REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014 Codice DB1905 D.D. 24 gennaio 2014, n. 22 RSA "Residenza Latour" di Moncalieri. Autorizzazione al funzionamento di 15 posti letto di tipologia R.S.A. e conseguente accreditamento. Visto l’art. 26 della L.R. 1/2004, il quale prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei servizi e delle strutture socio assistenziali, socio educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare nella verifica della qualità e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture; visto l’art. 54 della L.R. 1/2004 il quale prevede, al comma 2, che, in via transitoria, fino all’entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 26 della stessa legge, le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite dalle Aziende Sanitarie Locali vengano esercitate dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli atti amministrativi di riferimento; vista la D.G.R. n. 32-8191 dell’ 11.2.2008 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sui presidi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1” che prevede che la Regione, per lo svolgimento delle attività amministrativa di vigilanza sulle RSA gestite direttamente dalle ASL, si avvalga delle Commissioni di vigilanza già istituite presso le Aziende Sanitarie Locali integrate da un rappresentante della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia e conferma, in via transitoria fino all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 26 della l.r. 1/2004, le disposizioni contenute della D.G.R. n. 124- 18354 del 14.04.1997 “Indirizzi per l’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale”; dato atto che il presidio socio sanitario RSA denominato “Residenza Latour” risulta autorizzato al funzionamento con le determinazioni regionali della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia n. 289 del 25.10.2002 e n. 359 del 29.09.2010, nonché, per la parte relativa ai posti del Centro Diurno, con la determinazione del Direttore Generale dell’ASL TO5 n. 1249 del 02.12.2010, nonché da ultimo con la determinazione regionale n. 170 del 14.06.2011, che ha autorizzato la trasformazione di 15 posti letto di tipologia RSA a 15 posti letto N.A.T.- Nucleo Alzheimer Temporaneo, determinando, ad oggi, la seguente articolazione dei complessivi 150 posti: 105 posti letto RSA 15 posti letto N.A.T.- Nucleo Alzheimer Temporaneo 20 posti Centro Diurno Alzheimer Integrato 10 posti Centro Diurno Integrato vista l’istanza del 22.04.2013, prot. n.2683/DB1905, presentata dal legale rappresentante pro tempore dell’ASL TO5 in qualità di soggetto titolare dell’autorizzazione della struttura denominata “Residenza Latour” sita in Moncalieri in Strada Revigliasco n. 7, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione di 15 posti letto di tipologia RSA, mediante trasformazione di 15 posti letto N.A.T.Nucleo Alzheimer Temporaneo, e contestuale accreditamento; preso atto del parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità, relativo alla suddetta istanza inerente la trasformazione Nucleo Alzheimer Temporaneo in posti letto di tipologia RSA, concesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992 e s.m.i., con determinazione n. 867 del 4.11.2013 della Direzione regionale Sanità; preso atto che l’istanza di autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto risulta conforme con quanto previsto dalla D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998 e la contestuale istanza di accreditamento risulta conforme con quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009; dato atto che il soggetto richiedente l’autorizzazione al funzionamento si è impegnato a garantire l’assistenza adeguata nelle modalità definite dalla D.G.R. n. 45 –4248 del 30 luglio 2012; considerato che si procederà alla verifica, mediante idoneo sopralluogo, sulla base della D.G.R. n. 45 –4248 del 30 luglio 2012, della idoneità dei requisiti organizzativo gestionali, a conferma dell’autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto nella tipologia RSA; Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23 In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia da: L.R. 08.01.2004, n. 1; D.G.R. n. 124-18354 del 14.04.1997; D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998; D.G.R. n. 32-8191 dell’ 11.02.2008; D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.; determina - di autorizzare al funzionamento e conseguentemente accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, 15 posti letto di tipologia RSA, giusta determinazione n. 867 del 4.11.2013 della Direzione regionale Sanità con la quale è stato dato parere favorevole alla trasformazione del Nucleo Alzheimer Temporaneo in posti letto di tipologia RSA: - di definire complessivamente la capienza della struttura in tal modo sotto riportato: 120 posti letto RSA 20 posti Centro Diurno Alzheimer Integrato 10 posti Centro Diurno Integrato - di demandare, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 45 –4248 del 30 luglio 2012, ad un successivo sopralluogo, la verifica della idoneità dei requisiti organizzativo gestionali a conferma dell’autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto di tipologia RSA. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. Il Dirigente Eriberto Naddeo
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