regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e

REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Art.1
Premesse
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere
improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non
applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di
recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni, ispirate comunque al principio di gradualità, non é, né deve essere
automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più
gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma durante l’orario di
lezione, e che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere
una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come
sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero:
tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di
Classe tramite il Coordinatore di Classe.
Art. 2
Modalità di irrogazione delle sanzioni
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni al
docente o al Coordinatore di Classe o al Dirigente scolastico.
I genitori possono assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
Verranno avvisati i genitori tramite comunicazione da parte del Coordinatore di Classe e, a seconda della
gravità della mancanza, verranno convocati i relativi organi competenti, come da tabella.
Il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori.
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, la frequenza ad
attività socialmente utili, o la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come
visite, viaggi e simili.
D.P.R. 235/2007, art. 1 comma 8: “Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.”
D.P.R. 235/2007, art. 1 comma 10 “Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola.”
Art. 3
Ricorsi – Comitato di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione
ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola , composto da un docente, uno studente, un genitore
designati tra i membri del Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.
Art. 4
Patto di corresponsabilità
Il Patto di Corresponsabilità, in ottemperanza al DPR 235/2007 art.3,
ha lo scopo di definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.
Il Patto, su proposta del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto, è sottoposto a delibera
del Consiglio stesso. Una volta approvato, è fatto firmare a tutti i genitori ed agli studenti, insieme al patto
formativo di classe, e comunque all’atto dell’iscrizione dei nuovi, perché ad esso si attengano in modo
scrupoloso. I docenti coordinatori di classe lo illustreranno anche ai colleghi docenti.
TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 249/98 e modifiche D.P.R. 235/2007)
PUNIZIONI DISCIPLINARI
1.
2.
Ammonizione verbale discrezionale o
con colloquio privato o in classe
Ammonimento con annotazione sul
registro di classe
NATURA DELLA MANCANZA










Disturbo alle attività didattiche;
Ripetute assenze saltuarie;
Mancanza del materiale occorrente;
Non rispetto delle consegne a casa ed a
scuola;
Ritardi ripetuti;
Assenze o ritardi non giustificati.
Disturbo reiterato delle attività
didattiche;
Uso del cellulare
Fumo nei locali della scuola (più
sanzione erogata dal referente
antitabagismo)
Linguaggio irriguardoso ed offensivo nei
riguardi di tutto il personale della scuola.
Numerose assenze ingiustificate
ORGANO COMPETENTE
AD INFLIGGERE LA
PUNIZIONE
Insegnanti del Consiglio di Classe
Insegnanti del Consiglio di Classe,
Vicepreside o Referente di Sede,
Dirigente scolastico
3.
Richiamo scritto alle famiglie

4.
Ammonimento scritto inviato alle
famiglie
Coordinatore di Classe, Vicepreside o
Referente di Sede,
Dirigente scolastico.
5.
Sospensione per 1/2 giorni
 Violazione dello statuto o del
regolamento interno (deterioramento dei
locali e degli arredi scolastici e delle
dotazioni di Istituto, ecc.);
 Reiterarsi dei casi previsti nei punti 1) e
2), fatti che turbino il regolare
andamento della scuola.
 Atti di prevaricazione o minacce nei
confronti dei compagni di classe e/o
docenti o personale della scuola.
 Offese all’incolumità fisica dei compagni
di classe e/o docenti o personale della
scuola
6.
Sospensione da tre a quindici giorni
Consiglio di Classe allargato alle
componenti genitori e studenti
7.
Allontanamento dalla comunità
scolastica per una durata definita e
commisurata alla gravità del reato
superiore a 15 giorni, con la
sussistenza di rilevanti elementi
concreti e precisi, con possibilità di
essere esclusi dallo scrutinio finale o di
non essere ammessi all’Esame di stato
o di qualifica
 Fatti che turbino il regolare andamento
della scuola;
 Offesa al decoro personale, alla religione
o alle Istituzioni;
 Offese alla morale;
 Oltraggio all’Istituto o al corpo docente e
non docente.
 Reiterazione degli atti di cui al punto 5)
 Furto;
 Assunzione di sostanze stupefacenti;
 Ferimenti volontari;
 Compromissione dell’incolumità delle
persone.
 Qualsiasi reati che viola la dignità e il
rispetto della persona (riprese con
cellulari, videocamere, pubblicazioni su
Internet e diffusione di dati personali e
sensibili, ecc.)
 Reato di particolare gravità, perseguibile
d’ufficio o per il quale l’autorità
giudiziaria abbia avviato procedimento
penale, tale da ingenerare un elevato
allarme sociale.
8. Allontanamento dalla comunità
scolastica sino al permanere della
situazione di pericolo della o delle
condizioni di accertata incompatibilità
ambientale, con la sussistenza di
rilevanti elementi concreti e precisi, con
possibilità di essere esclusi dallo
scrutinio finale o di non essere ammessi
all’Esame di stato o di qualifica
Coordinatore di classe
Consiglio di Classe allargato alle
componenti genitori e studenti
Consiglio di Istituto
Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico