N.1049 - Comune di Formia

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – UFFICIO VINCOLI
Prot. n. 16753/14
Prat. amb. n. 1231
Formia, lì 19.06.2014
Al Comune di Formia
Settore Opere Pubbliche
SEDE
DETERMINAZIONE N. 1049/N
ai sensi della L.R. n. 8/2012 e LL.RR.
nn. 24 e 25/98.
IL DIRIGENTE
 Visto il D.M. 22.05.1985 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
 Visto il D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni della legge 08.08.1985 n. 431;
 Vista la L.R. 22 giugno 2012, n. 8 con la quale vengono sub-delegate ai Comuni alcune funzioni
amministrative in materia di tutela ambientale;
 Vista la delibera di G.R. n. 3910/96 - Atto d’indirizzo e direttive per l’attuazione della L.R.
59/95;
 Viste le circolari esplicative del Ministero BB.CC.AA. n. 7457 del 22.03.1996 e n. 17831 del
15.07.1996;
 Visto il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” che ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 490/99;
 Vista la Legge Regionale 06.07.98 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del Bollettino Ufficiale
della Regione n. 21 del 30.07.98 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati
definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito
territoriale n. 14 “Cassino, Gaeta, Ponza” adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2281 del 28.04.1987 e il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione
approvato con deliberazione G.R. 30.07.1999 n. 4485;
 Vista la D.G.R. Lazio n. 556 del 25.07.2007 – Adozione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 e
successiva modifica, integrazione e rettifica D.G.R. 1025 del 21.12.2007 - con cui è stato
adottato il P.T.P.R. e le conseguenti misure di salvaguardia contestualmente alla
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 6 s.o. n. 14 del 14.02.2008;
 Vista la domanda prot. n. 16753 presentata in data 04.04.2014 dalla Dirigente del Settore
Opere Pubbliche del Comune di Formia Arch. Marilena Terreri, intesa ad ottenere
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 e smi per
l’intervento di messa in sicurezza ed ampliamento di due porzioni stradali della Strada
comunale Redentore o della Montagna in Formia, località Campone e Valle Fico in Catasto
al F. 7 di Mar part.lle varie;
 Rilevato che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all’art.1 -comma 1- lett. “ a” della
L.R. n. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95 ;
 Considerato che trattasi di intervento ricadente in zona vincolata ai fini paesaggistici ai sensi
dell’ art. 142, comma 1, lett. f del D.Lgs. 42/2004 (Parco Regionale dei Monti Aurunci);
 Rilevato dagli atti d’Ufficio che non sussistono in merito al progetto in questione precedenti
autorizzazioni paesaggistiche ex art. 7 legge 1497/39 o art. 151 Decreto Legislativo 490/99 o
art. 146 D.Lgs n. 42/04;
 Rilevato, dall’esame istruttorio eseguito in data 16.04.2014 che le opere
previste in progetto ricadono nel contesto paesaggistico e panoramico
vincolato dal P.T.P. n. 14 approvato dalla Giunta Regionale con LL.RR.
24 e 25 del 1998 e relative N.T.A. che classifica la zona in esame come:
Protezione dei Parchi e delle Riserve naturali (art. 10 delle N.T.A.);
Protezione delle zone boscate (art. 11 delle N.T.A.) e vincolata dal
P.T.P.R. adottato D.G.R. Lazio n. 556 del 25/07/2007 e succ. modifica,
integrazione e rettifica D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 che classifica la
zona in esame come: Protezione dei parchi e delle riserve naturali (art.
37 delle Norme); Protezione delle zone boscate ; (art. 38 delle Norme);
Sistemi ed Ambiti di Paesaggio: Paesaggio naturale (art. 21 delle
Norme); Paesaggio naturale di continuità (art. 23 delle Norme);
 Ravvisato l’interesse pubblico di tale intervento, trattandosi di opere finalizzate alla messa in
sicurezza di tratti di strada comunale esistente (Strada della Montagna);
 Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione dei lavori al fine di
garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto vincolato, contenute nella relazione
tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del 16.04.2014 , di seguito riportate :
- Ravvisato l’interesse pubblico di tale intervento, trattandosi di opere finalizzate alla messa in
sicurezza di tratti di strada comunale esistente (Strada della Montagna), a condizione che le
banchine oltre le cunette siano in terreno naturale e che le acque siano convogliate nelle opere
di tombinamento esistenti, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite
dall’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci in sede del N.O. preventivo ai sensi della L.R. n.
29/97;
 Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Roma-Frosinone–Latina-Rieti e Viterbo non si è espressa sulla conformità paesaggistica
dell'intervento in questione nel termine di 25 giorni di cui al comma 6 dell'art. 4 del DPR 9
luglio 2010, n. 139, richiesta di parere pervenuta alla medesima Soprintendenza in data
29.04.2014 ;
 Visto il N.O. dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci ai sensi della L.R. n. 29/97 prot. n.
3346 del 09.05.2014;
 Visto il D.Lgs. n. 267/00;
 Ritenuta la propria competenza;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. -con procedura semplificata di cui
al D.P.R. n. 139/10- l’esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse secondo
le prescrizioni contenute nella relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del 16.04.2014, di
seguito riportate : “Ravvisato l’interesse pubblico di tale intervento, trattandosi di opere finalizzate
alla messa in sicurezza di tratti di strada comunale esistente (Strada della Montagna), a condizione
che le banchine oltre le cunette siano in terreno naturale e che le acque siano convogliate nelle
opere di tombinamento esistenti, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite
dall’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci in sede del N.O. preventivo ai sensi della L.R. n.
29/97” .
La presente autorizzazione viene rilasciata - ai soli fini ambientali e paesaggistici - lasciando
impregiudicati gli autonomi accertamenti della Sezione Urbanistica Comunale circa l’ammissibilità o
meno del progetto in ordine alle vigenti norme di urbanistica ed edilizia ed ai vincoli di altra natura,
nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati e/o adottati
vigenti.
Restano fermi gli obblighi previsti dal titolo I del Decreto legislativo n. 42/04.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune secondo il disposto
dell’art. 1 - comma 3 - della L.R. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95.
La stessa è immediatamente efficace al suo rilascio ed è valida 5 anni (a norma del D.P.R.
n.139/2010 art.4-comma 11) e verrà trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla
Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali eventualmente interessati dall'intervento.
Sull’allegata copia del progetto e della relazione tecnica sarà fatta annotazione della presente
determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06.12.1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 24.11.1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
f.to Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Erasmo Cannavale)
f.to Il Dirigente
(Arch. Sisto Astarita)