FOGLIO INFORMATIVO relativo al CERTIFICATO DI DEPOSITO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco S.C. Via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco Tel.: 049 5842066 - Fax: 049 5841275 Email: [email protected] - Sito Internet: www.bccpiove.it Registro delle Imprese della CCIAA di Padova n. 2943 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 221.20 - cod. ABI 08728.8 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A162413 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA Il Certificato di Deposito è un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l’altro, l’indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il certificato può essere “dematerializzato”, ossia emesso anche senza la consegna materiale del titolo, in tale caso è rappresentato da una ricevuta non cedibile a terzi e in qualsiasi momento è data la possibilità al cliente di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi. In ogni caso il certificato è immesso in un deposito titoli intestato al cliente. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all’intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato; se dematerializzato, con accredito alla scadenza se giornata lavorativa o al primo giorno lavorativo successivo sul conto d’accredito indicato alla banca in sede di accensione anagrafica del certificato stesso. Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro non può avvenire se non per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 D. Lgs. 231/2007) Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo del certificato, con un minimo di 3.000 €. PRINCIPALI RISCHI, DI CARATTERE GENERICO O SPECIFICO Tra i principali rischi che caratterizzano l’operazione, sono da sottolineare: Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso. Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Impossibilità di disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato. Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato. F.I. CERTIFICATO DI DEPOSITO 1 agg. 01/01/2015 Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di Euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE Tipologia e durata 6 mesi 6 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 18 mesi 18 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi Tipo 06AF 06MF 12AF 12BF 12EF 18AF 18MF 24MF 24NF 36AF 48AF Tasso annuale nominale % 0,360 0,270 0,545 0,725 1,200 1,500 1,000 1,090 1,600 1,400 1,600 Taglio minimo 20.000,00 => 30.000 € da 5.000 <= 29.000 € => 30.000 € => 20.000 € => 20.000 € => 5.000 € => 5.000 € => 20.000 € => 20.000 € => 20.000 € Tasso lordo effettivo Ritenuta fiscale % 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Tasso nominale netto % 0,266 0,200 0,403 0,537 0,888 1,110 0,740 0,807 1,184 1,036 1,184 La metodologia di calcolo degli interessi viene eseguita con riferimento all’anno civile per tutte le tipologie di certificato. Spese per certificato (addebitate in fase di rimborso del titolo) Commissione negoziazione Spese segreteria e raccomandata per rapporto dormiente Ritenuta fiscale € 16,00 1,5 per mille valore nominale min € 21,00 max € 25,00 Come da normativa vigente RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Non è previsto dal contratto. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via A. Valerio, 78 – 35028 Piove di Sacco PD), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora, per una controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo “Conciliatore Bancario Finanziario”, ovvero attivare il procedimento innanzi all’”Arbitro Bancario Finanziario”. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal “Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. F.I. CERTIFICATO DI DEPOSITO 2 agg. 01/01/2015 LEGENDA Periodicità di capitalizzazione degli interessi Cedola Procedura di ammortamento Spese e commissioni per estinzione rapporto F.I. CERTIFICATO DI DEPOSITO periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi. tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi. procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato. importi dovuti dal cliente all'atto del rimborso del deposito. 3 agg. 01/01/2015
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