Comune di BARLETTA OSSERVAZIONE N. 1 Ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. e) del Codice, il PPTR ha introdotto nel sistema delle tutele gli ulteriori contesti e tra questi quelli di cui alle componenti dei valori percettivi così come definiti all’art. 85 delle NTA del PPTR, per i quali si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 105 delle NTA. Nella fattispecie nel Comune di Barletta sono state individuate strade a valenza paesaggistica che, come da definizione normativa, “…. attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico …”. In particolare, il PPTR ha individuato la strada che collega Trani a Barletta includendovi anche il tratto all’interno della zona industriale di Barletta. Orbene, non si comprendono quali elevati valori paesaggistici avrebbe tale tratto di strada considerando che su questa, per entrambi i lati e per tutto il tratto ricompreso nella zona industriale, si attestano esclusivamente opifici industriali. Essa, ormai, è definibile strada a valenza mercatale di supporto alle attività produttive. Via Trani Comune di BARLETTA Si propone di eliminare dalla cartografia di Piano e quindi dal sistema delle tutele tale tratto di strada, segnalando al contempo la possibilità di inserirvi la strada sul lato nord, denominata vicinale Misericordia e parallela alla Via Trani, che costeggia il litorale di levante e dalla quale è possibile effettivamente ammirare panorami e scorci di elevata valenza paesaggistica. Tale tratto di strada costituirebbe il naturale collegamento sul fronte mare tra la litoranea di levante e quella di ponente. Vicinale Misericordia Inoltre, il PPTR non ha definito univocamente l’entità del valore percettivo né tanto meno ha stabilito regole per la sua tutela. Il valore percettivo comporta una conoscenza puntuale possibile solo a livello locale attraverso una pianificazione che possa determinarne il grado e la sua regolamentazione. Il rischio è che con le misure di salvaguardia i Comuni potrebbero non essere in grado di esprimere pareri e rilasciare autorizzazioni e/o permessi per interventi in aree limitrofe a strade di valenza paesaggistica. Correzione all’art. 38 delle NTA Si propone di delegare i Comuni all’introduzione degli ulteriori contesti di valore percettivo in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR al fine di determinarne qualità del valore e regole di tutela. Comune di BARLETTA OSSERVAZIONE N. 2 L’art. 41 delle NTA del PPTR definisce i beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche, ovvero, le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. a) del Codice e tra questi i territori costieri individuati nella Tavola 6.1.2 del PPTR. La fascia di profondità costante di 300 m dalla linea di costa che costituisce i territori costieri considera al suo interno anche le aree portuali e relative opere ed infrastrutture, così come perimetrale dagli specifici Piani Regolatori dei Porti. Ebbene, le aree portuali costituiscono invero un’interruzione della linea di naturalità della costa e sono esse sottoposte a strumentazione pianificatoria speciale le cui previsioni sono spesso non ancora compiute. Inoltre, proprio nella nostra regione, i porti costituiscono spesso un continuum con la città consolidata il cui sviluppo storico è stato strettamente connesso con lo sviluppo delle attività produttive. Imporre le norme di tutela anche per le aree portuali delimitate da specifici e settoriali piani regolatori comporterebbe il rischio di inficiarne le stesse previsioni programmatiche. Correzione all’art. 38 delle NTA Si propone, ai sensi del comma 2 dell’art. 142 del Codice, di specificare all’art. 45 delle NTA l’esclusione dalle prescrizioni delle aree portuali così come perimetrale dagli specifici piani regolatori portuali. OSSERVAZIONE N. 3 L’attuale strumentazione urbanistica del Comune di Barletta è quella formatasi a seguito della variante del PRG/1971 per l’adeguamento alla L.R. n. 56/1980. La variante PRG/2000 non ha introdotto nel PRG/1971 nuove zonizzazioni, ma ha razionalizzato quelle previgenti rendendole conformi all’ordinamento vigente. In particolare si sono resi conformi i regimi delle aree sottoposte a tutela dalla L.R. n. 56/1980 e dalla legge 431/1985 e delle parti della “città costruita” definibili ai sensi del DM 1444/1968 come zona omogenea “B”. Orbene, il territorio costiero del Comune di Barletta, così come riportato nella tavola 6.1.2 del PPTR, interessa numerose aree della città costruita e definite dal PRG/2000 vigente come zone omogenee B, sulle quali risulta necessario integrare la disciplina normativa del PPTR inserendovi alcune precisazioni al fine di evitare erronee interpretazioni da parte dei funzionari comunali. Si osserva, infatti, che già la cartografia IGM degli anni ’50 riportava come costruiti e consolidati alcuni fronti mare del tessuto urbano in prossimità della litoranea di ponente, tant’è che gli ulteriori contesti delle componenti insediative (cfr Tav. 6.3.1) hanno considerato tali aree come facenti parte della cosiddetta città “consolidata”. Si rileva, inoltre, che anche l’agglomerato urbano denominato in località Fiumara, realizzato in virtù di piano di lottizzazione approvato in data antecedente al 6 settembre 1985, deve ritenersi inequivocabilmente escluso dal vincolo statale di cui all’art. 142 del Codice.
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