Delibera Calendario Ventorio 2014-2015

Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
322
Del
15.07.2014
Prot. n. 126136/42-38-20-14
OGGETTO: Calendario Venatorio Provinciale 2014/2015.
PRESIDENTE: Roberto Vasai
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci
Dei componenti :
1. VASAI ROBERTO
2. RICCI Mirella
3. BORGHESI Carla
4. CUTINI Andrea
5. DUCCI Piero
6. MEZZETTI PANOZZI Rita
7. PERFERI Antonio
8. RUSCELLI Francesco
Sono assenti: Ass. Ducci
Relatore: Presidente
Servizio: FAUNA e CACCIA
Allegati: sì
Riscontro di bilancio: no
Uffici interessati: CA2-VP2
Invio Corte dei Conti: No
Immediatamente eseguibile: sì
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VISTA la legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”e in particolare:
 art. 1

comma 1-bis:Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere
o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e
culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo
che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di
conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo
9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4).

comma 3:Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in
conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive
comunitarie. ... omissis

art. 18

comma 1-bis:L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e
della dipendenza degli uccelli;

comma 4: Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3,
e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di
attività venatoria.
VISTA la L.R.T. n. 3 del 12.01.1994 e in particolare :
 art. 1

comma 2:Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo
1989, n. 86(1) realizzano altresì l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti
la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5
luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991. ;

art.30

comma 4: Sono oggetto di caccia le specie di cui all’articolo 18 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.

