PCT: deposito telematico esteso a tutti gli atti

PCT: deposito telematico esteso a tutti gli atti
Tribunale Vercelli, sez. civile, ordinanza 04.08.2014
Secondo il Tribunale di Vercelli il deposito telematico può intendersi esteso
a qualsiasi tipologia di atti, ancorché non compreso tra quelli indicati quali obbligatori o facoltativi nel
D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), restando irrilevante l'elencazione eventualmente contenuta nel
decreto dirigenziale affidato al DGSIA. Deve, in tal caso, privilegiarsi l'intervenuto raggiungimento
dello scopo a cui è destinato l'atto. L'eventuale utilizzo di un formato non rispondente ai formati
descritti per il deposito telematico costituisce mera irregolarità, non rinvenendosi alcuna sanzione di
nullità, necessitante di espressa previsione di legge.
Con ordinanza del 31 luglio 2014, il Tribunale di Vercelli aderisce ad un coraggioso orientamento, finora
sostenuto (seppur non univocamente) da alcuni studiosi del PCT e preordinato ad ampliare il campo di
operatività dei depositi telematici, senza forzare il dato normativo ma, anzi, aderendo letteralmente
al testo di legge.
E' ammissibile il deposito telematico di un atto processuale non previsto dall’art. 16 bis del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, peraltro anche in un formato non ammesso dalle Specifiche Tecniche del
Processo Telematico.
Questa la determinazione assunta in un procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c., che il Giudicante precisa non rientrante tra gli atti individuati nel summenzionato art.
16 bis, D.L. n. 179/2012 secondo cui: «... possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti
costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo
esclusi quelli introduttivi».
Sul punto pare opportuna una breve notazione: parlando di esclusione del deposito telematico può
ritenersi limitativo il rinvio ai soli “atti introduttivi”, categoria troppo spesso richiamata dagli
operatori, ma non per questo comprensiva univocamente di tutti gli atti di cui è obbligatorio quella
modalità di deposito.
Si pensi alla chiamata in causa del terzo od all’atto di riassunzione od anche all’opposizione ex art.
617, comma 1 c.p.c., sovente indicati quali atti introduttivi, benché successivi all'instaurazione del
giudizio e successivi alla costituzione (i primi due) od all’inizio dell’esecuzione (il terzo) ed, in quanto
tali, obbligatoriamente telematici.
Nel caso di cui si discute, l'uso di una terminologia più adeguata avrebbe reso impeccabile il contenuto
di una decisione che si rivela comunque apprezzabilissima.
Essa prosegue rilevando che «La stessa norma (art. 16 bis - ndR) tuttavia non prevede alcuna sanzione
in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica“, precisando che “Il deposito del reclamo ha
la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione del-
l’udienza alle controparti»: precisazione estremamente significativa perché utile a delineare lo scopo
dell’atto depositato dalla parte che si costituisce.
E' su questo profilo che si sviluppa il ragionamento seguito da quel Giudice e che finisce per confluire
nella linea guida della sua decisione.
Il Tribunale specifica infatti che, ancorché taluni atti non siano previsti come telematici dall’art. 16
bis, D.L. n. 179/2012 (e quindi ipoteticamente inquadrabili, sulla base della precorsa giurisprudenza
foggiana o patavina, nelle ipotesi di nullità più che di mera irregolarità), essi necessitano di
contestuale valutazione sull'idoneità al raggiungimento dello scopo, in osservanza all'imprescindibile
principio delineato all'art. 156 c.p.c.
A sostegno del richiamato parametro normativo, il provvedimento in esame rimanda ad un precedente
giurisprudenziale, inspiegabilmente trascurato da altra giurisprudenza di merito, benché
particolarmente apprezzabile, non foss'altro per l'autorevolezza della sua provenienza. Si tratta, in
particolare di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 5160/2009), evidentemente
antecedente all'operatività del processo telematico ed utile ad asseverare la convinzione che il PCT sia
solo modalità tecnica di gestione processuale e non nuovo rito processualcivilistico (come molti lo stanno
trattando).
Condivisibile poi l’ulteriore considerazione svolta dal Tribunale piemontese, nella parte in cui menziona
quell'altro inciso del già citato art. 16 bis in cui il deposito eseguito telematicamente deve ritenersi
assoggettato al rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di trasmissione dei
documenti informatici. Ricorda, in proposito, che, secondo quest’ultima, l’atto processuale telematico
deve rivestire il formato del PDF nativo, non ammettendosi la scansione di un documento analogico, al
contrario di quanto verificatosi nella fattispecie esaminata dall'A.G., attento però al contenuto
letterale dell'art. 156 c.p.c. che riconduce la nullità per vizi di forma all'espressa previsione di legge,
invece non rinvenibile nel pluricitato art. 16 bis od in altra norma.
