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RASSEGNA STAMPA
del 14 ottobre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Accordo sul Registro ad alto rischio
Riccardo Giorgetti e Dennis Pini pag. 45
Adesioni agli accertamenti sull’imposta di registro ad alto rischio per i venditori, i quali potrebbero essere destinatari di un successivo avviso ai fini delle imposte dirette per l’importo concordato dall’acquirente con l’ufficio.
La questione riguarda tutte le cessioni che hanno per oggetto sia aziende che beni immobiliari, quali i fabbricati e i terreni, e interessa il venditore sia persona fisica sia impresa. Infatti le imposte di registro, ipotecarie e
catastali si determinano sul valore venale in comune commercio del bene oggetto di trasferimento, a norma
dell’art.51 del d.P.R. 131/86. Di conseguenza, l’ufficio, una volta accertato che il corrispettivo indicato nell’atto
risulta inferiore al valore venale, procede a rettificare l’importo inviando un avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati dalla vendita, essendo tutti solidalmente responsabili per il versamento delle maggiori imposte
accertate. Potrebbe verificarsi che il contribuente opti per l’adesione, o addirittura per l’acquiescenza, anche in
quei casi in cui le motivazioni a proprio favore appaiano fondate. Questa adesione potrebbe avere delle ricadute
in capo al venditore in quanto l’ufficio potrebbe utilizzare il maggior valore definito ai fini del registro e delle
ipo-catastali per contestare l’entità della plusvalenza realizzata in occasione della cessione ai fini delle imposte
dirette (Ires o Irpef) e (ove applicabile) il corrispettivo preso a base per l’Iva. Questa impostazione, tuttavia, appare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza 8711/14) e di merito (CTR
di Trento 31/2014; contra CTP di Treviso n. 5/2013). Punto di vista confermato anche dalla Circolare 18/E/10.
Gioco d’anticipo su Omi e avviamento
Riccardo Giorgetti e Dennis Pini pag. 43
Omi e avviamento sono i due aspetti principali che i contribuenti devono tenere debitamente conto nel momento in cui si apprestano a effettuare un trasferimento immobiliare o d’azienda. Sono questi, infatti, i due principali
parametri presi a riferimento dagli uffici nel momento in cui procedono a verificare gli atti ai fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali e una eventuale successiva buona difesa inizia sempre da come le cessioni
sono state costruite e adeguatamente motivate. Pertanto, una volta che le parti hanno concordato il prezzo di
cessione di un bene immobiliare, dovrebbe essere sempre verificato se tale valore risulta in linea con quelli indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), il quale propone per tutto il territorio italiano, diviso in
zone, un valore minimo e massimo al metro quadro. Appare sempre più opportuno che il prezzo stabilito in atto
sia “confortato” da elementi giustificativi idonei a motivare le conclusioni raggiunte. Nelle cessioni d’azienda,
invece, l’elemento che l’ufficio esamina con attenzione è il valore dell’avviamento. Al riguardo, sebbene inserito
in una norma ormai abrogata, il criterio, di norma, adottato per la verifica della congruità dell’avviamento è
quello indicato dall’art.2 del d.P.R. 460/96 il quale stabilisce che l’avviamento può essere determinato sulla base
degli elementi desunti dagli studi di settore, ovvero in base alla percentuale di redditività (data dal rapporto tra
reddito dichiarato e fatturato realizzato nel periodo interessato dall’operazione) applicata alla media dei ricavi
accertati o dichiarati nei tre esercizi precedenti a quello in cui è avvenuto il trasferimento, moltiplicato per tre.
