A.9666/14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Regolamento di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giurisdizione OV Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente Sezione - Cron.55Pé.6 Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione _ Rep. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO DI AMATO Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9638-2013 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2014 che lo rappresenta e difende ope legis; 210 - ricorrente contro ANNIBALLI GIANLUCA; - intimato - R.G.N. 9638/2013 Ud. 08/04/2014 CC per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15003/2010 del TRIBUNALE di ROMA; udito l'avvocato Marinella DI CAVE dell'Avvocatura Generale dello Stato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; lette le conclusioni scritte dei Sostituti Procuratori Generali dott.ri Marcello MATERA e Luigi SALVATO, i quali chiedono che la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. lette le conclusioni scritte dei Sostituti Procuratori Generali Dott. Marcello Matera e Luigi Salvato, i quali chiedono che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Ritenuto in fatto e in diritto - che, con citazione del 4 marzo 2010, Gianluca Anniballi, già Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Difesa, chiedendone, la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della malattia contratta, in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostante nocive, subita durante il servizio prestato nella missione internazionale di pace in Kosovo; - che, in particolare, l'attore deduceva di avere contratto la grave malattia (astrocitoma cerebellare di 2° grado) perchè aveva operato, per colpa del Ministero convenuto, in un ambiente irreversibilmente inquinato senza dotazioni di sicurezza e senza essere stato edotto dei rischi connessi all'esposizione; - che il Ministero della Difesa, premessa la mancanza di una decisione di merito, proponeva ricorso preventivo di giurisdizione deducendo che: a) nelle controversie concernenti il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato e, quindi, il personale militare, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d. Igs. n. 165/2001, anche i diritti patrimoniali connessi; b) ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo, indipendentemente dalla qualificazione della domanda da parte dell'attore e dai riferimenti normativi dallo stesso operati, alla causa petendi dedotta e nella specie, pertanto, ad una condotta asseritamente dannosa che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto d'impiego, ma costituiva la diretta conseguenza della dedotta violazione dell'obbligo contrattuale di garantire, in relazione allo specifico ambiente lavorativo, la sicurezza dei dipendenti; - che Gianluca Anniballi non ha svolto attività difensiva; - che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che «nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una SU8a9638-13 3 domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio» (Cass. s.u. 27 febbraio 2013, n. 4850; conff. Cass. s.u. nn. 12103/2013, 1875/2011, 5468/2009, 18623/2008, 16989/2006, 2507/2006, 12137/2004); - che l'azione proposta dall'attore appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'averlo fatto operare in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni; SU8a9638-13 4 - che appare equo, anche in considerazione della natura del presente • giudizio e dell'assenza di precedenti specifici relativi ai danni patiti da militari in missioni di pace, compensare le spese del regolamento. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del regolamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 prile 2014. Il pr i en e DEPOSITATO IN CANCELLEIVA oft SU8a9638-13 5
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