comma 7:
Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per
sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie
o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per
l’esercizio della caccia.
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VISTO l’ art. 42 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva
2009/147/Ce” della L. 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009”;
VISTA la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, sostituita dalla Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009;
VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of
Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato
dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e
rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di
inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli
adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici” direttiva “Uccelli selvatici” redatta dalla Commissione
Europea nel 2008:
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre
2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la Delibera della
Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 " D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente
e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione.";
VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e
successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
PRESO ATTO che la Regione con L.R. n. 27 del 31 maggio 2013 ha stabilito la competenza della
Giunta Regionale all’approvazione del calendario venatorio regionale con il preventivo parere
obbligatorio dell’ISPRA;
CONSIDERATO che la Provincia è conseguentemente tenuta ad approvare il calendario venatorio
provinciale secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 16 della legge quadro nazionale n. 157
dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”:
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“A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle
riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è
consentito”.
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n° 107 del 30/11/2012 avente per oggetto
“Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, del Rapporto Ambientale
comprensivo dello studio e valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi della procedura
di valutazione ambientale strategica di cui alla L.r. 10/2010”;
PRESO ATTO che al fine di concludere l’iter di approvazione del PFVP 2012-2015 si è reso
necessario effettuare ed approvare lo studio e la valutazione di incidenza (art. 5, DPR 357/1997 &
art. 6, DPR 120/2003) in quanto:
“Per la prima volta l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (quello per il
periodo 2012-2015 è la V edizione) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
La procedura di VAS è disciplinata in Regione Toscana con legge regionale12 febbraio 2010 n. 10,
che ha recepito la disciplina in materia contenutanel D.Lgs. 152/06 e smi.
I Piani faunistico venatori sono assoggettati a VAS ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5,
comma 2, lettera b) della L.R. 10/2010 e dell’ art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 152.
L’attività di valutazione ambientale è preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”
CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio è lo strumento attraverso il quale gli enti
preposti (Regioni e Province) attuano la gestione programmata della caccia a livello locale
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità
riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.(art.10 comma 1 L.157/92)
PRESO ATTO che nel PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) 2012-2015 della Regione
Toscana si afferma, nel paragrafo 2,2 Criteri gestionali per la fauna migratrice: “ in alcune Province
già da alcuni anni sono in corso esperienze di monitoraggio e gestione dell'avifauna che potranno
essere utilizzate ed estese ad una scala territoriale più ampia.”
VISTO l'art Art. 8 -Piani faunistico venatori provinciali- della L.R. 3/94:
“Comma 4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione
differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le
strategie di intervento e le risorse necessarie”
RICHIAMATO il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.
157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e
trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
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VISTA la Delibera della Giunta provinciale numero 240 del 6 giugno 2014 -” Calendario Venatorio
2014-2015 1° Stralcio – Calendario per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione
estiva 2014.”- con la quale si stabiliscono i periodi per l’attuazione dei piani di prelievo delle
popolazioni di cervidi e bovidi nei distretti di gestione compresi nel territorio a gestione
programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie nel periodo estivo 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 559 del 07.07.2014 “Calendario
venatorio Regionale per la stagione venatoria 2014-2015”;
CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di ridurre i danni alle colture agricole e forestali, in
particolare quelli causati dai mammiferi di grossa taglia come il cinghiale e necessario pertanto
individuare, per la gestione venatoria della specie, periodi compatibili alle esigenze di tutte le
diverse realtà agricole ed ambientali presenti nel territorio della Provincia;
RITENUTO necessario, nel rispetto dei periodi indicati dall’Ispra e dell’arco temporale massimo
di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92, di utilizzare il più efficace intervallo di caccia per
la caccia al cinghiale e cioè dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014;
RITENUTO opportuno per la stagione venatoria p.v. fissare per le aree non vocate alla specie, un
analogo periodo (ovvero dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014) in quanto sussistono le stesse
necessità;
DATO ATTO che la Giunta Provinciale si riserva di valutare l’ipotesi di approvare interventi
straordinari di controllo sul cinghiale nel mese di settembre;
RICORDATO che l’allenamento ed addestramento dei cani è consentito, ai sensi dell’art.5 della
L.R. 20/2002 dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre;
RICORDATO altresì che:
1) per quanto indicato dall’articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2002 l’allenamento e
l’addestramento cani è vietato nei giorni nei quali la Regione Toscana autorizza l’apertura
anticipata della caccia;
2) per quanto indicato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454, nei
territori a caccia programmata inclusi nelle ZPS l’allenamento e l’addestramento cani parte
solo dopo il 1 settembre;
3) per quanto indicato all’articolo 30 comma 10 L.R. 3/94, l’allenamento e l’addestramento
cani è svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica;
4) per quanto indicato all’articolo 5 L.R. 20/2002 l’allenamento ed addestramento cani è
consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia;
5) per quanto indicato dall’articolo 5 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento
cani è vietato nelle aree interessate dalle produzioni agricole, anche se prive di tabellazione,
di cui all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n.
588;
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RITENUTO infine di richiedere alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8,
1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia
turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una giornata
fissata per il 1 settembre 2014;
VISTA la nota n. 011/C.014.U del 14.07.2014, assunta in pari data al protocollo di questo ente, di
WWF, LIPU, LEGAMBIENTE, OIPA, LAV ed ENPA;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;
LA GIUNTA PROVINCIALE
con votazione unanime
DELIBERA
1) DI APPROVARE IL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015 della Provincia di Arezzo,
come contenuto nelle seguenti schede ed allegati, facenti parte integrante della presente
deliberazione.
2) DI DARE ATTO che è allegato alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito
dall'art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992, l’elenco delle zone dove l’attività venatoria è
riservata alla gestione privata.
3) DI DARE ATTO che gli Istituti Pubblici sono comunque consultabili nel sito internet della
Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).
4) DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma
L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia turtur), merlo,
ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una giornata fissata per il 1
settembre 2014.
Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime, la presente delibera viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato
IL SEGRETARIO GENERALE
G. CHIANUCCI
IL PRESIDENTE
R. VASAI
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Arezzo, lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000.
Arezzo, lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.lgs. n. 267/2000.
Arezzo, lì__________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e che contro di essa non
sono stati presentati reclami ed opposizioni.
Arezzo, lì__________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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