria rispetto a quella di cui agli artt. 242 e ss.. Tale disciplina prevede la separazione dell’istruttoria (affidata, rispettivamente, alla competenza del Ministero dell’ambiente e a quella dello Sviluppo economico), che viene tuttavia successivamente riunificata con il provvedimento conclusivo, a firma congiunta dei titolari dei due dicasteri, d’intesa con la regione interessata. Il procedimento è preceduto dalla stipula di un accordo di programma tra le Amministrazioni interessate ed i privati, finalizzato alla scelta ed alla successiva approvazione degli interventi “di riparazione” ambientale, da una parte, e degli interventi di “sviluppo economico e produttivo”, dall’altra. Nel procedimento che si apre a valle dell’accordo, tali progetti si tradurranno, rispettivamente, in interventi di “bonifica” vera e propria ed in interventi di “reindustrializzazione”. Avv. Agostino Zanelli Quarantini 3 – I procedimenti Gli Accordi di programma: gli accordi in materia ambientale Questione dibattuta: effettiva attitudine “derogatoria” degli accordi di programma con riferimento agli obblighi ed adempimenti previsti dalla disciplina ambientale rispetto all’oggetto dell’accordo e quindi, in ultima istanza, rispetto al regime sanzionatorio ivi previsto; La giurisprudenza: “l’accordo di programma si caratterizza per una efficacia giuridica «derogatoria» espressa - alle condizioni stabilite - rispetto non solo alla normativa urbanistica, ma anche ad altre normative ambientali (v. art. 17, 7º comma, e 25 l. n. 22/97, e per le acque, la l. n. 152/99, art. 28, 10º comma)” Tale interpretazione “non implica affatto che l’accordo di programma comporti una attenuazione della legislazione ambientale – e neppure che diventi un mezzo di deregolamentazione o che determini la rinuncia degli enti pubblici coinvolti alle proprie competenze anche in materia di autorizzazioni, ma soltanto un diverso esercizio, coordinato e funzionale, delle competenze stesse in un procedimento unitario”. In ogni caso “tali deroghe devono limitarsi ai profili organizzatori e procedimentali e non interferire con i profili sostanziali dell’inquinamento, oltre i valori limite di legge previsti per le emissioni ed immissioni nell’ambiente” (Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2001, n. 12819, cit.). L’esperienza degli accordi di programma per i SIN: la Governance I sottoscrittori MATTM, Commissario delegato per l’emergenza, Regione, Provincia, Comune: ruolo proattivo nell’attuazione dell’Accordo (tempi e risorse); obblighi di collaborazione e informazione (art. 13); Soggetti attuatori: Istituti di natura tecnico-scientifica (ISPRA, ISS, ARPA, altri soggetti pubblici) a cui spetta effettuare le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e e bonifica previste dall’AdP (artt. 7 e 10); Il Responsabile dell’AdP DG QdV del MATTM: coordinamento e vigilanza sull’attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma allegato all’Accordo; promozione di azioni per garantire il rispetto dell’Accordo (segnalazione dell’inadempimento al Comitato di vigilanza e di indirizzo), art. 11; Il Comitato di indirizzo e controllo composto dal Responsabile dell’AdP e rappresentanti dei Sottoscrittori: assicura la corretta ed efficace attuazione dell’AdP; si adopera per la risoluzione dei conflitti e attiva procedure sostitutive in caso di inadempimento, verifica l’attuazione e l’evoluzione degli interventi in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende presenti, tendendo in considerazione le esigenze della comunità locale (art. 12). L’esperienza degli accordi di programma per i SIN: il procedimento Caratterizzazione No autorizzazione del Piano se elaborato secondo il Protocollo operativo ISPRA-ISS (comma 2) Contaminazione inferiore alle previsioni normative: restituzione agli usi legittimi (comma 3) Contaminazione superiore: necessità di mettere in sicurezza e bonificare Messa in sicurezza e bonifica Se il soggetto obbligato non stipula la transazione deve presentare progetto relativo a suoli ed acqua di falda (comma 4) Se il soggetto obbligato sottoscrive transazione presenta un’indagine sul superamento dei limiti di esposizione dei lavoratori e il progetto di bonifica dei suoli (comma 5) I progetti, sottoposti all’approvazione del MATTM, sono basati sul ricorso alle MTD con analisi di rischio sui valori residui (comma 6); l’approvazione è condizionata a fideiussione (comma 7) Riutilizzo in pendenza di bonifica Competenza comunale Dietro presentazione del provvedimento di approvazione del piano (e eventuale transazione); analisi di rischio che dimostri la compatibilità con le attività di bonifica; stima del rischio sanitario connesso alla realizzazione dell’opera (commi 8 e 9). Avv. Agostino Zanelli Quarantini Gli Accordi di programma: le “transazioni globali” per i SIN art. 2 del d.lgs. n. 208 del 2008 (convertito in legge n. 13 del 2005) Le « transazioni globali », sulla base di un complesso procedimento — cui partecipano gli enti territoriali, le associazioni interessate, con l’espressione di parere obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato — che si conclude con l’autorizzazione del Consiglio dei Ministri, definiscono i danni pretesi dalla parte pubblica e gli oneri di bonifica assunti dai privati, consentendo l’accelerazione nella restituzione agli usi legittimi dei terreni del sito. Le transazioni non hanno natura novativa e l’inadempimento anche parziale del privato consente al Ministero di esercitare la facoltà di risoluzione del patto transattivo.
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