Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Prot. n. 126136/42-38-20-14 OGGETTO: Calendario Venatorio Provinciale 2014/2015. PRESIDENTE: Roberto Vasai SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci Dei componenti : 1. VASAI ROBERTO 2. RICCI Mirella 3. BORGHESI Carla 4. CUTINI Andrea 5. DUCCI Piero 6. MEZZETTI PANOZZI Rita 7. PERFERI Antonio 8. RUSCELLI Francesco Sono assenti: Ass. Ducci Relatore: Presidente Servizio: FAUNA e CACCIA Allegati: sì Riscontro di bilancio: no Uffici interessati: CA2-VP2 Invio Corte dei Conti: No Immediatamente eseguibile: sì Pag.1a7 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.2a7 VISTA la legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”e in particolare: art. 1 comma 1-bis:Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4). comma 3:Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. ... omissis art. 18 comma 1-bis:L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli; comma 4: Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. VISTA la L.R.T. n. 3 del 12.01.1994 e in particolare : art. 1 comma 2:Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86(1) realizzano altresì l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991. ; art.30 comma 4: Sono oggetto di caccia le specie di cui all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. comma 7: Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.3a7 VISTO l’ art. 42 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/Ce” della L. 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009”; VISTA la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale; VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” direttiva “Uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea nel 2008: VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 " D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione."; VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa"; VISTA la Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); PRESO ATTO che la Regione con L.R. n. 27 del 31 maggio 2013 ha stabilito la competenza della Giunta Regionale all’approvazione del calendario venatorio regionale con il preventivo parere obbligatorio dell’ISPRA; CONSIDERATO che la Provincia è conseguentemente tenuta ad approvare il calendario venatorio provinciale secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 16 della legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”: Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.4a7 “A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito”. VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n° 107 del 30/11/2012 avente per oggetto “Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, del Rapporto Ambientale comprensivo dello studio e valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi della procedura di valutazione ambientale strategica di cui alla L.r. 10/2010”; PRESO ATTO che al fine di concludere l’iter di approvazione del PFVP 2012-2015 si è reso necessario effettuare ed approvare lo studio e la valutazione di incidenza (art. 5, DPR 357/1997 & art. 6, DPR 120/2003) in quanto: “Per la prima volta l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (quello per il periodo 2012-2015 è la V edizione) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La procedura di VAS è disciplinata in Regione Toscana con legge regionale12 febbraio 2010 n. 10, che ha recepito la disciplina in materia contenutanel D.Lgs. 152/06 e smi. I Piani faunistico venatori sono assoggettati a VAS ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 10/2010 e dell’ art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 152. L’attività di valutazione ambientale è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.” CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio è lo strumento attraverso il quale gli enti preposti (Regioni e Province) attuano la gestione programmata della caccia a livello locale finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.(art.10 comma 1 L.157/92) PRESO ATTO che nel PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) 2012-2015 della Regione Toscana si afferma, nel paragrafo 2,2 Criteri gestionali per la fauna migratrice: “ in alcune Province già da alcuni anni sono in corso esperienze di monitoraggio e gestione dell'avifauna che potranno essere utilizzate ed estese ad una scala territoriale più ampia.” VISTO l'art Art. 8 -Piani faunistico venatori provinciali- della L.R. 3/94: “Comma 4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie” RICHIAMATO il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.5a7 VISTA la Delibera della Giunta provinciale numero 240 del 6 giugno 2014 -” Calendario Venatorio 2014-2015 1° Stralcio – Calendario per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione estiva 2014.”- con la quale si stabiliscono i periodi per l’attuazione dei piani di prelievo delle popolazioni di cervidi e bovidi nei distretti di gestione compresi nel territorio a gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie nel periodo estivo 2014; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 559 del 07.07.2014 “Calendario venatorio Regionale per la stagione venatoria 2014-2015”; CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di ridurre i danni alle colture agricole e forestali, in particolare quelli causati dai mammiferi di grossa taglia come il cinghiale e necessario pertanto individuare, per la gestione venatoria della specie, periodi compatibili alle esigenze di tutte le diverse realtà agricole ed ambientali presenti nel territorio della Provincia; RITENUTO necessario, nel rispetto dei periodi indicati dall’Ispra e dell’arco temporale massimo di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92, di utilizzare il più efficace intervallo di caccia per la caccia al cinghiale e cioè dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014; RITENUTO opportuno per la stagione venatoria p.v. fissare per le aree non vocate alla specie, un analogo periodo (ovvero dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014) in quanto sussistono le stesse necessità; DATO ATTO che la Giunta Provinciale si riserva di valutare l’ipotesi di approvare interventi straordinari di controllo sul cinghiale nel mese di settembre; RICORDATO che l’allenamento ed addestramento dei cani è consentito, ai sensi dell’art.5 della L.R. 20/2002 dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre; RICORDATO altresì che: 1) per quanto indicato dall’articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento cani è vietato nei giorni nei quali la Regione Toscana autorizza l’apertura anticipata della caccia; 2) per quanto indicato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454, nei territori a caccia programmata inclusi nelle ZPS l’allenamento e l’addestramento cani parte solo dopo il 1 settembre; 3) per quanto indicato all’articolo 30 comma 10 L.R. 3/94, l’allenamento e l’addestramento cani è svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica; 4) per quanto indicato all’articolo 5 L.R. 20/2002 l’allenamento ed addestramento cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia; 5) per quanto indicato dall’articolo 5 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento cani è vietato nelle aree interessate dalle produzioni agricole, anche se prive di tabellazione, di cui all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.6a7 RITENUTO infine di richiedere alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una giornata fissata per il 1 settembre 2014; VISTA la nota n. 011/C.014.U del 14.07.2014, assunta in pari data al protocollo di questo ente, di WWF, LIPU, LEGAMBIENTE, OIPA, LAV ed ENPA; VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997; LA GIUNTA PROVINCIALE con votazione unanime DELIBERA 1) DI APPROVARE IL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015 della Provincia di Arezzo, come contenuto nelle seguenti schede ed allegati, facenti parte integrante della presente deliberazione. 2) DI DARE ATTO che è allegato alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992, l’elenco delle zone dove l’attività venatoria è riservata alla gestione privata. 3) DI DARE ATTO che gli Istituti Pubblici sono comunque consultabili nel sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it). 4) DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una giornata fissata per il 1 settembre 2014. Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 322 Del 15.07.2014 Pag.7a7 Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato IL SEGRETARIO GENERALE G. CHIANUCCI IL PRESIDENTE R. VASAI ===================================================================== Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Arezzo, lì ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000. Arezzo, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000. Arezzo, lì__________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. Arezzo, lì__________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ====================================================================
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