Estratto notiziario n° 04 del 15/04/2014 DAZI SUPPLEMENTARI SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI U.S.A. L’antefatto Con il Regolamento (CE) n. 673 del 25 aprile 2005, l’Unione Europea, su autorizzazione dell’OMC, ha istituito una serie di dazi doganali supplementari pari al 15% ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, la cui applicazione è iniziata il 1° maggio 2005. Tali dazi sono stati decisi in risposta alla legge americana Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA, nota negli USA come “Byrd Amendment”), discriminatoria degli scambi internazionali ed incompatibile con gli obblighi assunti dagli USA nell’ambito degli accordi dell’OMC, nonché penalizzante per i prodotti originari dell’UE. I prodotti gravati da dazio supplementare La misura è rivista annualmente per rendere conformi le sanzioni al danno causato alle imprese UE e, sulla base dei dati 2013, la Commissione Europea1: ha confermato la lista dei prodotti originari USA sui quali viene applicato il dazio supplementare ad valorem al momento dell’importazione nell’ UE: - 0710 4000 granoturco dolce 9003 1930 montature per occhiali di metalli comuni (NC 9003 1900 dall’1.1.2014) 8705 1000 gru-automobili 6204 6231 pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» di tessuti detti «Denim»; ha diminuito il dazio supplementare ad valorem applicabile, che passa dal 26 allo 0,35% con decorrenza 1.5.2014. Il dazio supplementare viene applicato in aggiunta al dazio doganale normalmente previsto in tariffa per gli stessi prodotti. Esempio: per l’importazione di montature per occhiali di metalli comuni (NC 9003 1900.10 si applica un dazio del 2,2%. Se i suddetti prodotti hanno origine statunitense si applicherà un dazio pari al 2,2% + 0,35% sul valore della merce. I dazi supplementari di cui sopra sono applicabili solo a merce di origine statunitense; pertanto, prodotti provenienti dagli U.S.A. ma scortati da certificazioni che attestino una diversa origine, non sono soggetti alla misura. Nel caso di merce resa dagli Stati Uniti è necessario dimostrarne l’origine; in mancanza di una chiara indicazione di origine (diversa da quella USA) la merce verrà considerata statunitense ed assoggettata al dazio supplementare. Per ulteriori informazioni: Area Estero dell’Associazione, tel. 0444.232259 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 303 del 25 marzo 2014, pubblicato nella GUUE L90 del 25 marzo 2014 a cura di Elena Fassa del Servizio Estero di APINDUSTRIA VICENZA – [email protected] Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata 1/1
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