REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI Art.1 Premesse Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni, ispirate comunque al principio di gradualità, non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma durante l’orario di lezione, e che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe tramite il Coordinatore di Classe. Art. 2 Modalità di irrogazione delle sanzioni Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni al docente o al Coordinatore di Classe o al Dirigente scolastico. I genitori possono assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Verranno avvisati i genitori tramite comunicazione da parte del Coordinatore di Classe e, a seconda della gravità della mancanza, verranno convocati i relativi organi competenti, come da tabella. Il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, la frequenza ad attività socialmente utili, o la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. D.P.R. 235/2007, art. 1 comma 8: “Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.” D.P.R. 235/2007, art. 1 comma 10 “Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola.” Art. 3 Ricorsi – Comitato di garanzia Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola , composto da un docente, uno studente, un genitore designati tra i membri del Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico. Art. 4 Patto di corresponsabilità Il Patto di Corresponsabilità, in ottemperanza al DPR 235/2007 art.3, ha lo scopo di definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto, su proposta del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto, è sottoposto a delibera del Consiglio stesso. Una volta approvato, è fatto firmare a tutti i genitori ed agli studenti, insieme al patto formativo di classe, e comunque all’atto dell’iscrizione dei nuovi, perché ad esso si attengano in modo scrupoloso. I docenti coordinatori di classe lo illustreranno anche ai colleghi docenti. TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (D.P.R. 249/98 e modifiche D.P.R. 235/2007) PUNIZIONI DISCIPLINARI 1. 2. Ammonizione verbale discrezionale o con colloquio privato o in classe Ammonimento con annotazione sul registro di classe NATURA DELLA MANCANZA Disturbo alle attività didattiche; Ripetute assenze saltuarie; Mancanza del materiale occorrente; Non rispetto delle consegne a casa ed a scuola; Ritardi ripetuti; Assenze o ritardi non giustificati. Disturbo reiterato delle attività didattiche; Uso del cellulare Fumo nei locali della scuola (più sanzione erogata dal referente antitabagismo) Linguaggio irriguardoso ed offensivo nei riguardi di tutto il personale della scuola. Numerose assenze ingiustificate ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA PUNIZIONE Insegnanti del Consiglio di Classe Insegnanti del Consiglio di Classe, Vicepreside o Referente di Sede, Dirigente scolastico 3. Richiamo scritto alle famiglie 4. Ammonimento scritto inviato alle famiglie Coordinatore di Classe, Vicepreside o Referente di Sede, Dirigente scolastico. 5. Sospensione per 1/2 giorni Violazione dello statuto o del regolamento interno (deterioramento dei locali e degli arredi scolastici e delle dotazioni di Istituto, ecc.); Reiterarsi dei casi previsti nei punti 1) e 2), fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Atti di prevaricazione o minacce nei confronti dei compagni di classe e/o docenti o personale della scuola. Offese all’incolumità fisica dei compagni di classe e/o docenti o personale della scuola 6. Sospensione da tre a quindici giorni Consiglio di Classe allargato alle componenti genitori e studenti 7. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato superiore a 15 giorni, con la sussistenza di rilevanti elementi concreti e precisi, con possibilità di essere esclusi dallo scrutinio finale o di non essere ammessi all’Esame di stato o di qualifica Fatti che turbino il regolare andamento della scuola; Offesa al decoro personale, alla religione o alle Istituzioni; Offese alla morale; Oltraggio all’Istituto o al corpo docente e non docente. Reiterazione degli atti di cui al punto 5) Furto; Assunzione di sostanze stupefacenti; Ferimenti volontari; Compromissione dell’incolumità delle persone. Qualsiasi reati che viola la dignità e il rispetto della persona (riprese con cellulari, videocamere, pubblicazioni su Internet e diffusione di dati personali e sensibili, ecc.) Reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 8. Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo della o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, con la sussistenza di rilevanti elementi concreti e precisi, con possibilità di essere esclusi dallo scrutinio finale o di non essere ammessi all’Esame di stato o di qualifica Coordinatore di classe Consiglio di Classe allargato alle componenti genitori e studenti Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Il Dirigente Scolastico
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