FOGLIO INFORMATIVO - Cassa di Risparmio di Cento

Foglio informativo
CERTIFICATO DI DEPOSITO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
COS’E’ IL CERTIFICATO DI DEPOSITO
Il Certificato di Deposito è un titolo trasferibile emesso da una banca e rappresentativo di un deposito effettuato dal cliente con una scadenza vincolata.
In base alla durata del vincolo i tassi di interesse calcolati sulle somme depositate sono diversi. Il tasso proposto dalla
banca può anche variare in funzione dell'importo della somma depositata.
La durata di un certificato di deposito è compresa tra 1 e 18 mesi (per il certificato a breve) e tra 18 e 60 mesi (per quello
a medio termine). Il certificato di deposito può essere nominativo o al portatore, ordinario a tasso fisso o a tasso variabile..
I certificati di deposito garantiscono la restituzione del capitale alla scadenza pattuita insieme agli interessi maturati, al
netto della ritenuta fiscale prevista, delle spese e dei bolli. Dal punto di vista fiscale gli interessi maturati sul certificato di
deposito sono sottoposti a ritenuta con aliquota pari al 26%, indipendentemente dalla sua durata.
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante,
in tutto o in parte, il capitale o le cedole. Per i certificati di deposito a tasso variabile sussiste anche il rischio di variazione
del valore del parametro di riferimento delle cedole successive alla prima.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un certificato di deposito.
Questo vuole dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni
economiche”.
Gestione liquidità
SPESE FISSE
VOCI DI COSTO
Aggiornato al11 agosto 2014
Costo del certificato
0€
Imposta di bollo annua
Massimo (solo per soggetti diversi da persone fisiche)
2 per mille
€ 14.000
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Interessi creditori
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
CERTIFICATO DI DEPOSITO
Certificati di deposito a tasso fisso con interessi alla
scadenza
Tasso nominale lordo
6 mesi (minimo € 2.500)
12 mesi (minimo € 2.500)
18 mesi (minimo € 2.500)
24 mesi (minimo € 2.500)
Certificati di deposito a tasso fisso con cedola semestrale
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
Tasso nominale lordo
12 mesi
18 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi
(minimo € 2.500)
(minimo € 2.500)
(minimo € 2.500)
(minimo € 2.500)
(minimo € 2.500)
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
0,50%
0,70%
0,90%
1,10%
1,30%
Tasso netto
0,296%
0,444%
0,592%
0,740%
Tasso netto
0,370%
0,518%
0,666%
0,814%
0,962%
Annuale.
Riferimento
anno
civile
365/365 (366/366 se bisestile)
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le emissioni superiori al limite minimo dovranno essere multiple di 2.500 €
Spese di estinzione
se richiesta da altre Banche
minimo
massimo
6€
5‰
25 €
100 €
RECLAMI
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B,
44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected].
L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile
anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una
copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF
non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla
Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha
ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali
controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per
un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il
versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in
forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancaAggiornato al11 agosto 2014
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rie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA.
LEGENDA
Spese di liquidazione
Spese per singola operazione
Costo del certificato di deposito
Maggiorazione su estinzioni richieste
tramite altra banca
Spese per ammortamento
Tasso
Aggiornato al11 agosto 2014
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del certificato di deposito
Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il
tramite di altre banche
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
Tasso nominale annuo (al netto /lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annua o ad estinzione. Per i vincolati, alla scadenza del vincolo o all'estinzione.