Determinante, infine, la considerazione conclusiva, che si sofferma sull'irrisolta questione della valenza
dei decreti dirigenziali emanati dal DGSIA.
Scontato ed aderente - anche in questo caso - ai generali principi normativi, l'orientamento del
Tribunale di Vercelli: nessuna forma di invalidità può essere comminata sulla base della normativa
tecnica predisposta dalla DGSIA o riferita ai suoi contenuti. Essa ha pacificamente natura
regolamentare o amministrativa sub primaria ed è quindi incapace di derogare alle disposizioni di cui
all’art. 156 c.p.c.
Attraverso questo iter si perviene ad una sorta di sanatoria del deposito eseguito telematicamente,
qualificato mera irregolarità se non rispondente al formato previsto dal regolamento.
La pronuncia, sicuramente rilevante perché portatrice di nuovo orientamento giurisprudenziale di
merito (completato dalle similari decisioni recentemente emesse anche dai Tribunali di Brescia, Matera,
Palermo e Milano), ripropone la lettura suggerita, già qualche mese fa, dal gruppo di studio che ha visto
impegnati alcuni studiosi della materia (tra cui, oltre a chi scrive, gli avvocati Maurizio Reale, Nicola
Gargano, Adriana Augenti e Patrizio Galeotti) e confluita in alcuni articoli appositamente dedicati
(www.francescominazzi.net).
La sanatoria del deposito telematico sancita nella decisione commentata in questo articolo, esonera il
Tribunale dall'applicazione dell'art. 162 c.p.c., ossia dall'ordine di rinnovazione dell’atto nel rispetto
delle specifiche tecniche del formato, argomento che merita una sia pur telegrafica citazione in questa
sede.
Si ritiene infatti opportuno auspicare il ricorso al rispetto dei formati ammessi, nell'intento di
realizzare l'obiettivo principale del PCT: assicurare la circolazione del contenuto digitale dei documenti, velocizzando il lavoro di avvocati e giudici anche mediante le funzioni di cut&paste.
Opportuna, in questo contesto, avrebbe potuto quindi ritenersi l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. ed il
contestuale ordine del giudice di «mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi» da
eseguirsi mediante nuovo deposito del reclamo nel fascicolo informatico e nel formato corretto.
Motivazione e contenuti della decisione possono ritenersi buon punto di partenza verso il graduale riconoscimento del deposito telematico anche al di fuori dei circoscritti limiti di legge nel cui recinto esso
sembrava destinato alla stregua delle prime pronunce intervenute sull'argomento.
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(Altalex, 17 ottobre 2014. Nota di Fabrizio Sigillò tratto da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)
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Tribunale di Vercelli
Sezione Civile
Sentenza 31 luglio - 4 agosto 2014,
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
Sezione Civile
*******
in persona dei signori magistrati:
Dott. ******** PRESIDENTE
Dott. ******** GIUDICE REL.
Dott. ******** GIUDICE
sciogliendo la riserva che precede, assunta all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio in data
31.07.2014 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.
iscritto al n. *****/14 RG/R;
avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso per
denuncia di danno temuto;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Occorre preliminarmente trattare della ritualità del deposito e della forma del ricorso introduttivo,
questione sottoposta alle parti all’udienza del 31.07.2014.
Il reclamo appare depositato in via telematica, come emerge dalla firma digitale sui lati del documento.
L’apposizione in calce all’atto di un timbro di cancelleria con indicazione del numero di ruolo, non esclude
il deposito in forma telematica. Infatti il timbro riportato è diverso da quello con cui la cancelleria
normalmente attesta l’avvenuto deposto, con indicazione dell’espressione “depositato”.
Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti
costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo
esclusi quelli introduttivi.
La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via
telematica.
Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la funzione
di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di
chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione
dell’udienza alle controparti.
Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una
ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa
prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di
dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.
Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha
comunque raggiunto la sua funzione tipica.
Infatti, a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati
notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato
il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.
D’altronde il deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, era già stato
affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di
raccomandata cartacea. La corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale
deposito integrasse una irregolarità, al più una nullità, sanabile per l’evidente raggiungimento dello
scopo.
Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l’art. 16 bis del D.L. 179/12 impone il
rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli
atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di
elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34
dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali
specifiche tecniche.
Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento
informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di
elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è
pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).
Dall’analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e
scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del
difensore al fondo dell’atto.
Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di
requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente
natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo
ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche
disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio
dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.
[OMISSIS…]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, in data 31.7.2014.
Si comunichi alle parti.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE
ESTENSORE
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli il 4/8/14.
( da www.altalex.it )