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REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014
Codice DB1905
D.D. 24 gennaio 2014, n. 22
RSA "Residenza Latour" di Moncalieri. Autorizzazione al funzionamento di 15 posti letto di
tipologia R.S.A. e conseguente accreditamento.
Visto l’art. 26 della L.R. 1/2004, il quale prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei
servizi e delle strutture socio assistenziali, socio educative e socio-sanitarie pubbliche e private a
ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla
normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare nella verifica
della qualità e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la
qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono
ospitate nelle strutture;
visto l’art. 54 della L.R. 1/2004 il quale prevede, al comma 2, che, in via transitoria, fino all’entrata
in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 26 della stessa legge, le funzioni
amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite dalle Aziende
Sanitarie Locali vengano esercitate dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli
atti amministrativi di riferimento;
vista la D.G.R. n. 32-8191 dell’ 11.2.2008 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni
amministrative di vigilanza sui presidi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, ai sensi
dell’art. 54 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1” che prevede che la Regione, per lo
svolgimento delle attività amministrativa di vigilanza sulle RSA gestite direttamente dalle ASL, si
avvalga delle Commissioni di vigilanza già istituite presso le Aziende Sanitarie Locali integrate da
un rappresentante della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia e
conferma, in via transitoria fino all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 26 della l.r.
1/2004, le disposizioni contenute della D.G.R. n. 124- 18354 del 14.04.1997 “Indirizzi per
l’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale”;
dato atto che il presidio socio sanitario RSA denominato “Residenza Latour” risulta autorizzato al
funzionamento con le determinazioni regionali della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la
famiglia n. 289 del 25.10.2002 e n. 359 del 29.09.2010, nonché, per la parte relativa ai posti del
Centro Diurno, con la determinazione del Direttore Generale dell’ASL TO5 n. 1249 del 02.12.2010,
nonché da ultimo con la determinazione regionale n. 170 del 14.06.2011, che ha autorizzato la
trasformazione di 15 posti letto di tipologia RSA a 15 posti letto N.A.T.- Nucleo Alzheimer
Temporaneo, determinando, ad oggi, la seguente articolazione dei complessivi 150 posti:
105 posti letto RSA
15 posti letto N.A.T.- Nucleo Alzheimer Temporaneo
20 posti Centro Diurno Alzheimer Integrato
10 posti Centro Diurno Integrato
vista l’istanza del 22.04.2013, prot. n.2683/DB1905, presentata dal legale rappresentante pro
tempore dell’ASL TO5 in qualità di soggetto titolare dell’autorizzazione della struttura denominata
“Residenza Latour” sita in Moncalieri in Strada Revigliasco n. 7, avente ad oggetto la richiesta di
autorizzazione di 15 posti letto di tipologia RSA, mediante trasformazione di 15 posti letto N.A.T.Nucleo Alzheimer Temporaneo, e contestuale accreditamento;
preso atto del parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità, relativo alla suddetta istanza
inerente la trasformazione Nucleo Alzheimer Temporaneo in posti letto di tipologia RSA, concesso
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992 e s.m.i., con determinazione n.
867 del 4.11.2013 della Direzione regionale Sanità;
preso atto che l’istanza di autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto risulta conforme
con quanto previsto dalla D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998 e la contestuale istanza di
accreditamento risulta conforme con quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;
dato atto che il soggetto richiedente l’autorizzazione al funzionamento si è impegnato a garantire
l’assistenza adeguata nelle modalità definite dalla D.G.R. n. 45 –4248 del 30 luglio 2012;
considerato che si procederà alla verifica, mediante idoneo sopralluogo, sulla base della D.G.R. n.
45 –4248 del 30 luglio 2012, della idoneità dei requisiti organizzativo gestionali, a conferma
dell’autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto nella tipologia RSA;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Vista la L.R. 28.7.2008, n. 23
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia da:
L.R. 08.01.2004, n. 1;
D.G.R. n. 124-18354 del 14.04.1997;
D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998;
D.G.R. n. 32-8191 dell’ 11.02.2008;
D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.;
determina
- di autorizzare al funzionamento e conseguentemente accreditare, per le motivazioni di cui in
premessa, 15 posti letto di tipologia RSA, giusta determinazione n. 867 del 4.11.2013 della
Direzione regionale Sanità con la quale è stato dato parere favorevole alla trasformazione del
Nucleo Alzheimer Temporaneo in posti letto di tipologia RSA:
- di definire complessivamente la capienza della struttura in tal modo sotto riportato:
120 posti letto RSA
20 posti Centro Diurno Alzheimer Integrato
10 posti Centro Diurno Integrato
- di demandare, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 45 –4248 del 30 luglio 2012, ad
un successivo sopralluogo, la verifica della idoneità dei requisiti organizzativo gestionali a
conferma dell’autorizzazione al funzionamento dei suddetti posti letto di tipologia RSA.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Eriberto Naddeo