A.9666/14

A.9666/14
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Oggetto
SEZIONI UNITE CIVILI
Regolamento
di
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
giurisdizione
OV
Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI
- Primo Pres.te f.f.
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA
- Presidente Sezione - Cron.55Pé.6
Dott. RENATO RORDORF
- Presidente Sezione _ Rep.
Dott. LUIGI PICCIALLI
- Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA
- Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE
- Consigliere - Rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO
Dott. AURELIO CAPPABIANCA
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 9638-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
2014
che lo rappresenta e difende ope legis;
210
- ricorrente contro
ANNIBALLI GIANLUCA;
- intimato -
R.G.N.
9638/2013
Ud. 08/04/2014
CC
per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 15003/2010 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l'avvocato Marinella DI CAVE dell'Avvocatura
Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI
AMATO;
lette le conclusioni scritte dei Sostituti Procuratori
Generali dott.ri Marcello MATERA e Luigi SALVATO, i
quali chiedono che la Corte, in accoglimento del
ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice
amministrativo.
lette le conclusioni scritte dei Sostituti Procuratori Generali Dott.
Marcello Matera e Luigi Salvato, i quali chiedono che venga dichiarata la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Ritenuto in fatto e in diritto
- che, con citazione del 4 marzo 2010, Gianluca Anniballi, già Caporal
Maggiore dell'Esercito Italiano, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale
di Roma, il Ministero della Difesa, chiedendone, la condanna al
risarcimento dei danni subiti a causa della malattia contratta, in
conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostante
nocive, subita durante il servizio prestato nella missione internazionale di
pace in Kosovo;
- che, in particolare, l'attore deduceva di avere contratto la grave
malattia (astrocitoma cerebellare di 2° grado) perchè aveva operato, per
colpa del Ministero convenuto, in un ambiente irreversibilmente inquinato
senza dotazioni di sicurezza e senza essere stato edotto dei rischi connessi
all'esposizione;
- che il Ministero della Difesa, premessa la mancanza di una decisione
di merito, proponeva ricorso preventivo di giurisdizione deducendo che: a)
nelle controversie concernenti il personale in regime di diritto pubblico non
contrattualizzato e, quindi, il personale militare, la giurisdizione spetta al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale
comprende, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d. Igs. n. 165/2001, anche i
diritti patrimoniali connessi; b) ai fini del riparto di giurisdizione occorre
avere riguardo, indipendentemente dalla qualificazione della domanda da
parte dell'attore e dai riferimenti normativi dallo stesso operati, alla causa
petendi dedotta e nella specie, pertanto, ad una condotta asseritamente
dannosa che non presentava un nesso meramente occasionale con il
rapporto d'impiego, ma costituiva la diretta conseguenza della dedotta
violazione dell'obbligo contrattuale di garantire, in relazione allo specifico
ambiente lavorativo, la sicurezza dei dipendenti;
- che Gianluca Anniballi non ha svolto attività difensiva;
- che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso
che «nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non
soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la
soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una
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domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti
dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della
natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in
quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di
lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità
extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle
qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale
a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre
assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale
dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale
divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte
dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi
indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei
confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro
mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di
obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel
qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere
revocata in dubbio» (Cass. s.u. 27 febbraio 2013, n. 4850; conff. Cass.
s.u. nn. 12103/2013, 1875/2011, 5468/2009, 18623/2008, 16989/2006,
2507/2006, 12137/2004);
- che l'azione proposta dall'attore appartiene alla giurisdizione del
giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa
dell'Amministrazione l'averlo fatto operare in un ambiente
irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di
sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e
perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente
occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta
conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza
adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del
personale impiegato nelle operazioni;
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- che appare equo, anche in considerazione della natura del presente
•
giudizio e dell'assenza di precedenti specifici relativi ai danni patiti da
militari in missioni di pace, compensare le spese del regolamento.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le
spese del regolamento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 prile 2014.
Il pr i en e
DEPOSITATO IN CANCELLEIVA
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