Concordato in continuità_II giornata_Dott. Avv. Martini

Il concordato in continuità aziendale
Paolo Martini
Avvocato e Dottore Commercialista – Carrara (MS)
Professore a contratto di “Bilancio e principi contabili” – Università di Pisa
[email protected]
Firenze, 27 MAGGIO 2014
1
Il sistema della attestazione nel
concordato in continuità
aziendale
2
Le attestazioni nel concordato in continuità
1.
Attestazioni necessarie
a)
Veridicità dei dati aziendali (art. 161 comma 3);
b)
Fattibilità del piano (rectius «della proposta») (art. 161 comma 3);
c)
Funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfo dei creditori
(art. 186-bis comma 2 lett. b);
2.
Attestazioni eventuali
a)
Essenzialità per la prosecuzione dell’attività e funzionalità al miglior
soddisfo dei creditori del pagamento dei creditori pregressi (art. 182quinquies comma 4);
b)
Funzionalità al miglior soddisfo dei creditori dei finanziamenti contratti
nella fase «preconcordataria» ai quali è accordata la prededuzione (art.
182-quinquies comma 1)
c)
Continuazione e/o partecipazione a lavori pubblici (art. 186-bis commi 3 e
4)
3
Le fattibilità del piano e della proposta
La «summa divisio» di Cassazione SSUU
n. 1521/2013
Fattibilità «giuridica»: assenza di impedimenti di tipo
normativo
all’attuabilità
problematica
deve
del
senza
piano
dubbio
prospettato.
Su
esprimersi
anche
tale
il
professionista attestatore che riveste il ruolo di una sorta di
ausiliario del giudice;
Fattibilità «economica»: ragionevole certezza e/o fondata
probabilità di realizzo delle variabili sottese al piano. Su questo
secondo aspetto il Tribunale non deve pronunciarsi essendo la
decisione di prerogativa dei creditori.
4
Le fattibilità «economica»
«E’ infatti legata ad un giudizio prognostico, che
fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed
implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in
un fattore rischio per gli interessati.
E' pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto
generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano
esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata
corretta informazione sul punto»
5
La «corretta informazione»
Affinché
vi
sia
una
«corretta
(e
completa)
informazione», occorre che:
Il debitore esponga e descriva analiticamente nel
piano e nella proposta di concordato tutti i fattori di
potenziale
rischio
e/o
incertezza
rispetto
alla
fattibilità;
Che la relazione di attestazione prenda posizione sui
fattori di rischio stesso esprimendo un giudizio
prognostico sugli stessi.
6
Il giudizio probabilistico
Qual è il grado di probabilità di fattibilità del piano e della
proposta richiesto affinché il professionista possa attestare la
fattibilità del piano?
Documento OIC n. 19 «I fondi per rischi ed oneri»:
Evento «certo»: 100% o probabilità elevata;
Evento «probabile»: > 50%
Evento «possibile»: < 50% ma probabilità non scarse;
Evento «remoto»: probabilità scarse;
7
Tribunale di Firenze: probabilità elevata e
«regolarità causale»
Tribunale di Firenze, Decreto del 7/01/2013 (caso
«Richard Ginori»), est. Isabella Mariani
«Tenuto conto della funzione che egli (l’attestatore NDR) deve assolvere (assicurare ai
creditori la serietà della proposta e la sua praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve
essere di "possibilità" o di "probabilità" - posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il
possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori - ma di concreta
verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel
piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai
dettami delle discipline economiche finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte
attuative finalizzate alla sua esecuzione. Anche in questo caso, l'attestatore dovrà
attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai creditori non interessa
la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della soluzione proposta.»
8
Mia opinione: Cassazione SSUU 1521/2013
La pronuncia in epigrafe evidenzia che la «fattibilità
economica»:
« … è infatti legata ad un giudizio prognostico, che
fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica
possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore
rischio per gli interessati.
E' pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale
dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i
creditori,
una
volta
che
informazione sul punto»
9
vi
sia
stata
corretta
Mia opinione: Cassazione SSUU 1521/2013
In
tal
guisa,
il
compito
dell’attestatore
dovrebbe
correttamente individuarsi nel verificare che tutti i fattori di
rischio e di incertezza rispetto alla fattibilità della proposta
siano correttamente individuati e valutati, in modo tale che i
creditori possano esprimere un «consenso informato».