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Rassegna stampa del 14/10/14
Sui prelievi nessun automatismo
Dario Deotto pag. 44
È sul piano dell’attività istruttoria e non delle presunzioni a base degli accertamenti che va ricercata la chiave
di volta della norma sulle indagini finanziarie, dopo la sentenza n.228/14 della Corte Costituzionale. Con la
dichiarazione di incostituzionalità da parte della Consulta della norma che consentiva di ritenere “compensi”
non dichiarati dai lavoratori autonomi i prelievi non giustificati e non risultanti dalle scritture contabili, occorre
prendere in considerazione la parte “residuale” della norma (art.32 del d.P.R. 600/73) ancora applicabile. La
previsione stabilisce che i dati relativi ai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari «sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41» (del Dpr 600/1973). Questa prima parte
della norma riguarda indistintamente tutti i soggetti e, quindi, imprenditori, professionisti e artisti, ma anche, ad
esempio, titolari di redditi diversi o di subordinazione. Poi l’art.32 del d.P.R. 600/73 stabilisce che i prelievi non
giustificati dagli imprenditori (non più i compensi dei professionisti e artisti, dopo la sentenza n. 228/2014 della
Consulta) costituiscono ricavi non dichiarati a base delle stesse rettifiche e accertamenti (da intendersi gli accertamenti dell’art.39 del d.P.R. 600/73, previsti per gli imprenditori) se non viene data indicazione del beneficiario
e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Questa norma vale ora, dunque, soltanto per gli imprenditori.
Quello che va considerato, però, è che la previsione dell’art.32 del d.P.R. 600/73 si colloca sul piano istruttorio
(la norma risulta rubricata «poteri degli uffici») e non disciplina l’attività di accertamento. La norma, infatti, stabilisce che le movimentazioni finanziarie sono «poste a base» delle rettifiche disciplinate dai successivi articoli
38, 39, 40 e 41 dello stesso d.P.R. 600/73. Questo significa che i dati e gli elementi tratti dalle indagini finanziarie
devono poi essere “canalizzati” all’interno delle specifiche norme che disciplinano gli accertamenti.
Decreto semplificazioni
Entro domani i pareri di Camera e Senato
Giorgio Costa pag. 45
Ultime ore prima del parere definitivo di Camera e Senato allo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali previsto dalla delega fiscale. Un parere che la commissione Finanze del Senato renderà entro domani
(oggi si terrà la discussione) ma che la commissione Finanze della Camera potrebbe anticipare a oggi stesso.
E su questo i due rami del Parlamento paiono avere posizioni non proprio concordi visto che la Camera considera accolte tutte le principali richieste (a parte una questione sull’accatastamento degli immobili sulla quale
c’è però l’impegno del Governo a intervenire), mentre in commissione Finanze al Senato la posizione appare
decisamente meno morbida.
Dichiarazioni
Integrativa con il “visto” in 90 giorni
Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli pag. 44
L’estensione del visto di conformità ai crediti da compensare (superiori ai 15mila euro) derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap complica la presentazione di dichiarazioni integrative. E l’assenza di chiarimenti
specifici non aiuta chi vuole correggersi a scegliere la procedura più corretta.
La situazione più semplice è quella in cui l’attestazione sia stata rilasciata, ma la lettura dei chiarimenti (tardivi)
di cui alla Circolare n.28/E/14 individui una incompleta esecuzione dei controlli richiesti. In questa fattispecie,
nessun problema si pone se l’integrazione delle verifiche da parte del professionista (o dell’organo di controllo)
non fa emergere alcuna criticità rilevante. In caso contrario, la questione si complica perché, da un lato, chi ha
rilasciato il visto dovrebbe pretendere l’invio di una integrativa “senza visto”, dall’altro questo comportamento
(oltre ad impedire futuri utilizzi “trasversali” del credito) renderebbe sanzionabili tutte le compensazioni oltre
soglia già effettuate, comprese quelle anteriori alla presentazione del modello. Occorre, tuttavia, anche riflettere sul fatto che, contrariamente a quanto avviene in ambito Iva, le compensazioni dei crediti Irpef/Ires ed Irap
precedono l’invio del modello. In attesa di chiarimenti, si può ritenere che la presentazione della integrativa
“vistata” entro il prossimo 29 dicembre “copra” senza problemi le compensazioni “sopra soglia” già avvenute,
mentre più critico è ipotizzare una correzione successiva a tale data. Altra fattispecie da trattare è quella di chi si
accorge di un errore ed intende integrare una dichiarazione originaria munita di visto. Le conseguenze, in questa
ipotesi, dipendono dalla tipologia dell’errore commesso.
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Rassegna stampa del 14/10/14
Il ravvedimento costa 25 euro
Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli pag. 44
L’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti (esistenti) superiori a 15mila euro in assenza di visto di conformità è soggetto alla sanzione pecuniaria del 30%. Nessuna sanzione dovrà invece essere comminata, salvo
quella fissa, qualora il visto sia apposto sulla dichiarazione integrativa inviata entro il prossimo 29 dicembre.
