Comune di BARLETTA - Ordine degli Architetti Barletta-Andria

Comune di BARLETTA
OSSERVAZIONE N. 1
Ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. e) del Codice, il PPTR ha introdotto nel sistema delle tutele gli ulteriori
contesti e tra questi quelli di cui alle componenti dei valori percettivi così come definiti all’art. 85 delle NTA
del PPTR, per i quali si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 105 delle NTA.
Nella fattispecie nel Comune di Barletta sono state individuate strade a valenza paesaggistica che, come da
definizione normativa, “…. attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica e dai
quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico …”. In particolare, il
PPTR ha individuato la strada che collega Trani a Barletta includendovi anche il tratto all’interno della zona
industriale di Barletta.
Orbene, non si comprendono quali elevati valori paesaggistici avrebbe tale tratto di strada considerando
che su questa, per entrambi i lati e per tutto il tratto ricompreso nella zona industriale, si attestano
esclusivamente opifici industriali. Essa, ormai, è definibile strada a valenza mercatale di supporto alle
attività produttive.
Via Trani
Comune di BARLETTA
Si propone di eliminare dalla cartografia di Piano e quindi dal sistema delle tutele tale tratto di strada,
segnalando al contempo la possibilità di inserirvi la strada sul lato nord, denominata vicinale Misericordia e
parallela alla Via Trani, che costeggia il litorale di levante e dalla quale è possibile effettivamente ammirare
panorami e scorci di elevata valenza paesaggistica. Tale tratto di strada costituirebbe il naturale
collegamento sul fronte mare tra la litoranea di levante e quella di ponente.
Vicinale Misericordia
Inoltre, il PPTR non ha definito univocamente l’entità del valore percettivo né tanto meno ha stabilito
regole per la sua tutela. Il valore percettivo comporta una conoscenza puntuale possibile solo a livello
locale attraverso una pianificazione che possa determinarne il grado e la sua regolamentazione.
Il rischio è che con le misure di salvaguardia i Comuni potrebbero non essere in grado di esprimere pareri e
rilasciare autorizzazioni e/o permessi per interventi in aree limitrofe a strade di valenza paesaggistica.
Correzione all’art. 38 delle NTA
Si propone di delegare i Comuni all’introduzione degli ulteriori contesti di valore percettivo in sede di
adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR al fine di determinarne qualità del valore e regole di
tutela.
Comune di BARLETTA
OSSERVAZIONE N. 2
L’art. 41 delle NTA del PPTR definisce i beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche, ovvero, le
“aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. a) del Codice e tra questi i territori costieri
individuati nella Tavola 6.1.2 del PPTR.
La fascia di profondità costante di 300 m dalla linea di costa che costituisce i territori costieri considera al
suo interno anche le aree portuali e relative opere ed infrastrutture, così come perimetrale dagli specifici
Piani Regolatori dei Porti.
Ebbene, le aree portuali costituiscono invero un’interruzione della linea di naturalità della costa e sono esse
sottoposte a strumentazione pianificatoria speciale le cui previsioni sono spesso non ancora compiute.
Inoltre, proprio nella nostra regione, i porti costituiscono spesso un continuum con la città consolidata il cui
sviluppo storico è stato strettamente connesso con lo sviluppo delle attività produttive.
Imporre le norme di tutela anche per le aree portuali delimitate da specifici e settoriali piani regolatori
comporterebbe il rischio di inficiarne le stesse previsioni programmatiche.
Correzione all’art. 38 delle NTA
Si propone, ai sensi del comma 2 dell’art. 142 del Codice, di specificare all’art. 45 delle NTA l’esclusione
dalle prescrizioni delle aree portuali così come perimetrale dagli specifici piani regolatori portuali.
OSSERVAZIONE N. 3
L’attuale strumentazione urbanistica del Comune di Barletta è quella formatasi a seguito della variante del
PRG/1971 per l’adeguamento alla L.R. n. 56/1980. La variante PRG/2000 non ha introdotto nel PRG/1971
nuove zonizzazioni, ma ha razionalizzato quelle previgenti rendendole conformi all’ordinamento vigente. In
particolare si sono resi conformi i regimi delle aree sottoposte a tutela dalla L.R. n. 56/1980 e dalla legge
431/1985 e delle parti della “città costruita” definibili ai sensi del DM 1444/1968 come zona omogenea “B”.
Orbene, il territorio costiero del Comune di Barletta, così come riportato nella tavola 6.1.2 del PPTR,
interessa numerose aree della città costruita e definite dal PRG/2000 vigente come zone omogenee B, sulle
quali risulta necessario integrare la disciplina normativa del PPTR inserendovi alcune precisazioni al fine di
evitare erronee interpretazioni da parte dei funzionari comunali.
Si osserva, infatti, che già la cartografia IGM degli anni ’50 riportava come costruiti e consolidati alcuni
fronti mare del tessuto urbano in prossimità della litoranea di ponente, tant’è che gli ulteriori contesti delle
componenti insediative (cfr Tav. 6.3.1) hanno considerato tali aree come facenti parte della cosiddetta città
“consolidata”.
Si rileva, inoltre, che anche l’agglomerato urbano denominato in località Fiumara, realizzato in virtù di piano
di lottizzazione approvato in data antecedente al 6 settembre 1985, deve ritenersi inequivocabilmente
escluso dal vincolo statale di cui all’art. 142 del Codice.