"ìSENTE DA :".2 (.71',-; Al SV,NSI - N. 5 N, 31 t. MATERIA TRIBUTARIA Pagina 1 di 8 Oggetto: Accise —Sanzione — Indennità di mora- Cumulabilità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -2A1A9 l es LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1‘1 SEZIONE V CIVILE composta dai signori magistrati: dott. Marco Pivetti presidente dott. Ettore Cirillo consigliere 00643 1 4 (A, c dott. Antonio Valitutti consigliere dott. Angelina-Maria Perrino consigliere relatore dot. Roberto Giovanni Conti consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21719 del ruolo generale dell'anno 2008, proposto da Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; ricorrentecontro SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed RG n. 21719/2008 Ange 1•r no estensore - Pagina 2 di 8 Achille Buonafede, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente nonché contro De Cesare Giannandrea -intimato e da SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed Achille Buonafede, giusta procura speciale in calce al controricorso -ricorrente incidentale contro Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione 5°, depositata in data 3 dicembre 2007, numero 375/5/07; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; uditi per l'Agenzia delle dogane l'avvocato dello Stato Francesco Meloncelli e per la società l'avv. Achille Buonafede; udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità o l'assorbimento del ricorso incidentale Fatto RG n. 21719/2008 Angelina- aria Perrino estensore 2 Pagina 3 di 8 La società contribuente impugnò atti di contestazione di sanzioni irrogate per i ritardati versamenti di accise sul gas metano per l'anno 2004, sostenendo l'inapplicabilità dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in ragione dell'applicabilità della disciplina speciale stabilita dall'articolo 3, 4 0 comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante il testo unico delle accise, essendo già stati irrogati dall'ufficio l'indennità di mora e gli interessi da tale ultima norma contemplati. La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha ribaltato, affermando la specialità della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del decreto legislativo numero 471 del 1997. Ricorre l'Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi. La società resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c. Diritto /. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, - proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l'Agenzia delle dogane lamenta l'insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione tributaria regionale ad escludere la coesistenza della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997 con l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo numero 504 del 1995. 1.1.-Il motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della sentenza; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che <<il vizio di omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, l° comma, n. 5 c.p.c., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume RG n. 2 I 719/2008 Ang lina- Perrino estensore 3 Pagina 4 di 8 omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti>> (Cass. 29 luglio 2011, n. 16655). *** 2.-Col primo e col secondo motivo di ricorso, entrambi proposti ex articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., da esaminare congiuntamente, perché logicamente avvinti, l'Agenzia delle dogane lamenta: -la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 471 del 1997, degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del decreto legislativo 504 del 1995, affermando la diversità della sanzione e dell'indennità di mora e degli interessi rispettivamente previste dalle norme in esame, che ne consente la cumulativa applicazione —primo motivo; -la violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 del codice penale, dell'articolo 12 delle preleggi, anche in relazione all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, numero 689 e dei principi generali, quali costituenti diritto vivente, sulla interpretazione delle leggi, sui rapporti fra legge generale e legge speciale e sul principio del ne bis in idem, ritenendo che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997 si applica anche al ritardato pagamento delle accise, non operando il principio di specialità o quello del ne bis in idem —secondo motivo. 2. /.-La complessiva censura proposta, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, è corredata di quesiti di diritto congrui e specifici, è fondata. Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l'orientamento già più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, RG n. 21719/2008 Ange1inMarerrino estensore 4 Pagina 5 di 8 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema sanzionatorio costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun'altra disposizione normativa che preveda la reazione dell'ordinamento agli illeciti commessi in occasione della riscossione. Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le disposizioni normative speciali d'imposta, che, per quel che riguarda le accise, effettivamente sono contenute nell'articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione dell'indennità di mora. Le due norme (l'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l'articolo 3, 40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso. Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell'imposizione della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso quella dell'indennità di mora; e la diversità della funzione esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l'applicazione della prima, secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass., ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12 settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise). 2.2.-D'altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell'articolo 3 della adeguamento delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive RG n. 21719/2008 Angeli errino estensore 5 Pagina 6 di 8 dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea», evidenziando in maniera inequivocabile l'intento di apprestare una disciplina sanzionatoria uniforme per tributi diversi. E pure i passi dei lavori parlamentari citati in controricorso dalla società suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997) di <<riordinare» il sistema delle sanzioni tributarie non penali creando organicità e unicità dei principi del sistema sanzionatorio, cambiando la natura risarcitoria delle sanzioni in afflittiva. Gli elementi addotti dalla società basati sui lavori preparatori che hanno condotto all'adozione dei decreti in questione evidenziano che: -alle sanzioni da tali decreti ridisegnate è assegnata natura afflittiva e non risarcitoria; -le disposizioni contenute nei singoli testi d'imposta hanno, invece, natura risarcitoria e comunque di reintegrazione; -per conseguenza, il principio di specialità fra norme tende ad eliminare la duplicazione della sanzione. Duplicazione, dunque, in radice esclusa proprio in considerazione della diversa funzione, nel nostro caso, di sanzione e d'indennità di mora. 3.- Quanto agli argomenti addotti dalla società in controricorso a sostegno della natura sanzionatoria dell'indennità di mora prevista dal 4 0 comma dell'articolo 3 del testo unico delle accise, è anzitutto inconferente l'argomento che intende evincere tale natura dalla circostanza che la norma in questione contempla il pagamento, in aggiunta all'indennità di mora, degli interessi <<pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali». È bene sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento alla sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori. RG n. 21719/2008 Angeli Maria Penino estensore 6 Pagina 7 di 8 Gli interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di interessi compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio del creditore, che non paga subito, di guisa che essi non rappresentano una duplicazione rispetto all'indennità di mora, in relazione alla finalità rispettivamente perseguita; e ciò in quanto la caratteristica di questi interessi, secondo quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l'esempio classico è fissato dall'articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono indipendentemente dall'imputabilità del ritardo al debitore. 3. /.-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell'omessa graduazione dell'indennità di mora, il cui ammontare è dunque disancorato dal danno effettivamente subito. L'ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all'effettiva entità dei danni subiti: è la stessa contribuente a citare una di queste ipotesi, data dalla predeterminazione del danno fissata dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, cui si può aggiungere, in via d'esempio, la predeterminazione del danno stabilita dall'articolo 1591 del codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da parte del conduttore in mora. D'altronde, anche le parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, possono liquidare preventivamente e forfettariamente il danno, indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del pregiudizio effettivamente subito, mediante la pattuizione di clausole penali. 4.- La disciplina è dunque chiara, coerente e non presenta manifesti vizi di illegittimità costituzionale. La chiarezza della disciplina e la sua uniforme applicazione da parte della giurisprudenza di questa Corte esclude la configurabilità della condizione di obiettiva incertezza prospettata dalla società nonché l'applicabilità dell'articolo RG n. 21719/2008 Angelin estensore 7 , ;9(0 , -',SENTri DA .• ;1',:s,,S11; Pagina 8 di 8 MArE.R1ATRII3UTA RI A, 10 dello statuto del contribuente, che non può escludere l'applicabilità di sanzioni espressamente previste, ricorrendone i presupposti. 5.-Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale, col quale la società ha chiesto di cassare la sentenza nella parte in cui ha affermato la portata generale estesa alla disciplina di tutti i tributi della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997 e con la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto delle impugnazioni originariamente proposte dalla società. Le particolarità della controversia, tuttavia, comportano la compensazione di tutte le voci di spesa. per questi motivi La Corte -accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale; -cassa la sentenza impugnata; -decidendo nel merito, respinge le impugnazioni originariamente proposte dalla società; -compensa tutte le voci di spesa. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013. L'. •I ensore dente Ak5)(9-1:0 N1 I C*5.Pogv,Tp-IN ki• IL L 1.1. I! run7ig, RG n. 21719/2008 Angelina-Maria Perrino estensore 8
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