Nell’ipotesi di dichiarazione originariamente omessa che viene sanata nei novanta giorni con il pagamento della
sanzione ridotta ( 25 euro) e la trasmissione di una dichiarazione tardiva dotata di visto di conformità, le eventuali compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro devono essere considerate correttamente eseguite.
Attenzione al caso in cui, a fronte degli ulteriori controlli, il professionista ravvisi “criticità” sul modello vistato. Se
si ha intenzione di integrare la dichiarazione lasciando il visto di conformità bisognerà ravvedere sia il visto che
la dichiarazione infedele. Il ravvedimento del visto infedele, ravvisabile allorquando i dati da modificare siano tra
quelli oggetto di controllo, è possibile versando una sanzione di 32 euro.
Lavoro e previdenza
Si paga per il fondo-solidarietà Inps
Nevio Bianchi e Barbara massara pag. 48
Da ottobre la busta paga ospita la nuova trattenuta previdenziale destinata al finanziamento del fondo di solidarietà residuale. Infatti entra a regime il contributo dello 0,50% (di cui un terzo a carico del dipendente e due
terzi a carico delle aziende) dovuto dalle imprese con oltre 15 dipendenti e non coperte dalla cassa integrazione
guadagni in caso di sospensione o riduzione dall’attività lavorativa. Non sarà l’Inps ad avvertire direttamente le
aziende ma queste dovranno verificare nel cassetto previdenziale l’eventuale attribuzione del codice di autorizzazione che identifica le imprese potenzialmente tenute al nuovo obbligo. Il prelievo, finalizzato a garantire una
tutela reddituale ai lavoratori sospesi da imprese prive di Cig, è stato introdotto dall’art.3 della L. 92/12, a seguito del quale è stato istituito, con il D.M. 79141/2014, il fondo di solidarietà residuale presso l’Inps. Le istruzioni
operative da parte dell’istituto medesimo sono arrivate solo nel mese di settembre, con la circolare 100/2014
e poi con il messaggio 6897/2014.
Il credito cooperativo rinnova gli aiuti
Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone pag. 48
Il fondo di solidarietà per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo si adegua alle disposizioni introdotte
dalla L. 92/12. Le modifiche apportate alla regolamentazione del fondo sono state rese operative dal decreto
ministeriale del 20 giugno 2014 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 236/2014.
Patrimoni
L’Iva rende il rientro più caro
Antonio Iorio pag. 10
Sanzioni ridotte di un quarto del minimo per le violazioni in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap per coloro
che decidono di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso la collaborazione volontaria. A queste penalità occorre aggiungere, ma solo per coloro che hanno disponibilità estere, le sanzioni ridotte alla metà per il
quadro RW. Sono questi i principali benefici, sotto il profilo sanzionatorio tributario, non penale, di cui usufruiranno i contribuenti sulla base delle novità introdotte con il DDL sul rientro dei capitali all’esame della Camera.
Sia nel caso di rientro di capitali dall’estero sia nel caso di sanatoria “domestica”, le imposte relative agli imponibili sottratti negli anni al fisco devono essere restituite per intero. Ne consegue, soprattutto per le operazioni
rilevanti ai fini Iva, che occorrerà calcolare l’aliquota marginale Irpef o aliquota Ires per le società di capitali, l’Irap, l’Iva e le addizionali. A queste imposte si aggiungono le sanzioni che, per quanto ridotte, devono comunque
essere sommate e riguardano tutti i tributi evasi nella commissione della violazione sanata. Sanzioni e imposte
non sono dovute se chi regolarizza è in grado di dimostrare che quelle somme derivano da illeciti commessi in
anni non più accertabili. Restano ferme le violazioni relative all’obbligo di dichiarazione.
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Rassegna stampa del 14/10/14
Raddoppio dei termini “congelato”
Valerio Vallefuoco pag. 10
Le richieste di allargamento della copertura penale dei reati tributari – emerse durante le audizioni in commissione Finanze – alla fine sono state accolte. In particolare, nel perimetro di copertura della «causa di non punibilità» oltre ai reati di omessa e infedele dichiarazione – già presenti dalla stesura iniziale del provvedimento,
a cui si erano aggiunti per continuità logica quelli di omesso pagamento di Iva e ritenute sopra le soglie – sono
stati inseriti anche gli artt.2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. n.74/00.