In un ottica di privatizzazione della procedura e del principio
del favor debitoris, l’attestazione di fattibilità dovrebbe essere
rilasciata anche in presenza di condizioni di incertezza ed alla
sola condizione che le probabilità non siano remote.
10
Tribunale di Prato 30/04/2014
Nel decreto in epigrafe (est. Legnaioli) viene adeguatamente valorizzato il principio di
carico del rischio di fattibilità economica sui creditori, adeguatamente informati.
«Non può essere rimesso alla decisione della maggioranza dei creditori, con pregiudizio
dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano di concordato preventivo i cui margini di
opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e le
probabilità di successo»
«Benché la durata del piano concordatario incida sulla possibilità di formulare prognosi
attendibili, non è corretto fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale
ritenere il piano comunque non attendibile o viziato da margini di rischio talmente elevati
da renderlo inadeguato. La valutazione in questione deve, infatti, essere effettuata in base
al caso concreto ed alle caratteristiche del piano proposto, con la precisazione che il
controllo del tribunale deve essere effettuato in termini di ragionevolezza del
rischio assunto e di probabilità di successo, non certo di certezza del risultato»
11
Le attestazioni ex art. 182-quinquies
Autorizzazione al pagamento dei creditori pregressi
«Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo
con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo'
chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie
informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di
restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei
creditori.»
12
Le attestazioni ex art. 182-quinquies
Divieto generalizzato di pagamento dei creditori
anteriori: fonte normativa??
Seppur in assenza di una norma esplicita, divieto stesso si ricava sistematicamente delle
seguenti disposizioni (Cassazione n. 578/2007):
art. 167 comma 2 «gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al concordato»;
Art. 168 comma 1 «Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo
diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di
nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore»
Art. 184 comma 1 «Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161»
13
Le attestazioni ex art. 182-quinquies
Conseguenze dell’eventuale pagamento dei creditori pregressi in
assenza di autorizzazione:
Rischio di apertura del procedimento ex art. 173 per la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso e/o per la revoca
dall’ammissione al concordato per atti di frode;
Rischio di commissione del reato di bancarotta «preferenziale» ex
art. 216 comma 3 (mancando i presupposti per l’esenzione dal
reato prevista dall’art. 217-bis, prevista per «i pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma
dell'articolo 182-quinquies»
14
Presupposti per l’autorizzazione
Un professionista qualificato deve attestare che il pagamento è:
Essenziale per la prosecuzione dell’attività - Ciò può essere
attestato quando l’oggetto delle prestazioni del creditore sia di
natura tale da essere imprescindibile per l’attività. In altri termini,
occorre verificare che la prestazione altrimenti a rischio di
interruzione non possa essere reperita altrove;
Funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori - In questo caso,
l’attestatore deve verificare che il «sacrificio» momentaneo imposto
ai creditori concorrenti sia compensato, in sede di esecuzione del
piano, da un profitto tale da determinare un vantaggio complessivo
per l’intero ceto dei creditori e/o per una significativa parte di essi.
15
La responsabilità civile e penale
del professionista attestatore
16
La responsabilità penale
« … Insieme però, nuovo comando a' fornai di tener le botteghe ben
fornite di pane, sotto pena in caso di mancamento, di cinque anni di
galera, et maggiore, all'arbitrio di S. E..
Chi sa immaginarsi una grida tale eseguita, deve avere una
bella immaginazione; e certo, se tutte quelle che si
pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il ducato di
Milano doveva avere almeno tanta gente in mare, quanta ne
possa avere ora la gran Bretagna».
Da «I promessi sposi» cap. XXVIII
17
Uno spunto di partenza: decreto Tribunale di
Firenze 29/02/2012
Professionista estensore relazione ex art. 160 comma 2 chiede
ammissione allo stato passivo per la propria prestazione;
Il GD, su domanda del curatore, non ammette l’importo,
assumendone il non esatto adempimento;
Il professionista effettua opposizione allo stato passivo ex art. 98;
Il collegio del Tribunale di Firenze (est. Settembre) rigetta il ricorso
con il decreto il epigrafe;
Il collegio motiva la propria decisione ritenendo che il professionista
non abbia adempiuto con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico (art. 1176 cc), procedendo ad una minuziosa
elencazione degli adempimenti e verifiche che il professionista
avrebbe dovuto svolgere e che, invece, a suo avviso non ha svolto.
18
Decreto Tribunale di Firenze 29/02/2012
Secondo il decreto in commento, il professionista estensore (indicato,
in più riprese, come «attestatore») per svolgere diligentemente
l’incarico, avrebbe dovuto:
1.
