certificati di deposito

FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
CERTIFICATO DI DEPOSITO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco S.C.
Via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco
Tel.: 049 5842066 - Fax: 049 5841275
Email: [email protected] - Sito Internet: www.bccpiove.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Padova n. 2943
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 221.20 - cod. ABI 08728.8
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A162413
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Il Certificato di Deposito è un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle
somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è
documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l’altro, l’indicazione della
scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della
complessiva somma rimborsabile. Il certificato può essere “dematerializzato”, ossia emesso anche senza la
consegna materiale del titolo, in tale caso è rappresentato da una ricevuta non cedibile a terzi e in qualsiasi
momento è data la possibilità al cliente di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi.
In ogni caso il certificato è immesso in un deposito titoli intestato al cliente.
Il rimborso viene effettuato:
per i certificati di deposito nominativi, all’intestatario o a chi sia stato da questi espressamente
delegato;
per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato
ad una persona o diversamente contrassegnato;
se dematerializzato, con accredito alla scadenza se giornata lavorativa o al primo giorno lavorativo
successivo sul conto d’accredito indicato alla banca in sede di accensione anagrafica del certificato
stesso.
Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a
1.000 euro non può avvenire se non per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A. (art. 49 D. Lgs. 231/2007) Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall’1 al 40
per cento dell’importo del certificato, con un minimo di 3.000 €.
PRINCIPALI RISCHI, DI CARATTERE GENERICO O SPECIFICO
Tra i principali rischi che caratterizzano l’operazione, sono da sottolineare:
Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario,
dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso.
Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione
rispetto al tasso iniziale.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).
Impossibilità di disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato.
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione,
con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo
titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.
F.I. CERTIFICATO DI DEPOSITO
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agg. 01/01/2015
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di Euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto
dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore
sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Tipologia e
durata
6 mesi
6 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
18 mesi
18 mesi
24 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi
Tipo
06AF
06MF
12AF
12BF
12EF
18AF
18MF
24MF
24NF
36AF
48AF
Tasso
annuale
nominale %
0,360
0,270
0,545
0,725
1,200
1,500
1,000
1,090
1,600
1,400
1,600
Taglio minimo
20.000,00
=> 30.000 €
da 5.000 <= 29.000 €
=> 30.000 €
=> 20.000 €
=> 20.000 €
=> 5.000 €
=> 5.000 €
=> 20.000 €
=> 20.000 €
=> 20.000 €
Tasso
lordo
effettivo
Ritenuta
fiscale %
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Tasso
nominale
netto %
0,266
0,200
0,403
0,537
0,888
1,110
0,740
0,807
1,184
1,036
1,184
La metodologia di calcolo degli interessi viene eseguita con riferimento all’anno civile per tutte le tipologie di
certificato.
Spese per certificato (addebitate in fase di rimborso del titolo)
Commissione negoziazione
Spese segreteria e raccomandata per rapporto dormiente
Ritenuta fiscale
€ 16,00
1,5 per mille valore nominale
min € 21,00
max € 25,00
Come da normativa vigente
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Non è previsto dal contratto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via A. Valerio, 78 – 35028 Piove di Sacco PD), che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora, per una controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del contratto cui si riferisce il
presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo
“Conciliatore Bancario Finanziario”, ovvero attivare il procedimento innanzi all’”Arbitro Bancario Finanziario”.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di
rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal “Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
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LEGENDA
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Cedola
Procedura di ammortamento
Spese e commissioni per
estinzione rapporto
F.I. CERTIFICATO DI DEPOSITO
periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo
ulteriori interessi.
tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se
convenuto, degli interessi.
procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il
rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato.
importi dovuti dal cliente all'atto del rimborso del deposito.
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