Tributi locali
Inquilino a caccia di rendita
Luigi Lovecchio pag. 45
Per i vecchi contratti di locazione l’inquilino ha necessità di procurarsi la rendita catastale del fabbricato per
calcolare la Tasi. Se la locazione è cessata, ciò comporta la necessità di mettersi in contatto con il «vecchio» proprietario. È solo una delle questioni che si pongono in prossimità della prima scadenza massiva di pagamento,
che cade il 16 ottobre.
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Rassegna stampa del 14/10/14
RASSEGNA STAMPA
del 14 ottobre 2014
Italia Oggi
Agevolazioni
Incentivi con retromarcia
Cinzia De Stefanis pag. 29
È possibile rinunciare al finanziamento e contributo della Sabatini bis con modalità differenti a seconda della
fase del procedimento agevolativo. Nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato
ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca o all’intermediario finanziario. Quest’ultimo a sua volta, dovrà comunicare al Mise l’avvenuta rinuncia solo nel caso in cui la stessa abbia già
trasmesso al Mise stesso la relativa delibera di finanziamento. Nel caso in cui il provvedimento di concessione
del contributo sia stato emanato, la comunicazione di rinuncia dovrà essere inoltrata all’intermediario finanziario o alla banca e al ministero che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo. Queste
alcune delle risposte del Ministero dello sviluppo economico alle domande ai finanziamenti legati alla Sabatini
bis e aggiornate al 10 ottobre scorso.
Contabilità e bilancio
Contabilità più semplice per le imprese energetiche
Marco Ottaviano pag. 29
Semplificati gli obblighi di separazione contabile per le imprese produttrici di energia titolari di impianti Fer.
Sia tramite la revisione delle soglie di applicazione del regime ordinario e semplificato, sia tramite l’esenzione
dall’invio dei dati da parte di diverse tipologie di soggetti. Le imprese produttrici di energia titolari di impianti
Fer non devono infatti né predisporre né inviare i conti separati all’authority. È con la delibera 231/2014/R/com
dell’autorità per l’energia che è stato approvato il nuovo testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi
di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del
gas e dei relativi obblighi di comunicazione. La deliberazione prevede inoltre la razionalizzazione degli obblighi
di comunicazione delle informazioni di separazione contabile per gli esercenti del settore elettrico e del gas, definendo l’esonero dalla predisposizione e dall’invio delle suddette informazioni alle imprese di minore dimensione, in particolare a quelle che non operano nelle attività oggetto di regolazione tariffaria, e alle imprese estere.
Inoltre, secondo la deliberazione, sono esonerate dalla predisposizione e dall’invio dei conti annuali separati
anche le imprese che operano esclusivamente nel settore della distribuzione e vendita di altri gas a mezzo rete.
La decorrenza definita per le nuove disposizioni è prevista già a partire dall’anno 2014.
Patrimoni
La voluntary serra i tempi
Cristina Bartelli pag. 23
Corsa contro il tempo dell’Agenzia delle Entrate per le istanze di collaborazione volontaria giacenti presso l’Ucifi (la task force dell’Agenzia delle Entrate incaricata di seguire le istanze, cinque sedi Milano, Firenze, Napoli,
Venezia, Torino mentre Roma è ufficio centrale). Mentre la Camera si prepara ad approvare, in prima lettura, il
progetto di legge sul rientro dei capitali, l’amministrazione finanziaria ha riaperto i faldoni delle istanze che dal
dicembre 2013 erano arrivate sulla scrivania dei funzionari Ucifi e lì rimasti in attesa dell’evolversi degli eventi e
sta contattando i volontari rimpatriandi per chiudere in fretta le istanze pendenti. Il motivo? In alcuni casi il colpo
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Rassegna stampa del 14/10/14
di acceleratore dell’Agenzia delle entrate potrebbe essere motivato dal rischio di vedere andare in prescrizione
le annualità per cui è stata presentata la domanda di autodenuncia volontaria. Ma per la maggior parte dei casi
si tratterebbe di una scelta dell’Agenzia di avere campo libero con l’arrivo delle nuove norme del progetto di
legge.