Individuare il beni sui quali sussistono cause di prelazione ed
accertarne il valore di mercato;
2.
Comparare il trattamento dei creditori prelatizi previsto nella
proposta con la soddisfazione ottenibile in caso di liquidazione dei
beni;
3.
Verificare che nella proposta non fossero alterate le cause di
prelazione;
4.
Individuare gli eventuali atti potenzialmente revocabili;
5.
Individuare gli atti oggetto di potenziale azione di responsabilità;
19
Decreto Tribunale di Firenze 29/02/2012
La decisione del Tribunale è nel suo complesso corretta
perché il professionista non ha spiegato la diligenza richiesta
nella valutazione di crediti che erano relativi a società fallite.
Ciò detto, desta perplessità l’elencazione delle altre funzioni
che, ad avviso del tribunale, il professionista avrebbe dovuto
svolgere: molto discutibili quelle sub 2) e 3); inspiegabili
quelle sub 4) e 5).
Vedremo più avanti la rilevanza di quanto appena detto.
20
Delitto ex art. 236-bis «falso in attestazioni e relazioni»
Il
professionista
che
nelle
relazioni
o
attestazioni di cui agli articoli 67, terzo
comma, lettera d), 161, terzo comma, 182bis,
182-quinquies
e
186-bis
espone
informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni
rilevanti,
e'
punito
con
la
reclusione da due a cinque anni e con la multa
da 50.000 a 100.000 euro.
21
Veicolo del reato
In relazione al concordato preventivo, sono veicoli del reato le
relazioni:
Ex art. 161 comma 3;
Ex art. 182-quinquies;
Ex art. 186-bis
Non è veicolo di reato la relazione ex art. 160 comma 2 (l’estensore,
tuttavia, potrebbe incorrere nel reato di cui all’art. 483 CP «falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico» in forza del
quale «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con
la reclusione fino a due anni»)
22
Veicolo del reato
La scelta del legislatore di escludere dai veicoli di
reato la relazione ex art. 160 comma 2 è la miglior
prova del fatto che tale relazione non deve
contenere
tutte
le
informazioni
elencate
dal
Tribunale di Firenze.
Diversamente, infatti, sarebbe incomprensibile la
decisione di non accordare la severa tutela penale a
presidio
della
veridicità
informazioni stesse.
23
e
completezza
delle
Elemento oggettivo
Fattispecie
«attiva»:
esposizioni
di
informazioni false;
Fattispecie
«omissiva»:
informazioni rilevanti
24
omissione
di
Fattispecie omissiva
Trattasi di una sorta di norma penale «in bianco»
(rectius
«elemento
normativo
giuridico
della
fattispecie») che deve essere pertanto «riempita»
dalla norma civilistica.
Ciò comporta, a mio avviso, che il riferimento ai
precetti civili deve essere effettuato nel rispetto dei
principi penalistici di tassatività, determinatezza e
divieto di analogia «in malam partem».
25
Fattispecie omissiva
In altri termini, affinché la norma non sia
costituzionalmente illegittima, occorre che
l’omissione di rilievo riguardi compiti di
sicura prerogativa dell’attestatore.
26
Fattispecie omissiva
Esempio: pagamento revocabile può essere considerata
posta inveritiera, talché il professionista potrebbe incorrere in
omissione
rilevante
qualora
ne
attesti
la
veridicità
incondizionata?
A mio avviso la risposta è negativa perché, nella logica
dell’esigenza di tassatività e determinatezza, il pagamento è
valido ed efficace fino a quando una sentenza, di natura
costitutiva, non ne rimuove gli effetti.
Altrettanto potrebbe dirsi per le poste sottese ad atti
potenzialmente risolubili e/o rescindibili ed anche per quelle
sottese ad atti annullabili.
27
Elemento soggettivo
Il reato di cui all’art. 236-bis, come (quasi) tutti i reati fallimentari, è punito a
titolo di dolo.
Ciò, tuttavia, implica l’imputabilità in tutte le fattispecie di dolo, secondo la
classica tripartizione effettuata in ragione del coefficiente volitivo:
Dolo intenzionale – si verifica quando il soggetto si determina nel
perseguire la condotta criminosa;
Dolo diretto – l’agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi
della fattispecie e si rende conto che la sua condotta sicuramente la
integrerà;
Dolo eventuale – l’agente si rappresenta ed accetta il rischio che la propria
condotta possa integrare gli estremi della fattispecie criminosa;
28
Esempio dolo eventuale
Il dott. Tizio attesta la veridicità dei dati aziendali senza
effettuare
i
relativi
controlli,
rappresentandosi
la
possibilità che il debitore abbia esposto dati non
veritieri, accettandone il rischio.
