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Al SV,NSI
- N. 5
N, 31 t.
MATERIA TRIBUTARIA
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Oggetto: Accise —Sanzione —
Indennità di mora- Cumulabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-2A1A9 l es
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1‘1
SEZIONE V CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. Marco Pivetti
presidente
dott. Ettore Cirillo
consigliere
00643 1 4
(A, c
dott. Antonio Valitutti consigliere
dott. Angelina-Maria Perrino consigliere relatore
dot. Roberto Giovanni Conti consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21719 del ruolo generale
dell'anno 2008, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,
rappresentato e difeso
ope legis
dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri
difensori e procuratori avvocati Luigi Albisinni ed
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Ange 1•r
no estensore
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Achille Buonafede, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente
nonché contro
De Cesare Giannandrea
-intimato
e da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio dei propri difensori e procuratori
avvocati Luigi Albisinni ed Achille Buonafede, giusta procura speciale in calce
al controricorso
-ricorrente incidentale
contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e
difeso ope legis dall'avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, sezione 5°, depositata in data 3
dicembre 2007, numero 375/5/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l'Agenzia delle dogane l'avvocato dello Stato Francesco Meloncelli e
per la società l'avv. Achille Buonafede;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e
per l'inammissibilità o l'assorbimento del ricorso incidentale
Fatto
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Angelina- aria Perrino estensore
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La società contribuente impugnò atti di contestazione di sanzioni irrogate
per i ritardati versamenti di accise sul gas metano per l'anno 2004, sostenendo
l'inapplicabilità dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
numero 471, in ragione dell'applicabilità della disciplina speciale stabilita
dall'articolo 3, 4 0 comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante
il testo unico delle accise, essendo già stati irrogati dall'ufficio l'indennità di
mora e gli interessi da tale ultima norma contemplati.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha ribaltato, affermando la specialità
della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del decreto legislativo
numero 471 del 1997.
Ricorre l'Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a tre motivi.
La società resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale.
Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso,
-
proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l'Agenzia delle
dogane lamenta l'insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che
hanno indotto la Commissione tributaria regionale ad escludere la coesistenza
della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del
1997 con l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, 4 0 comma,
del decreto legislativo numero 504 del 1995.
1.1.-Il motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della
sentenza; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che
<<il vizio di omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art.
360, l° comma, n. 5 c.p.c., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e
sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume
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Ang lina-
Perrino estensore
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omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine
al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o
punti>> (Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
***
2.-Col primo e col secondo motivo di ricorso, entrambi proposti ex articolo
360, 10 comma, numero 3, c.p.c., da esaminare congiuntamente, perché
logicamente avvinti, l'Agenzia delle dogane lamenta:
-la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto
legislativo 471 del 1997, degli articoli 26 e 3, 4 0 comma del decreto legislativo
504 del 1995, affermando la diversità della sanzione e dell'indennità di mora e
degli interessi rispettivamente previste dalle norme in esame, che ne consente la
cumulativa applicazione —primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 del codice penale,
dell'articolo 12 delle preleggi, anche in relazione all'articolo 39 della legge 24
novembre 1981, numero 689 e dei principi generali, quali costituenti diritto
vivente, sulla interpretazione delle leggi, sui rapporti fra legge generale e legge
speciale e sul principio del ne bis in idem, ritenendo che l'articolo 13 del
decreto legislativo numero 471 del 1997 si applica anche al ritardato
pagamento delle accise, non operando il principio di specialità o quello del ne
bis in idem —secondo motivo.
2. /.-La complessiva censura proposta, che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla società, è corredata di quesiti di diritto congrui e specifici, è
fondata.
Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo numero
471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l'orientamento già più volte
affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18 dicembre
1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto,
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Ange1inMarerrino estensore
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disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei tributi in
generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema sanzionatorio
costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il numero 472
ed il numero 473), non esiste alcun'altra disposizione normativa che preveda la
reazione dell'ordinamento agli illeciti commessi in occasione della riscossione.
Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d'imposta, che, per quel che riguarda le accise,
effettivamente sono contenute nell'articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell'indennità di mora.
Le due norme (l'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l'articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell'imposizione
della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell'indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l'applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass.,
ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12
settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise).
2.2.-D'altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa
conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell'articolo 3 della
adeguamento delle
legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma
disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta
ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione
dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in
modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se
riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive
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dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea»,
evidenziando in maniera inequivocabile l'intento di apprestare una disciplina
sanzionatoria uniforme per tributi diversi.
E pure i passi dei lavori parlamentari citati in controricorso dalla società
suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata
ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre
1997) di <<riordinare» il sistema delle sanzioni tributarie non penali creando
organicità e unicità dei principi del sistema sanzionatorio, cambiando la natura
risarcitoria delle sanzioni in afflittiva.
Gli elementi addotti dalla società basati sui lavori preparatori che hanno
condotto all'adozione dei decreti in questione evidenziano che:
-alle sanzioni da tali decreti ridisegnate è assegnata natura afflittiva e non
risarcitoria;
-le disposizioni contenute nei singoli testi d'imposta hanno, invece, natura
risarcitoria e comunque di reintegrazione;
-per conseguenza, il principio di specialità fra norme tende ad eliminare la
duplicazione della sanzione. Duplicazione, dunque, in radice esclusa proprio in
considerazione della diversa funzione, nel nostro caso, di sanzione e d'indennità
di mora.
3.- Quanto agli argomenti addotti dalla società in controricorso a sostegno
della natura sanzionatoria dell'indennità di mora prevista dal 4 0 comma
dell'articolo 3 del testo unico delle accise, è anzitutto inconferente l'argomento
che intende evincere tale natura dalla circostanza che la norma in questione
contempla il pagamento, in aggiunta all'indennità di mora, degli interessi <<pari
al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali».
È bene sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli
interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento alla
sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori.
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Gli interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di
interessi compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato
conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio
del creditore, che non paga subito, di guisa che essi non rappresentano una
duplicazione rispetto all'indennità di mora, in relazione alla finalità
rispettivamente perseguita; e ciò in quanto la caratteristica di questi interessi,
secondo quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l'esempio
classico è fissato dall'articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono
indipendentemente dall'imputabilità del ritardo al debitore.
3. /.-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell'omessa
graduazione dell'indennità di mora, il cui ammontare è dunque disancorato dal
danno effettivamente subito.
L'ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e
forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle
corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all'effettiva entità dei
danni subiti: è la stessa contribuente a citare una di queste ipotesi, data dalla
predeterminazione del danno fissata dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori,
cui si può aggiungere, in via d'esempio, la predeterminazione del danno stabilita
dall'articolo 1591 del codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da
parte del conduttore in mora. D'altronde, anche le parti, nell'esercizio
dell'autonomia privata, possono liquidare preventivamente e forfettariamente il
danno, indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del
pregiudizio effettivamente subito, mediante la pattuizione di clausole penali.
4.- La disciplina è dunque chiara, coerente e non presenta manifesti vizi di
illegittimità costituzionale.
La chiarezza della disciplina e la sua uniforme applicazione da parte della
giurisprudenza di questa Corte esclude la configurabilità della condizione di
obiettiva incertezza prospettata dalla società nonché l'applicabilità dell'articolo
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10 dello statuto del contribuente, che non può escludere l'applicabilità di
sanzioni espressamente previste, ricorrendone i presupposti.
5.-Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento del ricorso
incidentale, col quale la società ha chiesto di cassare la sentenza nella parte in
cui ha affermato la portata generale estesa alla disciplina di tutti i tributi della
sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997 e
con la cassazione della sentenza impugnata.
Non occorrendo accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col
rigetto delle impugnazioni originariamente proposte dalla società.
Le particolarità della controversia, tuttavia, comportano la compensazione
di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte
-accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge le impugnazioni originariamente proposte dalla
società;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
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