Un autoriciclaggio debordante
Luciano De Angelis pag. 23
Tutti i reati fiscali rischiano di debordare nell’autoriciclaggio, con un incremento di pena sostanzialmente automatico per il reo rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. n.74/00. E con l’effetto che la prescrizione del reato fiscale
non ha riflessi su quello di autoriciclaggio. È l’esito dell’inclusione nel reato in commento anche delle ipotesi di
autoconsumo, scaturente dal subemendamento al testo della disciplina sull’autoriciclaggio, introdotto e approvato giovedì scorso in commissione finanze della camera.
La disclosure fa i primi calcoli
Francesco Squeo pag. 24
Al via le prime simulazioni di costo della voluntary disclosure. Tenendo conto di una serie di elementi: il raddoppio dei termini di accertamento, la necessità di effettuare i conteggi per la società e i soci, l’eventuale esigenza
(dovendo pagare in unica soluzione) di dover drenare liquidità anche con aumenti di capitale ovvero finanziamenti alla società. Due sono le variabili che bisogna prioritariamente considerare: il raddoppio dei termini di
accertamento e l’ammontare delle sanzioni. Attenzione: i conti vanno effettuati con riferimento sia alle società
coinvolte sia ai soci. Un profilo di delicatezza concerne poi le violazioni di cui alla disciplina del monitoraggio
fiscale e le sanzioni che ne derivano: in base al principio di legalità e del favor rei troverà spazio la sanzione (così
ridotta nel 2013) del 6% ovvero del 3%, a seconda che concerna o meno stati e/o territori black list. Resta invece
un’incognita la fruibilità del cumulo giuridico, di cui all’art.12 del D.Lgs. n.472/97.
Banche estere in salvo
Vincenzo Josè Cavallaro pag. 25
La copertura penale della voluntary disclosure estesa anche alle banche estere. Il salvacondotto sui reati di
riciclaggio esteso anche ai concorrenti è di una delle più rilevanti modifiche introdotte dal DDL sulla voluntary
all’esame dell’aula della camera da venerdì. Viene esclusa, infatti, la punibilità per quanti hanno concorso a trasferire il provento di reati tributari relativi a fatti oggetto della procedura di emersione. Grazie a questa norma,
le banche Svizzere, Monegasche e Lussemburghesi potranno essere le migliori alleate dell’Agenzia delle entrate
per il successo dell’operazione di emersione. La procedura di collaborazione volontaria si basa infatti sulla messa
a disposizione da parte dei contribuenti degli estratti conto esteri e di tutti i documenti che provano l’origine
della provvista estera non dichiarata (se il presupposto d’imposta si colloca in una annualità accertabile).
Versamenti
Opere d’arte per pagare le tasse
Valerio Stroppa pag. 25
Un esercito di periti ed esperti pronto a valutare preziosi e opere d’arte. Anche quelle che i contribuenti possono
cedere allo stato per pagare le tasse. Sono oltre 30 mila i soggetti iscritti all’apposito ruolo tenuto dalle camere
di commercio italiane: Napoli (2.223), Milano (1.761), Roma (1.053) e Genova (1.044) le province dove si concentrano maggiormente. Oltre che nel comparto immobiliare, la maggior parte dei periti è specializzata nella
stima di gioielli e nell’indagine dell’autenticità di quadri, opere d’arte e francobolli. Il ministro dei beni culturali,
Dario Franceschini, ha reso nota via Twitter la firma del decreto con cui viene ricostituita l’apposita commissione
di esperti per il pagamento dei tributi tramite la cessione delle opere d’arte.
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Rassegna stampa del 14/10/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
14 OTTOBRE 2014
Accertamento
Incostituzionale la previsione prelevamento = compenso di Giovanni Valcarenghi
Agevolazioni
L’inutile complicazione per “agevolare” i giovani agricoltori di Maurizio Tozzi
Diritto societario
Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale di Fabio Landuzzi
Fiscalità internazionale
CFC a confronto quale preferire? di Ennio Vial e Vita Pozzi
Iva
Individuazione del luogo delle cessioni per i beni lavorati di Marco Peirolo
Soluzioni tecnologiche
Attenti alla finta email dell’Agenzia delle Entrate a cura di Teamsystem
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Rassegna stampa del 14/10/14