Trattasi, invece, di colpa «cosciente» (ovvero colpa
aggravata) qualora il dott. Tizio non si sia in alcun modo
rappresentato la possibilità di informazioni non veritiere
ma ponga totale fiducia nella rispondenza tra realtà
fattuale e rappresentazione contabile. In tal caso la
fattispecie criminosa non sarebbe integrata.
29
dolo eventuale
Purtroppo nei reati di matrice economica, l’esperienza
insegna
che
l’accertamento
dell’esistenza
dell’elemento
doloso non è sempre rigorosa come, invece, il principio della
colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, così come
previsto dall’art. 533 CP.
In realtà, purtroppo, accade spesso che il dolo eventuale
rappresenti una sorta di grimaldello per punire condotte
colpose, magari anche connotate da grave negligenza, e
quindi sicuramente moralmente deprecabili ma tuttavia, in
ossequio al principio di legalità, non sufficienti a determinare
la reità del soggetto agente.
30
Circostanze aggravanti
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata. Trattasi di reato a dolo specifico;
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la
pena e' aumentata fino alla meta‘. Trattasi di
reato di evento, circostanza aggravante ad
effetto speciale (aumento pena superiore ad
1/3), con conseguenze anche sul decorso della
prescrizione.
31
Per concludere: art. 236 comma 2, questo
sconosciuto
Art. 236 comma 2
«Nel caso di concordato preventivo si applicano:
1)
le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di società»
Art. 223 (estratto)
«Si
applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori
di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo»
32
Responsabilità civile
«per questo nessun compenso può essergli riconosciuto
… anzi dovrà essere indagata la sua responsabilità
(contrattuale verso il cliente ed extracontrattuale verso i
creditori) in vista di un eventuale risarcimento» (Tribunale
di Firenze, decreto cit.)
Secondo questa impostazione, pertanto, vi sarebbe:
Responsabilità contrattuale verso il debitore;
Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) verso i
creditori e/o i terzi in generale.
33
Responsabilità civile
Nei confronti del debitore vi è sicuramente
una responsabilità contrattuale in ragione di
un eventuale inadempimento e/o non corretto
adempimento di obbligazioni ex contractu.
Ma, a mio avviso, è parimenti contrattuale la
responsabilità verso i creditori in quanto
qualificabile
come
responsabilità
«contatto sociale qualificato»
34
da
Responsabilità da contatto sociale qualificato
Occorre premettere che vi è responsabilità contrattuale non solo in caso di
inadempimento di obbligazioni «ex contractu» ma nel caso di inadempimento
di obbligazioni di qualunque fonte.
La giurisprudenza più recente individua un obbligo in capo a professionisti
qualificati (medico, mediatore, banchiere).
In capo a tali figure professionali sorge un obbligo di protezione e di
correttezza (art. 1175 cc) nei confronti dei terzi che fanno affidamento sulla
loro professionalità (contatto sociale).
Non vi dovrebbe essere dubbio che il professionista attestatore, anche in virtù
di quanto stabilito da Cassazione SSUU n. 1521/2013 secondo la quale lo
stesso può essere assimilato ad una sorta di ausiliario del giudice, sia gravato
di un obbligo di protezione nei confronti dei creditori, naturali destinatari della
relativa relazione ed attestazione.
35
Differenze tra responsabilità
Prescrizione: decennale per azione contrattuale, quinquiennale per azione
aquiliana;
Probatoria: nell’azione aquiliana l’attore deve provare, ex art. 2697 cc tutti
gli elementi costitutivi della responsabilità tra cui, in particolare, il
comportamento doloso o colposo del convenuto. Nell’azione contrattuale, ai
sensi dell’art. 1218, è invece il debitore (nel nostro caso il debitore è
l’attestatore) che deve fornire la prova liberatoria dell’esatto adempimento
e/o l’impossibilità di adempimento per causa a lui non imputabile, come
ben chiarito da Cassazione SSUU 13533/2001 «Il creditore, sia che agisca
per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve
dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento»
36
Attestatore non indipendente
Qualora le attestazioni di legge siano rilasciate da
professionista non indipendente ex art. 67 comma 3
lett. d):
Non vi è autonoma responsabilità penale;
La
domanda
di
concordato,
tuttavia,
non
è
omologabile in quanto il procedimento non è
conforme
a
legge.
In
tale
caso,
potrebbero
determinarsi importanti responsabilità civili in capo
all’attestatore, sia verso il debitore che verso i
creditori.
37
Problematiche contabili
sottese all’art. 182-sexies LF
Principio Contabile OIC n. 6
«ristrutturazione del debito»
38
Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità
«Dalla
data del deposito della domanda per
l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma
dell'articolo 161, sesto comma … e sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446,
commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto,
quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso
periodo non opera la causa di scioglimento della societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle
domande e della proposta di cui al primo comma,
l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile»
39
Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità
non vi è obbligo, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale
a seguito della quale lo stesso si riduce al di sotto del limite
legale, di convocare l’assemblea, per deliberare la riduzione e il
successivo aumento del capitale al minimo legale oppure la
trasformazione della società (artt. 2447 e 2482-ter c.c.);
Non vi è obbligo di riduzione del capitale nel caso in cui la
perdita di oltre un terzo del capitale dell’esercizio precedente
non si sia ridotta a meno di un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
non opera la causa di scioglimento della società per capitale al
di sotto del limite legale;
resta ferma la responsabilità degli amministratori per i danni
cagionati ai soci, ai creditori ed ai terzi a causa dell’omissione
dei propri doveri fino al deposito della domanda di concordato;
40
Portata art. 182-sexies LF nel concordato in continuità
La disposizione spiega efficacia dalla domanda di
concordato fino all’omologazione della proposta;
Ciò significa che, nell’esercizio di presumibile
omologazione della proposta, il capitale deve essere al
di sopra del limite legale, altrimenti diviene nuovamente
operativa la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n.
4) c.c.;
41
Problemi contabili
1.
Data di iscrizione degli effetti della ristrutturazione del
debito?
2.
Quali tipologie di ristrutturazione del debito determinano
proventi iscrivibili alla data di iscrizione?
3.
I ricavi futuri previsti nel piano omologato sono iscrivibili
nel bilancio relativo alla data di ristrutturazione del
debito?
4.
Infine, in quale esercizio devono essere iscritti i costi
connessi all’operazione di ristrutturazione?
42
Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione
del debito”
Data di ristrutturazione
“La data della ristrutturazione rappresenta il momento a
partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del
debitore gli effetti economici e/o finanziari della
ristrutturazione e si forniscono nella nota integrativa le
informazioni previste dal presente principio.
In particolare, la data della ristrutturazione coincide:
1. in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la
data in cui il concordato viene omologato da parte del
Tribunale;”
43
Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione
del debito”
Modalità di ristrutturazione
1.
Riduzione dell’ammontare del debito e/o degli interessi maturati ma non
pagati - il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi
straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da
rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati;
2.
Modifica degli interessi maturandi e/o della tempistica di pagamento –
sebbene tali accordi determinino una riduzione del valore economico del
debito, il debitore non rileva alcun utile nel conto economico e
conseguentemente non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le
passività. Ciò per il fatto che il beneficio si considera un provento non
ancora realizzato alla data di ristrutturazione del debito (cfr. OIC n. 19
«debiti»).
44
Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione
del debito”
Utili futuri previsti nel piano
Trattasi, all’evidenza, di utili non ancora
realizzati alla data di ristrutturazione del
debito e, pertanto, vige il divieto di iscrizione
ex art. 2423-bis n. 2) «si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio»
45
Principio contabile OIC n. 6 “ristrutturazione
del debito”
Costi connessi all’operazione di ristrutturazione del debito
«I costi direttamente riconducibili ad un’operazione di ristrutturazione
del debito sono rilevati nell’esercizio del loro sostenimento e/o
maturazione all’interno degli oneri straordinari del conto economico.
Tali costi sono spesati direttamente al conto economico in quanto si
tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di
comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono
a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici
economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali
benefici futuri»
46
Conformità del piano e della proposta alla legge
Atteso, pertanto, che il piano di risanamento in
continuità aziendale fa normalmente affidamento sia su
proventi iscrivibili alla data di omologazione (riduzione
debito o interessi maturandi) sia proventi non iscrivibili
sino al definito realizzo (dilazione pagamento, utili
futuri) e che i costi connessi alla ristrutturazione non
sono capitalizzabili, l’attestatore dovrà verificare, per la
fattibilità del piano, che il patrimonio netto previsto per
l’esercizio di omologazione sia almeno pari al minimo
legale.
47